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Concorso VIGILI DEL FUOCO, 814 POSTI !!!
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Da: Paziente 14/12/2012 20:58:47

- Messaggio eliminato -

Da: altatensione 84 14/12/2012 21:05:34
paziente,
non so se vueffe ha ragione o meno, ma una cosa te la posso assicurare, non è della stabilizzazione, è quello che ha sempre detto, constatato da me personalmente, non avrei nessun interesse a difenderlo, una cosa te la voglio dire,
io come posso crederti se tu non mi dai niente di te.......te lo ripeto per l'ennesima volta: altatensione84@hotmail.it
contattami e spiegami in privato perchè io debba crederti, come in politica..........da precisare che io non attacco nessuno, ma reputo a giudizio molto personale le vostre fonti attendibili o meno

Da: fasolone  -banned!-14/12/2012 21:21:15
@mondo ladro...da oggi nn replico +...se è qst quello che vuoi...sn una persona di sani principi morali....tu sei un uomo libero,e accetto tutto quello che pensi e dici anche cn l'aiuto della tua psicologa che per visitare una persona dovrebbe prima guardare in faccia il paziente e poi stilare il referto medico(IMMAGGINO GIà CHE PSICOLOGA)!!!io sn un uomo libero,e in qst forum nn ho mai preso le difese sia della stab che dell'814,ho detto sempre di essere neutro e lo sono tutt'ora....nn capisco il tuo nervosismo verso di me,sn anche padre di una bimba figurati se mi metto quì a insultarvi...
tifo x tutti i precari d'Italia come lo sono stato io in passato,ma anche e nn di meno per tutti i raga che nn hanno lavoro o che sono stati licenziati....la mia è stata una scelta di vita x vivere all'estero e se tu avessi avuto le palle e la sicurezza di un uomo vero avresti provato senza aspettare quì in Italia un misero posto sottopagato per quello che si fa...e magari stringere mani e piedi e ringraziare a vita chi ti darà un lavoro...regalando il pandoro o la colomba nelle occasioni!!!nn mi dire che nn funziona così!!!buona Italia a te caro amico libero...AUGURO A TUTTI VOI DI ENTRARE,COSì COME I RAGA DELLA STABILIZZAZIONE!!!!Abschied Freunden...

Da: Mondo Ladro 14/12/2012 22:42:36

- Messaggio eliminato -

Da: Mondo Ladro 14/12/2012 22:48:36

- Messaggio eliminato -

Da: bude1985 14/12/2012 22:54:16
MA LEGGENDO QUESTO VOI CHE CAPITE ????

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1040783/dpcm_29_ott_2012_registrato.pdf


VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilità tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011);

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012);

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

VISTO il decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitività economica;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;



VISTO l'articolo 66 del citato decreto legge n. 112 del 2008 che disciplina il turn over di alcune amministrazioni pubbliche tra cui quelle elencate nell'articolo l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006;

VISTO l'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, in cui si dispone che, per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente;

VISTO l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, così come modificato dall'art. 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che individua, i seguenti destinatari: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del d.lgs n. 165 del 2001;

VISTO l'art. 66, comma 9-bis, del citato decreto legge n. 112 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016;

VISTO l'art 9, comma 31, del citato decreto legge n. 78 del 2010 il quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, "fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie." A tal fine le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio;

VISTO il comma 11 dell'art. 9 del decreto legge n. 78 del 2010 secondo cui qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità;

VISTO il comma 12 dell'art. 9 del decreto legge n. 78 del 2010 secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO l'art. 66, comma 10, del citato decreto legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

VISTO il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalità di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 recante:" Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo";

VISTO l'art. 1, comma 3, del predetto decreto legge n. 138 del 2011 il quale prevede che le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009, nonché a rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009;

VISTI il successivo comma 4 del citato articolo 1 del predetto decreto-legge n. 138 del 2011 da cui si evince che per le amministrazioni che non abbiano adempiuto alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale, nei termini previsti dal comma 3, è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

VISTO il citato decreto- legge n. 95 del 2012, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che dispone:" Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all' articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori e i tecnologi";

