Art. 16 (Giovani eccellenze nella Pubblica Amministrazione) 1. Nell'ottica di favorire il ricambio generazionale e l'immissione nella Pubblica Amministrazione di personale altamente qualificato, oltre al reclutamento di professori e ricercatori universitari previsto agli articoli 15 e 17 della presente legge, le facoltà assunzionali del triennio 2016-2018 delle pubbliche amministrazioni interessate sono prioritariamente finalizzate all'assunzione annua di 60 dirigenti mediante apposite procedure selettive gestite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione nonché di venti avvocati dello Stato e venti procuratori dello Stato. 2. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, vacanti alla data del 15 ottobre 2015 e non coperti alla data del 31 dicembre 2015, tenendo, comunque, conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio, del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco o aspettativa per altro incarico presso una diversa amministrazione. 3. Per il comparto scuola e AFAM, nonché per le Università , continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore. 4. Resta escluso dalle disposizioni di cui al comma 2 il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle città metropolitane e delle province adibito all'esercizio di funzioni fondamentali, degli uffici giudiziari, del Servizio sanitario nazionale. E' escluso altresì il personale delle Agenzie di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157. 5. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Le predette facoltà sono fissate, per il personale di qualifiche dirigenziali, al 50 per cento per il 2016, all'80 per cento per il 2017 ed al 100 per cento per il 2018. Resta escluso dalle disposizioni di cui al presente comma il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 6. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 19 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Il comma 5quater dell'articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni centrali. 7. 8. A decorrere dal 1º gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis secondo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. 9. All'art.4 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono soppresse le parole: "e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio". 10. Nelle more dei processi di riordino previsti dall'articolo 8 della legge 7 agosto 2015 n. 124, a decorrere dal 1 gennaio 2016 lo stanziamento per il personale, compresi gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono ridotte in misura pari al 10 % rispetto allo stanziamento dell'anno 2015. 11. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 le indennità stanziate per i responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001 sono ridotte del 10 % rispetto alle indennità stanziate nel 2015. 12. Per le amministrazioni che dopo il 31 dicembre 2010 hanno disposto riduzioni corrispondenti a quelle prescritte dai commi 10 e 11, queste si intendono già adempiute. 13. All'articolo 4 del decreto legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "nei cinque anni 2010-2014" sono aggiunte le seguenti "e nel triennio 2016-2018" e le parole da ", comma 102" alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114"; b) al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo: "E' altresì autorizzata la spesa di euro 670.984 per l'anno 2016, di euro 4.638.414 per l'anno 2017 e di euro 6.205.577 a decorrere dall'anno 2018". 14. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2016, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 20.943.084 per l'anno 2016, di euro 25.043.700 per l'anno 2017, di euro 27.387.210 per l'anno 2018, di euro 27.926.016 per l'anno 2019, di euro 35.423.877 per l'anno 2020, di euro 35.632.851 per l'anno 2021 di euro 36.273.804 per l'anno 2022, di euro 37.021.584 per l'anno 2023, di euro 37.662.540 per l'anno 2024 e di euro 38.410.320 a decorrere dall'anno 2025.
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