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Concorso 175 dirigenti agenzia entrate 2010
48392 messaggi, letto 2114116 volte

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Da: Mattanzacena 1  - 27/11/2019 13:00:49
Ricorsi pendenti sul concorso per il reclutamento di 175 dirigenti. Strozzateli piuttosto che stronzate.
Rispondi

Da: Il lupo e il filosofo 1  1  - 27/11/2019 13:09:34
Rispondo a Circa e mi taccio per sempre.
Innanzi tutto non condivido il tono: la parola vergognoso è un giudizio di valore che mi sembra, in questo contesto, fuori luogo.
Perché vergognoso?
Come ho fatto rilevare nel mio intervento precedente, tutti gli incarichi, almeno sino al 2012, sono stati conferiti sulla base di norme mai cassate; anche gli incarichi successivi, seppure interessati dalla pronuncia della Corte, sono stati assegnati sulla base delle regole vigenti al momento delle nomine.
Quindi gli incarichi sono stati legittimi, da questo punto di vista, e infatti tutti gli emolumenti dovuti sono stati corrisposti, comprensivi di ogni arretrato, sulla base dei contratti dirigenziali firmati, fino al marzo 2015.
Nulla di vergognoso, dunque.
Neanche in merito alla scelta dei funzionari, a seguito degli interpelli di selezione.
Interpelli interni, regolarmente pubblicati, cui tutti i funzionari con i requisiti potevano accedere, svolti su tre livelli: esame del curriculum, colloquio attitudinale e colloquio tecnico. A questo proposito faccio rilevare che, nonostante i numerosi ricorsi alla giustizia amministrativa e le svariate interrogazioni parlamentari, quasi nessun atto di nomina è stato annullato dai giudici, il sistema ha ampiamente resistito.
Questo perché erano ben fatti, ben motivati e con esame comparativo dei candidati, parametrato sullo specifico ruolo oggetto della selezione.
E qui vengo alla risposta, senza alcun intento polemico, solo per dare la mia opinione.
Tu parli di concorso con team di esperti esterni per valutare le capacità tecniche e manageriali.
Io penso e credo che, meglio di questo team di esperti esterni, che non conoscono il candidato, possa senz'altro fare chi il funzionario lo conosce, lo osserva e lo valuta da anni o decenni.
Perché dobbiamo ricorrere ad un Presidente di Cassazione o a un Avvocato dello Stato per selezionare i nostri migliori funzionari, quando siamo noi dall'interno che li conosciamo meglio?
Tutto qui.
Anche perché dall'interno si possono valutare aspetti del candidato che altrimenti restano al di fuori della visione complessiva e che, invece, sono decisivi per selezionare un buon dirigente; mi riferisco, ad esempio, alla passione per il lavoro, all'integrità, all'equilibrio psichico, ecc.
Il concorso classico, fatalmente, ignora questi aspetti ed è per questo che, a volte, ci ritroviamo colleghi dirigenti non in grado, poi, di fare in modo qualitativamente accettabile il lavoro per il quale sono stati selezionati.
La recente riforma del 165 ha dato molto più spazio alla storia professionale, cioè all'esperienza, facendo pesare per legge i titoli per il 40% della valutazione, e non è poco, in ciò dando sostanzialmente ragione alla mia posizione, modificando quindi il concetto di concorso "classico" che conoscevamo, quello meramente nozionistico.
Però ripeto, secondo la mia opinione siamo ancora lontani dalla realizzazione della vera autonomia delle Agenzie Fiscali, che poi è la vera ragione per cui sono nate.
Si tratta ancora di concorsi aperti agli esterni e con commissioni in parte esterne.
Si può fare di più e molto meglio: i percorsi di carriera nelle Agenzie dovrebbero essere solo un affare interno, perché abbiamo dimostrato di saper valorizzare benissimo le nostre migliori risorse, a partire dalla selezione dei Capi Team, e perché semplicemente siamo in grado di farlo meglio di chiunque altro.
Senza alcuna vergogna, direi, è soltanto una questione di regole.
Può darsi che la via intrapresa con la riforma di cui sopra sia l'inizio di un percorso, chissà.



