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POER Agenzia delle Entrate
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Da: X poer 1  1  - 09/06/2019 21:30:32

- Messaggio eliminato -

Da: X poer 1  1  - 09/06/2019 21:34:19

- Messaggio eliminato -

Da: Interessante 09/06/2019 21:34:32
Ma esperto di che?

Da: X poer 1  - 09/06/2019 21:35:46

- Messaggio eliminato -

Da: Interessante 09/06/2019 21:36:14
Piu che inutile ...inutilizzabile

Da: Interessante 09/06/2019 21:40:09
Un po come le tesi precostituite ...interessanti pero

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Da: Torto30  1  - 09/06/2019 21:42:44
@ Interessante
Quando c'e' stata la remissione alla Consulta il 30 maggio, ai piani alti di via del Giorgione e' calato il silenzio
In tale contesto il dir gen ha dovuto decidere se sospendere tutto in modo formale o andare avanti ( anche se da 4 giorni prima erano iniziati gli invii delle comunicazioni per gli incarichi Poer )
Sono state ore tese assai
Poi , il gen ha preso la decisione di andare avanti nonostante i rischi, ma ha dovuto ( cioe' la dirigenza di vertice dell'Ae ) svuotare in modo cautelativo i compiti delle Poer
C'e' il precedente della sentenza 37/2015, e quindi correre l'alea di nuovo di sanare eventuali atti invalidi con l'istituto del funzionario di fatto, ti fa trovare a stretto giro di termine le valutazioni della Corte dei Conti
Quindi, ora fino alla pronunzia della Consulta c'e' un sostanziale attendere da parte di tutti
E' difficoltoso avere immagine di tutto questo?

Da: Un funzionario   1  - 09/06/2019 21:48:05
Quindi responsabilità zero e soldi tanti?
Giusto?

Da: anti-antares  09/06/2019 21:48:48
X poer: In pratica sei un kapo'...Complimenti...!La dignita' non ha prezzo...

Da: Un funzionario  09/06/2019 21:50:03
Vinto un  terno al lotto?

Da: Interessante 09/06/2019 21:54:45
Quello che scrivi e interessante ma non corrisponde ai fatti , domani passa in segreteria

Da: Poer 1  2  - 09/06/2019 21:58:10
Non capisco perche' rosicate così tanto. Avete una vita normale fuori dall'Ufficio ?

Da: X torto30 09/06/2019 21:59:36

- Messaggio eliminato -

Da: Lucy in the sky with diamonds  2  - 09/06/2019 22:01:55

- Messaggio eliminato -

Da: Interessante 09/06/2019 22:05:27
Testi musicali meno interessanti ...gia disponibili su wiki

Da: anti-antares   1  1  - 09/06/2019 22:09:15
X poer: Non e' che rosichiamo...Piu' che altro non ci sta bene il modo in cui e' strutturata ae...Magari, anche voi, prima della nomina, eravate " critici " ( eufemismo ).Ne ho visti di rivoluzionari/e ae "trasformarsi" dopo che il padrone gli ha fatto arrivare qualche briciola dalla tavola imbandita...!A voglia!Della serie coerenza ( dote molto diffusa in ae...).

Da: Interessante 09/06/2019 22:11:32
Aspettiamo la Cc e i suoi distinguo

Da: anti-antares   1  - 09/06/2019 22:13:13
Cosi' come gli incaricati...quando erano sfigati come noi, cercavano di non fare un cazzo...Una volta battezzati tutti fulmini di guerra iperefficientisti ( col culo altrui...).Ma va la'...Almeno abbiate il buon gusto di tacere...

Da: Interessante  1  - 09/06/2019 22:13:15
Fino ad allora lade e poerizzata

Da: X poer 1  - 09/06/2019 22:15:52

- Messaggio eliminato -

Da: La Serva della Gleba 09/06/2019 22:16:47
Questa è la vera bomba

Dall'ordinanza di rimessione alla CC delle posizioni organizzative temporanee (Pot):

