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Personale ATA, Mobilità professionale - Passaggi di area
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Da: Spero09/09/2010 22:46:55
Grazie Arial, sempre carina e gentile.
Ho stampato...e sicuramente lo consegnerò!
Non avevo proprio voglia di tutto questo adesso...che pessima accoglienza!
Ma non accetterò!!!
Vi farò sapere ma sento che ci saranno grandi urla e grandi silenzi,mannaggia!!!!!!
Buonanotte a tutti quanti

Da: giaiva09/09/2010 22:49:20
ciao Spero, quando vuoi sai dove trovarmi

Da: Spero09/09/2010 22:51:14
Giaiva
non ti avevo letto!... l'ordine di servizio nel caso lo farò scrivere sicuramente anche se l'idea di rivolgermi ad un sindacato non mi piace tantissimo, spererei di risolvere da sola la faccenda...e del resto con amiche come voi cosa me ne faccio del sindacato???
Grazie mille anche a te....per esserci!

Da: franca09/09/2010 22:53:45
x spero
x giaiva

carissime...ci sono persone pronte a dare il culo ai padroni, altre no....quì le norme non servono, serve il buon senso...

dove non arriva la ragione arriva la legge : dopo c'è la procura della repubblica e un buon giudice che applica la legge, nient'altro.

Da: arial09/09/2010 22:53:48
x spero
sicuramente questo succede, perchè forse nella tua scuola ci sono persone lecchine e riportano tutto in segreteria.Tu fai il tuo lavoro, non ti curar di loro, lasciale nel loro brodo.
sempre pronta a darti supporto

ciao

Da: giaiva09/09/2010 22:53:57
notte cara

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
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Da: gio napoli09/09/2010 23:11:05
a x spero Il personale ata in base allâ art. 50 del Ccnl ha un orario ordinario di lavoro che è di norma di 6 ore consecutive. Le eccezioni non sono un fatto automatico ma una decisione da concordare in contrattazione. Esistono le condizioni per estendere la riduzione a 35 ore settimanali.
La riduzione a 35 ore settimanali, si applica alle scuole che prolungano il loro orario per almeno tre giorni a settimana per più di 10 ore e attua lâorario flessibile con i rientri pomeridiani
L'Art. 51  CCNL 2006-2009 al comma dice che Lâorario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore.
Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dellâeventuale consumazione del pasto.
Tale pausa deve essere comunque prevista se lâorario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.
L'intervallo è dunque a richiesta del lavoratore.
La flessibilità è regolata in sede di contrattazione d'istituto, quindi avete degli r.s.u. uno schifo, cambiateli e spetta un orario settimanale di 35 ore, inoltre l'orario continuato non mi sembra giustificato, un orario su 3 giorni settimanali cioè 12 al giorno è impossibile, ho sentito questo solo sul notturno dei convitti e comunque giustificati e non spezzettati

Da: Collaboratore Scolastico09/09/2010 23:21:36
X TUTTI
è stato assegnato il terzo componente per giorno 29...non ci resta che aspettare...

Da: arial09/09/2010 23:26:58
x collaboratore Scolastico
cosa significa il terzo componente,io sono speranzosa e fiduciosa 20 gg all'alba
grazie ciao

Da: X collaboratore scolastico10/09/2010 00:38:00
devo parlarti in privato...è urgente, vorrei sapere il tuo parere

fedecocci72@libero.it

Da: sissy10/09/2010 00:57:05

x Spero e Marcy

l'orario dei Collaboratori Scol. è di norma antimeridiano ma per esigenze legate ad es. alla didattica puo' essere pomeridiano anche spezzato come hanno proposto a te. Ovviamente si tratta di orario disagiato rispetto agli altri perciò occorre prevedere una compensazione nella Contrattaz Integr di Istituto.

Riguardo a orari meno gravosi negli altri profili: io sono AA incaricata come DSGA e stamattina sono entrata alle 8.00 (pausa pranzo 1 ora e mezza) e sono uscita alle 19.00.... Domani entrerò alle 8.00, alle 10.00 RSU  e poi alle 18,30 consiglio di Istituto....

