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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: per favore24/07/2013 08:23:05
qualcuno puo' darmi i numeri per conoscere i voti grazie

Da: refer 24/07/2013 09:32:13
si esi hai ragione affini la preparazione e hai padronanza degli argomenti e poi arrivi al traguardo, ma non è concepibile che prendi delle votazioni completamente lontane dalla tua valutazione e credimi sono molto rigido nelle valutazioni. soprattutto vorresti mollare perché stavolta ho studiato davvero tanto e ho preso la meta delle valutazioni dello scorso concorso , quando ero all'inizio dello studio. il conto non torna . non è possibile . oppure debbo pensare che se un tema viene valutato in un certo modo  fa da trainante per gli altri anche se hai fatto dei temi over 40 e ti valutano over 30.

Da: refer 24/07/2013 09:32:43
si esi hai ragione affini la preparazione e hai padronanza degli argomenti e poi arrivi al traguardo, ma non è concepibile che prendi delle votazioni completamente lontane dalla tua valutazione e credimi sono molto rigido nelle valutazioni. soprattutto vorresti mollare perché stavolta ho studiato davvero tanto e ho preso la meta delle valutazioni dello scorso concorso , quando ero all'inizio dello studio. il conto non torna . non è possibile . oppure debbo pensare che se un tema viene valutato in un certo modo  fa da trainante per gli altri anche se hai fatto dei temi over 40 e ti valutano over 30.

Da: refer 24/07/2013 09:34:03
06 67794664

Da: Carletta80ct24/07/2013 09:39:29
Scusatemi leggo da qualche giorno il forum e lo trovo interessante....qualcuno di voi saprebbe dirmi se ci sono novità sulla data del prossimo concorso tar? Grazie mille

Da: PERò24/07/2013 09:49:04
credo che non esista un metro oggettivo per  stabilire se un tema valga 7 (ossia 35) o 8 (ossia 40), o al limite anche 6 e 1/2 (cioè 33), in quanto stiamo parlando di temi che vengono comunque giudicati sopra la sufficienza, e la prevalenza di un voto piuttosto che di un altro è per lo più legata a un fattore di simpatia/preferenza, che attiene al puro merito amministrativo, non sindacabile dal giudice.

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Da: spes x24/07/2013 10:08:32
Sono un dirigente P.A. da vent'anni e con pochissimi per raggiungere i limiti di età per la quiescenza.Per di più già avvocato.
Quindi,il mio caso è strettamente individuale e non paragonabile a quello della maggior parte dei partecipanti al forum.Mi scuso di aver provocato la corsa alle confessioni depressive.
Per i più giovani,da vecchio concorsista(anche anagraficamente)consiglio di continuare e perseverare.
Concordo,comunque,sul fatto che se l'incarico ricoperto è duramente operativo,come sempre per quel che mi riguarda,risulta estremamente difficile conciliare studio e lavoro.
Cari saluti a tutti

Da: per favore24/07/2013 10:21:42
grazie

Da: x pes x24/07/2013 10:24:50
da quanti anni ci stavi provando? con che frequenza esce il concorso?
io non mi vogio trovare a 50 anni ancora  afe concorsi...sinceramente...

Da: refer 24/07/2013 10:39:45
ce ne sono parecchi che a 50 anni fanno concorsi . dipende dalla voglia di andarsene e dalle forze che ti restano per studiare .

Da: esi24/07/2013 11:10:24
caro refer, non ti abbattere, anche io sono molto rigida nelle valutazioni che faccio e soprattutto nel valutare me stessa..non mi ritengo dotata di particolari capacità ma ti assicuro che ho sempre raccolto quando ho ben seminato e questo è il primo concorso che non ho superato nella mia carriera ventennale di pubblica amministrazione...lo ripeto, non mi aspettavo sicuramente di superarlo a prima consegna perchè sono consapevole delle difficoltà che presenta e del livello di preparazione che richiede, anche in termini di qualità, ma penso proprio che questo concorso in particolare si sia attestato su livelli medi di preparazione dei partecipanti molto alti, probabilmente superiori ai precedenti concorsi e credo che questo abbia inciso non poco sulle difficoltà e sui tempi di correzione....se avete voglia e tempo ( io non so perchè ho troppi casini in questo momento al lavoro!) riprovate e non perdete fiducia e, soprattutto, non cercate alibi al vostro orgoglio ferito..chi vi parla è una persona che difficilmente ammette di aver sbagliato ma che ha avuto molte lezioni di umiltà dalla vita...sono sicura che chi ci crede prima o poi ce la farà   

