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17 dicembre 2015 - Atto giudiziario - Privato
436 messaggi, letto 59828 volte

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Da: Saraxxx 17/12/2015 15:21:58
Scusate ragazzi..Napoli a che ora consegna??
Rispondi

Da: crop17/12/2015 15:22:51
allora sta negozziazzione?
Rispondi

Da: Clelia8584 17/12/2015 15:23:57
A che ora consegna a Roma?
Rispondi

Da: luisnazario17/12/2015 15:29:48
Napoli, consegna ore 17
Rispondi

Da: PARTI OMESSE17/12/2015 15:40:54
NON C è IL PREMESSO????
Rispondi

Da: angiolinetta 17/12/2015 15:42:26
sbagliato entrambe le volte ,,,,,negoziazione,,,,
Rispondi

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Da: faustino ino ino17/12/2015 15:46:22
ma cosa c'entra la risoluzione? percke' ilaria dici questo? 
Rispondi

Da: Clelia8584 17/12/2015 15:46:48
Consegna a Roma?
Rispondi

Da: eternalflame17/12/2015 15:47:22
Ma lascia perdere questa minchia di mediazione e negoziazione che non c'entra nulla con quello che stai facendo!!!
I motivi di diritto li trovate in due post a pag. 12 del forum e sono completi!!
Rispondi

Da: URGE17/12/2015 15:48:08
Ragazzi, l'atto civile completo è già stato postato? Quello su giurd è esatto?
Rispondi

Da: per URGE17/12/2015 15:53:06
urge su giurda ci sono problemi. non si capiscono alcuni passaggi.
Rispondi

Da: pieropero17/12/2015 15:54:06
la negoziazione assistita non si deve fare? ma poi la risoluzione? e allora? che dite?
Rispondi

Da: per eternalflame17/12/2015 15:54:59
io non darei riposte così nette. forse forse c'entrano qualcosa gli adr non credi? poi per carità ognuno pensa ciò che vuole
Rispondi

Da: per alfonso17/12/2015 15:57:08
no alfonso. le conclusioni sono errate. qualcuno parla addirittura di riconvenzionale trasversale. secondo me si drogano. però c'è chi dice che ci voglia sai. Sono più confuso di prima
Rispondi

Da: Karen12345 17/12/2015 15:58:14
A che ora consegnano a Roma??? Pleaseeee
Rispondi

Da: el gringo17/12/2015 16:00:55
a napoli buttati fuori 15 ragazzi e sequestrati orologi elettronici cinesi con display in lettura testo
Rispondi

Da: obdru'' vento forte17/12/2015 16:01:54
io credo che la fideiussione sia sottoposta a mediaconciliazione in prematurata? voi che ne dite?
Rispondi

Da: PARTI OMESSE17/12/2015 16:05:42
POTETE POSTARE L'ATTO COMPLETO ??
SU GIURD. C è SOLO LA SOLUZIONE DELL' ATTO PENALE...
DELL ATTO CIVILE CI SONO SOLO RIF NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI E LO SCHEMA DELL ATTO TRA L'ALTR GIA PUBBLICATI PIU VOLTE  IN QUESTE PAGINE


DAIII ATTO COMPLETO PLEASE
Rispondi

Da: Frizze17/12/2015 16:13:01
e fatti quello che non è malvagio
Rispondi

Da: faustino ino ino17/12/2015 16:15:53
roma a che ora consegna?
Rispondi

Da: Frizze17/12/2015 16:21:32
Istanza di provvisoria esecuzione del D.I. opposto.

Non la dimenticate


Rispondi

Da: dy17/12/2015 16:33:03
Raga a che ora consegna CT?
Rispondi

Da: 280710 17/12/2015 16:33:36
A CHE ORA CONSEGNA SALERNO?
Rispondi

Da: Saraxxx 17/12/2015 16:34:32
A Napoli la consegna è' alle 17 e non alle 17.30..
Rispondi

Da: rocco e i suoi fratelli17/12/2015 16:35:24
Il caso poteva essere diviso in tre parti:

- la prima dedicata alla trattazione del tema generico della cancellazione di una società dal registro delle imprese;

- la seconda specifica sugli effetti della cancellazione;

- la terza specifica/pratica sugli strumenti di tutela del creditore.

Il tema della cancellazione della società è trattato dall'art. 2495 c.c.

La cancellazione comporta l'estinzione della società; dopo questa i creditori (nel caso in esame Alfa) possono aggredire il patrimonio dei soci,  fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

Che effetti produce la cancellazione di Beta (società di capitali) sui debiti?

Sono ipotizzabili due risposte:

- l'estinzione della società estingue anche i singoli debiti;

- l'estinzione della società non estingue anche i singoli debiti che "sopravvivono" in capo ai soci.

Se si privilegia la prima opzione interpretativa, Alfa non potrà agire sul patrimonio dei soci; se si privilegia la seconda opzione interpretativa, Alfa potrà agire sul patrimonio dei soci.

