>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Concorso Dirigenti Scolastici 2018 Prova orale
20577 messaggi, letto 861906 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, ..., 681, 682, 683, 684, 685, 686 - Successiva >>

Da: amico mio 05/05/2019 16:14:22
Ma la denuncia all' Inail (in caso di numeto giorni prognosi maggiore di 3) va fatta anche se l infortunio avviene nel tragitto scuola-casa? Perché nel protocollo che leggo  la denuncia a Inail per gli alunni si fa solo se l infortunio accade a scuola, in gira o in attività che prevedono la sorveglianza di personale scolastico...secondo te?
Rispondi

Da: amico mio 05/05/2019 16:21:03
https://www.altalex.com/documents/news/2004/10/13/l-infortunio-in-itinere-degli-alunni-una-questione-apparentemente-semplice
Rispondi

Da: Inesperta 05/05/2019 16:42:40
Il mio testo parla di  comunicazione dall'Inail  entro 48h  x infortuni  che comportano. Assenza dal lavoro di almeno  un giorno escluso quello della evento.
Denuncia di infortunio all'inail e aps entro 48h dal ricevimento  del certificato  medico  per infortuni  con prognosi superiore a 3 giorni .
Rispondi

Da: amico mio 05/05/2019 16:56:05
Si ok...ma mi riferivo agli alunni...
Rispondi

Da: siamo salvi05/05/2019 17:43:01
5 - PROCEDURE AMMINISTRATIVE IN CASO DI INFORTUNIO / INCIDENTE
Ogni episodio che comporti un danno fisico anche lieve agli alunni deve considerarsi incidente. Si precisa che qualunque incidente si verifichi durante l'attività scolastica in laboratorio o aula speciale deve essere considerato infortunio (Circ. INAIL n. 79/2004 e n. 19/2006) perché la norma di legge, in questi casi, equipara lo studente al lavoratore.
L'infortunio è riportato sul registro apposito della scuola che provvederà alle comunicazioni di rito alle autorità ed alle assicurazioni; l'insegnante presente (sia in caso di infortunio che in caso di incidente) deve compilare entro 24 ore una relazione essenziale ma completa.
Se l'infortunato è un ALUNNO:
- L'alunno deve segnalare immediatamente al docente presente l'incidente occorso, accettare l'assistenza immediata e mostrare fiducia;
- Il docente deve avvertire immediatamente la Segreteria, il Dirigente o chi ne fa le veci per attivare le procedure amministrative sotto descritte.
- A guarigione avvenuta, l'alunno deve consegnare in Segreteria copia di un certificato rilasciato dal medico curante che attesti la completa guarigione "senza postumi" e che ne permetterà il rientro a scuola.
Se l'infortunato è un LAVORATORE:
ï‚· Informare gli Uffici di Segreteria, il Dirigente o, in sua assenza, chi ne fa le veci, riguardo
a qualsiasi genere d'infortunio e/o incidente subìto, anche ritenuto lieve;
ï‚· Stilare urgentemente, se in grado, la relazione dettagliata sull'accaduto e far pervenire, con urgenza in Segreteria il referto medico originale, con prognosi, relativo
all'infortunio / incidente;
ï‚· Conservare tutte le ricevute che attestino le spese mediche eventualmente sostenute, al fine di ottenerne il rimborso;
 A guarigione avvenuta consegnare in Segreteria il certificato originale del medico curante o dell' INAIL attestante l'idoneità alla ripresa del lavoro.
Rispondi

