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POER Agenzia delle Entrate
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Da: X poer | 1 1 - 09/06/2019 21:30:32 |
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Da: X poer | 1 1 - 09/06/2019 21:34:19 |
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Da: Interessante | 09/06/2019 21:34:32 |
Ma esperto di che? | |
Da: X poer | 1 - 09/06/2019 21:35:46 |
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Da: Interessante | 09/06/2019 21:36:14 |
Piu che inutile ...inutilizzabile | |
Da: Interessante | 09/06/2019 21:40:09 |
Un po come le tesi precostituite ...interessanti pero | |
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Da: Torto30 | 1 - 09/06/2019 21:42:44 |
@ Interessante Quando c'e' stata la remissione alla Consulta il 30 maggio, ai piani alti di via del Giorgione e' calato il silenzio In tale contesto il dir gen ha dovuto decidere se sospendere tutto in modo formale o andare avanti ( anche se da 4 giorni prima erano iniziati gli invii delle comunicazioni per gli incarichi Poer ) Sono state ore tese assai Poi , il gen ha preso la decisione di andare avanti nonostante i rischi, ma ha dovuto ( cioe' la dirigenza di vertice dell'Ae ) svuotare in modo cautelativo i compiti delle Poer C'e' il precedente della sentenza 37/2015, e quindi correre l'alea di nuovo di sanare eventuali atti invalidi con l'istituto del funzionario di fatto, ti fa trovare a stretto giro di termine le valutazioni della Corte dei Conti Quindi, ora fino alla pronunzia della Consulta c'e' un sostanziale attendere da parte di tutti E' difficoltoso avere immagine di tutto questo? | |
Da: Un funzionario | 1 - 09/06/2019 21:48:05 |
Quindi responsabilità zero e soldi tanti? Giusto? | |
Da: anti-antares | 09/06/2019 21:48:48 |
X poer: In pratica sei un kapo'...Complimenti...!La dignita' non ha prezzo... | |
Da: Un funzionario | 09/06/2019 21:50:03 |
Vinto un terno al lotto? | |
Da: Interessante | 09/06/2019 21:54:45 |
Quello che scrivi e interessante ma non corrisponde ai fatti , domani passa in segreteria | |
Da: Poer | 1 2 - 09/06/2019 21:58:10 |
Non capisco perche' rosicate così tanto. Avete una vita normale fuori dall'Ufficio ? | |
Da: X torto30 | 09/06/2019 21:59:36 |
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Da: Lucy in the sky with diamonds | 2 - 09/06/2019 22:01:55 |
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Da: Interessante | 09/06/2019 22:05:27 |
Testi musicali meno interessanti ...gia disponibili su wiki | |
Da: anti-antares | 1 1 - 09/06/2019 22:09:15 |
X poer: Non e' che rosichiamo...Piu' che altro non ci sta bene il modo in cui e' strutturata ae...Magari, anche voi, prima della nomina, eravate " critici " ( eufemismo ).Ne ho visti di rivoluzionari/e ae "trasformarsi" dopo che il padrone gli ha fatto arrivare qualche briciola dalla tavola imbandita...!A voglia!Della serie coerenza ( dote molto diffusa in ae...). | |
Da: Interessante | 09/06/2019 22:11:32 |
Aspettiamo la Cc e i suoi distinguo | |
Da: anti-antares | 1 - 09/06/2019 22:13:13 |
Cosi' come gli incaricati...quando erano sfigati come noi, cercavano di non fare un cazzo...Una volta battezzati tutti fulmini di guerra iperefficientisti ( col culo altrui...).Ma va la'...Almeno abbiate il buon gusto di tacere... | |
Da: Interessante | 1 - 09/06/2019 22:13:15 |
Fino ad allora lade e poerizzata | |
Da: X poer | 1 - 09/06/2019 22:15:52 |
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Da: La Serva della Gleba | 09/06/2019 22:16:47 |
Questa è la vera bomba Dall'ordinanza di rimessione alla CC delle posizioni organizzative temporanee (Pot): 18. Come detto, il Collegio dubita anche della compatibilita' del comma 2 dello stesso art. 4-bis con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, per le ragioni gia' affermate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 37 del 2015, anch'essa concernente l'organizzazione delle Agenzie fiscali ed emessa in un contenzioso del quale era parte anche l'odierna ricorrente Dirpubblica. 18.1 In quel giudizio era stata censurata la previsione contenuta all'art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 («Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento»), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44. In particolare, le censure si riferivano specificamente alla previsione in base alla quale venivano fatti salvi, per il passato, gli incarichi dirigenziali gia' affidati dalle agenzie fiscali a propri funzionari, e si consentiva, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti di dirigente, di attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari, mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata era fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso. Con la sentenza sopra citata, la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimita' del suddetto meccanismo di copertura dei posti da dirigente, lo ha ritenuto incostituzionale, per violazione del principio della necessita' dell'accesso agli uffici