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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: quattrocodici 27/08/2015 15:10:52
Irap- tributo proprio derivato - gettito destinato alle Regioni - Prespupposto: svolgimento attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi - Soggetti passivi: 3 categorie: imprenditori, lavoratori autonomi, pubbliche amministrazioni - Aliquota: 3,9% - Base imponibile a) imprenditori -> valore della produzione netta (a1 società capitali, enti commerciali -> calcolato in base al conto economico - differenza tra valore e costi produzione; a2 società di persone e imprenditori individuali -> ricavi e rimanenze meno costi); b) lavoratori autonomi -> differenza tra compensi e costi dell'attività e ammortamento considerati nel periodo d'imposta; c) Enti non commerciali e PPAA ->spese per stipendi.
Attività di Management in forma societaria -> una società fornisce servizi di consulenza e organizzazione del personale a vantaggio di terzi? Vuol dire questo? Ho ragionato così, forse sbagliando.
Domanda: la prestazione della società esterna vanifica il requisito dell'attività autonomamente organizzata, quale presupposto del tributo, in capo al soggetto che ne utilizzi i servizi?
Se significa questo, il ragionamento consequenziale èâ
Cassazione n. 10600/2015 ->l'attività svolta dalle società commerciali costituisce in ogni caso presupposto d'imposta ai fini IRAP, ai sensi art. 2 dlgs 446/97. Se si sceglie di svolgere un'attività utilizzando uno dei modelli di società, NON E' RILEVANTE LA SUSSISTENZA O MENO DI UN'AUTONOMA ORGANIZZAZIONE, quindi L'ORGANIZZAZIONE INTESA COME GESTIONE DEL PERSONALE PUO' ESSERE SVOLTA ANCHE DA UNA SOCIETA' ESTERNA.
Cassazione, n. 12287/2015 -> l'impiego non occasionale di lavoro altrui (v. SU 12108, 12109, 12110 e 12111/2009) sussiste se il professionista eroga elevati compensi a TERZI per prestazioni afferenti l'esercizio della propria attività, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e cioè il ricorso a lavoratori dipendenti o A UNA SOCIETA' di SERVIZI o ad un'associazione professionale.

Da: quattrocodici 27/08/2015 22:36:15
Gentile Dottore,
non tema...
Sto affrontando anche le altre tracce , con quelle mobilità e vivacità, che consentono di alleggerire anche ciò che è difficile condensare in poche righe (a causa della gravità e importanza degli argomenti), secondo l'insegnamento che Calvino, a sua volta, condensa nelle sue Lezioni Americane.

E la lascio, per ora, con una citazione di Cavalcanti, che Calvino stesso riprende e riporta nel suo saggio sulla  Leggerezza, vista la sua inequivocabile propensione ad apprezzare la Vera Bellezza.

Biltà di donna  e di saccente core
e cavalieri armati che sien genti;
cantar d'augelli e ragionar d'amore;
adorni legni 'n mar forte correnti;

aria serena quand'apar l'albore
e bianca neve scender senza venti;
rivera d'acqua e prato d'ogni fiore;
oro, argento, azzurro 'n ornamenti:

Da: Dottore dir amm 28/08/2015 03:24:59
Quattocodici ottimo hai colto funditus la problematica..per alcune precisazioni vedasi la cass su due casi salito agli onori della cronaca 'Bianca Balti' e 'Loris Capirossi' nel 2015

Da: quattrocodici 28/08/2015 07:50:01
Grazie molte,
Dottore.
So che c'è l'ordinanza di rimessione alle SU (n. 3870/2014  della Sezione tributaria). Ma io non studio a regime come gli altri, che frequentano questo forum. E per me è già un fatto positivo aver individuato la fattispecie e trovato quelle sentenze.
Non sapevo neppure  se le SU nel frattempo si fossero espresse.
So con certezza che Lei è più avanti di me :).
...Che tutti sono sempre più avanti di me. Ma io sono lenta come le testuggini...e Lei mi perdonerà per questo. :)
Inoltre, non ho la pretesa di trattare funditus un argomento su queste pagine.
Ultima considerazione: Lei è veramente simpatico!
Ma che vor dì: me devo da fa' la moto...pur'io?
Preferisco la bicicletta.

