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17 dicembre 2015 - Atto giudiziario - Privato
436 messaggi, letto 59828 volte
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Da: kiaz85- X yaghina83 | 17/12/2015 13:38:15 |
X yaghina83 la sentenza 180 l'hanno messa anche su giurdan.... tu ne suggerisci un altra? | |
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Da: UFF | 17/12/2015 13:38:16 |
dalla traccia si evince che la fideiussione prestata è configurabile come contratto autonomo di garanzia. tuttavia noi dobbiamo difendere la Banca e quindi, a mio avviso, sostenere la natura accessoria della fideiussione. Altrimenti come motiviamo la competenza territoriale del trib di Milano? | |
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Da: aso | 17/12/2015 13:40:07 |
ok. però poi come motiviamo nel merito se sosteniamo che si tratta di fideiussione? Ragazzi scusatemi se scombino un po' le cose ma non ci sto riuscendo a capire granchè | |
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Da: 280710 | 17/12/2015 13:41:06 |
Ragazzi che ne dite di fare uno schema dei punti salienti della traccia? Tralasciando ciò che possiamo trovare sugli altri siti tipo G-i-u-r-d | |
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Da: schoemberg81 | 17/12/2015 13:41:09 |
20 c.p.c. - 1182 c.c. | |
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Da: Fedifeeeeeeeee | 17/12/2015 13:43:45 |
Mi dite i "motivi di diritto "? Grazie | |
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Da: leone1000 | 17/12/2015 13:44:14 |
scusate ma la procura ci vuole quella telematica | |
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Da: io io io | 17/12/2015 13:46:16 |
atto completo pleaseeeeeeeeeeee | |
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Da: mariosky | 17/12/2015 13:47:14 |
Ragazzi aiutatemi per favore in maniera schematicaaaa... | |
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Da: Yaghina83 | 17/12/2015 13:48:13 |
Per ASO: è una fideiussione omnibus, contratto autonomo ATIPICO di garanzia!! Non è la classica fideiussione con natura accessoria! | |
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Da: UFF | 17/12/2015 13:48:45 |
non è necessaria la procura che è già stata rilasciata per il ricorso per decreto ingiuntivo. basta richiamarla nell'introduzione della comparsa | |
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Da: Yaghina83 | 17/12/2015 13:50:48 |
Per quanto riguarda l'incompetenza, nel caso in cui l'obbligazione dedotta in giudizio abbia ad oggetto una somma di denaro, l'art. 20 c.p.c. deve essere interpretato in combinato disposto con l'art. 1182 comma 3 c.c., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha alla scadenza. | |
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Da: Tor | 17/12/2015 13:50:58 |
@Aiutinodacasa, mi scriveresti l'impostazione centrale a questi punti? | |
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Da: kiaz85- X yaghina83 | 17/12/2015 13:51:35 |
yaghina83 dacci un HELP! Scrivici i punti di diritto!!! grazieeeeeeeeee | |
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Da: aso - per Yaghina83 | 17/12/2015 13:52:31 |
scusami ma non sono pratico purtroppo di bancario. MI sembra di capire che si tratta quindi di un contratto autonomo di garanzia. A questo punto come motiviamo l'eccezione di incompetenza. non troverebbe più applicazione la sentenza 180. A questo punto i scriverei così: Erroneamente controparte sostiene che la competenza in materia sia del Tribunale di Bologna anziché di quello di Milano che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto. Tale errata eccezione sarebbe fondata sul fatto che l'odierno attore risiede a Bologna e che proprio li era stato stipulato il contratto di garanzia. L'attore trascura di considerare che l'obbligazione de qua ha ad oggetto il pagamento di somma di denaro. Al riguardo, l'art. 1182 c.c. al terzo comma, prevede espressamente che "L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza." Nel caso di specie la sede legale dalla Banca Alfa è Milano. Pertanto, anche ai sensi dell'art. 32 c.p.c., rubricato Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio. Ne deriva che la giustamente l'odierna convenuta aveva incardinato il procedimento monitorio innanzi al Tribunale di Milano. Che dici? | |
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Da: Mister 3,14 | 17/12/2015 13:56:25 |
A che ora consegnano a Napoli? | |
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Da: slowbite79 | 17/12/2015 13:57:55 |
Napoli consegna 17.30 | |
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Da: Diritto85 | 17/12/2015 13:58:12 |
Quindi sulla competenza argomentare ex artt. 20 e 1182 terzo comma cc. per la seconda questione dire che non è fideiussione bensi contratto autonomo di garanzia e quindi il garante non può opporre le eccezioni che normalmente potrebbe opporre il debitore principale??? | |
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Da: nik | 17/12/2015 13:59:42 |
