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Concorso AGENZIA DELLE ENTRATE 2016/2017
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Da: x  xxx24/08/2016 22:47:31
prendi qualche oransoda, non bere sempre alcolico. Cautelare o sticazz nei provvedimenti c'è scritto che la pa li deve eseguire, non che se può fottere e far quello che vuole e quando vuole. Cmq si tu sei cose di pazzi che si scrive e si risponde, tutto da solo. poraccio..

Da: cose da pazzi25/08/2016 06:19:58
wagliu Sit tutt ricorrenti e dovete e farete una fine di merda come giusto che sia . sul fatto delle tombe, ripeto per l'ultima volta,quella era una metafora della sconfitta al ricorso . se volete continuare continuate con sta storia.contenti voi contenti tutti, vi credete degli scienziati me siete solo dei poracci non in grado di superare le prove di un concorso

Da: cose da pazzi25/08/2016 06:30:53
l'unica vera ingiustizia è  che siete nati, per dottore slealmente il prossimo .Io farei ricorso su questo, che siete nati

Da: Non Leone25/08/2016 08:58:52
Peccato che il regolamento in questione non specifichi nulla rinviando il tutto al bando che,per definizione,non è una fonte del diritto. Certo, voi che siete idonei e intelligenti saprete benissimo che anche i regolamenti, se contrari alla legge, possono essere disapplicati (ossia considerati tamquam non esset) dal giudice amministrativo. Ad ogni modo, qui non c'è neanche una fonte regolamentare (fonte secondaria) ma solo un bando (atto formalmente e sostanzialmente amministrativo non idoneo ad innovare l'ordinamento giuridico) che detta regole che contengono un eccesso di potere da far gelare il sangue.

Da: ......................25/08/2016 09:02:25
L'unica cosa da far gelare il sangue qui è l'opportunismo.

Da: Non Leone25/08/2016 09:04:45
Quando una commissione ti boccia per un quarto di punto con tanto di posizione buona nelle graduatorie dei test e tirocinio adeguato un paio di domande è doveroso porsele

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Da: E'' stata aperta25/08/2016 09:06:58
un'altra discussione per il concorso del 2015. Potreste postare le vostre cose lì, grazie.

Da: Non Pecora25/08/2016 09:14:37
ahhaahhah eccesso di potere da far gelare il sangue

