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Camera dei Deputati - 30 CONSIGLIERI PARLAMENTARI 2019
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Da: Prof. A. | 12/07/2019 19:13:03 |
Non fatemi fare quello del "ve l'avevo detto". Ci tocca pazientare ancora un po'! | |
Da: Nick8888 | 12/07/2019 19:15:40 |
Può essere che Fico intendesse la firma del Decreto d'indizione del bando entro il 15, non la pubblicazione in Gazzetta. In ogni caso nutro dubbi anche su questo. | |
Da: Prof. A. | 12/07/2019 19:24:45 |
È evidente che il cronoprogramma deliberato dall'Ufficio di Presidenza si riferisce al calendario dei lavori dell'organo e non può avere alcuna efficacia esterna (ad es. in relazione alla data di pubblicazione in Gazzetta). Ammesso e non concesso che il cronoprogramma venga rispettato, esso riguarda (al massimo) la deliberazione dei bandi entro il 15 luglio. Non posso averne la certezza, ma ho la vaga impressione che ciò non sia ancora avvenuto. Ritengo che in caso contrario Fico avrebbe scritto un post sulla sua pagina Facebook, rivendicando il traguardo dello sblocco del turnover alla Camera dopo ben 17 anni. Ripeto: ho l'impressione che questo concorso prima di agosto non esca. Vostro, Prof. | |
Da: Nick8888 | 12/07/2019 20:09:29 |
Infatti, sicuramente se ci fosse stata la delibera Fico lo avrebbe reso noto su Facebook. | |
Da: epne | 12/07/2019 20:17:19 |
Purtroppo ho compiuto i 40 mercoledì. | |
Da: Valen_ti_na | 12/07/2019 20:34:12 |
Buonasera a tutti. Secondo voi, per civile e amministrativo studiare da testi proposti per il concorso in magistratura, come i manuali sistematici scritti da Marco Fratini per entrambe le materie, è "troppo"? E' sufficiente studiare da testi universitari come il Casetta per amministrativo e il Torrente per civile? | |
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Da: Cicu | 1 - 12/07/2019 20:36:55 |
Casetta e torrente sono sufficienti | |
Da: non smettere mai di crederci.. | 13/07/2019 11:00:08 |
Ciao a tutti! E' la prima volta che scrivo. Ho cercato e cercato in rete ma non trovo nulla in tal senso. Che voi sappiate i concorsi saranno tutti per laureati, laurea quinquennale o almeno quello per segretari potrebbe essere per diplomati? Grazie | |
Da: Prof. A. | 1 - 13/07/2019 11:44:32 |
I titoli richiesti per le diverse carriere parlamentari dovrebbero essere, salvo modifiche, i seguenti: - Consigliere parlamentare (Camera e Senato): laurea magistrale/specialistica, laurea vecchio ordinamento. - Stenografo parlamentare (Senato): diploma di laurea (triennale), laurea vecchio ordinamento. - Segretario parlamentare (Senato): diploma di istruzione secondaria di secondo grado (già diploma di maturità ). - Documentarista/Ragioniere/Tecnico (Camera): diploma di laurea (triennale), laurea vecchio ordinamento. Coadiutore parlamentare (Senato)/Segretario parlamentare (Camera): diploma di istruzione secondaria di secondo grado (già diploma di maturità ). - Assistente parlamentare (Senato)/Assistente parlamentare di settore o di secondo livello/Coordinatore di Reparto o Collaboratore tecnico (Camera): diploma di istruzione secondaria di primo grado (già licenza media). Un caro saluto, Il prof. | |
Da: Ciao a tutti! | 13/07/2019 12:46:28 |
@Prof. A. Quello che a molti preme sapere è se vi sarà il limite d'età . Nonostante qualcuno ha postato recenti orientamenti giurisprudenziali che ritengono discriminatoria la previsione di un tale requisito c'è da dire che la camera è dotata di autodichia e se non c'è un giudice terzo che si può esprimere neppure in caso di lesione di diritti fondamentali allora una eventuale impugnazione del bando per essere ammessi a partecipare sarebbe molto probabilmente vana. Se poi c'è qualche giurista che propone soluzioni alternative lo ascoltiamo volentieri. | |
Da: Prof. A. | 2 - 13/07/2019 13:21:33 |
