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Personale ATA, Mobilità professionale - Passaggi di area
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Da: rosa, como | 19/05/2010 15:06:01 |
nel ruolo di appartenenza l'anno viene calcolato 0,10 nelle supplenze nel profilo di amm.vo si calcolano 2,00 l'anno o frazione di 6 mesi | |
Da: mat | 19/05/2010 15:06:02 |
non so se è valido, ma io ho inserito quello da 4 ore.... | |
Da: TITTY | 19/05/2010 15:11:52 |
x MUANA SPERO CHE QUALCUNO CAPISCA COSA VOGLIO DIRE. IO HO DEI PERIODI DI LAVORO ANNO 96/97 IN CUI HO LAVORATO CON IL COMUNE COME OPERATORE SCOLASTICO MA PRESSO DELLE STRUTTURE STATALI , SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA INFANZIA, QUESTI PERIODI ME LI HANNO SEMPRE VALUTATO QUANDO HO PRESENTATO DOMANDA SIA X I 24 MESI CHE X AGGIRNAMENTI VARI. LA MIA DOMANDA ORA E' QUESTA IO POSSO INSERIRLI OPPURE NO HO LETTO L'ULTIMA NOTA DEL MIUR E' MI HA CONFUSO. UN GRAZIE A CHI MI VORRA' RISPONDERE | |
Da: luisella | 19/05/2010 15:13:56 |
li devi mettere come altri servizi di ruolo prima dell'a.s. 1999/2000 | |
Da: rosa, como | 19/05/2010 15:14:27 |
se sei un ex ente pubblico e hai fatto il passaggio nel 1999/2000 si li puoi aggiungere | |
Da: gisella | 19/05/2010 15:19:16 |
Ho fatto un errore ,invece di inviare la domanda nella scuola di titolarità o all'ufficio scolastico provinciale l'ho inviata ad una scuola vicino casa.Adesso non riesco a fare la correzione qualcuno mi può aiutare sono veramente giù.Sono andata all'usp ma mi hanno risposto che neanche loro,per il momento riescono ad inserirsi .C'e' una via alternativa?grazie, qualcuno può rispondermi.Aspetto notizie | |
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Da: TITTY | 19/05/2010 15:20:15 |
X LUISELLA E ROSA VI RINGRAZIO , MI AVETE TOLTO UN PESO IO ALL'EPOCA NON ERO DI RUOLO ED INFATTI LI HO INSERITI COME ALTRI SERVIZI NON DI RUOLO. PURTROPPO MI FIDO + DI TUTTI VOI CHE DEL SINDACATO VISTO CHE LE ULTIME NOVITA' GLIELE HO RIPORTATE IO E LORO HANNO DETTO DI NON SAPERNE NIENTE. VI RINGRAZIO TANTISSIMO | |
Da: rosa, como | 19/05/2010 15:23:25 |
altre regole e valutazioni se può essere utile si trovano nella tabella di valutazione della seconda posizione economica bisogna usare la stessa NOTE Allegato A/1 1) Il punteggio di cui al punto 1, lett. a), è assegnato ai diplomi di maturità conseguiti al termine di un corso di studi di durata quadriennale o quinquennale. 2) Nel caso in cui il titolo di studio di cui al punto 1 lett. a) non sia espresso in voti, si considera come conseguito con la sufficienza . 3) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1°livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche). Allegato A/1 Tabella di valutazione dei titoli per il passaggio dallâArea A allâArea B - Profilo Professionale : - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A) TITOLI DI CULTURA (1),(2) (3) (Max 20 Punti) Punti 1 - Titolo di studio previsto dalla Tabella B annessa al CCNL 29.11.2007, modificata dallâart. 4 della sequenza contrattuale 25.07.2008, per lâaccesso al profilo professionale di Assistente Amministrativo : a â"Diploma di maturità; Si valuta un solo titolo posseduto fino ad un massimo di punti 12 Nel predetto limite di 12 punti vengono attribuiti , in relazione al voto conseguito, se espresso in sessantesimi : - da 36 a 47 incluso punti : - da 48 a 60 incluso punti : Qualsiasi altra tipologia di voto conseguito deve essere rapportata a 60 . Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per lâaccesso al profilo di assistente amministrativo, si valuta il più favorevole. ; 10 12 2 - Diploma di laurea di I livello; 3 - Diploma di laurea quadriennale o quinquennale o specialistica Si valuta un solo titolo posseduto ed i punteggi di cui ai punti , 2 e 3 non si sommano; si valuta il più favorevole.. 