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Personale ATA, Mobilità professionale - Passaggi di area
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Da: arianna18/05/2010 13:53:10
x Butterfly
L'art.3 x i coll. scol. non si può svolgere se non si è di ruolo, la legge non è uguale x tutti?

Da: Butterfly18/05/2010 13:54:57
x ARIANNA
L'art. 3 lo possono fare anche i supplenti annuali (io da CS l'ho fatto che non ero di ruolo), è l'art. 7 che invece lo può fare solo chi è di ruolo.

Da: luisella18/05/2010 14:09:50
Nella scuola dove sono adesso tutti i cs hanno fatto corso per art.3 per assistenti, solo io non l'ho fatto perchè adesso non è più possibile.

Da: GIOE18/05/2010 14:20:59
anche io l'ho fatto e tanti miei colleghi.

Da: luisella18/05/2010 14:27:06
stiamo qui a preoccuparci dei 2 punti dell'art.3 e non ci rendiamo conto che non abbiamo alcuna speranza se non abbiamo 10 punti di servizio, cioè 100 anni di servizio come cs....

Da: alè18/05/2010 14:48:52
per luisella
sei un pò pessimista.... dobbiamo gufare sperando che chi ha questi 10 punti.... sbagli le domande....

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: alè18/05/2010 14:50:30
secondo me dobbiamo già ringraziare il fatto di avere questa possibilità e dobbiamo sfruttarla al meglio....

Da: luisella18/05/2010 14:56:27
Vi garantisco che molti cs che sono in prima fascia come assistenti stanno studiando come matti! E' un'ottima opportunità anche per loro... e quindi abbiamo tutti studiato ma a noi non servirà a niente perchè se non accediamo alla formazione finale non ci varrà neanche un piccolissimo credito.

Da: alè18/05/2010 14:58:56
per quale provincia concorri?

Da: MERY18/05/2010 15:15:46
xcollaboratore scolastico


SCUSAMI SE TI DISTURBO ma visto che risp. a tanti.... ti prego di dammi un chiarimento: ho visto nelle pagine precedenti una tabella valut. titoli, ma e' quella che vale per la valut. titoli per il passaggio da coll. ad ass amm. , mi spiego meglio: il   diploma di qualifica statale vale allora 8 punti??   Ti prego fammi sapere...... GRAZIEEEEE

Da: luisella18/05/2010 15:35:18
per mery:

il diploma di qualifica =0
diploma di maturità fino a 47= 10
diploma oltre 48=12

non vale 8!!!

Da: luisella18/05/2010 15:37:36
concorro per siena

Da: Giò18/05/2010 15:37:54
Sono un coll. scol. le funzionini aggiuntive possono essere inserite nei crediti?

Da: luisella18/05/2010 15:39:13
le funzioni agg.ve non sono corsi di formazione!

Da: Giò18/05/2010 15:48:00
alcuni colleghi hanno inserito le funzioni aggiuntive e li ha conteggiati 0,50

Da: Butterfly18/05/2010 16:02:48
x Giò
Guarda, secondo me qualcuno ci ha messo anche la tessera punti del supermercato e l'hanno conteggiata a 0,50... il problema è che il sistema non è in grado di discernere se ciò che inserisci vale o no, spetta al candidato inserire solo ciò che può essere valutato (non a caso esiste una tabella di valutazione titoli, quello che non è previsto lì non vale).

Da: Rosy18/05/2010 16:14:29
Per tutti:
non inserite crediti non previsti nella tabella di valutazione, essere "scartati" dopo il corso concorso è molto peggio e non ci facciamo una bella figura.
Siete d'accordo con me?????????????????????????????

Da: Stella18/05/2010 16:15:07
Ma dove vivi, nelle nuvole? Il concorso è riservato a chi è già in servizio a tempo indeterminato e il termine "applicato di segreteria" non si usa più da anni!

Da: Stella18/05/2010 16:32:03
x ste e mat: la smettiamo di denigrare gli AA che "sanno fare meno di voi cs"? Io sono AA da tanti anni, ho passato i test per la seconda posizione economica, sono diplomata in ragioneria e non posso fare il dsga per mancanza di laurea, ma non mi lamento. Per quanto riguarda i cs, nella mia scuola ho dovuto inserire parecchie domande di vostri colleghi che non sapevano da che parte girarsi! E smettiamola di dire che solo voi siete belli bravi e intelligenti!