Rispondi

Da: The public manager27/11/2019 14:22:25
I concorsi per manager sono l'arma di distrazione di massa per i livellati.
Rispondi

Da: Buonasera a tutti27/11/2019 15:10:39
Qualcuno conosce i risultati di oggi? Grazie
Rispondi

Da: ............27/11/2019 15:38:36
Oggi sono tornati ai vecchi ritmi ... 7 bocciati su 8. E il solo idoneo passato col minimo
Rispondi

Da: Come mai27/11/2019 15:51:17
Ieri sono risultati idonei 5 su 7
Rispondi

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Da: Ci vuole fegato27/11/2019 16:01:29
5 su 8 tutti nomi illustri
Rispondi

Da: mangy  27/11/2019 16:32:40
Sapete a che lettera sono arrivati? E fino a quando interrogano?

Rispondi

Da: Risultati oggi 27/11/2019 17:39:26
Siamo a VA. A dicembre si arriva a Z inoltrata.
Rispondi

Da: x risultati di oggi27/11/2019 18:29:33
Potresti dirmi il numero di telefono al quale rivolgersi per avere informazioni su quando sarò probabilmente convocata?
Rispondi

Da: Mi dispiace27/11/2019 18:47:33
Io non ce lho
Rispondi

Da: Risultati oggi 27/11/2019 19:38:23
Non so. Però indicativamente A gennaio, B febbraio, a marzo si inizia la C.
Rispondi

Da: x risultati di oggi27/11/2019 21:24:32
Grazie.

Rispondi

Da: doganale nauseato28/11/2019 11:44:47
per il   lupo  e il filosofo

da definire in realtà "la volpe"
non è che se si ripetono molte volte delle scioccheze queste diventano realtà, forse è il caso che ti rileggi la 37....