4 8 B) TITOLI DI SERVIZIO (4),(5),(6),(7),(8) ; ( Max 10 Punti ) Punti 4 - Servizio effettivo non di ruolo prestato nel profilo di Assistente amministrativo nelle istituzioni scolastiche statali. Tale servizio è riconoscibile anche al personale transitato dagli Enti Locali ed al personale in posizione di stato che è considerato servizio a tutti gli effetti. Per ogni anno scolastico di servizio o frazione superiore a 6 mesi: 2 5 - Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nelle istituzioni scolastiche statali. Tale servizio è riconoscibile anche al personale transitato dagli Enti Locali ed al personale in posizione di stato che è considerato servizio a tutti gli effetti. Per ogni anno scolastico di servizio o frazione superiore a 6 mesi: 0,10 C) CREDITI (9) (10) ( Max 10 Punti ) Punti 6 -Certificato di specializzazione tecnica superiore nel settore servizi assicurativi e finanziari ( IFTS) Si valuta un solo titolo. 2 7 - Effettiva partecipazione alle attività di formazione per la qualificazione previste dall'art. 3 dell'Intesa 20 luglio 2004 e successive per il profilo professionale di assistente amministrativo. 2 8 - Frequenza certificata di attività di formazione promossa dallâAmministrazione, dalle scuole e/o da Enti accreditati o riconosciuti con provvedimento dellâAmministrazione ivi compresa lâeffettiva partecipazione alla formazione finalizzata allâattribuzione della posizione economica per il profilo di appartenenza, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 7/12/2005 . e dell'art. 2 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008. - - 0,50 9 - Attestato di qualifica professionale di cui allâart.14 della legge 845/78, attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione dellâamministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato). 1 10 - Idoneità conseguita nei concorsi riservati per l'accesso ai ruoli degli assistenti amministrativi o corrispondenti della scuola, indetti con O.M. 6.04.1995 , n. 117 e precedenti . Si valuta una sola idoneità. 1,50 SEGUE NOTE Allegato A/1 Sono, altresì, valutabili i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti, purchè congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado, Analogamente è valutabile il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea di 1°livello in Scienze delle attività motorie e sportive. 4) Il servizio effettuato nelle precorse qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R. 588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali del personale ATA. 5) Il servizio svolto dal personale ATA ex Enti Locali alle dirette dipendenze di Amministrazioni provinciali e comunali, anche prima del passaggio allo Stato, purché prestato in scuole statali su profili che hanno trovato la corrispondenza nella tabella A allegata allâAccordo del 20/7/2000, recepito nel D.I. 5/4/2001 è equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale. 6) Il servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di personale ATA, fino allâanno accademico 2002/2003, nelle Accademie, nei Conservatori di musica e negli Istituti superiori delle industrie artistiche dello Stato è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali del personale ATA. 7) Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella tabella di valutazione dei titoli. 8) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane allâestero è equiparato, ai fini della valutazione, al corrispondente servizio prestato in Italia. 9) Nellâambito dei titoli valutabili al punto 8 va ricompreso lâattestato ECDL certificato da AICA o rilasciato dalle istituzioni scolastiche e le certificazioni informatiche Microsof Office Specialist, IC3, Eipass e MCAS . 10 â" Il punteggio di cui al punto 10 è attribuito anche al personale ATA , transitato dagli EE.LL., che abbia conseguito lâidoneità in concorsi riservati indetti dagli EE.LL. a posti corrispondenti al profilo professionale di assistente amministrativo della scuola, di cui alla Tabella A allegata allâAccordo 20/07/2000, recepito nel D.I. 5/4/2001. | |
Da: rosa, como | 19/05/2010 15:30:02 |
stavi inviando la seconda parte di inserimento, quella riferito ai servizi? | |
Da: rosa, como | 19/05/2010 15:32:55 |