Da: peter18/05/2010 16:42:58
x tutti
il csa stamane mi ha confermato che alla fine del girone dei dannati bisognerà passare nel setaccio della commissione con tutti i titoli alla mano e spulcieranno tutto e tutti l' amministrazione non si può permettere di avere sul groppone troppi ricorsi e troppe sentenze a sfavore .. quindi non disperate i furbi non la passeranno liscia.. pensiamo a studiare

Da: mat18/05/2010 16:51:18
x stella
Non siamo belli, bravi ed intelligenti. Probabilmente amareggiati perchè dal 97 non ci è + stata data la possibilità di fare carriera e, non ti sentire messa in discussione  in prima persona, trattati spesso da "pezze da piedi" da AA che poi appena gli si muove la spina dalla presa chiamano l'assistenza...... E rimango comunque della mia idea, già esposta in altre occasioni: questi test imparati a memoria non faranno emergere chi è già in grado di lavorare. Andava fatto il classico concorso con prove su PC sull'uso degli operativi. Su questo di do ragione, chi non sa usare bene il PC spesso si perde in un bicchier d'acqua sul lavoro e magari ti fa bene tutti i 503 quiz.

Da: Rosy18/05/2010 16:51:33
x peter
sono d'accordo con te, il mio voleva essere solo un consiglio  visto che qualcuno ancora chiede se può inserire gli incarichi specifici! solo per non farci prendere ulteriormente in giro

Da: mat18/05/2010 16:57:48
Io ho inserito tutti gli attestati che avevo a disposizione. Ma qual è il criterio di selezione se sono tutti organizzati da scuola o Miur? Perchè ne ho di 40 ore ma ne ho anche di 6 ore: sono validi entrambi? Quale criterio adotteranno?

Da: Eva18/05/2010 17:01:20
x Stella
alcuni sono bravi...belli... intelligenti, ma non hanno la fortuna che hai tu.

Da: peter18/05/2010 17:22:42
per mat
i criteri di selezione sono quelli che hai detto tu, devono essere organizzati dall' amministrazione o da enti accreditati  , esiste un numero massimo e basta

grazie rosy

Da: DANJ18/05/2010 17:49:52
L'ART.2 X IL PROFILO DI AA come poteva essere svolto da un collaboratore scolastico? è questo che mi chiedo come fa un collaboratore scolastico a possedere un'attivita' di formazione che era prevista solo x AA di ruolo??

Da: Collaboratore Scolastico18/05/2010 17:51:04
X TUTTI
è uscita una nuova nota...forse non vengo mai creduto...ATTENZIONE a non dichiarare il falso!!!!!!! non so più come dirloooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ecco la nuova nota...

Ministero dellâistruzione, dellâuniversità e della ricerca
Dipartimento per lâistruzione 
Direzione generale per il personale scolastico -  Uff.   5° -   
                                                                                                                               1/4


Prot. 5043/dgper                         Roma, 17 maggio 2010


                                                                  Ai  Direttori  generali
                                                                  degli  Uffici  scolastici  regionali

                                                                  Ai Dirigenti delle Sedi provinciali degli U.S.R.

                                                                                                                               Loro sedi

OGGETTO:  personale  ATA  -  mobilità  professionale  c.c.n.i.  3  dicembre  2009  -
risposte a quesiti -  

Si fa seguito alla nota 5012 del 14 u.s. con la quale è stato reso noto che il termine per
la  chiusura  delle  funzioni  del  Sistema  informativo  per  digitare  le  domande  concernenti  la
mobilità di cui in oggetto è prorogato dal 17 p.v. sino alle ore 14 di venerdì 21 maggio p.v., per
fornire    chiarimenti  in  ordine  alle  modalità  applicative  di  talune  delle  disposizioni  contenute
nel contratto collettivo nazionale integrativo, siglato il 3 dicembre 2009, e il decreto direttoriale
28  gennaio  2010,  n.  979,  di  seguito    denominati,  rispettivamente,  Contratto  e  Decreto,  con  i
quali, come noto, è stata disciplinata la fase applicativa della materia. 

