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Personale ATA, Mobilità professionale - Passaggi di area
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Da: spero18/05/2010 18:08:32
Grazie Collaboratore Scolastico, sei veramente in gamba!!
Anche Butterfly è stata molto preziosa...
Ora spero che le persone intenzionate a furbeggiare si ravvedano o comunque a questo punto..peggio per loro!
Ora ragazzi non rimane che quizzare e ancora quizzare...non so ancora se per chi non possiede una valanga di punti abbia un senso, mi auguro di si!!!! possiamo metterci d'accordo  per raccontarci poi....
In bocca al lupo a tutti perchè non è più ora di chattare, bisogna studiare, quindi sù..al lavoro!

Da: enrico18/05/2010 18:09:55

- Messaggio eliminato -

Da: Collaboratore Scolastico18/05/2010 18:14:14
X TUTTI
se qualcuno ha inserito l'art. 3 come cs ai fini dell'attribuzione dei due punti ha LETTERALMENTE SBAGLIATO...bravissima Butterfly per aver lottato nelle tue spiegazioni

Da: Butterfly18/05/2010 18:23:20
Grazie Collaboratore Scolastico, quella sull'art. 3 la posso considerare la mia... piccola battaglia personale :))
Vorrei sottolineare che i titoli vanno posseduti non entro il 13/4 ma ENTRO IL 15/4 (meno male, ne ho uno che porta la data del 14/4!).
In bocca al lupo a tutti!!

Da: Collaboratore Scolastico18/05/2010 18:36:10
X BUTTERFLY
sei stata ECCEZIONALEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! avevo un ultimo FAD datato il 28/04/2010 e con tutta sincerità l'ho tolto immediatamente quando usci la nota 5027...poi GRAZIE a TE avevo le attività propedeutiche per la formazione PUNTOEDU-INDIRE fatta al Bernocchi di Legnano con i fondi dell'USR Lombardia...grazie mille

Da: franca18/05/2010 18:42:09
Salve,sapete se ci sono ancora quiz con risposte sbagliate?grazie a chi gentilmente risponderà

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
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Da: Teddy18/05/2010 18:46:37
x collaboratore scolastico
la nota 5027 si riferisce a requisiti di partecipazione e i titoli valutabili che come spiega il prot. 5043 del 18/05/2010 si riferisce ai titoli di servizio e ai titoli culturali. Quindi questo significa che i corsi di formazione sui quali non si fa nessun riferimento si possono inserire anche dopo il 13 Aprile?

Da: Collaboratore Scolastico18/05/2010 18:49:39
X TEDDY
Si evidenzia, ad integrazione della nota 5027 del 14 u.s., che possono essere valutati  i
titoli in possesso  fino al 15 aprile 2010, che rappresenta il termine finale della prima fase di
trasmissione al Sistema informativo della domanda. Entro quella data lâaspirante alla mobilità
doveva  trovarsi,  infatti,  nelle  condizioni  di  poter  partecipare  alla  selezione  concorsuale.  Di
conseguenza, tale termine, per uniformità delle procedure e certezza della situazione giuridica, è   il   solo   da   considerare   anche   ai   fini   della   valutazione   dei   titoli,   che   può   operare
esclusivamente su quelli posseduti entro detta data.

la parola titoli comprende (servizio - crediti professionali - crediti formativi)...spero di essere stato chiaro!

Da: Collaboratore Scolastico18/05/2010 18:53:17
X TUTTI
lo SNALS lo aveva predetto nel lontano 17/03/2010

In merito a quanto sopra rappresentato, la delegazione SNALS-Confsal ha:
ü      richiesto di precisare che i titoli valutabili ai fini della graduatoria per partecipare alla formazione per il
conseguimento della mobilità verticale devono essere posseduti entro il 13/4 p.v.;
ü      affermato con forza che intende perseguire lâobiettivo di portare a termine entro il 31 agosto 2010 sia la
procedura relativa alla II posizione economica, (ivi compresa lâattività di formazione relativa alla stessa), sia quella
relativa alla mobilità professionale di cui al CCNI 3/12/2009, attesa da lunghi anni dalla categoria;

Da: Teddy18/05/2010 19:07:08
GRAZIE  collaboratore scolastico per la tua disponibilità e per avermi risposto in maniera così chiara anche se mi rimangono dei dubbi che il prot. 5043 non ha chiarito e cioè che i titoli siano comprensivi dei crediti professionali e formativi. Se lo avesse scritto.........chiaramente come te!!!....

