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Nuovi concorsi REGIONE CAMPANIA 2018-2020
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Da: maxvirno78   1  14  - 26/02/2020 15:14:57
Di nuovo sospeso oggi è uscita la decisione del Tar ....tutto da rifare...

Da: TheMagician95  
Reputazione utente: +72
 1  - 26/02/2020 15:18:53
Il caso pratico era semplice,se non per due tre domande "infami".
Le restanti 50 solito discorso,facili e cmq ci si poteva arrivare con l'intuito. Tranne un paio più specifiche...tipo l'art abrogato del 33/2013

Da: Speed123 
Reputazione utente: +66
 1  - 26/02/2020 15:21:56
De Luca ha parlato del concorso ha detto che tutto va avanti nonostante la palude burocratica....

Da: salfer  
Reputazione utente: +106
26/02/2020 15:25:24
per vgc dopo quanto uscirono gli atti della sessione mattutina?

Da: Speed123 
Reputazione utente: +66
 2  - 26/02/2020 15:27:51
maxvirno ma lo hai sognato???

Da: TheMagician95  
Reputazione utente: +72
 1  1  - 26/02/2020 15:27:52
Pome del giorno dopo ,tutti insieme (delle due sessioni)

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Da: Speed123 
Reputazione utente: +66
26/02/2020 15:28:04
Pubblicato il 26/02/2020
N. 00305/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00546/2020 REG.RIC.          



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 546 del 2020, proposto da


-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Caroccia e Yari Sacco, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Napoli, piazza Nicola Amore 6, indirizzo digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Almerina Bove, Angelo Marzocchella, Tiziana Monti e Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Semplificazione e la P.A. - Formez Pa - Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale sono legalmente domiciliati in Napoli, alla via Diaz n. 11;
nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,

previa concessione delle più opportune misure cautelari:

1) della relazione, sprovvista di data, con cui il Formez P.A. ha riscontrato alcune criticità nelle correzioni dei test redatti dai candidati ai profili D al Corso-Concorso Campania ed ha richiesto di procedere ad una loro verifica; 2) del verbale n. 26 del 02.12.2019, con la Commissione Ripam ha disposto una nuova correzione dei test; 3) dell'atto prot. 18525/19 del 04.12.2019, con cui è stato nominato il comitato di vigilanza per le ricorrezioni; 4) del verbale del 05.12.2019, con il quale sono state aggiornate le graduatorie dei profili D e, in particolare modo, del profilo D CUD e della graduatoria per tale classe ad esso allegata, comunicata alla ricorrente con pec del 17.12.2019; 5) degli elenchi ammessi ed esclusi a seguito della ricorrezione del 04.12.2019; 6) della terza graduatoria profilo D CUD pubblicata, ad esito di una seconda ricorrezione, sul sito Formez in data 23.01.2020 e del verbale ad essa presupposto;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Semplificazione e la P.A. - Formez Pa - Commissione Interministeriale Ripam;

Vista la domanda cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2020 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto, ad un primo sommario esame, proprio della presente fase di giudizio, che le censure dedotte non appaiono assistite da adeguato fumus boni iuris in quanto il punteggio inizialmente assegnato alla prova preselettiva, come si evince dalla documentazione esibita dalle Amministrazioni resistenti, risulta frutto di un mero errore materiale, dovuto ad un inconveniente tecnico al software in uso; Considerato, in particolare, che le modalità con cui si è proceduto alla custodia degli elaborati ed alla riattribuzione del punteggio esatto, riportate nei verbali della commissione, appaiono rispettose delle garanzie di anonimato e della par condicio;

Ritenuto, in conclusione, che, pur sussistendo il lamentato pregiudizio, i motivi formulati non inducono ad una favorevole previsione circa l'esito del giudizio;

Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase processuale;

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) respinge l'istanza cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente ai sensi dell'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 25 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore

Fabio Maffei, Referendario

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Pierluigi Russo        Santino Scudeller
       
       
       
IL SEGRETARIO


Da: salfer  
Reputazione utente: +106
26/02/2020 15:29:42
themag intendo gli atti su cloud, anche quelli insieme il giorno dopo?

Da: TheMagician95  
Reputazione utente: +72
26/02/2020 15:30:08
Si salfer

Da: Speed123 
Reputazione utente: +66
 1  - 26/02/2020 15:30:19
Nella ordinanza pubblicata oggi sembra che il TAR sia tornato dietro dicendo che è stato rispettato l'anonimato e la sicurezza:



"Ritenuto, ad un primo sommario esame, proprio della presente fase di giudizio, che le censure dedotte non appaiono assistite da adeguato fumus boni iuris in quanto il punteggio inizialmente assegnato alla prova preselettiva, come si evince dalla documentazione esibita dalle Amministrazioni resistenti, risulta frutto di un mero errore materiale, dovuto ad un inconveniente tecnico al software in uso; Considerato, in particolare, che le modalità con cui si è proceduto alla custodia degli elaborati ed alla riattribuzione del punteggio esatto, riportate nei verbali della commissione, appaiono rispettose delle garanzie di anonimato e della par condicio;

Ritenuto, in conclusione, che, pur sussistendo il lamentato pregiudizio, i motivi formulati non inducono ad una favorevole previsione circa l'esito del giudizio;

Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase processuale;

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) respinge l'istanza cautelare."

Da: salgiu77  1  - 26/02/2020 15:32:51
Quindi chi è stato riammesso non lo è più? O non c'entra con questa sentenza?

