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Personale ATA, Mobilità professionale - Passaggi di area
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Da: arianna | 18/05/2010 13:53:10 |
x Butterfly L'art.3 x i coll. scol. non si può svolgere se non si è di ruolo, la legge non è uguale x tutti? | |
Da: Butterfly | 18/05/2010 13:54:57 |
x ARIANNA L'art. 3 lo possono fare anche i supplenti annuali (io da CS l'ho fatto che non ero di ruolo), è l'art. 7 che invece lo può fare solo chi è di ruolo. | |
Da: luisella | 18/05/2010 14:09:50 |
Nella scuola dove sono adesso tutti i cs hanno fatto corso per art.3 per assistenti, solo io non l'ho fatto perchè adesso non è più possibile. | |
Da: GIOE | 18/05/2010 14:20:59 |
anche io l'ho fatto e tanti miei colleghi. | |
Da: luisella | 18/05/2010 14:27:06 |
stiamo qui a preoccuparci dei 2 punti dell'art.3 e non ci rendiamo conto che non abbiamo alcuna speranza se non abbiamo 10 punti di servizio, cioè 100 anni di servizio come cs.... | |
Da: alè | 18/05/2010 14:48:52 |
per luisella sei un pò pessimista.... dobbiamo gufare sperando che chi ha questi 10 punti.... sbagli le domande.... | |
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Da: alè | 18/05/2010 14:50:30 |
secondo me dobbiamo già ringraziare il fatto di avere questa possibilità e dobbiamo sfruttarla al meglio.... | |
Da: luisella | 18/05/2010 14:56:27 |
Vi garantisco che molti cs che sono in prima fascia come assistenti stanno studiando come matti! E' un'ottima opportunità anche per loro... e quindi abbiamo tutti studiato ma a noi non servirà a niente perchè se non accediamo alla formazione finale non ci varrà neanche un piccolissimo credito. | |
Da: alè | 18/05/2010 14:58:56 |
per quale provincia concorri? | |
Da: MERY | 18/05/2010 15:15:46 |
xcollaboratore scolastico SCUSAMI SE TI DISTURBO ma visto che risp. a tanti.... ti prego di dammi un chiarimento: ho visto nelle pagine precedenti una tabella valut. titoli, ma e' quella che vale per la valut. titoli per il passaggio da coll. ad ass amm. , mi spiego meglio: il diploma di qualifica statale vale allora 8 punti?? Ti prego fammi sapere...... GRAZIEEEEE | |
Da: luisella | 18/05/2010 15:35:18 |
per mery: il diploma di qualifica =0 diploma di maturità fino a 47= 10 diploma oltre 48=12 non vale 8!!! | |
Da: luisella | 18/05/2010 15:37:36 |
concorro per siena | |
Da: Giò | 18/05/2010 15:37:54 |
Sono un coll. scol. le funzionini aggiuntive possono essere inserite nei crediti? | |
Da: luisella | 18/05/2010 15:39:13 |
le funzioni agg.ve non sono corsi di formazione! | |
Da: Giò | 18/05/2010 15:48:00 |
alcuni colleghi hanno inserito le funzioni aggiuntive e li ha conteggiati 0,50 | |
Da: Butterfly | 18/05/2010 16:02:48 |
x Giò Guarda, secondo me qualcuno ci ha messo anche la tessera punti del supermercato e l'hanno conteggiata a 0,50... il problema è che il sistema non è in grado di discernere se ciò che inserisci vale o no, spetta al candidato inserire solo ciò che può essere valutato (non a caso esiste una tabella di valutazione titoli, quello che non è previsto lì non vale). | |
Da: Rosy | 18/05/2010 16:14:29 |
Per tutti: non inserite crediti non previsti nella tabella di valutazione, essere "scartati" dopo il corso concorso è molto peggio e non ci facciamo una bella figura. Siete d'accordo con me????????????????????????????? | |
Da: Stella | 18/05/2010 16:15:07 |
Ma dove vivi, nelle nuvole? Il concorso è riservato a chi è già in servizio a tempo indeterminato e il termine "applicato di segreteria" non si usa più da anni! | |
Da: Stella | 18/05/2010 16:32:03 |
x ste e mat: la smettiamo di denigrare gli AA che "sanno fare meno di voi cs"? Io sono AA da tanti anni, ho passato i test per la seconda posizione economica, sono diplomata in ragioneria e non posso fare il dsga per mancanza di laurea, ma non mi lamento. Per quanto riguarda i cs, nella mia scuola ho dovuto inserire parecchie domande di vostri colleghi che non sapevano da che parte girarsi! E smettiamola di dire che solo voi siete belli bravi e intelligenti! | |
Da: peter | 18/05/2010 16:42:58 |
x tutti il csa stamane mi ha confermato che alla fine del girone dei dannati bisognerà passare nel setaccio della commissione con tutti i titoli alla mano e spulcieranno tutto e tutti l' amministrazione non si può permettere di avere sul groppone troppi ricorsi e troppe sentenze a sfavore .. quindi non disperate i furbi non la passeranno liscia.. pensiamo a studiare | |
Da: mat | 18/05/2010 16:51:18 |
