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CONCORSO MAGISTRATURA 2019
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Da: Suprema Corte | 21/10/2019 16:11:07 |
Diciamo la verità: configurare il delitto di estorsione a fronte di un profitto lecito e dell'assenza di un danno ingiusto è inammissibile. Come la solfa per la quale 393 e 629 si distinguerebbero per l'elemento soggettivo. Il profitto ed il danno ingiusti, infatti, attengono all'elemento oggettivo del delitto di estorsione e ne segnano il momento consumativo. Certamente sono coperti da dolo ma la differenza tra le fattispecie è in primo luogo sul piano obiettivo e solo di riflesso su quello subiettivo. | |
Da: Clyzya | 21/10/2019 16:42:32 |
D'accordissimo con i ragionamenti di cui sopra. Mi rincuora sapere di non aver sviluppato argomenti e argomentazioni completamente fuori traccia. Chissà però se ci gioverà anche in sede di correzione... | |
Da: Che nostalgia | 21/10/2019 17:08:10 |
@Clyzya E perchè fuori traccia? Mica si è fatto un tema sulla concussione. Secondo me il problema del 610 occorreva porselo, qualche che fosse l'opzione prescelta dal candidato e anche in caso di tema aperto: il buon governo delle regole in materia di concorso apparente di norme consigliava di considerare questa fattispecie. Non che il tema che non abbia considerato il 610 sia di per sé "incompleto", ma "meno completo" di quello che lo ha fatto, sì. Poi il mondo è bello perché vario e ognuno può pensarla come vuole. | |
Da: Alpec | 21/10/2019 17:52:48 |
Ma l'idea che si | |
Da: Alpec | 21/10/2019 17:52:51 |
Ma l'idea che si | |
Da: Alpec | 21/10/2019 17:54:04 |
Ma l'idea che si trattava di stabilire se l'incaricato potesse rispondere del reato meno grave (392-393) è venuta in mente a qualcuno? | |
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Da: Che nostalgia | 21/10/2019 17:57:19 |
@alpec E' venuta a tutti coloro che si sono interrogati se il 393 sia o meno reato proprio esclusivo. Se non lo fosse, presentando esso elementi specializzanti rispetto al 610, si applicherebbe all'incaricato. Se lo fosse, allora verrebbe in rilievo il rapporto 610/629. | |
Da: Clyzya | 21/10/2019 17:59:06 |
@che nostalgia la penso esattamente come te. Non ti nego però che nell'immediatezza delle varie soluzioni prospettate (anche da personalità autorevoli) qualche dubbio mi è sorto. Questo perché si è sostenuto da più parti la centralità del binomio estorsione/esercizio arbitrario. Solo Giovagnoli, se non erro, ha sostenuto che non aver toccato affatto quest'ultima fattispecie (così dando per scontato la sua non applicabilità) non poteva rappresentare un "errore". | |
Da: Alpec | 21/10/2019 18:02:44 |
Se l'esercizio arbitrario (392-393) è reato proprio semi-esclusivo (ammesso che lo sia, secondo me sì), siamo così sicuri che l'incaricato risponda di tale delitto? Del resto, lui porrebbe in essere integralmente la condotta materiale, non so se potrebbe comunque operare l'art. 117... | |
Da: Che nostalgia | 21/10/2019 18:07:06 |
@Clyzya Io per curiosità ho sentito solo Giovagnoli, su youtube, perché non sono un corsista. Era effettivamente abbastanza aperto. Io sono partito dal 393, ritenendo che, se non considerato di mano propria, il fatto del terzo fosse pacificamente inquadrabile in questa fattispecie. Ho trattato poi 610 e 629 per il caso che il 393 fosse ritenuto reato proprio esclusivo. @Alpec Se reato proprio semiesclusivo ritengo che il 393 si applichi all'incaricato, senza necessità di evocare il 117. | |
Da: Alpec | 21/10/2019 18:16:46 |
@che nostalgia Perdonami, perché non ci sarebbe la necessità di evocare il 117? L'incaricato non è titolare della pretesa creditoria, il titolo di reato può mutare (da estorsione ad esercizio arbitrario) solo se riteniamo operante la clausola ex art 117 cp. Del resto lui è un correo, quindi viene in gioco la disciplina sul concorso di persone | |
Da: Alpec | 21/10/2019 18:19:10 |
Anche volendo qualificare il 393 come reato proprio semiesclusivo, non credo che sia così pacifico che l'incaricato risponda a tale titolo quando realizza da solo la condotta materiale. La mia impressione è che la questione teorica sottesa alla traccia fosse proprio questa, poi forse sbaglierò. | |
Da: Sei un detective | 21/10/2019 18:27:01 |