Le sentenza della CGUE non ritengono in sé e per sé discriminatoria la previsione di un limite di età per l'accesso a determinate professioni. L'articolo 6 della direttiva 2000/78 CE del Consiglio prevede che "Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari". La CGUE ha ritenuto in alcuni casi discriminatorio e sproporzionato il requisito anagrafico per l'accesso a determinate professioni, perché estraneo alle eccezioni espressamente tollerate dall'ordinamento dell'Unione. Dal punto di vista del diritto interno l'art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997 (c.d. Bassanini bis), sancisce che: "La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età , salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione". Innanzitutto, va rilevato che gli organi costituzionali non sono "pubbliche amministrazioni" in senso tecnico, come definite dall'art. 2, primo comma del D. Lgs. 165/2001 (TUPI), ma secondo la dottrina prevalente sarebbero "organi burocratici di matrice pubblicistica" soggetti a un regime speciale e distinto da quello del pubblico impiego. Nei loro confronti, in linea di principio, non dovrebbe trovare applicazione la norma in argomento. Ma anche ammettendo, con un'ardita analogia legis, che gli organi costituzionali rientrino nell'ambito di applicabilità della disposizione de qua, è la stessa norma a prevedere che i singoli regolamenti delle amministrazioni, per le ragioni indicate, possano prevedere deroghe al principio generale. Il nostro ordinamento, in linea con quello dell'Unione, riconosce il principio generale dell'inammissibilità di discriminazioni nei concorsi pubblici legati ai requisiti di partecipazione in ragione dell'età ; ma tale principio non è assoluto, potendo venir meno in presenza di talune ragioni oggettive, espressione, in ultima analisi, di un preminente interesse pubblico (recte: dell'amministrazione). Tale è anche l'orientamento assolutamente prevalente nell'ambito della nostra giurisprudenza amministrativa. Verranno presentati ricorsi agli organi di autodichia delle Camere? Immagino di sì. I ricorsi verranno accolti? Probabilmente no, per le ragioni appena esposte. Un consiglio "professorale" per tutti: nulla esiste di assoluto in diritto. L'ordinamento giuridico si fonda su delicatissimi bilanciamenti di posizioni giuridiche soggettive incompatibili e su un costante contemperamento di interessi contrapposti. Vostro, Prof. | |
Da: Ciao a tutti! | 13/07/2019 14:15:08 |
@Prof.A. Grazie, tutto chiarissimo. Il punto però su cui riflettevo era un altro. Se è la stessa Camera a valutare se il limite d'età è "oggettivamente e ragionevolmente giustificato" la causa è probabilmente persa in partenza. Poiché le motivazioni oggettive e ragionevoli non sono state individuate tassativamente rimettere la valutazione allo stesso organo che ha emanato l'atto potrebbe essere comunque lesivo dei diritti dei terzi (la Camera rimane sulla sua posizione ma un altro organo imparziale potrebbe pensarla diversamente). Ovviamente la mia è solo una riflessione in ordine al fatto che l'autodichia delle Camere e di altri organi non incontra alcun limite neppure in caso di eventuale lesione (sempre da verificare) di diritti fondamentali. | |
Da: gaia_19_78 Reputazione utente: +58 | 13/07/2019 14:23:09 |
Per prof e per tutti ho riesumato questo bando per assistente parlamentare 2001: http://www.senato.it/concorsi/bandi_domande/avviso20assistenteservizigenerali.pdf In questo non c' é il limite di eta' Prof puoi chiarire per favore ? Grazie dell' attenzione gaia | |
Da: Prof. A. | 1 - 13/07/2019 17:20:24 |
Dal punto di vista tecnico-giuridico gli organi dell'autodichia operarano come giudici speciali soggetti ai principi costituzionali del giusto processo, della terzietà e dell'imparzialità del giudice. Il fatto che gli organi giurisdizionali della Camere siano giudici interni non li rende, per ciò solo, giudici non imparziali. In passato un caso interessante è stato sottoposto alla Corte EDU (Caso Savino e altri), che statuì la contrarietà alla Convenzione non già del sistema dell'autodichia, ma della previsione che l'organo di appello fosse costituito dai membri dell'Ufficio di Presidenza (l'organo che statuisce sulle principali questioni di natura amministrativa). Il Regolamento fu prontamente modificato per superare le censure della Corte. Certo, posso capire