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Nuovi concorsi REGIONE CAMPANIA 2018-2020
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Da: Wgh_  
Reputazione utente: +57
 3  - 12/02/2020 17:07:46
Scusate io non sono per niente d'accordo, i cartoncini sono stati ritirati dagli addetti e messi tutti insieme per file in apposite buste. E poi idem i compiti. Dove sarebbe la violazione, che non hanno fornito ad ogni singolo candidato una busta per l'anagrafica e un'altra per il compito? Ma nessuno fa più così, ormai si raccoglie per file e si chiude in un'unica grande busta/pacco.
Chi è idoneo dovrebbe partecipare al giudizio come controinteressato e spiegare questi particolari... non è che la raccolta avveniva buttando l'occhio qua e là, quelli raccoglievano come dei fulmini e mischiavano tutto.

Da: concorso19   6  - 12/02/2020 17:08:42
Mi dispiace davvero tanto... Uffa non ci voleva... 

Da: fulful97  
Reputazione utente: +76
12/02/2020 17:08:45
tentarenonnuoce da quanto ho capito sei avvocato. Tu hai qualche sentenza del Consiglio di Stato che afferma che la violazione del principio dell'anonimato non inficia la validità del concorso? Ti vedo sicuro/a per cui ti prego di postare il link se effettivamente c'è una sentenza del genere. Vorrei dare un'occhiata

Da: Luceria 12/02/2020 17:12:14
Scusate l'ignoranza (io devo fare la prova per AMC e sono abbastanza "segnata" dalla notizia), ma volevo chiedere una precisazione a chi è più ferrato.
Da bando, il TAR competente è quello della Regione Lazio, ma il ricorso è stato presentato dal TAR Campania. E' regolare?

Da: salfer  
Reputazione utente: +106
12/02/2020 17:14:03
fulful
https://www.diritto.it/violazione-dellanonimato-nei-concorsi-pubblici-ed-effetti-modulati-del-giudicato/
https://iusmanagement.org/2019/05/31/concorsi-pubblici-il-consiglio-di-stato-risponde-alle-critiche-piu-frequenti-anonimato-degli-elaborati-quote-rosa-incompatibilita-ecc/

Da: fulful97  
Reputazione utente: +76
 4  1  - 12/02/2020 17:15:53
ragazzi, cmq scordatevi di questo concorso per adesso. Ad ottobre, qualunque fosse la decisione del Tar, ci sarà appello al C. di Stato che potrebbe sospendere nuovamente fino a sentenza. Quindi mettiamoci l'animo in pace e ringraziamo questi quattro frustrati tra cui quello che ho incontrato ieri e a cui, col senno di poi, avrei dovuto almeno sputare in faccia. Per 100 euro, mi disse, ho fatto il ricorso

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Da: salfer  
Reputazione utente: +106
 2  - 12/02/2020 17:17:15
fulful, dal primo link, estraggo:

il Tar, dopo aver premesso che le censure formulate sarebbero in grado di provocare l'annullamento dell'intera procedura, si preoccupava di individuare il reale interesse dei ricorrenti, ossia l'ammissione al prosieguo dell'iter concorsuale, mostrando per l'ennesima volta il livello di effettiva tutela raggiunto dal processo amministrativo, evidenziando ulteriormente il definitivo tramonto del processo sull'atto a favore di quello sul rapporto. Nel far ciò il Tar Lazio richiama altri analoghi precedenti - come Tar Sicilia, Palermo, n. 457 del 2012 e Tar Toscana, n. 1105 del 2011 - dove veniva ritenuta non praticabile la soluzione dell'annullamento integrale della prova in quanto, oltre a non essere satisfattiva per parte ricorrente, produrrebbe "pesantissimi effetti pratici", ossia una maggiore e generalizzata ingiustizia per tutti i partecipanti, in particolare per quelli utilmente collocatisi in graduatoria

Da: logica7 
Reputazione utente: +130
 5  - 12/02/2020 17:17:29
Mi dispiace tantissimo per tutti quelli che sono arrivati fin qui studiando e buttando sangue, ci sono anche dei miei amici coinvolti . Io spero che tutto si risolva per il meglio per tutti i sacrifici investimenti che avete fatto....
però non posso negarvi che la notizia non mi sorprende: ci sono state tante anomalie nello svolgimento di questo e di altri concorsi, dove addirittura  sono state riscontrate   domande errate ( vedi concorso Mibac e Funzionari)

quindi forse  non dovreste arrabbiarvi con gli altri candidati  ...ma con chi ha determinato tutto ciò....