Da: Collaboratore Scolastico18/05/2010 19:09:03
X TEDDY
resta comunque il fatto della PRECISAZIONE del 15/04/2010 per uniformità della procedura!!!

Da: Rosy18/05/2010 19:11:34
x Collaboratore Scolastico:
Di "pazienti" come te penso non ce ne siano sulla terra, non ti stanchi mai di ripetere sempre le stesse cose e fare aggiornamenti in tempo reale delle note ministeriali, grazie infinite!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: Butterfly18/05/2010 19:26:25
Mi unisco ai ringraziamenti a Collaboratore Scolastico per il suo preziosissimo contributo, sempre preciso e puntuale, e a tutti quelli che hanno dato il loro apporto alla comunità del forum... il clima di collaborazione che si è creato fra gli utenti è stato indispensabile, almeno per me.
In bocca al lupo a tutti!!
PS: C'è qualcuno che partecipa da A a B per Firenze?

Da: Teddy18/05/2010 19:27:46
x collaboratore scolastico
sono daccordo la precisazione del 15/04/2010 per uniformità della procedura era quanto meno dovuta come del resto ci si aspettava la precisazione della presentazione dei crediti professionali e di formazione al 21/05/2010.

Da: al18/05/2010 19:40:37
per collaboratore scolastico...
ho appena modificato la mia domanda.. avevo messo ECDL con valenza 1 punto, ma non è una qualifica professionale ai sensi del 845 etc.. Ho fatto bene vero?

Da: al18/05/2010 19:42:25
a proposito .. dove concorri collaboratore scolastico?

Da: Agnese18/05/2010 19:56:31
Io leggo sempre 13 aprile...

Prot. AOODGPER n. 5027    Roma, 14 maggio 2010
   
Oggetto: mobilità professionale personale ATA.
Facendo seguito alla nota n. 5012 diramata in data odierna, si chiarisce che il termine del 21maggio 2010 è utile esclusivamente ai fini del completamento delle procedure di acquisizione al sistema delle domande on-line, fermo restando che i requisiti di partecipazione e i titoli valutabili debbono essere posseduti alla data del 13 aprile 2010.

Da: TAGI18/05/2010 20:01:25
Io faccio da A a B per Siena...c'è nessuno di voi per questa provincia?

Da: mat18/05/2010 20:29:01
Per chi è in supplenza annuale da AA: fino a che anno ha inserito il servizio di ruolo per il punteggio da CS? Se ho voluto che il sistema si prendesse la mia domanda ho dovuto finire con l'anno scolastico 2005/2006 altrimenti mi dava sovrapposizione di servizio. Va bene ugualmente?

Da: maria rosa18/05/2010 20:30:55
non se ne può PIUUUUUUUUUUUU!!!!!!! ogni giorno ne esce una nuova.IO ho spedito la domanda mettendo i requisiti fino al 13 aprile compreso il servizio, adesso mi dice fino al 15 aprile con una nota lunga 3 metri, il Ministero Allunga ancora il brodo scusatemi  ma è diventato una SChIFO:::::::::::non ho voglia più di fare i" test" sono nauseata .....ho annullato l'invio e poi l'ho rimandata non la riprendo più, niente lascio tutto così c0m'è non ho dichiarato niente di falso tutto quello che ho messo ho la documentazione se no non l'inserivo sono stufa....................Le corde lunghe diventano serpi così dice il proverbio ed è VERO..............

Da: mat18/05/2010 20:35:57
x Peter
Se i criteri sono solo quelli ne ho una quindicina di corsi, la scuola dove ero prima ne organizzava a iosa.

Da: giulio18/05/2010 21:04:46
punti 20,10 concorro x milano da cs ad aa come vi sembra come punteggio? ho ottime possibilita', ditemi.

Da: MARIA18/05/2010 21:14:10
non avere delle aspettative fai come mè dagli l'importanza che basti ciao in bocca alla balena

Da: maria rosa18/05/2010 21:15:29
per Mat: devi interrompere il servizio al 31/8/05 poi se nell'anno Scolastico o5/06 hai lavorato da AA quelservizio lo metti come AA amministrativo  i mesi di coll. scol. o spezzoni non contano deve essere nell'anno il servizio sia come AA sia come C.S. di almeno 6mesi e ti dà il punteggio anche frazionato ma SEMPRE NELL'ANNO SCOLASTICO CHE VA DAL 1 SETTEMBRE AL 31 AGOSTO