TENUTO CONTO che l'art. 2, comma 2, del decreto legge n.95 del 2012 prevede che le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito delle riduzioni effettuate ai sensi  dell' articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;

VISTO l'art.2, comma 5, dello stesso decreto legge n.95 del 2012 secondo cui alle riduzioni di cui al comma 1, si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 6 del succitato decreto prevede che" Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012, non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell' articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta datae le procedure per il rinnovo degli incarichi ";

TENUTO CONTO che le assunzioni sono subordinate alla disponibilità di posti in dotazione organica;

VISTA la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito istruzioni ad alcune amministrazioni in tema di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2011-2013, autorizzazioni ad assumere per l'anno 2011 e a bandire per il triennio 2011-2013;

VISTA la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione n. 10 del 24 settembre 2012, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con la quale sono state fornite le linee di indirizzo e i criteri applicativi delle riduzioni delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni previste dall'articolo 2  del citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTE le note con le quali ciascuna amministrazione, chiede le relative assunzioni, nonché i trattenimenti in servizio, con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2011 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili;

VISTO il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 ed in particolare l'articolo 1 che proroga al 31 dicembre 2012 la possibilità per le amministrazioni interessate di effettuare le assunzioni di cui all' articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;

CONSIDERATO che per le amministrazioni che non hanno fornito informazioni dettagliate sulle dotazioni organiche di diritto e sui presenti in servizio, in relazione all'iter procedurale in corso di definizione delle loro dotazioni organiche, le autorizzazioni si considerano concesse soltanto nel rispetto del principio del divieto di soprannumerarietà, anche tenuto conto delle riduzioni previste dal citato articolo 2 del decreto legge n. 95 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Presidente di Sezione del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi;

SU PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Articolo 1

Le amministrazioni indicate, nella Tabella allegata, che è parte integrante del presente provvedimento, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato e ai trattenimenti in servizio, delle unità di personale per ciascuna indicate, per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato, ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 9, comma 31, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per ciascuna amministrazione è, altresì, indicato il limite massimo delle unità di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno 2012, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2011.
Resta, fermo che, in caso di mancata adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro il 31 ottobre 2012, le Amministrazioni non potranno, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti indicati le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 7 luglio 2012,  di entrata in vigore del decreto legge 95/2012; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell' articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le procedure per il rinnovo degli incarichi, avviate alla predetta data di entrata in vigore del decreto legge n. 95 del 2012. Non sono consentite assunzioni in soprannumero anche tenendo conto delle riduzioni delle dotazioni organiche prescritte da ultimo dall'articolo 2 del medesimo decreto legge n. 95 del 2012.
Le Amministrazioni di cui alla Tabella allegata sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 30 aprile 2013, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri e dei rispettivi bilanci delle altre amministrazioni.


Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Roma,             29 ottobre 2012





per         IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro per la pubblica amministrazione

e la semplificazione



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze



Registrato alla Corte dei conti il  30/11/2012  Registro 9 foglio 382

Tabella

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Da: Idoneo112010 15/12/2012 10:04:41
@bude1985
l'avevo già visto tempo fa questo documento.
sembra un'autorizzazione ad assumere (vedere la tabella in allegato alla fine del documento originale di cui hai postato il link ) per avvocatura dello stato,consiglio di stato,corte dei conti,ministero giustizia e ministero università e ricerca.
La cosa da capire è perchè non vi è menzionato il Ministero dell'Interno....

Da: Idoneo112010 15/12/2012 10:15:41
@bude1985
forse il corpo nazionale dei vigili del fuoco e altri corpi facenti parte di altri ministeri non rientrano in alcuni obblighi (es. la stesura di questo documento d'autorizzazione da pubblicare nella gazzetta ufficiale)
Il fatto che il ministero dell'Interno non venga menzionato in questo documento non credo pregiudichi la possibilità d'assunzione del ridicolo 20% di turnover come stabilito
probabilmente l'avvocatura e i ministeri citati hanno altri obblighi di bilancio (bisognerebbe leggere visto per visto tutte le leggi riportate:non lo faccio perchè non è questo documento che sta rinviando le assunzioni ma i cornuti che lavorano nell'ombra per fregarci metà delle briciole rimaste)

Da: ottantasette 15/12/2012 11:07:48
Vado un pò fuori discussione....