scusatemi ma se la riscossione del credito è ammissibile solo tramite l'esercizio della tutela giurisdizionale, perchè dare un mandato ad un terzo di riscuotere il mio credito, poniamo lecito, con mandato di riscuoterlo con violenza e minaccia dovrebbe integrare solo o 393 o 629. Nella prima ipotesi porrebbero problemi le parole da sè medesimo, che farebbero ritenere il 393 come reato proprio esclusivo, su cui mantengo qualche riserva, nella seconda, essendo entrambe le condotte caratterizzate dalla violenza e minaccia, che assrobirebbero le condotte ex artt. 610 e 612, si porrebbe il problema del danno e dell'ingiusto profitto. Tuttavia, quest'ultimo consisterebbe nella riscossione del credito, seppur lecito, senza l'esperimento della azione giudiziale determionando appunto un ingiusto profitto; il primo, invece, ovvero l'altrui danno consisterebbe nel versare denaro nelle mani di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, senza alcuna garanzia di effetto liberatorio. | |
Da: Sei un detective | 21/10/2019 18:30:54 |
Riporto recente Cassazione a sostegno di 629 e non di 610 e 393, sopratutto: " ricorre il reato di estorsione previsto dall'art. 629 cod. pen., e non già quelli di violenza privata di cui all'art. 610 cod. pen. o di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 393 cod. pen., quando si costringa, mediante violenza o minaccia, altra persona a soddisfare un debito nei confronti di terzi, essendo ingiusto, in quanto connesso ad azione intimidatoria, il profitto che ne ricava, direttamente, l'autore, e sussistendo altresì il danno per la vittima, costretta a versare denaro nelle mani di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, senza alcuna garanzia di effetto liberatorio: il mandante di tale operazione, titolare del credito, risponde del medesimo reato a titolo di concorso morale" | |
Da: Sei un detective | 21/10/2019 18:33:17 |
giunta a tale conclusione facendo proprie le motivazione della Cassazione che ha qualificato il 393 come reato a mano propria: " il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia con violenza sulle cose - che sulle persone, rientra, diversamente da quello di estorsione, tra i cosiddetti reati propri esclusivi o di mano propria, perciò configurabili solo se la condotta tipica è posta in essere da colui che ha la titolarità del preteso diritto; ne deriva che, in caso di concorso di persone nel reato, solo ove la condotta tipica di violenza o minaccia sia posta in essere dal titolare del preteso diritto è configurabile il concorso di un terzo estraneo nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, per agevolazione, o anche morale, mentre, qualora la condotta sia realizzata da un terzo che agisca su mandato del creditore, essa può assumere rilievo soltanto ai sensi dell' art. 629 cod. pen." Cass. Pen. n. 46288/16 | |
Da: Che nostalgia | 21/10/2019 18:40:05 |
@alpec Scusami, sono un pelo stanco, non comprendo bene il tuo punto di vista. Se è reato proprio semiesclusivo, la condotta tipica può porla in essere anche il soggetto non qualficato, essendo indifferente ai fini della sussistenza della fattispecie. Indi per cui avremmo un ordinario concorso tra mandante ed incaricato nel 393. Muovendo da tale premessa, credo che il ricorso al 117 sia ultroneo, bastando il 110. Il 117, invece, potrebbe avere rilievo nell'ipotesi di reato proprio esclusivo, perché la condotta materiale non sarebbe tenuta dal soggetto qualificato e, tramite tale previsione, si potrebbe giungere ad un concorso anomalo nel 393: è una ipotesi che ho considerato ed anche scartato, per ragioni esegetiche che riguardano il 117. Scusa se magari non sono stato chiaro, ma ti ripeto: sono un pelo stanco. @sei un detective Fai osservazioni pedissequamente riprese da certa giurisprudenza in subiecta materia. La sentenza riportata da Suprema Corte a me interessa proprio per questo: valorizza l'elemento del danno ai fini della configurabilità dell'estorsione, visto che è elemento specializzante ex art. 15 rispetto al 610. Il fatto che pagare nelle mani di un terzo costituirebbe un danno perché non sortirebbe un effetto liberatorio è affermato da alcune sentenze e, personalmente, dissento. Il debitore paga ciò che deve e lo fa, peraltro, in assoluta buona fede, perché costretto dal creditore: indi per cui il pagamento lo libera. Al di là del fatto, poi, che dilatare il danno patrimoniale a considerazioni sulla "liberazione" o meno del debitore mi pare, onestamente, una interpretazione di un elemento costitutivo che va ben oltre ciò che il dato letterale consente. Però, ovviamente, chi ha seguito quella giurisprudenza che citi non ha sbagliato: stiamo discutendo, per amore del diritto, di una serie di questioni, inframezzando sentenze ad opinioni personali. | |
Da: Alpec | 21/10/2019 18:55:43 |