pubblici previo concorso, necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti gia' in servizio. In particolare, la Corte ha evidenziato che «In apparenza, la disposizione impugnata non si pone in contrasto diretto con tali principi. Essa non conferisce in via definitiva incarichi dirigenziali a soggetti privi della relativa qualifica, bensi' consente, in via asseritamente temporanea, l'assunzione di tali incarichi da parte di funzionari, in attesa del completamento delle procedure concorsuali. Tuttavia, l'aggiramento della regola del concorso pubblico per l'accesso alle posizioni dirigenziali in parola si rivela, sia alla luce delle circostanze di fatto, precedenti e successive alla proposizione della questione di costituzionalita', nelle quali la disposizione impugnata si inserisce, sia all'esito di un piu' attento esame della fattispecie delineata dall'art. 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012.». La Corte ha riscontrato, da un lato, la prassi dell'Amministrazione (in quel giudizio, l'Agenzia delle entrate) di reiterare il conferimento di incarichi dirigenziali a propri funzionari, avvalendosi di un'apposita norma regolamentare, poi annullata in sede giurisdizionale, dall'altro l'introduzione della previsione legislativa censurata, il cui vero obiettivo «e' rivelato dal secondo periodo della norma in questione, ove, da un lato, si fanno salvi i contratti stipulati in passato tra le Agenzie e i propri funzionari, dall'altro si consente ulteriormente che, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, da completare entro il 31 dicembre 2013, le Agenzie attribuiscano incarichi dirigenziali a propri funzionari, mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata e' fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso». Conseguentemente, la Corte ha ritenuto l'art. 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012 costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3, 51 e 97 Cost., avendo «contribuito all'indefinito protrarsi nel tempo di un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica». 18.2 Ad avviso del Collegio, l'art. 4-bis, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015 appare affetto da uguali profili di illegittimita' costituzionale. In questo caso, la disposizione normativa non stabilisce formalmente - a differenza di quella dichiarata illegittima dalla Corte - il conferimento di incarichi dirigenziali asseritamente temporanei a funzionari, ma raggiunge sostanzialmente il medesimo scopo del perpetuarsi di tali incarichi, gia' riscontrato e censurato dalla Corte, mediante un complesso meccanismo normativo che prevede: l'attribuzione ad interim degli incarichi dirigenziali relativi a posizioni scoperte ai dirigenti gia' titolari di altro incarico dirigenziale; la delega, tuttavia, da parte dei dirigenti ad interim, di tutte le funzioni dirigenziali, eccetto quelle non delegabili per legge, a funzionari della Terza Area; il conferimento a questi funzionari di nuove «posizioni organizzative», ai sensi dell'art. 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2) del decreto-legge n. 95 del 2012, ulteriormente speciali rispetto alle posizioni organizzative speciali di livello non dirigenziale previste da quest'ultima previsione normativa, in quanto non risultanti dalla riclassificazione di un posto di dirigente in una posizione non dirigenziale; l'attribuzione ai funzionari titolari di queste speciali posizioni organizzative di un trattamento economico non corrispondente a quello dirigenziale, ma comunque parametrato rispetto a quello attribuito al dirigente di seconda fascia di livello retributivo piu' basso. Dall'insieme di tali dati emerge come l'attribuzione delle posizioni organizzative si risolva nel sostanziale svuotamento degli incarichi ad interim pure formalmente attribuiti a dirigenti dell'amministrazione e nell'attribuzione di funzioni che sono e restano di natura dirigenziale a un funzionario. Sotto altro profilo, rileva la circostanza che tali funzionari siano reclutati - ancora una volta - nell'ambito della compagine dell'amministrazione. Conseguentemente, per tutta la durata dei relativi incarichi, appare ulteriormente compresso il principio costituzionale di necessaria copertura dei posti di organico delle amministrazioni mediante un concorso pubblico. E, al riguardo, non appare irrilevante, in punto di fatto, l'insieme delle circostanze allegate dalla ricorrente, la quale ha evidenziato come, all'indomani dell'entrata in vigore del predetto art. 4-bis, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli si sia immediatamente attivata per dare attuazione alle previsioni del comma 2, qui censurato, concernente il conferimento delle temporanee posizioni organizzative per la copertura dei posti dirigenziali, mentre altrettanto non sia stato fatto al fine di dare applicazione al comma 1, ove sono state previste disposizioni volte ad accelerare la copertura dei posti da dirigente mediante concorsi pubblici. Deve, infine, rilevarsi come la reiterazione della copertura dei posti mediante incarichi conferiti a funzionari dell'Amministrazione, gia' stigmatizzata dalla Corte costituzionale, si sia protratta e si protragga tuttora, per effetto delle successive proroghe del termine stabilito al comma 2 dell'art. 4-bis, atteso che tale termine, inizialmente fissato al 31 dicembre 2016, e' attualmente spostato al 31 dicembre 2018, per effetto, da ultimo, di quanto disposto dall'art. 1, comma 95, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 18.3 Secondo l'avviso del Collegio, deve percio' prospettarsi l'illegittimita' costituzionale della suddetta disposizione per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. 