https://www.google.it/?gws_rd=ssl#q=youtube+paolo+conte+bartali

Coppi e Bartali che si passano la borraccia...
Bartali, considerato giusto tra le Nazioni, per aver salvato, con una bicicletta, ottocento ebrei...
Facce scoscese e doloranti di uomini veri e grintosi...di un'Italia, che spero, esista ancora...da qualche parte.
Ma sento, in modo chiaro ed avvertito, che Lei ne fa parte.
Sto affrontando il mio Pordoi e la ringrazio tanto per l'incoraggiamento!
:)

Da: quattrocodici 28/08/2015 09:06:38
GIUDICATO e SOPRAVVENIENZE

Giudicato e normazione sopravvenuta

Sentenza definitiva del giudice amministrativo - la Pa deve provvedere all'esecuzione in quanto titolare del potere
Sopravvenienze -> mutamenti di fatto e di diritto che sopraggiungono rispetto all'instaurazione del giudizio innanzi al g.a.
Il ricorrente è vittorioso, ma la sopravvenienza (disciplina sostanziale sopravvenuta) vanifica il giudicato favorevole - temperamento: risarcimento dei danni per equivalente in luogo della tutela specifica


Tar Abruzzo, Pescara, I, 188/2008 -> la durata del processo non può risolversi in danno della parte vittoriosa: le sopravvenienze ante notifica sentenza ostacolano l'esecuzione del giudicato solo ove comportino un assetto diverso dei pubblici interessi inconciliabile con l'interesse privato a cui giova il giudicato. 

E se le norme sopravvenute sono retroattive?

Plenaria 2/98 -> criterio prevalente -> normativa sopravvenuta retroattiva non scalfisce l'accertamento del giudicato, ma colpisce le situazioni giuridiche durevoli i cui effetti si protraggono nel tempo successivo al giudicato -> nel caso esaminato dalla Plenaria la legge però non è retroattiva, ma dispone per l'avvenire l'assorbimento degli importi attribuiti dal giudicato con futuri miglioramenti economici -> opera una successione cronologica di regole che disciplinano la medesima situazione giuridica.

Corte Cost. 409/95 -> anche qui il legislatore dispone per l'avvenire - norme in tema di allineamento stipendiale  - i maggiori trattamenti previsti dalla normativa sopravvenuta sono conservati e riassorbiti con la normale progressione economica. Di fatto il giudicato non è scalfito da una normativa sostanzialmente compatibile con la precedente.

CdS, IV, 1914/2007 -> la Pa adotta in ritardo provvedimenti di allineamento stipendiale sulla base del giudicato - non è in colpa però perché l'intervento legislativo successivo che abroga l'istituto non era prevedibile.

CdS, V, 3239/2003 sul contrasto di giudicati ->il giudicato successivo prevale su quello anteriore, salvo che il giudicato successivo sia rimosso per revocazione.

Giudicato e diritto comunitario

Il contrasto del giudicato nazionale con il diritto comunitario impone la disapplicazione del primo o, più correttamente, l'inidoneità a produrre effetti?

Corte di Giustizia (CdG) Sent. Lucchini 2007 -> tra una sentenza italiana passata in giudicato e la decisione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato, il giudicato italiano è tamquam non esset e ciò consente, di fatto, il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto col diritto comunitario.

CdG - Sent. Olimpiclub 2009 -> efficacia esterna del giudicato (cioè in un diverso processo) -> giudicato nazionale ormai ha definito il rapporto controverso, sebbene tale giudicato sia in contrasto col diritto comunitario.  Tale giudicato spiega effetti esterni  e vincola il giudice nazionale nella definizione di altri giudizi pendenti tra le stesse parti, qualora venga in rilievo lo stesso rapporto.

Altro nodo giuridico: è riesaminabile dalla PA una precedente decisione che, divenuta definitiva in forza di una sentenza passata in giudicato, sia risultata tuttavia in contrasto con il diritto comunitario a seguito di sentenza della Corte europea?