Da: refer 24/07/2013 11:27:09
grazie esi

Da: PERò24/07/2013 11:29:03
volevo fare le mie congratulazioni a Leandra per l'altro concorso che ha vinto, anche se non è quello per referendario, è pur sempre una bella soddisfazione, specialmente alla nostra età. un abbraccio.

Da: x esi.24/07/2013 12:23:18
ciao esi, mi sembri una pesona molto valida. dove lavori, che esperienze hai fatto?

p.s mi puoi indicare un percorso da fare per avvicinarmi allo studio di questo concorso. è molto differente da magistratura ordinaria? io purtroppo sono un fnzionario operativo, atualmente in ferie.

didpongo di un paio d'ore al giorno dalle 18 alle 20. avrei bisogno di un percorso commisurato ai sacrifici che realistaicamente posso fare. cioè a quelle 2 ore. considera che in un ffiicio non faccio nulla di diritto...ahimè

Da: careletta80ct24/07/2013 12:42:21
Scusate potreste indicarmi un num tel x kiedere informazioni per il prossimo concorso, ed indicarmi un percorso di studi da fare x referendario tar? grazie

Da: tascusi24/07/2013 13:50:50
Chiedere l'accesso la visione e l'estrazione di copia dei propri compiti e di quelli del 33^ concorrente ammesso all'orale e scoprire che il proprio elaborato è oggettivamente migliore di quello del concorrente preso a pararagone che imbarazzo provocherebbe nella commissione se il tutto venisse portato davanti al ga.

Da: vade retro24/07/2013 14:18:18
io faccio accesso  anche se non voglio impugnare

ma voglio capire per prossimo concorso

avete un indirizzo mail utile?

Da: vero24/07/2013 14:23:34
associazionegiuridica@gmail.com

manda la scannerizzazione del compito idoneo, così che anche un altro tuo collega sfortunato possa valutare il livello dei neoreferendari.

sii gentile con quelli che non sono di roma

Da: per tascusi24/07/2013 14:56:35
ma come si può provare la disparità di tratattamento?? il g.a. dovrebbe entarre nel merito e non può...
l'unica è guardare i tempi di correzione...se sono palesemenete diversi. purtroppo non c'è stato ancora un g.a. che ha riconosciuto la disparità di trattamento e l'ammissione del compito andato meglio.

come si può fare? fsrsi dare pareri da professori universitari e cassazionisti e allegarli? ma parlaimo sempr di merito... sembra inestricabile

che dite?

Da: ...24/07/2013 15:11:00
Secondo me già il fatto che la commissione ci abbia impiegato un anno non va bene... Come si può effettuare una valutazione veramente comparativa tra i candidati lasciando trascorrere chissà quale lasso di tempo tra un compito e l'altro?

Da: zezzé24/07/2013 15:25:04
ma che state dicendo?

meno male che vi siete presentati a sostenere il c oncorso da referendario.

Da: per .....24/07/2013 15:58:16
è vero, forse un buon ricorso può partire da qui...
se c'è un compito corretto un anno fa e uno un mese fa, non sarà difficle provare la disparità di trattemento...
mapoi una volta provata??? basta?? può il g.g. sindacarla???

Da: europea24/07/2013 16:03:39
Scusa refer che voti hai avuto

Da: sentenza magistratura ordinaria24/07/2013 16:33:38
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%201/2008/200812330/Provvedimenti/200905420_01.XML

devo fare sempre tutto io.
però in cambio mandi il compito idoneo per visionare lo standard preteso dalla commissione.
l'elaborato è anonimo, dunque non ci sono problemi particolari.