18. Come detto, il Collegio dubita anche della compatibilita' del
comma 2 dello stesso art. 4-bis con gli articoli 3,  51  e  97  della
Costituzione,   per   le   ragioni   gia'   affermate   dalla   Corte
costituzionale nella sentenza n. 37 del 2015,  anch'essa  concernente
l'organizzazione delle Agenzie fiscali ed emessa  in  un  contenzioso
del quale era parte anche l'odierna ricorrente Dirpubblica.
    18.1 In quel giudizio era stata censurata la previsione contenuta
all'art.  8,  comma  24,  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16
(«Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni  tributarie,  di
efficientamento e potenziamento delle  procedure  di  accertamento»),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  26
aprile  2012,  n.  44.  In  particolare,  le  censure  si  riferivano
specificamente alla previsione in  base  alla  quale  venivano  fatti
salvi, per il passato, gli incarichi dirigenziali gia' affidati dalle
agenzie fiscali a propri funzionari,  e  si  consentiva,  nelle  more
dell'espletamento delle procedure concorsuali per  la  copertura  dei
posti di dirigente, di attribuire  incarichi  dirigenziali  a  propri
funzionari, mediante la  stipula  di  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato,  la  cui  durata  era  fissata  in  relazione  al  tempo
necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso.
    Con la sentenza sopra citata, la Corte costituzionale, chiamata a
pronunciarsi sulla legittimita' del suddetto meccanismo di  copertura
dei  posti  da  dirigente,  lo  ha  ritenuto  incostituzionale,   per
violazione del principio della necessita'  dell'accesso  agli  uffici
pubblici  previo  concorso,  necessario  anche  nei  casi  di   nuovo
inquadramento di dipendenti gia' in servizio.
    In particolare, la Corte ha evidenziato  che  «In  apparenza,  la
disposizione impugnata non si pone  in  contrasto  diretto  con  tali
principi.  Essa  non   conferisce   in   via   definitiva   incarichi
dirigenziali  a  soggetti  privi  della  relativa  qualifica,  bensi'
consente, in  via  asseritamente  temporanea,  l'assunzione  di  tali
incarichi da parte di funzionari, in attesa del  completamento  delle
procedure concorsuali.
    Tuttavia, l'aggiramento della regola del  concorso  pubblico  per
l'accesso alle posizioni dirigenziali in parola si rivela,  sia  alla
luce  delle  circostanze  di  fatto,  precedenti  e  successive  alla
proposizione della questione di  costituzionalita',  nelle  quali  la
disposizione impugnata si inserisce, sia all'esito di un piu' attento
esame  della  fattispecie  delineata  dall'art.  8,  comma  24,   del
decreto-legge n. 16 del 2012.».
    La   Corte   ha   riscontrato,   da   un    lato,    la    prassi
dell'Amministrazione (in quel giudizio, l'Agenzia delle  entrate)  di
reiterare  il  conferimento  di  incarichi  dirigenziali   a   propri
funzionari,  avvalendosi  di  un'apposita  norma  regolamentare,  poi
annullata in sede giurisdizionale,  dall'altro  l'introduzione  della
previsione legislativa censurata, il cui vero obiettivo «e'  rivelato
dal secondo periodo della norma in questione, ove,  da  un  lato,  si
fanno salvi i contratti stipulati in  passato  tra  le  Agenzie  e  i
propri funzionari, dall'altro si consente  ulteriormente  che,  nelle
more dell'espletamento delle  procedure  concorsuali,  da  completare
entro  il  31  dicembre  2013,  le  Agenzie  attribuiscano  incarichi
dirigenziali a propri funzionari, mediante la stipula di contratti di
lavoro a tempo determinato, la cui durata e' fissata in relazione  al
tempo  necessario  per  la  copertura  del  posto   vacante   tramite
concorso». Conseguentemente, la Corte ha ritenuto l'art. 8, comma 24,
del decreto-legge n. 16 del 2012 costituzionalmente illegittimo,  per
violazione degli articoli 3,  51  e  97  Cost.,  avendo  «contribuito
all'indefinito protrarsi nel tempo di  un'assegnazione  asseritamente
temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei
posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori  di  una  procedura
concorsuale aperta e pubblica».
    18.2  Ad  avviso  del  Collegio,  l'art.  4-bis,  comma  2,   del
decreto-legge n. 78 del 2015 appare  affetto  da  uguali  profili  di
illegittimita' costituzionale.
    In  questo  caso,  la  disposizione  normativa   non   stabilisce
formalmente - a differenza di  quella  dichiarata  illegittima  dalla
Corte -  il  conferimento  di  incarichi  dirigenziali  asseritamente
temporanei a funzionari, ma  raggiunge  sostanzialmente  il  medesimo
scopo del perpetuarsi di tali incarichi, gia' riscontrato e censurato
dalla Corte, mediante un complesso meccanismo normativo che prevede:
        l'attribuzione  ad  interim  degli   incarichi   dirigenziali
relativi a posizioni scoperte ai dirigenti  gia'  titolari  di  altro
incarico dirigenziale;
        la delega, tuttavia, da parte dei dirigenti  ad  interim,  di
tutte le funzioni dirigenziali, eccetto  quelle  non  delegabili  per
legge, a funzionari della Terza Area;
        il conferimento  a  questi  funzionari  di  nuove  «posizioni
organizzative», ai sensi dell'art. 23-quinquies, comma 1, lettera a),
numero 2) del decreto-legge n. 95 del  2012,  ulteriormente  speciali
rispetto  alle  posizioni  organizzative  speciali  di  livello   non
dirigenziale previste da quest'ultima previsione normativa, in quanto
non risultanti dalla riclassificazione di un posto  di  dirigente  in
una posizione non dirigenziale;
        l'attribuzione ai  funzionari  titolari  di  queste  speciali
posizioni   organizzative   di   un   trattamento    economico    non
corrispondente  a  quello  dirigenziale,  ma   comunque   parametrato
rispetto a quello  attribuito  al  dirigente  di  seconda  fascia  di
livello retributivo piu' basso.
    Dall'insieme  di  tali  dati  emerge  come  l'attribuzione  delle
posizioni organizzative si risolva nel sostanziale svuotamento  degli
incarichi  ad  interim  pure  formalmente  attribuiti   a   dirigenti
dell'amministrazione e  nell'attribuzione  di  funzioni  che  sono  e
restano di natura dirigenziale a un funzionario. Sotto altro profilo,
rileva la circostanza che tali funzionari siano  reclutati  -  ancora
una  volta  -  nell'ambito  della   compagine   dell'amministrazione.
Conseguentemente, per tutta la durata dei relativi incarichi,  appare
ulteriormente compresso il  principio  costituzionale  di  necessaria
copertura dei posti di organico  delle  amministrazioni  mediante  un
concorso pubblico.
    E, al riguardo,  non  appare  irrilevante,  in  punto  di  fatto,
l'insieme delle circostanze allegate dalla ricorrente,  la  quale  ha
evidenziato come, all'indomani dell'entrata in  vigore  del  predetto
art.  4-bis,  l'Agenzia  delle  dogane  e   dei   monopoli   si   sia
immediatamente attivata per dare attuazione alle previsioni del comma
2,  qui  censurato,  concernente  il  conferimento  delle  temporanee
posizioni organizzative per  la  copertura  dei  posti  dirigenziali,
mentre altrettanto non sia stato fatto al fine di  dare  applicazione
al comma 1, ove sono state previste disposizioni volte ad  accelerare
la copertura dei posti da dirigente mediante concorsi pubblici.
    Deve, infine, rilevarsi come la reiterazione della copertura  dei
posti mediante incarichi conferiti a funzionari dell'Amministrazione,
gia' stigmatizzata dalla Corte costituzionale, si sia protratta e  si
protragga tuttora, per effetto delle successive proroghe del  termine
stabilito al comma  2  dell'art.  4-bis,  atteso  che  tale  termine,
inizialmente fissato al 31 dicembre 2016, e' attualmente spostato  al