Son stato a bolzano questa settimana ed ho visto una squadra di vigili del fuoco all'opera con camion dei pompieri e .....BMW X5 e Mercedes classe G...andate voi a vedere quanto vengono di listino queste auto..

Dalle mie parti girano ancora con il fiorino di 20 anni fa.....

Da: dlx801 15/12/2012 13:01:57
@ Mondo Ladro ....ancora dai retta a Fasolone o come minchia si chiama!!!il solito che cambia nick e viene a scassare qui...a noi che gia scassati c è li abbiamo abbastanza!!!!!!!

Oltre alla novella della volta scorsa (per chi non ricorda: la nota in cui vi parlavo della data del 31/12/2012 come data di scadenza dell accordo tra ente FS e amministrazione per effettuare le visite mediche in quei locali!!!!)

Vorrei porre all attenzione un altro problema:
l allora Governo Berlusconi(se non sbaglio)firmo' un decreto con il quale (in via eccezionale vista la situazione tragica dei VVF)si riduceva il corso di formazione, passando da 12 a sei mesi...ma questo valeva dal 2010 al 2012.....behhhhh
tra qualche gg siamo gg al 2013!!!!quindi??come si fa....
mi sa che andremo a raccogliere arance nella mia zona!!!!!!!!

Da: AVVA 162 15/12/2012 13:14:44
@ mondo ladro

cmq c è da dire che la splendida tesi, fatta a pennello per il profilo di FARLACCHIONE,  è stata efficace con lo splendido saluto finale in deutsche.
Sembra si sia tolto dalle palle!!
Per il resto ragazzi di ufficiale o meno non c è niente!!! mettiamoci l'anima in pace x adesso e passiamo un Natale  sereno, anche se mi dà sui coglioni come festa.

Da: Paziente 15/12/2012 17:14:43

- Messaggio eliminato -

Da: S.I.S.M.A. 09 15/12/2012 18:34:08
ultima si potrebbe partire a febraio 850 alievi

Da: vva150 15/12/2012 18:38:18
@paziente 1xche nel 2014?2 se riservano il 40%nei concorsi pubblici sarà un nuovo concorso pubblico ? Ciao agli amici cicovic avva roccia

Da: Paziente 15/12/2012 18:50:59

- Messaggio eliminato -

Da: Paziente 15/12/2012 18:54:47

- Messaggio eliminato -

Da: cicovic 15/12/2012 21:48:33
@ Paziente

leggere attentamente : I PRECARI DEVO AVER MATURATO ALMENO 3 ANNI DI SERVIZIO

Un emendamento annunciato dal relatore alla Legge di Stabilità, Giovanni Legnini, li salva fino al 31 luglio. La proroga riguarda i contratti a tempo che hanno superato il limite dei 36 mesi ed è subordinata ad un accordo sindacale. Altro beneficio per questa particolare categoria di lavoratori a tempo determinato, con almeno tre anni di lavoro alle spalle - sempre nella P.A.: potranno essere riservati loro fino al 40% dei posti banditi nei concorsi. Prevista anche una selezione per titoli ed esami per valorizzare l'esperienza lavorativa svolta. L'emendamento prevede anche una proroga al blocco degli sfratti.

I lavoratori con contratti precari ammontano a circa 260.000 soggetti; la norma messa a punto dai relatori prevede invece che le amministrazioni pubbliche possono avviare procedure di reclutamento riservando il 40% dei posti "a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando".

La procedura di reclutamento dei precari dovrà essere effettuata "nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massivo complessivo del 50% delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa del personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate".

Saluto a VVA150, AVVA162, ROCCIA VERO, FRANCESCO TERZIGNO, MINGAZZO 8, DA VVF e SPERANZA 2012

Da: cicovic 15/12/2012 21:49:56
Paziente questi precari, sono quelli VERI,non i discontinui vigili da qualche richiamo all'anno.