che un ricorrente potrebbe anche non sentirsi sereno se giudicato da un giudice interno all'organo che ha emanato l'atto impugnato. D'altronde, come anche ha stabilito la Corte EDU, il giudice non deve solo essere imparziale, ma anche apparire come tale. Ma, a meno di un overruling della giurisprudenza della Corte europea, mi sembra difficile immaginare un intervento esterno che possa determinare una rimozione dell'autodichia (mentre in astratto appare più probabile un futuro intervento definitivo della Corte costituzionale sul punto). Sì, certamente le Camere (e gli organi costituzionali in genere) godono di una discrezionalità sulla questione dei limiti di età ancora maggiore rispetto alle pubbliche amministrazioni dell'ordinamento comune. In ogni caso, non tutti i concorsi banditi dalle Camere presentano necessariamente un requisito anagrafico stringente, dovendo quest'ultimo essere specificamente giustificato e apparire ragionevole. Ad esempio, nel concorso per Consigliere parlamentare della Camera del 2002, il decreto di indizione così recitava: "Visto che, con la deliberazione sopra citata, l'Ufficio di Presidenza, considerata la specificità del servizio reso all'istituzione parlamentare dal consigliere parlamentare, che rendevnecessaria l'acquisizione di una professionalità derivante dalla concreta e prolungata applicazione alle diverse attività dell'istituzione stessa, e considerata, altresì, l'esigenza che la professionalità acquisita sia posta al servizio dell'Amministrazione per un adeguato numero di anni, anche con riferimento alle funzioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del Regolamento dei Servizi e del personale, ha ritenuto applicabile l'art. 52, comma 1, lettera a), secondo periodo, del Regolamento dei Servizi e del personale in materia di fissazione del limite massimo di età per la partecipazione al presente concorso". La disposizione citata nel decreto del Presidente della Camera, è stata poi modificata dall'Ufficio di Presidenza nell'agosto 2004 e oggi recita: "Articolo 52 (Requisiti di ammissione) 1. Possono partecipare ai concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi presso la Camera i cittadini italiani che posseggono i seguenti requisiti: a) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 40 anni. Diversi limiti di età possono essere stabiliti dai singoli bandi di concorso, nonché dalla deliberazione di cui all'articolo 55, comma 1, per l'espletamento delle prove di qualificazione, in relazione alla specifica natura delle professionalità ; b) idoneità fisica all'impiego valutata in relazione alle mansioni professionali; c) godimento dei diritti politici; d) titolo di istruzione; e) eventuali ulteriori requisiti determinati dal bando di concorso. 2. Al personale dipendente della Camera non si applicano i limiti di età di cui al comma 1, lettera a)." I singoli bandi possono dunque prevedere limiti diversi da quelli stabiliti, in via generale, dal Regolamento (e ferma l'inapplicabilità dei limiti di età per i dipendenti della Camera). A presto, Il prof. | |
Da: Peter Pan 2 | 13/07/2019 17:33:21 |
Ma perché scusate non era stato tolto il limite dei 40 anni? | |
Da: domanda per PROF | 13/07/2019 18:06:30 |
Caro Prof, si è capito tu sia informato. Stando a tue esclusive valutazioni, in quale settimana di agosto dobbiamo aspettarci il bando? | |
Da: Epne | 13/07/2019 18:07:44 |
40 anni non compiuti ovviamente. | |
Da: Prof. A. | 13/07/2019 18:26:02 |
Come ho già scritto, ritengo che il bando uscirà nella seconda o terza settimana di agosto. Ma non ho informazioni particolari o interne, se è questo a cui alludi. | |
Da: Cruna | 13/07/2019 18:58:12 |
Buonasera Prof., è possibile che un eventuale limite dei 40 anni sia superabile per chi è già dipendente pubblico? Mi sembra di aver letto questa disposizione tempo fa (non ricordo precisamente dove, ma era il bando di una p.a.) e mi chiedevo se fosse possibile ritrovarla anche in quello della Camera. Grazie Cruna | |
Da: Prof. A. | 1 - 13/07/2019 19:18:07 |
