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Concorso 175 dirigenti agenzia entrate 2010
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Da: X su | 04/03/2022 09:08:41 |
Comunque un filo di tacco ed un filo di trucco stanno veramente bene a tutti, proprio a tutti. | |
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Da: inpsiano | 1 - 04/03/2022 09:40:30 |
entro fine 2022 avremo inflazione >20% con stipendi fermi ad inizi anni 2000. Intanto Mattarella si abbassa lo stipendio a 175k, mentre i magnager si levano il limite dei 240.000 euro annuali. Direi che è ora di farli dimettere, sono nostri nemici, altro che dirigenti. | |
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Da: X inpsiano | 1 - 04/03/2022 10:12:41 |
Ma non ti avevano assunto in Europa...? Ancora qui a declamare sciocchezze? | |
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Da: X Mariano | 04/03/2022 10:13:52 |
Appare evidente che al capolinea sei tu... | |
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Da: inpsiano | 1 - 04/03/2022 10:17:35 |
in Europa? Ci sto pensando, grazie per lo spunto. Ad ogni modo a breve i soldi non varranno più nulla... in ufficio imbruttite i vostri dirigenti. | |
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Da: X secondo | 04/03/2022 10:18:32 |
Tu devi essere sia troll che diseredato | |
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Da: X inpsiano | 1 - 04/03/2022 10:26:33 |
Dobbiamo al contrario ringraziare la nostra classe dirigente, a partire dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio. E poi via via a scendere. Ha dimostrato e sta dimostrando grande equilibrio e compattezza in un momento storico di eccezionale gravità . La nostra democrazia, salda, europeista ed atlantista, è preziosa. Altro che inveire, dobbiamo sostenere chi ci governa. Sta dimostrando senso della storia, schierandoci, al pari del resto d'Europa, dalla parte giusta del mondo. | |
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Da: inpsiano | 1 - 04/03/2022 10:30:50 |
Si ficcassero il green pass su per il culo, altro che ringraziare. Vai a cagare. | |
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Da: X sopra | 1 - 04/03/2022 11:25:07 |
Brucia! | |
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Da: X inpsiano | 1 - 04/03/2022 11:36:35 |
Ah, beh, ecco chi mi ricordavi... Un certo Italiots, se non erro. Vi accomuna senza dubbio l'innata classe ed il forbito eloquio. Probabilmente frutto di qualche master ad Oxford... | |
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Da: inpsiano | 1 - 04/03/2022 11:39:29 |
su per il culo senza vasellina! | |
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Da: X inpsiano | 1 - 04/03/2022 11:47:41 |
Ma si, abbiamo capito, sei un onorario dell'Accademia della Crusca... E poi, ancora con 'sto Green Pass? Basta, dai, adesso lo tolgono. Ha svolto il suo mestiere, siamo tutti vaccinati ormai. E i pochi che non lo sono non possono più nuocere. A Pasqua tolgono l'obbligo. Basta con la lagna, su... | |
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Da: inpsiano | 1 - 04/03/2022 11:58:16 |
non dimenticheremo mai l'orrore del greenpass, i dirigenti la pagheranno cara. | |
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Da: The public manager | 04/03/2022 12:06:48 |
Avere una classe manageriale in grado di traghettare il Paese fuori dall'attuale tempesta non ha prezzo. | |
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Da: inpsiano | 1 - 04/03/2022 12:09:14 |
twattero abbiamo la classe dirigente più schifo inetta e incopetente d'europa. State zitti imbelli. | |
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Da: inpsiano | 1 1 - 04/03/2022 12:16:20 |
ma soprattutto fatta di vecchiacci. Spazio ai giovani, gli anziani vadano al parco a cibare i piccioni insieme a Brunetta (se non l'arrestano prima). | |
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Da: X inpsiano | 1 - 04/03/2022 12:57:11 |
Persisti imperterrito nel proferire cialtronerie. Cosa vuoi che importi l'età anagrafica? Contano la competenza, la capacità , l'equilibrio, i risultati conseguiti. Non ti basta un (giovane) barista al ministero degli esteri? Riesci a renderti conto, almeno un po', delle fesserie che scrivi? | |
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Da: inpsiano | 1 1 - 04/03/2022 13:00:42 |
ma sei deficiente? I risultati di questi vecchiacci sono sotto gli occhi di tutti! | |
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Da: Andromeda99 | 04/03/2022 13:08:56 |
Sezione: SEZIONE GIURISDIZIONALE TOSCANA Esito: SENTENZA Numero: 39 Anno: 2022 Materia: CONTABILITÀ Data pubblicazione: 03/03/2022 Codice ecli: ECLI:IT:CONT:2022:39SGTOS REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 39/2022 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA composta dai magistrati: ANTONIO GALEOTA - Presidente ANDREA LUBERTI - Consigliere (relatore) GIUSEPPE DI PIETRO - Consigliere ha pronunciato la seguente ***** SENTENZA Nel giudizio di responsabilità , iscritto al numero 61685 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di: Sarina Liga, nata a Sant'Agata di Militello in data 22 aprile 1955, residente in Spotorno (SV), alla via Serra, 49/e, interno 1. Rappresentata e difesa da,gli avvocati Waldemaro Flick e Francesco Paolini. Elettivamente domiciliata in forza di procura speciale, presso lo studio di quest'ultimo sito in Firenze, alla via Francesco Puccinotti, 30; Claudio Martini, nato a Firenze in data 16 novembre 1952, residente in Pontassieve (FI), alla via di Tigliano. Rappresentato e difeso dall'avvocata Graziella Ferraroni, con studio in Firenze, alla via del Poggio Imperiale, 14 (posta elettronica certificata: graziella.ferraroni@firenze.pecavvocati.it). Ivi elettivamente domiciliato in forza di Pagina 1 di 41 procura speciale; Matteo Renzi, nato a Firenze in data 11 gennaio 1975, ivi residente alla via Pietro Tacca, 2. Rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Bianchi, con studio in Firenze, alla via Palestro, 3 (posta elettronica certificata: albertobianchi@pec.ordineavvocatifirenze.it). Ivi elettivamente domiciliato in forza di procura speciale. Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (codice di giustizia contabile); Esaminati gli atti e i documenti della causa; Uditi, nella pubblica udienza in data 4 novembre 2021, il relatore, il pubblico ministero, in persona del Viceprocuratore generale Chiara Imposimato nonché, per i convenuti, gli avvocati Francesco Paolini e Graziella Ferraroni. RITENUTO IN FATTO Con atti di citazione regolarmente depositati e notificati la Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio i soggetti indicati in epigrafe al fine di vederli condannare al pagamento, in favore del Comune di Firenze, della somma complessiva di euro 697.381, 80, oltre agli accessori di legge, a titolo di risarcimento del danno erariale. Il petitum erariale è ripartito tra i diversi convenuti nelle misure di seguito specificate, in relazione alle funzioni pro tempore svolte all'interno dell'ente locale interessato e dal ruolo assunto dalla vicenda, essenzialmente attinente al conferimento di incarichi (ritenuti illegittimi) a seguito di designazione operata con ordinanza sindacale, poi recepita in atti paritetici: 1) Matteo Renzi, in qualità di sindaco del Comune di Firenze, e autore dell'atto, per il dieci per cento; 2) Claudio Martini, in qualità di direttore dell'Ufficio del sindaco, e proponente l'ordinanza, per il quarantacinque per cento; 3) Sarina Liga, in qualità di direttrice della Direzione Organizzazione, in quanto titolare di posizione organizzativa, e sottoscrittrice dei contratti individuali previa propria apposizione del visto di regolarità amministrativo-contabile, per un ulteriore quarantacinque per cento. Come accennato, la complessa vicenda posta a fondamento della richiesta risarcitoria si riferisce al conferimento di incarichi (equiparabili dal punto di vista retributivo a rapporti dirigenziali) ritenuti dalla Procura erariale illegittimi, quanto al conferimento, nel combinato disposto degli elementi soggettivi con quelli oggettivi. In sintesi, infatti, i contratti stipulati in via consequenziale, secondo quanto ritenuto dalla Procura erariale, avrebbero portato all'attribuzione, in favore dei destinatari, di emolumenti illegittimi, in quanto determinati in violazione della normativa primaria e secondaria di settore. Pagina 2 di 41 In base a quanto esposto nell'atto di citazione, le conseguenze patrimoniali di detto conferimento, e dei successivi provvedimenti attuativi, erano state portate all'attenzione della Procura erariale grazie a esposto anonimo, successivamente sfociato in un'attività di indagine anche delegata alla Guardia di finanza. L'iter procedimentale contestato è stato originato dall'ordinanza del Sindaco del Comune di Firenze, in data 29 giugno 2009, n. 516, di designazione dei nominativi degli interessati e di determinazione dell'inquadramento, emanata su proposta ascritta, in base all'intestazione dell'atto e al protocollo informatico, al convenuto Claudio Martini. Con l'ordinanza sopra menzionata era stata, in particolare, disposta l'attivazione di taluni incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, espressamente qualificati come dirigenziali. Tali incarichi erano stati attribuiti, tra gli altri, con riguardo alle persone di: Marco Agnoletti (responsabile dell'Ufficio per la comunicazione esterna); Bruno Cavini (portavoce del Sindaco); Giovanni Palumbo (nuovo direttore dell'Ufficio del Sindaco, in sostituzione del precedente, Claudio Martini). Nell'ordinanza era stato espressamente disposto che il conferimento dovesse avvenire "mediante l'attivazione di apposito contratto dirigenziale a tempo determinato", in relazione a tutte e tre le figure. Oltre che nella normativa primaria, il conferimento era fondato sugli articoli 7, 11-ter, 11- quinquies e 11-sexies del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, vigente all'epoca all'interno del comune, di concreta attuazione della disciplina in materia di incarichi di staff (normativa puntualmente richiamata all'interno dell'ordinanza). Tale disciplina contiene l'inquadramento retributivo degli incarichi di supporto alla direzione politica. Va anticipato che il regolamento non disciplina espressamente gli aspetti retributivi delle figure corrispondenti agli incarichi conferiti (direttore dell'Ufficio del sindaco, responsabile dell'Ufficio per la comunicazione esterna, portavoce del sindaco). Tuttavia, l'inquadramento (illegittimamente, secondo la Procura) era stato desunto dall'articolo 11 (che disciplina l'attribuzione di varie funzioni di staff a dirigenti), nonché dall'articolo 11-ter, comma 1, che prevede l'attribuzione del trattamento economico corrispondente alla qualifica dirigenziale al responsabile della segreteria del sindaco. Tale ultima nomina (come illustrato anche nelle difese) era stata disposta infatti, nella persona di Luca Lotti, in fase contestuale agli incarichi descritti, anche se nessuna censura è stata mossa in relazione a detto incarico. A seguito della riferita designazione, l'assunzione a tempo determinato (per relationem alla durata del mandato elettorale del sindaco) era avvenuta in forza di successivi contratti individuali stipulati dalla convenuta Sarina Liga con effetto dai giorni: 1 luglio 2009 (Giovanni Palumbo); 3 luglio 2009 (Marco Agnoletti); 7 luglio 2009 (Bruno Cavini); nonché di successive determinazioni in data 13 luglio 2009, registrate il giorno successivo con apposito "visto". Per l'articolazione della retribuzione, comprensiva del trattamento accessorio, tali provvedimenti avevano rinviato a successivi atti della Giunta comunale, definendo comunque un inquadramento pari al livello dirigenziale. Pagina 3 di 41 Con successiva deliberazione in data 14 luglio 2009, in effetti, la Giunta comunale di Firenze aveva deliberato, infine, di attribuire il trattamento economico accessorio della contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il personale, sempre di livello dirigenziale, del comparto Regioni-Autonomie locali e dal contratto integrativo vigente nel Comune di Firenze. Il trattamento accessorio conferito è stato determinato in misura pari, rispettivamente, a quello vigente per le qualifiche "H" (per Marco Agnoletti e Giovanni Palumbo) e "G" (per Bruno Cavini). A seguito dell'esposto e dell'indagine, la Procura erariale ha contestato il danno erariale prodotto. In particolare, le censure della Procura erariale sono state azionate in relazione ai soli rapporti contrattuali intercorrenti con Marco Agnoletti e Bruno Cavini, delibando anche quello con Giovanni Palumbo. Per essi, la Procura erariale ha contestato il difetto dei presupposti richiesti per il conferimento di funzioni dirigenziali, e della retribuzione consequenzialmente erogata, che sarebbe pertanto illegittima. Il conferimento dell'incarico a Giovanni Palumbo, invece, non è stato ritenuto irregolare dalla Procura erariale perché conforme alla disciplina di settore. Esso è tuttavia menzionato in quanto, proprio per le funzioni in concreto attribuite, risulta rilevante ai fini della narrazione della presente vicenda. Il costo complessivo dei due rapporti contrattuali contestati dal 2009 al 2013 risulta pari a euro 345.275,44 (in relazione a Marco Agnoletti) e a euro 352.106,36 (in relazione a Bruno Cavini), per un totale pari appunto al petitum erariale, di euro 697.381, 80. Quanto alle contestazioni operate da parte della procura erariale in relazione ai contratti, di fatto relativi a posizioni dirigenziali, le stesse possono essere come di seguito sintetizzate. In primis, è stato rilevato il mancato possesso dei titoli di studio prescritti per l'attivazione dei relativi incarichi, considerando che il primo era titolare del diploma di scuola media superiore e il secondo aveva addirittura conseguito solo il diploma di scuola media inferiore (e tale condizione si è protratta per l'intera durata dell'incarico). Infatti, la Procura ha rilevato che in base alla normativa applicabile all'epoca dei fatti, non sarebbe stato consentito attribuire qualifiche dirigenziali a soggetti privi del titolo di studio della laurea. In particolare, secondo quanto argomentato dalla Procura erariale: - il citato articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede la possibilità di reclutare collaboratori, quali titolari di uffici di supporto agli organi di direzione politica; - la stessa norma consente quindi di disporre assunzioni con soggetti esterni a tempo determinato, con attribuzione del trattamento economico e normativo previsto per i dipendenti degli enti locali: - tale norma non derogherebbe tuttavia agli articoli 19, comma 6, e 28, che prevedono il requisito della laurea (almeno triennale) per il conferimento degli incarichi dirigenziali. Pagina 4 di 41 Di conseguenza, in primis, gli interessati avrebbero, secondo una prima impostazione, in ogni caso percepito una retribuzione non proporzionata al titolo di studio posseduto; in secundis, anche a voler far assumere rilievo alle deduzioni difensive volte a demolire la ricostruzione normativa della parte pubblica, è stato in radice contestato che (come sopra accennato) il regolamento di organizzazione vigente all'interno del Comune di Firenze consentisse, per gli incarichi in questione, l'equiparazione economica ai dirigenti. In sintesi, il procedimento di attribuzione seguito, in violazione sia dei principi desumibili dalla normativa primaria che dal regolamento comunale di settore, avrebbe comportato l'attribuzione di incarichi dirigenziali in sostanziale violazione dei presupposti e dei requisiti prescritti. Tale comportamento antigiuridico, variamente modulato in relazione ai diversi convenuti, avrebbe prodotto una perdita pecuniaria a danno del Comune di Firenze. Il fatto illecito produttivo della perdita pecuniaria è, appunto, ascritto ai soggetti coinvolti nell'adozione dei relativi atti, dal soggetto proponente al sindaco emanante, sino alla dirigente cui è imputabile l'adozione degli atti di natura contrattuale nonché il relativo visto di regolarità amministrativa