Da: siamo salvi05/05/2019 17:44:03
5.2 - Obblighi della Segreteria - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO
Dal 22 marzo 2016, data di decorrenza delle modifiche di cui all'art. 21 c. 1, lettera b), c), del d.lgs. 151/2015, per gli infortuni occorsi alla generalità dei lavoratori dipendenti o assimilati, il datore di lavoro ha l'obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all'Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio (art. 53 d.p.r. n.1124/1965 e s.m.i.).
Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del nuovo certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all'Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
Il termine perentorio di presentazione della denuncia non resta prorogato se la scadenza cade in giorno festivo; pertanto se il certificato medico viene presentato il giovedì le denunce vanno effettuate entro il venerdì in quanto il sabato è considerato come normale giorno lavorativo, se presentato il venerdì il termine scade il lunedì successivo.
In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, il datore di lavoro deve segnalare l'evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio, fermo restando comunque l'obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge (art.53, c. 2, d.p.r. n.1124/1965e s.m.i.).
L'invio della denuncia/comunicazione consente, per gli infortuni con la predetta prognosi, di assolvere contemporaneamente sia all'obbligo previsto a fini assicurativi dall'art. 53, DPR 1124/1965, che all'obbligo previsto a fini statistico/informativi dall'art. 18, comma 1, lettera r, D.lgs. 81/2008 a far data dall'entrata in vigore della relativa normativa di attuazione.
La segreteria provvederà quindi a:
- Assumere a protocollo la dichiarazione resa, su modello predisposto oppure su carta semplice, dal docente o da chi ha assistito all'infortunio;
- Assumere a protocollo, non appena se ne viene in possesso e indicando l'orario preciso di consegna, la documentazione medica prodotta che andrà utilizzata come di segue: 1 copia nel fascicolo personale, 1 copia scannerizzata per la trasmissione telematica, 1 copia per l'agenzia assicurativa, se di competenza;
- In caso di prognosi inferiore o uguale a tre giorni decade l'obbligo della denuncia all'I.N.A.I.L.. Se però la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno, la denuncia deve essere inviata entro 2 giorni dalla ricezione del nuovo certificato;
La denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all'Inail esclusivamente in via telematica mediante utilizzo dell'apposita sezione del SIDI "Gestione infortuni".
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: amico mio 05/05/2019 17:46:54
Ok mi ritrovo solo che nel mio protocollo ho letto che a scuola l infortunio non è  coperto da Inail in caso di attività teoriche....solo laboratori attivita ...artivita motorue...pratiche...palestra....mensa ....ricreazione ...
Rispondi

Da: siamo salvi05/05/2019 17:51:05
a Circolare INAIL 23 aprile 2003, n. 28, "Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi", regolamenta la disciplina degli eventi tutelati da INAIL occorsi agli alunni di Scuole pubbliche e private.
Innanzitutto, gli studenti sono assicurati soltanto se svolgono le attività indicate all'art. 1 punto 28 DPR n. 1124/1965 -Testo Unico INAIL ("per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche").
Rispondi

Da: siamo salvi05/05/2019 17:52:02
Ai sensi della Circolare INAIL 4 aprile 2006, n. 19, gli alunni della Scuola Primaria pubblica e privata (Elementari), oltre che per gli infortuni che si verificano nel corso delle lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, sono assicurati anche per gli infortuni che si verificano durante lo svolgimento delle esercitazioni di scienze motorie sportive.
Rispondi

Da: Margot40405/05/2019 17:55:37
@siamo salvi
Grazie
Rispondi

Da: amico mio 05/05/2019 17:59:25
Ok siamo salvi grazie....solo.che mi resta un dubbio...se l infirtunio avvuene durante le attività teoriche va denunciato oppure No? Sempre in caso di giorni di prognosi superiore a 3...
Rispondi

Da: amico mio 05/05/2019 18:00:48
A si ok ok ...lo.dice la tua circolare....Grazie. quindi la risposta é  No. L infortunio deve avvenire solo nel corso di esperienze pratiche ....
Rispondi

Da: Campania 5 05/05/2019 18:08:41
Qualcuno ha notizie della Ds della Commissione Campania 5? In rete non trovo il curriculum.
Rispondi

Da: Giuseppina93 05/05/2019 18:14:52
Invece sì ... io ho capito che bisogna comunicare comunque
Rispondi

Da: Giuseppina93 05/05/2019 18:19:53
    05/05/2019 18.17.11
E inoltre, riguardo al registro riporto quanto dicevo prima

L'INAIL ha emesso la Circolare n. 45 del 30 novembre 2016 riguardante l'accesso al servizio "Cruscotto Infortuni", un applicativo informatico che consente, agli Organi Preposti all'Attività di Vigilanza nonché ai Datori di Lavoro e loro Intermediari, l'accesso alle informazioni relative agli eventi infortunistici dagli stessi denunciati. Le funzionalità del "Cruscotto Infortuni" sono illustrate nella Circolare n. 92 del 23 dicembre 2015.
Il Decreto Legislativo n. 151/2015 ha abolito l'obbligo della tenuta del Registro Infortuni in una logica di semplificazione degli adempimenti a carico del Datore di Lavoro, resta comunque l'obbligo del Datore di Lavoro di denunciare all' INAIL gli Infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d'opera.
L'INAIL precisa che i RLS non risultano inclusi tra i destinatari ammessi alla consultazione diretta dell'applicativo informatico denominato "Cruscotto Infortuni", ma potranno accedere ai dati tramite le informazioni fornite dai Datori di Lavoro.