CdG Kuhne & Heitz  2008 (conforme sent 13.01. 2004, C-453/2000) -> indica le condizioni che consentono il riesame : a) l'autorità nazionale deve disporre del potere di ritornare su tale decisione; 2) la decisione amministrativa nazionale è divenuta definitiva per effetto del passaggio in giudicato di sentenza di un giudice interno di ultimo grado; 3) tale sentenza, sulla scorta della giurisprudenza europea successivamente intervenuta, risulti fondata su un'interpretazione non corretta del diritto comunitario, seguita senza peraltro che la Corte di giustizia fosse adita in via pregiudiziale; 4) l'interessato abbia sollecitato l'intervento dell'autorità amm.va immediatamente dopo aver avuto contezza dell'indicata interpretazione del giudice comunitario.

Giudicato e provvedimento sopravvenuto

Ipotesi di scuola: atto annullato per difetto di motivazione - la PA può adottare atto identico a quello annullato con diversa motivazione  - fino a quando la PA può negare di fatto il bene della vita, eludendo il giudicato? Il 21 septies prescrive la nullità dell'atto violativo o elusivo del giudicato -> colpire il fenomeno dei dinieghi a catena - i provvedimenti successivi (sopravvenuti) non attribuiscono di fatto mai il bene della vita.

Plen. 1/86 -> diniego concessione edilizia - successiva emanazione di un nuovo piano regolatore  generale.
Le prospettazioni della Plenaria: 1) la PA può modificare il nuovo PRG in modo da ripristinare la previsione del precedente PRG (favorevole al privato e conforme all'interesse pubblico) 2) Se ciò non è possibile: a) PA respinge istanza di concessione e valuta le sopravvenienze ante notifica della sentenza definitiva di accoglimento; b) La PA non tiene conto delle sopravvenienze, perché intervenute dopo tale limite temporale.

Plenaria 9/11 -> l'azione di ottemperanza concerne l'attuazione del giudicato -  i provvedimenti che la Pa soccombente adotta in contrasto col giudicato devono essere dichiarati nulli - giurisdizione estesa al merito
E se sopraggiunge una legge-provvedimento? Essa ridisciplina il provvedimento (viene depurato in via normativa il vizio di legittimità) e di fatto lo sgancia dal giudicato - l'eventuale azione di ottemperanza deve essere dichiarata improcedibile.


Giudicato cautelare e sopravvenienze

CdS, V, 240/2013 ->società A fa ricorso avverso la sua esclusione da una gara e spiega domanda cautelare - cautelare respinta in primo grado - accolta in secondo - Pa esegue la cautelare e revoca aggiudicazione provvisoria in favore società B - aggiudica l'appalto al ricorrente A - Ma, nel definire il merito, il CdS accerta che l'originaria esclusione di A era legittima - ma A nel frattempo, grazie all'ottemperanza (anomala) da parte della PA alla cautelare ha ottenuto il contratto e consegnato i lavori. La tutela cautelare non ha attitudine a determinare un assetto definitivo degli interessi  e non può determinare la totale consumazione del potere amministrativo - qui la Pa non si limita a revocare l'aggiudicazione, ma in modo autonomo definisce da sola la vicenda e attribuisce il bene della vita in dipendenza di un'ordinanza cautelare - se B non insorge contro la nuova aggiudicazione, e intervenga il giudicato di merito che dichiara la legittimità dell'originaria esclusione, residua lo strumento dell'azione di risarcimento verso la PA che, pendente il giudizio di merito, ha determinato un assetto definitivo ed irreversibile della vicenda amministrativa, attraverso un'attività formalmente esecutiva del giudicato cautelare, ma in realtà riconducibile ad una nuova ed autonoma valutazione degli interessi in conflitto.

CdS, VI, 2409/2012 -> l'art. 41, comma 6, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, recante divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di impiego alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, non osta alla decisione della PA di adottare atti amministrativi di autotutela  per conformare la lex specialis originaria  ai principi (par condicio e favor partecipazionis) enunciati da pronunce cautelari del giudice amministrativo.