Gentile Cruna, Sebbene in astratto sia possibile che i limiti anagrafici vengano ampliati o addirittura cancellati per i dipendenti di una pubblica amministrazione (ed in alcuni concorsi pubblici ciò effettivamente accade), sono incline a credere che ciò non avverrà . Nello scorso concorso per Consigliere parlamentare di professionalità generale della Camera, l'età massima per poter partecipare era di 35 anni, ma per i dipendenti di ruolo della Camera il limite anagrafico non operava. Quanto al Senato, tutti i concorsi per Consigliere parlamentare degli ultimi 18 anni hanno previsto un limite di età variamente configurato. Normalmente 40 anni, elevati a 45 per i dipendenti di ruolo del Senato (come nel concorso del 2009 per Consigliere parlamentare di prima fascia), a volte 35 (come nel caso del concorso per Consigliere parlamentare della professionalità legale del 2005 o in quello del 2007 poi annullato in autotutela), elevati talora a 40, altre volte a 45 anni di età . La prassi amministrativa delle Camere mi sembra chiara, ma nulla esclude che esse possano mutare orientamento (ma in tutta franchezza lo trovo estremamente improbabile). Spero comunque di vederti al concorso! A presto, Il prof. | |
Da: Scienziato1 | 1 - 13/07/2019 20:15:55 |
Gentile Prof. A, Leggo da qualche tempo le sue pregevoli disquisizioni in punta di diritto, che trovo sempre precisi se non utili per gli altri utenti. Mi trovo a chiederle se fosse così gentile da consigliare una bibliografia esaustiva per le materie del concorso Grazie Scienziato | |
Da: In realtà | 13/07/2019 20:23:08 |
Per l'omologo concorso presso la Presidenza della Repubblica, il limite di età fu esteso al 45esimo anno, proprio in relazione all'appartenenza al ruolo di una P.A. Comprensibili ragioni di uniformità fra organi costituzionali dello Stato potrebbero dunque far optare le Camere per una simile soluzione. | |
Da: Prof. A. | 13/07/2019 21:48:00 |
Sì, il concorso per Referendario del Quirinale prevedeva effettivamente il limite di 40 anni, esteso ai 45 anni per i dipendenti degli organi costituzionali o delle amministrazioni pubbliche. C'è tuttavia da considerare che l'ultima procedura concorsuale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica risaliva alla presidenza Pertini, con dei bandi assai datati che probabilmente non sono nemmeno stati utilizzati come schema di partenza per la redazione di quelli più recenti. Nell'ambito delle Camere, abbiamo invece dei paradigmi consolidati delle procedure di reclutamento (e, aggiungo, a dentri stretti, molti più interni che da anni attendono l'uscita del concorso per conseguire una progressione verticale di carriera, e che probabilmente si opporranno a un'estensione dei requisiti anagrafici per i dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche). In altri termini, reputo più che plausibile che i vecchi bandi vengano utilizzati come modello-base per scrivere quelli in uscita. Poi ripeto, in linea teorica ogni opzione rimane aperta. Per Scienziato1, innanzitutto ti ringrazio sentitamente per quanto hai scritto sul mio conto. Ma credo che per un concorso del genere, tra i più prestigiosi e complessi in assoluto, sia doveroso venirci vicendevolmente incontro. Per quanto concerne la bibliografia, ne predisporrò e ne pubblicherò qui una di riferimento non appena uscirà il bando e avremo la certezza delle materie oggetto delle prove concorsuali. Un caro saluto, Il prof. | |
Da: J.R. | 14/07/2019 01:23:27 |
Prof. A., grazie per aver spiegato che la sentenza della Corte di giustizia non ritiene discriminatorie le previsioni di un limite di età per determinate professioni. Ho cercato di farlo comprendere (invano!) qualche pagina indietro a una certa Marina verde che continuava ad insistere su questa pronuncia. Tuttavia, devo farle delle osservazioni sulla questione autodichia. Bisogna ricordare che diversamente dal Quirinale e dalla Corte costituzionale, il giudice interno di Camera e Senato non è affatto terzo è indipendente come vorrebbe la sentenza del giudice EDU da lei citata (Savino c. Italia). Oggi la commissione giudiziaria (per la Camera, per il Senato non ricordo il nome) è composta da deputati. Membri