1.    In via preliminare il Collegio ritiene che si possa prescindere dall'esame delle eccezioni processuali sollevate dall'Agenzia, perché il ricorso non può essere accolto alla luce delle seguenti considerazioni.
2.    L'oggetto della presente controversia è costituito dalla legittimità della clausola di cui all'art. 6.3 del bando, ove si prevede che: "Sono ammessi al periodo di tirocinio i candidati che riportano il punteggio di almeno 24/30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali concorrono, aumentati fino al 30%. L'eventuale frazione decimale è arrotondata all'intero per eccesso. I candidati che si collocano a parità di punteggio nell'ultimo posto utile in graduatoria sono comunque ammessi al periodo di tirocinio".
3.    Innanzitutto, non sussiste la dedotta violazione dell'art. 7 del Regolamento sui pubblici concorsi di cui al D.P.R. n. 487/1994, nella parte in cui dispone che "conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente". Difatti coglie nel segno l'Agenzia quando afferma che il D.P.R. n. 487/1994 non costituisce la normativa di riferimento da applicare alle procedure di assunzione di personale esterno indette dall'Agenzia stessa e che la previsione di una soglia di idoneità pari a 24/30, superiore a quella prevista dal D.P.R. n. 487/1994, trova la sua ragion d'essere nell'art. 15, comma 5, del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia, che disciplina le modalità di espletamento delle procedure selettive indette dall'Agenzia stessa. In particolare l'art. 71, comma 3, del decreto legislativo n. 300/1999, istitutivo delle Agenzie fiscali, dispone che "il regolamento di amministrazione è deliberato, su proposta del direttore dell'agenzia, dal comitato di gestione ed è sottoposto al Ministro vigilante secondo le disposizioni dell'art. 60 del presente decreto legislativo. In particolare esso … detta le norme per l'assunzione del personale dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la formazione professionale". In applicazione di tale disposizione, l'art. 15 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia - nel disciplinare le procedure di selezione per l'accesso dall'esterno - dispone come segue: "1. Il processo di selezione e inserimento dall'esterno di funzionari prevede una fase di tirocinio teorico-pratico retribuito, di regola della durata di un anno, cui si è ammessi a seguito del superamento di procedure selettive, di norma decentrate, conformi ai principi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il tirocinio sarà svolto, nei modi e nei termini, stabiliti dai bandi di selezione, presso strutture dell'Agenzia, con fasi di formazione sul posto di lavoro od anche presso istituzioni pubbliche o private. Il numero di partecipanti al tirocinio è fissato nei bandi in misura tale da consentirne una adeguata selezione. Negli stessi bandi è stabilito il trattamento giuridico ed economico del periodo di tirocinio. 3. Alla fine del tirocinio si procede a una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e delle capacità espresse, integrata da una prova, finalizzata ad accertare il possesso delle attitudini e delle professionalità richieste per l'assunzione. 4. Per il reclutamento del restante personale si provvede, nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, con procedure di norma decentrate, assicurando trasparenza, economicità e celerità di svolgimento. L'Agenzia può avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi di lavoro. 5. Le regole delle procedure di selezione di cui ai commi precedenti sono stabilite nei relativi avvisi o bandi. 6. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate dall'Agenzia sulla base dei fabbisogni di personale, nei limiti delle risorse disponibili, salvaguardando, comunque, le procedure di selezione del personale dall'interno e le risorse disponibili". Deve, quindi, ritenersi che - avendo l'art. 71, comma 3, del decreto legislativo n. 300/1999 rimesso alla potestà regolamentare dell'Agenzia la definizione delle norme per l'assunzione del personale - in applicazione del principio di specialità e di successione cronologica delle norme il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia prevalga sulle diverse previsioni fissate dal D.P.R. n. 487/1994. Del resto in tal senso depone innanzi tutto il parere del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 4912/2013 del 19 dicembre 2013 (reso nell'ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica), ove è stato precisato quanto segue «Infondato appare anche il secondo motivo del gravame, basato sulla supposta illegittimità, per difformità dall'art. 7 del D.P.R. n. 487 del 1994, della clausola del bando per la quale la prova finale può considerarsi superata solo se il candidato abbia ottenuto una votazione di 24/30. Questo Consiglio ha già avuto modo di chiarire (sez. V, 11 maggio 2009, n. 2879) che il regolamento di cui al suddetto D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, deve ritenersi suscettibile di applicazione con riferimento ai soli concorsi dell'amministrazione ministeriale statale, onde le disposizioni in esso contenute non acquisterebbero efficacia cogente ed inderogabile in tutte quelle situazioni nelle quali la normativa primaria garantisce all'ente che bandisce il concorso piena autonomia organizzativa, assoggettandolo ad una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista per le amministrazioni dello Stato. Ora, gli artt. da 56 a 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 prevedono per l'agenzia fiscale un regime che si specifica per quanto attiene al reclutamento, in un'ampia potestà regolamentare prevista dall'art.71, comma terzo. A sua volta, il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate demanda ai singoli bandi di concorso la fissazione delle regole relative alle procedure di selezione. Come è stato specificato dal Consiglio di Stato (sez. VI, 25 gennaio 2009, n. 207), "la fissazione di un punteggio minimo per le prove orali - da parte del D.P.R. n. 487 del 1994 - non costituisce un valore in sé, ma rappresenta un punteggio di riferimento, cui le commissioni di esame si devono attenere per valutare l'idoneità dei candidati. La fissazione di un diverso punteggio minimo avrebbe in concreto l'effetto di spostare verso l'alto o verso il basso il punteggio da attribuire ai candidati ritenuti dalla commissione meritevoli di superare la prova orale". Del resto, una decisione favorevole alla domanda dell'istante - a parte i possibili effetti distorsivi della graduatoria - finirebbe per allargare ex post il numero dei candidati idonei, stravolgendo il criterio in base al quale la Commissione ha parametrato la propria valutazione. Ne consegue che deve ritenersi legittimo fissare la soglia minima del punteggio per l'ammissione a 24/30». Nello stesso senso depongono anche le ulteriori pronunce invocate dall'Agenzia nelle sue memorie (Consiglio di Stato; Sez. II, pareri n. 4582/2012 e 4583/2012 del 12 novembre 2012; id., Sez. VI, 25 gennaio 2008; n. 207; T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 16 ottobre 2015, n. 1476; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III-bis, 7 maggio 2014, n. 4735).