Da: Dottore dir amm 28/08/2015 10:21:17
Quattrocodici sei magistrale e ragioni divinamente :-) si vede che studi molto ma che c'è anche quel quid pluris dato dal ragionamento deduttivo e sillogistico.  Sull'ultimo tema in relazione alle sopravvenienze mi pare quasi perfetto! Suggerirei, se posso, di esaminare rispetto L'autotutela comunitaria la tesi prev in D che ha commentato la sent del 2008 da te citata in riv it dir com mi pare 2009 dottrina che riprende B MARCHETTI sulla stessa rivista 2006, la quale sposa la tesi di compromesso secondo cui vi è l'obbligo solo di avviare il proc di autotutela il cui esito rimane discrezionale anche a fronte dell'auto tutela comunitaria. Peraltro la stessa autrice nella monografia del 2000 edita da  CEDAM  sull'esecuzione del giudicato cautelare..ti ringrazio di tutti i complimenti ma, come vedi, sono solo uno che finora studia come un asino sperando nel futuro...

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Da: Funzionario operativo ignorante 28/08/2015 10:43:49
Siete ad un livello eccelso. Ragionamento perfetto, logica sublime e totale padronanza della materia. Avete per caso frequentato in passato il corso bellomo?

Da: quattrocodici  28/08/2015 10:58:21
...Magari avessi la metà della sua bravura!
Bene. Se, come Lei sostiene, un poco me la cavo con le deduzioni, azzardo questa.
Se Lei studia come un asino vuol dire che, in qualche modo, tira la carretta. Quindi Lei è destinato a rivestire la carica a cui legittimamente aspira. Carica, come ognun sa, deriva infatti da carro e dal latino tardo carricare.

Non posso che ammirarla e ringraziarla infinitamente per la sua pazienza.
Mi accingo a fare il terzo schema.

Quattrocodici sul triciclo

Da: Dottore dir amm 28/08/2015 11:01:37
Purtroppo mai anche se lo apprezzo avendo letto stralci di alcuni sui libri su internet..so che nella magistratura ord ha fatto conseguire ottimi risultati..sul TAR / CORTE CONTI non so....Lui si ecco è un genio, dotato di intelligenza fuori dal comune.

Da: jonius28/08/2015 12:36:34
Sul tema del rapporto tra giudicato e sopravvenienze, è rilevante la sentenza Ad. Pl. 2/2013.
Affronta il problema dell'azione esperibile rispetto al provvedimento adottato dalla p.a. in fase di riesercizio del potere pubblico, successivamente alla inoppugnabilita' di una pronuncia giurisdizionale.

Da: ci sarà a breve un altro concorso?28/08/2015 12:50:18
sul serio è in preparazione un altro bando per 45 posti?

Da: quattrocodici 28/08/2015 22:55:48
E' causa ciò che produce un effetto.
2043 cc -> rileva un FATTO che CAGIONA un DANNO ingiusto - causalità fattuale - nesso condotta ed evento - sfera dell'addebitabilità: chi è stato? - coordinate penalistiche: 40-41 cp - ma nel diritto civile, a differenza del penale, sono consentite tecniche di imputazione oggettiva e per fatto altrui.
Causalità giuridica (quanto pagare!)- nesso evento-danno - > conseguenze economiche dell'illecito - 1223-1225-1227 cc - tecniche di selezione dei danni risarcibili (se conseguenza immediata e diretta dell'evento, se prevedibili, se non evitabili)
Le tesi sulla causalità di fatto: condicio sine qua non - rischio -> risalire troppo indietro nell'individuazione degli antecedenti causali - correttivo 41, comma 2, cp -concause sopravvenute - giurisprudenza tende a ridurne l'applicabilità
Le altre teorie - la causalità civile, a differenza della penale, ristora il danno anche solo occasionato dalla condotta dell'agente: 1) causalità adeguata: condotta è causa dell'evento secondo l'id quod plerumque accidit 2) prevedibilità dell'evento (prognosi postuma); 3) tesi dello scopo della norma violata (la condotta realizza proprio quel rischio che la norma violata vuole evitare); 4) teoria del rischio specifico; 5) teoria della signoria sul fatto e della causalità umana (causati dall'uomo sono solo quei risultati che egli può normalmente dominare).
Chi deve provare la causalità - nella responsabilità aquiliana il danneggiato, nella responsabilità contrattuale il creditore ha solo un onere di allegazione (SU 13533/2001).
Problema delle concause
Se più cause sono causa di un evento, che rilevanza hanno nell'addebito della responsabilità e nella quantificazione del danno?
Possono essere di tre tipi:
1)    Concause umane per cui il danneggiato concorre a determinare il danno - 1227 cc
2)    Concause umane per cui l'illecito è causato da più soggetti - 2055 cc
3)    Concause naturali - prive di disciplina positiva

