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17 dicembre 2015 - Atto giudiziario - Privato
436 messaggi, letto 59828 volte

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Da: MA TACI!17/12/2015 11:16:50
semmai eccepisci l'incompetenza... BESTIA
Rispondi

Da: joy17/12/2015 11:19:24
quanta ignoranza
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Da: Aspettando Napoli 17/12/2015 11:20:36
La traccia che è sui siti è sbagliata, noi dobbiamo difendere Tizio non la Banca Alfa
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Da: sentenze 17/12/2015 11:22:02
1).la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto emesso da un giudice privo di competenza territoriale (pertanto, questa al tribunale di Bologna, luogo della propria residenza e nel quale era stato stipulato il contratto di garanzia),
non è consumatore perche il rapporto principale è sorto con una società pagare ad alfa a semplice richiesta scritta e senza eccezioni

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/contratti-bancari-il-fideiussore-non-deve-sottoscrivere-la-clausola-derogativa-della-competenza-territoriale.html
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Da: Jade17/12/2015 11:22:48
Scusate non ci capisco nulla, sono solo per aiutare mio marito. C'è qualche riferimento giurispr. Che possiamo girare a questi ragazzi? Grazie!
Rispondi

Da: alla fine17/12/2015 11:23:11
per favore a che ora termina Napoli
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Da: Avv. Lulu17/12/2015 11:23:17
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Da: sentenze 17/12/2015 11:23:31
la natura di fideiussione del contratto di garanzia stipulato in favore di Alfa, con conseguente non spettanza degli interessi ultralegali in concreto applicati, in quanto non oggetto di pattuizione scritta tra Alfa e Beta

il fideiussore ha rinunziato a tale eccezione in quanto si è impegnato a semplice richiesta scritta e senza eccezioni

La Corte di Cassazione civile, a Sezione Unite, con sentenza del 18.2.2010 n.3947


Rispondi

Da: sentenze 17/12/2015 11:23:37
la natura di fideiussione del contratto di garanzia stipulato in favore di Alfa, con conseguente non spettanza degli interessi ultralegali in concreto applicati, in quanto non oggetto di pattuizione scritta tra Alfa e Beta

il fideiussore ha rinunziato a tale eccezione in quanto si è impegnato a semplice richiesta scritta e senza eccezioni

La Corte di Cassazione civile, a Sezione Unite, con sentenza del 18.2.2010 n.3947


Rispondi

Da: sentenze 17/12/2015 11:24:04
la nullità della pattuizione degli interessi, in quanto la sommatoria del tasso di quelli corrispettivi con il tasso di quelli moratori conduce al superamento della soglia dell'usura.

Gli interessi moratori sono sostitutivi e non additivi

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-ecco-le-ragioni-per-cui-la-corte-ha-errato-nell-includere-il-tasso-moratorio-nel-calcolo-dell-usura.html 
Rispondi

Da: su internet17/12/2015 11:24:18
Dai vari forum on line sembrerebbe questa la traccia dell'atto di civile dell'esame avvocato 2015 in corso di svolgimento.

La banca Alfa, avente sede legale a Milano, con ricorso depositato presso il tribunale di Milano, ha in sintesi esposto: di essere creditrice della società beta della somma di euro 60.000 a titolo di saldo debitore relativo ad un rapporto di apertura di credito regolato in conto corrente, cessato alla scadenza del termine stabilito dalle parti; che l'adempimento delle obbligazioni da parte di Beta era stato garantito da Tizio, il quale si era impegnato a pagare ad alfa "a semplice richiesta scritta e senza eccezioni" tutto quanto dovuto dalla società debitrice a titolo di capitale e interessi moratori al tasso convenzionalmente stabilito; di aver dunque interesse ad ottenere  l'emissione di un decreto ingiuntivo di tale importo nei confronti del predetto garante. Con atto di citazione validamente notificato, Tizio ha proposto opposizione eccependo: la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto emesso da un giudice privo di competenza territoriale (pertanto, questa al tribunale di Bologna, luogo della propria residenza e nel quale era stato stipulato il contratto di garanzia), la natura di fideiussione del contratto di garanzia stipulato in favore di Alfa, con conseguente non spettanza degli interessi ultralegali in concreto applicati, in quanto non oggetto di pattuizione scritta tra Alfa e Beta; la nullità della pattuizione degli interessi, in quanto la sommatoria del tasso di quelli corrispettivi con il tasso di quelli moratori conduce al superamento della soglia dell'usura. Assunte le vesti del legale della banca Alfa, rediga il candidato l'atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa della propria assistita.
A breve i riferimenti normativi e giurisprudenziali e lo schema dell'atto per risolvere la traccia.
Rispondi