  Nello specifico si precisa:

1) titoli di accesso e titoli di servizio 
La prima distinzione che appare utile formulare è da riferire alla diversa valenza che è
possibile ascrivere al servizio utilizzabile sia come requisito di accesso al profilo professionale
sia come titolo di servizio valutabile che permette, poi, la collocazione in graduatoria. 
Nel  primo  caso,  infatti,  il  requisito  della  avvenuta  prestazione  lavorativa  è  utile  per
poter partecipare alla procedura, appunto per accedere alla mobilità. Nel secondo, il servizio
concorre   alla   costituzione   del   punteggio   che   consente   di   conseguire   una   determinata
collocazione (posto) nella graduatoria richiesta. 
Come viene illustrato di seguito, i due concetti sono disgiunti. In talune situazioni (v.
Dsga) il medesimo periodo di servizio può essere valutato per entrambe le finalità.

  2) possesso dei requisiti
Si evidenzia, ad integrazione della nota 5027 del 14 u.s., che possono essere valutati  i
titoli in possesso  fino al 15 aprile 2010, che rappresenta il termine finale della prima fase di
trasmissione al Sistema informativo della domanda. Entro quella data lâaspirante alla mobilità
doveva  trovarsi,  infatti,  nelle  condizioni  di  poter  partecipare  alla  selezione  concorsuale.  Di
conseguenza, tale termine, per uniformità delle procedure e certezza della situazione giuridica,                                                            
Ministero dellâistruzione, dellâuniversità e della ricerca
Dipartimento per lâistruzione 
Direzione generale per il personale scolastico -  Uff.   5° -   
                                                                                                                               2/4
è   il   solo   da   considerare   anche   ai   fini   della   valutazione   dei   titoli,   che   può   operare
esclusivamente su quelli posseduti entro detta data.
.

3) titolo di studio per lâaccesso al profilo professionale
Deve  essere  quello  previsto  dalla  tabella  allegata  alla  sequenza  contrattuale  25  luglio
2008.  In  alternativa,  è  ritenuto  valido  il  titolo  di  studio  previsto,  nella  medesima  tabella,  per
lâaccesso  al  profilo  professionale  di  attuale  titolarità,  purchè  congiunto  ad  unâanzianità  di
servizio di almeno cinque anni.
Per  il  computo  dei  cinque  anni,  di  cui  allâarticolo  4.4.  del  Decreto,  vale  il  servizio
prestato  nel  profilo  di  appartenenza.  Eâ  valutabile,  altresì,  il  servizio  prestato  nel  profilo
professionale di destinazione. Entrambi i servizi possono essere anche non di ruolo, a tempo
determinato. 
Lâeventuale servizio prestato in altro profilo professionale non è utile per il computo del
suindicato requisito del servizio di cinque anni.


4)  profilo professionale di assistente tecnico
  Ai  sensi  di  quanto  stabilito  al  comma  3  dellâarticolo  8  del  Contratto,  lâesame  finale
viene sostenuto per una sola area, a scelta del candidato. 


fase transitoria: mobilità dallâarea âBâ allâarea âDâ

5) individuazione del servizio valutabile
Qualora  si  sia  sprovvisti  dei  titoli  di  studio  indicati  nella  tabella  della  sequenza
contrattuale del 2008, per lâaccesso al profilo di Dsga, il servizio valutabile per il computo dei
due o dei tre anni necessari quale titolo di accesso è esclusivamente quello prestato, dopo il 1°
settembre  2000,  a  seguito  dellâistituzione  del  profilo  professionale  di  Direttore  dei  servizi
generali e amministrativi.
            Con  la  previsione  della  nuova  figura  apicale  è  stato,  infatti,  portato  a  compimento
lâassetto  funzionale  previsto  per  le  istituzioni  scolastiche,  in  conseguenza  dellâattribuzione
dellâautonomia scolastica di cui alla legge 59/97. In sostanza, la nuova figura professionale del
Dsga  ha  rappresentato  unâinnovazione  rispetto  allâesistente  tantâè  che  per  il  passaggio  dei
Responsabili amministrativi di ruolo nella nuova qualifica è stata prevista specifica, apposita
attività di formazione.