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nessun dubbio può nutrirsi in ordine al
fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito di un'amministrazione pubblica debba
avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi
di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. Anche il passaggio ad una fascia funzionale
superiore comporta «l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è
soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso» (sentenza n. 194
del 2002; ex plurimis, inoltre, sentenze n. 217 del 2012, n. 7 del 2011, n. 150 del 2010, n. 293 del
2009).
In apparenza, la disposizione impugnata non si pone in contrasto diretto con tali principi. Essa
non conferisce in via definitiva incarichi dirigenziali a soggetti privi della relativa qualifica, bensì
consente, in via asseritamente temporanea, l'assunzione di tali incarichi da parte di funzionari, in
attesa del completamento delle procedure concorsuali.
Tuttavia, l'aggiramento della regola del concorso pubblico per l'accesso alle posizioni
dirigenziali in parola si rivela, sia alla luce delle circostanze di fatto, precedenti e successive alla
proposizione della questione di costituzionalità, nelle quali la disposizione impugnata si inserisce, sia
all'esito di un più attento esame della fattispecie delineata dall'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del
2012.
4.2.âˆ' Per colmare le carenze nell'organico dei propri dirigenti, l'Agenzia delle entrate ha, negli
anni, fatto ampio ricorso ad un istituto previsto dall'art. 24 del proprio regolamento di
amministrazione. Tale disposizione consente, «[p]er inderogabili esigenze di funzionamento
dell'Agenzia», la copertura provvisoria delle eventuali vacanze verificatesi nelle posizioni
dirigenziali, previo interpello e previa specifica valutazione dell'idoneità degli aspiranti, mediante la
stipula di contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello
stesso trattamento economico dei dirigenti, «fino all'attuazione delle procedure di accesso alla
dirigenza» e, comunque, fino ad un termine finale predeterminato. Questo termine finale è stato di
volta in volta prorogato, a partire dal 2006, con apposite delibere del Comitato di gestione
dell'Agenzia. Al momento della proposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8,
comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, esso risultava fissato al 31 dicembre 2010.
Successivamente alla proposizione della questione, il termine è stato prorogato altre due volte, da
ultimo (con delibera n. 51 del 29 dicembre 2011) «al 31 maggio 2012».
Le reiterate delibere di proroga del termine finale hanno di fatto consentito, negli anni, di
utilizzare uno strumento pensato per situazioni peculiari quale metodo ordinario per la copertura di
posizioni dirigenziali vacanti. Secondo la giurisprudenza, nell'ambito dell'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l'illegittimità di questa modalità di copertura delle
posizioni dirigenziali deriva dalla sua non riconducibilità, né al modello dell'affidamento di mansioni
superiori a impiegati appartenenti ad un livello inferiore, né all'istituto della cosiddetta reggenza. Il
primo modello, disciplinato dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, prevede l'affidamento al
lavoratore di mansioni superiori, nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi
prorogabili fino a dodici, qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti,
ma è applicabile solo nell'ambito del sistema di classificazione del personale dei livelli, non già delle
qualifiche, e in particolare non è applicabile (ed è illegittimo se applicato) laddove sia necessario il
passaggio dalla qualifica di funzionario a quella di dirigente (sentenza di questa Corte n. 17 del 2014;
nella giurisprudenza di legittimità, ex plurimis, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 12
aprile 2006, n. 8529, e 26 marzo 2010, n. 7342).
Invero, l'assegnazione di posizioni dirigenziali a un funzionario può avvenire solo ricorrendo al
secondo modello, cioè all'istituto della reggenza, regolato in generale dall'art. 20 del d.P.R. 8 maggio
1987, n. 266 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente
il comparto del personale dipendente dai Ministeri). La reggenza si differenzia dal primo modello
perché serve a colmare vacanze nell'ufficio determinate da cause imprevedibili, e viceversa si
avvicina ad esso perché è possibile farvi ricorso a condizione che sia stato avviato il procedimento
per la copertura del posto vacante, e nei limiti di tempo previsti per tale copertura. Straordinarietà e
temporaneità sono perciò caratteristiche essenziali dell'istituto (ex plurimis, Corte di cassazione,
sezioni unite civili, sentenze 22 febbraio 2010, n. 4063, 16 febbraio 2011, n. 3814, 14 maggio 2014,
n. 10413). Ebbene, le reiterate proroghe del termine previsto dal regolamento di organizzazione
17/3/2015 Pagina di stampa
http://www.cortecostituzionale.it/schedaUltimoDeposito.do;jsessionid=B8AA4258EC06017DB2536397440C890B 8/11
dell'Agenzia delle entrate per l'espletamento del concorso per dirigenti e, conseguentemente, per
l'attribuzione di funzioni dirigenziali mediante la stipula di contratti individuali di lavoro a termine