Da: gioo10/09/2010 07:51:46
gioo

Da: GIO NAPOLI10/09/2010 09:37:49
la continuità ad effettuare un servizio disagiato è diverso dal caso di esigenze legate al servizio. Non possono essere effettuati orari disagiati per oltre 3 settimane continuative, in nessun caso.Gli orari disagiati sono per tutti, assistenti e collaboratori ma le norme vanno rispettate non è cosi semplice come sembra, se si va davanti ad un giudice il dirigente deve dimostrare come ha fatto le sue scelte e se il lavoratore dimostra che c'erano alternative per il dirigente sono cavoli. Nel dubbio ritengo si deve firmare l'ordine di servizio per sola presa visione, poi anche eseguirlo ed in seguito si vedrà se è il caso procedere.

Da: uffa10/09/2010 11:09:02
è proprio quello che è successo da noi, hanno assegnato le nomine ai precari il giorno che noi avevamo la prova orale così erano sicuri che non potevamo intervenire e ci hanno accantonato i posti peggiori, quelli nelle isole, dove non vuole andare nessuno!..... ci toccherà anche trasferirci perchè non ci si fa ad andare e tornare tutti i giorni. Comunque continuano a dire che tanto per quest'anno ci daranno solo la decorrenza giuridica......oltre tutto dopo il 1 di set. sono usciti altri posti quelli degli AA che sostituiscono i DSGA che sono stati assegnati provvisoriamente fino all'avente titolo ....ma non si sa se si riferiscono a  noi o al DSGA....

Da: mira10/09/2010 13:18:03
Sinceramente sono molto arrabbiata.
Che senso ha tutta questa storia?
Ci siamo ammazzati la vita in piena estate, abbiamo sudato 7 camice..... ed adesso? Che fine faremo? A parte quelli che saranno immessi in ruolo.. e noi?
Io mi vedrò soffiare il posto da chi, anche se precario, darà la disponibilità interna e ricroprirà un posto da dsga, posto per il quale a noi della mobilità, hanno chiesto il possesso della laurea specialistica, la graduazione in una graduatoria, la scelta di quelli che rientravano nel contingente, il corso, l'esame e poi? solo metà passa di ruolo, il resto nulla manco l'incarico. Si stà a guardare.
Mi chiedo che senso ha?

Da: xxx10/09/2010 13:41:20
x mira
spero vivamente che il TAR annulli tutto e il MIUR rifaccia l'intera procedura cercando di evitare la miriade di ORRORI che ha commesso

Da: arial10/09/2010 14:08:16
x tutti
io usufruisco dell'art.59, per cui sono titolare come coll. scol. in una scuola, e ho prestato servizio  come ass. tecnico a t.d.in un'altra a.s. 2009/2010.le ore per il corso e quelle on-line chi me le deve dare considerato che solo 6 ore ero in servizio?
ciao

Da: anton10/09/2010 14:20:11
qualcuno sa qualcosa delle graduatorie A.A. di Benevento.grazie

Da: chicca10/09/2010 14:55:27
Qualcuno ha notizie delle graduatorie AA di Roma. grazie

Da: Spero10/09/2010 14:59:43
Ciao Arial
Io durante il corso ero in servizio, quindi quelle ore non erano da recuperare, ma le ore degli elaborati e, nel mio caso,anche quelle del laboratorio perchè me lo sono fatto da sola a casa, ( quindi un totale di 36 ore) le ho subito recuperate..quindi nella scuola dove prestavo servizio come annuale....
Altre persone di mia conoscenza le hanno accantonate e le useranno probabilmente a natale nella scuola in cui si trovano ora, quindi non sempre quella della scorso anno scolastico...
A me è arrivato oggi l'attestato di frequenza, ma nella mia ex scuola per poter recuperare le ore avevo presentato la stampa del portfolio..( che è poi più o meno ciò che mi hanno dato oggi)
Sero di esserti stata d'aiuto....

Da: bnm10/09/2010 15:03:34
Esami nel Veneto (Treviso) Se può servire a tranquillizzare qualcuno che deve ancora fare l'esame
....oggi ho fatto l'esame per AA.....il mio si è svolto così:
- ampia esposizione della tesina...ma non è per tutti così..dipende
dalla tesina...e dalla commissione...
- altre domande legate alla tesina e alle attività (2 del nostro
tutor: piano evacuazioni e determina)
- una domanda sull'accesso agli atti
- un'altra domanda di contabilità (pagamento supplenti brevi)
- niente prova pratica...
il tutto in circa 25 minuti....spero sia utile a chi deve ancor
affrontare la commissione...che comunque mette a proprio agio...in bocca al lupo a tutti...