Da: jendrix78  
Reputazione utente: +71
 1  - 12/02/2020 17:18:30
Confermo che anche concorso agenzia entrate, gestito da merito, stesse modalità formez

Da: sbriciolatalove. 12/02/2020 17:20:42
ennesimo boccone amaro da mandare giu'....dopo mesi di studi sacrifici e rifiuti lavorativi anche questo.....

Da: dok188  12/02/2020 17:23:00
Una ragazza ha scritto che ha contattato Formez e appena prenderanno una decisione la comunicheranno

Da: betlemme   1  - 12/02/2020 17:25:05
Non ho partecipato, tanta solidarietà a chi sarà danneggiato da questa sospensione. Ma dai giornali leggo che per le correzioni degli elaborati ci sono voluti 3 mesi? Davvero? Io ho avuto la fortuna di vincere un altro concorso Ripam 5 anni fa, ed i risultati li diedero la sera stessa (ed eravamo 9000)...come è possibile?

Da: giggig   1  - 12/02/2020 17:28:38
Ho trovato una sentenza che un po' mi rincuora (Tar Amministrativo Regionale Lazio - sez. I quater - sentenza n. 1988 del 21-02-2018), in pratica il Tar, dopo aver premesso che le censure formulate sarebbero in grado di provocare l'annullamento dell'intera procedura, si preoccupava di individuare il reale interesse dei ricorrenti, ossia l'ammissione al prosieguo dell'iter concorsuale, mostrando per l'ennesima volta il livello di effettiva tutela raggiunto dal processo amministrativo, evidenziando ulteriormente il definitivo tramonto del processo sull'atto a favore di quello sul rapporto. Nel far ciò il Tar Lazio richiama altri analoghi precedenti - come Tar Sicilia, Palermo, n. 457 del 2012 e Tar Toscana, n. 1105 del 2011 - dove veniva ritenuta non praticabile la soluzione dell'annullamento integrale della prova in quanto, oltre a non essere satisfattiva per parte ricorrente, produrrebbe "pesantissimi effetti pratici", ossia una maggiore e generalizzata ingiustizia per tutti i partecipanti, in particolare per quelli utilmente collocatisi in graduatoria.

Da: concorso19   6  - 12/02/2020 17:28:44
Si , ben tre mesi... Poi la mancata comunicazione dell'inizio delle correzioni delle prove per la categoria C...  Insomma, anomalie gravissime che ahimè hanno mandato tutto a monte... Attualmente è tutto sospeso, probabilmente lo annullano anche e sarà da rifare

Da: fulful97  
Reputazione utente: +76
 2  - 12/02/2020 17:30:01
salfer vado a fare 2 passi per smaltire la delusione e riordinare le idee. Appena torno ti faccio sapere ma prima facie e ad una lettura sommaria sembra una sentenza favorevole

Da: logica7 
Reputazione utente: +130
12/02/2020 17:30:52
bisogna leggere l'ordinanza .....

Da: betlemme   1  4  - 12/02/2020 17:32:08
È brutto da dire, ma 3 mesi di attesa quando di norma le correzioni le effettuavano in seduta pubblica nello stesso pomeriggio delle preselettive, secondo me vogliono dire solo una cosa... dispiace che a pagarne sia chi non ha colpe.

Da: Boscogiallo2  8  1  - 12/02/2020 17:32:26
Questa ordinanza porterà un po' di caos e ritardi? Sicuramente sì ma vi assicuro che i 4 falliti che hanno promosso questa azione, gente contro cui non mi accanisco perché già abbondantemente bastonati dalla vita, miseri falliti incapaci di ammettere di valere meno di poco e che cercano sempre il capro espiatorio di turno, non otterranno l'annullamento del concorso.
Il Tar, ammesso che riscontri effettiva violazione del principio di anonimato, dovrà considerare anche gli altri interessi in campo, quelli diffusi e generali (i soldi spesi, la necessità di selezionare dipendenti, ecc) e quelli specifici dei controinteressati, tutti gli idonei per i quali si prospetta la perdita di chance e che invito a costituirsi in opposizione

