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Concorso Dirigenti Scolastici 2018 Prova orale
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Da: scusate!28/04/2019 17:28:45
in merito al Consiglio di Classe è corretto questo

Per chi presiede il CDC:
DS o suo delegato membro del consiglio stesso oppure
docente con funzione "vicaria" (primo collaboratore) anche se non membro del consiglio.
In quel caso presiede come DS "facente funzione", se e solo se il DS è assente e quindi deve essere sostituito.
Se il DS è presente chi presiede gli altri CdC deve essere per forza membro del CdC.

altrimenti il consiglio è viziato e l'atto è nullo.

in merito al Collegio dei Docenti, lo stabilisce il Consiglio d'Istituto. Di regola, in caso di assenza del DS o di un suo delegato, presiede il docente più anziano. Verbalizza il primo collaboratore.
Rispondi

Da: Max28/04/2019 17:30:28
scusate
Certo ma se è assente deve delegare un collaboratore a fare le sue funzioni.
Non può delegare ad esempio la sua firma sulla reversael al DSGA,
avresti un DSGA che firma due volte e che è DS e DSGa nello stesso tempo.
Quello che dici tu lo fa a prescindere dall'assenza o meno, non c'entra col discorso precedente sul "vicario"
Rispondi

Da: Max28/04/2019 17:39:22
Faccio un'esempio:
il DS è in malattia per 15 giorni.
La scuola ha bisogno di toner per le stampanti o di penne per la segreteria (attività di ordinaria amministrazione).
Non c'è un contratto di fornitura periodica perchè sono gnucchi, cosa succede?
Si blocca tutto?
Ci vuole un delegato "facente funzione" che possa fare questo acquisto e firmare congiuntamente al DSGA il mandato di pagamento.
Rispondi

Da: ipotetico28/04/2019 17:40:32
da quello che so io non può delegare:
- relazioni sindacali
- individuazione 2 collaboratori (fis)
tutto il resto è delegabile, pure sanzioni disciplinari.
Rispondi

Da: ah28/04/2019 17:40:51
a: cosicosi    28/04/2019 17.18.56

se fossi stato in Sardegna avrei argomentato di più oggi ho poco tempo ma ho "abbozzato" una soluzione a quanto da te chiesto la trovi a pagina 2 del documento condiviso che aveva inizialmente proposto Ipotetico e che puoi consultare ed editare, così come possono farlo gli altri.

Questo forum è dispersivo. Se editiamo tutti lo stesso documento ci ritroveremo qualche pagina utile ed autocostruita.
Vi ricordo il link:

https://docs.google.com/document/d/1kjZ3rvhX45jKzTFHruIoDup5dR4DgQE2YigKCX3Tlco
Rispondi

Da: Max28/04/2019 17:41:55
Chi autorizza l'acquisto? Il DSGA? Solo sulle "minute spese" può intervenire in autonomia (secondo il regolamento)
Rispondi

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Da: Max28/04/2019 17:43:31
purtroppo mancando un moderatore sul forum si va a ruota libera e si sovrappongono mille argomenti.
Mi rendo conto che forse generiamo più confusione che altro
Rispondi

Da: ipotetico28/04/2019 17:44:26
Per acquisti bisogna delegare un docente, funzione DSGA rimane, se ho capito bene.
Rispondi

Da: pronostico 28/04/2019 17:44:57
grazie di cuore  @non anonima
Rispondi

Da: sergiovanni 28/04/2019 17:46:00
Non sono d'accordo Max è un brain storming evolutivo rispetto ai contenuti ripetuti circolararmente di qualche tempo fa.
Rispondi

Da: Max28/04/2019 17:49:32
Sergiovanni, anche a me piace, ti obbliga ad andare sempre oltre.
Diciamo che è uno sforzo cognitivo (a volte un conflitto, piccolo per fortuna) che ti obbliga a fare il passo successivo.
Veloce, rapido come potrebbe essere l'orale
Rispondi

Da: Max28/04/2019 17:51:02
ipotetico
mandati e reversali debbono avere obbligatoriamente firma congiunta DSGA e DS, mentre per il vicario sceglie il DS per sostituire il DSGA c'è una procedura rigorosa (che non ricordo a memoria)
Rispondi

Da: scusate!28/04/2019 17:53:24
@max
certo, in caso di assenza inferiore a due mesi, li firma il primo collaboratore, la delega attiene tutti gli atti che consentono l'ordinario e sereno svolgimento dell'attività d'Istituto
Rispondi

Da: ipotetico28/04/2019 17:54:11
http://www.flccgil.lombardia.it/cms/attach/delega_di_funzioni_e_delega_di_firma__anna_armone.pdf
Rispondi

Da: Uffa uffa 28/04/2019 17:54:15
Dsga deve essere sostituito da assistente amministrativo titolare della seconda posizione economica
Rispondi

Da: Max28/04/2019 17:55:06
sopra i due mesi USR.
Uffa, ben più lunga la litania...
Rispondi

