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Personale ATA, Mobilità professionale - Passaggi di area
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Da: Alda | 31/08/2010 21:49:33 |
x Cinzia la circolare dell'ufficio scolastico di Avellino.. è troppo lunga per copiarla tutta..ne ho copiato solo l'inizio | |
Da: IMM | 31/08/2010 22:06:42 |
Buonanotte Buonanotte a chi tra terra bruciata e polvere ha ancora una stella da seguire Buonanotte a chi stasera farà il suo letto tra il cielo e il mare Buonanotte a tutti quelli che raccolgono frammenti delle loro giornate chiudendoli in un cassetto prima di andare a dormire Buonanotte a chi vive nella miseria e chi nella nobiltà perché identica è la radice che dà origine alle loro esistenze Buonanotte a chi vive nelle fiabe, e che al mattino si sveglia tra fiori e fate Buonanotte alla vita e buongiorno ai sogni.. | |
Da: ELISABETTA | 31/08/2010 22:13:15 |
Sono stanca, sfiduciata e incaz... Non lo sono per il concorso, anzi ormai mi sono rassegnata...pensavo di aver risolto un problema invece devo ricominciare tutto daccapo con la speranza di trovare prossimamente quello che cerco | |
Da: una domanda x collaboratore scolastico | 31/08/2010 22:18:13 |
Essere un "bidello" non è mica una malattia!!!!! Solo non riuscivo a capire cosa ti aspettavi veramente dal ricorso al Tar. Ma mi sembra di capire che le sfide ti piacciono e che sei molto motivato...... comunque andrà grazie x tutto!!!! | |
Da: Collaboratore Scolastico | 31/08/2010 22:22:58 |
X una domanda spero solo che il ministero abbia delle ragioni giustificatrici e la sussistenza di peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico... | |
Da: sofiably | 31/08/2010 22:26:14 |
X collaboratore Scolastico non sono un avvocato...sono solo un'insegnante...però ho letto gli articoli del contratto CCNL benissimo, il bando della mobilità in modo minuzioso e posso dirti che il Miur vincerà!!! potrebbe solo dichiarare l'incostituzionalità dei titoli di studio relativi al profilo dei DSGA...ma per AA e AT il Tar non potrà dire assolutamente nulla | |
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Da: MARGIA | 31/08/2010 22:28:23 |
Forse questo passaggio, trovato nel materiale di studio per AA può essere d'aiuto nella discussione aperta da Collaboratore Scolastico sulla legittimità della procedura di mobilità. "Gli artt. 35, comma 1 e 52, comma 1 del d. lgs n. 165 del 2001, nel testo derivante dal d. lgs n. 80 del 1998, distinguendo fra accesso allâimpiego e progressione professionale, hanno inteso differenziare due diverse fasi del rapporto di pubblico impiego che, per il legislatore della âseconda privatizzazioneâ, si presentano logicamente e giuridicamente diverse. In forza del nuovo assetto normativo lâaccesso alle pubbliche amministrazioni avviene tramite procedure a carattere concorsuale, mentre lâacquisizione della qualifica superiore può avvenire (fra lâaltro) a seguito dei percorsi di sviluppo professionale definiti in sede contrattuale. Solo nel caso dellâaccesso, quindi, si esplica lâipoteca costituzionale dellâart. 97; negli altri casi, in cui si determina, più correttamente, solo una modificazione della posizione giuridica ed economica dellâimpiegato, la disciplina dellâinquadramento e dei percorsi di carriera, risulta pienamente delegificata (rectius contrattualizzata). Detto diversamente, il principio del concorso pubblico copre solo la fase di accesso, mentre la disciplina della progressione nelle pubbliche amministrazioni può bene essere regolata in modo pattizio, fermo restando che, nei casi in cui la progressione del dipendente si intreccia con il regime dellâaccesso dallâesterno, questâ ultimo deve essere salvaguardato âin misura adeguataâ. Il legislatore del 1998 infrangeva così un doppio dogma: quello dellâintangibilità della dotazione organica, una vera gabbia normativa radicata nella riserva costituzionale di atto unilaterale per la materia organizzativa, e quello della contrattabilità del regime della carriera. Ma sfidava anche, e abbastanza inconsapevolmente, quella giurisprudenza costituzionale consolidata che più volte si era premurata di ribadire il principio per cui ogni posto della dotazione organica equivale ad un ânuovo accessoâ, il quale non può essere sottratto al pubblico concorso. Tale affermazione, pur storizzicizzata, facendo riferimento al regime delle qualifiche funzionali, non avrebbe tardato a riverberare i propri effetti anche sul nuovo regime âdoppiamente privatizzatoâ introdotto dal D. lgs n. 80 del 1998. | |