Da: su internet17/12/2015 11:26:30
noi dobbiamo difendere la banca. continuiamo lo studio come stavamo ben facendo. quindi:
1. imbastire una comparsa di costituzione
2. replicare sulle eccezioni del fideiussore affermando che sussiste la competenza del trib di milano per applicazione dell'art. 19 cpc
POI????
Rispondi

Da: Aspettando Napoli 17/12/2015 11:26:49
Appunto è sbagliata quella traccia. Perché dice che tizio già ha proposto opposizione
Rispondi

Da: AVV17/12/2015 11:27:02
BESTIE..
L'INCOMPETENZA PER TERRITORIO L'HA ECCEPITA TIZIO NELL'ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO!! PER TIZIO è COMPETENTE IL TRIBUNALE DI BOLOGNA!
PER NOI CHE DIFENDIAMO LA BANCA E' COMPETENTE MILANO..DOVE ABBIAMO CHIESTO IL DECRETO INGIUNTIVO!!
LEGGETE BENE...
Rispondi

Da: jam17/12/2015 11:27:07
Riferimenti giurisprudenziali:
Cass. civ., Sez. VI, 7 gennaio 2013, n. 180;
Cass. civ., Sez. III, 3 marzo 2009, n. 5044
Rispondi

Da: Scampata17/12/2015 11:27:17
Riferimenti giurisprudenziali per atto civile: Cass. civ., Sez. VI, 7 gennaio 2013, n. 180; Cass. civ., Sez. III, 3 marzo 2009, n. 5044
Rispondi

Da: moro_pad17/12/2015 11:27:26
avv_bancario, in base alla sentenza Sent. Corte d'Appello di Napoli, 62/2014 (per gli altri, vedete sopra), si supererebbero anche le eccezioni relative agli interessi?
non lo so (non sono del ramo mi occupo esclusivamente di lavoro), ma mi sembra un po' debole...
mi affido a te. ;)
Rispondi

Da: traccia17/12/2015 11:27:41
si può postare la traccia su questo forum? Magari qualcuno che è interno la trascrive.
Rispondi

Da: aiutiamoliiii 17/12/2015 11:27:55
QUALCUNO ha chiesto quella di amministrativo...eccola:
    La società Alfa spa è affidataria del servizio di gestione rifiuti urbani del Comune di Beta, a seguito di procedura di evidenza pubblica. Il contratto con scadenza al 30.09.2015, con atto del 25.9.2015, è prorogato fino al 31.12.2015, in vista dell'espletamento di una procedura di gara, come espressamente affermato dal Comune nell'atto di proroga.
    Con deliberazione del C.C., in data 25.10.2015, il Comune di Beta decide la costituzione della Società denominata Gamma spa - compartecipata da altri Enti Pubblici Locali e, in forma minoritaria, dalla spa privata Omega - per la gestione del servizio in questione.
    Con successiva deliberazione consiliare, in data 31.10.2015, motivata con un generico riferimento all'interesse pubblico alla gestione diretta del servizio, il Comune di Beta dispone l'affidamento diretto (in house) alla Gamma spa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 1.1.2016.
    Il legale rappresentante della Società Alfa si reca immediatamente da un avvocato e gli rappresenta i fatti.
    Il candidato, assunte le vesti del legale di Alfa, rediga l'atto ritenuto più idoneo alla tutela delle ragioni della propria assistita, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
Rispondi