x Gisella hai provato ad usare la tendina "annulla invio domanda" | |
Da: ste | 19/05/2010 15:39:12 |
qualcuna sa quanti partecipano al passaggio da a a b nella prov. di La spezia?? | |
Da: rosa, como | 19/05/2010 15:41:28 |
x Gisella 4.15 MODIFICA DI UNA DOMANDA GIÀ INVIATA Lâutente può modificare la sua domanda anche dopo lâinvio: Dalla pagina dei dati di recapito, fare clic su âInserisci / Modifica Domandaâ Premere il pulsante âModificaâ nelle sezioni di interesse e salvare i dati. Istanze On Line IOL_Mobilita_ATA_passaggio_A_B_fase_2_guidaoper ativa_utente_V002.doc Pagina 50 di 56 Il sistema richiederà lâinserimento del codice personale, avvisando lâutente che il salvataggio dei dati comporterà lâannullamento dellâinvio e la cancellazione del PDF relativo dallâarchivio dellâutente. ATTENZIONE: la modifica di una domanda già inviata comporta lâannullamento dellâinvio e la cancellazione del PDF relativo dallâarchivio dellâutente. ATTENZIONE: si ricorda che la domanda si intende correttamente inviata solo se la stessa è presente in formato pdf nella sezione "Archivio" dell'utente. Si consiglia pertanto di verificarne la presenza dopo lâavvenuto invio. Istanze On Line IOL_Mobilita_ATA_passaggio_A_B_fase_2_guidaoper ativa_utente_V002.doc Pagina 51 di 56 Se il codice personale inserito è corretto, il sistema segnala lâesito positivo dellâoperazione. Lo stato della domanda è adesso âBozza per Invio Definitivoâ, e lâarchivio personale dellâutente non contiene più il PDF relativo al modello di domanda compilato. ATTENZIONE: la cancellazione di una domanda comporta la cancellazione di TUTTI i dati a essa relativi (compreso il PDF e fatta eccezione per i dati relativi alla domanda già inviata per la preselezione) dallâarchivio dellâutente. ATTENZIONE: si ricorda che la domanda si intende correttamente inviata solo se la stessa è presente in formato pdf nella sezione "Archivio" dell'utente. Si consiglia pertanto di verificarne la presenza dopo lâavvenuto invio. | |
Da: luisella | 19/05/2010 15:42:32 |
per gisella purtroppo non si può cambiare la scuola. Già provato perchè anch'io ho sbagliato, l'ho inviato alla sede di titolarità e non alla sede di servizio | |
Da: luisella | 19/05/2010 15:44:41 |
per roma como e gisella la scuola dove hai inviato la domanda non si cambia!!! Solo il punteggio del diploma!! | |
Da: rosa, como | 19/05/2010 15:52:10 |
xluisella si può, basta annullare e ricompilare.....leggi le istruzioni...una mia collega lo ha fatto. | |
Da: rosa, como | 19/05/2010 16:01:21 |
x luisella ANNULLAMENTO DELLâINVIO DI UNA DOMANDA Una domanda inviata può essere annullata in qualsiasi momento, attraverso il pulsante âAnnulla Invio Domandaâ Dalla pagina dei dati di recapito, fare clic su âAnnulla Invio Domandaâ CANCELLAZIONE DI UNA DOMANDA Una domanda può essere cancellata dalla banca dati in qualsiasi momento, attraverso il pulsante âCancellaâ Dalla pagina dei dati di recapito, fare clic su âCancellaâ ..se fai i passaggi giusti vedi che dove adesso evidenzi "inviata" ti ritorna la scritta "bozza di domanda" e poi tu non hai sbagliato, dovevi inviarla alla scuola di titolarità non a quella di servizio | |
Da: PAOLA | 19/05/2010 16:04:07 |
qualcuno sa se si può inserire il punteggio per il servizio non di ruolo da dsga avendolo svolto in un anno scolastico per sette mesi ma non continuativi. | |
Da: simoge | 19/05/2010 16:05:54 |
Vorrei allora sapere , se possibile, se chi ha avuto ogni anno, ad inizio anno scolastico, dal 2000 in poi l'incarico di sostituzione DSGA nella propria scuola sostituendo il DSGA per periodi limitati che non arrivano a tre anni di effettivo servizio nel profilo superiore ha acquisito il diritto a partecipare alle preve selettive (Quadro B2 - C della domanda), grazie Noi vecchi assistenti che aspettavamo da anni la famosa mobilità verticale probabilmente siamo rimasti super fregati: nella bozza del 2006, mi pare, si citavano solo come requisiti i 5 anni di servizio di ruolo, in mancanza del titolo valido; ora non bastano nemmeno l'art.7, la futura 2° posizione economica, la