Di conseguenza, nel mentre i profili oggi previsti dal vigente contratto trovano tutti una
figura  corrispondente  nelle  previgenti  denominazioni  delle  qualifiche,  la  medesima  analogia
non  è  concretizzabile  per  il  profilo  di  Dsga.  Pertanto,  laddove  si  prevede,  nel  modulo
informatico di domanda, che lâinteressato debba dichiarare se abbia prestato servizio in qualità
di Dsga, il servizio dichiarabile risulta unicamente quello prestato, appunto, come Dsga, dopo
il 1° settembre 2000 e non prima. (. Vedi quadro Bâ lettere B e C; articolo12.1 del Contratto -
con chiarimento dopo lett. D - ; articolo 7.1. del Decreto di rinvio al Contratto)                                                            
Ministero dellâistruzione, dellâuniversità e della ricerca
Dipartimento per lâistruzione 
Direzione generale per il personale scolastico -  Uff.   5° -   
                                                                                                                               3/4

In  conclusione,  il  rinvio  contenuto allâarticolo  8 del  Decreto  è  finalizzato  unicamente
alla corrispondenza tra le varie denominazioni dei profili che si sono susseguiti nel tempo. (ad
esempio,    lâattuale    collaboratore    scolastico    veniva    denominato    bidello;    Lâassistente
amministrativo veniva definito come applicato di segreteria etc. etc.). Si è trattato, in sostanza,
di  denominazioni  differenziate,  ma  che  sono  state  riferite  tutte  a  funzioni  ascrivibili  a
medesima area contrattuale.
  Ciò  non  esclude  che  ai  soli  fini  del  punteggio  da  attribuire  per  lâanzianità  di  servizio
(vedi  precedente  punto  1),  venga  valutato  anche  quello  prestato  in  qualità  di  Responsabile
amministrativo  o  Coordinatore  amministrativo,  in  quanto  qualifiche  confluite  nel  profilo
professionale di Dsga.

6) tipologia e durata del servizio
per  la  individuazione  della  tipologia  della  nomina  che  dà  luogo    alla  prestazione  del
servizio  valutabile  al  fine  della  partecipazione  alla  mobilità  per  lâarea  âDâ  è  necessario  fare
riferimento  a  quanto  espressamente  contemplato  dallâarticolo  12  del  Contratto  nonché
allâelencazione analitica riportata nella relativa tabella di valutazione dei titoli.

Nel Decreto, al comma 2 dellâarticolo 7, si è proceduto alla individuazione del servizio
necessario  affinché  un  determinato  periodo  possa  essere  considerato  valutabile  come  anno
intero.  Eâ  stato  quindi  ribadito  che  la  prestazione  lavorativa  per  un  periodo  di  sei  mesi  (180
giorni anche non continuativi) nel medesimo anno scolastico, dellâespletamento delle funzioni
di Dsga, debba essere valutato quale intero anno scolastico. 
Al  contempo,  si  è  considerato  che  esperienze  lavorative  di  minor  durata  ed  in  anni
scolastici differenti, semprechè dal 2000/2001 in poi, possano rappresentare una significativa
esperienza  lavorativa  nellâattività  di  sostituzione  della  figura  del  Dsga.  Pertanto,  è  stato
previsto  che  lâanno  di  servizio  risulti  valutabile  qualora  corrisponda  ââa  dodici  mesi  di
servizio  effettivo  conseguente  alla  sommatoria  di  periodi  di  servizio  breveâ.anche  se
prestatoâ..in anni scolastici differentiâ.â

Lâaccezione  di  servizio  breve  implica,  inevitabilmente,  che  debba  essere  valutato,
indifferentemente,  il servizio prestato per:
1)  utilizzazione  in  altra  scuola  ai  sensi  delle  utilizzazioni  di  cui  al  contratto  sulla
mobilità avente effetto limitato allâanno scolastico;
2) incarico conferito nella medesima scuola ai sensi dellâarticolo 47 del ccnl;
3)  titolarità  delle  posizioni  economiche  di  cui  allâarticolo  7  del  ccnl/2005  ovvero
dellâarticolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.
Appare   evidente   che   il   servizio   valutabile   non   possa   essere   quello   decorrente
dallâattribuzione  del  beneficio  bensì  esclusivamente  quello  di  effettivo  espletamento  delle
funzioni del profilo professionale di Dsga.
Allâatto  del  conseguimento  della  mobilità  professionale  tali  periodi  devono  essere
attestati da idonea certificazione, rilasciata dal competente Dirigente scolastico. 