e contabile, secondo la percentuale di responsabilità sopra indicata. Sotto il profilo soggettivo, la Procura ha affermato la sussistenza del requisito minimale per l'imputazione della responsabilità erariale. Nel dettaglio, sarebbe infatti ravvisabile la colpa grave in capo ai convenuti, che discenderebbe dall'ignoranza inescusabile della normativa vigente, nonché dal mancato possesso delle qualificazioni culturali che avrebbero consentito il conferimento dei descritti incarichi dirigenziali. In particolare, se tale elemento soggettivo è sicuramente predicabile per i dirigenti coinvolti, non difetterebbe nemmeno quanto alla condotta ascritta al Sindaco e anzi con riguardo al medesimo è recisamente affermato. Infatti, il medesimo, oltre a una personale conoscenza degli interessati, avrebbe vantato anche una pregressa esperienza amministrativa di alto livello, in particolare in quanto ex presidente della Provincia di Firenze. Risulterebbero, quindi, integrati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale (anche considerando l'indubbio presupposto della sussistenza del rapporto di servizio dei convenuti, diversamente configurato in relazione alla qualifica rivestita) con riguardo all'intero esborso sostenuto dall'amministrazione comunale. L'interruzione della prescrizione è stata effettuata con atti di costituzione in mora dello stesso comune (per Matteo Renzi con effetto in data 18 luglio 2014; per Claudio Martini, ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile, in data 8 luglio 2014; per Sarina Liga, in data 21 giugno 2014). A seguito della notificazione dell'invito a dedurre (per Matteo Renzi in data 1 luglio 2019, dopo una prima notificazione in data 7 giugno 2019 viziata da un errore di impaginazione dell'atto; per Claudio Martini, in data 7 giugno 2019; per Sarina Liga, in data 7 giugno 2019) gli interessati hanno svolto attività pre-processuale, contestando gli elementi di responsabilità ascritti. Pagina 5 di 41 In seguito, gli stessi, nei termini previsti per la costituzione, hanno svolto attività difensiva, tramite il deposito di note di memoria. Le difese formulate dalle parti convenute possono essere come di seguito descritte ed esposte. Il convenuto Matteo Renzi, come sopra rappresentato e difeso, si è costituito con note di memoria in data 4 febbraio 2021. In particolare, il medesimo ha spiegato le seguenti difese ed eccezioni, oltre a riproporre deduzioni già avanzate in sede pre-processuale. i. Assenza di antigiuridicità della condotta. La difesa, ferma restando la ricostruzione fattuale della vicenda, non posta in discussione, ha contestato in radice l'imputazione mossa al proprio assistito, che sarebbe fondata esclusivamente sul nomen iuris (erroneo) attribuito all'attività svolta dai soggetti incaricati. In particolare, la difesa del Sindaco ha contestato l'equiparazione funzionale tra i ruoli conferiti ai soggetti più volte enunciati e i dirigenti. Nello specifico, la figura rappresentata dai collaboratori inquadrati in base all'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000 presenterebbe caratteristiche di natura fiduciaria, in relazione a cui risulterebbe non conferente la richiesta del possesso di titoli equiparabili a quelli previsti per le qualifiche dirigenziali. In sostanza, le figure descritte dall'articolo 90 comprenderebbero collaboratori privi di rapporti con l'apparato burocratico, svincolati dalla normativa di disciplina di tale materia e dai relativi requisiti. Quindi, secondo tale prospettazione, l'ordinamento degli enti locali consentirebbe un'attribuzione di incarichi sostanzialmente svincolata dal possesso di specifici requisiti di carattere culturale. Per contro, dovrebbe essere garantito il rispetto del complesso della normativa generale (rappresentata, ad esempio, da quella in materia di procedimento amministrativo e di conseguente motivazione, nonché della disciplina finanziaria in materia di vincoli di spesa). Con riferimento agli incarichi attribuiti, inoltre, sarebbe applicabile l'ulteriore normativa di settore, rappresentata dalla legge 7 giugno 2000, n. 150. Al riguardo, il menzionato difensore ha citato giurisprudenza resa dalla Corte dei conti, in sede di controllo, che esalterebbe la netta differenziazione intercorrente tra gli uffici di staff (di carattere fiduciario) e quella investita di attività gestionale, che per contro sarebbe identificabile nel plesso dirigenziale, rendendo non predicabile l'equiparazione dei requisiti previsti. In considerazione della diversità tra le due figure professionali (dirigenti e collaboratori fiduciari) non sarebbe predicabile l'estensione dei requisiti culturali specificamente previsti per i primi anche ai titolari di uffici di staff. Per contro, la normativa descritta rivestirebbe la sola finalità di consentire, per le figure sopra illustrate, l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente, al fine di evitare il ricorso a quello di carattere autonomo. La conferma a tale iter argomentativo, in ogni caso, verrebbe dal comma 3-bis dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000, Pagina 6 di 41 introdotto dall'articolo 11 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Tale novellazione avrebbe infatti, in senso ricognitivo, specificato che "Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale". La natura ricognitiva (e non innovativa) della norma sarebbe, inoltre, confermata da taluni passi della relazione illustrativa, dalla "scheda di lettura" della Camera dei deputati e dalla relazione tecnica. In ogni caso, secondo quanto sostenuto da tale difesa, nella versione applicabile all'epoca dei fatti, l'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 avrebbe consentito, tra l'altro, l'affidamento di incarichi dirigenziali veri e propri a soggetti in possesso di "concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza". Di conseguenza (Corte dei conti, Sezione III centrale di appello, 7 settembre 2017, n. 430) il requisito della laurea non presenterebbe carattere essenziale, ma solo alternativo rispetto a quello degli ulteriori requisiti culturali desumibili, tra l'altro, dalle concrete esperienze pregresse; inoltre (Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, 5 marzo 2015, n. 11 e 19 settembre 2017, n. 209) la laurea non sarebbe necessaria in caso di previsione derogatoria nella regolamentazione dell'ente. In particolare, la fonte integrativa del precetto statuale sarebbe rappresentata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (rappresentata, nel caso di specie, dagli articoli 11- quinquies e 11- sexies dell'atto normativo vigente all'interno del Comune di Firenze) che, in modo specifico, in detti articoli consentirebbe l'affidamento degli uffici di progetto, tematici e di staff "a dirigenti". In sintesi, secondo quanto icasticamente espresso nell'atto difensivo, l'equiparazione ai dirigenti rileverebbe solo ai fini retributivi, e non anche a quelli funzionali. Pertanto, mentre sarebbe legittima la corresponsione di remunerazioni sostanzialmente equiparate a quelle dirigenziali, sarebbero invece inapplicabili i requisiti sostanziali per la nomina. Infatti, diversi risulterebbero sia le responsabilità che i compiti attribuiti, come confermato dalla novellazione, come detto operata dall'articolo 11 del decreto-legge n. 90 del 2014. La norma, in considerazione del suo tenore letterale, non avrebbe carattere innovativo ("resta fermo") e riguarderebbe anche l'inquadramento retributivo, confermandone la legittimità della prassi di parametrare il trattamento a quello previsto per i dirigenti degli enti locali. ii. Assenza di colpa grave. Infatti, in primo luogo, il Sindaco non avrebbe preso parte agli atti relativi all'inquadramento retributivo dei due collaboratori, che sarebbe invece da imputare alle determinazioni e agli atti paritetici degli uffici competenti, nonché alla successiva deliberazione della giunta comunale. Ne consegue che non sarebbero al medesimo imputabili gli inquadramenti, anche ove ritenuti illegittimamente effettuati, nella qualifica dirigenziale. Pagina 7 di 41 Inoltre, anche a voler accedere all'interpretazione maggiormente rigorosa, la formulazione della norma avrebbe presentato quantomeno un'ambiguità di fondo, tanto che l'opzione più mite risultava accolta da parte della giurisprudenza contabile. Pertanto, difetterebbe in capo al convenuto (in quanto titolare solo della conoscenza "laica" richiesta a un esponente politico) l'elemento soggettivo imposto dal giudizio di responsabilità . Inoltre, il medesimo si sarebbe limitato a designare gli interessati, senza stabilirne l'inquadramento contrattuale (peraltro, come più volte ripetuto, rilevante solo a fini retributivi e non qualificatori). iii. Erronea quantificazione del danno. In subordine all'assoluzione nel merito, è invocata una differente e più mite quantificazione del danno, che dovrebbe tenere conto, ai fini di un'eventuale riduzione, sia del concorso degli altri esponenti della Giunta comunale che della compensatio lucri cum damno, eventualmente anche ai fini di un esercizio, in via ulteriormente subordinata, del potere riduttivo per finalità equitative. La convenuta Sarina Liga, come sopra rappresentata, si è costituita con note di memoria in data 4 febbraio 2021. Le difese spiegate sono state le seguenti: i. Assenza di antigiuridicità della condotta. La convenuta ha riproposto le considerazioni, già illustrate dal convenuto precedente, circa la non sussumibilità degli incarichi di staff ex articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (pur con retribuzione parametrata a quella dei dirigenti) tra gli incarichi stricto sensu dirigenziali. È stata in particolare evidenziata la diversa formulazione dell'articolo 110 della stessa fonte; la disciplina sarebbe derogatoria anche in relazione agli articoli 19, comma 6, e 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001. In particolare, ai sensi dell'articolo 90, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 267 del 2000, il titolare dell'ufficio di staff, fermo restando il divieto di effettuare attività gestionale, ben potrebbe essere remunerato, prescindendo dal possesso del titolo di studio, con il trattamento economico dei dirigenti. Anche in questo caso, è ribadito che la disposizione in commento (sia pure introdotta con legge successiva alla vicenda) presenterebbe carattere meramente confermativo, e non innovativo, della pregressa disciplina. Detta difesa ha citato ulteriore giurisprudenza sul punto, che confermerebbe tale assunto. In particolare, l'impostazione difensiva si basa su pronunce (Corte dei conti, Sezione III centrale di appello, 15 marzo 2017, n. 122 e 12 luglio 2017, n. 352), che confermerebbero la natura prettamente ricognitiva della norma. Nel caso di specie, risulterebbe rispettata anche la congruenza tra il trattamento retributivo erogato e la relativa previsione del regolamento di organizzazione dell'ente (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione 5 marzo 2015, n. 11) in quanto, per figure analoghe, non sarebbe imposto il possesso della laurea per l'inquadramento nel livello dirigenziale. Risulterebbero rispettate anche le ulteriori previsioni contenute nel regolamento comunale in concreto applicabili. Pagina 8 di 41 Infine, sempre in concreto, sarebbe stato presente il possesso dei requisiti culturali indispensabili. Detti titoli sarebbero stati costituiti dall'iscrizione nell'Albo dei giornalisti per il rapporto instaurato con entrambi i soggetti e dal rilevante curriculum di Bruno Cavini, illustrato nella motivazione del provvedimento con una formulazione rafforzata. In tale sede sarebbe stato infatti precisato che l'esperienza professionale ritenuta rilevante ai fini della sua nomina doveva essere individuata nelle plurime esperienze svolte in diversi enti nazionali e internazionali. ii. Assenza di colpa grave. In questo caso, è stato evidenziato l'affidamento riposto dalla convenuta nella correttezza degli atti di competenza della Giunta e dell'organo politico. Infatti, la stessa avrebbe espletato la propria attività in epoca ormai successiva al perfezionamento della fattispecie, che sarebbe invece imputabile agli organi intervenuti in epoca antecedente. Di conseguenza, la convenuta sarebbe stata nell'impossibilità di intervenire sulla definizione degli incarichi e sul correlativo trattamento economico. Inoltre, anche per tale convenuta è argomentata l'oggettiva incertezza del quadro normativo, ivi compreso il regolamento comunale, tale da richiedere interventi giurisprudenziali di risoluzione dei relativi conflitti. Inoltre. la convenuta sarebbe cessata dal proprio incarico subito dopo la vicenda esaminata, con conseguente impossibilità anche di procedere al riesame del proprio operato. iii. Erronea quantificazione del danno. Anche in questo caso è stato obiettato che la Procura non avrebbe tenuto conto dell'utilità comunque ricevuta dall'amministrazione comunale. In particolare, anche ipotizzando una determinazione non conforme del trattamento economico, l'assunzione non presenterebbe profili ulteriori di illegittimità e sarebbe utilmente valutabile. Nel caso di specie, la difesa propone di parametrare la retribuzione spettante al responsabile della comunicazione e al portavoce a quanto (articolo 11- ter del regolamento applicabile all'interno del comune) disposto per il responsabile della segreteria del Sindaco, remunerabile "con il massimo livello retributivo del contratto collettivo di lavoro del personale degli enti locali". Nel caso di specie, per tale carica, sostanzialmente coeva, è stata determinata una retribuzione di euro 18.850,00 annui lordi, che andrebbero quindi sottratti dal quantum del danno in quanto comunque erogabili. Anche la parte indennitaria di retribuzione, in quanto fissata in via unilaterale dalla Giunta, dovrebbe essere comunque detratta dal risarcimento secondo la Procura posto a carico della (sola) convenuta. Il convenuto Claudio Martini, infine, si è costituito con note di memoria in data 22 Pagina 9 di 41 gennaio 2021. Lo stesso ha riproposto talune deduzioni difensive già svolte a seguito dell'invito a dedurre, oltre a una complessiva contestazione dell'iter logico svolto dalla Procura secondo una linea difensiva che può essere sintetizzata nei seguenti punti. i. Carenza di legittimazione passiva. Il convenuto ha sostenuto la radicale estraneità della propria condotta alla produzione del danno. La conseguente carenza di legittimazione passiva è stata argomentata in relazione a una serie di punti in diritto che mirano a contestare la propria attiva partecipazione alla proposta dell'ordinanza più volte menzionata. In particolare, essi sono rappresentati dalla erronea applicazione dell'articolo 20-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), dalla contestazione ai sensi dell'articolo 2712 del codice civile della riproduzione informatica del file-log relativo all'ordinanza 516 del 2009 e dalla contestazione, ovvero disconoscimento, della cosiddetta firma "leggera" e della riproduzione informatica di cui al file-log delle ordinanze sindacali in data 29 giugno 2009, n. 515 e n. 516 del 2009; dalla carenza, ovvero inadeguatezza, dell'istruttoria svolta e dalla sua manifesta illogicità ; dalla sussistenza di argomenti costitutivi di cui all'articolo 615-ter c.p. a carico di ignoti. Il convenuto ha, in buona sostanza, argomentato, di essere cessato dal proprio incarico già a seguito dell'ordinanza 515 del 2009, precedente alla contestata ordinanza sindacale n. 516 che, invece, aveva disposto l'adozione delle nomine. Invece, altro soggetto, utilizzando le sue credenziali informatiche, avrebbe fatto risultare proponente un soggetto estraneo. Infatti, sarebbe paradossale che, come emergente dal corpo dell'atto, il responsabile dell'attività di impulso fosse il (cessato) direttore dell'Ufficio del sindaco, in luogo di quello nominato con la successiva ordinanza n. 516 del 2009. Tra l'altro, la natura di proponente dell'atto emergerebbe dalla sola sottoscrizione "informatica" dell'atto, che non costituirebbe una "firma digitale" ma una mera riproduzione informatica, siccome apponibile tramite username e password, finalizzata alla redazione e successivo inserimento dell'atto e che sarebbe, in base all'articolo 20 del codice dell'amministrazione digitale, liberamente valutabile da parte del giudice. Il soggetto in questione, in ogni caso, non avrebbe avuto contezza all'epoca dei fatti della circostanza dell'abusiva utilizzazione delle proprie credenziali, se non a seguito della contestazione dell'illecito erariale, effettuata a seguito dell'invito a dedurre. Il convenuto ha, in particolare, diffusamente illustrato il motivo per cui la numerazione dell'atto non potrebbe essere stato il frutto di un errore materiale da parte dei funzionari addetti al protocollo. Analogamente, il coinvolgimento dello stesso descritto da parte dei cointimati risulterebbe una mera argomentazione difensiva dettata dalla volontà di ridurre il quantum del risarcimento. Al riguardo, il convenuto ha ricostruito in modo minuzioso la cronologia degli incontri con il Sindaco nel periodo interessato, al fine di evidenziare l'assenza di una concordia di intenti nel periodo interessato dalla rotazione del personale. Lo stesso, inoltre, ha ricostruito la prassi amministrativa vigente nel Comune di Firenze, al fine di comprovare l'infondatezza delle accuse. Pagina 10 di 41 | |