4.    Inoltre, anche a voler ritenere applicabile la disposizione dell'art. 7 del Regolamento sui pubblici concorsi di cui al D.P.R. n. 487/1994, resta comunque il fatto che tale disposizione, nel fissare la soglia di 21/30, stabilisce semplicemente un requisito minimo, ma non impedisce alle amministrazioni di darvi applicazione fissando - nell'esercizio della discrezionalità ad esse riconosciuta nella predisposizione dei bandi - una soglia più elevata, se ritenuta più rispondente al criterio meritocratico.
5.    Né miglior sorte meritano le censure che si appuntano sulla clausola dell'art. 6.3 del bando, nella parte in cui preclude l'accesso al tirocinio teorico pratico non soltanto a coloro che non abbiano conseguito la soglia di idoneità di 24/30, ma anche a coloro che non rientrano nel limite massimo del numero dei posti per i quali hanno concorso aumentato del 30%. Innanzi tutto, stante il tenore letterale dell'art. 15, comma 5, del Regolamento di amministrazione, ove si prevede genericamente che le regole delle procedure di selezione siano stabilite nei relativi avvisi o bandi, è corretto ritenere che l'Agenzia - nell'esercitare la discrezionalità ad essa riconosciuta nella fissazione delle regole delle procedure di selezione - nel bando possa fissare la soglia per il superamento della prova scritta tenendo conto anche di elementi quali gli oneri conseguenti allo svolgimento del tirocinio teorico pratico, durante il quale al candidato viene corrisposta una borsa di studio, e l'impatto dello svolgimento del tirocinio sulla funzionalità degli Uffici. Né vi è motivo per ritenere che la scelta operata dall'Agenzia attraverso la previsione della soglia ulteriore, che tiene conto del numero dei posti messi a concorso aumentato del 30%, sia viziata per eccesso di potere. Decisive al riguardo risultano le considerazioni svolte dall'Agenzia nei suoi scritti difensivi, ove è stata chiarita la ratio della predetta clausola, evidenziando quanto segue: A) le procedure concorsuali bandite in attuazione del Regolamento di amministrazione si articolano su quattro fasi (prova oggettiva attitudinale, prova oggettiva tecnico-professionale, tirocinio teorico-pratico, e colloquio orale); B) mentre le due prove scritte sono, finalizzate ad accertare il possesso da parte del candidato di attitudini e delle capacità di base necessarie per acquisire e sviluppare la professionalità richiesta dall'Agenzia (prova oggettiva attitudinale) e di un'approfondita conoscenza nelle materie di interesse dell'Agenzia (prova oggettiva tecnico professionale), il tirocinio teorico-pratico - costituito da un periodo di applicazione di durata semestrale presso gli Uffici dell'Agenzia - è finalizzato a verificare nelle concrete situazioni di lavoro, sulla base di metodologie e criteri predeterminati dall'Agenzia, l'abilità del candidato ad applicare le proprie conoscenze alla soluzione di problemi operativi e la capacità di utilizzo dei software in uso presso gli uffici, nonché i suoi comportamenti organizzativi e relazionali; C) pertanto le prime due prove scritte, da un lato, hanno una funzione di selezione e passaggio dei più meritevoli alla prova successiva, attraverso l'accertamento del possesso da parte dei candidati di abilità costituite da attitudini logiche e intellettive, nonché di conoscenze tecniche, ma dall'altro servono a «scremare» il numero dei candidati da ammettere al tirocinio; D) in altri termini, a fronte dell'elevatissimo numero di soggetti che, di solito, presentano domanda di concorso per i concorsi dell'Agenzia, le prime due prove scritte rispondono a una logica sia selettiva che preselettiva, perché riducendo il numero dei concorrenti da ammettere al tirocinio diminuiscono i tempi e la complessità dello svolgimento della procedura concorsuale; E) inoltre l'ammissione al tirocinio di un numero eccessivo di candidati contrasterebbe con l'esigenza di selezionare, anche attraverso il tirocinio, i candidati più meritevoli in quanto la presenza di un numero eccessivo di tirocinanti renderebbe impossibile un'efficace «valutazione sul campo» dei candidati, anche perché il tirocinio si svolge all'interno di Uffici che hanno già stringenti obiettivi annuali da raggiungere; F) l'ammissione di un numero eccessivo di candidati contrasterebbe altresì con il principio di economicità, in considerazione del fatto che il tirocinio, di durata semestrale, è retribuito con una borsa di studio di importo mensile pari a euro 1.450,00 lordi (corrispondenti al 70% della retribuzione prevista per la posizione per cui si concorre) e del fatto che i posti messi a concorso sono comunque limitati rispetto al numero di coloro che superano la soglia di idoneità di 24/30; G) in definitiva non avrebbe senso ammettere al tirocinio un numero elevato di candidati quando poi gran parte di essi non sarebbe comunque assunta, con dispendio di risorse umane (il personale che cura la formazione durante il tirocinio) e finanziarie (la borsa di studio) per l'Agenzia. Pertanto, tenuto conto delle considerazioni sin qui svolte, il Collegio ritiene che - a differenza di quanto affermato dai ricorrenti - la clausola dell'art. 6.3 del bando non abbia determinato una «scrematura» eccessiva dei candidati rispetto al numero dei posti da ricoprire, così finendo per premiare coloro che sono più preparati da un punto di vista nozionistico e per precludere la valutazione di molti candidati potenzialmente più meritevoli. Difatti l'Agenzia ha dimostrato che, in assenza di una soglia di sbarramento ulteriore rispetto al raggiungimento del punteggio di almeno 24/30, sarebbero stati ammessi al tirocinio 4494 candidati, a fronte di 892 unità da assumere, e ciò avrebbe non solo pregiudicato le finalità selettive dell'intera procedura concorsuale, ma anche determinato oneri eccessivi per lo svolgimento del tirocinio. Di converso non è stato concretamente dimostrato dalle ricorrenti perché le prime due prove selettive (quella oggettiva attitudinale e quella tecnico professionale) sarebbero inidonee a selezionare coloro che meritano di accedere al tirocinio.
7.    Stante quanto precede, il presente ricorso deve essere respinto perché infondato.