Appare preferibile la seconda opzione perché:

- l'art. 2495 c.c. depone nel senso che l'estinzione della società non comporta anche l'estinzione del debito come desumibile dall'inciso "dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci";

- diversamente opinando verrebbe apoditticamente vulnerato il diritto di difesa in concreto del creditore, protetto dall'art. 24 Cost.

Pertanto, i soci di Beta restano debitori sociali, concretizzandosi una forma successoria con cui i soci, appunto, succedono nel debito sociale.

Alla luce dell'inquadrato fenomeno successorio, i soci di Beta - che è una società a responsabilità limitata - potranno essere chiamati a rispondere nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione.
Rispondi

Da: Bastaaaaaaaaaaa 17/12/2015 16:35:39
Alle 17:30 Napoli consegna!
Rispondi

Da: boberserk17/12/2015 16:35:52
MA QUALE PROVVISORIA ESECUZIONE... quando si fa opposizione il decreto ingiuntivo decade e viene sostituito dalla sentenza...
Rispondi

Da: Clelia8584 17/12/2015 16:36:44
Nessuno sa la consegna di Roma?
Rispondi

Da: ostregheta17/12/2015 16:37:42
TRIBUNALE DI ROMA

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

PER

Il Sig. Tizio nato a…….., il …….., C.F. ……….., residente in…….., via…….., elettivamente domiciliato a ....., via ....., n. ....., presso lo studio dell'Avv. ..... (CF …………………; fax ………………; pec ………………….) che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al presente atto

- convenuto -

CONTRO

il Sig. Caio, nato a ……………., il …………………….., CF …………………………., rappresentato e difeso dall'Avv. .....                                                           

- attore -

Nella causa iscritta al RG n………..

Giudice designato: Dott……………

Udienza di prima comparizione: ……..

* * *

Con atto di citazione notificato in data ...../11/2012, il Sig. Caio ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, il Sig. Tizio, deducendo di essere stato, fin dal mese di giugno dell'anno 1991, l'unico possessore dell'appartamento sito in Roma,  via ……..., contraddistinto al NCU al foglio …., particella ….., sub ……, categoria ……., ed intestato al sig. Tizio che ne risulta formalmente proprietario.

Deduce, altresì, l'attore, a sostegno della propria domanda, di aver provveduto, per un periodo ultraventennale, al pagamento delle spese condominiali e di quelle afferenti all'ordinaria manutenzione dell'immobile.

Si costituisce con il presente atto, a ministero del sottoscritto procuratore, il convenuto, Sig. Tizio, contestando quanto dedotto dall'attore in fatto e in diritto, ed eccependo, nel merito, quanto segue:

1) In fatto

I sig.ri Tizio e Caio, con scrittura privata del 20.06.1991 (all. 1), stipulavano un contratto preliminare di compravendita in virtù del quale Tizio si obbligava a trasferire a Caio la proprietà dell'appartamento sito in Roma,  via ……..., contraddistinto al NCU al foglio …., particella ….., sub ……, categoria …….

Il prezzo di vendita veniva fissato in 750 milioni di lire.

Il contratto prevedeva che il pagamento del prezzo sarebbe avvenuto per una parte, pari alla somma di 150 milioni di lire al momento della stipula del preliminare, per una parte in tre rate di 100 milioni ciascuna, senza determinazione del tempo del pagamento delle stesse, per il residuo al momento della stipula del contratto definitivo.

La conclusione del contratto definitivo sarebbe avvenuta nel termine di 30 giorni dalla formalizzazione della richiesta di stipula da parte di Tizio.

Nel contratto preliminare si prevedeva, inoltre, che al momento della sottoscrizione, Tizio avrebbe consegnato a Caio le chiavi dell'appartamento così garantendogli la piena disponibilità del bene.

In esecuzione dell'accordo concluso e contestualmente alla stipulazione del preliminare, Caio versava un assegno circolare di 150 milioni di lire e riceveva da Tizio le chiavi dell'appartamento.

Successivamente Caio effettuava il pagamento di due sole rate da 100 milioni di lire e Tizio non richiedeva il pagamento di quanto ulteriormente pattuito nè formulava la richiesta di stipula del contratto definitivo.

2) In diritto

La pretesa avanzata dalla parte attrice deve essere respinta.

L'art. 1158 c.c. disciplina, in via generale, l'istituto dell'usucapione prevedendo che la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.

La norma precisa che il soggetto che ritiene di aver usucapito abbia esercitato sulla res il possesso così come disciplinato dagli artt. 1140 e 1141 c.c., secondo i quali "il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale" (art. 1140 c.c.); "si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione"; "se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore" (art. 1141 c.c.).