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Da: Andromeda99 | 04/03/2022 13:10:30 |
In particolare, al medesimo sarebbe difettato ogni potere e compito di proposta in relazione all'adozione dei relativi atti; essa sarebbe stata, invece, incardinata in capo a diverso ufficio comunale. Il convenuto ha poi diffusamente illustrato una serie di vicende asseritamente illecite, anche successive al periodo interessato, e riferite ad colorandum, al fine di corroborare la propria versione dei fatti. In particolare, è stata contestata la ricostruzione dei fatti operata da parte della Procura erariale relativamente alla partecipazione nella vicenda, che sarebbe fondata solo sulla sottoscrizione dell'atto ritenuta, come esposto, non attribuibile. Nello specifico, risulterebbe in effetti poco verosimile che il Sindaco abbia incaricato di provvedere all'ordinanza relativa alla nomina del direttore dell'Ufficio del sindaco e del responsabile dell'Ufficio per la comunicazione esterna, nonché del portavoce del Sindaco, proprio il direttore dell'Ufficio del sindaco in corso di cessazione (ancorché dirigente a tempo indeterminato dell'ente locale). Rilevato che la procura avrebbe omesso di disporre indagini su detta notitia criminis, il convenuto ha pertanto disconosciuto l'efficacia del relativo documento informatico chiedendo l'accertamento in via incidentale di tale falsità . In ogni caso, il file-log che riporta l'indicazione della propria sottoscrizione costituirebbe solo prova liberamente apprezzabile ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile, e non firma fidefaciente. ii. Mancanza del danno erariale. Diversamente da quanto esposto dalla Procura erariale non sussisterebbe nel caso di specie alcun pregiudizio finanziario pubblico. Infatti, nella ricostruzione accusatoria operata da parte della Procura sarebbero riscontrabili un travisamento dei fatti storici e una violazione, ovvero falsa applicazione, dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000, in relazione all'articolo 110, nonché una carenza di istruttoria. Tale argomentazione ripropone quanto asserito dalle difese sopra già illustrate circa l'inapplicabilità , in ragione della natura dell'incarico, dei presupposti di conferimento degli incarichi dirigenziali. iii. Difetto del nesso causale. Secondo tale impostazione difensiva, mancherebbe un nesso tra la condotta dell'interessato e il danno (anche laddove esso fosse ritenuto sussistente), anche in base alla violazione, ovvero falsa applicazione, del principio di separazione tra dirigenza e organi di governo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del riparto delle attribuzioni per come delineato nell'ordinamento degli enti locali. Infatti, anche a voler ammettere il più volte confutato intervento del convenuto nella predisposizione dell'ordinanza sindacale contestata, la responsabilità andrebbe ascritta a soggetti diversi. Essa, in particolare, dovrebbe essere imputata alla convenuta Sarina Liga (in quanto autrice degli atti di natura paritetica) e alla Giunta comunale nel suo complesso, in quanto responsabile della determinazione dell'inquadramento retributivo (erroneamente adottata successivamente, e non in via preventiva, rispetto alla stipulazione del contratto). Tra l'altro, nessuna disposizione prevederebbe l'acquisizione di un parere ovvero di una proposta degli uffici comunali per le ordinanze sindacali. Pagina 11 di 41 iv. Carenza di legittimazione passiva. Con tale eccezione il convenuto ha riproposto, sotto altro e diverso versante, un argomento già speso. Infatti, il convenuto ha obiettato che, anche a voler riconoscere un proprio intervento nel procedimento, difetterebbe una rilevanza causale dell'atto presupposto (l'ordinanza) rispetto ai successivi atti di inquadramento dei convenuti. Detta rilevanza dovrebbe, invece, essere ascritta più propriamente agli atti contrattuali e alla successiva deliberazione della Giunta comunale. In particolare, quanto al mancato coinvolgimento di quest'ultima, è stato rilevato che, pur in presenza di una specifica parametrazione della retribuzione a quella fissata per la dirigenza, la Giunta sarebbe stata libera di indicare l'indennità onnicomprensiva senza tenere conto della determinazione operate ex ante. Di conseguenza, nessuna influenza sulla produzione del danno avrebbe presentato l'inquadramento, operato già nell'ordinanza di designazione, dei soggetti nominati quali dirigenti, in quanto carente dell'elemento vincolante sul quantum della retribuzione. v. Erronea quantificazione del danno. In subordine, il convenuto ha contestato la quantificazione sia dell'evento lesivo per le finanze pubbliche (che dovrebbe essere calcolato al netto e non al lordo) che del riparto delle quote di responsabilità . Ripetendo le argomentazioni formulate in relazione al decisivo rilievo dell'operato della Giunta comunale nella fissazione dell'indennità onnicomprensiva corrisposta, la difesa in commento ha sostenuto che essa dovrebbe essere espunta dall'ammontare del danno ascritto; inoltre, ha reiterato l'argomentazione, già soggiunta da altro convenuto, circa la necessità di considerare la quota parte della retribuzione che, in ogni caso, poteva essere legittimamente erogata nei confronti dei collaboratori. La misura della retribuzione, infatti, sarebbe stata quantificata in base alla già contestata deliberazione della Giunta comunale. Tale deliberazione, tuttavia, in modo inopinato non sarebbe stata valutata nell'atto di citazione ai fini della quantificazione del danno, e non sarebbero stati chiamati a risponderne i componenti della Giunta medesima. Quale parametro, quello suggerito è stato anche in questo caso l'importo della retribuzione annua erogata al responsabile della segreteria, nominato contestualmente alla vicenda in commento, calcolato però in euro 60.049,09 in quanto corrispondente a quanto in punto di fatto erogato e non in base alla remunerazione astratta. Inoltre, il convenuto ha contestato la quota di responsabilità ascritta al medesimo, in quanto ritenuta non proporzionata al ruolo, comunque non di particolare rilievo, assunto in concreto. vi. Prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Da ultimo, anche se con efficacia pregiudiziale rispetto alla difesa di merito, il difensore del convenuto Claudio Martini ha proposto eccezione di prescrizione del risarcimento del danno erariale, per violazione dei termini previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Premesso che, come accennato, l'interruzione della prescrizione è stata disposta con atti di costituzione in mora da parte dello stesso comune (per Matteo Renzi in data 18 luglio 2014 e per Sarina Liga in data 21 giugno 2014; nonché, per se stesso, ai sensi Pagina 12 di 41 dell'articolo 140 del codice di procedura civile, in data 8 luglio 2014, il convenuto ha radicalmente contestato l'efficacia interruttiva nei propri confronti dell'atto in questione, per le ragioni che saranno di presso illustrate. Nel caso di specie, infatti, la notificazione dell'invito a dedurre (come accennato, avvenuta ex articolo 140 del codice di procedura civile), non sarebbe stata seguita dall'effettivo recapito dell'avviso con ricevuta di ritorno inerente al deposito dell'atto presso il Comune che, peraltro, non sarebbe stato prodotto dalla Procura a conferma del valore interruttivo dell'atto. ***** A seguito di rinvio dall'udienza in data 24 febbraio 2021, fondata sull'opposizione dell'avvocato Alberto Bianchi allo svolgimento da remoto, la discussione è stata fissata per l'udienza indicata in epigrafe. Con istanza pervenuta in data 8 ottobre 2021 sempre lo stesso procuratore ha chiesto che la trattazione del giudizio in epigrafe fosse differita sino al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il difensore istante ha rappresentato che la trattazione in pubblica udienza in presenza sarebbe stata in contrasto con le disposizioni che disciplinano lo svolgimento dell'attività giudiziaria in costanza dell'attuale e descritta emergenza epidemiologica. In base a tale prospettazione, l'articolo 85, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; nonché il decreto del Presidente della Corte dei conti 1 aprile 2020, n. 138, emanato in attuazione di tale norma, e prorogato con successivo decreto in data 27 ottobre 2020, n. 287, non consentirebbero la celebrazione di processi in presenza fisica. In apertura dell'udienza, l'avvocata Laura Pradella ha presentato ulteriori note di memoria in tal senso, al fine di insistere nella già proposta richiesta di differimento. Le stesse sono state redatte da parte del titolare, mentre l'avvocata presente in aula ha precisato di essere delegata al più limitato fine di esporre oralmente tali note. Al riguardo, nelle note presentate in forma scritta per conto dell'avvocato Alberto Bianchi, ed esposte oralmente dalla citata delegata, è stata illustrata una serie di profili di invalidità della disciplina dello svolgimento del giudizio da cui conseguirebbe, a sua volta, l'illegittimità della fissazione dell'udienza in presenza fisica delle parti nonostante l'emergenza pandemica. In particolare, il decreto di fissazione dell'udienza contrasterebbe con l'assetto normativo nella parte in cui omette di consultare l'autorità sanitaria regionale e l'Ordine degli avvocati ai fini della decisione, come invece prescritto dalla normativa di settore. La memoria ha, infine, insistito affinché l'udienza fosse rinviata alla fine dell'emergenza corrente, riservandosi comunque ogni iniziativa a tutela del diritto di difesa e del rispetto del contraddittorio. Alla richiesta di differimento si è associato l'avvocato Francesco Paolini, mentre si sono opposti il pubblico ministero e l'avvocato Graziella Ferraroni. All'esito di una breve camera di consiglio, il collegio, con ordinanza a verbale, ha disposto la trattazione della causa, dando lettura della decisione che viene Pagina 13 di 41 immediatamente di seguito riportata: "Il collegio: ritenuto che con istanza pervenuta in data 08/10/2021 l'avv. Alberto Bianchi ha chiesto che la trattazione del giudizio n. 61685 sia differita fino al termine dell'emergenza epidemiologica da covid-19; ritenuto che in particolare il difensore istante ha rappresentato che la trattazione in pubblica udienza "in presenza" contrasterebbe con le vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle attività giudiziaria in costanza della descritta emergenza epidemiologica; ritenuto che secondo quanto prospettato l'art.85, co.2, d. l. 17 marzo 2020 n.18, convertito in legge 24/4/2020 n.27, nonché il decreto del Presidente della Corte dei conti 1° aprile n.138 emanato in attuazione di tale norma e prorogato con successivo decreto in data 27 ottobre 2021 n.287 non consentirebbero lo svolgimento dei processi in forma fisica; ritenuto che la discussione del giudizio in esame, originariamente fissata per il 24/2/2021 con modalità a distanza, è stata rinviata alla data odierna per la trattazione in presenza con decreto del presidente della sezione giurisdizionale per la Toscana, in considerazione dell'impossibilità a presenziare comunicata in data 15/2/2021 sempre dall'avv. Bianchi al collegamento da remoto; ritenuto che tale opposizione è stata manifestata in base a quanto previsto dall'art.3, co. 4 del decreto del Presidente della Corte dei conti 1° aprile 2020 n.138 che prevede il rinvio dell'udienza telematica nel caso di indisponibilità di uno dei difensori al collegamento; considerato che contrariamente a quanto prospettato dalla parte convenuta, l'art. 85, co.2 rinviando al successivo comma 3 e in particolare alla lettera e) dispone espressamente che le misure organizzative prese dal Presidente della Corte dei conti possono prevedere tra l'altro lo svolgimento delle udienze mediante collegamento da remoto; considerato che il citato decreto del Presidente della Corte dei conti si limita a disciplinare all'art. 1 le regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze dinanzi alla Corte dei conti con collegamento da remoto senza precludere la celebrazione in presenza durante l'emergenza epidemiologica; considerato altresì che l'art.3, lett. e) citato dalla difesa a sostegno della propria richiesta dispone espressamente che le udienze collegiali o monocratiche, sia pubbliche che camerali nonché le camere di consiglio possono svolgersi mediante collegamento da remoto; considerato che il decreto presidenziale n.37 del 30/10/2021 ha carattere meramente ricognitivo in riferimento alla calendarizzazione delle udienze da svolgersi presso la sezione giurisdizionale per la Toscana dal novembre 2021 al dicembre 2022; rilevato che l'avv. Francesco Paolini per il convenuto Liga Sarina ha aderito alla istanza di rinvio dell'avv. Bianchi condividendone i contenuti; rilevato che l'avv. Graziella Ferraroni si è invece opposta alla istanza di rinvio; rilevato che il pubblico ministero parimenti si è opposta alla suddetta istanza; considerato altresì che il decreto di fissazione udienza del giudizio n.61685 è stato adottato proprio a seguito del differimento dell'udienza da remoto resosi necessario per l'opposizione dell'avv. Bianchi allo svolgimento dell'udienza del febbraio 2021 in videoconferenza; Pagina 14 di 41 la Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Toscana, pronunciandosi sull'istanza di rinvio in discussione la rigetta e per l'effetto dispone di procedersi oltre nella discussione della causa." È quindi seguita la discussione relativa al merito della controversia. Il pubblico ministero si è riportato ai propri atti e documenti scritti, in particolare al contenuto dell'atto di citazione e ai relativi allegati. Il pubblico ministero ha, inoltre, contestato l'applicabilità al caso di specie della compensatio lucri cum damno, variamente argomentata dai convenuti, sottolineando che le assunzioni in commento sono state disposte scientemente e volontariamente in violazione degli obblighi di legge in materia, con conseguente esclusione di tale possibilità . Quanto alla riduzione della posta risarcitoria in capo ai convenuti, per effetto dell'accertamento della responsabilità anche in capo ai componenti della Giunta comunale, si è rimesso alla valutazione del collegio in merito a tale possibilità . In relazione alla questione della validità della notificazione dell'atto di costituzione in mora nei confronti del convenuto Claudio Martini, il pubblico ministero ha precisato che l'atto deve intendersi perfezionato in data 28 luglio 2014, in base a quanto disposto dall'articolo 149 del codice di procedura civile, producendo attestazione del ritiro dell'atto da parte della coniuge. Infine, l'organo requirente ha dichiarato di non opporsi all'eventuale ricorso, da parte del collegio, del potere riduttivo. Il pubblico ministero ha, in conclusione, reiterato le richieste già profuse nell'atto di