Da: AIUTIAMOLI 17/12/2015 11:28:01
sentenza n. 180 del 7 gennaio 2013



Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La s.p.a. U.g.f. Banca (attualmente S.P.A. Unipol Banca) ha richiesto decreto ingiuntivo nei confronti della propria correntista s.r.l. Clelia e del fideiussore P.A. per il saldo passivo del conto corrente acceso dalla società presso la banca ricorrente.
Entrambi gli ingiunti hanno proposto opposizione avverso il provvedimento monitorio fondandola esclusivamente sull'eccezione d'incompetenza per territorio del giudice adito, indicando entrambi come giudice competente quello di Roma, quale giudice del luogo ove era ubicata la sede legale della società nonchè di residenza dei fideiussore. Il Tribunale di Ravenna ha accolto, parzialmente l'opposizione, declinando la propria competenza esclusivamente con riferimento alla posizione del fideiussore, sulla base delle seguenti argomentazioni:

a) il contratto di conto corrente contiene una clausola che indica nel Tribunale di Ravenna il foro convenzionalmente stabilito dalle parti ex art. 28 cod. proc. civ.;
b) il fideiussore non ha mai sottoscritto il contratto di conto corrente che contiene la clausola in questione;
c) non può essere applicato l'art. 33 cod. proc. civ., ovvero la norma che dispone la modificazione delle regole sulla competenza per ragioni di connessione, nell'ipotesi di cumulo soggettivo di domande, in quanto, ancorchè tale regola processuale operi anche nell'ipotesi in cui le due domande siano proposte con ricorso per ingiunzione, è necessario che il giudice territorialmente competente sia stato prescelto sulla base di uno dei criteri legali previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. e non per determinazione convenzionale, non corrispondente ad alcuna delle opzioni previste dalle norme processuali relative all'individuazione del foro competente nei rapporti obbligatori;
d) non può trovare applicazione l'art. 31 cod. proc. civ., relativo alla proponibilità, in deroga ai criteri legali regolanti la competenza territoriale, della causa accessoria davanti al giudice della causa principale, sia perchè l'operatività della deroga richiede che la domanda principale e quella accessoria siano rivolte verso la stessa persona sia perchè si tratta di una norma eccezionale che non può essere applicata nel caso in cui il foro della causa principale sia stato convenzionalmente stabilito.
Avverso tale provvedimento ha proposto regolamento di competenza la S.P.A. Unipol affidandosi ai seguenti motivi:
- in primo luogo viene contestata l'inapplicabilità dell'art. 31 cod. proc. civ. sul rilievo, determinante ai fini della competenza territoriale, della natura giuridica accessoria della fideiussione rispetto al rapporto principale, derivante dal regime codicistico di tale obbligazione di garanzia e dall'ampiezza dell'impegno negoziale sottoscritto dalla P. con il quale si è vincolata a garantire integralmente il contratto di conto corrente fino all'importo di 120.000 Euro, conformemente alle condizioni contrattuali vincolanti il correntista ("per l'adempimento di obbligazioni verso codesta Banca dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato"). La conferma del collegamento indissolubile tra i due rapporti è, altresì, desumibile dalla stessa clausola derogativa della competenza, nella quale viene specificato che tale indicazione convenzionale debba intendersi riferita "ad ogni eventuale controversia comunque dipendente dal contratto o collegata con il medesimo". Tale inscindibile legame con l'obbligazione principale ne determina l'estensione automatica anche alla fideiussione, tenuto conto che nell'ipotesi speculare, è consentito al garantito convenire il garante ai sensi degli artt. 32 e 106 cod. proc. civ. davanti al giudice della causa principale.
- Infine si rileva l'inapplicabilità al fideiussore del foro del consumatore, in quanto l'obbligazione di garanzia non accede ad un contratto di consumo ma ad un contratto di conto corrente stipulato non con una persona fisica ed al fine di esercitare un'attività d'impresa.

- Il Procuratore generale, nella propria requisitoria scritta ha chiesto la dichiarazione della competenza del Tribunale di Ravenna.