31  dicembre  2018,  per  effetto,  da  ultimo,  di  quanto  disposto
dall'art. 1, comma 95, lettera b), della legge 27 dicembre  2017,  n.
205.
    18.3 Secondo l'avviso del  Collegio,  deve  percio'  prospettarsi
l'illegittimita'  costituzionale  della  suddetta  disposizione   per
violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.
    18.3.1 Appaiono violati, anzitutto, gli articoli 3 e  97,  ultimo
comma, della Costituzione, i quali prescrivono la regola del concorso
pubblico ed  aperto  per  l'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni (cfr., ex multis, Corte cost. sentenze n. 99 del 2012
e n. 293 del 2009).
    La disposizione censurata e', infatti,  volta  ad  aggirare  tale
regola,  perche'  consente  a  funzionari,  privi   della   qualifica
dirigenziale, di accedere sostanzialmente,  senza  aver  superato  un
pubblico concorso, a  un  ruolo  diverso  nell'ambito  della  propria
amministrazione, per effetto della reiterazione di  incarichi  aventi
ad oggetto lo svolgimento della totalita' delle funzioni dirigenziali
relative  a  una  posizione  di  ruolo   di   dirigente   individuata
nell'organico  dell'amministrazione,  con  la  sola  eccezione  delle
funzioni non delegabili.
    E, al riguardo, deve tenersi presente che, proprio nella sentenza
n.  37  del  2015,  la  Corte  ha  rimarcato,  richiamando   la   sua
giurisprudenza, che «nessun dubbio puo' nutrirsi in ordine  al  fatto
che  il  conferimento  di  incarichi  dirigenziali   nell'ambito   di
un'amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento  di  un
pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di
nuovo  inquadramento  di  dipendenti  gia'  in  servizio.  Anche   il
passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta  "l'accesso  ad
un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni piu' elevate ed e'
soggetto, pertanto, quale figura di  reclutamento,  alla  regola  del
pubblico concorso" (sentenza n. 194 del 2002; ex  plurimis,  inoltre,
sentenze n. 217 del 2012, n. 7 del 2011, n. 150 del 2010, n. 293  del
2009)».
    18.3.2 Sotto altro profilo, appaiono pure violati gli articoli  3
e 51 della Costituzione, perche' l'elusione della regola del pubblico
concorso  comporta  che  l'accesso  alle  funzioni  dirigenziali  sia
limitato ai soli funzionari di ciascuna agenzia fiscale,  e  non  sia
invece consentito, in condizioni di uguaglianza, a tutti i  cittadini
che aspirano ad accedere ai pubblici uffici. In questi termini si e',
del resto, espressa la Corte, la quale ha evidenziato che «In diretta
attuazione degli articoli 3 e 51 Cost., il concorso consente (...) ai
cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza
e "senza altra distinzione che quella delle loro virtu'  e  dei  loro
talenti", come fu solennemente  proclamato  dalla  Dichiarazione  dei
diritti dell'uomo e del cittadino del 1789.» (Corte  cost.,  sentenza
n. 293 del 2009).
    18.3.3 L'elusione  della  regola  del  pubblico  concorso  appare
determinare, infine, un vulnus ai principi di  imparzialita'  e  buon
andamento dell'azione amministrativa  di  cui  all'art.  97,  secondo
comma, della Costituzione.
    Il  concorso  pubblico  costituisce,   infatti,   un   meccanismo
strumentale  al  canone  di  efficienza  dell'amministrazione  (Corte
cost., sentenza n. 205 del 2004), poiche'  consente  il  reclutamento
dei candidati piu' preparati per lo  svolgimento  delle  mansioni  da
affidare, e in questo senso risulta attuativo del principio del  buon
andamento.
    Inoltre, il concorso pubblico e'  funzionale  anche  a  garantire
l'imparzialita'   dell'amministrazione,   che   e'   assicurata   dal
reclutamento dei dirigenti  mediante  procedure  aperte  alla  libera
partecipazione di tutti i candidati  in  possesso  dei  requisiti  di
legge,  e   appare   invece   ingiustificatamente   compresso   dalla
limitazione  dell'accesso   alla   dirigenza   ai   soli   funzionari
dell'amministrazione interessata. La Corte ha, infatti, avuto modo di
rimarcare che il concorso impedisce che il reclutamento dei  pubblici
impiegati avvenga in  base  a  criteri  di  appartenenza  politica  e
garantisce, in tal modo, un certo grado di distinzione  fra  l'azione
del  Governo,  «normalmente  legata  agli  interessi  di  una   parte
politica», e quella dell'amministrazione, «vincolata invece ad  agire
senza distinzioni di parti politiche, al fine del perseguimento delle
finalita'  pubbliche  obiettivate  nell'ordinamento»  (Corte   cost.,
sentenza n. 453 del 1990). In questo senso, il concorso  rappresenta,
percio', «il metodo migliore per la provvista di organi  chiamati  ad
esercitare le proprie funzioni in condizioni di  imparzialita'  e  al
servizio esclusivo della Nazione» (cosi' ancora la sentenza da ultimo
citata).
    19. Il Collegio ritiene, inoltre, non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale del comma 2 dell'art.  4-bis
per violazione dell'art. 136 della Costituzione.
    19.1 In base  all'art.  136,  primo  comma,  della  Costituzione,
infatti, «Quando la Corte dichiara la  illegittimita'  costituzionale
di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa
di avere efficacia dal giorno  successivo  alla  pubblicazione  della
decisione».
    Le decisioni della Corte sono, pertanto, insuperabili  e  pongono
un preciso limite all'esercizio della potesta' legislativa, la  quale
non puo' essere esercitata in modo da  reiterare  previsioni  che  la
Corte abbia dichiarato illegittime o in modo da  eludere  la  portata
del decisum costituzionale.
    19.2 Con l'introduzione dell'art. 4-bis del decreto-legge  n.  78
del  2015,  tuttavia,  il  legislatore  appare  aver  sostanzialmente
perseguito l'intento di reiterare la copertura di posti  di  funzioni
dirigenziali, nell'ambito della compagine organizzativa delle agenzie
fiscali,   mediante   affidamento   a   funzionari    delle    stesse
amministrazioni, senza lo svolgimento di un concorso pubblico, e  per
un  tempo  asseritamente  limitato,  ma  in  realta'   reiteratamente
prorogato.
    In questa prospettiva, la previsione legislativa  appare  elusiva
della portata della sentenza della Corte  costituzionale  n.  37  del
2015,  sopra  richiamata,  con  la   quale   era   stata   dichiarata
l'illegittimita' costituzionale delle previsioni che consentivano  la
copertura  degli  stessi  posti  mediante  incarichi  dirigenziali  a
termine conferiti a funzionari delle medesime amministrazioni. E,  al
riguardo, deve tenersi presente che, secondo la giurisprudenza  della
Corte, «il giudicato costituzionale e' violato  non  solo  quando  il
legislatore emana una norma che costituisce una mera riproduzione  di
quella gia' ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche  laddove  la
nuova  disciplina  miri  a  "perseguire  e  raggiungere",  "anche  se
indirettamente", esiti corrispondenti" (sentenze n. 223 del 1983,  n.
88 del 1966 e n. 73 del 1963)» (Corte  cost.,  sentenza  n.  245  del
2012).
    Nel caso dell'art. 4-bis, quanto fin qui diffusamente  illustrato
appare evidenziare, secondo l'avviso del Collegio, l'intento  elusivo
della previsione normativa. Sembra,  percio',  doversi  ravvisare  il
dato che ha gia' condotto la Corte a ritenere la violazione dell'art.
136 della Costituzione, ossia «la sostanza della volonta' legislativa
di mantenere in piedi o di ripristinare, sia pure indirettamente,  in
contrasto con il sistema dell'efficacia delle decisioni  caducatorie,
gli effetti di quella struttura normativa che aveva  formato  oggetto
della  (...)  pronuncia  di  illegittimita'  costituzionale»   (Corte
costituzionale, sentenza n. 72 del 2013).