citazione. Rilevata, per il carattere limitato del mandato difensivo in sostituzione, l'astensione dalla discussione dell'avvocata Laura Pradella, è quindi seguito l'intervento dell'avvocato Francesco Paolini. Lo stesso, riportandosi alle considerazioni già profuse nei propri scritti difensivi, ha contestato l'applicabilità al caso di specie dei requisiti soggettivi necessari per il conferimento di incarichi dirigenziali, tra cui il possesso del titolo di studio, in quanto, l'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000, al comma 3-bis, richiamerebbe esclusivamente il trattamento economico previsto per il personale dirigenziale. Quanto alla posizione della propria assistita Sarina Liga, ha precisato che la medesima non sarebbe stata in grado di intervenire sul perfezionamento della fattispecie contestata. Infatti, detta convenuta si sarebbe limitata a un'attività meramente esecutiva sugli atti, in ordine ai quali, considerando l'intervenuta predeterminazione del contenuto ad opera della Giunta comunale, la stessa avrebbe potuto svolgere un controllo meramente formale, non idoneo a determinare la produzione del danno. L'avvocato Francesco Paolini ha, quindi, concluso riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e insistendo per il rigetto. Pagina 15 di 41 L'avvocata Graziella Ferraroni, soffermandosi sulla posizione del proprio assistito (il convenuto Claudio Martini) ha insistito sulla sua assoluzione per la comprovata estraneità ai fatti e, comunque, per la mancanza di prova sulla sua colpevolezza. Il difensore ha, infatti, reiterato l'argomentazione secondo cui dagli atti di causa non emergerebbe la sottoscrizione della proposta dell'ordinanza contestata, ma solo l'inoltro dalla sua postazione di lavoro. Peraltro, la partecipazione dell'interessato alla redazione del documento dovrebbe essere esclusa anche considerando la comprovata competenza ed esperienza, idonee a far sospettare che il medesimo possa avere partecipato a una fattispecie di quantomeno dubbia legittimità . Quanto alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sempre l'avvocata Graziella Ferraroni ha reiterato le contestazioni mosse, già nell'atto difensivo depositato, in ordine alla validità della notificazione dell'atto di costituzione in mora. Infatti, secondo tale prospettazione, all'epoca dei fatti non sarebbe emersa in capo al convenuto Claudio Martini la conoscenza legale del documento. Anche l'avvocata Graziella Ferraroni ha, in ogni caso, reiterato la richiesta di mandare assolto il proprio assistito. Esaurita la discussione, la causa è stata quindi posta in decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO i. L'eccezione pregiudiziale del convenuto Matteo Renzi riferita all'asserita erronea applicazione della normativa emergenziale. Preliminarmente, il collegio prende atto della circostanza che il convenuto Matteo Renzi, per il tramite del proprio difensore, nei termini meglio descritti nella parte narrativa, ha lamentato la lesione dei propri diritti di difesa, e si è pertanto astenuto dalla discussione. Tale pregiudizio deriverebbe dalla decisione della Sezione di rigettare la propria richiesta di procrastinare sine die la trattazione del giudizio, in presunta violazione della normativa processuale emergenziale. Sul punto, il collegio non può che reiterare la propria valutazione sulla regolarità della trattazione, in quanto presupposto sostanziale della validità della decisione, anche ribadendo la conformità della celebrazione del processo ai principi costituzionali. In primis, va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte citata, nessuna disposizione, ancorché emergenziale, ha mai conferito al convenuto di un giudizio avanti alla Corte dei conti il diritto di opporsi alla celebrazione ad infinitum del processo. Invece, la legislazione processuale applicabile in relazione alla peculiare situazione di fatto vigente al momento della trattazione della causa deve essere ricostruita come segue. Come risulta da fatto notorio, ormai in data 31 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza "in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili". Tale decisione è stata assunta al fine di scongiurare gli effetti pregiudizievoli della pandemia della patologia da nuovo coronavirus ("COVID-19"). Pagina 16 di 41 Alla dichiarazione dello stato di emergenza ha fatto seguito l'adozione di misure contenitive della diffusione epidemica, sovente particolarmente incisive. Con lo strumento della decretazione di urgenza il legislatore ha, in particolare, introdotto nell'ordinamento processuale, nei vari rami del diritto (civile, penale, amministrativo, tributario e, appunto, contabile) forme processuali innovative, in parziale deroga a quelle vigenti prima dell'inizio della situazione emergenziale. La ratio degli interventi è stata quella di limitare, specialmente nella fase maggiormente virulenta e pericolosa del contagio, la presenza contestuale di più persone in spazi ristretti, e al contempo di diminuire l'intensità degli spostamenti fisici strumentali a tale presenza che proprio l'udienza pubblica curiale inevitabilmente comporta. Al riguardo, deve essere sottolineato (e tali argomentazioni troveranno pesanti corollari applicativi nella causa in esame) che la pubblicità dell'udienza non costituisce circostanza accidentale e di mera solennità del giudizio, ma elemento fondamentale e costitutivo. In particolare, la pubblicità rappresenta elemento intrinseco ai fini della qualificabilità del giudizio non già come una mera risoluzione di una controversia, ma come un fair trial attuato nel rispetto dei principi costituzionali e sovranazionali rilevanti ex articolo 117, comma 1, della Costituzione. Non casualmente, l'ordinamento della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, all'articolo 6, paragrafo 1, riconosce espressamente il diritto di ogni persona, tra l'altro, a che la propria causa sia esaminata "pubblicamente". Il diritto alla pubblicità del giudizio è, quindi, espressamente riconosciuto proprio in considerazione delle importanti conseguenze anche sostanziali. In particolare, il precetto in questione è stato enucleato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo in senso non solo formale, ma anche di valutazione nel merito degli effettivi requisiti di pubblicità in considerazione della modalità di celebrazione dell'udienza (si veda, in particolare, la sentenza 14 novembre 2000, Riepan c. Austria, secondo cui il processo deve essere tenuto in un luogo facilmente accessibile, in un'aula capace di contenere un certo numero di spettatori, normalmente raggiungibile e riconoscibile attraverso adeguata informazione) e rappresenta, al contempo, un interesse pubblico. Le particolari problematiche derivanti dall'emergenza pandemica, tuttavia, hanno spinto il legislatore ad adottare una serie di misure derogatorie, per la ristretta durata della medesima emergenza, al principio di pubblicità del processo, che avrebbe posto ancora più gravi problemi di incolumità pubblica. La finalità sopra esposta (quella di limitare la presenza contestuale di più soggetti) non è stata peraltro raggiunta mediante l'elaborazione di una forma processuale generale per il periodo dell'emergenza, ma tramite l'individuazione di strumenti processuali variamente modulati in relazione allo specifico settore giuridico. Così, per quanto riguarda appunto i giudizi in tema di contabilità pubblica, il legislatore ha individuato due distinte modalità di celebrazione del giudizio, alternative rispetto alla trattazione in pubblica udienza. Pagina 17 di 41 In particolare, la relativa disciplina è stata introdotta dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Nello specifico, la norma conferente è contenuta all'articolo 85, che ha disciplinato in modo diverso i processi in materia pensionistica rispetto a quelli in tema di responsabilità . Per i primi, l'articolo 85, comma 5, ha previsto direttamente un processo a trattazione orale "eventuale", nel senso che la medesima deve essere richiesta dalla parte interessata almeno cinque giorni prima dell'udienza. Per i giudizi in materia di responsabilità , invece, il legislatore (articolo 85, comma 3) ha rinviato alla possibilità , da parte del Presidente della Corte dei conti (e, per quanto di rispettiva competenza, delle singole sezioni giurisdizionali regionali) di definire modalità di celebrazione alternativa dei giudizi, con lo strumento della videoconferenza. Al contempo la disciplina speciale (sempre, si ribadisce, per la durata dell'emergenza) ha introdotto una serie di norme che consentono di superare le difficoltà concettuali derivanti dalla celebrazione dell'udienza (e della successiva deliberazione in camera di consiglio) con modalità "virtuali". Il potere attuativo-integrativo in tema di celebrazione dei giudizi è stato conseguentemente esercitato con gli atti citati nell'ordinanza a verbale. Dal più volte menzionato decreto del Presidente della Corte dei conti è peraltro ricavabile un diritto del convenuto ad opponendum solo rispetto alla celebrazione telematica dell'udienza (nel caso di specie esercitato). Pertanto, nel complesso dei giudizi attribuiti alla Corte dei conti, vale al contrario la considerazione che la presenza fisica dei giudici, delle parti e, ove possibile, del pubblico, resta comunque la modalità principe di svolgimento del giudizio, anche se essa è garantita (con diverse forme) solo nel caso di interesse manifestato al riguardo dalla parte. Va quindi precisato, in primis, che la ricostruzione giuridica della normativa processuale da parte del convenuto Matteo Renzi appare inficiata dal palese travisamento dell'assetto normativo applicabile alla materia del processo contabile, che continua a preferire la tradizionale modalità di svolgimento del processo. In secondo luogo, il collegio ritiene che, per la natura della decisione assunta in ordine alla celebrazione dell'udienza, nessuna lesione di una posizione soggettiva del convenuto possa essere ipotizzata. Pertanto, anche ove la decisione fosse ritenuta in contrasto con l'iter procedimentale previsto dalla legislazione emergenziale (anche se ciò deve essere, per i motivi citati, escluso) la violazione di detta scansione procedurale, siccome dettata per finalità di ordine pubblico, non può certo essere invocata al fine di escludere la regolarità della vocatio in ius per la data odierna, altrimenti conferendosi all'interessato un inesistente potere di opporsi alla celebrazione del processo sine die. Infatti, alla data di celebrazione del giudizio, la cessazione dell'emergenza pandemica e della conseguente disciplina emergenziale in materia processuale è notoriamente un evento incertus quando, essendo già stata tra l'altro la stessa più volte prorogata. Pagina 18 di 41 Peraltro, è appena il caso di soggiungere che la normativa processuale dettata per fronteggiare l'emergenza pandemica è stata comunque dettata al fine di tutelare l'incolumità dei soggetti e delle parti del processo e, più in generale, della salute pubblica. Di conseguenza, la lamentata erronea applicazione della normativa, primaria e secondaria, di carattere processuale, in nessun modo potrebbe giungere a inficiare la validità della decisione assunta. ii. Il conferimento di incarichi "fiduciari" all'interno della pubblica amministrazione. Nel merito, prima di vagliare le ipotesi accusatorie, nonché di scrutinare, in ordine logico, le eccezioni dei convenuti, è necessaria una ricostruzione del dato normativo relativo al conferimento degli incarichi di supporto alla direzione politica all'interno degli enti locali. Ancora in via preliminare, deve essere fornita una ricostruzione della cornice logicoontologica entro cui collocare gli incarichi de quibus. All'interno di una struttura organizzativa, si pone in genere il problema di inserire, accanto agli organi di vertice, preposti alla direzione degli uffici adibiti allo svolgimento di attività amministrative, soggetti, che operino a stretto contatto con i legali rappresentanti dell'ente al fine di fornire a questi ultimi elementi di ausilio nel coordinare il management. Gli uffici di staff differiscono infatti da quelli di line in quanto, anziché inserirsi nella struttura, si raccordano direttamente con un soggetto apicale (per i soggetti pubblici, l'organo di indirizzo politico) al fine di fornire al medesimo un ausilio per l'esercizio di funzioni di propria diretta competenza o interesse. Il tema in questione si pone, in modo ancora più marcato, per le strutture pubbliche. Infatti, lo stretto raccordo delle figure apicali menzionate con il vertice politico reca un intrinseco problema di valorizzazione della fiduciarietà , rispetto alla selezione per concorso propria delle amministrazioni. Proprio in considerazione dell'astratta conflittualità tra i due criteri (quello della selezione aperta e imparziale e quella fondata sul vinculum fiduciae) il legislatore ha al riguardo dettato una disciplina espressa e specifica. iii. La disciplina del conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Per quel che riguarda gli enti locali, nel testo vigente all'epoca dei fatti, l'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000 provvedeva espressamente sul punto. La norma dispone(va) che "Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con Pagina 19 di 41 contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. 2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. 3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale". La disposizione, rimasta sostanzialmente invariata per un decennio, è stata poi integrata dal disposto dell'articolo 11 del decreto-legge n. 90 del 2014, più volte commentato e che sarà più avanti scrutinato anche in considerazione delle allegazioni difensive che vi fanno espresso riferimento. La norma, a ben vedere, rappresenta il pendant dell'articolo 110 sempre del decreto legislativo n. 267 del 2000. Infatti, detta disposizione consente il conferimento esterno di incarichi dirigenziali o direttivi di alta specializzazione, per l'esercizio di attività di amministrazione attiva, con competenza proprie di natura gestionale, al fine di integrare l'organico dell'ente (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, 29 agosto 2013, n. 312). L'articolo 90 disciplina, invece, il conferimento, sempre esterno, di incarichi di supporto agli organi politici per l'esercizio di funzioni proprie di questi ultimi, senza poteri gestori o di spesa. Si tratta di incarichi contraddistinti da un intenso carattere fiduciario, il che giustifica che la durata del rapporto sia, di norma, parametrata a quella del mandato elettivo del vertice politico. Infatti, l'ammissibilità di forme di incardinamento, all'interno dell'ente, in assenza di una selezione aperta e comparativa si giustifica, intanto, nei limiti in cui a dette figure non siano affidate funzioni amministrative in senso stretto ma, come accennato, di raccordo tra le figure politiche apicali e l'alta dirigenza. Si veda, sul punto, Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, sentenza 12 febbraio 2013, n. 208, secondo cui l'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000 "costituisce un portato del principio di separazione tra politica e amministrazione, rispondendo alla finalità di assicurare agli Organi titolari della specifica funzione di "direzione politica" di potersi avvalere di uffici posti alle proprie dirette dipendenze sotto il profilo funzionale e, per tale via, di poter disporre, al fine di supportare il concreto "esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo" di loro esclusiva spettanza, di personale diretto in prima persona, senza il tramite dell'apparato gerarchico amministrativo, che ad essi direttamente risponda" nell'ambito di un rapporto instaurato intuitu personae. Tale connotato, come si avrà modo di illustrare, è stato anzi esaltato dalla disciplina più recente, peraltro invocata, seppure in modo non del tutto conferente, da parte dei convenuti. In linea di principio, la giurisprudenza della Corte dei conti, sin dalle prime contestazioni mosse in relazione all'applicazione pratica della norma da parte degli enti interessati, ha messo in evidenza che il conferimento intuitu personae non esonera lo stesso Pagina 20 di 41 | |