Da: sentenza magistratura ordinaria24/07/2013 16:34:50
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 12330 del 2008, proposto da:



contro

Ministero della Giustizia e Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domiciliano ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti di

Schirra Andrea, Borella Giulio, n.c.;

per l'annullamento

a) della graduatoria delle prove scritte del concorso a 350 posti di uditore giudiziario indetto con d.m. 23 marzo 2004, affissa presso gli uffici del Ministero della Giustizia in data 24 ottobre 2008, nella parte in cui assegna N.I. (non idoneo) alla prova di diritto amministrativo del ricorrente, e non lo ammette alla prova orale;

b) del verbale della Commissione del concorso a 350 posti di uditore giudiziario indetto con d.m. 23 marzo 2004, n. 78, relativo alla seduta del 20 dicembre 2007, nella parte in cui attribuisce il voto di N.I. (non idoneo) all'elaborato di diritto amministrativo del ricorrente, conosciuto in data 24 ottobre 2008;

c) di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale, anche non noto.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2009 il dott. Silvia Martino e uditi altresì gli avv.ti delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1.    Il ricorrente ha partecipato al concorso di cui in epigrafe.

Le prove scritte si sono tenute il 10 e 11 ottobre 2007.

Il dr. Nalin ha riportato 15/20 nella prova di diritto civile mentre è stato ritenuto non idoneo a quella di diritto amministrativo.

Deduce:

1) Eccesso di potere per carenza di motivazione e per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Invalidità derivata.

Il ricorrente si richiama, in particolare, alla decisione della IV^ Sezione del Consiglio di Stato, secondo cui il giudice amministrativo, anziché limitarsi al sindacato estrinseco, può spingersi a verificare se la valutazione tecnica del fatto compiuta dall'amministrazione, pur opinabile, sia corretta, in relazione alle regole della scienza da applicare.

Nella materia delle prove scritte a concorsi pubblici e, in particolare, delle prove scritte per l'accesso alla magistratura le regole tecniche da applicare sono quelle contemplate:

1) dalla logica e dalle discipline della conoscenza, per quanto attiene ai criteri generali di valutazione di un elaborato teorico;

2) dalla disciplina del settore oggetto della prova, per quanto attiene ai criteri specifici di valutazione dell'elaborato.

Nel caso in esame la Commissione aveva prestabilito che avrebbe considerato idoneo il singolo elaborato che:

- presenti una forma italiana corretta, sotto il profilo terminologico, sintattico e grammaticale, e riveli adeguata padronanza della terminologia giuridica, nonché sufficiente chiarezza espositiva, requisiti tutti indispensabili per la corretta redazione dei provvedimenti giudiziari;

- offra una pertinente ed esaustiva trattazione del tema, dimostrando sufficiente conoscenza dell'istituto cui direttamente esso si riferisce e dei principi fondamentali della materia, nonché un'adeguata cultura giuridica generale;

- riveli la capacità del candidato di procedere all'analisi dello specifico problema a lui sottoposto e di proporne la soluzione, tuttavia senza che questa, se non condivisibile, possa assumere rilievo determinante nella valutazione ove, nonostante ciò, sia logicamente argomentata, in coerenza con gli istituti e principi della materia.

Il candidato, premesso il contenuto della traccia ("Le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare, il candidato si soffermi sulle condizioni di ammissibilità dell'affidamento diretto"), riassume la struttura del proprio elaborato, ponendola a raffronto con i criteri predeterminati di valutazione ed evidenziando l'aderenza a questi ultimi.

Si sono costituite, per resistere, le amministrazioni intimate, depositando una memoria.

Con ordinanza n. 212/2009, resa nella camera di consiglio del 14 gennaio 2009, è stata respinta l'istanza cautelare.

Il ricorrente ha quindi depositato una memoria in vista della pubblica udienza del 6 maggio 2009 alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2.    Il ricorrente si è in particolare soffermato sul difetto di motivazione che inficerebbe il giudizio di inidoneità, la cui formulazione non consentirebbe di ricostruire l'iter logico seguito dalla Commissione.

2.1.    Costituisce ormai principio consolidato quello secondo cui le valutazioni espresse da una Commissione di concorso nelle prove scritte e orali dei candidati costituiscono espressione di un'ampia discrezionalità tecnica e come tali sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate, "icto oculi", da eccesso di potere, sub specie delle figure sintomatiche dell'arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti.