Notate qualche cosa? cmq non pensateci stanotte che vi fa male.

Da: Torto30  1  - 09/06/2019 22:18:55
@ x Torto 30
Non c'e' nulla di semplice e' tutto difficoltoso al contrario
Ammesso, se non ho compreso male il significato di fondo della tua osservazione, che si voglia far decollare nel modo piu' veloce e spedito le Poer, sopravanzando qualsiasi altra esigenza, situazione, prospettazione ecc ecc
ammesso tutto questo e convalidatolo ancora un'altra volta
resta il problema della Consulta
Questo non e' o non sarebbe un problema se uno gia' conoscesse la sentenza e il quando della sua pubblicazione
Ma dato che nessuno ne e' a conoscenza, tutti gli attori in campo non possono piu' vivere in modo facile le soluzioni sperate
Diverso e' il caso di nostre valutazioni ( io per primo ) che cerchiamo piu' o meno con stile, con raziocinio di avere un'idea : semplificando
Invece Interessante , tu stai dimostrando aporia di fondo perché' vuoi portare a dimostrazione delle tue tesi ciò' che invece va provato esso stesso
L'attivita' delle segreterie in AE non e' di livello normativo e amministrativo in senso pieno, ma operativo; le sconclusioni procedimentali di cui vivono le si potrebbero elencare a menadito
Fortuna che molte volte sono cose prive di importanza effettiva