con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, hanno
indotto la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, Roma, seconda sezione, sentenze 30 settembre
2011, n. 7636, e 1° agosto 2011, n. 6884) a ritenere carenti, nella fattispecie prevista dall'art. 24 del
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, i due presupposti ricordati della
straordinarietà e della temporaneità, a non configurarla come un'ipotesi di reggenza e quindi a
considerarla in contrasto con la disciplina generale di cui agli artt. 19 e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001.
In questo quadro normativo e giurisprudenziale, e nella relativa vicenda processuale, interviene il
legislatore, attraverso la disposizione sospettata di illegittimità costituzionale.
La norma impugnata esordisce autorizzando le Agenzie delle entrate, del territorio e delle dogane
ad espletare procedure concorsuali, da completarsi entro il 31 dicembre 2013, per la copertura delle
posizioni dirigenziali vacanti, attraverso il richiamo alla disciplina contenuta nell'art. 1, comma 530,
della l. n. 296 del 2006 e nell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.l. n. 203 del 2005, come
convertito. L'autorizzazione in parola è rafforzata attraverso un riferimento alla «esigenza urgente e
inderogabile di assicurare la funzionalità» delle strutture delle Agenzie e alla necessità di garantire
«una efficace attuazione delle misure di contrasto all'evasione» contenute in altri commi dello stesso
art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, come convertito.
In realtà, del tutto indipendentemente dalla norma impugnata, l'indizione di concorsi per la
copertura di posizioni dirigenziali vacanti è resa possibile da norme già vigenti, che lo stesso art. 8,
comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, si limita a richiamare senza aggiungervi nulla (si
veda l'art. 2, comma 2, del d.l. n. 203 del 2005, come convertito). Inoltre, considerando le regole
organizzative interne dell'Agenzia delle entrate e la possibilità di ricorrere all'istituto della delega,
anche a funzionari, per l'adozione di atti a competenza dirigenziale âˆ' come affermato dalla
giurisprudenza tributaria di legittimità sulla provenienza dell'atto dall'ufficio e sulla sua idoneità ad
esprimerne all'esterno la volontà (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione tributaria civile, sentenze
9 gennaio 2014, n. 220; 10 luglio 2013, n. 17044; 10 agosto 2010, n. 18515; sezione sesta civile âˆ' T,
11 ottobre 25012, n. 17400) - la funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla validità degli
incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata. Sicché l'obbiettivo reale della
disposizione in esame è rivelato dal secondo periodo della norma in questione, ove, da un lato, si
fanno salvi i contratti stipulati in passato tra le Agenzie e i propri funzionari, dall'altro si consente
ulteriormente che, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, da completare entro il
31 dicembre 2013, le Agenzie attribuiscano incarichi dirigenziali a propri funzionari, mediante la
stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo
necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso.
Dopo la proposizione della questione di legittimità costituzionale, il termine originariamente
fissato per il «completamento» delle procedure concorsuali viene prorogato due volte. Dapprima,
l'art. 1, comma 14, primo periodo, del decretolegge
30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge
27 febbraio 2014, n. 15, lo ha spostato al 31 dicembre 2014, purché le procedure fossero indette entro
il 30 giugno 2014, con la precisazione che, nelle more, era possibile prorogare o modificare solo gli
incarichi dirigenziali già attribuiti, non invece conferirne di nuovi. Successivamente, l'art. 1, comma
8, del decretolegge
31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative), lo ha ulteriormente prorogato al 30 giugno 2015.
Benché il legislatore abbia esplicitamente precisato, in questi interventi di proroga, che non è
consentito conferire nuovi incarichi a funzionari interni, è indubbio che gli interventi descritti
abbiano aggravato gli aspetti lesivi della disposizione impugnata. In tal modo, infatti, il legislatore
apparentemente ha riaffermato, da un lato, la temporaneità della disciplina, fissando nuovi termini
per il completamento delle procedure concorsuali, ma, dall'altro, allontanando sempre di nuovo nel
tempo la scadenza di questi, ha operato in stridente contraddizione con l'affermata temporaneità.
4.3.âˆ' La norma impugnata ha cura di esibire, quale caratteristica essenziale, la propria
temporaneità: il ricorso alla descritta modalità di copertura delle posizioni dirigenziali vacanti
sarebbe provvisorio, strettamente collegato all'indizione di regolari procedure concorsuali per
l'accesso alla dirigenza, da completarsi entro un termine ben identificato, che la disposizione
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impugnata, in origine, fissava al 31 dicembre 2013.
Tuttavia, l'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, inserisce in tale costruzione
un elemento d'incertezza, nella parte in cui stabilisce che, fatto salvo quanto disposto dall'art. 19,
comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, le Agenzie interessate non potranno attribuire nuovi incarichi
dirigenziali a propri funzionari «[a] seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali
di cui al presente comma». Questo significa che al termine, certo nell'an e nel quando, del
completamento delle procedure concorsuali - nelle cui more è possibile attribuire incarichi
dirigenziali con le modalità descritte - si affianca un diverso termine, certo nella sola attribuzione del
diritto all'assunzione, ma incerto nel quando, perché tra il completamento delle procedure
concorsuali (coincidente con l'approvazione delle graduatorie) e l'assunzione dei vincitori, può
trascorrere, per i più diversi motivi, anche un notevole lasso di tempo.
È quindi lo stesso tenore testuale della disposizione impugnata a non escludere che, pur essendo
concluse le operazioni concorsuali, le Agenzie interessate possano prorogare, per periodi ulteriori, gli
incarichi dirigenziali già conferiti a propri funzionari, in caso di ritardata assunzione di uno o più
vincitori. In questo senso, in contraddizione con l'affermata temporaneità, il termine finale fissato
dalla disposizione impugnata finisce per non essere «certo, preciso e sicuro» (sentenza n. 102 del
2013).
Per questo, non è conferente il richiamo, effettuato dall'Avvocatura generale dello Stato, alla
fattispecie normativa scrutinata con la sentenza di questa Corte n. 212 del 2012. In tale sentenza,
l'infondatezza della questione derivava dalla circostanza per cui la norma di legge (regionale)
impugnata consentiva, in assenza di personale con qualifica dirigenziale, che talune delle suddette
funzioni potessero essere attribuite a funzionari della categoria più elevata non dirigenziale, fino
all'espletamento dei relativi concorsi e, comunque, per non più di due anni. Come si vede, in quel
caso il termine finale della copertura delle vacanze attraverso il conferimento d'incarichi non era
ancorato ad un evento incerto nel quando come l'assunzione dei vincitori, ma era fissato
perentoriamente.
Anche considerando il tenore letterale della norma impugnata, quindi, il carattere di temporaneità
della soluzione da essa prevista, sul quale insiste l'Avvocatura generale dello Stato, tende a scolorire
fin quasi ad annullarsi.
4.4.âˆ' Si aggiunga, per quanto necessario, che la regola del concorso non è certo soddisfatta dal
rinvio che la stessa norma impugnata opera all'art. 19, comma 1bis,
del d.lgs. n. 165 del 2001, nella
parte in cui stabilisce che gli incarichi dirigenziali ai funzionari «sono attribuiti con apposita
procedura selettiva». In realtà, la norma di rinvio si limita a prevedere che l'amministrazione renda
conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la
tipologia dei posti che si rendono disponibili nella dotazione organica e i criteri di scelta, stabilendo,
altresì, che siano acquisite e valutate le disponibilità dei funzionari interni interessati. I contratti non
sono dunque assegnati attraverso il ricorso ad una procedura aperta e pubblica, conformemente a
quanto richiesto dagli artt. 3, 51 e 97 Cost. (sentenze n. 217 del 2012, n. 150 e n. 149 del 2010, n. 293
del 2009, n. 453 del 1990).
4.5.âˆ' In definitiva, l'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, ha contribuito
all'indefinito protrarsi nel tempo di un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori,
senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura
concorsuale aperta e pubblica. Per questo, ne va dichiarata l'illegittimità costituzionale per violazione
degli artt. 3, 51 e 97 Cost.
Posto che le ricordate proroghe di termini fanno corpo con la norma impugnata, producendo
unitamente ad essa effetti lesivi, ed anzi aggravandoli, in applicazione dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la
dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa all'art. 1, comma 14, del d.l. 30 dicembre 2013,
n. 150, come convertito, e all'art. 1, comma 8, del d.l. 31 dicembre 2014, n. 192. E proprio perché
tali disposizioni hanno carattere consequenziale e concorrono a integrare la disciplina impugnata, non
vi sono ostacoli ad estendere ad esse la dichiarazione d'illegittimità costituzionale, pur trattandosi di
disposizioni normative sopravvenute al giudizio a quo. Infatti, «l'apprezzamento di questa Corte, ai
sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non presuppone la rilevanza delle norme ai fini
della decisione propria del processo principale, ma cade invece sul rapporto con cui esse si
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concatenano nell'ordinamento, con riguardo agli effetti prodotti dalle sentenze dichiarative di
illegittimità costituzionali» (sentenza n. 214 del 2010).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del decretolegge
2 marzo 2012, n.
16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento
delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26
aprile 2012, n. 44;
2) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 14, del decretolegge
30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio
2014, n. 15;
3) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale
dell'art 1, comma 8, del decretolegge
31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio
2015.
buona lettura  alla  volpe...
Rispondi