Da: salfer  
Reputazione utente: +106
12/02/2020 17:33:38
boscogiallo tu sei già idoneo, ti costituirai quindi? io purtroppo non ho ancora fatto la prova

Da: salfer  
Reputazione utente: +106
12/02/2020 17:34:17
ma aggiungo, e mi rivolgo anche a fulful, che sono qui per aiutare anche solo nelle ricerche, come ho fatto con questa sentenza

Da: poc2382 12/02/2020 17:35:32
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=bjRcvb3E&p_p_lifecycle=0

ecco l'ordinanza. è la prima della lista

Da: tentarenonnuoce   4  1  - 12/02/2020 17:35:36
Concorso19 rassegnati e vai a studiare.
Per gente come te l'Italia rischia di andare a rotoli.
Ma gente come noi non lo permetterà.
E vergognati. Passo e chiudo.

Ful, tranquillo, oltre alle sentenze già citate da altri amici sul forum, vedrai che il tutto si risolverà con una grossa perdita di tempo. Che non è poco, purtroppo.

Da: Wgh_  
Reputazione utente: +57
 1  - 12/02/2020 17:36:09
Anche io non ho ancora fatto la prova ma nel caso di esito positivo, anche solo con 21, mi costituirò al volo

Da: salfer  
Reputazione utente: +106
12/02/2020 17:36:53
l'ordinanza è copiata e incollata a pag 839 del forum

Da: poc2382 12/02/2020 17:37:17
non me la fa scaricare. la pubblico

Pubblicato il 12/02/2020
N. 00218/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00218/2020 REG.RIC.          



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 218 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da


Francesco Accardo, Mariella Apreda, Stefania Augurio, Sabina Avino, Francesca Borreca, Luca Caricaterra, Francesco Paolo Cascavilla, Stefania Cavalli, Cristina Cennamo, Iolanda Chiuchiolo, Sabrina De Rosa, Margherita Dell'Aira, Debora Dell'Isola, Fabrizio Maria Esposito, Carmela Anna Esposito, Antonella Formicola, Carmela Gionti, Giulia Giordano, Duilio Graziano, Stefania Massafra, Margherita Parrilli, Vincenzo Portico, Nicola Salese, Nicola Pio Sarnataro, Barbara Tafuri, Cristina Trofa, rappresentati e difesi dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Ciro Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Elena Violano in Napoli, via Mancini, 19;


contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Almerina Bove, Angelo Marzocchella, Tiziana Monti, Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Interministeriale Ripam, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Non Presente, Non Presente;
Commissione Interministeriale per L'Attuazione del Progetto Ripam, Formez Pa -Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per L'Ammodernamento delle P.A non costituiti in giudizio;
per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'avviso riportante «Concorso Ripam Campania. Esito provvisorio prove preselettive categoria D», comprensivo di tutti gli elenchi relativi ai profili professionali, adottato dalla Commissione interministeriale Ripam in data 11.11.19, nella parte in cui non include parte ricorrente;

- dell'avviso riportante «Concorso Ripam Campania. Aggiornamento elenchi profilo D», comprensivo di tutti gli elenchi relativi ai profili, adottato dalla Commissione interministeriale Ripam in data 17.12.19, nella parte in cui non include parte ricorrente;

- del foglio contenente le «istruzioni per lo svolgimento della prova preselettiva» per quanto di interesse;

- dei questionari somministrati a parte ricorrente in occasione della prova preselettiva;

- ove esistente, del verbale con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova preselettiva;

- del bando del «corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità di personale a tempo indeterminato», adottato dalla Commissione interministeriale Ripam, nella parte in cui:

- all'art. 6: i) dispone di non prevedere una banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova; ii) nella parte in cui si dovesse interpretare nel senso di consentire la lesione del principio dell'anonimato; iii) nella parte in cui ha ha previsto di avvalersi del Formez PA per la «costruzione, il sorteggio e la correzione della prova».

- all'art. 5, nella parte in cui prevede la nomina di una Commissioni d'esame esclusivamente per la fase selettiva;

- del calendario delle prove scritte di prossima pubblicazione, nella parte in cui non include parte ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo

della posizione dell'odierno ricorrente.