sostituzione DSGA e la propria trentennale anzianità. Che delusione!!!! E' una colpa non aver voluto fregare i colleghi andandosene in altre scuola a fare il DSGA ed essere rimasti nella propria sede dove il proprio DSGA non si è mai assentato per lunghi periodi? Inoltre senza una laurea anche chi potrà concorrere non riuscirà mai ad essere nelle prime posizioni; concordo con chi dice che questo non è un vero concorso riservato e con l'ANAAM che chiede per tutti gli AA uno stipendio adeguato al titolo di studio ed al lavoro effettivamente svolto. Cerchiamo d'ora in avanti di farci rispettare, a cominciare dai sindacati, che ci considerano solo per il numero e per i soldi che forniamo loro ogni mese (quanti assistenti ci sono, se ci sono, nelle varie consulte nazionali o alle contrattazioni a livello nazionale? forse una dello SNALS, che io sappia) Buon lavoro fortuna serenità e salute a tutti | |
Da: GIOE | 19/05/2010 16:13:44 |
questa mattina ho letto nel forum che i crediti formativi si possono inserire uno x anno scolastico. qualcuno sa sequesta cosa è vera o è una fesseria. Comunque cerchiamo di dare indicazioni precise e di no portare fuori strada le persone. grazie a quanti mi risponderanno e non.....ciao atutti | |
Da: ada | 19/05/2010 16:13:48 |
quando si parla di titoli acquisiti entro la data del 15/4 ci si riferisce anche ai crediti formativi o solo ai titoli di studio e di servizio? grazie a chi mi sa rispondere | |
Da: rosa, como | 19/05/2010 16:15:06 |
x paola - Servizio effettivo non di ruolo prestato nel profilo di coordinatore amministrativo o responsabile amministrativo o DSGA nelle istituzioni scolastiche statali. Tale servizio è riconoscibile anche al personale transitato dagli Enti Locali ed al personale in posizione di stato che è considerato servizio a tutti gli effetti. Per ogni anno scolastico di servizio o frazione superiore a 6 mesi:p.2 devono essere almeno sei mesi nello stesso a.s. | |
Da: GIOE | 19/05/2010 16:17:19 |
AVETE LETTO. Prot. 5043/dgper Roma, 17 maggio 2010 Ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali Ai Dirigenti delle Sedi provinciali degli U.S.R. Loro sedi OGGETTO: personale ATA - mobilità professionale c.c.n.i. 3 dicembre 2009 - risposte a quesiti - Si fa seguito alla nota 5012 del 14 u.s. con la quale è stato reso noto che il termine per la chiusura delle funzioni del Sistema informativo per digitare le domande concernenti la mobilità di cui in oggetto è prorogato dal 17 p.v. sino alle ore 14 di venerdì 21 maggio p.v., per fornire chiarimenti in ordine alle modalità applicative di talune delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale integrativo, siglato il 3 dicembre 2009, e il decreto direttoriale 28 gennaio 2010, n. 979, di seguito denominati, rispettivamente, Contratto e Decreto, con i quali, come noto, è stata disciplinata la fase applicativa della materia. Nello specifico si precisa: 1) titoli di accesso e titoli di servizio La prima distinzione che appare utile formulare è da riferire alla diversa valenza che è possibile ascrivere al servizio utilizzabile sia come requisito di accesso al profilo professionale sia come titolo di servizio valutabile che permette, poi, la collocazione in graduatoria. Nel primo caso, infatti, il requisito della avvenuta prestazione lavorativa è utile per poter partecipare alla procedura, appunto per accedere alla mobilità. Nel secondo, il servizio concorre alla costituzione del punteggio che consente di conseguire una determinata collocazione (posto) nella graduatoria richiesta. Come viene illustrato di seguito, i due concetti sono disgiunti. In talune situazioni (v. Dsga) il medesimo periodo di servizio può essere valutato per entrambe le finalità. 