Da: Collaboratore Scolastico | 31/08/2010 22:29:43 |
X sofiably spero che concordi con me...queste sono le chiavi della possibile vincita...modalità d'accesso e anzianità...a buon intenditore poche parole | |
Da: una domanda | 31/08/2010 22:33:53 |
Sono felice di vedere che il livello delle discussioni si è finalmente elevato...... è un piacere leggere le vostre considerazioni....... sicuramente questo forum a qualcosa è servito!!!!!! | |
Da: Collaboratore Scolastico | 31/08/2010 22:34:02 |
X MARGIA acuta osservazione!!! leggiamo attentamente l'art. 48 I passaggi del personale A.T.A. da unâarea inferiore allâarea immediatamente superiore avvengono mediante procedure selettive, previa frequenza di apposito CORSO organizzato dallâamministrazione, le cui modalità saranno definite con la contrattazione integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto sancito dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 1/99 e n. 194/2002, a completamento dellâipotesi a riguardo sottoscritta il 10/5/2006. | |
Da: Collaboratore Scolastico | 31/08/2010 22:36:00 |
"l'acquisizione della qualifica superiore può avvenire (fra l'altro) a seguito dei PERCORSI di sviluppo professionale definiti in sede contrattuale". Ora dobbiamo riprendere il CNI 03/12/2009... | |
Da: Mira | 31/08/2010 22:40:37 |
Sofiaby perchè dici l'incostituzionalità dei titoli di DSGA? Richiedevano la laurea specifica (magistrale o specialistica) in seconda ipotesi la laurea triennale e 2 anni di servizio nel profilo di DSGA più 5 anni di aa, in terza ipotesi 3 anni di servizio nel profilo di DSGA più 5 anni di aa. per quel che mi risulta tutti gli ammessi a formazione eravamo muniti di laurea specialistica o magistrale. | |
Da: Collaboratore Scolastico | 31/08/2010 22:42:01 |
X TUTTI Ecco l'oggetto di studio dei precari...meditiamo in silenzio!!! La FLC Cgil, all'atto della sottoscrizione del CCNI per i passaggi verticali del personale Ata, considera incomprensibile la posizione del MIUR di non voler prevedere una fase transitoria a beneficio del personale con incarico a tempo determinato con almeno cinque anni di servizio. Quanto sopra per dare consistenza al principio di parità di trattamento in materia di rapporto di lavoro previsto dal dlgs 368/01 seguito dalla direttiva Europea 1999/70/CE, in particolare laddove questa prevede (clausola 4) che âper quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive.â Questa richiesta era stata ripetutamente avanzata dalla FLC Cgil durante la trattativa, in considerazione dell'acclarata professionalità del personale con anni e anni di incarico a tempo determinato su posti di amministrativo, tecnico e DSGA. Roma, 12 marzo 2009 | |
Da: sofiably | 31/08/2010 22:55:59 |
per MIRA mi riferisco ai titoli d'accesso esplicati nel CCNL 2006/2009 tabella B...potrebbe essere un punto di debolezza alla mobilità B/D...inoltre l'area immediatamente superiore è quella C, riferita ai coordinatori amministrativi. prova a dare un'occhiata anche alla tabella C | |
Da: sofiably | 31/08/2010 22:56:03 |
per MIRA mi riferisco ai titoli d'accesso esplicati nel CCNL 2006/2009 tabella B...potrebbe essere un punto di debolezza alla mobilità B/D...inoltre l'area immediatamente superiore è quella C, riferita ai coordinatori amministrativi. prova a dare un'occhiata anche alla tabella C | |
Da: Collaboratore Scolastico | 31/08/2010 22:58:41 |