dello stesso organo costituzionale da cui viene la decisione eventualmente impugnata. Stessa cosa per il Senato: sono tre senatori. Questi devono avere determinate caratteristiche: devono essere avvocati da in certo numero di anni o professori ordinari ma restano sempre membri dell'istituzione. Che garanzia di imparzialità possono dare? È vero che ora vengono integrati con un quarto giudice scelto tra i dipendenti (deve essere un consigliere parlamentare) tuttavia, rimane un tribunale assai poco imparziale e neutro. Diversa la situazione per Quirinale e Corte costituzionale. Per questi organi esiste l'autodichia, come per le Camere, ma, dopo la sentenza Savino, è stata, passatemi il termine, esternalizzata. I giudici che fanno parte dei collegi giudicanti di questi organi vengono dall'esterno: dal Consiglio di Stato, dalla Corte di cassazione e dalla Corte dei conti. Non vengono nominati tra i membri o tra i dipendenti dell'organo. E soprattutto non vengono nominati dai vertici dell'organo. Alla Camera e al Senato i giudici sono nominati dal Presidente dell'Assemblea. Diversamente al Quirinale e alla Consulta vengono nominati dai Presidenti delle istituzioni di provenienza: per esempio il giudice che viene dal Consiglio di Stato lo nomina il Presidente del Consiglio di Stato e via di seguito... In conclusione, si può dire che al Quirinale e alla Corte costituzionale l'autodichia è oramai solo formale. Nella sostanza a giudicare sono giudici esterni che non hanno alcun rapporto con l'organo e vengono nominati anche da organi esterni agli organi costituzionali. Potremmo ben dire che sono giudici speciali ma nei fatti esterni perciò danno garanzie di terzietà . Diversamente per le Camere, dove, spiace dirlo, permane una pratica oramai superata e anacronistica e che, soprattutto dopo la sentenza Savino, avrebbe dovuto cambiare come hanno fatto Quirinale e Consulta. | |
Da: Prof. A. | 14/07/2019 02:35:48 |
È sicuramente vero che, prima facie, gli organi giurisdizionali della Presidenza della Repubblica e della Corte costituzionale appaiono caratterizzati da maggiori garanzie di imparzialità . Peraltro, segnalo che solo di recente la Corte costituzionale ha optato per la modifica del proprio Regolamento per i ricorsi in materia di impiego del personale, prevedendo una composizione esterna dei giudici: nella versione originaria a decidere era un collegio costituito dai tre giudici più anziani non appartenenti all'Ufficio di Presidenza in primo grado, e la Corte in composizione ordinaria (tranne, naturalmente, i tre giudici che avevano deciso in precedenza la causa) in grado di appello. Oggi invece il Regolamento prevede che i collegi siano costituiti da magistrati del Consiglio di Stato, della Corte di cassazione e della Corte dei conti, indicati dai presidenti dei rispettivi organi di appartenenza, ma "nominati con decreto del Presidente della Corte costituzionale" a seguito di una "deliberazione della Corte in sede non giurisdizionale" (Cfr. artt. 3 e 4 Reg.). A voler essere pignoli (come avrete capito adoro esserlo), i giudici sono sottoposti a una sorta di "gradimento" del Collegio dei giudici costituzionali; ben potendo questi ultimi non accettare la designazione di un nominativo indicato e chiederne una nuova indicazione. Quanto agli organi delle Camere, riporto i punti 104 e 105 della decisione Savino e altri c. Italia: "104. La Corte ritiene innanzitutto che il mero fatto che i membri dei due organi giurisdizionali della Camera dei deputati siano scelti tra i deputati membri della Camera non può far dubitare dell'indipendenza di questi organi giurisdizionali. Tuttavia, essa non può ignorare il fatto che la Sezione, organo d'appello che delibera a titolo definitivo, è composta interamente da membri dell'Ufficio di presidenza, vale a dire dell'organo della Camera dei deputati competente a dirimere le principali questioni amministrative della Camera, ivi comprese quelle riguardanti la contabilità e l'organizzazione dei concorsi per l'assunzione del personale (precedente paragrafo 36). In particolare, il protocollo addizionale al regolamento contabile della Camera dei deputati nonché il regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale, che formano oggetto delle rispettive controversie dei ricorrenti (precedenti paragrafi 8 e 31), sono atti adottati dall'Ufficio di presidenza nell'ambito delle sue prerogative normative. Inoltre, la Camera dei deputati è rappresentata dinanzi alla Sezione dal Segretario generale, nominato anche lui dall'Ufficio di presidenza. 