1)    Concorso causale del danneggiato (1227, comma 1, cc) -> comb. disp 1218, 1227, co 1, cc e 40 e 41 cp -> principio del concorso di colpa del danneggiato (autoresponsabilità del danneggiato) - comma 2 art 1227 - causalità giuridica
Art. 1227, comma 1 - causalità materiale - norma eccezionale - correttivo alla teoria condicio sine qua non - il risarcimento è ridotto in ragione dell'apporto causale del creditore danneggiato.

2)    Concause umane - concorso di più danneggianti - 2055 cc - irrilevanza delle concause
3)    Concause naturali  (non codificate)
- irrilevanza delle medesime
Nei casi sub 2) e 3) -> risarcibilità integrale del danno -> il danneggiante è tenuto a risarcire in toto il danno provocato

Differenza tra 1227 e 2055 cc
1227 - se la vittima è stata causa del suo male non merita integrale riparazione - secondo una certa tesi si applica anche alla pretesa risarcitoria dei congiunti della vittima che agiscono iure proprio (unicità del fatto dannoso) e al fatto colposo dell'incapace (comportamento oggettivamente colposo, sebbene non imputabile)
2055  (e concause naturali) - l'esigenza riparatoria impedisce che il danneggiato veda ridotto il risarcimento in funzione della compresenza di cause a lui completamente estranee. Il soggetto che ha concausato il danno risponde integralmente  (2055 - co 1 - responsabilità solidale) perché unico è il fatto dannoso

Concause naturali
Due tesi (a e b)

Tesi a) Se la causa naturale che concorre con la causa umana è talmente assorbente (es caso fortuito) da far degradare il contributo umano a mera occasione, di quest'ultimo non si tiene conto. Se invece c'è un contributo causale umano che concorre con la causa naturale, questa non rileva e l'autore del contributo umano si addossa l'intera responsabilità.

Tesi b) 2055, comma 2 - rilevanza causale è proporzionale ad ogni contributo - la concausa naturale concorre con quella umana (Cass. 975/2009 - pregresso stato patologico della vittima (causa naturale) + causa umana nella determinazione del danno - se c'è incertezza sull'incidenza della prima, la parte di danno determinata dalla patologia preesistente va ridimensionata in ragione dell'apporto causale determinato dall'agire umano.

Da: Dottore in dir amm 29/08/2015 06:22:09
Lo svolgimento è veramente analitico. Ciò detto alcuni spunti di riflessione: il 1227 veram ragiona in termini di auto resp ? O il concetto di auto resp è un ossimoro? Disciplina la causa o la colpa in senso oggettivo?                                                    La colpa ha un senso soggettivo in questa materia o rientra nell'elemento oggettivo?                                                            Nel concorso di cause pensiamo poi anche alla teoria dell'all or nothing...non totalmente abbandonata                                 Profili di diritto comparato Stati Uniti : la cd teoria del cranio sottile che ha una pers su un milione: io mi prendo la vittima così come si trova fisicamente o devo ragionare su una vittima media?                                                                            Inoltre ha una base dogmatica a monte o è solo una distinz terminologica e ratione materiae quella tra causalità materiale e causalità di fatto?

Da: quattrocodici 29/08/2015 10:02:26
Grazie, Dottore!
Proverò a rispondere...

Da: X passante dottore e 4 codici29/08/2015 10:51:55
Va bene il casetta 2013?

Da: quattrocodici  29/08/2015 11:53:20
Il Casetta e' il testo che ho adottato all' Università. Lo trovai scorrevole a suo tempo. Non dispongo dell'edizione 2013.

Da: Dottore in dir amm 29/08/2015 11:55:08
È un ottimo manuale di base.  Tuttavia attento alle riforme che ci sono già state e quelle in atto...devi attentamente etero integrare.                                                                         Un grande Cons (Toschei) lo consiglia...ma integrandolo con fiumi di giurisprudenza e dottrina: alla fine così avremo anche un num di pag superiore al Garofoli

Da: mirtillamalcontenta29/08/2015 14:31:13
salve o studiosi !!!
il 31 agosto esce il nuovo casetta prenotabile, x chi è interessato su amazon, il prezzo è limitato ma il grande toschei su alcune cose secondo me sbaglia ad es su preparazione a macchia di leopardo ( come in tal modo si sarebbe fatto il tema del concorso scorso?) o sul Casetta io lo consiglierei solo aglli studenti del liceo
quanto alle riforme o presunte tali occorre rassegnarci nessun testo sarà mai esaustivo da questo punto di vista....