Da: Collaboratore Pa18/05/2010 21:31:23
Prot. 5043/dgper Roma, 17 maggio 2010
Ai Direttori generali
degli Uffici scolastici regionali
Ai Dirigenti delle Sedi provinciali degli U.S.R.
Loro sedi
OGGETTO: personale ATA - mobilità professionale c.c.n.i. 3 dicembre 2009 -
risposte a quesiti -
Si fa seguito alla nota 5012 del 14 u.s. con la quale è stato reso noto che il termine per
la chiusura delle funzioni del Sistema informativo per digitare le domande concernenti la
mobilità di cui in oggetto è prorogato dal 17 p.v. sino alle ore 14 di venerdì 21 maggio p.v., per
fornire chiarimenti in ordine alle modalità applicative di talune delle disposizioni contenute
nel contratto collettivo nazionale integrativo, siglato il 3 dicembre 2009, e il decreto direttoriale
28 gennaio 2010, n. 979, di seguito denominati, rispettivamente, Contratto e Decreto, con i
quali, come noto, è stata disciplinata la fase applicativa della materia.
Nello specifico si precisa:
1) titoli di accesso e titoli di servizio
La prima distinzione che appare utile formulare è da riferire alla diversa valenza che è
possibile ascrivere al servizio utilizzabile sia come requisito di accesso al profilo professionale
sia come titolo di servizio valutabile che permette, poi, la collocazione in graduatoria.
Nel primo caso, infatti, il requisito della avvenuta prestazione lavorativa è utile per
poter partecipare alla procedura, appunto per accedere alla mobilità. Nel secondo, il servizio
concorre alla costituzione del punteggio che consente di conseguire una determinata
collocazione (posto) nella graduatoria richiesta.
Come viene illustrato di seguito, i due concetti sono disgiunti. In talune situazioni (v.
Dsga) il medesimo periodo di servizio può essere valutato per entrambe le finalità.
2) possesso dei requisiti
Si evidenzia, ad integrazione della nota 5027 del 14 u.s., che possono essere valutati i
titoli in possesso fino al 15 aprile 2010, che rappresenta il termine finale della prima fase di
trasmissione al Sistema informativo della domanda. Entro quella data lâaspirante alla mobilità
doveva trovarsi, infatti, nelle condizioni di poter partecipare alla selezione concorsuale. Di
conseguenza, tale termine, per uniformità delle procedure e certezza della situazione giuridica,
Ministero dellâistruzione, dellâuniversità e della ricerca
Dipartimento per lâistruzione
Direzione generale per il personale scolastico - Uff. 5° -
2/4
è il solo da considerare anche ai fini della valutazione dei titoli, che può operare
esclusivamente su quelli posseduti entro detta data.
.
3) titolo di studio per lâaccesso al profilo professionale
Deve essere quello previsto dalla tabella allegata alla sequenza contrattuale 25 luglio
2008. In alternativa, è ritenuto valido il titolo di studio previsto, nella medesima tabella, per
lâaccesso al profilo professionale di attuale titolarità, purchè congiunto ad unâanzianità di
servizio di almeno cinque anni.
Per il computo dei cinque anni, di cui allâarticolo 4.4. del Decreto, vale il servizio
prestato nel profilo di appartenenza. Eâ valutabile, altresì, il servizio prestato nel profilo
professionale di destinazione. Entrambi i servizi possono essere anche non di ruolo, a tempo
determinato.
Lâeventuale servizio prestato in altro profilo professionale non è utile per il computo del
suindicato requisito del servizio di cinque anni.
4) profilo professionale di assistente tecnico
Ai sensi di quanto stabilito al comma 3 dellâarticolo 8 del Contratto, lâesame finale
viene sostenuto per una sola area, a scelta del candidato.
fase transitoria: mobilità dallâarea âBâ allâarea âDâ
5) individuazione del servizio valutabile
Qualora si sia sprovvisti dei titoli di studio indicati nella tabella della sequenza
contrattuale del 2008, per lâaccesso al profilo di Dsga, il servizio valutabile per il computo dei
due o dei tre anni necessari quale titolo di accesso è esclusivamente quello prestato, dopo il 1°
settembre 2000, a seguito dellâistituzione del profilo professionale di Direttore dei servizi
generali e amministrativi.
Con la previsione della nuova figura apicale è stato, infatti, portato a compimento
lâassetto funzionale previsto per le istituzioni scolastiche, in conseguenza dellâattribuzione
dellâautonomia scolastica di cui alla legge 59/97. In sostanza, la nuova figura professionale del
Dsga ha rappresentato unâinnovazione rispetto allâesistente tantâè che per il passaggio dei
Responsabili amministrativi di ruolo nella nuova qualifica è stata prevista specifica, apposita
attività di formazione.
Di conseguenza, nel mentre i profili oggi previsti dal vigente contratto trovano tutti una
figura corrispondente nelle previgenti denominazioni delle qualifiche, la medesima analogia
non è concretizzabile per il profilo di Dsga. Pertanto, laddove si prevede, nel modulo
informatico di domanda, che lâinteressato debba dichiarare se abbia prestato servizio in qualità
di Dsga, il servizio dichiarabile risulta unicamente quello prestato, appunto, come Dsga, dopo
il 1° settembre 2000 e non prima. (. Vedi quadro Bâ lettere B e C; articolo12.1 del Contratto -
con chiarimento dopo lett. D - ; articolo 7.1. del Decreto di rinvio al Contratto)
Ministero dellâistruzione, dellâuniversità e della ricerca
Dipartimento per lâistruzione
Direzione generale per il personale scolastico - Uff. 5° -
3/4
In conclusione, il rinvio contenuto allâarticolo 8 del Decreto è finalizzato unicamente