- L'obbligazione del fideiussore deriva la propria validità ed efficacia dall'obbligazione principale (art. 1939 cod. civ.) e non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, nè può essere prestata a condizioni più onerose di quelle del contratto che ha ad oggetto il rapporto principale, estendendosi tuttavia a tutti gli accessori del debito garantito. Uno degli elementi di tipicità del contratto di fideiussione consiste, di conseguenza, nella mancanza di autonomia dell'obbligazione di garanzia assunta mediante questo modello legale e nell'inscindibilità del legame con l'obbligazione principale, sotto i profili, già evidenziati, della vigenza e validità del vincolo, dell'omogeneità del regime negoziale e legale (le eccezioni opponibili dal debitore principale al creditore garantito, sono estese al fideiussore ai sensi dell'art. 1945 cod. civ.), della coincidenza dell'oggetto, anche se ai sensi del novellato art. 1938 cod. civ., con l'indicazione dell'importo massimo garantito. La mancanza di autonomia costituisce, infatti, l'elemento che distingue il negozio fideiussorio, assoggettato al regime legale tipico, previsto dalle norme codicistiche, dal contratto autonomo di garanzia che invece rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 1322 c.c., comma 2, (S.U. n. 3947 del 2010) e che si caratterizza per la legittimità dell'escussione della garanzia, senza la preventiva valutazione della validità e vigenza del rapporto principale. Ne consegue che l'accessorietà costituisce non solo uno degli elementi tipici del contratto fideiussorio ma anche il carattere distintivo di questo negozio rispetto a nuove forme contrattuali, fondate sull'autonomia e la tendenziale impermeabilità del rapporto di garanzia con quello principale.
- Tale carattere tipico dell'accessorietà, trasferito sul piano processuale, costituisce uno dei criteri derogativi delle regole generali in tema di competenza per territorio nei rapporti obbligatori, favorendo il legislatore in tale ipotesi la soluzione del simultaneus processus. (art. 31 cod. proc. civ.). La regola, generalmente applicabile per ogni obbligazione di natura accessoria (interessi, maggior danno ex art. 1224 cod. civ. etc;) ha una peculiare ragion d'essere nell'obbligazione fideiussoria che deriva la propria vincolatività ed efficacia dal rapporto principale. La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto espressamente il rilievo dell'accessorietà nell'obbligazione fideiussoria proprio al fine di riconoscere la connessione tra la causa relativa al rapporto principale e quella riguardante il contratto di garanzia, allo specifico fine di individuare un unico foro per entrambe.
L'orientamento sopraindicato si è affermato prevalentemente in controversie caratterizzate dal quesito relativo all'applicabilità della tutela consumeristica al contratto di fideiussione a partire dalla previsione cogente del foro inderogabile del consumatore (Cass. 10127 del 2001; 10107 del 2005; 13643 del 2006; e con riferimento in generale all'applicabilità della tutela consumeristica, Cass. 25212 del 2011). La Corte ha costantemente stabilito che la prevalenza del foro del consumatore nel rapporto di garanzia rispetto a quello convenzionalmente stabilito nel contratto di fideiussione, dipende dalla qualità soggettiva del contraente garantito nel rapporto principale, proprio in virtù del nesso inscindibile tra i due rapporti e a causa della accessorietà e mancanza di autonomia dell'obbligazione fideiussoria, così superando una delle ragioni d'inapplicabilità sostenute nel provvedimento impugnato, ovvero quella relativa alla non operatività dei criteri derogativi della competenza previsti agli artt. 31 e 33 cod. proc. civ., nell'ipotesi del foro convenzionalmente stabilito.

Attraverso il rilievo primario dell'accessorietà è facilmente superabile, quanto meno nell'ambito del rapporto fideiussorio, il risalente orientamento di legittimità che richiedeva per l'applicazione delle norme derogative degli ordinari criteri della competenza, ai sensi dell'art. 31 e 33 cod. proc. civ., l'identità dei soggetti processuali, (Cass. 2614 del 1962; 3496 del 1983; 9158 del 1987, le ultime due, però, riguardanti il rapporto tra sezione specializzata e tribunale ordinario e non la deroga dei criteri ordinari di determinazione della competenza territoriale). Peraltro, deve essere sottolineato che nella specie, la norma derogativa della competenza applicabile è l'art. 31 cod. proc. civ. e non l'art. 33 cod. proc. civ., in quanto il vincolo di accessorietà si pone in relazione di specialità rispetto al genus della connessione per oggetto e titolo regolata dall'art. 33 cod. proc. civ..