L'art. 1158 c.c., trova, dunque, applicazione quando il possesso sia caratterizzato dai seguenti elementi:

a) deve trattarsi di un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico;
b) deve comunque trattarsi di possesso e non di detenzione.
c) deve trattarsi di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale
d) occorre che il possesso si protragga ininterrottamente per venti anni e che sia accompagnato dall'intenzione di esercitare un potere sulla cosa analogo a quello tipico del proprietario - possessore (animus rem sibi habendi).

Nel caso sottoposto all'Intestato Tribunale, il sig. Caio pretenderebbe di acquistare, a titolo originario, per usucapione, il bene immobile, di proprietà del convenuto sig. Tizio, trascurando l'assoluta inesistenza dei presupposti sopra descritti.

Come precisato in narrativa, nel mese di giugno dell'anno 1991, tra le parti del presente processo, intercorse contratto preliminare per il trasferimento del bene oggetto dell'odierno giudizio.

In virtù di tale contratto, il sig. Caio venne immesso nel "possesso" del bene fin dal versamento del primo acconto sul prezzo, prezzo che non è stato pagato nella sua interezza per avere la parte attrice omesso di corrispondere i successivi acconti.

Sotto il profilo giuridico, lo schema contrattuale realizzato dai sig.ri Tizio e Caio deve essere definito come "contratto preliminare ad effetti anticipati".

In astratto, tale fattispecie complessa può essere realizzata mediante previsione nel corpo del preliminare della possibilità per il promissario acquirente di disporre del bene per il periodo intercorrente tra la stipula del preliminare stesso ed il rogito del definitivo, o a titolo gratuito (in tal caso, il contratto accessorio si identifica con quello di comodato) o a titolo oneroso (in tal caso, il contratto accessorio assume natura e causa tipiche della locazione)

Poiché Caio ha beneficiato, a titolo gratuito, degli effetti anticipati del preliminare, la figura giuridica complessa tradotta in concreto dalle parti in causa, lungi dal costituire uno schema contrattuale atipico, consta di una confluenza di due contratti tipici: il contratto preliminare di compravendita ed il contratto di comodato.

In virtù dell'art. 1803 c.c., infatti, il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché quest'ultima, gratuitamente, se ne serva per un tempo o per un uso determinato.

Per granitica giurisprudenza della Suprema Corte (ex pluribus, Cass. SS.UU., sent. n. 7930/2008, n. 12634/2011, n. 4863/2010, n. 1296/2010), nel contratto preliminare ad effetti anticipati, i contratti accessori, qual è, nel caso di specie,  il comodato sorto in virtù della consegna anticipata del bene, pur se funzionalmente connessi a quello principale, rimangono autonomi rispetto ad esso, conservando la propria tipica funzione economico-sociale (causa).

Ne consegue  che la materiale disponibilità della res, disponibilità  della quale il promissario acquirente Caio ha beneficiato, in esecuzione del contratto accessorio di comodato, ha natura di detenzione qualificata, esercitata nel proprio interesse ma alieno nomine, e non di possesso.

Come precisato dalla Corte di Cassazione, "nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissorio acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile "ad usucapionem" salvo la dimostrazione di un'intervenuta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 cod.civ."  (Cass. sent.n. 12634/2011)

In altri termini, e per i fini che in questa sede interessano, deve escludersi che l'immissione nella disponibilità del bene del promissario acquirente valga come possesso ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, trattandosi, in realtà, di mera detenzione (Cass. SS.UU. sent. n. 7930/2008).

Appare, dunque, evidente come il sig. Caio non abbia potuto  in alcun modo usucapire l'immobile sul quale pretende di vantare un diritto di proprietà che apparteneva e appartiene al sig. Tizio e come, dunque, la domanda avanzata debba essere respinta perché destituita di ogni fondamento.

Per tutto quanto esposto, il Sig. Tizio, come in epigrafe rappresentato e difeso, così rassegna le proprie

CONCLUSIONI

Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, rigettare la domanda di parte attrice, perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre a IVA e CAP, come per legge.

Offre in comunicazione mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:

1) Atto di citazione notificato;
2) Contratto preliminare di compravendita del 20/06/1991.

Roma, lì .....

Avv. .....

PROCURA ALLE LITI

Delego l'Avv. ………………………… a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, attribuendogli a tal fine ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia agli atti, proporre domande riconvenzionali e chiamare in causa terzi. Eleggo domicilio presso il suo studio, in Roma, via …………. Presto consenso al trattamento dei dati personali sensibili ai fini dell'espletamento del presente mandato.

Roma, lì ………

Tizio

per autentica

Avv. …………….
Rispondi

Da: x  boberserk17/12/2015 16:39:48
e se in prima udienza il giudice concede la provvisoria esecutività? allora prima di parlare o studiamo o non diciamo stronzate colossali. Grazie. se siete qui o si parla perbene o prendete un bel 50 euro e andatevi a fare un bel massaggio con happy end
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