105. Pertanto, la Corte comprende i timori dei ricorrenti quanto all'imparzialità della Sezione. A giudizio della Corte, il fatto che l'organo amministrativo con competenze simili a quelle dell'Ufficio di presidenza sia lo stesso organo giurisdizionale competente a decidere ogni contenzioso amministrativo può essere sufficiente a far sorgere dubbi in merito all'imparzialità dell'organo giurisdizionale così formato. D'altra parte, essa osserva che non si può mettere in dubbio il legame stretto esistente tra l'oggetto dei procedimenti giurisdizionali avviati dinanzi alla Sezione e gli atti adottati dall'Ufficio di presidenza nell'ambito delle sue funzioni (precedente paragrafo 36). Al riguardo, la Corte rileva la differenza con il caso Kleyn ed altri, in cui essa aveva ritenuto che i pareri emessi dal Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni consultive e il conseguente procedimento giudiziario non potessero essere considerati « lo stesso caso » o « la stessa decisione » (Kleyn ed altri c/Paesi Bassi [GC], nn. 39343/98, 39651/98, 43147/98 e 46664/99, § 200, CEDU 2003 V). La Corte osserva di non avere il compito di indicare agli Stati, tra le numerose possibilità immaginabili, la soluzione da adottare per conformarsi all'articolo 6 § 1 della Convenzione. Tuttavia, essa ribadisce l'assoluta importanza che le corti ed i tribunali siano indipendenti ed imparziali e che ispirino fiducia alle parti in causa (precedente paragrafo 101)". Il problema, precisa la Corte, non è dunque la presenza negli organi contenziosi dei deputati (che peraltro in linea di principio sono soggetti terzi ed estranei rispetto all'amministrazione, a differenza dei dipendenti; mentre naturalmente non sono terzi rispetto alla Camera come organo costituzionale), ma la composizione della Sezione, ossia il vecchio giudice di appello, in cui erano presenti i deputati dell'Ufficio di Presidenza (l'organo che deliberava la quasi totalità dei provvedimenti impugnati). Per adeguarsi alla sentenza, in ogni caso, il Regolamento è stato modificato e oggi è prevista un'incompatibilità tra membro del Collegio d'appello (questo è il nuovo nome del giudice di secondo grado) e membro dell'Ufficio di Presidenza. A presto, Prof. | |
Da: Peter Pan 2 | 1 - 14/07/2019 06:20:57 |
Carissimi, Prof e JR, Mi auguro che in questo bando si farà un'eccezione perché io ad settembre di anni ne compirò 48, sono una dipendente del Comune di Roma, ma più piacerebbe partecipare al concorso alla Camera dei deputati e avrei sperato anche che il bando uscisse a fine luglio per sfruttare il mese di agosto e le mie ferie per studiare.....me lo auguro di cuore. Quindi se non ho capito male potrebbe uscire invece proprio ad agosto? Vabbè.... vedremo. Un saluto | |
Da: lucchetta | 14/07/2019 09:18:07 |
Idem per me, spero che questo limite non ci sia... Sono un dipendente al Comune di Roma, ma questo concorso lo farei volentieri.... | |
Da: L.3 | 14/07/2019 09:38:25 |
Novità per eventuali limiti voto di laurea? | |
Da: Ciao a tutti! | 14/07/2019 10:16:22 |
Speriamo tengano conto del lungo blocco di assunzioni alla Camera (ultimo bando per la medesima figura risale al 2002) e del fatto che le ultime riforme pensionistiche avendo allungato l'età pensionabile garantiscono una lunga permanenza nel ruolo. Credo che 45 anni sarebbe un'età ragionevole a bilanciare i vari interessi. Io ne ho compiuti 40 ma la vedo dura... salvo deroghe per i dipendenti della p.a. | |
Da: Cruna | 14/07/2019 10:44:21 |
Carissimo Prof., grazie per l'augurio e per avermi dato una risposta così dettagliata! Lo spero anch'io. A presto Cruna | |
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