Da: Non Pecora25/08/2016 09:22:03
il concorso 2016 dipende dai ricorsi e dallo "smaltimento" del concorso 2015, quindi chi vuole notizie sul prossimo concorso, suo malgrado, è costretto a interessarsi alle sorti del concorso precedente

Da: Non Leone25/08/2016 09:25:26
Intanto molti ricorrenti che hanno espletato il tirocinio sono stati anche promossi (promuovono loro e bocciano chi era meritevolmente lì secondo i loro criteri..da impazzire davvero).

Da: Invece avrebbero dovuto25/08/2016 09:30:32
promuovere secondo i tuoi criteri, vero?

Da: Non Leone25/08/2016 09:33:14
Dovevano intanto promuovere chi era lì avendo passato le due prove,soprattutto se il suo orale era decente (come dimostra il voto) e soprattutto dopo aver promosso le scene mute. Invece hanno promosso i ricorrenti e bocciato i legittimati.

Da: Non Leone25/08/2016 09:38:28
La realtà è che è gran parte fortuna. Fortuna nella domanda pescata, fortuna del giorno in cui capiti (hanno misteriosamente bocciato molto di più alla fine). È per questo che gli orali di solito sono una formalità nei concorsi..anche nei concorsi molto più prestigiosi di questo. Può una commissione bocciare uno che ha fatto due prove con buoni punteggi e un tirocinio adeguato sulla base di tre domande a cui peraltro ha risposto?

Da: Non Leone25/08/2016 09:38:35
La realtà è che è gran parte fortuna. Fortuna nella domanda pescata, fortuna del giorno in cui capiti (hanno misteriosamente bocciato molto di più alla fine). È per questo che gli orali di solito sono una formalità nei concorsi..anche nei concorsi molto più prestigiosi di questo. Può una commissione bocciare uno che ha fatto due prove con buoni punteggi e un tirocinio adeguato sulla base di tre domande a cui peraltro ha risposto?