2) possesso dei requisiti Si evidenzia, ad integrazione della nota 5027 del 14 u.s., che possono essere valutati i titoli in possesso fino al 15 aprile 2010, che rappresenta il termine finale della prima fase di trasmissione al Sistema informativo della domanda. Entro quella data lâaspirante alla mobilità doveva trovarsi, infatti, nelle condizioni di poter partecipare alla selezione concorsuale. Di conseguenza, tale termine, per uniformità delle procedure e certezza della situazione giuridica, Ministero dellâistruzione, dellâuniversità e della ricerca Dipartimento per lâistruzione Direzione generale per il personale scolastico - Uff. 5° - 2/4 è il solo da considerare anche ai fini della valutazione dei titoli, che può operare esclusivamente su quelli posseduti entro detta data. . 3) titolo di studio per lâaccesso al profilo professionale Deve essere quello previsto dalla tabella allegata alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008. In alternativa, è ritenuto valido il titolo di studio previsto, nella medesima tabella, per lâaccesso al profilo professionale di attuale titolarità, purchè congiunto ad unâanzianità di servizio di almeno cinque anni. Per il computo dei cinque anni, di cui allâarticolo 4.4. del Decreto, vale il servizio prestato nel profilo di appartenenza. Eâ valutabile, altresì, il servizio prestato nel profilo professionale di destinazione. Entrambi i servizi possono essere anche non di ruolo, a tempo determinato. Lâeventuale servizio prestato in altro profilo professionale non è utile per il computo del suindicato requisito del servizio di cinque anni. 4) profilo professionale di assistente tecnico Ai sensi di quanto stabilito al comma 3 dellâarticolo 8 del Contratto, lâesame finale viene sostenuto per una sola area, a scelta del candidato. fase transitoria: mobilità dallâarea âBâ allâarea âDâ 5) individuazione del servizio valutabile Qualora si sia sprovvisti dei titoli di studio indicati nella tabella della sequenza contrattuale del 2008, per lâaccesso al profilo di Dsga, il servizio valutabile per il computo dei due o dei tre anni necessari quale titolo di accesso è esclusivamente quello prestato, dopo il 1° settembre 2000, a seguito dellâistituzione del profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi. Con la previsione della nuova figura apicale è stato, infatti, portato a compimento lâassetto funzionale previsto per le istituzioni scolastiche, in conseguenza dellâattribuzione dellâautonomia scolastica di cui alla legge 59/97. In sostanza, la nuova figura professionale del Dsga ha rappresentato unâinnovazione rispetto allâesistente tantâè che per il passaggio dei Responsabili amministrativi di ruolo nella nuova qualifica è stata prevista specifica, apposita attività di formazione. Di conseguenza, nel mentre i profili oggi previsti dal vigente contratto trovano tutti una figura corrispondente nelle previgenti denominazioni delle qualifiche, la medesima analogia non è concretizzabile per il profilo di Dsga. Pertanto, laddove si prevede, nel modulo informatico di domanda, che lâinteressato debba dichiarare se abbia prestato servizio in qualità di Dsga, il servizio dichiarabile risulta unicamente quello prestato, appunto, come Dsga, dopo il 1° settembre 2000 e non prima. (. Vedi quadro Bâ lettere B e C; articolo12.1 del Contratto - con chiarimento dopo lett. D - ; articolo 7.1. del Decreto di rinvio al Contratto) Ministero dellâistruzione, dellâuniversità e della ricerca Dipartimento per lâistruzione Direzione generale per il personale scolastico - Uff. 5° - 3/4 In conclusione, il rinvio contenuto allâarticolo 8 del Decreto è finalizzato unicamente alla corrispondenza tra le varie denominazioni dei profili che si sono susseguiti nel tempo. (ad esempio, lâattuale collaboratore scolastico veniva denominato bidello; Lâassistente amministrativo veniva definito come applicato di segreteria etc. etc.). Si è trattato, in sostanza, di denominazioni differenziate, ma che sono state riferite tutte a funzioni ascrivibili a medesima area contrattuale. Ciò non esclude che ai soli fini del punteggio da attribuire per lâanzianità di servizio (vedi precedente punto 1), venga valutato anche quello prestato in qualità di Responsabile amministrativo o Coordinatore amministrativo, in quanto qualifiche confluite nel profilo professionale di Dsga. 6) tipologia