@alpec Proprio questo è il problema...per la dottrina maggioritaria il 117 non può operare con riguardo ai reati propri esclusivi, ma opera solo nei semiesclusivi. Da qui sorge la questione di capire a che condizioni possa operare. Alcuni negano che l'extraneus possa rispondere del reato proprio (semiesclusivo) se é lui ad aver realizzato integralmente la condotta tipica. | |
Da: Sei un detective | 21/10/2019 19:26:31 |
quindi secondo te pagare un debito sotto violenza e minaccia di un terzo non è un danno ingiusto? Allora gli avvocati ed i tribunali a cosa servono? le diffide ad adempiere, i precetti e l'esecuzione forzata possono essere sostituiti dal mandare un terzo che con violenza e minaccia estorce il credito, senza rilasciare quietanza, quindi poi eventualmente il creditore va dall'avvocato e lamenta la mancata estinzione del credito ed agisce civilmente così ottenendo due volte la prestazione! Comunque saranno mie aberrazioni dopo una gionrata di studio. Comunque lascio il link della sentenza di stamattina, visto che è stata pubblicata solo la massima che forse non fa comprendere il caso concreto! http://www.obiettivo-magistrato.com/2019/06/24/la-c-d-domanda-di-lavoro-quale-minaccia-alla-quale-non-segua-un-danno-altrui-recupero-della-distinzione-tra-i-delitti-di-estorsione-e-di-violenza-privata-e-riqualificazione-del-reato/ | |
Da: Che nostalgia | 21/10/2019 19:26:42 |
@Alpec Perdonami: ma se il reato proprio è semiesclusivo, si può configuare direttamente il 110, mentre il ricorso al 117 è ultroneo. Il 117 prevede che se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti tra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nel caso della traccia questa fattispecie non si realizza, a ritenere il 393 come proprio semiesclusivo. In questo caso, la condotta tipica può essere indifferentemente posta in essere dal soggetto qualificato o da quello non qualificato, non mutando il titolo di reato, che resta il 393. Se, invece, si ritiene il 393 proprio esclusivo, allora questo si configura solo se è il creditore a porre in essere la condotta tipica e, se lo faccia un incaricato, il 117 è di interesse in un'unica ipotesi: dando seguito alla tesi, controversa, che per configuare il concorso anomalo sia sufficiente che sussista in capo al soggetto qualificato il solo dominio finalistico dell'azione. Perdonami, ma il nesso tra 117 e reato proprio semiesclusivo, rispetto alla traccia, proprio mi sfugge. Sarà la stanchezza. | |
Da: Che nostalgia | 21/10/2019 19:34:13 |
@sei un detective Esattamente: non è un danno patrimoniale ingiusto. Perché il danno, nell'estorsione, è patrimoniale e se, pago il dovuto, il mio patrimonio non ha una diminuzione anomala. Il problema della possibile doppia esazione, da parte del creditore, non riguarda il profilo del danno patrimoniale, ovviamente, perché è un post factum che è irrilevante rispetto alla consumazione del delitto di estorsione. Altrimenti dovremmo sostenere che, in questa ipotesi, il delitto si consumerebbe al momento della richiesta del creditore di essere pagato la seconda volta. Alla domanda: "allora i tribunali a cosa servono?" ti rispondo: proprio questo era il tema di interferenza con 393. | |
Da: Sei un detective | 21/10/2019 19:37:47 |
nella sentenza citata si parlava di tentata estorsione, ma difettava il danno ingiusto perché non si pretendeva il pagamento delle prestazioni effettuate ma soltanto l'imposizione della propria volontà su quella altrui, determinando il 610 cp in quanto con minacce si pretendeva la riassunzione nel cantiere.... cito "....il soggetto agente non mira ad imporre alcun ingiusto profitto con altrui danno, quanto mira a limitare l'autonomia contrattuale e negoziale altrui imponendo l'acquisizione di una posizione lavorativa regolare." | |
Da: Che nostalgia | 21/10/2019 19:59:46 |
@Se un detective E quindi? Il caso di specie non rileva, è importante il principio di diritto. E cioè che l'estorsione si configura se c'è un danno ingiusto, che deve essere patrimoniale. "In particolare la giurisprudenza di questa corte nel delineare le differenze tra le due figure di reato ha precisato che si configura il delitto di violenza privata e non quello di estorsione se la minaccia posta in essere dall'agente, pur essendo diretta al conseguimento di un ingiusto profitto, non arreca alcun danno alla vittima del reato (Sez. 6, n. 38661 del 28/09/2011, Rv. 251052); così che ove la condotta intimidatoria abbia ad oggetto la richiesta di assunzione presso un cantiere di lavoro effettuata da un soggetto precedentemente licenziato, non può ritenersi sussistere la più grave fattispecie di tentata estorsione poiché l'agente non mira ad imporre alcun danno ingiusto al datore di lavoro chiamato a retribuire la prestazione che si intende effettivamente prestare ed assicurare presso un cantiere". Commento nel link da te riportato: "la ricognizione della precedente giurisprudenza di legittimità consente infatti di recuperare il discrimen tra il delitto di estorsione e quello di violenza privata, identificato nel danno arrecato o meno alla vittima del reato dalla minaccia posta in essere dall'agente, in disparte il carattere ingiusto del profitto al quale tende l'attività intimidatoria". | |