Da: Non Leone25/08/2016 09:39:29
C'è qualcosa che non va. Io posso pure perderlo il ricorso ma rimane uno schifo tutto questo.

Da: x non leone25/08/2016 09:41:28
la mia domanda non è polemica.. sei così certo di avere avuto una buona valutazione al tirocinio?

Da: Non Leone25/08/2016 09:43:21
Certo. Ho letto gli atti. Valutazione adeguata e descrizione buona della mia personalità senza nessuna eccezione particolare.

Da: Non Leone25/08/2016 09:44:50
Tra l'altro,per chi non lo sapesse..c'è gente non adeguata al tirocinio che è stata promossa. Questo rende ancora più chiaro il quadro della situazione.

Da: Non Leone25/08/2016 09:49:31
Sapete quanto vale l'adeguatezza al tirocinio in sede d'esame? 0 punti.

Da: Certo che il25/08/2016 09:49:31
concorso 2016 dipende da quello del 2015, ma le persone direttamente implicate in quest'ultimo sfociano, volenti o nolenti, in polemiche ed insulti, quindi sarebbe preferibile che si confrontassero in separata sede lasciando questo spazio ai futuri candidati del prossimo concorso. E' una questione di rispetto.

Da: x non leone25/08/2016 10:05:21
appunto, adeguata equivale a 0 pertanto è del tutto inutile. i più hanno avuto valutazioni migliori e un voto finale migliore nonostante un orale peggiore.. al contrario chi ha avuto valutazione negativa magari ha fatto orale buonissimo e ha evitato la bocciatura. tu mi dirai che comunque con valutazione adeguata una bocciatura è troppo.. ma magari l'orale non è andato benissimo come ti sembra. le scene mute promosse avevano valutazioni più alte sicuramente.. ti ripeto che la mia non è una polemica

Da: Non Leone25/08/2016 10:23:28
L'orale è andato decentemente. E nel nostro ufficio praticamente tutti erano semplicemente adeguati (forse giusto un paio più che adeguati). Il punto è che questa commissione può fare quello che vuole. Può non tenere conto delle prove precedenti, può non tenere conto del tirocinio (più che adeguato valeva 0.25 cosa credi?). Se questo non è un modus illegittimo dimmelo tu qual è.

Da: Non Leone25/08/2016 10:25:34
Per paradosso, io potevo essere anche un mago di tributario,civile e contabilità ed essere bocciato lo stesso perché alla commissione così girava. Non so se è chiaro.
Allora intanto mettiamo in chiaro che ci sono prove oggettive che mi reputano più che idoneo, mettiamo in chiaro che c'è un ufficio che non ha eccepito nulla, mettiamo in chiaro che sono stato bocciato per un soffio e vediamo cosa ne esce.

Da: Prima di dire25/08/2016 10:27:15
"vediamo cosa ne esce", accendi un cero alla Madonna. Consiglio spassionato.

Da: Non Leone25/08/2016 10:28:07
Ripeto. Posso anche perdere in sede di giudizio ma ciò non cancella l'ingiustizia che è stata perpetrata per qualche ragione ai miei danni.

Da: Non Leone25/08/2016 10:28:48
Già fatto. Grazie del consiglio spassionato.

Da: Non Leone25/08/2016 10:33:55
Tanto non vi preoccupate che non danneggio nessuno. Io non sono uno di quelli che chiede l'ammissione di 5000 tirocinanti in potentia. Sono da solo..mi metto nel mio bel cantuccio.

Da: @ cose pazzi25/08/2016 11:06:47


grazie di esistere, tu dai un senso alla vita di quelli  che possono dirsi fortunati per non essere disturbati come te, per non passare giorni a fissare uno schermo ed inveire in solitudine e nel rancore, senza un affetto, senza una donna, maleodoranti, ad eccitarsi sui sepolcri e nella lettura dei necrologi. Quello che per gli altri è un dramma è per te motivo di eccitazione, individuo malsano, vergogna.

Da: per non leone25/08/2016 11:10:21
Sai che punteggio assegnavano ad informatica alla lingua?

Da: Non Leone25/08/2016 11:15:00
Da -0.25 a +0.5 per entrambe. Sostanzialmente, se eri un mostro in entrambe guadagnavi un punto.

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