                                                            
Ministero dellâistruzione, dellâuniversità e della ricerca
Dipartimento per lâistruzione 
Direzione generale per il personale scolastico -  Uff.   5° -   
                                                                                                                               4/4
7) cumulabilità del servizio
Il  requisito  richiesto,  del  servizio  prestato  nel  profilo  di  attuale  titolarità,  può  essere
surrogato  unicamente  dal  solo  servizio  che  possa  rappresentare  valore  aggiunto  nellâambito
della presente mobilità e che sia quindi tale da garantire non solo il livello di prestazione del
servizio  richiesto  ma,  ancor  più,  di  eccellenza.  Si  tratta,  in  sostanza,  del  servizio  che
lâinteressato ha prestato, ad esempio, per effetto di rapporto di lavoro a tempo determinato ai
sensi  dellâarticolo  59  del  ccnl/2007.  In  tal  caso,  il  servizio  prestato  nel  quinquennio
dallâassistente amministrativo è valutabile sia ai fini del computo del medesimo quinquennio
sia per il conteggio dei due o dei tre anni necessari per partecipare alla mobilità dallâarea âBâ
allâarea âDâ.
-_-_-_-_-_-_-_-


In  conclusione,  si  pone  in  evidenza  lâassoluta  necessità  che  le  dichiarazioni  rese  nel
contesto   della   domanda   siano   realmente   rispondenti   ai   titoli   posseduti,   anche   nella
considerazione  delle  responsabilità  disciplinate,  da  ultimo,  dal  decreto  legislativo  27  ottobre
2009,  n.  150,  con  il  quale,  allâarticolo  55quater,  ad  integrazione  degli  effetti  nellâambito
penale,  è  stato  previsto  lâistituto  del  licenziamento  disciplinare,  nei  confronti  del  pubblico
dipendente che si renda responsabile di ââfalsità documentali o dichiarative connesse ai fini o
in occasione dellâinstaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressione di carrieraââ
Nella prospettiva, quindi, di garantire che la mobilità sia attribuita a soggetti realmente
forniti dei titoli previsti, si pone in evidenza come la suaccennata normativa (articolo 4.7. del
Contratto e del Decreto) contempli espressamente che la sottoscrizione dei contratti di mobilità
sia   subordinato   allâaccertamento   della   effettiva   rispondenza   tra   i   titoli   dichiarati
dallâinteressato e quelli realmente posseduti.
  Le  SS.LL.,  per  effetto  di  quanto  previsto  nel  richiamato  Contratto,  potranno  valutare
lâopportunità di attivare tale fase di accertamento già in concomitanza allâavvio delle attività di
formazione.
 
Si  pregano,  infine,  le  SS.LL.  di  voler  facilitare  la  più  ampia  diffusione  della
presente, anche nella considerazione di presumibili variazioni che gli interessati potrebbero
apportare entro le ore 14 del 21 p.v.-

La  presente  nota  viene  diffusa  anche  tramite  le  reti  intranet  ed  internet  del
Ministero.                                                                                   
                                                                                        Il  DIRETTORE  GENERALE
                                                                        f.to                    Luciano Chiappetta    

Da: Butterfly18/05/2010 17:53:09
x DANJ
Si tratta dell'art. 3 e non è necessario essere di ruolo.

Da: DREAM200018/05/2010 17:58:01
uNA VOLTA PER TUTTE!!
MI SAPETE DIRE DI PRECISO SE CON 10 ANNI DI FUNZIONI SPECIFICHE E QUINDI CON UN TOTALE DI 420 GG. POSSO PARTECIPARE A PASSAGGIO B>D?
GRAZIE PER CHI MI RISPONDE

P.S.
NELL'ELENCO DEI PARTECIPANTI DELLA MIA PROVINCIA , NE CONOSCO PARECCHI CHE SONO NELLA MIA STESSA SITUAZIONE!

Da: Collaboratore Scolastico18/05/2010 18:05:14
X TUTTI
è uscita una nuova nota del MIUR...leggetela per intero
è inportanteeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Leggetelaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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