Da: cicovic 15/12/2012 21:50:58
Secondo la mia modesta opinione, si parla di servizio duraturo e senza interruzioni.

Mentre i nostri discontinui sono chiamati a spot

Da: vueffe 15/12/2012 21:57:48
@ Cicovic

"a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato"

anche perche i VD NON instaurano nessun rapporto di lavoro subordinato con l'amministrazione ovvero con la P.A:

http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24206

Da: Mondo Ladro 15/12/2012 22:46:09

- Messaggio eliminato -

Da: idoneoxxx 15/12/2012 22:55:35
Le amministrazioni pubbliche - secondo la proposta di modifica - possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico con riserva dei posti, nel limite massimo del 40% di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che ha emanato il bando".
CI VUOLE UN ALTRO CONCORSO  A QUESTO PUNTO
IL CONCORSO 814,AVEVA GIA LE SUE PERCENTUALI DI RISERVA,SECONDO IL MIO PUNTO DI VISTA,LA GRADUATORIA 814 NON SI PUO' DIVIDERE CON NESSUNO

Da: cicovic 16/12/2012 09:39:58
@ Vueffe

ciao, un saluto.

Premetto che NON sono nè un burocrate nè un giurista ma leggendo il comunicato sull'emendamento di stabilità, mi si faccia  riferimento a categorie diverse dai nostri VVD.

Anche perchè la chiamata a blocchi di 20 gg, quando permette di arrivare a ben 3 anni (36 mesi) di rapporto di lavoro ???

Se è cosi come leggo ed interpreto, uno dovrebbe essere un discontinuo da almeno 5/6 anni e con un richiamo costante di tanti turni annuali per accumulare ben 36 mesi.

E di VVD con questi requisiti penso che ne siano ben pochi in circolazione.....

O sbaglio ?

La tua circolare l'ho letta ma con il fatto che comunque questo concorso aveva il 25% riservato ai VVD con almeno 120 gg di servizio, non sò se poi si possa sommare un'altra % per gli stabilizzati che alla fine dei concti sempre VVD sono !

Boh....devo ammettere che siamo ad un punto di stallo mica da ridere

Buona Domenica

Da: cicovic 16/12/2012 09:42:17
@ Idoneoxxx

Certo, un'altro concorso in tempi economici diversi, sarebbe stato "quasi" naturale e corretto.

Ora come ora mi sembra impossibile che con 2 graduatorie aperte, di cui l'814 ha la priorità, e senza soldi.....lo Stato indica un nuovo concorso che abbia comunque dei tempi lunghi.

Da: vueffe 16/12/2012 11:42:04
@ Cicovic
Premetto che nemmeno io sono in giurista però approfondisco ciò che mi interessa anche se NON per fini personali e che la circolare NON è mia ma è un parere espresso proprio nei giorni scorsi dal nostro Dipartimento, ovvero la Direzione Centrale per le risorse finanziarie....mica il primo che passa!!

Ebbene come avrai letto nel secondo paragrafo è chiaro e NON interpretabile che il VD o VV in genere NON ha rapporto di lavoro subordinato con l'amministrazione, senza SE e senza MA.

Questo nonostante miriade di ricorsi messi in atto dai VD per tramite l'AILVP proprio per farsi riconoscere tale principio sino ad oggi, tranne qualche parere a favore, caduti nel NULLA.

In buona sostanza NON sarà tanto il fatto della discontinuità del rapporto di lavoro ad escludere i VD dall'eventuale quota del 40% dei prossimi concorsi come previsto nella Legge di stabilità, ma il fatto che ad oggi essi NON hanno lo status di precari della P.A. poichè NON vantano rapporto di lavoro subordinato con la stessa....questo almeno che NON inseriscano qualche ulteriore emendamento ad hoc.

Questo il mio parere.

Buona domenica.