18.3.1 Appaiono violati, anzitutto, gli articoli 3 e 97, ultimo comma, della Costituzione, i quali prescrivono la regola del concorso pubblico ed aperto per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (cfr., ex multis, Corte cost. sentenze n. 99 del 2012 e n. 293 del 2009). La disposizione censurata e', infatti, volta ad aggirare tale regola, perche' consente a funzionari, privi della qualifica dirigenziale, di accedere sostanzialmente, senza aver superato un pubblico concorso, a un ruolo diverso nell'ambito della propria amministrazione, per effetto della reiterazione di incarichi aventi ad oggetto lo svolgimento della totalita' delle funzioni dirigenziali relative a una posizione di ruolo di dirigente individuata nell'organico dell'amministrazione, con la sola eccezione delle funzioni non delegabili. E, al riguardo, deve tenersi presente che, proprio nella sentenza n. 37 del 2015, la Corte ha rimarcato, richiamando la sua giurisprudenza, che «nessun dubbio puo' nutrirsi in ordine al fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito di un'amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti gia' in servizio. Anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta "l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni piu' elevate ed e' soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso" (sentenza n. 194 del 2002; ex plurimis, inoltre, sentenze n. 217 del 2012, n. 7 del 2011, n. 150 del 2010, n. 293 del 2009)». 18.3.2 Sotto altro profilo, appaiono pure violati gli articoli 3 e 51 della Costituzione, perche' l'elusione della regola del pubblico concorso comporta che l'accesso alle funzioni dirigenziali sia limitato ai soli funzionari di ciascuna agenzia fiscale, e non sia invece consentito, in condizioni di uguaglianza, a tutti i cittadini che aspirano ad accedere ai pubblici uffici. In questi termini si e', del resto, espressa la Corte, la quale ha evidenziato che «In diretta attuazione degli articoli 3 e 51 Cost., il concorso consente (...) ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza e "senza altra distinzione che quella delle loro virtu' e dei loro talenti", come fu solennemente proclamato dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789.» (Corte cost., sentenza n. 293 del 2009). 18.3.3 L'elusione della regola del pubblico concorso appare determinare, infine, un vulnus ai principi di imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97, secondo comma, della Costituzione. Il concorso pubblico costituisce, infatti, un meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione (Corte cost., sentenza n. 205 del 2004), poiche' consente il reclutamento dei candidati piu' preparati per lo svolgimento delle mansioni da affidare, e in questo senso risulta attuativo del principio del buon andamento. Inoltre, il concorso pubblico e' funzionale anche a garantire l'imparzialita' dell'amministrazione, che e' assicurata dal reclutamento dei dirigenti mediante procedure aperte alla libera partecipazione di tutti i candidati in possesso dei requisiti di legge, e appare invece ingiustificatamente compresso dalla limitazione dell'accesso alla dirigenza ai soli funzionari dell'amministrazione interessata. La Corte ha, infatti, avuto modo di rimarcare che il concorso impedisce che il reclutamento dei pubblici impiegati avvenga in base a criteri di appartenenza politica e garantisce, in tal modo, un certo grado di distinzione fra l'azione del Governo, «normalmente legata agli interessi di una parte politica», e quella dell'amministrazione, «vincolata invece ad agire senza distinzioni di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalita' pubbliche obiettivate nell'ordinamento» (Corte cost., sentenza n. 453 del 1990). In questo senso, il concorso rappresenta, percio', «il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialita' e al servizio esclusivo della Nazione» (cosi' ancora la sentenza da ultimo citata). 19. Il Collegio ritiene, inoltre, non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del comma 2 dell'art. 4-bis per violazione dell'art. 136 della Costituzione. 19.1 In base all'art. 136, primo comma, della Costituzione, infatti, «Quando la Corte dichiara la illegittimita' costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione». Le decisioni della Corte sono, pertanto, insuperabili e pongono un preciso limite all'esercizio della potesta' legislativa, la quale non puo' essere esercitata in modo da reiterare previsioni che la Corte abbia dichiarato illegittime o in modo da eludere la portata del decisum costituzionale. 