Da: Interessante 09/06/2019 22:23:13
Interessante quindi dobbiamo aspettare la Cc e i suoi distinguo?

Da: Interessante  1  - 09/06/2019 22:30:43
Idee molto interessanti ma non corrispondono ai fatti e precostituite rispetto sentenza cc

Da: Supertrumb  1  - 09/06/2019 22:30:51
Noto lo schifo e la prepotenza di questa gentaglia.

Da: Torto30 09/06/2019 22:33:17
@ Interessante
Si

Da: Interessante 09/06/2019 22:44:38
No

Da: Billy joe 09/06/2019 22:50:08
Il 175 procede alacremente.
Un concorso per diventare dirigenti AE dove vi chiedono gli artt del ccnl, gli art delle cenvenzioni mef ae...
Senza uno scritto... Con titoli falcidiati dalla sentenza...
Ma il concorso va avanti.
Io credo che il nostro direttore ha un'assicurazione con massimale imfinito

Da: ######### 1  1  - 09/06/2019 23:32:23
Ora i sindacati dovrebbero chiedere chiarimenti in ordine al pagamento di queste posizioni ad elevata responsabilità ma che di responsabilità, come gli eventi hanno dimostrato, non hanno assolutamente nulla.
Si è arrivati all'assurdo di poter dire che l'assegnatario della pratica (il livellato) ha delle responsabilità ben superiori al firmatario per delega ex art. 42, nonostante quest'ultimo si porti via una valanga si soldi senza avere capito bene per quale ragione.

Da: Tutti professori di diritto10/06/2019 06:49:03
Direi che la discussione è esaurita come sull'altro forum della 37

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