perché considerate il contratto di fideiussione come autonomo? se leggete la sentenza 180 chiarisce è accessorio e come tale la competenza segue quella del contratto principale, cioè Milano | |
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Da: Yaghina83 | 17/12/2015 14:01:44 |
SULL'INCOMPETENZA... La competenza territoriale dell'organo designato a decidere una controversia è generalmente attribuita, ai sensi dell'art. 18 c.p.c., al giudice del luogo in cui il convenuto ha la propria residenza, o il proprio domicilio. Qualora il convenuto sia una persona giuridica, l'art. 19 c.p.c. prevede la competenza del giudice del luogo in cui vi sia la sede della persona giuridica, o comunque uno stabilimento ed un rappresentante autorizzato a stare in giudizio. L'art. 20 c.p.c. prevede poi un criterio alternativo alla residenza o sede del convenuto, stabilendo difatti che per le cause relative ai diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio. Pertanto chi agisce in giudizio per far valere un proprio diritto, può quindi decidere se applicare i criteri di competenza di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. o il criterio di cui all'art. 20 c.p.c. Nell'ipotesi in cui l'obbligazione dedotta in giudizio abbia ad oggetto una somma di denaro, l'art. 20 c.p.c. deve essere interpretato in combinato disposto con l'art. 1182 comma 3 c.c., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere admpiuta al domicilio che il creditore ha alla scadenza. Dunque se il giudizio verte in materia di obbligazione di pagamento in denaro, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. e dell'art. 1182 comma 3 c.c., può essere adito il giudice del luogo di residenza, domicilio o sede del creditore. Il criterio di cui all'art. 1182 comma 3 c.c. trova applicazione con riferimento a qualunque obbligazione di pagamento in denaro. Tuttavia, secondo la giurisprudenza il principio sancito dall'art. 1182 comma 3 c.c., secondo cui l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro va adempiuta al domicilio del creditore, si riferirebbe esclusivamente alle obbligazioni, concernenti crediti liquidi ed esigibili, che dipendono da un titolo giuridico o convenzionale che ne abbia stabilito l'ammontare e la scadenza, in modo che non vi sia bisogno di ulteriori indagini da parte del giudice, se non, al massimo, semplici operazioni di calcolo. A Tale riguardo bisogna rilevare come "Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli art. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il forum destinatae solutionis, previsto dal comma 3 di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, l'attore, abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito" (Cass. civ., sez. VI, sent. n. 10837 del 17/05/2011; conf: Cass. civ., sez. III, sent. n. 12455 del 21/05/2010; Cass. civ., sez. III, sent. n. 7674 del 13/04/2005). Ne discende allora, che alla luce del fatto che la banca alfa ha posto alla base della propria pretesa un decreto ingiuntivo riguardante il pagamento di una somma determinata, liquida ed esigibile, l'obbligazione va adempiuta al domicilio del creditore, con conseguente competenza del Tribunale di Milano. QUESTO è IL MIO PUNTO DI VISTA... NON MI SONO CONFRONTATA CON NESSUNO, DUNQUE NON SO SE CORRETTO O MENO! | |
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Da: schoemberg81 | 17/12/2015 14:04:59 |
vai Yaghina83 sei nel giusto | |
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Da: eliavvomi | 17/12/2015 14:08:57 |
CHE RICHIESTE FA TIZIO??? | |
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Da: incrisi | 17/12/2015 14:09:28 |
mettete atto completooo | |
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Da: RISPONDETE PLEASE | 17/12/2015 14:15:54 |
ma va fatta la mediazioneeeeee?????? | |
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Da: pezza | 17/12/2015 14:16:17 |
per la delega nella traccia non ti dice che era già stata concessa per ogni fase e grado anche di eventuale opposizione quindi sarebbe più opportuno inserirla a scanso di equivoci. tanto inserirla non è sbagliato | |
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Da: noemi2000 | 17/12/2015 14:19:15 |
Nessuno sa niente da roma?? A che ora consegnano | |
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Da: incrisi | 17/12/2015 14:20:51 |
e' possibile avere atto completo???? | |
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Da: moro_pad | 17/12/2015 14:22:17 |
quanto sostenuto da shoemberg81 mi è sttao confermato da un oscuro ma competente avvocato che osserva questo forum (ma lui osserva tutto). | |
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Da: noemi2000 | 17/12/2015 14:23:42 |
Nessuna sa niente da roma? A che ora si consegna?? | |
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Da: pezza | 17/12/2015 14:29:40 |
Tizio non è fideiussore ex art. 1945 cc ma è un garante autonomo. si procederà in deroga al 1945 | |
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