Da: Sei un detective | 21/10/2019 20:02:24 |
ma lo sai che il danno nella estorsione è insito nello stesso atto di disposizione si? non interessa se tu hai versato 100 invece di 1000, è l'atto dispositivo fatto in quanto imposto con violenza e minaccia a determinare il danno patrimoniale non l'effettiva diminuzione del proprio patrimonio, ma l'ingiustificata disposizione. Anche se io devo darti dei soldi tu creditore comunque attraverso una notifica dell'atto giustificativo o di una lettera di diffida o di un titolo esecutivo mi devi intimare il pagamento, non mandando tuo cugino con la spranga sotto casa. si ha 610 invece se mi mandi tuo cugino con la spranga per costringermi a concludere con te un contratto di vendita del mio terreno, per esempio. chiedo scusa per gli esempi molto terra terra, ma sono stanco | |
Da: Sei un detective | 21/10/2019 20:04:16 |
gli eventi conseguenza del reato di estorsione sono così riassumibili: -condizionamento della volontà della vittima, in relazione al parametro della normale impressionabilità in seguito alla violenza o alla minaccia personale o reale; -compimento dell'atto di disposizione, consistente in un dare, fare o non fare, aventi ad oggetto un elemento del patrimonio; -produzione di un danno altrui, causato dalla disposizione di cui si è detto nel punto precedente di questo elenco; -realizzazione di un profitto ingiusto, per il soggetto agente o per altri, che non si fonda su pretese riconosciute o tutelate dall'ordinamento. | |
Da: Ammazzatrullallero | 21/10/2019 20:08:02 |
Mondo Giudiziario conferma quello che era già desumibile dal sito del CSM, cioè che la graduatoria del concorso a 320 posto è stata riapprovata. https://www.mgiudiziario.it/mgiudiziario/notiziario-concorsi-magistratura-ordinaria-3/ Tanti saluti ai rosiconi e a quelli che gufavano. Per l'annullamento (con restituzione di una consegna) ne riparliamo un'altra volta. Oppure mai. | |
Da: Che nostalgia | 21/10/2019 20:39:27 |
@sei un detective. Sei il classico miope che pensa di avere ragione a prescindere e, non sapendo argomentare, scopiazza da qua e là. Senza capire ciò che copia. "Compimento dell'atto di disposizione..avente ad oggetto un elemento del patrimonio..": cioè un danno patrimoniale. Tanto che il 629 è tra i delitti contro il patrimonio. Copi cose che mi danno ragione e non te ne rendi conto. E non hai nemmeno compreso la sentenza citata da Suprema Corte, che pure sei andato a cercare, senza farti illuminare nemmeno dal commento contenuto nel link da te riportato. Che ti devo dire? Nulla. Ti saluto affettuosamente, invitandoti a studiare maggiormente e ad avere più curiosità per le posizioni altrui. | |
Da: Sei un detective | 21/10/2019 20:55:08 |
quindi convieni con me che la questione ruotasse intorno ai reati di estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Che il 610 era da escludere a prescindere o comunque bastava un accenno motivandone la non configurabilità! | |
Da: Che nostalgia | 21/10/2019 21:17:29 |
Esattamente il contrario. Non convengo per nulla. Si configurava il 393, se ritenuto proprio non esclusivo. Se ritenuto proprio esclusivo, 610 o 629. 610, in caso di difetto dell'elemento specializzante del danno ingiusto, poiché rimaneva solo una lesione della libertà morale, tutelata dal 610. 629 in caso di danno patrimoniale, che costituisce un elemento specializzante del 629 rispetto al 610. | |
Da: Sei un detective | 21/10/2019 21:19:43 |
quindi se il debitore paga è 629, se non paga invece è 610 e non tentata estorsione? | |
Da: Che nostalgia | 21/10/2019 21:20:41 |
Se ancora non ti è chiaro: la sentenza richiamata da Suprema Corte individua l'elemento differenziale tra 610 e 629 nel danno patrimoniale ingiusto. Se sei capace, vai oltre le 3 sentenze che conosci su 393/629 e ragiona su questo dato. Con più umiltà e differente tono. | |
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