Art. 7. del d.lgs 368/2001 Formazione 1. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dovra' ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro. 2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi possono prevedere modalita' e strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunita' di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilita' occupazionale. | |
Da: Collaboratore Scolastico | 31/08/2010 22:59:49 |
Penso che il fatto As e C possa essere superato in quanto CONCRETAMENTE tali profili professionali non esistono!!! | |
Da: sofiably | 31/08/2010 23:03:45 |
x collaboratore scolastico complimenti... | |
Da: Collaboratore Scolastico | 31/08/2010 23:05:31 |
X TUTTI ho capito il RICORSO...noi non abbiamo fatto un concorso ma un corso nel rispetto delle sentenze costituzionali del 1999 e 2002...leggete attentamente l'intervento di margia e i miei post...essendo destinato al personale interno esso dovrebbe configurarsi come concorso sancito dall'art. 97 della costituzione...ma in realtà abbiamo fatto un corso!!! spero di essere stato chiaro... | |
Da: sofiably | 31/08/2010 23:05:50 |
x collaboratore scolastico il profilo As può essere superato perchè è un profilo di riqualificazione professionale (art. 49), che non ha niente a che fare con il passaggio all'area immediatamente superiore (art. 48) | |
Da: Marcy | 31/08/2010 23:06:27 |
Sono veramente onorata di avere per colleghi persone come voi che nonostante le mille difficoltà si impegnano per migliorare e per districare questa ingarbugliata matassa. Per quelli che hanno superato il concorso congratulazioni,spero vi tocchi il posto desiderato ! Per chi non ce l'ha fatta e per chi come me è rimasto fuori per poco dalla formazione non ci abbattiamo...aspettiamo una prossima occasione se ci sarà..altrimenti visto che il lavoro ce l' abbiamo cerchiamo di svolgerlo al meglio , ancorpiù se diplomati o laureati!! Buonanotte a tutti!! | |
Da: Mira | 31/08/2010 23:07:10 |
Infatti io ti dicevo che quasi tutti, se non tutti, posseggono il titolo di accesso per l'area D, ossia la laurea magistrale o specialistica specifica. La cosa che mettevo in risalto oggi era, invece, il fatto che quelli del concorso per responsabile amministrativo con appena il possesso del diploma di ragioniere e con un concorso inidoneo alla qualifica da rivestire ed espletato 15 anni fa, conglobato nel DM 146 del 2000, vengono immessi in ruolo su posti di DSGA senza corpo ferire e senza che nessuno faccia le dovute rimostranze come: 1) la graduatoria di un concorso pubblico ha validità triennale, e questa è bella che scaduta; 2) Il posto per il quale hanno concorso è quello di responsabile amministrativo, qualifica ormai inesistente; 3) Nonostante ci sia il concorso specifico continuano a dare ruoli da queste graduatorie; 4) nessuno se ne è accorto? 5) solo noi stiamo sulle bip? | |
Da: sofiably | 31/08/2010 23:11:53 |
x collaboratore scolastico è chiarissimo...hanno speso soldi inutilmente... | |
Da: Miki | 31/08/2010 23:12:56 |
Per Collaboratore Scolastico Mi associo ai complimenti... Ho sentito dal mio sindacalista che il TAR ha anticipato la data al 19 settembre! Vi risulta? | |
Da: sofiably | 31/08/2010 23:15:22 |
x collaboratore scolastico In sostanza si sono attaccati anche all' Art. 7. del d.lgs 368/2001 per riuscire ad entrare nella formazione... ma dimmi...chi perde paga le spese...ma secondo te gli 87 lo sanno????? | |
Da: Collaboratore Scolastico | 31/08/2010 23:17:30 |
La mobilità professionale avviene previo superamento di un esame finale, da sostenere a seguito della frequenza di uno specifico CORSO di formazione a cui accede il personale utilmente collocato in apposita graduatoria formulata sulla base del punteggio ottenuto per il superamento di una prova selettiva sommato a quello dei titoli di studio, di servizio e dei crediti professionali posseduti dallâinteressato. Speriamo che il ministero abbia | |
Da: Gerry Lecce | 31/08/2010 23:19:32 |