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Da: Andromeda99 | 04/03/2022 13:11:10 |
conferente, e per il suo tramite l'ente locale interessato, dal rispetto di una serie rigorosa di presupposti e requisiti. Essi sono stati tratteggiati come di seguito dalla giurisprudenza apicale della Corte dei conti (ex multis Sezione I centrale Appello, 6 dicembre 2012, n. 785), che ha codificato l'interpretazione consolidata delle sezioni giurisdizionali e di controllo regionali: "- si tratta di assunzioni a tempo determinato e non possono essere affidate tramite incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (Corte dei conti Puglia - Sentenza n. 241/2007); - si tratta di posti in dotazione organica (Corte dei conti Toscana - Sentenza 622/2004) e pertanto per i posti il singolo ente sulla base della propria autonomia regolamentare dovrà valutare a quale categoria si riferiscono le necessità del Comune ai fini delle assunzioni ex art. 90 del Tuel; - possono essere affidate esclusivamente per funzioni di supporto di attività di indirizzo e di controllo alle dirette dipendenze del Sindaco, al fine di evitare qualunque sovrapposizione con le funzioni gestionali ed istituzionali, che devono invece dipendere dal vertice della struttura organizzativa dell'ente (Corte dei conti Lombardia - Deliberazione 43/2007); - agli uffici in oggetto possono essere affidate la gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie strettamente strumentali e funzionali all'esercizio dei compiti medesimi (Corte dei conti Toscana - Deliberazione n. 5P/2008 in parte in contrapposizione con la Corte dei conti Lombardia poco sopra citata); - tali assunzioni rientrano nel concetto di spesa di personale (Corte dei conti Lombardia - Deliberazione 43/2007). Inoltre: - il compenso di base deve essere corrispondente ad un compenso erogato per la categoria di appartenenza del CCNL Enti Locali sulla base di quanto previsto nella dotazione organica per quel preciso posto da ricoprire in riferimento alle disposizioni dell'art. 90 del Tuel; - anziché prevedere diversi compensi accessori sarà possibile individuare un unico emolumento (indennità di staff) onnicomprensiva di qualsiasi altra retribuzione accessoria". La circostanza che non sia prevista una selezione comparativa non comporta, peraltro, un arbitrio indiscriminato ad personam nel conferimento del relativo incarico. Pertanto, oltre che vincoli di carattere organizzativo, procedimentale e finanziario, il conferente è comunque tenuto al rispetto di un minimum vincolante quanto alla scelta del designato e, soprattutto, alla determinazione della sua retribuzione. Si tratta di affermazioni consolidate nella giurisprudenza della Corte dei conti, che ha evidenziato che l'articolo 90 in questione comunque "non permette "di prescindere dalla valutazione della specificazione della categoria e del profilo professionale che, visti anche gli insegnamenti della Corte costituzionale, 28 luglio 1999, n. 364, la quale ha rimarcato la necessaria comparazione nello scrutinio dei soggetti aspiranti ad essere incardinati nella Pubblica Amministrazione, costituiscono fondamentali elementi di valutazione al fine dell'inserimento di un soggetto nell'organizzazione della Pubblica Amministrazione. La presenza dell'elemento fiduciario, che pur deve sussistere nell'ambito di un rapporto di staff, pertanto, non prescinde da un'oggettiva valutazione del curriculum vitae del soggetto preso in considerazione, anche al fine di collocare nell'ambito della "macchina amministrativa" collaboratori in osservanza del fondamentale principio di trasparenza che deve connotare l'attività dell'Amministrazione" (Sez. Giur. Toscana, sentenza n. 622/2004) 2004)" (Sezione regionale di controllo per la Basilicata, 26 novembre 2018, n. 38). In particolare, tra l'altro (Sezione regionale di controllo per la Campania, 9 agosto 2018, n. 102), deve essere esperita la previa verifica dell'esistenza di risorse interne, con ricorso ad estranei solo in caso di esito negativo della ricognizione di funzionari interni, anche al Pagina 21 di 41 fine di rispettare le legittime aspettative delle risorse interne all'ente. Tali principi risultano consolidati anche nella giurisprudenza elaborata da questa Sezione, che (come illustrato e come sarà ribadito nel prosieguo) ha più volte evidenziato l'impossibilità nel vigente assetto ordinamentale di riconoscere un arbitrium merum al conferente nel conferimento di incarichi ex articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Così, oltre alla pronuncia della Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana n. 622 del 2004, menzionata a sua volta dalla pronuncia della Sezione regionale di controllo per la Basilicata, n. 38 del 2018, va ricordata la più recente sentenza 20 febbraio 2012, n. 85 (sempre della stessa Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana), che ha ribadito come il carattere fiduciario delle nomine non possa debordare nell'arbitrio ma debba comunque corrispondere a canoni (sindacabili in sede giudiziaria) di ragionevolezza e buona amministrazione. Tale valutazione deve operare con particolare riferimento alla categoria di inquadramento resa possibile dal livello di professionalità . Pertanto, anche ammettendo l'impossibilità di far fronte al fabbisogno di rapporti fiduciari con professionalità interne, ipotizzate non idonee per il distacco in uffici apicali, l'acquisizione dall'esterno di tali professionalità deve ricadere in ogni caso su elementi oggettivamente in grado di apportare una sorta di valore aggiunto all'ente locale. iv. Conclusioni: i requisiti per il conferimento di incarichi di collaborazione. Dall'analisi del dato testuale, per come interpretato dalla giurisprudenza, possono quindi essere desunti una serie di presupposti per il conferimento degli incarichi de quibus: a) costituzione del rapporto con contratto di lavoro subordinato, sia pure a tempo determinato (Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, 3 dicembre 2014, n. 165), anche per evitare lo sfruttamento delle energie lavorative da parte del datore pubblico a danno del collaboratore, soggetto meritevole di tutela pur se incardinato in assenza di una procedura concorsuale; b) rispetto dei conferenti vincoli di spesa, non potendo il particolare atteggiarsi del rapporto consentire la deroga ai tetti fissati in via normativa per la generalità delle spese per il personale (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 16 ottobre 2007, n. 43) essi devono mantenersi nei limiti di tale plafond; c) previsione nel regolamento dell'ente, per espressa indicazione dell'articolo 90 citato (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 43 del 2007, cit.; Sezione giurisdizionale Regione Siciliana, 8 ottobre 2020, n. 542), di tali incarichi, che devono essere previsti nel Regolamento degli uffici o dei servizi. Quest'ultima precisazione impone quindi di collocare gli incarichi di staff pur sempre all'interno della struttura organizzativa, predeterminata, dell'ente locale. Di conseguenza, deve essere escluso che tali uffici possano essere creati ad hoc con ordinanza, e che comunque sia attribuito un trattamento economico diverso da quello Pagina 22 di 41 indicato nel medesimo regolamento. d) rispetto del procedimento: esso è ricavabile dai principi generali e dalla legislazione speciale quantomeno con riferimento alla previa verifica dell'insussistenza di risorse interne, e del conseguente "valore aggiunto" apportato dagli interessati, considerando che diversamente non sarebbe giustificato l'inserimento di soggetti esterni all'interno della pubblica amministrazione. e) rispetto dei requisiti culturali e professionali: essi sono fissati in generale per la generalità dei dirigenti e, in particolare, per lo specifico incarico. Quanto a quest'ultimo aspetto (che rappresenta un elemento importante ma non esclusivo della contestazione mossa dalla Procura erariale) il problema sovente affrontato dalla giurisprudenza contabile è se, per i collaboratori assunti ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che siano equiparati dal punto di vista retributivo ai dirigenti, debbano essere rispettati i medesimi requisiti professionali e culturali previsti per questi ultimi, e in particolare il possesso del titolo di studio della laurea. In linea di principio, peraltro, come consolidato nella giurisprudenza consolidata della Corte dei conti (cfr Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, n. 165 del 2014, cit.), il vertice politico può "fiduciariamente esercitare la scelta degli organi di staff con estrema libertà per quanto attiene l'identificazione dei soggetti prescelti, sui quali non sussiste alcun requisito ostativo quale la carenza di un particolare titolo di studio (…) Tuttavia, rimane fermo che il successivo inquadramento in una determinata categoria professionale, debba essere effettuato sulla scorta dello stesso titolo di studio che il regolamento comunale richiede per l'accesso alla corrispondente qualifica di inquadramento". Al riguardo, come accennato, nella presente vicenda la Procura erariale ha sostenuto l'applicabilità al caso di specie dei conseguenti requisiti - tra cui il possesso del titolo di studio della laurea - prescritti per il personale dirigenziale. In linea di principio, il collegio su tale complessa quaestio iuris ritiene di esprimere quanto di seguito. L'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo vigente all'epoca dei fatti, disciplina(va) il conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione. Con riferimento ai requisiti soggettivi, la norma disponeva che "Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni Pagina 23 di 41 scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato". Per effetto del comma 6-ter dello stesso articolo (introdotto dall'articolo 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, non vigente all'epoca dei fatti contestati), l'applicazione del comma 6 citato è stato esteso anche alle amministrazioni locali. Inoltre, l'articolo 19, comma 6, anch'esso già citato, è stato parzialmente riformulato nel senso di rendere il riferimento alle esperienze professionali non già alternativo, ma cumulativo rispetto ai titoli di studio. Infatti, in luogo della congiunzione disgiuntiva: "o [da concrete esperienze di lavoro]" è infatti attualmente presente quella positiva "e [da concrete esperienze di lavoro]". Come affermato dalla giurisprudenza contabile (Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, 20 novembre 2019, n. 182) ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 150 del 2009 "la "particolare specializzazione professionale" che è requisito per l'attribuzione dell'incarico, infatti, deve essere comprovata "dalla formazione universitaria e postuniversitaria, post universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro…". Requisito culturale e di esperienza lavorativa dunque, non possono in alcun modo essere ritenuti, anche solo sulla base della littera legis, alternativi tra loro, ma debbono, coerentemente con la ratio legis, sussistere congiuntamente". La norma avrebbe, peraltro, recepito un principio già presente nell'ordinamento (Sezione del controllo di legittimità su atti del Governo, deliberazione 9 gennaio 2003, n. 3), con la conseguenza che, almeno sotto il profilo tendenziale, non potrebbe disconoscersi la necessità , anche per incarichi quali quelli all'oggetto del giudizio, del titolo di studio della laurea. In particolare, quindi, è stato affermato da ulteriore giurisprudenza (Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, 19 gennaio 2015, n. 3) che "l'art. 40, lett. f D.L.vo n. 150/2009, che di fatto ha esteso, introducendo il comma 6 ter all'art. 19 D.L.vo n. 165/2001, agli enti locali la disciplina degli incarichi a contratto contenuta nel comma 6 del medesimo articolo, sia ricognitivo di una giurisprudenza della Corte dei conti che da sempre richiede la laurea per le posizioni apicali (…) (Corte dei conti, Sez. Toscana, 363/2011)". v. L'applicazione dei relativi principi nel caso di specie. Quanto sopra dettagliato consente di affrontare uno dei temi posti dalla Procura nell'atto di citazione e ribadito, tra l'altro, in sede di discussione. In entrambe le sedi è stato, in primis, evidenziato, che al conferimento degli incarichi di diretta collaborazione sarebbe applicabile l'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del Pagina 24 di 41 2000 e i conseguenti requisiti - tra cui il possesso dei titoli di studio - necessari per il conferimento di incarichi dirigenziali. Al riguardo, il collegio ritiene di non prendere posizione espressa su tale ultima questione (salvo ribadire che, senza dubbio, come già evidenziato, nell'ordinamento precedente al decreto legislativo n. 150 del 2009 già risultava presente un tendenziale obbligo di possesso del titolo della laurea per il personale chiamato a ricoprire incarichi dirigenziali). Infatti, come si avrà modo di rilevare nei punti successivi, la risoluzione di tale questione non assume valore decisivo ai fini della valutazione della legittimità dell'operato dei convenuti che, come può essere anticipato, ridonda già nell'antigiuridicità del conferimento in base a ulteriori, e sinanco maggiormente problematiche, considerazioni. vi. L'effetto della novella del 2014. Alla fonte disciplinante il conferimento di incarichi di staff (contenuta, come più volte esposto, nell'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000) ha più di recente innovato l'articolo 11 del decreto-legge n. 90 del 2014, già accennato in considerazione di taluna delle difese. La novella, introducendo un comma 3-bis, ha precisato che "Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale". La lettera della norma non presenta particolari problemi esegetici ed è anzi di agevole lettura. Contrariamente a quanto sostenuto soprattutto dalla linea difensiva del convenuto Matteo Renzi, infatti, l'effetto della novellazione più volte citata, indipendentemente dalle intenzioni del decretante, non è stato quello di legittimare ex post il conferimento di incarichi del tutto svincolati dal possesso di requisiti culturali ovvero professionali. Essa, al contrario, assume un duplice valore, uno di carattere confermativo e uno di carattere innovativo, in entrambi i casi ininfluente ai fini dell'eventuale elisione della contestazione in esame. Innanzitutto, la disposizione ha oggettivamente precluso il ricorso alle collaborazioni di cui all'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000 per attività gestionali o sinanco ordinarie, rafforzando quindi l'originaria impostazione dello stesso atto normativo. La contraria prassi era stata, in passato, stigmatizzata (in quanto illegittima) da parte della giurisprudenza contabile, che aveva evidenziato come la facoltà di utilizzare il personale assunto ai sensi dell'articolo 90 non possa legittimare assegnazioni "strumentalmente finalizzate all'assunzione temporanea, mediante chiamate dirette di natura fiduciaria, di (…) soggetti (…) anche presso settori diversi dell'Amministrazione comunale per l'espletamento di mansioni generiche, rientranti nelle ordinarie competenze gestionali dei vari settori amministrativi del Comune e, comunque, palesemente esulanti rispetto ai tipici compiti di supporto e di collaborazione all'esercizio, da parte del sindaco, delle sue istituzionali funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e di controllo" (Sezione giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana, 9 settembre 2014, n. 377). In secondo luogo, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa citata, essa Pagina 25 di 41 presenta valore "innovativo", e non già "confermativo", con conseguente applicabilità solo agli incarichi successivi alla sua introduzione. Infatti, la novella ha (in astratto) permesso di adibire personale non laureato a mansioni analoghe, quanto al contenuto e in via correlativa quanto alla retribuzione, al personale dirigenziale. In particolare, come sostenuto da parte della giurisprudenza contabile, la disposizione "indirettamente riconosce la possibilità che il trattamento economico del personale, non adeguatamente titolato, assunto negli uffici di staff possa comunque essere parametrato a quello del personale con qualifica dirigenziale. Ma tale evenienza, avendo portata chiaramente innovativa rispetto ad un assetto che deponeva in senso contrario, può realizzarsi solo posteriormente all'introduzione della disposizione" (Sezione II centrale Appello, 8 luglio 2019, n. 244). Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto, in particolare, dal convenuto Matteo Renzi, il governo decretante non ha affatto confermato la possibilità del conferimento di incarichi a personale non dotato dei requisiti specifici, con retribuzioni analoghe a quelle dei dirigenti. Invece, fatti salvi gli ulteriori elementi sostanziali e procedimentali, il citato atto normativo ha consentito quanto in passato non era invece permesso. Come accennato, peraltro, la novella non può quindi applicarsi, non avendo valore retroattivo, ai fatti in contestazione. Per contro, come sarà di seguito evidenziato, il complesso di nomine in contestazione si disvela come gravemente illegittimo per una serie di motivi. vii. I profili di illegittimità degli incarichi contestati. a) Carenza dei requisiti soggettivi: in base a quanto sopra rappresentato, innanzitutto, occorre rilevare che dall'ordinamento è ricavabile, come ampiamente argomentato, un principio quantomeno di tendenziale possesso del requisito del titolo di studio della laurea, ai fini del conferimento di un incarico la cui remunerazione sia parametrata a quella dirigenziale. Si deve ritenere che possano essere fatte salve specifiche situazioni in cui la comprovata ed eccezionale qualificazione professionale degli interessati, per come desumibile dal curriculum, sia idoneo a superare tale mancanza, ma anche tale circostanza deve essere adeguatamente motivata. In generale, infatti, come osservato anche dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza 9 marzo 2012, n. 53), anche ritenendo che non costituisca requisito condizionante la nomina in una delle posizioni di staff il possesso della laurea, simili forme di diretta collaborazione sono il prodotto di scelte operate sulla base di criteri di tipo fiduciario, che tengono ovviamente conto della peculiarità dell'incarico in conseguenza del necessario rapporto intercorrente con l'organo politico, ma non possano avvenire soltanto in considerazione del predetto rapporto definito intuitu personae. Conseguentemente, non risulta ammissibile che il relativo conferimento avvenga in Pagina 26 di 41 totale assenza di criteri selettivi in grado di valorizzare le indispensabili professionalità e competenze (così la giurisprudenza contabile, tra cui Sezione II centrale Appello, 244 del 2019, cit. e, negli stessi termini, ancora più di recente, sempre la Sezione II centrale Appello, 1 marzo 2021, n. 67). Nel caso di specie, è invece dato rilevare quanto segue. Come argomentato nell'atto di citazione, per le nomine contestate risultano gravemente violati i requisiti soggettivi per ritenere legittima l'attribuzione di un trattamento economico equiparato a quello dirigenziale. Tale affermazione vale sia in sé e per sé (per la carenza del titolo di studio della laurea, come detto a prescindere dall'affermazione ex professo di tale obbligo), sia per l'impossibilità di desumere aliunde elementi idonei a far evidenziare, in capo ai nominati, requisiti idonei a superare la presunzione di inidoneità . E infatti: - per l'incarico conferito a Marco Agnoletti risulta irrilevante il possesso del requisito dell'iscrizione nell'Albo dei giornalisti, in quanto non certo sufficiente di per sé a giustificare l'incardinamento in posizione apicale; - per l'incarico conferito a Bruno Cavini l'inidoneità dell'inquadramento appare radicale, trattandosi di soggetto in possesso del titolo di studio di scuola media inferiore. Contrariamente a quanto asserito, in particolare, dalla difesa della convenuta Sarina Liga, non si palesano come conferenti né il possesso del requisito dell'iscrizione nell'Albo dei giornalisti, né le esperienze esternate nella determinazione dirigenziale. Per quanto concerne il primo requisito può essere infatti ribadito quanto sopra già affermato in relazione a Marco Agnoletti. Le esperienze professionali allegate, invece, a una concreta analisi si rivelano essere in realtà semplicemente incarichi di carattere essenzialmente politico o partecipativo, non certo analoghi a quelli svolti da un dirigente. Peraltro, in tale obiezione è ammesso che la determinazione reca, tra i motivi del conferimento, la pregressa collaborazione con il sindaco nel precedente incarico di presidente della Provincia. Paradossalmente, tale difesa riconosce che, anziché nel riconoscimento del "valore aggiunto", più volte menzionato, il fondamento insito nelle nomine contestate è rinvenibile nella sola necessità di gratificare soggetti connotati dal possesso di un rapporto fiduciario con il sindaco. b) Carenza dei requisiti procedimentali: contrariamente a quanto sostenuto, in particolare, dal sindaco convenuto, le gravi manchevolezze presenti sotto il versante dell'individuazione soggettiva dei designati agli incarichi di collaborazione fiduciaria non esauriscono, tuttavia, le violazioni ai principi di legalità , ragionevolezza e buona amministrazione. Infatti, sotto il versante procedimentale nel conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000, a prescindere dal titolo di studio richiesto, devono essere rispettati embrionali criteri di selezione. Pagina 27 di 41 Infatti "l'Ente è tenuto in ogni caso a garantire, nella scelta operata, il rispetto dei canoni di ragionevolezza e di buon andamento dell'azione amministrativa" (…), valutando la professionalità "in relazione alle specifiche caratteristiche del ruolo, tenendo conto della complessità delle funzioni da svolgere e delle competenze necessarie per ricoprire l'incarico, come evincibili dal curriculum professionale, da intendersi non come imprescindibile requisito giustificativo dell'incarico, ma come una delle modalità ostensive del possesso delle competenze necessarie a ricoprirlo"; anche la determinazione del trattamento economico deve "connettersi con tali caratteristiche, venendo determinata in relazione a diversi fattori, quali la dimensione e la complessità dell'Ente, le competenze professionali richieste in relazione alle caratteristiche e alla complessità dell'incarico, la temporaneità dell'incarico medesimo" (Sezione III centrale Appello, 12 luglio 2017, n. 352). Tali requisiti dovevano rinvenire congrua sintesi nelle motivazioni della designazione (proveniente dal Sindaco), nella deliberazione della Giunta sull'assunzione del personale di staff sull'emolumento unico accessorio, nel parere tecnico a supporto e nel contratto individuale di lavoro subordinato poi formalizzato: elementi che, invece, nel caso di specie non sono riscontrabili né sotto il versante formale né sotto quello sostanziale. Per contro, il complesso e farraginoso procedimento seguito per il conferimento degli incarichi disvela in realtà la volontà di attribuire il citato e cospicuo emolumento in modo sostanzialmente derogatorio rispetto ai meccanismi normativamente previsti, evidentemente al fine di valorizzare la pregressa sussistenza di un rapporto fiduciario con il conferente. In particolare, preme menzionare l'adozione, quale atto propulsivo del conferimento degli incarichi contestati, di un'ordinanza sindacale, ordinariamente (articolo 50 del decreto legislativo n. 267 del 2000) deputata a situazioni di necessità e di urgenza, e comunque non conferente al caso di specie. Inoltre, occorre rilevare come gli atti che hanno in concreto determinato l'insorgenza del rapporto di lavoro siano contraddistinti da una successione a dir poco anomala, insorgente proprio a partire dall'ordinanza sindacale di designazione. Analizzando l'iter procedimentale, infatti, è possibile riscontrare che la stipulazione dei contratti individuali sottoscritti dalla convenuta Sarina Liga (con decorrenza immediata del rapporto), risulta essere stata effettuata nella data del 3 luglio 2009 per Marco Agnoletti e nella data del 7 luglio 2009 per Bruno Cavini (in disparte il rapporto contrattuale, non contestato, con Giovanni Palumbo, ascrivibile al 1 luglio 2009). Per contro, la fase provvedimentale ha visto l'intervento di successive determinazioni dirigenziali in data 13-14 luglio 2009 e, per la quantificazione del trattamento economico complessivo, della deliberazione della Giunta comunale in data 14 luglio 2009). Risulta quindi violato il principio giuridico e ontologico secondo cui è l'atto paritetico ad accedere al provvedimento, e non viceversa. c) Carenza dei requisiti oggettivi: infine, sempre a proposito delle anomalie procedimentali, nel caso di specie, il conferimento degli incarichi contestati si palesa come illegittimo per un'ulteriore, e più grave tra tutte quelle descritte, considerazione di Pagina 28 di 41 portata tassonomica. Infatti, come accennato nel commentare la disposizione di cui al menzionato articolo 90, è necessario che il conferimento di detti incarichi avvenga nel rigoroso rispetto di quanto comminato nella disciplina regolamentare interna dell'ente (in tal senso, già in epoca precedente ai fatti di causa, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 16 ottobre 2007, n. 43; Sezione II centrale Appello, n. 244 del 2019, cit., secondo cui detta previsione rappresenta "un presupposto necessario per l'attivazione della misura abilitativa all'estensione di quel trattamento economico anche a soggetti nei cui confronti sarebbe stato ordinariamente inapplicabile"; Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, n. 209 del 2017 cit., paradossalmente menzionata negli scritti difensivi). Persino la relazione di accompagnamento alla novella operata dal decreto-legge n. 90 del 2014 ("Relazione illustrativa al disegno di legge numero 2486 AC") del pari invocata, negli scritti difensivi, quale norma maggiormente permissiva, ha specificato che il riferimento all'inquadramento dirigenziale può assumere rilievo "ove consentito nel regolamento degli uffici e dei servizi". Per contro, nel Comune di Firenze, come argomentato dalla Procura erariale, non risulta presente una previsione idonea a giustificare i conferimenti de quibus. È infatti prodotto agli atti il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente all'interno del Comune di Firenze, che non contiene disposizioni idonee a consentire l'attribuzione di un incarico remunerato come una funzione dirigenziale agli uffici di staff. A contrario, occorre invece osservare, ad esempio, gli articoli 11 - ter, comma 1, quinto alinea, e 11- quater, comma 3, relativi alla remunerazione dei responsabili della segreteria del sindaco e dell'Ufficio per la sicurezza, che consentono espressamente di corrispondere la retribuzione pari alla posizione apicale del relativo contratto collettivo. In conclusione, il collegio concorda con la Procura secondo cui "deve prendersi atto che il Comune di Firenze non aveva all'epoca dei fatti un regolamento che consentisse di derogare al requisito della laurea (non per assumere ex art. 90 TUEL, ma) per erogare il ripetuto trattamento economico dirigenziale per gli incarichi di che trattasi". In conclusione, l'illegittimità degli incarichi contestati si appalesa in modo assolutamente meridiano. Infatti, va considerato che il vertice dell'organo politico del Comune ha violato non solo le disposizioni settoriali in ordine al conferimento degli incarichi de quibus (che, in vario modo, le difese degli interessati reputano non applicabili), ma i precetti embrionali e basilari dell'organizzazione pubblica e persino le norme di autovincolo al trattamento economico, contenute nel regolamento interno. Tra l'altro, come accennato, nel caso di specie non è assolutamente dato ravvisare l'apporto di quel "valore aggiunto" (per usare la terminologia di Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, n. 85 del 2012) che avrebbe giustificato l'incardinamento nei ruoli fiduciari di risorse esterne all'ente. Pagina 29 di 41 viii. La sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità . Dopo avere argomentato sulla violazione della normativa conferente, e posta quindi l'illiceità oggettiva della situazione esposta, il collegio statuirà di seguito in ordine alla sussistenza, in capo a tutti i convenuti, degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, successivamente argomentando in ordine alle singole responsabilità , al fine di determinarne le relative quote. Innanzitutto, in modo sintetico, occorre anticipare che nei confronti di tutti i convenuti secondo il collegio appaiono provati, sulla base dell'atto introduttivo e dei documenti di causa: i) i presupposti e gli elementi oggettivi del danno erariale, vale a dire: - il rapporto di servizio intercorrente con l'amministrazione comunale danneggiata (fondato sulle rispettive qualifiche, che non richiedono ulteriori approfondimenti, di Sindaco pro tempore del Comune di Firenze; di direttore dell'Ufficio del sindaco; nonché di dirigente responsabile, tra l'altro, della stipulazione dei relativi contratti); - l'antigiuridicità della condotta (ravvisabile nell'oggettivo contrasto degli incarichi conferiti ai principi generali dell'agere pubblicistico, alla normativa primaria nonché, in particolare, a quella secondaria e integrativa vigente nel comune interessato); - il danno erariale, consistente nella perdita di risorse finanziarie pubbliche a seguito dell'esborso sostenuto dal Comune di Firenze per detti incarichi, siccome illegittimi soggettivamente e oggettivamente; - il nesso di derivazione causale tra condotta e danno, in quanto la condotta ascritta ai convenuti risulta causalmente orientata all'illegittimo esborso finanziario da parte del comune e alla conseguente perdita pecuniaria; ii) l'elemento soggettivo, quantomeno sotto il profilo della colpa grave, individuata nella difformità dalla condotta tenuta rispetto a quella doverosa ed esigibile in base alla posizione ricoperta e dei conseguenti doveri di ufficio, anche in relazione all'inescusabile ignoranza della normativa applicabile. Infatti, è stata riscontrata un'operazione di conferimento di incarichi a soggetti esterni che, innanzitutto, si palesa come illegittima, in quanto contrastante con i precetti posti dalla disciplina di settore, dettagliatamente dipanata anche in pronunce giurisdizionali persino precedenti alla condotta. Inoltre, tale attività è risultata deviare rispetto alle norme interne vigenti, all'epoca dei fatti, all'interno dello stesso comune e, comunque, ai principi basilari del diritto amministrativo. Sull'elemento soggettivo è opportuno aggiungere qualche ulteriore considerazione ancora attingendo ad una consolidata giurisprudenza di questa Corte, laddove rintraccia la colpa grave nel non intelligere quod omnes intelligunt. Intendendo per omnes gli homines eiusdem professionis et condicionis, nella presente vicenda è ravvisabile un'oggettiva e forte deviazione dagli standard di condotta che Pagina 30 di 41 devono essere tenuti da soggetti che rivestano cariche quali quelle ricoperte dai convenuti, nonché una grave negligenza dei medesimi rispetto al comportamento che sarebbe stato tenuto ove gli stessi avessero agito secondo i canoni del loro modello di agente, imputabile ai medesimi. Tale negligenza si estrinseca nel coinvolgimento, a vario titolo, nella produzione di atti gravemente difformi, sia quanto alla scansione procedimentale che quanto al loro contenuto, dalle conferenti prescrizioni normative e anche di ragionevolezza obiettiva. In particolare, il comportamento negligente emerge in base al raffronto con quello che sarebbe stato tenuto dall'homo eiusdem condicionis et professionis. I convenuti erano infatti investiti di ruoli, non solo strategici, ma anche svolti all'interno di un comune di particolare importanza demografica e storica, già capitale del Regno d'Italia. La devianza del comportamento tenuto