Da: salfer  
Reputazione utente: +106
 6  - 26/02/2020 15:34:06
Ritenuto, in conclusione, che, pur sussistendo il lamentato pregiudizio, i motivi formulati non inducono ad una favorevole previsione circa l'esito del giudizio;


come suona bene questa frase

Da: Speed123 
Reputazione utente: +66
26/02/2020 15:42:17
Salgiu si sono stati ammessi, solo questa dell'ordinanza no... ma la parte interessante è la motivazione...

Da: TheMagician95  
Reputazione utente: +72
 1  - 26/02/2020 15:42:47
A VGC sono usciti il venerdì pome (giovedì era la prova) i dati su cloud,l'ho fatto io. Poi il venerdì sera uscì la graduatoria. Per cui immagino che il venerdì pome abbia potuto visualizzare la propria priva anche la sessione pomeridiana del giovedì. E mi mettono il dislike...bah

Da: Porter  
Reputazione utente: +67
26/02/2020 15:43:05
Ah mag mi confermi che per quella domanda la risponsta era "e stato abrogato"? Io ho messo "e stato modificato"

Da: TheMagician95  
Reputazione utente: +72
26/02/2020 15:45:19
Si Porter era abrogato...domanda tosta. Non la sapevo onestamente ero indeciso tra modificati ed abrogato. Però mi ricordavo che nel 33/2013 alla fine ci fossero parecchi articoli abrogati.

Da: Statrosa1979  26/02/2020 15:45:55
Buon pomeriggio.
Fatta la prova. Sono ancora in viaggio per rientrare.
Prima di tutto in bocca al lupo a noi e a chi sostiene la prova oggi pomeriggio (tranne la prof di amministrativo).
Nell'autocertificazione bisognava dichiarare di non essere stati, nei 14 gg precedenti la prova, oltre che nelle zone focolaio anche in Cina, Hong Kong, Singapore, Giappone, Corea del Sud (nord non pervenuto) e Thailandia.

Prove fattibili, più difficili di AMD, credo.
Una sedia rotta, un tizio che non so perché ha fatto un po' casino a metà prova, lo speaker ringrazia per gli apprezzamenti ricevuti sui social, anche in tema di modo di parlare e aspetto fisico!!!
Un responsabile ha detto, ma non ci credo molto, le correzioni saranno disponibili da domani. Quelle che debbono essere rifatte per errori in fase di correzione, solo dal 28.
Adesso attendiamo.

Da: Porter  
Reputazione utente: +67
 1  - 26/02/2020 15:46:27
Ecco, io mi ricordavo che c erano parecchi articoli modificati... vabbè

Da: salfer  
Reputazione utente: +106
 1  - 26/02/2020 15:47:47
themag ti ho pareggiato il pollice, non farci caso, si divertono così

quella risposta l'ho evitata, ero indeciso tra modificato e abrogato

Da: Fantasia1972   1  - 26/02/2020 15:48:56
Di questa sentenza, che riguarda un caso specifico, mi sembra fondamentale questo passaggio "Considerato, in particolare, che le modalità con cui si è proceduto alla custodia degli elaborati ed alla riattribuzione del punteggio esatto, riportate nei verbali della commissione, appaiono rispettose delle garanzie di anonimato e della par condicio"

Da: pascal91x 26/02/2020 15:49:00
@speed123 sai quanti sono quelli ammessi alle prove suppletive?

Da: TheMagician95  
Reputazione utente: +72
26/02/2020 15:49:22
Art 34 abrogato ho controllato prima.
Io ho sbagliato quella sul fondo...avevo risposto bene all'inizio...avevo messo quella sull'ambiente poi non so per quale motivo ho cambiato e messo quella sulla infrastrutture

Da: salfer  
Reputazione utente: +106
26/02/2020 15:50:24
themag io avevo messo ambiente, poi ho avuto il dubbio infrastrutture ma alla fine ho confermato ambiente

Da: Porter  
Reputazione utente: +67
 1  - 26/02/2020 15:53:01
Ua il 97/2016 abroga solo 7 articoli e ne modifica una vrangata! Mannaggia a iss

Da: salfer  
Reputazione utente: +106
 1  - 26/02/2020 15:53:58
themag il caso pratico esiste! hanno solo cambiato i nomi, tranne quello del borgo. le due che ho omesso le avrei prese mannaggia

Da: TheMagician95  
Reputazione utente: +72
26/02/2020 15:55:23
Salfer
Io ho controllato quelle che ricordavo e per ora ne ho sbagliate due. Senza contare il caso pratico.
Quella sulla privacy sul DPO o RPD ho messo entrambe sono giuste...però non posso controllarla perché non ricordo le risposte

Da: biginjapart  26/02/2020 15:56:23
Ragazzi la domanda sulla candidatura contemporanea del sindaco mi confermate che è mai?

Da: salfer  
Reputazione utente: +106
 1  - 26/02/2020 15:57:06
intendo che esiste davvero proprio quella delibera che ci hanno proposto, hanno solo cambiato i nomi. quelle due nemmeno le ricordo, intanto però sono arrivato a 5 non date che avrei preso, mi piglierei a schiaffi

Da: TheMagician95  
Reputazione utente: +72
26/02/2020 15:57:21
Bigin
Il sindaco non può candidarsi per due comuni,i consiglieri possono farlo. Almeno credo sia cosi

Da: salfer  
Reputazione utente: +106
26/02/2020 15:58:06
ho messo mai e non ho dubbi, non controllo nemmeno

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