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Sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale - illegittimità incarichi dirigenziali
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Da: chi06/11/2018 22:06:38
festeggia??

Da: x chi 1  - 06/11/2018 22:30:24
Sempre gli stessi no??? I livellati potranno solo prenderlo in culo....

Da: The public manager 06/11/2018 23:21:05

- Messaggio eliminato -

Da: The public manager 06/11/2018 23:21:07

- Messaggio eliminato -

Da: Annullamento in autotutela06/11/2018 23:35:33
L'atto di cui parlate verrà annullato in autotutela e sostiuito da un nuovo concorso con prova fisica e mentale

Solo i più forti vinceranno....

Ma solo se in *** lo prenderanno

Da: The public manager07/11/2018 08:22:17
A leggere questo forum si ha la netta sensazione che il personale livellato sia l'unico stakeholder che non solo non apprezza la gestione manageriale professionale della PA ma anzi manifesta forte ostilità ad essa.
Ipotesi possibili:
-il personale livellato non è attrezzato culturalmente per riconoscere i benefici della gestione manageriale universalmente riconosciuti;
-il personale livellato antepone l'interesse personale al superiore interesse pubblico perseguito dall'Ente e agli interessi della generalità degli altri stakeholders.

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Da: Ancora... 07/11/2018 09:06:36
Ma lo sapete che al mef vengano dati incarichi dirigenziali ai funzionari ( come succedeva in ae ante sentenza 37) e alcuni sono funzionari ae in comando?
Per il Mef, che è un Ministero, la sentenza non si applica?
Nessuno nemmeno Dirpubblica dice niente e impugna nulla?
A me sembra che questa cosa sia gravissima.

Da: Vecchio Dirigente 07/11/2018 09:18:10
X  lambada

Credo che il primo cialtrone sii proprio tu che mistifichi il ruolo dei dirigenti in AE. Ci sono quelli di vertice a cui competono le scelte dell'Agenzia e che decidono,come fece a suo tempo il direttore che governava nel 2000 di dare incarichi poi dichiarati illegittimi ,e chi si assume le responsabilità del quotidiano nei vari uffici ogni giorno gravato dagli interim. Questi ultimi sono degli eroi. Per quanto riguarda le scelte la storia degli ultimi 18 anni è nota a tutti. Sei comunque un mistificatore.

Da: Dix 07/11/2018 09:22:05
x ancora...

Menti.

Da: W IL GENERALE X VISSSSYAA07/11/2018 09:45:20

- Messaggio eliminato -

Da: The public manager  1  - 07/11/2018 09:49:42

- Messaggio eliminato -

Da: The public manager  1  - 07/11/2018 09:49:42

- Messaggio eliminato -

Da: Isoarda la bonarda07/11/2018 12:29:19
Ma anti antares che fine ha fatto???

Da: Amico di ieri 07/11/2018 12:43:15
Medita
È in conflitto di interesse col generale