rispetto a tali parametri, e la contestuale produzione del danno in capo all'Erario, rappresentano, in breve, elementi di percezione estremamente agevole anche nei confronti dell'agente medio, rispettivamente amministratore politico e funzionario ovvero dirigente. Le suesposte considerazioni, di ordine generale, coniugate con la più puntuale analisi delle rispettive condotte gravemente colpose tenute dai convenuti, portano il collegio a respingere per tutti i convenuti la applicazione del potere riduttivo dell'addebito. ix. Determinazione e quantificazione del danno. Incidenza della deliberazione della Giunta comunale del 14 luglio 2009. Con riferimento al quantum debeatur, giudica il collegio di accogliere la determinazione della responsabilità richiesta, pur con i limiti di seguito esposti. Il danno deve essere infatti correttamente individuato nel costo complessivo dei due rapporti contrattuali contestati, che per l'arco interessato (dal 2009 al 2013) risulta pari a euro 345.275,44 (in relazione a Marco Agnoletti) e a euro 352.106,36 (in relazione a Bruno Cavini). Al riguardo, a rigetto delle eccezioni di erronea quantificazione del danno erariale, occorre ribadire che il risarcimento deve essere parametrato alle somme indebitamente erogate ai collaboratori avendo riguardo al lordo, e non al netto. Tale determinazione risulta conforme ai principi di diritto consacrati, tra l'altro, dalla pronuncia delle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 12 ottobre 2020, n. 24. Secondo tale arresto, per l'ipotesi di danno erariale conseguente alla illecita erogazione di emolumenti lato sensu intesi la quantificazione deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali operate a titolo di acconto sugli importi liquidati a tale titolo. Il collegio reputa altresì di non poter accogliere le eccezioni, proposte in modo variegato dai diversi convenuti, tese a ridurre l'ammontare del danno erariale o in considerazione dell'applicazione della compensatio lucri cum damno (articolo 1, comma 1- bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20) o ritenendo utilmente erogate, e quindi non illegittime, le retribuzioni parametrate a quelle di nomine contestuali ma lecite. Difetta, in modo evidente, nel caso di specie, il tertium comparationis, in quanto, come si è evidenziato, gli incarichi de quibus sono stati conferiti in radicale violazione dei presupposti sostanziali e dei requisiti procedimentali. Per contro, come evidenziato dalla giurisprudenza "laddove il danno erariale è Pagina 31 di 41 | |
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Da: Andromeda99 | 04/03/2022 13:11:24 |
riconducibile alla violazione di vincoli modali all'effettuazione della spesa, contenuti in norme imperative poste a tutela della sana gestione delle risorse finanziarie ed a salvaguardia dei precari equilibri di bilancio degli Enti Pubblici, l'esborso compiuto in violazione delle stesse è implicitamente non utile e insuscettibile di valutazioni compensative" (Sezione I centrale Appello, 12 marzo 2018, n. 106). Va, per contro, rilevato che la Procura erariale non ha evocato in giudizio i componenti della Giunta e fatto assumere un certo rilievo a tale circostanza. Ritiene il collegio che, valutando l'oggettiva incidenza causale della deliberazione in data 14 luglio 2009 con cui, a sugello del complesso e non corretto iter procedimentale, è stato definito il trattamento economico dei designati, non possa che essere riconosciuta una rilevante efficacia causale alla condotta tenuta dai componenti della Giunta alla produzione del danno. Peraltro, il vigente codice di giustizia contabile (articolo 83) preclude, in modo perentorio, l'evocazione in giudizio iussu iudicis (comma 1) imponendo al giudice, al contempo, per l'ipotesi di causazione plurisoggettiva del danno, di considerare l'effettivo apporto causale ai fini "della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza" (comma 2). Come evidenziato dalla giurisprudenza la norma impone allora "di quantificare il danno in rapporto alla efficacia causale delle singole condotte" (Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte, 22 ottobre 2019, n. 308), anche per ragioni di ordine logico. Tale efficacia causale, quantificabile nel quaranta per cento, sarà valutata in sede di determinazione delle singole quote. Può ora accedersi alla disamina delle singole posizioni processuali. x . La posizione del convenuto Claudio Martini. a) Le difese spiegate nel merito: in via pregiudiziale occorre scrutinare la posizione del convenuto Claudio Martini, in quanto il medesimo ha argomentato in modo dettagliato la propria, radicale estraneità alla controversia in esame, per non avere posto in essere atti idonei alla produzione del danno, controbattendo alle deduzioni del convenuto Matteo Renzi e della convenuta Sarina Liga (tese invece a incolparlo della produzione del danno) con particolare veemenza. Lo stesso ha argomentato essenzialmente, a propria discolpa, un certo grado di emarginazione a seguito dell'insediamento del management comunale. Detto convenuto ha comunque, paradossalmente, fornito elementi idonei a corroborare la fondatezza in punto di fatto dell'ipotesi accusatoria e, comunque, l'illegittimità dell'impostazione complessiva dell'operazione di nomina. Sotto il versante giuridico, per quanto l'eccezione di prescrizione dal medesimo proposta rivesta, in linea teorica, rilievo pregiudiziale, il collegio ritiene di scrutinare in via preliminare la difesa che verte sulla radicale assenza di contributo causale. Essa, infatti, Pagina 32 di 41 in concreto, si presenta come pregiudiziale, rendendo irrilevante, in caso di accoglimento, lo scrutinio sulla prescrizione, ed è stata qualificata, nelle conclusioni della non sempre agevolmente intellegibile memoria, quale eccezione subordinata, anche perché meno satisfattiva. b) La "proposta" nel diritto pubblico: è necessario premettere che, nel diritto civile (articolo 1326 del codice civile), la proposta dell'offerente rappresenta lo strumento formale per consentire il perfezionamento della fattispecie contrattuale, tramite la combinazione di due manifestazioni di volontà tese al medesimo scopo. Per contro, nel diritto pubblico la proposta è l'atto propedeutico all'adozione di un provvedimento che non ne preclude l'imputazione al solo soggetto emanante. Di norma, infatti, le pubbliche autorità agiscono secondo modelli unilaterali che non prevedono il concorso di volontà formale di più soggetti. Pertanto, l'atto adottato su istanza di un privato, o su richiesta di altra pubblica amministrazione, resta nell'esclusiva disponibilità dell'autorità emanante all'esito del prescritto iter procedimentale, in considerazione della preminenza dell'atto decisorio e provvedimentale. Peraltro, in molti casi, la normativa primaria, nell'affidare determinati atti di cura dell'interesse pubblico, prevede espressamente che un certo provvedimento debba essere adottato su proposta di altro soggetto. L'effetto di tali disposizioni è quello di scindere l'imputazione dell'atto finale dall'impulso all'adozione di un determinato contenuto: infatti, il primo resta di competenza dell'autorità che emette la determinazione ultimativa, mentre il secondo è appunto determinato dall'autorità proponente. Si tratta, peraltro, di una sostanziale eccezione al principio logico-giuridico secondo cui la determinazione del contenuto dell'atto è di competenza, essenzialmente, dell'autorità emanante. Tali eccezioni non sono infrequenti e, ad esempio, sono reperibili anche nelle disposizioni costituzionali. Si pensi all'articolo 89, comma secondo, della Costituzione, secondo cui gli atti del Capo dello Stato con valore normativo sono controfirmati dal Presidente del Consiglio ovvero dai ministri proponenti. In questo, come altri casi, potrebbe nascere il dubbio sulla ragione che giustifica la scissione in commento nell'assetto normativo. Essa deve essere individuata nella volontà di garantire il massimo grado possibile di tutela della legalità , tramite l'attribuzione di un (reciproco) potere di controllo ai soggetti partecipanti alla fattispecie. Si tratta di una funzione di verifica meno intensa, ovviamente, quanto al soggetto che controlla e valida, tramite la sua compulsazione, la sussistenza dei presupposti per provvedere e influisce sul contenuto dell'atto; più ampia, invece, per il soggetto investito dell'emanazione formale del provvedimento. Pagina 33 di 41 Quest'ultimo, infatti, è di norma legittimato a un potere di controllo, oltre che sui profili formali, anche sugli aspetti di legittimità sostanziale di quanto disposto da parte del soggetto investito del potere di proposta. Deve essere precisato che, mentre l'attività di impulso resta sempre incardinata in capo al soggetto proponente, la determinazione del contenuto può essere entro certi limiti rimessa anche alla valutazione dell'oblato. In generale, vige comunque un principio di leale collaborazione: considerando che il diniego del soggetto formalmente emanante presenta carattere ultimativo e non coercibile, si può ritenere che il proponente debba comunque favorire il consenso (se non obbligato) esternando una rosa di più soluzioni possibili. Come accennato, dal momento che la previsione di una funzione di proposta, autonoma rispetto all'emanazione dell'atto, rappresenta una deroga al principio di determinazione del contenuto da parte del soggetto preposto all'emanazione di un atto unilaterale, essa deve essere espressamente prevista. La previsione deve essere contenuta, per quanto riguarda le fattispecie normate dalla legge, da un atto primario, ovvero, in altri casi, in atto regolamentare o quantomeno organizzativo. c) L'applicazione nel caso di specie: nella vicenda descritta, occorre tuttavia rilevare che la "proposta" del convenuto Claudio Martini si è inserita in un iter procedimentale (seppure anomalo, come si è avuto modo di vedere) relativo ad atti propri del sindaco. Sia perché, nel caso di specie, la forma iuris adottata è stata quella dell'ordinanza, sia perché la designazione per gli incarichi fiduciari, ove correttamente attuata, resta atto proprio del vertice politico, il quale nel caso di specie l'ha attuata in ragione della fiducia cum amico con gli interessati. Tuttavia, tale circostanza non esclude una effettiva influenza causale: infatti, la stessa attività , pur non potendo essere qualificata come proposta in senso tecnico, può assumere rilievo ai fini della predisposizione dell'atto e dell'indirizzamento all'organo politico ai fini della sua approvazione. In effetti, l'articolo 7 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi non sembra(va) conferire all'Ufficio del sindaco un autonomo potere di proposta. Tuttavia, non pare potersi escludere una responsabilità del convenuto in commento, non tanto, come argomentato dalla Procura, per essersi ingerito di fatto nell'adozione di tale atto illegittimo, ma in relazione a un contributo causalmente orientato, autonomamente contestabile e valutabile. Come accennato, anche se tale attività non può dirsi illegittima, come sostiene la Procura, in quanto non produttiva di effetti giuridici diretti, non se ne può escludere la rilevanza causale (come noto, imputabile nella fattispecie "a forma libera"). Nella vicenda all'esame del collegio, infatti, occorre rilevare che il conferimento degli incarichi contestati, più volte descritti, pare senza dubbio imputabile al responsabile del vertice politico in quanto soggetto cui, in ultima analisi, il relativo atto deve essere imputato. Pagina 34 di 41 Non vi è, nemmeno, dubbio alcuno sulla circostanza che, pur in presenza di un atipico (in quanto non espressamente tipizzato) atto di "impulso", sempre lo stesso sindaco ben avrebbe potuto, esercitando le proprie prerogative comunque esistenti, addivenire, al fine di garantire il rispetto dei requisiti giuridici previsti per le nomine de quibus all'interno dell'ente, al rigetto dei nominativi proposti, con conseguente riavvio dell'iter procedimentale relativo alla nomina (ma, appunto, previa designazione di ulteriori soggetti). Il collegio, tuttavia, ritiene che una sia pur minima efficacia causale e, di conseguenza, ascrizione di responsabilità , non possa essere negata in capo al convenuto Claudio Martini, in considerazione dell'individuazione e sollecitazione di una tipologia di atto (come illustrato) non rispondente, né per il profilo soggettivo né per quello oggettivo, ai presupposti normativi. Infatti, detta attività ha spiegato una, sia pur minimale, efficacia causale nel rafforzamento della determinazione dell'organo di vertice all'incardinamento, risultando causalmente orientata almeno sotto il versante morale. d) La concreta ascrizione della proposta al convenuto: è comunque pure vero che tale affermazione, di carattere astratto, postula che l'atto contestato (la proposta poi recepita nella deliberazione contestata) sia, in effetti, imputabile all'interessato, circostanza che, come osservato, il medesimo ha negato recisamente. Al riguardo, nonostante l'estraneità del convenuto sia diffusamente argomentata, il Collegio ritiene di rigettare le argomentazioni afferenti alla sua estraneità per le ragioni di seguito esposte. Secondo quanto obiettato da parte del convenuto, la sottoscrizione informatica apposta al documento, del pari informatico, contestato, non avrebbe efficacia fidefaciente della paternità dell'atto. Essa, invece, si limiterebbe a identificare iuris tantum la postazione informatica, o personal computer di provenienza degli atti. Tuttavia, come lo stesso convenuto riconosce, detto segno informatico sarebbe, in base all'articolo 20 del codice dell'amministrazione digitale nel testo vigente all'epoca dei fatti, liberamente valutabile da parte del giudice. Nel caso di specie, ritiene per l'appunto lo scrivente giudice che sussistano, quantomeno, elementi probatori rilevanti. Essi, sia pure indiretti e critici, inducono a ritenere riconducibile il "segno" apposto all'interessato. Infatti: - solo a seguito delle contestazioni della Procura erariale il convenuto ha protestato la propria estraneità nella presente vicenda, mentre non risulta che, in precedenza, il medesimo abbia adottato iniziative idonee a protestare la propria innocenza, ben potendo anche in epoca precedente, ad esempio, sporgere denuncia penale in relazione al reato ipotizzato; - non è immaginabile che il convenuto Claudio Martini, che da tempo ha ricoperto incarichi all'interno della struttura comunale, non abbia nel corso degli anni appreso del proprio coinvolgimento, considerato che: la vicenda si riferiva a nomine apicali, direttamente riferibili al sindaco; lo stesso ha mosso serie e diffuse critiche all'operato del nuovo management; è stato ipotizzato il compimento di attività mistificatoria, che Pagina 35 di 41 sarebbe emersa per tabulas e sarebbe risultata agevolmente percepibile in un ambiente ristretto quale quello della struttura amministrativa; - appare comunque verosimile che, in virtù del principio della prorogatio, prima dell'assunzione della carica del nuovo direttore, le medesime funzioni siano state esercitate dal direttore uscente; - le due ordinanze sono in pari data, anche se numerate nel modo descritto, con la conseguenza che non è arduo ipotizzare un'imprecisa (ma in modo ininfluente) scansione temporale. Le argomentazioni difensive proposte dal citato convenuto meritano, tuttavia, parziale accoglimento ai fini della valutazione di una compartecipazione solo minimale nella vicenda, come sarà di presso dettagliato. e) L'eccezione di prescrizione: da ultimo, occorre ricordare che (come accennato) con efficacia sostanzialmente pregiudiziale, ma in via subordinata, la difesa del convenuto Claudio Martini ha ritualmente proposto eccezione di prescrizione dell'azione erariale. Al riguardo, come desumibile dalla ricostruzione della vicenda, l'esordio del termine prescrizionale deve essere individuato nella data del 14 luglio 2009, momento in cui, con la conclusione dell'iter, sia pure anomalo, del procedimento, è divenuto attuale il danno. Sul tema, nessuna eccezione è stata proposta dai convenuti