Gli Infortuni avvenuti in data precedente a quella del 23 dicembre 2015 saranno consultabili nell'abolito Registro infortuni cartaceo il cui obbligo di conservazione permane a carico degli stessi Datori di Lavoro per i successivi 4 anni.
Rispondi

Da: Giuseppina93 05/05/2019 18:20:26
Qui il link di cui sopra

https://www.vegaengineering.com/news/accesso-al-servizio-cruscotto-infortuni-circolare-452016-inail-nid2554.html
Rispondi

Da: Vaska 05/05/2019 18:30:15
Si brava Giuseppina, anch'io ho pensato subito all'abolizione del registro infortuni!!
Rispondi

Da: Slittino 05/05/2019 18:53:56
Consiglio:
Area9 sistemi europei.. sunto veloce libro ds Amato.?
Area 2 dove la posso studiare.. veloce e riassunta?
Rispondi

Da: Concorrente 05/05/2019 19:07:18
@slittino
Una sintesi la trovi sul libro di Giannelli, ma solo per la teoria delle organizzazioni. Niente da fare.. O si sa o non si sa e saperla tutta è un'utopia.

Non so voi ma io stasera mi sento morire
Rispondi

Da: Slittino 05/05/2019 19:09:17
@grazie
Io da stamattina sto male. Ansia a mille. Non sono lucido... la paura mi paralizza mò a 18gg da orale
Rispondi

Da: Concorrente 05/05/2019 19:13:11
Io sono a - 16
Rispondi

Da: Slittino 05/05/2019 19:25:28
@concorrente

Finito il programma?
Come procederai in questi gg?
Rispondi

Da: Giuseppina93 05/05/2019 19:30:03
Mi unisco a voi
Mi è venuta anche la febbre
Rispondi

Da: Concorrente 05/05/2019 19:34:05
@slittino
Non penso esista un termine per un programma così vasto. In teoria sì, in pratica mi sembra di non sapere nulla.
Sto rivedendo tutti i libri di studio di casi. Rivedo le normative su cui ho dubbi o che tendo a dimenticare.
Faccio schemi e appunti Codice amministrazione digitale 2005 e 2017, Legge MADIA 124/2015, AGID  e EIDAS
Leggo, parlo e ascolto documenti in lingua
Rispondi

Da: Concorrente 05/05/2019 19:36:40
@slittino
CAD, AGID, PSDN per informatica.. Poi excel e access ma non credo occorrano. In circa 25 minuti, sarà una domanda e via
Rispondi

Da: Concorrente 05/05/2019 19:37:58
Esempio
Cos'è la firma elettronica avanzata? E quella qualificata?
Rispondi

Da: cosicosi05/05/2019 19:56:34
eides che??
Rispondi

Da: Waiting for...201905/05/2019 19:56:43
Per firma elettronica la legge intende l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica.
La firma elettronica qualificata è definita come la firma elettronica basata su una procedura che permetta di identificare in modo univoco il titolare, attraverso mezzi di cui il firmatario deve detenere il controllo esclusivo, e la cui titolarità è certificata da un certificato qualificato. È inoltre richiesto l'uso del dispositivo di firma sicuro, capace cioè di proteggere efficacemente la segretezza della chiave privata. Inoltre, la firma stessa deve essere in grado di rilevare qualsiasi alterazione del documento avvenuta dopo l'apposizione della firma stessa. Qualunque tecnologia che permetta tale identificazione univoca, rientra nel concetto di "firma elettronica qualificata".
La firma digitale è considerata dalla legge come una particolare specie di "firma elettronica qualificata", basata sulla tecnologia della crittografia a chiavi asimmetriche.
Rispondi

Da: Waiting for...201905/05/2019 19:57:38
Regolamento europeo per l'identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno eIDAS
Rispondi

Da: donadoni  05/05/2019 20:03:34
Troppa roba....la lingua poi....un incuboooo un conto e' leggere e comprendere....ma parlare...mi sembra di essere un cammello, e' tutto un mmm emmmm, ammmm ummm
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, ..., 681, 682, 683, 684, 685, 686 - Successiva >>


Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome

Testo della risposta

Aggiungi risposta
 
Avvisami per e-mail quando qualcuno scrive altri messaggi
  (funzionalità disponibile solo per gli utenti registrati)