Da: SUILLINEL07/11/2018 13:00:39
Coordinamenti Nazionali Agenzia Entrate
SELEZIONE P..O..E..R..:
ORMAI PROSSIMO IL BANDO
Dopo i recenti incontri con il nuovo direttore generale Antonino Maggiore è emersa l'esigenza da parte del nuovo vertice di ridefinire qualche aspetto della riorganizzazione varata dal precedente direttore, con particolare riferimento agli Uffici Centrali, ma soprattutto è emersa l'importante novità in merito ai criteri di selezione delle nuove figure professionali delle POER.
E' stata rappresentata, infatti, l'esigenza che la selezione delle POER, inizialmente prevista attraverso un colloquio e la valutazione dei titoli fosse "rafforzata" da una prova preselettiva. Pertanto, ai già previsti max 15 punti per i titoli e ai max 15 punti per il colloquio la prova preselettiva avrà a sua volta un max di 15 punti con uno sbarramento della "sufficienza" che sarà a breve definito dalla stessa Agenzia.
I limitati spazi di confronto sulla materia che la legge non riserva alla contrattazione non ha consentito neanche di dettagliare molto di più di quanto in sintesi esposto.
Critiche e perplessità, in tal senso, sono state rappresentate dal fronte sindacale in particolare per la circostanza che si sta delineando una selezione ibrida che mischia i connotati di una procedura concorsuale con aspetti prettamente legati a formule di interpello.
Infatti, fortemente criticato è stato l'intenzione di prevedere, alla fine delle descritta procedura di selezione, dei "range" di voti tra cui individuare i candidati a cui assegnare gli incarichi "non necessariamente, quindi, a colui che riporta il voto complessivo più alto"… comprenderete le nostre non sono semplici "perplessità".
La definizione delle nuove figure professionali delle POER, pari a quasi 1.500 incarichi, costituirà il nuovo assetto gestionale dell'Agenzia delle Entrate pertanto, a parere delle Scriventi, sarebbe stato opportuno predisporre procedure di selezione che non prestino facilmente il fianco a una serie di ricorsi.
Di fatto è ormai prossimo il primo bando che riguarderà tutte le 1.252 posizioni POER previste dalla riorganizzazione nelle Direzioni Regionali e Provinciali (escluso la D.P. di Bolzano). Seguirà, successivamente, il bando per le posizioni previste negli Uffici Centrali che porteranno complessivamente sul territorio nazionale un numero pari a 1.483 POER.
Per la predisposizione delle prove scritte preselettive sono già al lavoro 5 commissioni a livello centrale mentre saranno 10 le commissioni, composte a livello interregionale, che valuteranno le prove dei candidati.
La tipologia di incarichi e le relative prove scritte saranno coerenti con la tipologia di "famiglia professionale" (es.: controllo, legale e riscossione, consulenza, servizi fiscali, servizi catastali, servizi pubblicità immobiliare, Staff, ecc.).
Il funzionario interessato potrà, quindi, scegliere di concorrere fino a due tipologie di incarico (famiglie professionali) e/o due regioni (o uffici centrali) a prescindere dalla sede di servizio.
Gli incontri con il vertice dell'Agenzia sono stati l'occasione anche di essere informati sul prossimo (così dichiarato) emanazione di un bando concorsuale a 160 posti da dirigente (di cui 10 riservati per posizioni inerente i servizi catastali) nonché il riavvio della vecchia procedura "concorsuale" a 175 posti da dirigente dopo che, quest'ultima, sarebbe uscita dopo anni da numerose vicissitudini legati ai molti ricorsi.
In merito al concorso specifico a 175 posti abbiamo rappresentato la nostra contrarietà a che venga ripreso (dopo oltre 10 anni!) in quanto ormai non più attinente alle effettive esigenze dell'amministrazione e assolutamente incoerente come criteri di selezione. Infatti, stride, anche a confronto con la tipologia di selezione prevista per le POER, sostenere la legittimità di un concorso a dirigente in cui è previsto il solo colloquio orale e che ha visto definito, da parte delle commissioni preposte, una valutazione irrisoria dei titoli dei candidati che, oltre ad essere non più attinenti con quanto recentemente stabilito per decreto dalla Funzione Pubblica, elude il giusto equilibrio del punteggio da attribuire ai titoli stessi rispetto a quello della prova orale che diverrebbe così unica prova "selettiva".
Roma, 6 novembre 2018 FP CGIL CISL FP UIL PA CONFSAL/UNSA Boldorini Silveri Cavallaro Sempreboni

Da: anti-antares x amico 07/11/2018 13:01:16
Negativo.Attendo fatti...e lo contestero', veementemente (a lui e a questo governo ) quando le cose prenderanno una piega marcatamente piddinizzante e proeuro...( poco manca...).
Per il momento dico solo che non ci siamo...
P.s: Io non ho padroni ne' nessuno da ringraziare/proteggere...

Da: +5007/11/2018 13:07:20
Dir

Da: Amico di ieri 07/11/2018 13:09:02
Ricevuto Anti
Ottimo e abbondante

Da: cioè 1  - 07/11/2018 13:12:37
Uno arriva primo..e non viene nominato... mah
????

Da: Amico di ieri  1  - 07/11/2018 13:26:00
Ci stanno inculcando ancora una volta.
A leggere il documento sindacale pare che loro subiscano volontà altrui:
Basta non vi crede più nessino!

Da: Il credente 07/11/2018 13:54:31
Credo nella buona fede dei sindacati ......
Andranno in paradiso ma non troveranno nessuno ad accoglierli.