x stella Non siamo belli, bravi ed intelligenti. Probabilmente amareggiati perchè dal 97 non ci è + stata data la possibilità di fare carriera e, non ti sentire messa in discussione in prima persona, trattati spesso da "pezze da piedi" da AA che poi appena gli si muove la spina dalla presa chiamano l'assistenza...... E rimango comunque della mia idea, già esposta in altre occasioni: questi test imparati a memoria non faranno emergere chi è già in grado di lavorare. Andava fatto il classico concorso con prove su PC sull'uso degli operativi. Su questo di do ragione, chi non sa usare bene il PC spesso si perde in un bicchier d'acqua sul lavoro e magari ti fa bene tutti i 503 quiz. | |
Da: Rosy | 18/05/2010 16:51:33 |
x peter sono d'accordo con te, il mio voleva essere solo un consiglio visto che qualcuno ancora chiede se può inserire gli incarichi specifici! solo per non farci prendere ulteriormente in giro | |
Da: mat | 18/05/2010 16:57:48 |
Io ho inserito tutti gli attestati che avevo a disposizione. Ma qual è il criterio di selezione se sono tutti organizzati da scuola o Miur? Perchè ne ho di 40 ore ma ne ho anche di 6 ore: sono validi entrambi? Quale criterio adotteranno? | |
Da: Eva | 18/05/2010 17:01:20 |
x Stella alcuni sono bravi...belli... intelligenti, ma non hanno la fortuna che hai tu. | |
Da: peter | 18/05/2010 17:22:42 |
per mat i criteri di selezione sono quelli che hai detto tu, devono essere organizzati dall' amministrazione o da enti accreditati , esiste un numero massimo e basta grazie rosy | |
Da: DANJ | 18/05/2010 17:49:52 |
L'ART.2 X IL PROFILO DI AA come poteva essere svolto da un collaboratore scolastico? è questo che mi chiedo come fa un collaboratore scolastico a possedere un'attivita' di formazione che era prevista solo x AA di ruolo?? | |
Da: Collaboratore Scolastico | 18/05/2010 17:51:04 |
X TUTTI è uscita una nuova nota...forse non vengo mai creduto...ATTENZIONE a non dichiarare il falso!!!!!!! non so più come dirloooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ecco la nuova nota... Ministero dellâistruzione, dellâuniversità e della ricerca Dipartimento per lâistruzione Direzione generale per il personale scolastico - Uff. 5° - 1/4 Prot. 5043/dgper Roma, 17 maggio 2010 Ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali Ai Dirigenti delle Sedi provinciali degli U.S.R. Loro sedi OGGETTO: personale ATA - mobilità professionale c.c.n.i. 3 dicembre 2009 - risposte a quesiti - Si fa seguito alla nota 5012 del 14 u.s. con la quale è stato reso noto che il termine per la chiusura delle funzioni del Sistema informativo per digitare le domande concernenti la mobilità di cui in oggetto è prorogato dal 17 p.v. sino alle ore 14 di venerdì 21 maggio p.v., per fornire chiarimenti in ordine alle modalità applicative di talune delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale integrativo, siglato il 3 dicembre 2009, e il decreto direttoriale 28 gennaio 2010, n. 979, di seguito denominati, rispettivamente, Contratto e Decreto, con i quali, come noto, è stata disciplinata la fase applicativa della materia. Nello specifico si precisa: 1) titoli di accesso e titoli di servizio La prima distinzione che appare utile formulare è da riferire alla diversa valenza che è possibile ascrivere al servizio utilizzabile sia come requisito di accesso al profilo professionale sia come titolo di servizio valutabile che permette, poi, la collocazione in graduatoria. Nel primo caso, infatti, il requisito della avvenuta prestazione lavorativa è utile per poter partecipare alla procedura, appunto per accedere alla mobilità. Nel secondo, il servizio concorre alla costituzione del punteggio che consente di conseguire una determinata collocazione (posto) nella graduatoria richiesta. Come viene illustrato di seguito, i due concetti sono disgiunti. In talune situazioni (v. Dsga) il medesimo periodo di servizio può essere valutato per entrambe le finalità. 2) possesso dei requisiti Si evidenzia, ad integrazione della nota 5027 del 14 u.s., che possono essere valutati i titoli in possesso fino al 15 aprile 2010, che rappresenta il termine finale della prima fase di trasmissione al Sistema informativo della domanda. Entro quella data lâaspirante alla mobilità doveva trovarsi, infatti, nelle condizioni di poter partecipare alla selezione concorsuale. Di conseguenza, tale termine, per uniformità delle procedure e certezza della situazione giuridica, Ministero dellâistruzione, dellâuniversità e della ricerca Dipartimento per lâistruzione Direzione generale per il personale scolastico - Uff. 5° - 2/4 è il solo da considerare anche ai fini della valutazione dei titoli, che può operare esclusivamente su quelli posseduti entro detta data. . 