e durata del servizio per la individuazione della tipologia della nomina che dà luogo alla prestazione del servizio valutabile al fine della partecipazione alla mobilità per lâarea âDâ è necessario fare riferimento a quanto espressamente contemplato dallâarticolo 12 del Contratto nonché allâelencazione analitica riportata nella relativa tabella di valutazione dei titoli. Nel Decreto, al comma 2 dellâarticolo 7, si è proceduto alla individuazione del servizio necessario affinché un determinato periodo possa essere considerato valutabile come anno intero. Eâ stato quindi ribadito che la prestazione lavorativa per un periodo di sei mesi (180 giorni anche non continuativi) nel medesimo anno scolastico, dellâespletamento delle funzioni di Dsga, debba essere valutato quale intero anno scolastico. Al contempo, si è considerato che esperienze lavorative di minor durata ed in anni scolastici differenti, semprechè dal 2000/2001 in poi, possano rappresentare una significativa esperienza lavorativa nellâattività di sostituzione della figura del Dsga. Pertanto, è stato previsto che lâanno di servizio risulti valutabile qualora corrisponda ââa dodici mesi di servizio effettivo conseguente alla sommatoria di periodi di servizio breveâ.anche se prestatoâ..in anni scolastici differentiâ.â Lâaccezione di servizio breve implica, inevitabilmente, che debba essere valutato, indifferentemente, il servizio prestato per: 1) utilizzazione in altra scuola ai sensi delle utilizzazioni di cui al contratto sulla mobilità avente effetto limitato allâanno scolastico; 2) incarico conferito nella medesima scuola ai sensi dellâarticolo 47 del ccnl; 3) titolarità delle posizioni economiche di cui allâarticolo 7 del ccnl/2005 ovvero dellâarticolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008. Appare evidente che il servizio valutabile non possa essere quello decorrente dallâattribuzione del beneficio bensì esclusivamente quello di effettivo espletamento delle funzioni del profilo professionale di Dsga. Allâatto del conseguimento della mobilità professionale tali periodi devono essere attestati da idonea certificazione, rilasciata dal competente Dirigente scolastico. Ministero dellâistruzione, dellâuniversità e della ricerca Dipartimento per lâistruzione Direzione generale per il personale scolastico - Uff. 5° - 4/4 7) cumulabilità del servizio Il requisito richiesto, del servizio prestato nel profilo di attuale titolarità, può essere surrogato unicamente dal solo servizio che possa rappresentare valore aggiunto nellâambito della presente mobilità e che sia quindi tale da garantire non solo il livello di prestazione del servizio richiesto ma, ancor più, di eccellenza. Si tratta, in sostanza, del servizio che lâinteressato ha prestato, ad esempio, per effetto di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dellâarticolo 59 del ccnl/2007. In tal caso, il servizio prestato nel quinquennio dallâassistente amministrativo è valutabile sia ai fini del computo del medesimo quinquennio sia per il conteggio dei due o dei tre anni necessari per partecipare alla mobilità dallâarea âBâ allâarea âDâ. -_-_-_-_-_-_-_- In conclusione, si pone in evidenza lâassoluta necessità che le dichiarazioni rese nel contesto della domanda siano realmente rispondenti ai titoli posseduti, anche nella considerazione delle responsabilità disciplinate, da ultimo, dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con il quale, allâarticolo 55quater, ad integrazione degli effetti nellâambito penale, è stato previsto lâistituto del licenziamento disciplinare, nei confronti del pubblico dipendente che si renda responsabile di ââfalsità documentali o dichiarative connesse ai fini o in occasione dellâinstaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressione di carrieraââ Nella prospettiva, quindi, di garantire che la mobilità sia attribuita a soggetti realmente forniti dei titoli previsti, si pone in evidenza come la suaccennata normativa (articolo 4.7. del Contratto e del Decreto) contempli espressamente che la sottoscrizione dei contratti di mobilità sia subordinato allâaccertamento della effettiva rispondenza tra i titoli dichiarati dallâinteressato e quelli realmente posseduti. Le SS.LL., per effetto di quanto previsto nel richiamato Contratto, potranno valutare lâopportunità di attivare tale fase di accertamento già in concomitanza allâavvio delle attività di formazione. Si pregano, infine, le SS.LL. di voler facilitare la più ampia diffusione della presente, anche nella considerazione di presumibili variazioni che gli interessati potrebbero apportare entro le ore 14 del 21 p.v.