La giurisprudenza ha pure avuto modo di evidenziare che il voto numerico (ovvero, come nel caso in esame), il conclusivo giudizio, costituisce espressione sintetica, ma esaustiva, della valutazione della Commissione, soddisfacendo adeguatamente l'onere della motivazione previsto dall'art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, e, più in generale, dei principi costituzionali sanciti dall'art. 97.

Il Collegio osserva anche che una disposizione come quella contenuta nell'art. 16 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 1860 (Modificazioni al regolamento per il concorso in magistratura contenuto nel R.D. 19 luglio 1924, n. 1218), il quale prevede (comma 2) che "prima dell'assegnazione dei punti la commissione o sottocommissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza dei voti, se il candidato meriti il minimo richiesto dall'approvazione" e che (comma 3) "nell'affermativa ciascun commissario dichiara quanti punti intende assegnare al candidato.." non viola le ricordate disposizioni in tema di motivazione del giudizio di inidoneità.

Invero, il meccanismo delineato dalla predetta normativa, non costituisce il frutto di una mera attività materiale dell'amministrazione ma è espressione di una valutazione positiva o negativa dell'elaborato: mentre, nel primo caso, alla valutazione positiva segue l'attribuzione di un punteggio, nel secondo caso viene espresso un giudizio di inidoneità che implica senza alcuna possibilità di dubbio il mancato raggiungimento della sufficienza; in altri termini, il giudizio di inidoneità contiene in sé, implicitamente e manifestamente, una valutazione di insufficienza della prova concorsuale che del tutto inutilmente dovrebbe essere ulteriormente esplicitato.

Un difetto di motivazione di tale giudizio di inidoneità può dunque apprezzarsi solo ove il candidato offra elementi idonei a supportare l'arbitrarietà, l'irragionevolezza, o comunque la non sufficiente percepibilità dell'iter logico del giudizio, quantomeno relativamente ai criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione,

Tale evenienza si verifica appunto nel caso di specie, in cui, quantomeno sul piano estrinseco, è possibile rilevare, in rapporto agli elementi dedotti dal ricorrente, la non sufficiente "significatività" del giudizio di inidoneità.

La struttura dell'elaborato del dr. Nalin, secondo quanto specificamente dedotto e comunque verificabile dalla lettura dello stesso, è così ripartita:

- da pag. 1 a pag. 4, 5 - nozione di servizio pubblico locale di rilievo economico

- da pag. 4,5 a pag. 6 - affidamento tramite gara pubblica

- da pag. 6 a pag. 7 - affidamento tramite concessione

- da pag. 7 a pag. 7. 5 - affidamento tramite appalto pubblico

- da pag. 7,5 a pag. 8.5 - aspetti generali dell'affidamento diretto

- da pag. 8.5 a pag. 10 - affidamento diretto a società "in house";

- da pag. 10 a pag. 11 - affidamento diretto a società mista;

- pag. 12 - privatizzazione delle società affidatarie; giurisdizione.

Il ricorrente evidenzia altresì che gli argomenti trattati sono tutti pertinenti alla traccia e che, inoltre, sono stati toccati tutti gli argomenti dalla stessa implicati. Ogni "punto" oggetto di traccia ha ricevuto uno sviluppo adeguato, perlomeno sul piano estrinseco.

Egli si è soffermato sulla nozione di servizio pubblico enucleabile tanto sul piano del diritto interno, quanto sul piano del diritto comunitario.

Le forme di affidamento non diretto sono state esaminate con riguardo a diversi modelli contrattuali: affidamento con gara a società di capitali, concessione, appalto.

Le forme di affidamento diretto sono state esaminate con riguardo ai due modelli vigenti nell'ordinamento locale: affidamento a società "in house" e a società a capitale misto.

Ciò posto, gli elementi così evidenziati determinano un possibile conflitto logico tra il giudizio di inidoneità e i criteri predeteminati dalla Commissione, sopra delineati, di talché, in assenza di un'articolazione espressa del giudizio, il solo riferimento al mancato raggiungimento della "soglia" di sufficienza, non appare idoneo ad assicurare la necessaria trasparenza e chiarezza sulle valutazioni di merito dalla stessa operate.