Questo un link più diretto:

http://www.conapo.it/2012/14.12.2012_chiarimenti_retribuzione_vd.pdf

Da: charles bukowski 16/12/2012 11:50:34
@CICOVIC
Ciao, per fare un po di chiarezza: i discontinui soggetti ai richiami 20gg si dividono in 2 categorie Volontari (fanno un corso di circa 120 ore nei centri polididattici)e ex Ausiliari (cioè coloro i quali hanno fatto un corso di 3 mesi alle SCA + 9 di servizio militare nei Vigili Del Fuoco). I Volontari usufruiscono dei richiami 20gg + il servizio 365 gg l'anno nei distaccamenti volontari,gli ex Ausiliari solo i richiami 20gg(se gli va bene dalle mie parti riescono a farne 3) quindi 60 gg l'anno. Io sono un ex Ausiliare e ti domando,alla luce di quanto ho scritto chi potrà essere stabilizzato un Volontario o un ex Ausiliario? capiscimi...  anno avuto la riserva del 20% e sono entrati tutti ...(ma quelli che anno superato il concorso)....adesso ai sindacati gli preme assumersi anche quei fannulloni che non hanno STUDIATO!!!

Da: cicovic 16/12/2012 12:19:54
@ Vueffe

concordo con le tue parole...io ho dato un'uteriore motivazione nei miei post precedenti (MIA PERSONALE OPINIONE) che penso faccia capire la differenza tra un precario e un prestatore occasionale di servizio.

un saluto e grazie delle tue info

@charles bukowski

un saluto anche a te

anche io sono un ex ausiliario di leva e capisco bene ciò che vuoi dire. La risposta non ce l'ho, anche perchè ribadisco che un 25 % del nostro concorso era comunque riservato a VVD con almeno 120 gg di servizio....e quindi anche quelli della graduatoria della stabilizzazione potevano star dentro (qualcuno c'è infatti)

dalle mie parti c'è qualcuno che s'è fatto anche 7/8 richiami l'anno (8 mi pare sia ancora il massimo)

il problema (e lo continuo a ribadire) non sono questi ragazzi che fanno servizio....ma chi li "carica" con false aspettative e prospettive lavorative (vedi il sindacalista furbo di turno)

personalmente, in alcuni comandi in cui sono stato, ho conosciuto più di qualche ragazzo, che è apparso dal nulla dopo corso delle 120 ore (quindi non ex ausiliario) e parlandoci veniva fuori il discorso che gli avevano detto che se avesse fatto tot giorni di servizio in futuro sarebbe rientrato !

la solita storia per far fare una nuova tesserina sindacale !!!!

Da: Idoneo112010 16/12/2012 12:44:58
concordo con cicovic:purtroppo molti richiedono di fare il corso di 120 ore per poter diventare volontari e fare i richiami per poi essere stabilizzati:se non ci fossero sindacalisti che mettono in giro queste cazzate deleterie per il Corpo le cose sarebbero meno confuse.
Lo stato e la magistratura non considerano i discontinui dipendenti dell'Amministrazione e non sono paragonabili ai VERI PRECARI della PA.premetto che io sono un ex avva ed ex temporaneo (non ho 120 gg)..è surreale quello che accade da molti anni ormai nei pompieri..negli altri corpi i concorsi pubblici non sono carta da culo come da noi

Da: elia76 16/12/2012 13:10:59
ma secondo voi a visità chiameranno ancora?

Da: LucaN 16/12/2012 14:30:58
@ Idoneo112010

Concorso con te e Cicovic.
Negli ultimi anni il termine "volontario" è cambiato in "precario....".
Bisognerebbe tornare indioetro nel tempo e inculcare l'idea che il volontario NON può e NON deve pretendere nulla nei confronti dell'amministrazione.
Chi fà servizio in ambulanza, chi fà il volontario a manifestazioni/eventi...cosa dovrebbe dire ?
Se fosse così per tutti, nessuno farebbe più nulla in Italia per senso d'altruismo.
E' per questo che l'andazzo generale del paese è negativo (oltre ad altri fattori sia chiaro).
C'è sempre chi fa il furbetto e cerca di "sistemarsi" a discapito degli altri.
Fosse per me, farei firmare una carta dove non puoi pretendere NULLA nei confronti della P.A:
Vedresti, di colpo, sparire il 75% di questi parassiti attaccati solo al soldo e alle false speranze che qualche furbo gli prospetta

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