PER L'ADOZIONE DELLE MISURE INTERINALI, CAUTELARI E PROVVISORIE

EX ART. 56 C.P.A.

volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire agli odierni ricorrenti di essere ammessi a sostenere in sovrannumero la prova scritta, per il relativo profilo, del «corso concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità di personale a tempo indeterminato» del diritto di parte ricorrente di essere ammessa alle prove scritte del «corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità di personale a tempo indeterminato»,

NONCHÉ PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierna parte ricorrente valevole per la partecipazione alla prova scritta del «corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità di personale a tempo indeterminato», nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31 gennaio 2020 :

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- dell'avviso riportante «Concorso Ripam Campania. Sostituzione elenchi idonei profilo D» comprensivo di tutti gli elenchi relativi ai profili professionali, adottato dalla Commissione interministeriale Ripam in data 23.01.20, nella parte in cui non include parte ricorrente;

- del diario e del calendario della prova scritta, adottati dalla Commissione interministeriale Ripam in data 24 gennaio 20 con «avviso prova scritta concorso categoria D», nella parte in cui non includono parte ricorrente;

E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE INTERINALI, CAUTELARI E PROVVISORIE

EX ART. 56 C.P.A.

volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierna parte ricorrente di essere ammessa alle prove scritte del concorso de quo, che si volgeranno nelle date 10, 11, 12 e 13 febbraio 2020.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Commissione Interministeriale Ripam;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2020 per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che con decreto presidenziale n. 182 del 1° febbraio 2020, considerata l'estrema gravità ed urgenza, è stata concessa la richiesta ammissione con riserva dei ricorrenti limitatamente alla sola partecipazione alla prova scritta, il cui svolgimento è stato fissato per i giorni 10, 11, 12 e 13 febbraio 2020 per i seguenti profili TCD/CAM, AMD/CAM, CFD/CAM, VGD/CAM e SAD/CAM;

Ritenuto, al sommario esame tipico della presente fase, che sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, sia pure, per quanto si preciserà infra, nei limiti della sospensione della procedura concorsuale in corso, non resistendo i gravati atti alle censure demolitorie dedotte con il primo motivo di ricorso, con conseguente venir meno delle misure disposte con il precitato decreto cautelare;

Osservato preliminarmente che per la pacifica giurisprudenza amministrativa il rigoroso rispetto del principio dell'anonimato nei concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi - diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione - rappresenta garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico (cfr. ex multis Cons. Stato A.P. n. 28 del 20 novembre 2013; Sez. V, n. 1928 del 6 aprile 2010);

Ulteriormente rilevato che in presenza di una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato, la declinazione applicativa del principio determina la radicale invalidità della procedura comparativa, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione, posto che "se fosse richiesto un tale, concreto, accertamento, lo stesso - oltre ad essere di evidente disfunzionale onerosità - si risolverebbe, con inversione dell'onere della prova, in una sorta di probatio diabolica che contrasterebbe con l'esigenza organizzativa e giuridica di assicurare senz'altro e per tutti il rispetto delle indicate regole, di rilevanza costituzionale, sul pubblico concorso" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 luglio 2013, n. 3747);

Considerato, quanto al caso di specie, che verosimilmente la prova preselettiva si è svolta in spregio al su richiamato principio, non essendo contestato che:

- i candidati, in conformità alle indicazioni contenute nelle istruzioni per lo svolgimento della prova preselettiva, hanno apposto sul figlio risposte a lettura ottica e sul cartoncino anagrafico due talloncini identici, contenenti medesimo codice a barre e, immediatamente al di sotto, identico codice numero di sei cifre;

- i fogli risposte e i cartoncini contenenti i dati anagrafici non sono stati chiusi in busta sigillata e priva di generalità all'esterno dai candidati, come prescritto peraltro dall'art. 14 del D.P.R. 487/94, di talché il predetto codice numerico, facilmente memorizzabile e identificabile, ha finito per svolgere, almeno potenzialmente, funzione di segno di riconoscimento, essendo riconducibile immediatamente all'identità dell'autore dell'elaborato; con ciò venendo meno la garanzia di correzione in forma anonima degli elaborati;

Ulteriormente rilevato che nonostante l'utilizzo di sistemi ottici di correzione, idonei ad assicurare massima rapidità delle operazioni di valutazione, la fase di correzione delle prove preselettive si è immotivatamente protratta per tre mesi;