Da: quattrocodici 29/08/2015 14:31:31
Per Dottore in diritto amministrativo.
Non so rispondere a tutte le domande.
Procedo con ordine. Leggo l'art. 1227 cc: parla di fatto colposo in generale (non limita il concetto di colpa a una mera violazione di una regola-norma "cautelare"). Quindi, il concetto di colpa è da intendersi anche come difetto di diligenza, come imprudenza e imperizia. A proposito del 1227 si parla di duty to mitigate: cioè il creditore risponde se non si attiva per fare quanto è ragionevolmente possibile per evitare il danno. La Plenaria 3/011 valorizza questo aspetto.
Quanto al concorso di cause, la teoria del tutto o niente è stata ribadita dalle SU nel 2011 -> il giudice deve accertare se la causa naturale abbia portata assorbente; se non ha portata assorbente, imputa il danno interamente all'autore della condotta illecita, ma può in via equitativa intervenire sul quantum risarcitorio, tenendo conto, sul piano della causalità giuridica, dell'efficienza delle concause naturali.
Non conosco la teoria statunitense che Lei cita: forse vuol significare che se il danneggiato è particolarmente qualificato, la sua colpa può avere una rilevanza maggiore ai fini della decurtazione dal quantum risarcitorio della parte ascrivibile alla sua condotta.
Sull'ultima domanda non mi esprimo: non sono certa di averla compresa bene e quindi ogni ragionamento sarebbe azzardato. Pensavo che causalità di fatto e materiale concernessero entrambe il nesso tra condotta ed evento; che a parte il concetto di causalità penalistica ex art 41 cp, occorresse distinguere la causalità che concerne il nesso tra condotta ed evento in base alla dizione del 1218 e del 2043, tenendo presente che nel campo della responsabilità aquiliana trovano spazio anche ipotesi di responsabilità oggettiva, che implicano un'inversione dell'onere probatorio, per cui è il danneggiante a dover provare il fortuito.

Da: X tutti 29/08/2015 15:15:02
Grazie. Non so se sia grande toschei visto che lavora col fascista storhaker ora.... Inoltre ha 56 anni ed è ancora al TAR. Infine molto codicistico e poco innovativo
Bellomo è un grande invece

Da: Dottore in dir amm 29/08/2015 15:25:03
Per quattrocodici : faccio un regalino per tutti illuminante sul tema cercate su you tube la lezione la causalità nell'illecito civile del prof Puccella all'università di Trento...da sbobinare!ps dai quattro codici dammi del tu ho appena 32 anni !

Da: quattrocodici 29/08/2015 15:32:43
Ringrazio Mirtilla per la segnalazione.

In Internet è rinvenibile il testo della Commemorazione di ELIO CASETTA tenuta da ALBERTO ROMANO
nell'Aula Magna dell'Università di Torino il 9 maggio 2013.

Suppongo che in molti la conoscano già.

Da: quattrocodici 29/08/2015 15:41:27
Gentile Dottore,
ho dimenticato di darti del tu, ma la tua immensa cultura giuridica ispira deferenza.

Sto studiando il mio manuale di civile e continuerò così ogni giorno, con costanza e dedizione.

Ho fatto miei i preziosi suggerimenti di Un Passante: fare ciò che si può cercando di coprire tutti gli argomenti.
Adesso non posso, ma è certo che seguirò il tuo consiglio.
Ti stimo troppo per non farlo.
Un saluto affettuoso e, se sei al mare, goditelo!:)

Quattrocodici




Da: Angelica6329/08/2015 16:25:27
Salve, sono nuova del forum, anche se lo seguo silenziosamente da tempo...grazie a Quattrocodici ed a Dott.in dir amm per gli interessanti interventi, frutto inequivocabile di grande studio e logica argomentativa...siete un utile spunto per chi come me e in preda al panico in vista dell'imminente concorso della Corte...si sente la mancanza di Un passante in questo come nell'altro forum....
complimenti in particolare a Quattrocodici anche per le riflessioni di qualche giorno fa seppure non di diritto, come donna non potevo esimermi dal non farle
Angelica

Da: quattrocodici  29/08/2015 17:04:23
Corte dei Conti e' tostissimo!!!