Da: Nicky76 28/11/2019 12:46:37
Ciao, sapete quanti ne hanno esaminati finora? io sono stata convocata per fine gennaio
Rispondi

Da: spalto28/11/2019 12:57:25
non so il numero, Nickhy 76 come inizia il tuo cognome?
Rispondi

Da: Risultati oggi 28/11/2019 14:39:27
Più o meno siamo intorno ai 2500.
Rispondi

Da: spalto28/11/2019 16:04:37
A gennaio che lettera stanno convocando?
Rispondi

Da: Ci vuole fegato28/11/2019 16:58:45
La A a dicembre ne avranno convocati 3000
Rispondi

Da: Mattanzacena28/11/2019 19:48:49
Bene, stanno volando nelle convocazioni...
Rispondi

Da: Dix28/11/2019 22:46:14
Il lupo e il filosofo mi ricorda una persona di alto lignaggio che pontificava  sulla presunta "diversità" di coloro che operavano in agenzia per i quali ,secondo lei, non sarebbero valse le regole comuni agli altri dipendenti dello Stato in quanto necessitavano di regolamenti diversi   ; di qui a giustificare gli incarichi illegittimi quantunque  basati su regolamenti viziati.................Rilevo che oltre  a quanto magistralmente riportato nella 37 lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi  già espletati  avrebbe  facilmente risolto l'assenza di personale con qualifica dirigenziale in modo pienamente legittimo.
Rispondi

Da: Mattanzacena29/11/2019 06:57:37
Bene, ho notizia che clun candidato che ha preso tra 60 e 70 ha depositato il ricorso per la sua posizione e per l'intera procedura.
Rispondi

Da: Infatti...  1  - 29/11/2019 08:18:14
Mica uno solo...
Rispondi

Da: X mattanzacena  1  - 29/11/2019 08:40:59
Vorrà dire che ci saranno più idonei, eventualmente
Rispondi

Da: Mattanzacena29/11/2019 08:46:25
E per l'intera procedura. 
Rispondi

Da: Ci vuole fegato29/11/2019 11:41:45
Io so di uno di Roma,  qualcuno sa di altri?
Rispondi

Da: CONCORSO 175 2  - 29/11/2019 14:09:37
IL CONCORSO 175 E' LA SANATORIA DEI RACCOMANDATI STORICI CON QUALCHE NEW ENTRY.
NON IMPORTA SE SEI BRUTTO COGLIONE MENTECATTO RITARDATO BRAVO INTELLIGENTE BELLO SVEGLIO VAFFANCULISTA O LECCACULISTA.
L'IMPORTANTE E'...... LA RACCOMANDAZIONE !!!!!!!! OLE'!!!!!
Rispondi

Da: Sarebbe bello 1  - 29/11/2019 14:19:40
Conoscere i nomi degli idonei... per avere un'idea di come stanno veramente le cose.  E' chiaro che se le domande estratte convergono sui massimi sistemi dell'IRES risponderanno mille volte meglio i colleghi che sui quei sistemi lavorano dalla mattina alla sera.  Lapalissiano.
Rispondi

Da: Ci vuole fegato29/11/2019 14:42:57
Le domande sono prevalentemente sul controllo e la maggior parte degli idonei, per quel che so io, sono i soliti noti, comunque quando faranno la graduatoria tutti li potranno vedere e decideranno il da farsi
Rispondi

Da: Bull.  1  - 29/11/2019 15:52:47
La graduatoria  ?  2021 se tutto va bene.....


........ahahahahah. ......................................
Rispondi

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