Infine, gli effetti dell'accessorietà, sull'adozione di un unico foro che garantisca il simultaneus processus per il rapporto principale e quello fideiussorio, sono stati evidenziati nella giurisprudenza di legittimità anche in ordine a controversie non caratterizzate dalla richiesta di applicazione del foro del consumatore. Nell'ordinanza n. 4757 del 2005, in una fattispecie del tutto omologa a quella dedotta nel presente giudizio, la Corte ha stabilito che in tema di competenza per territorio il foro convenzionalmente stabilito dalle parti nel contratto principale (di leasing) si applica anche al contratto di fideiussione, "atteso che lo stretto legame esistente con l'obbligazione principale ed il rischio che, in caso di separazione dei giudizi, si formino due diversi giudicati in relazione ad un giudizio sostanzialmente unico". - Deve, pertanto, concludersi dichiarando la competenza del Tribunale di Ravenna anche per l'obbligazione fideiussoria, non rilevando la mancata espressa sottoscrizione della clausola di determinazione convenzionale della competenza contenuta nel contratto principale da parte del fideiussore, essendo risolutivo il nesso inscindibile tra i due contratti dovuto alla natura accessoria e non autonoma dell'obbligazione fideiussoria.

P.Q.M.

- La Corte, cassa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza del Tribunale di Ravenna.
Rispondi

Da: Gas17/12/2015 11:28:25
Sapete a che ora hanno iniziato a dettare a Roma?
Rispondi

Da: NezPerces 17/12/2015 11:29:22
la competenza del tribunale di Milano è ravvisabile nelle condizioni generali di contratto che indicano, come foro esclusivo per la risoluzione delle insorte controversie lo stesso.....confermate?
c'è Giurisprudenza 2015 mi pare
Rispondi

Da: wolfang6917/12/2015 11:30:46
Per aiutiamoli: non c'entra perdonami:
è un obbligazione autonoma e non accessoria.
Concentratevi
Rispondi

Da: Aspettando Napoli 17/12/2015 11:31:03
Come si può difendere la Banca se la stessa ha già ottenuto il decreto ingiuntivo e Tizio ha già proposto opposizione? Ma ci fate o ci siete?
Rispondi

Da: joya7217/12/2015 11:31:26
scusate ma nella traccia è : pertanto o portando, quando fa riferimento alla competenza??
Rispondi

Da: lux17/12/2015 11:32:45
Ma la citazione che fa Tizio è davanti al Tribunale di Bologna o di Milano???
Rispondi

Da: AVV17/12/2015 11:33:40
ASPETTANDO NAPOLI SE NON DIFENDIAMO LA BANCA E IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE VIENE ACCOLTO..NIENTE PIù' DECRETO INGIUNTIVO!!
MA CI SEI O CI FAI???
Rispondi

Da: wolfang6917/12/2015 11:35:18
x aspettando Napoli:
per favore non intasate il forum con deduzioni improbabili:
attendete e sarà postato a breve l'atto!!
Rispondi

Da: AVV17/12/2015 11:36:44
AMICI E COLLEGHI BISOGNA DIFENDERE LA BANCA ALFA!
E' QUESTA LA TRACCIA CORRETTA!
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA!
QUESTO VALE PER TUTTI TRANNE CHE X "ASPETTANDO NAPOLI"
IL QUALE DICHIARA CHE SE LA BANCA HA AVUTO IL DECRETO INGIUNTIVO NON DEVE PIU' PREOCCUPARSI...NEMMENO DEL GIUDIZIO DI OPPOZIONE!
E' INVINCIBILE!!
Rispondi

Da: RossyRò17/12/2015 11:37:23
Il candidato assuma le vesti di legale DELLA BANCA E NON DI TIZIO come ha scritto qualcuno....napoli consegna alle 17.30....smettetela di parlare a vuoto...
Rispondi

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