- La presente nota viene diffusa anche tramite le reti intranet ed internet del Ministero. Il DIRETTORE GENERALE f.to Luciano Chiappetta | |
Da: Un suggerimento | 19/05/2010 16:22:04 |
Grazie per le informazioni però prima di copiare circolari molto lunghe guardare se è già stato fatto. L'intento è ottimo però si perde il contatto con i messaggi precedenti. | |
Da: PAOLA | 19/05/2010 16:23:27 |
per rosa, como quindi la tua risposta è si? il mio problema è se si intende un'unica frazione superiore a sei mesi o più frazioni che in un anno assommano a più di sei mesi. grazie. | |
Da: rosa, como | 19/05/2010 16:27:31 |
x gioe posso osarti una critica?...tutti nel possibile rispondiamo in base alle conoscenze proprie poi stà a te fidarti o verificarlo, io ho dedicato notti a leggemi le normative quindi pur avendo la risposta alla tua domanda onde evitare "fesserie" così definito da te l'impegno altrui ti invito a cercarti la giusta circolare, come si dice, chi fa da dè fa x tre... | |
Da: rosa, como | 19/05/2010 16:45:52 |
x paola Eâ stato quindi ribadito che la prestazione lavorativa per un periodo di sei mesi (180 giorni anche non continuativi) nel medesimo anno scolastico, dellâespletamento delle funzioni di Dsga, debba essere valutato quale intero anno scolastico. posso darti un suggerimento x sospetto...inserisci solo l'anno scolastico senza i mesi il punteggio te lo fà in automatico tanto se non è giusto te lo dice....PS l'a.s. in questione,anche se hai lavorato nel profilo di appartenenza non lo devi far figurare altrimenti si accavallano e te lo dà come errore,anche perchè se hai fatto 7 mesi anche se non continuativi come supp.Dsga non avresti i sei mesi per formare l'anno ne profilo d'appartenenza | |
Da: luisella | 19/05/2010 16:48:56 |
per rosa como non insistere la scuola non si cambia. Se non ci credi prova... | |
Da: gio | 19/05/2010 16:58:08 |
per rosa di como e luisella: la scuola non si cambia, ho provato!!! | |
Da: luisella | 19/05/2010 17:01:27 |
per quanto riguarda la risposta a gioe condivido | |
Da: Butterfly | 19/05/2010 17:10:56 |
X ROSMARINO che scrive: "Purtroppo per questo caso non c'è ancora una circolare, visto che ne fanno una al giorno!!! Senza ombra di dubbio l'art. 7 và inserito come corso di formazione e quindi con una valutazione a 0.50. Per il primo segmento, cioè art. 3, ho qualche dubbio e non solo io, anche l'USR Sicilia. La tabella non è chiara!!!" Come sarebbe la tabella non è chiara? E' LIMPIDA!!!! Riporto preciso dal modulo di domanda per il passaggio da CS a AA, sezione I2 - Crediti formativi: "Effettiva partecipazione alle attività di formazione per la qualificazione previste dall'art. 3 dell'Intesa 20 luglio 2004 e successive per il profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO. ....." (quello che dà 2 punti, lo stampatello è mio). Più chiaro di così!!! Se sull'attestato c'è scritto profilo Collaboratore Scolastico è EVIDENTE che non posso metterlo qui... non c'è bisogno di una circolare per spiegare ciò che si spiega da solo, basta LEGGERE! x TUTTI Infine, siccome è da diversi giorni che questa storia di dove piazzare l'art. 3 esce fuori continuamente, permettetemi uno sfogo: chi non è in grado di leggere una cosa CHIARISSIMA che lo fa a fare 'sto concorso? Lasci perdere!!! Scusate lo sfogo ma mi ritrovo a leggere e scrivere sempre le stesse cose, è veramente demoralizzante... | |
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