Certezze non ve ne saranno prima del 29. argomenti a favore ve ne sono, contro purtroppo anche, qualcuno. Vi è anche una sentenza del Tar del Lazio datata luglio 2010 che sancisce la regolarità dei passaggi d'area. Ora non fasciamoci di già la testa perché al momento non serve a nulla; eventualmente saremo noi a proporre un ricorso al ricorso. Intanto meditiamo anche sul fatto che questa storia nella migliore delle evenienze ci costringerà a scegliere per ultimi la sede che avremmo dovuto scegliere per primi, magari a tanti km di distanza da casa. Stranamente nessuno ne parla. Personalmente per il ricorso di voceata sono fiducioso. Un saluto. | |
Da: Leggete l''ultima | 31/08/2010 23:22:24 |
DAL SITO FNADA Indirizzata a Cosentino e Chiappetta Oggetto: mobilità professionale personale ATA e assunzioni dello stesso personale. Oscurità e confusione. Oscurità e confusione sono lâesatto contrario di trasparenza e chiarezza. Solenni, corrette e ripetute prescrizioni legislative ( vedi da ultimo lâart. 2 del D. Lgs. 165/01 nel testo vigente come modificato dal D. Lgs. 150/09 ) impongono trasparenza e chiarezza, ma nelle procedure per la mobilità professionale del personale ATA e relative assunzioni questi principi non sono stati osservati. Infatti, dopo lâordinanza del TAR Lazio n. 1072 del 5 luglio 2010, che ha sospeso ad tempus sino al 29 settembre 2010 gli effetti del D.D. 28 gennaio 2010 n. 979, il MIUR con nota prot. n. 6643 del 14 luglio 2010 indirizzata al Gestore dei servizi informativi e per conoscenza al TAR interessato e ai Direttori Generali degli UU.SS.RR. inibiva le funzioni informatiche preposte alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive relative alla mobilità professionale in oggetto. Questa nota importante per i suoi effetti sulla conclusione della procedura di mobilità e sulle assunzioni non è stata mai resa pubblica e portata a conoscenza degli interessati. Inoltre, sempre il MIUR con nota riservata personale prot. n. 7701 del 25 agosto 2010 indirizzata ai Direttori Generali degli UU.SS.RR. ( anche questa non pubblicata ) invita i destinatari della stessa a non coprire i posti accantonati per la procedura di mobilità professionale con supplenze annuali bensì con incarichi â fino allâavente diritto â, riservandosi di far conoscere i contingenti dei posti da accantonare per la mobilità professionale suddivisi per profilo. Le buone pratiche amministrative impongono che i contingenti riservati si debbano conoscere allâinizio della procedura e non alla fine, anche qui un evidente difetto di trasparenza che genera confusione. La decisione ( condivisibile ) di accantonare i posti per la mobilità professionale impone non solo un accantonamento quantitativo ma anche qualitativo con riferimento alle sedi, altrimenti tutti i posti dovrebbero essere conferiti â fino allâavente diritto â. Se si dovesse fare questa scelta ( incarico fino allâavente diritto ) vi sarebbe una girandola di assunzioni in molte Istituzioni Scolastiche, anche se in questo modo si salvaguarderebbe la priorità dei destinatari della mobilità professionale nella scelta della sede. Tutto quanto è avvenuto e sta avvenendo appartiene alla responsabilità di una erronea regolamentazione delle procedure di mobilità e di una pessima gestione delle stesse. Tutto ciò si ripercuote pesantemente sul corretto avvio dellâa.s. 2010/2011 e costituisce aggravio di lavoro per le segreterie scolastiche, già in difficoltà per la riduzione degli organici. Distinti saluti Lì, 31.08.2010 IL PRESIDENTE Giorgio Germani | |
Da: Collaboratore Scolastico | 31/08/2010 23:23:14 |
X Gerry Lecce hai link di quella sentenza...è importante!!! | |
Da: Gerry Lecce | 31/08/2010 23:28:09 |
Guarda l'ho letta su un sito sindacale ad inizio agosto. Fnada o flcgil. Stasera non riesco ti scrivo con iPhone ed è complicato con lo schermo così piccolo. Domattina da scuola provo a cercarlo e te lo posto. Comunque se ne è parlato anche qui nel forum. | |
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