Esso non riveste cioè quel connotato di "significatività" ovvero di idoneità al fine di ricostruire l'iter motivazionale che, anche secondo la giurisprudenza prevalente, rappresenta la ragione (e ad un tempo il limite) della tesi del voto numerico quale formula "sintetica ma eloquente" di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla Commissione.

Il vizio di motivazione testé rilevato comporta la necessità di riesame dell'elaborato del ricorrente, avendo cura di precisare che, a tale adempimento, dovrà procedersi per il tramite di altra e diversa Commissione, e con l'osservanza di adeguate garanzie di anonimato, quali l'inserimento dell'elaborato tra un numero congruo di elaborati, estratti tra quelli all'epoca redatti nell'ambito del medesimo concorso, attribuendo anche a questi ultimi (al solo fine di assicurare l'anonimato) un proprio giudizio, con l'applicazione degli stessi criteri all'epoca adottati.

3.    In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso merita accoglimento.

Sembra equo però compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e, per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giorgio Giovannini,    Presidente

Roberto Politi,    Consigliere

Silvia Martino,    Consigliere, Estensore

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
       
       
       
       
       
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/06/2009

Da: sentenza magistratura ordinaria24/07/2013 16:36:27
Mi è scappato.
volevo cancellare il nome del ricorrente. ma era ne corpo della pronuncia.
vabbé la sentenza è pubblica ed il motivo per cui la posto è di studio.
studiare come è possibile sindacare la discrezionalità tecnica.

Da: ...24/07/2013 16:52:36
per "per ....."
Cosa significa possibilità o meno, da parte del g.a., di sindacare la disparità di trattamento emersa in giudizio?
La disparità di trattamento e' una delle figure sintomatiche del vizio dell'eccesso di potere, per mezzo delle quali al g.a. è consentito -in conformità al divieto di vagliare il merito amministrativo al di fuori dei casi tassativamente fissati ex lege- di controllare ab externo i provvedimenti discrezionali, caducandoli laddove risultino viziati.
Ne consegue che, ove il giudice adito ritenga comprovata -restando in tema- la disparità di trattamento, ciò permette di per se' allo stesso di annullare la determinazione illegittima della p.a., senza necessita' di sindacare detta disparità, anzi, direi, soprattutto in ragione dell'impossibilita' di scrutinare i parametri metagiuridici sottesi all'atto gravato.
Al limite, in presenza di elaborati redatti nelle procedure concorsuale, si potrebbe discutere -stante l'esercizio della discrezionalità tecnica facente capo alla commissione- circa il grado con cui il g.a. possa scrutinare i giudizi del collegio esaminatore.
Tuttavia, a dispetto dei fiumi di inchiostro versati in argomento, mi pare che, di fatto, il Consiglio di Stato continui a predicare la sostanziale impossibilità del giudice di penetrare le valutazioni assegnate dalle commissioni, salvo, appunto, le ipotesi di eccesso di potere.

Da: Bladerunner24/07/2013 17:20:07
Marito fortunato, perche' ha una moglie che lo stima e lo sostiene. Una rarita' ! La conditio sine qua non per sicuri successi futuri e  magari anche migliori del tar. Perche' accontentarsi ?

Ora, relax, fitness e famiglia.

Da: Pic24/07/2013 17:24:42
Il vero problema in questi concorsi e' riuscire a trovare il tempo e la lucidità' mentale per studiare, oltre che la forza di volonta'. Per me e' molto difficile soprattutto quando non riesci a staccarti mentalmente dal lavoro e soprattutto quando questo ti si incolla addosso come una cozza e te porti a casa. Credo che non dipenda dal tipo di lavoro che si faccia, bensì' dalle attitudini
Personali e dalla capacità' di liberare la mente, trovando la giusta concentrazione anche nelle poche ore a disposizione. Dopotutto hanno vinto questo concorso anche in passato dirigenti magistrati e avvocati che comunque in ogni caso dovevano portare a termine il proprio lavoro.

Da: europea24/07/2013 17:30:06
Sentenza molto interessante grazie

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