Da casa "siamo tutti bravi", :), però devo ammettere che le tracce proposte dal Dottore implicavano, in alcuni casi, il raccordo tra istituti differenti e tale attività di raccordo non si impara dai libri e non può essere copiata, ma può essere solo frutto di ragionamento.
Grazie per i complimenti: li accetto molto volentieri...😏
Un Passante manca molto anche a me.
Bravi si diventa, studiando.

Da: Dottore in dir amn 29/08/2015 22:43:03
A. Presupposti del potere di ordinanza e sindacato giurisdizionale, anche con riferimento alle ordinanze in materia ambientale;                                                                   C. Autonomia negoziale e quantum risarcitorio.                             T. Il clare loqui da parte dell'amministrazione finanziaria: fondamento, contenuti e profili sanzionatori con i correlativi limiti.

Da: cri29/08/2015 23:24:48
La disciplina delle società partecipate con particolare riferimento alle procedure fallimentari ed alla giurisdizione comprtente

Da: cri29/08/2015 23:51:09
I beni pubblici:tutela amministrativa e giurisdizionale.

Da: cri29/08/2015 23:58:35
Autorità e consenso nei contratti pubblici

Da: quattrocodici 30/08/2015 09:09:33
Visto il poco tempo a diposizione, non posso consultare né i manuali né i codici. Ho fatto solo una capatina su Internet per riportare il contenuto di una sentenza...
Aristotele suggerirebbe di non prendere posizione se non si è verificata un'idea, ma Platone replicherebbe che il mondo delle idee irradia e governa l'agire umano e non rischiare significa, in questo caso, rischiare di non esprimerle per sempre. Aristotele, alla fine, gli darebbe ragione.
Rischiando, mi esprimo: leggendo la traccia "autonomia negoziale e quantum risarcitorio" mi sono venuti in mente diversi argomenti: clausole limitative di responsabilità nella disciplina del codice civile; clausola penale e potere del giudice di ridurla equitativamente, caparra confirmatoria in chiave anticipatoria del risarcimento; condizioni generali di contratto, clausole abusive nella disciplina consumeristica, nullità di protezione; rilevanza della effettiva volontà delle parti nell'accettazione di una clausola che può comportare uno squilibrio sul piano squisitamente economico e che non rientra nella lista di clausole considerate aprioristicamente abusive dal Codice di Consumo; non c'è poi solo il regime dell'assicurazione obbligatoria, ma vi sono sistemi assicurativi su base volontaristica (assicurazione vita, massimali, graduazione del risarcimento) - collegamento con i contratti aleatori -  non operatività in questi casi della rescissione e risoluzione per eccessiva onerosità.
Una sentenza del Tribunale di Milano ha riconosciuto - quale indennizzo conseguente al danno alla salute per le lesioni gravi e irreversibili provocate da un errore medico - una rendita annuale al posto della classica liquidazione "una tantum" di un risarcimento. Ratio -> Fino ad oggi i tribunali hanno capitalizzato il risarcimento in un'unica somma, corrisposta anticipatamente e tutta in una volta, a risarcimento anche dei danni futuri e ancora non emersi. Il sistema in questione, tuttavia, ha finito per porre problemi di gestione dell'ingente capitale di cui si trova a essere titolare la vittima, con conseguenti rischi di dilapidazione.
Il calcolo del risarcimento viene inoltre effettuato sulla base delle aspettative di vita del danneggiato; ma potrebbe anche essere che questi viva più del previsto, con la logica conseguenza che il risarcimento erogato "una tantum" potrebbe non bastare a coprire l'intero arco dell'esistenza della vittima. Al contrario, l'indennizzo con rendita vitalizia evita problemi di questo tipo.
Scusate la brevità. Spero che bastino le idee.
Un saluto affettuoso a tutti voi...per il momento :)

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