3) titolo di studio per lâaccesso al profilo professionale Deve essere quello previsto dalla tabella allegata alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008. In alternativa, è ritenuto valido il titolo di studio previsto, nella medesima tabella, per lâaccesso al profilo professionale di attuale titolarità, purchè congiunto ad unâanzianità di servizio di almeno cinque anni. Per il computo dei cinque anni, di cui allâarticolo 4.4. del Decreto, vale il servizio prestato nel profilo di appartenenza. Eâ valutabile, altresì, il servizio prestato nel profilo professionale di destinazione. Entrambi i servizi possono essere anche non di ruolo, a tempo determinato. Lâeventuale servizio prestato in altro profilo professionale non è utile per il computo del suindicato requisito del servizio di cinque anni. 4) profilo professionale di assistente tecnico Ai sensi di quanto stabilito al comma 3 dellâarticolo 8 del Contratto, lâesame finale viene sostenuto per una sola area, a scelta del candidato. fase transitoria: mobilità dallâarea âBâ allâarea âDâ 5) individuazione del servizio valutabile Qualora si sia sprovvisti dei titoli di studio indicati nella tabella della sequenza contrattuale del 2008, per lâaccesso al profilo di Dsga, il servizio valutabile per il computo dei due o dei tre anni necessari quale titolo di accesso è esclusivamente quello prestato, dopo il 1° settembre 2000, a seguito dellâistituzione del profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi. Con la previsione della nuova figura apicale è stato, infatti, portato a compimento lâassetto funzionale previsto per le istituzioni scolastiche, in conseguenza dellâattribuzione dellâautonomia scolastica di cui alla legge 59/97. In sostanza, la nuova figura professionale del Dsga ha rappresentato unâinnovazione rispetto allâesistente tantâè che per il passaggio dei Responsabili amministrativi di ruolo nella nuova qualifica è stata prevista specifica, apposita attività di formazione. Di conseguenza, nel mentre i profili oggi previsti dal vigente contratto trovano tutti una figura corrispondente nelle previgenti denominazioni delle qualifiche, la medesima analogia non è concretizzabile per il profilo di Dsga. Pertanto, laddove si prevede, nel modulo informatico di domanda, che lâinteressato debba dichiarare se abbia prestato servizio in qualità di Dsga, il servizio dichiarabile risulta unicamente quello prestato, appunto, come Dsga, dopo il 1° settembre 2000 e non prima. (. Vedi quadro Bâ lettere B e C; articolo12.1 del Contratto - con chiarimento dopo lett. D - ; articolo 7.1. del Decreto di rinvio al Contratto) Ministero dellâistruzione, dellâuniversità e della ricerca Dipartimento per lâistruzione Direzione generale per il personale scolastico - Uff. 5° - 3/4 In conclusione, il rinvio contenuto allâarticolo 8 del Decreto è finalizzato unicamente alla corrispondenza tra le varie denominazioni dei profili che si sono susseguiti nel tempo. (ad esempio, lâattuale collaboratore scolastico veniva denominato bidello; Lâassistente amministrativo veniva definito come applicato di segreteria etc. etc.). Si è trattato, in sostanza, di denominazioni differenziate, ma che sono state riferite tutte a funzioni ascrivibili a medesima area contrattuale. Ciò non esclude che ai soli fini del punteggio da attribuire per lâanzianità di servizio (vedi precedente punto 1), venga valutato anche quello prestato in qualità di Responsabile amministrativo o Coordinatore amministrativo, in quanto qualifiche confluite nel profilo professionale di Dsga. 6) tipologia e durata del servizio per la individuazione della tipologia della nomina che dà luogo alla prestazione del servizio valutabile al fine della partecipazione alla mobilità per lâarea âDâ è necessario fare riferimento a quanto espressamente contemplato dallâarticolo 12 del Contratto nonché allâelencazione analitica riportata nella relativa tabella di valutazione dei titoli. Nel Decreto, al comma 2 dellâarticolo 7, si è proceduto alla individuazione del servizio necessario affinché un determinato periodo possa essere considerato valutabile come anno intero. Eâ stato quindi ribadito che la prestazione lavorativa per un periodo di sei mesi (180 giorni anche non continuativi) nel medesimo anno scolastico, dellâespletamento delle funzioni di Dsga, debba essere valutato quale intero anno scolastico. Al contempo, si è considerato che esperienze lavorative di minor durata ed in anni scolastici differenti, semprechè dal 2000/2001 in poi, possano rappresentare una significativa esperienza lavorativa nellâattività di sostituzione della figura del Dsga. Pertanto, è stato previsto che lâanno di servizio risulti valutabile qualora corrisponda ââa dodici mesi di servizio effettivo conseguente alla sommatoria di periodi di servizio breveâ.anche se prestatoâ..in anni scolastici differentiâ.