Rilevato sotto altro aspetto che l'Amministrazione ha ingiustificatamente omesso di fornire alla parte ricorrente le generalità di almeno un candidato ammesso alle prove scritte, sicché alla stessa è fatto ordine di provvedere all'istanza predetta entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, onde consentire la notifica individuale del ricorso;

Ritenuto, inoltre, di accogliere l'istanza di parte ricorrente di integrazione del contraddittorio nei confronti degli ammessi alle prove scritte, in quanto titolari di un interesse contrario all'annullamento della procedura;

Rilevato, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio, che:

- l'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), dispone che il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

- l'art. 151 c.p.c., dispone inoltre che "Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, contenente norme sul "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in materia di obblighi di pubblicazione", e in particolare l'art. 19, il quale prevede l'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale dei "bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione", al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati di partecipare alla procedure concorsuali; tanto in coerenza con i principi ispiratori della nuova disciplina normativa che, ad avviso del Collegio, sono applicabili a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese le impugnative avverso di esse proposte;

Ritenuto che il predetto art. 52 c.p.a., in combinazione sistematica con l'art.151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l'art. 150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;

Ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica, che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. ordinanze T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 13 ottobre 2014, n. 4915; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 18 settembre 2014, n. 1526; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 29 settembre 2014, n. 10071; T.A.R. Molise, Campobasso, sez. I, 7 novembre 2013, n. 632);

Ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e al numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web (internet) dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

- l'avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale del Formez dovrà contenere le seguenti informazioni: 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; 2) il numero di Registro Generale del procedimento; 3) il nominativo della parte ricorrente; 4) gli estremi dei principali provvedimenti impugnati; 5) l'indicazione dei nominativi dei controinteressati posizionati in graduatoria e il testo integrale del ricorso; 6) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; 7) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania - Napoli" della sezione "T.A.R.";

- la parte ricorrente dovrà, quindi, aver cura che l'avviso sia pubblicato sul sito internet del Formez con le sopra precisate modalità, richiedendo tale inserimento tramite apposita istanza alla predetta Amministrazione, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza; alla richiesta deve seguire il deposito, presso la segreteria del Tribunale adito, della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi al termine predetto (30 gg.); l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito dell'Amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;

Ritenuto di rinviare alla camera di consiglio del 25 febbraio 2020 per l'esame dei motivi aggiunti e di fissare per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 ottobre 2020;

Ritenuto, infine, di dover compensare le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sez. V, accoglie l'istanza cautelare nei limiti indicati in motivazione e per l'effetto sospende gli atti gravati con il ricorso introduttivo;

- ordina all'Amministrazione di fornire alla parte ricorrente le generalità di almeno un candidato ammesso alle prove scritte, disponendo per il resto l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità indicate in parte motiva;

- rinvia alla camera di consiglio del 25 febbraio 2020 per l'esame dei motivi aggiunti;

- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 ottobre 2020.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Maria Grazia D'Alterio, Primo Referendario, Estensore

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Maria Grazia D'Alterio        Santino Scudeller
       
       
       
IL SEGRETARIO

Da: salfer  
Reputazione utente: +106
12/02/2020 17:37:21
idem wgh ma non credo ce la faranno fare

Da: gio2019  
Reputazione utente: +53
 2  1  - 12/02/2020 17:38:12
Ok, non mi interessa. Mi sono lasciato distrarre già troppo. Devo pensare a studiare fino al 18! Voglio crederci ancora e fare una prova decente. Non voglio buttare 8 mesi al vento, sperando che al Formez decidano di proseguire con le prove.
Non servirà perché 4 mentecatti faranno annullare tutto !? E sia, ma almeno voglio provare a uscirmene a testa alta

Da: jendrix78  
Reputazione utente: +71
 1  - 12/02/2020 17:38:20
Mi aggiungo per eventuali ricerche giurisprudenziali

Da: concorso19   8  - 12/02/2020 17:39:10
Troppe anomalie.... Meglio che per il momento vi dedichiate ad altro...  Qui ormai va messa una pietra sopra...

Da: dok188   1  - 12/02/2020 17:40:07
Formez comunicherà qualcosa in merito, quindi vediamo cosa dice

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