Da: Max28/04/2019 17:58:58
L'incarico di sostituzione del DSGA su posto disponibile (per malattia, ferie) deve essere attribuito all'Assistente Amministrativo titolare di 2^ posizione economica, trattandosi di sostituzione temporanea (vedere nota MIUR, di cui sopra). In assenza di beneficiari di 2^ posizione economica all'interno dell'Istituzione scolastica, tale incarico può essere conferito all'Assistente Amministrativo titolare di 1^ posizione economica, che ne fa richiesta, ovvero all'aspirante disponibile in base all'art. 47 del CCNL.
Qualora vi fossero più aspiranti aventi titolo all'interno della medesima Istituzione scolastica, disponibili al conferimento della sostituzione (sia su posti disponibili che su posti vacanti e/o disponibili) e con gli stessi requisiti di partenza (ad esempio, 2° posizione economica, oppure solo aspiranti senza posizione economica) è sempre nella competenza della contrattazione d'Istituto stabilire i criteri per l'assegnazione dell'incarico, integrando e/o aggiungendo quanto già stabilito, in via generale, dalla contrattazione nazionale  (CCNI) e regionale decentrata (CCNR).
Rispondi

Da: Giuseppina93 28/04/2019 18:02:06
Avremmo potuto aprire cari thread... concorso ds area 1 - concorso ds area 2 e così via ... e poi qui parlare delle questioni generali ...

Che dite è troppo tardi?
Rispondi

Da: Giuseppina93 28/04/2019 18:02:28
Vari thread
Rispondi

Da: scusate!28/04/2019 18:02:43
4. La gestione del fondo economale per le minute spese spetta al
D.S.G.A. che, a tal fine, contabilizza cronologicamente tutte le
operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro
informatizzato di cui all'articolo 40, comma 1, lettera e). Il
D.S.G.A. può nominare uno o più soggetti incaricati di sostituirlo
in caso di assenza o impedimento.
5. Il fondo economale per le minute spese è anticipato, in tutto o
in parte, con apposito mandato in conto di partite di giro, dal
dirigente scolastico al D.S.G.A. Ogni volta che la somma anticipata
è prossima ad esaurirsi, il D.S.G.A. presenta le note documentate
delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati emessi a
suo favore, imputati al funzionamento amministrativo e didattico
generale e ai singoli progetti. Il rimborso deve comunque essere
chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario.
6. I rimborsi previsti dal comma 5 avvengono, in ogni caso, entro
il limite stabilito dal Consiglio d'istituto con la delibera di cui
al comma 2. Detto limite può essere superato solo con apposita
variazione al programma annuale, proposta dal dirigente scolastico ed
approvata dal Consiglio d'istituto
Rispondi

Da: scusate!28/04/2019 18:08:59
si, si fa confusione e anche conflitto però per me è ok, non mi aspetto un orale sereno. Anzi, secondo me sarà una conversazione "a trabocchetto", quindi è un buon esercizio

in merito al DSGA, mi ricordavo anch io la procedura indicata da @max però vedo che c'è un documento dell'ANQUAP che distingue tra

assenza del titolare e impedimento breve (quindi supplenza temporanea del DSGA)
https://www.anquap.it/categorie03.asp?id=3597


e bisognerebbe avere il tempo per

- leggere tutto
-leggere tutto ancora
e rileggere tutto ancora
Rispondi

Da: sergiovanni 28/04/2019 18:09:45
@ scusate!    28/04/2019 18.02.43

Stai citanto il 129?
Rispondi

Da: siamo salvi28/04/2019 18:10:00
bravo ipotetico . questo lo avevo letto
i
l Direttore SGA titolare sia assente dal servizio tutte le sue funzioni sono svolte dall'assistente individuato come sostituto.
durante l'assenza il DSGA non può firmare atti.

Si tratterebbe infatti di atti firmati da un dipendente formalmente assente; situazione che potrebbe comportare altresì eventuali criticità in merito alla legittimità stessa dell'atto.
Rispondi

Da: @Max 28/04/2019 18:10:33
Circa la sostituzione del DSGA. Rientra nell'art. 47 incarichi specifici ma i criteri e le modalità di individuazione e attribuzione incarichi, anche in caso di più aspiranti con pari requisiti, col nuovo contratto sono solo più materia di confronto - ccnl 2016-18 art. 22 c. 8 lett. a) - e non più di contrattazione, che riguarda solo i criteri per l'attribuzione dei compensi.
Rispondi

Da: Uffa uffa 28/04/2019 18:12:42
Xgiuseppina
Inutile,  da domani a calendari usciti e mail presumibilmente arrivate si discuterà solo di quello...
Rispondi

Da: amico mio 28/04/2019 18:13:56
Scusate, ma se il ds è  assente per 15 Usr (soltanto) può nominare un docente con funzioni dirigenziali. In caso di assenza prolungata Usr nomina un ds di una scuola vicina
Rispondi

Da: Giuseppina93 28/04/2019 18:14:13
Ok. Io l'ho buttata lì

In realtà poteva essere utile anche per ritrovare subito interventi che ci sembrano utili senza dover riscorrere pagine e pagine
Rispondi

Da: Giuseppina93 28/04/2019 18:14:57
Nel frattempo li sto aprendo
Male che vada restano vuoti
Rispondi

Da: scusate!28/04/2019 18:17:06
@sergiovanni
si, è il 129

@amico mio
il docente ha solo funzioni di collaborazione e delega in caso di assenza, impedimento ecc del ds. NON ha MAI funzioni dirigenziali: lo svolgimento della delega non fa funzione superiore,ma solo "in vece"
Rispondi

Da: Giuseppina93 28/04/2019 18:21:15
Ne ho aperti per sbaglio due sull'area 7

Vabe
Rispondi

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