Da: Rossella da Bari10/09/2010 15:19:39
x tutti e soprattutto per i precari.
Sulla base di qst sentenza i posti vacanti vanno assegnati ai dipendenti di ruolo della P.A. e poi ad altri soggetti.

Eâ illegittimo bandire un concorso pubblico prima di avere espletato la procedura di mobilità del personale - Sentenza del Consiglio di Stato n. 5830/2010

CARLO RAPICAVOLI*



1. LA SENTENZA

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5830/2010 depositata il 18 agosto 2010, ha sancito il principio secondo il quale è fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni, che devono coprire eventuali posti vacanti del proprio organico, di avviare le procedure di mobilità prima di procedere allâespletamento delle procedure concorsuali.

Il Consiglio di Stato argomenta la sentenza sullâinterpretazione letterale dellâart. 30 del D. Lgs. 165/2001 che, dopo aver fissato al primo comma il principio della mobilità volontaria a domanda (â1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprireâ), al successivo comma 2 bis, introdotto dallâarticolo 5, del decreto legislativo 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, stabilisce che âLe amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienzaâ.

âIl tenore letterale di tale previsione â" sostengono i giudici -, di cui non è dubitabile in alcun modo lâapplicazione anche agli enti locali (rientranti, ai sensi dellâarticolo 1, comma 2, nellâambito delle disposizione del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), è del tutto univoco nellâimporre alle pubbliche amministrazioni che devono coprire eventuali posti vacanti del proprio organico di avviare le procedure di mobilità prima di procedere allâespletamento delle procedure concorsuali.

Tale obbligo ben si coordina con le strategie volte a contemperare il prevalente interesse pubblico alla razionalità dellâorganizzazione pubblica e alla funzionalità dei suoi uffici, con le esigenze di riduzione della spesa pubblica e le aspirazioni dei pubblici dipendenti di poter espletare la propria attività in uffici quanto più possibili vicino alle proprie abitazioni.

Né può sostenersi che una simile previsione mortifichi e comprima irragionevolmente lâautonomia delle singole amministrazioni a bandire procedure concorsuali, atteso che non sussiste alcun divieto in tal senso: dando concreta attuazione al principio di buon andamento ed efficienza che deve connotare lâintera organizzazione amministrativa, allâaccertamento della sussistenza di una vacanza di organico lâamministrazione è tenuta innanzitutto ad avviare la procedura di mobilità finalizzata ad accertare lâesistenza di pubblici dipendenti già in servizio, dotati della necessaria professionalità, che si trovino nella legittima condizione di poter ricoprire il posto vacante; lâesito infruttuoso di tale procedimento riespande le facoltà dellâamministrazione di indire la procedura concorsuale, ovviamente nel rispetto delle cogenti disposizioni finanziarie di contenimento della spesa pubblica.

In altri termini il reclutamento dei dipendenti pubblici avviene attraverso un procedimento complesso nellâambito del quale la procedura concorsuale non è affatto soppressa, ma è subordinata alla previa obbligatoria attivazione della procedura di mobilità, in attuazione dei fondamentali principi di imparzialità e buon andamento, predicati dallâarticolo 97 della Costituzione.

Non può condividersi inoltre lâassunto, secondo cui la procedura di mobilità riguarderebbe solo lâimmissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, in quanto, dalla corretta esegesi dalla disposizione in questione, si evince agevolmente che tale categoria di personale deve essere solo sistemata in ruolo con priorità rispetto agli altri dipendenti che hanno partecipato alla procedura di mobilità e non già che la procedura di mobilità sia esclusivamente riservata alla predetta categoria di dipendentiâ.

2. IL CASO IN ESAME

La sentenza, che conferma la pronuncia n. 2634 del 2 dicembre 2009 del Tribunale amministrativo regionale per lâEmilia Romagna, ha annullato il bando di selezione pubblica per esami per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto di funzionario amministrativo (cat. D3 posizione economica D/3) indetto da un Ente Locale in data 8 settembre 2009 e tutti gli atti conseguenti, accogliendo il ricorso di un soggetto che aveva presentato richiesta di mobilità da unâazienda sanitaria.