Matteo Renzi e Sarina Liga, mentre, come accennato, una specifica eccezione di prescrizione è stata mossa da Claudio Martini. Lo stesso ha argomentato che nessun effetto interruttivo della prescrizione potrebbe essere attribuito alla missiva, protocollo n. 0145151, datata 11 giugno 2014, ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile. Infatti, non sarebbe stato recapitato (né prodotto dalla Procura erariale) l'avviso inerente al deposito dell'atto presso la casa comunale. Tale argomentazione difensiva non può essere accolta. Occorre infatti ricordare che l'effetto interruttivo della prescrizione deve essere riconosciuto al complesso degli atti da cui sia desumibile la manifestazione della volontà del soggetto interessato di avvalersi degli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento (Corte di cassazione, Sezioni unite, 11 luglio 2019, n. 18672). Peraltro, ai fini del risarcimento conseguente al danno erariale, la giurisprudenza contabile (Sezione I centrale Appello, 12 marzo 2018, n. 106) ha già precisato che "gli atti interruttivi della prescrizione (2943, terzo comma, c.c.) pur essendo ricettizi, non hanno carattere negoziale e non necessitano di prova della conoscenza effettiva da parte del debitore". Comunque, la Procura erariale ha prodotto agli atti il ritiro dell'atto di costituzione in mora da parte della coniuge in data 28 luglio 2014, con la conseguenza che le riferite illazioni difensive devono essere rigettate, risultando ritualmente perfezionata la relativa procedura di notificazione. In sintesi, per l'operato del convenuto Claudio Martini (esclusa la prescrizione dell'azione) il collegio non nega conclusivamente un ruolo e un'incidenza, pur se quantitativamente minimale, nella causazione del danno, derivando la medesima da un atto giuridicamente atipico, ma comunque causalmente orientato alla produzione dello Pagina 36 di 41 specifico danno. Esso secondo il collegio può essere determinato in misura pari al cinque per cento del danno, con accoglimento solo parziale della richiesta erariale, e con significativa, ma non integrale adesione alle ragioni difensive provenienti da tale convenuto. xi. La posizione del convenuto Matteo Renzi. Nei confronti del convenuto Matteo Renzi, sindaco di Firenze all'epoca dei fatti in contestazione, ferme restando le considerazioni di ordine generale svolte antecedentemente, in senso affermativo rispetto alla presenza degli elementi costitutivi della responsabilità erariale, occorre analizzare funditus le argomentazioni difensive relative alla non configurabilità , nei propri confronti, dell'elemento soggettivo. Secondo la difesa, la capacità di interpretazione della descritta normativa, particolarmente complessa, risulterebbe estranea al "bagaglio di un esponente politico". Sul punto occorre rilevare che, innanzitutto, l'affidamento di incarichi altamente remunerati in carenza dei principi basilari del procedimento (in un caso addirittura a soggetto munito del titolo di scuola media inferiore) rappresenta oggettivamente una violazione di regole generali di condotta. Tale negligenza, in virtù delle specificità del caso, è predicabile sinanco in relazione alle conoscenze "laiche" dell'amministratore "medio". Infatti, il sindaco opera "in un ambito istituzionale di assoluta rilevanza, ricoprendo un ruolo che richiede[…] la padronanza di quei fondamentali principi dell'agire amministrativo e della contabilità pubblica, peraltro di semplicissima ed intuitiva evidenza, che impongono di legare il compenso di soggetti assunti dall'esterno ex art. 90 TUEL a parametri oggettivi, suscettibili di verifica e riscontro immediati" (Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, n. 209 del 2017, cit.). In secondo luogo, ad colorandum, possono essere citati anche elementi "accidentali". Innanzitutto (come esposto negli scritti di causa) lo stesso aveva ricoperto, in precedenza, il ruolo di presidente della Provincia di Firenze, con la conseguenza che la presumibile conoscenza della copiosa giurisprudenza più volte intervenuta sul punto (prodottasi proprio nel corso del mandato provinciale) rappresenta elemento aggravante della sua posizione. In secondo luogo, come illustrato anche negli atti propedeutici al conferimento, il medesimo convenuto vantava un pregresso rapporto con i destinatari degli incarichi, e pertanto del difetto dei requisiti soggettivi da parte degli stessi. In sintesi, per il convenuto Matteo Renzi non vi è dubbio alcuno che lo stesso, siccome vertice politico dell'ente comunale, abbia assunto un ruolo propulsivo e, comunque, attivo nell'operazione contestata, gravemente irregolare. La sua condotta è stata produttiva della perdita finanziaria riscontrata in capo al comune in misura pari (quantomeno) al dieci per cento del danno riscontrato, accogliendosi in tal senso le istanze della Procura. Pagina 37 di 41 Le nomine disvelatesi come illegittime sono state essenzialmente basate su un nesso fiduciario con l'organo politico, e tale dato di fatto non è esente da conseguenze. Infatti, esso comportava, in capo al medesimo, l'obbligo di rispondere della comprovata inidoneità astratta dei designati agli incarichi. Lo iato rispetto alla legalità ordinaria è, inoltre, al medesimo imputabile in modo particolarmente riprovevole, considerando la sua posizione di vertice all'interno dell'ente interessato. Nei confronti di detto convenuto, nessuna rilevanza può assumere l'astratta attribuibilità , in capo alla Giunta comunale, di una parte del danno, espunta dalla posta ristorata, attesa la misura sostanzialmente minimale (dieci per cento) attribuita al Sindaco nell'atto di citazione e, comunque, l'oggettiva influenza in quanto intraneus e, anzi, dominus che il medesimo era in grado di esercitare sull'organo chiamato a determinare la misura del trattamento ad personas attribuito. Di conseguenza, anche ove fosse stata evocata in giudizio la Giunta comunale, il medesimo avrebbe risposto del relativo operato non solo pro quota, ma anche in misura maggioritaria. xii. La posizione della convenuta Sarina Liga. Da ultimo, ma in misura non meno importante, anche la posizione della convenuta Sarina Liga merita una disamina, peraltro di peculiare profondità . Infatti, in base all'atto di citazione, alla medesima è stata contestata la pars maior del contributo causale nella produzione del danno (considerando che, in base a quanto sopra determinato, la quota del convenuto Claudio Martini è stata ex post ridotta a una misura minimale). Al riguardo, nell'atto di citazione è correttamente evidenziato che l'operato di tale dirigente presenta un'indubbia incidenza causale prioritaria, atteso che la stessa ha adottato le relative determinazioni di assunzione e stipulato in prima persona i contratti attuativi dei conferimenti. Tale ricostruzione, come accennato, appare corretta. Infatti, per quanto in capo alla medesima non sia riscontrabile una posizione apicale, una valutazione di particolare riprovevolezza è imposta sia sotto il profilo dell'efficienza causale nella produzione del danno che quanto all'elemento soggettivo. Infatti, innanzitutto sotto il versante oggettivo, risulta incontestabile che detta dirigente debba essere apporzionata in misura maggioritaria della responsabilità dell'esborso finanziario sostenuto in modo ingiustificato dal Comune di Firenze. Al di là dell'evidenza manchevolezza dei requisiti professionali e culturali posseduti dai designati, infatti (ascrivibile anche al proponente Claudio Martini e al sindaco Matteo Renzi); al di là dell'indebita parametrazione del compenso in concreto attribuito (attribuibile ai componenti della Giunta comunale, non evocati in giudizio, e ancora al sindaco); emerge nel complesso un'emanazione degli atti di competenza di tale dirigente (e quindi nel proprio completo dominio) integralmente violativa del corretto iter procedimentale. Pagina 38 di 41 Come accennato, infatti, la stipulazione dei relativi atti costitutivi del rapporto è stata viziata da plurimi profili di invalidità , peraltro integralmente riconducibili alla competenza di detta agente, sicché non è dato dubitare dell'ascrivibilità alla medesima della più piena responsabilità . Infatti, tali atti: i) non hanno rispettato il corretto inquadramento retributivo astratto (in quanto, come più volte affermato, lo stesso è stato illegittimamente parametrato a posizioni dirigenziali); ii) sono stati contratti precedentemente sia alla determinazione dirigenziale di assunzione che al definitivo inquadramento retributivo concreto. Infatti, come più volte descritto nella parte narrativa, mentre gli atti paritetici sono stati sottoscritti in data 3 luglio 2009 con Marco Agnoletti e in data 7 luglio 2009 con Bruno Cavini, le determinazioni dirigenziali sono state emanate in data 13 luglio 2009, con apposizione del visto di regolarità amministrativo-contabile in data 14 luglio 2009, e deliberazione della Giunta in pari data. Sotto il versante soggettivo, emerge poi una trascuratezza dell'analisi della corretta sequenza procedimentale, che sarebbe imputabile sinanco al quisque de populo; si palesa anche un'imperizia altrettanto grave, avendo la stessa convenuta agito in palese violazione delle cognizioni tecnico-specialistiche appropriate per il ruolo, che comportava la gestione di rapporti contrattuali con il personale del comune e l'apposizione di un visto di regolarità . Sia il grado di conoscenze possedute dall'interessata in ragione della funzione (prettamente amministrativo-contabile) che lo stesso ruolo cui era finalizzata detta funzione (di controllo dell'apparato amministrativo) evidenziano la totale, e decisiva, adesione a un'operazione contrattuale, come detto, gravemente deviante sia dal corretto iter procedurale che dalla legittimità sostanziale. La deviazione dai canoni di condotta, come sopra descritti, si accompagna inoltre alla assoluta prevedibilità della produzione del danno, trattandosi di conseguenza insita nella stipulazione di atti di natura contrattuale, comportanti un esborso finanziario. La quantificazione del danno in capo alla convenuta, in sintesi, deve essere operata considerando sia l'oggettiva inadeguatezza del comportamento tenuto rispetto a quello esigibile, che il grado di riprovevolezza della condotta. In sintesi, la responsabilità della convenuta Sarina Liga deve essere scrutinata considerando il forte disvalore del fatto, e l'assolutamente incisivo contributo causale alla verificazione del danno erariale, che risulta prevalente rispetto a quello degli altri convenuti nella misura che di seguito si andrà a dettagliare. Tutti i descritti elementi sono stati adeguatamente quantificati, nell'atto di citazione, nella misura del quarantacinque per cento, valutando appunto l'apporto decisivo nella produzione dell'evento. Pertanto, anche per la convenuta Sarina Liga la richiesta della procura erariale merita accoglimento integrale, pur con una parziale rettificazione della quantificazione del danno. Infatti, in astratto, il quarantacinque per cento del danno fatto valere nell'atto di citazione e accertato sarebbe pari a euro 313.821,81. Poiché, tuttavia, nell'edictio actionis la voce di danno complessivamente ascritta alla convenuta Sarina Liga era stato erroneamente indicato come pari a euro 313.821,18, il collegio ritiene di limitare il danno risarcito a tale, Pagina 39 di 41 ultima determinazione. Una diversa soluzione configurerebbe infatti un'inammissibile quantificazione ultra petitum da parte del collegio. In ogni caso, va evidenziato che la differenza tra le due somme resta sostanzialmente irrilevante sotto il profilo giuridico, non incidendo sulla qualificazione del disvalore della condotta. ***** In conclusione, tenuto conto che una quota del quaranta per cento del danno, in base a quanto premesso, resterà a carico dell'amministrazione comunale, laddove non azionata in diversa sede, il collegio (con riferimento alle posizioni dei singoli convenuti) in ordine alla concreta determinazione del danno erariale dispone quanto di seguito. Riscontrata sulla base di quanto sopra esposto la ricorrenza degli elementi della responsabilità amministrativa, il collegio ritiene di accogliere la domanda della procura erariale, integralmente per quanto riguarda i convenuti Matteo Renzi e Sarina Liga, e in misura parziale per il convenuto Claudio Martini; conseguentemente, ritiene equo condannare i convenuti al pagamento del risarcimento del danno, nella misura di seguito dettagliata al netto di eventuali arrotondamenti, in favore dell'Erario, individuando quale soggetto danneggiato il Comune di Firenze: 1) Matteo Renzi per il dieci per cento del petitum, pari a euro 69. 738,18; 2) Claudio Martini per il cinque per cento del petitum, pari a euro 34.869,09; 3) Sarina Liga per il quarantacinque per cento del petitum, come sopra rimodulato, pari a euro 313.821, 18. Il collegio reputa altresì equo che le relative somme siano liquidate in misura già comprensiva della rivalutazione monetaria. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. PER QUESTI MOTIVI La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento delle richieste della Procura erariale: - condanna i convenuti al pagamento al risarcimento del danno, in favore dell'Erario, individuando quale soggetto danneggiato il Comune di Firenze, nelle misure parziarie di seguito descritte: 1) Matteo Renzi per euro 69. 738,18; 2) Claudio Martini per euro 34.869,09; Pagina 40 di 41 3) Sarina Liga per euro 313.821, 18. Tali importi, già comprensivi di rivalutazione, saranno incrementati degli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfacimento del credito. - dispone che le spese seguano la soccombenza e siano liquidate in euro 400,00.= (diconsi Euro Quattrocento/00.=). Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio in data 4 novembre 2021. L'estensore Andrea Luberti Firmato digitalmente Il Presidente Antonio Galeota Firmato digitalmente Depositata in Segreteria il 03 marzo 2022 Il direttore della Segreteria dott. Simonetta Agostini Firmato digitalmente 11 Pagina 41 di 41 | |
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Da: Vecchio Dirigente | 04/03/2022 13:12:06 |
Onore ai 999,163 e 162 che hanno guidato mirabilmente l'agenzia nonostante i vertici....... | |
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Da: Andromeda99 | 04/03/2022 13:12:11 |
Un scandalo del genere e nessuno ne parla. | |
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Da: X Andromeda99 | 04/03/2022 13:20:48 |
Non ti sembra che il tema del forum sia altro. Prova ad andare al mercato magari trovi qualcuno disposto a scambiare due parole sul contesto che citi e sembra interessarti molto per lo spazio che gli hai dedicato. | |
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Da: Andromeda99 | 04/03/2022 13:47:02 |
Il collegamento c'è con il tema del forum ma forse preferite Pentitevi vostro compare.. | |
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Da: Andromeda99 | 04/03/2022 13:48:32 |
Qualcuno non chiedeva degli art. 19 comma 6? questi sono degli esempi.. ma meglio non disturbare la quiete degli dei dell'olimpo. | |
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Da: Andromeda99 | 04/03/2022 14:01:08 |
Non vi rendete conto di quanto siete abietti cercando di chiudere la bocca in un forum dove il più lucido ripete lo stesso post in continuazione. Come denuncio da tempo, zittire intimorire discriminare chi esprime liberamente il proprio pensiero senza offendere nessuno è l'anticamera del regime e ora si vedono le atrocità a cui può arrivare questo modello politico di violenza e distruzione dell'essere umano. | |
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Da: Andromeda99 | 1 - 04/03/2022 14:02:54 |
Quindi se avete qualcosa da dire fatelo pure ma non pensate mai di poter applicare lo stesso metodo. Adesso andate a fare in culo. | |
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Da: Andromeda99 | 1 - 04/03/2022 14:29:52 |
Le fiamme alla centrale nucleare Zaporizhzhia: «Se esplode, sarà 6 volte peggio di Chernobyl». Qualche zoccola ha da ridire? | |
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