alla corrispondenza tra le varie denominazioni dei profili che si sono susseguiti nel tempo. (ad
esempio, lâattuale collaboratore scolastico veniva denominato bidello; Lâassistente
amministrativo veniva definito come applicato di segreteria etc. etc.). Si è trattato, in sostanza,
di denominazioni differenziate, ma che sono state riferite tutte a funzioni ascrivibili a
medesima area contrattuale.
Ciò non esclude che ai soli fini del punteggio da attribuire per lâanzianità di servizio
(vedi precedente punto 1), venga valutato anche quello prestato in qualità di Responsabile
amministrativo o Coordinatore amministrativo, in quanto qualifiche confluite nel profilo
professionale di Dsga.
6) tipologia e durata del servizio
per la individuazione della tipologia della nomina che dà luogo alla prestazione del
servizio valutabile al fine della partecipazione alla mobilità per lâarea âDâ è necessario fare
riferimento a quanto espressamente contemplato dallâarticolo 12 del Contratto nonché
allâelencazione analitica riportata nella relativa tabella di valutazione dei titoli.
Nel Decreto, al comma 2 dellâarticolo 7, si è proceduto alla individuazione del servizio
necessario affinché un determinato periodo possa essere considerato valutabile come anno
intero. Eâ stato quindi ribadito che la prestazione lavorativa per un periodo di sei mesi (180
giorni anche non continuativi) nel medesimo anno scolastico, dellâespletamento delle funzioni
di Dsga, debba essere valutato quale intero anno scolastico.
Al contempo, si è considerato che esperienze lavorative di minor durata ed in anni
scolastici differenti, semprechè dal 2000/2001 in poi, possano rappresentare una significativa
esperienza lavorativa nellâattività di sostituzione della figura del Dsga. Pertanto, è stato
previsto che lâanno di servizio risulti valutabile qualora corrisponda ââa dodici mesi di
servizio effettivo conseguente alla sommatoria di periodi di servizio breveâ.anche se
prestatoâ..in anni scolastici differentiâ.â
Lâaccezione di servizio breve implica, inevitabilmente, che debba essere valutato,
indifferentemente, il servizio prestato per:
1) utilizzazione in altra scuola ai sensi delle utilizzazioni di cui al contratto sulla
mobilità avente effetto limitato allâanno scolastico;
2) incarico conferito nella medesima scuola ai sensi dellâarticolo 47 del ccnl;
3) titolarità delle posizioni economiche di cui allâarticolo 7 del ccnl/2005 ovvero
dellâarticolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.
Appare evidente che il servizio valutabile non possa essere quello decorrente
dallâattribuzione del beneficio bensì esclusivamente quello di effettivo espletamento delle
funzioni del profilo professionale di Dsga.
Allâatto del conseguimento della mobilità professionale tali periodi devono essere
attestati da idonea certificazione, rilasciata dal competente Dirigente scolastico.
Ministero dellâistruzione, dellâuniversità e della ricerca
Dipartimento per lâistruzione
Direzione generale per il personale scolastico - Uff. 5° -
4/4
7) cumulabilità del servizio
Il requisito richiesto, del servizio prestato nel profilo di attuale titolarità, può essere
surrogato unicamente dal solo servizio che possa rappresentare valore aggiunto nellâambito
della presente mobilità e che sia quindi tale da garantire non solo il livello di prestazione del
servizio richiesto ma, ancor più, di eccellenza. Si tratta, in sostanza, del servizio che
lâinteressato ha prestato, ad esempio, per effetto di rapporto di lavoro a tempo determinato ai
sensi dellâarticolo 59 del ccnl/2007. In tal caso, il servizio prestato nel quinquennio
dallâassistente amministrativo è valutabile sia ai fini del computo del medesimo quinquennio
sia per il conteggio dei due o dei tre anni necessari per partecipare alla mobilità dallâarea âBâ
allâarea âDâ.
-_-_-_-_-_-_-_-
In conclusione, si pone in evidenza lâassoluta necessità che le dichiarazioni rese nel
contesto della domanda siano realmente rispondenti ai titoli posseduti, anche nella
considerazione delle responsabilità disciplinate, da ultimo, dal decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, con il quale, allâarticolo 55quater, ad integrazione degli effetti nellâambito
penale, è stato previsto lâistituto del licenziamento disciplinare, nei confronti del pubblico
dipendente che si renda responsabile di ââfalsità documentali o dichiarative connesse ai fini o
in occasione dellâinstaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressione di carrieraââ
Nella prospettiva, quindi, di garantire che la mobilità sia attribuita a soggetti realmente
forniti dei titoli previsti, si pone in evidenza come la suaccennata normativa (articolo 4.7. del
Contratto e del Decreto) contempli espressamente che la sottoscrizione dei contratti di mobilità
sia subordinato allâaccertamento della effettiva rispondenza tra i titoli dichiarati
dallâinteressato e quelli realmente posseduti.
Le SS.LL., per effetto di quanto previsto nel richiamato Contratto, potranno valutare
lâopportunità di attivare tale fase di accertamento già in concomitanza allâavvio delle attività di
formazione.
Si pregano, infine, le SS.LL. di voler facilitare la più ampia diffusione della
presente, anche nella considerazione di presumibili variazioni che gli interessati potrebbero
apportare entro le ore 14 del 21 p.v.-
La presente nota viene diffusa anche tramite le reti intranet ed internet del
Ministero.
Il DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta

Da: Rosmarino18/05/2010 21:31:48
X TUTTI
Voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato a questo forum in questi mesi. Siete stati molto preziosi.
Ringrazio inoltre la direzione di minterno che ci ha permesso di scrivere e di incontrarci anche se così distanti!!!
Grazie a tutti

Da: Rosmarino18/05/2010 21:33:06
x enrico
ma tu per quale profilo e per quale provincia concorri???

Da: TITTY18/05/2010 21:42:09
X COLLABORATORE SCOLASTICO

SCUSAMI MA CON LA NUOVA NOTA MINISTERIALE NON CI CAPISCO + NIENTE  ,TI PONGO IL MIO DUBBIO:MA I PERIEDI LAVORATIVI NEL COMUNALE, QUANDO ERA ANCORA STATALE, ANNO 96/97  CHE CI HANNO SEMPRE FATTO INSERIRE PER IL PUNTEGGIO DEI SERVIZI QUI POSSIAMO INSERIRLI .
GRAZIE TANTE X LE TUE RISPOSTE

Da: Collaboratore Pa18/05/2010 21:44:28
Articolo 5
motivi di esclusione
5.1. Eâ escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, lâaspirante che abbia
presentato domanda in più province. Eâ altresì escluso il candidato che risulti privo dei
requisiti di accesso alla mobilità professionale, previsti dal Contratto e dal presente
provvedimento.
5.2. Eâ escluso dalle graduatorie per tutto il periodo della loro vigenza, lâaspirante che non
abbia compilato la domanda secondo le modalità web di cui allâarticolo 3, comma 2.
5.3. Fatte salve le responsabilità di carattere penale e amministrativo, è escluso dalle
graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, lâaspirante di cui siano state accertate,
nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.

Da: ste18/05/2010 21:46:36
carissima MAT io lavoro in una scuola dove l'ass amm con meno servizio ha 15 anni di ruolo...e non ti dico i casini che fanno...io quando devo inserire qualcosa sto' li accanto a vedere che facciano giusto e quando non sono riusciti a fare qualcosa mi sono sempre mossa in prima persona per risolvere.....CHE AMAREZZA!!!

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