Tale richiesta non era stata accolta in quanto, secondo lâEnte Locale, nel caso di specie le mansioni svolte dalla ricorrente presso lâA.U.S.L. di Ravenna erano difformi da quelle inerenti la qualifica del posto messo a concorso e il Regolamento di Organizzazione dellâEnte prevedeva espressamente lâobbligo di procedere allâassunzione attraverso il concorso.

Nel caso di specie, rileva la sentenza, dalla documentazione in atti non risulta che lâamministrazione abbia attivato la procedura di mobilità prevista dal comma 2 bis dellâarticolo 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non avendo proceduto a rendere pubbliche le disponibilità in organico per consentire agli interessati la presentazione di eventuali domande di trasferimento.

Il ricordato comma 2 bis infatti espressamente richiama il precedente comma 1, secondo cui âle amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di sceltaâ.

Né può ritenersi, secondo i Giudici, che il precetto contenuto nella disposizione in esame sia stato rispettato con il mero esame delle domande di trasferimento presentate da alcuni dipendenti (tra cui la stessa originaria ricorrente), trattandosi evidentemente di domande autonome e proposte indipendentemente da qualsiasi previa pubblicazione delle disponibilità di organico.

Lâannullamento degli atti impugnati impone allâamministrazione appellante di avviare la procedura di mobilità, secondo le disposizioni vigenti.


3

Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it l'1/9/2010
^

Da: Gerry Lecce10/09/2010 15:50:36
Si pero' è un tipo di mobilita' alquanto differente.. Comunque..

Da: armenio10/09/2010 15:51:54
X tutti
Scusatemi sò che questa mia domanda non c'entra nulla con le vostre discussioni, ma qualcuno sà, se per quelli che come me hanno
superato la preselezione, c'è una mera speranza di poter partecipare
nel prossimo futuro alla formazione?
Grazie in anticipo.

Da: Spero10/09/2010 16:06:11
Caro Armenio...probabilmente quest'inverno si saprà qualche cosa riguardo quelli che hanno superato la selezione ma non hanno potuto partecipare al corso estivo.....
Ci sono tante ipotesi riguardo quello che succederà ma ti posso garantire che ancora non c'è nulla di certo!

Da: penelope10/09/2010 16:06:32
x rossella di bari
Quindi il tar annullera' il concorso?

Da: stanca10/09/2010 16:38:37
xbnm
su argomento hai fatto la tesina?

Da: rintronato10/09/2010 16:45:19
c'è qualcuno nel forum che ha sostenuto l'esame AT a Verona?
Come è andata cosa vi hanno chiesto....e la fantomatica prova pratica?
se siete così gentili da rispondere, mi sa che siamo gli ultimi in Italia e siamo oramai esausti
grazie di cuore

Da: Luna10/09/2010 16:45:56
Per Arial: Ti riporto un estratto del bando del concorso per l' inserimento nella graduatoria di I fascia profifo CS "Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;
b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio allâatto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di âpersonale ATA a tempo determinato della scuola stataleâ, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla predente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di âpersonale ATA a tempo determinato della scuola stataleâ se inserito nella 3 fascia delle graduatorie di circo lo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre"

come puoi ben capire, se hai solo servizio di AA, devi prima transitare in III fascia CS per passare nella I della stessa provincia ; purtroppo sono fin troppo bene informata su questo! Proprio perchè gli ATA hanno tanti ma tanti limiti nelle graduatorie e non solo (a differenza dei docenti che non hanno di quesi problemi, vedi inserimenti a pettine che in coda), dovremmo essere uniti, precari e non.
Invece permettimi di farti osservare che molti tuoi colleghi di ruolo sono inviperiti verso i precari tutti. Ma che i cattivi stanno solo da una parte?  La ragione non è mai tutta da una parte. Saluti

Da: Stardust10/09/2010 16:59:37
x Rossella da Bari

quella sentenza riguarda la mobilità intercompartimentale degli impiegati dei ministeri o degli enti locali
niente a che vedere con la scuola

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