â Lâaccezione di servizio breve implica, inevitabilmente, che debba essere valutato, indifferentemente, il servizio prestato per: 1) utilizzazione in altra scuola ai sensi delle utilizzazioni di cui al contratto sulla mobilità avente effetto limitato allâanno scolastico; 2) incarico conferito nella medesima scuola ai sensi dellâarticolo 47 del ccnl; 3) titolarità delle posizioni economiche di cui allâarticolo 7 del ccnl/2005 ovvero dellâarticolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008. Appare evidente che il servizio valutabile non possa essere quello decorrente dallâattribuzione del beneficio bensì esclusivamente quello di effettivo espletamento delle funzioni del profilo professionale di Dsga. Allâatto del conseguimento della mobilità professionale tali periodi devono essere attestati da idonea certificazione, rilasciata dal competente Dirigente scolastico. Ministero dellâistruzione, dellâuniversità e della ricerca Dipartimento per lâistruzione Direzione generale per il personale scolastico - Uff. 5° - 4/4 7) cumulabilità del servizio Il requisito richiesto, del servizio prestato nel profilo di attuale titolarità, può essere surrogato unicamente dal solo servizio che possa rappresentare valore aggiunto nellâambito della presente mobilità e che sia quindi tale da garantire non solo il livello di prestazione del servizio richiesto ma, ancor più, di eccellenza. Si tratta, in sostanza, del servizio che lâinteressato ha prestato, ad esempio, per effetto di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dellâarticolo 59 del ccnl/2007. In tal caso, il servizio prestato nel quinquennio dallâassistente amministrativo è valutabile sia ai fini del computo del medesimo quinquennio sia per il conteggio dei due o dei tre anni necessari per partecipare alla mobilità dallâarea âBâ allâarea âDâ. -_-_-_-_-_-_-_- In conclusione, si pone in evidenza lâassoluta necessità che le dichiarazioni rese nel contesto della domanda siano realmente rispondenti ai titoli posseduti, anche nella considerazione delle responsabilità disciplinate, da ultimo, dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con il quale, allâarticolo 55quater, ad integrazione degli effetti nellâambito penale, è stato previsto lâistituto del licenziamento disciplinare, nei confronti del pubblico dipendente che si renda responsabile di ââfalsità documentali o dichiarative connesse ai fini o in occasione dellâinstaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressione di carrieraââ Nella prospettiva, quindi, di garantire che la mobilità sia attribuita a soggetti realmente forniti dei titoli previsti, si pone in evidenza come la suaccennata normativa (articolo 4.7. del Contratto e del Decreto) contempli espressamente che la sottoscrizione dei contratti di mobilità sia subordinato allâaccertamento della effettiva rispondenza tra i titoli dichiarati dallâinteressato e quelli realmente posseduti. Le SS.LL., per effetto di quanto previsto nel richiamato Contratto, potranno valutare lâopportunità di attivare tale fase di accertamento già in concomitanza allâavvio delle attività di formazione. Si pregano, infine, le SS.LL. di voler facilitare la più ampia diffusione della presente, anche nella considerazione di presumibili variazioni che gli interessati potrebbero apportare entro le ore 14 del 21 p.v.- La presente nota viene diffusa anche tramite le reti intranet ed internet del Ministero. Il DIRETTORE GENERALE f.to Luciano Chiappetta | |
Da: Butterfly | 18/05/2010 17:53:09 |
x DANJ Si tratta dell'art. 3 e non è necessario essere di ruolo. | |
Da: DREAM2000 | 18/05/2010 17:58:01 |
uNA VOLTA PER TUTTE!! MI SAPETE DIRE DI PRECISO SE CON 10 ANNI DI FUNZIONI SPECIFICHE E QUINDI CON UN TOTALE DI 420 GG. POSSO PARTECIPARE A PASSAGGIO B>D? GRAZIE PER CHI MI RISPONDE P.S. NELL'ELENCO DEI PARTECIPANTI DELLA MIA PROVINCIA , NE CONOSCO PARECCHI CHE SONO NELLA MIA STESSA SITUAZIONE! | |
Da: Collaboratore Scolastico | 18/05/2010 18:05:14 |
X TUTTI è uscita una nuova nota del MIUR...leggetela per intero è inportanteeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Leggetelaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
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