19.2 Con l'introduzione dell'art. 4-bis del decreto-legge n. 78 del 2015, tuttavia, il legislatore appare aver sostanzialmente perseguito l'intento di reiterare la copertura di posti di funzioni dirigenziali, nell'ambito della compagine organizzativa delle agenzie fiscali, mediante affidamento a funzionari delle stesse amministrazioni, senza lo svolgimento di un concorso pubblico, e per un tempo asseritamente limitato, ma in realta' reiteratamente prorogato. In questa prospettiva, la previsione legislativa appare elusiva della portata della sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015, sopra richiamata, con la quale era stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale delle previsioni che consentivano la copertura degli stessi posti mediante incarichi dirigenziali a termine conferiti a funzionari delle medesime amministrazioni. E, al riguardo, deve tenersi presente che, secondo la giurisprudenza della Corte, «il giudicato costituzionale e' violato non solo quando il legislatore emana una norma che costituisce una mera riproduzione di quella gia' ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche laddove la nuova disciplina miri a "perseguire e raggiungere", "anche se indirettamente", esiti corrispondenti" (sentenze n. 223 del 1983, n. 88 del 1966 e n. 73 del 1963)» (Corte cost., sentenza n. 245 del 2012). Nel caso dell'art. 4-bis, quanto fin qui diffusamente illustrato appare evidenziare, secondo l'avviso del Collegio, l'intento elusivo della previsione normativa. Sembra, percio', doversi ravvisare il dato che ha gia' condotto la Corte a ritenere la violazione dell'art. 136 della Costituzione, ossia «la sostanza della volonta' legislativa di mantenere in piedi o di ripristinare, sia pure indirettamente, in contrasto con il sistema dell'efficacia delle decisioni caducatorie, gli effetti di quella struttura normativa che aveva formato oggetto della (...) pronuncia di illegittimita' costituzionale» (Corte costituzionale, sentenza n. 72 del 2013). Notate qualche cosa? cmq non pensateci stanotte che vi fa male. | |
Da: Torto30 | 1 - 09/06/2019 22:18:55 |
@ x Torto 30 Non c'e' nulla di semplice e' tutto difficoltoso al contrario Ammesso, se non ho compreso male il significato di fondo della tua osservazione, che si voglia far decollare nel modo piu' veloce e spedito le Poer, sopravanzando qualsiasi altra esigenza, situazione, prospettazione ecc ecc ammesso tutto questo e convalidatolo ancora un'altra volta resta il problema della Consulta Questo non e' o non sarebbe un problema se uno gia' conoscesse la sentenza e il quando della sua pubblicazione Ma dato che nessuno ne e' a conoscenza, tutti gli attori in campo non possono piu' vivere in modo facile le soluzioni sperate Diverso e' il caso di nostre valutazioni ( io per primo ) che cerchiamo piu' o meno con stile, con raziocinio di avere un'idea : semplificando Invece Interessante , tu stai dimostrando aporia di fondo perché' vuoi portare a dimostrazione delle tue tesi ciò' che invece va provato esso stesso L'attivita' delle segreterie in AE non e' di livello normativo e amministrativo in senso pieno, ma operativo; le sconclusioni procedimentali di cui vivono le si potrebbero elencare a menadito Fortuna che molte volte sono cose prive di importanza effettiva | |
Da: Interessante | 09/06/2019 22:23:13 |
Interessante quindi dobbiamo aspettare la Cc e i suoi distinguo? | |
Da: Interessante | 1 - 09/06/2019 22:30:43 |
Idee molto interessanti ma non corrispondono ai fatti e precostituite rispetto sentenza cc | |
Da: Supertrumb | 1 - 09/06/2019 22:30:51 |
Noto lo schifo e la prepotenza di questa gentaglia. | |
Da: Torto30 | 09/06/2019 22:33:17 |
@ Interessante Si | |
Da: Interessante | 09/06/2019 22:44:38 |
No | |
Da: Billy joe | 09/06/2019 22:50:08 |
Il 175 procede alacremente. Un concorso per diventare dirigenti AE dove vi chiedono gli artt del ccnl, gli art delle cenvenzioni mef ae... Senza uno scritto... Con titoli falcidiati dalla sentenza... Ma il concorso va avanti. Io credo che il nostro direttore ha un'assicurazione con massimale imfinito | |
Da: ######### | 1 1 - 09/06/2019 23:32:23 |
Ora i sindacati dovrebbero chiedere chiarimenti in ordine al pagamento di queste posizioni ad elevata responsabilità ma che di responsabilità , come gli eventi hanno dimostrato, non hanno assolutamente nulla. Si è arrivati all'assurdo di poter dire che l'assegnatario della pratica (il livellato) ha delle responsabilità ben superiori al firmatario per delega ex art. 42, nonostante quest'ultimo si porti via una valanga si soldi senza avere capito bene per quale ragione. | |
Da: Tutti professori di diritto | 10/06/2019 06:49:03 |
Direi che la discussione è esaurita come sull'altro forum della 37 | |
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