Da: Rosti 1  - 07/11/2018 14:20:45
POER ….. IL MONDO NON SI FERMA QUI!!!
Si è tenuto ieri un incontro atto ad approfondire gli argomenti discussi nell'ultima riunione. Tolto il velo sulla distribuzione dei posti riservati alla seconda fase delle progressioni economiche 2018 e preso atto del fatto che il bando è alla firma del Direttore dell'Agenzia (verrà pubblicato in questi giorni) la discussione si è fermata ancora una volta sulle POER, quelle figure istituite per legge che dovranno , a far data dall'1/1/2019 sostituire le POT e le POS. Sappiamo con certezza che il bando per le Direzioni Provinciali e le Direzioni Regionali uscirà a breve (nella settimana in corso secondo la Direzione), sappiamo che le scelte saranno al massimo per due famiglie professionali in due regioni diverse, sappiamo che la selezione avverrà attraverso una prima prova scritta selettiva valutata e poi l'esame dei titoli e del candidato attraverso un colloquio. Sappiamo che tutte queste prove avranno un punteggio (quale significa avventurarsi nel campo delle ipotesi o delle conoscenze …). Insomma sappiamo tante notizie … ma non abbiamo quella certezza che sin dalla prima riunione avvenuta ormai tanti mesi fa stiamo cercando … la certezza del partecipare. Partecipare a una selezione che dia a tutti le stesse possibilità di arrivare a conclusione, possibilità che si basano sui titoli certi e sulle capacità. Non sulla carriera fatta di incarichi attribuiti (POS, POT, ARTT.17 e 18). I lavoratori dell'Agenzia vogliono - e noi con loro - delle garanzie e delle assicurazioni che le procedure non si discostino da un concorso, questo perché solo un concorso può dare garanzie. E questo è stato il nostro messaggio conclusivo nella riunione di ieri. Punteggi certi e graduatoria blindata, senza valori aggiunti. Qualche tempo fa concludemmo un nostro comunicato con questo pensiero "Sorge un dubbio .. forse questa operazione " POER" potrebbe essere un modo per risarcire quegli incaricati che per anni hanno ricoperto quel ruolo dirigenziale che ora viene attribuito. A volte pensar male ….non è sempre peccato!!!"
Oggi purtroppo quel dubbio è ancora in noi e questo dubbio è alimentato dalla furia con cui tutti combattono la volontà del Direttore dell'agenzia di valutare con una prova scritta tutti. Si è arrivati - assurdo dell'assurdo - a difendere la capacità di valutazione dell'Amministrazione che verrebbe messa in discussione laddove qualche incaricato non superasse la prova scritta selettiva. E questi difensori sono alcune Organizzazioni Sindacali Nazionali. Per una volta che l'Agenzia si mette alla prova rischiando di mostrare le debolezze della propria struttura …. Confintesa FP non teme né il presente e tantomeno il futuro. Ha la forza e la capacità di affrontarlo. Soprattutto ha la volontà, volontà di mettere e mettersi in discussione. E allora che si vada avanti con il percorso dettato dal Direttore senza cambiaverso dell'ultimo momento perché questo sì metterebbero in discussione la credibilità dell'intera operazione POER. Operazione sulla quale abbiamo da sempre espresso dubbi radicati. L'incontro si è concluso con un appuntamento fissato a lunedì 12 novembre per discutere di posizioni organizzative (Artt. 17 e 18 per intenderci). E su questo argomento abbiamo bisogno di capire quale sia il vero modello riorganizzativo che non può essere sicuramente un " work in progress" .. non può esserlo perché i colleghi è di un modello certo che hanno bisogno. E oggi, senza contratto integrativo sottoscritto, senza un ordinamento chiaro (sapete che il 25 ottobre sono iniziati all'ARAN i lavori della Commissione Paritetica sui sistemi di classificazione professionale prevista dall'art.12 del CCNL Comparto Funzioni Centrali) vediamo fumosi i contorni dell'argomento.
Ma siamo pronti ad affrontare l'incontro del 12 con la consapevolezza di agire nell'interesse dei lavoratori tutti .. dal primo all'ultimo senza abbandonare nessuno!!!

COFINTESA

Da: Rosti 1  - 07/11/2018 14:22:49


"Sorge un dubbio .. forse questa operazione " POER" potrebbe essere un modo per risarcire quegli incaricati che per anni hanno ricoperto quel ruolo dirigenziale che ora viene attribuito. A volte pensar male non è sempre peccato!!!"

Da: Rosti 1  - 07/11/2018 14:26:46
Roma, 06 novembre 2018
Al Senatore Alberto Bagnai
Presidente VI Commissione Finanze e Tesoro, del Senato della Repubblica
alberto.bagnai@senato.it
Al Senatore Stanislao Di Piazza
Vicepresidente VI Commissione Finanze e Tesoro, del Senato della Repubblica
stanislao.dipiazza@senato.it
Al Senatore Dieter Steger
Vicepresidente VI Commissione Finanze e Tesoro, del Senato della Repubblica
dieter.steger@senato.it
Alla Senatrice Cinzia Leone
Segretario VI Commissione Finanze e Tesoro, del Senato della Repubblica
cinzialeonem5s@gmail.com
Al Senatore Andrea De Bertoldi
Segretario VI Commissione Finanze e Tesoro, del Senato della Repubblica
andrea.debertoldi@senato.it
E p.c.
Ai Componenti della VI Commissione Finanze e Tesoro, del Senato della Repubblica

Oggetto: gestione e reclutamento dirigenti nell'Agenzia delle Entrate - richiesta di audizione.

Onorevole signor Presidente,
Onorevoli signori Vicepresidenti,
Onorevoli signori Segretari,
Onorevoli componenti della VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica,
La Federazione DIRPUBBLICA è stata protagonista, in questi anni, sul fronte della legalità nell'approvvigionamento e nella gestione del Personale nelle PP.AA.; in particolare e per ciò che riguarda le Agenzie fiscali ha ottenuto la sentenza della Corte Costituzionale, n. 37 del 17/03/2015 con la quale sono state dichiarate:
1. l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del decretolegge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento) del Governo Monti;
2. l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 14, del decretolegge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) del Governo Letta;
3. l'illegittimità costituzionale dell'art 1, comma 8, del decretolegge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) del Governo Renzi.
Tali norme erano state predisposte nel tentativo di sanare circa 1.200 nomine dirigenziali false, effettuate fin dall'anno 2000.
Dopo di allora e fino ad oggi si sono susseguiti una serie innumerevole di tentativi di elusione della sentenza, tutti validamente fronteggiati dalla scrivente O.S., attraverso il ricorso alla giurisdizione amministrativa.
Ora, però, si è verificato un fatto nuovo, il nuovo Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il Generale di Divisione della Guardia di Finanza, Antonino Maggiore, ha emesso una "disposizione" irrituale (che alleghiamo) con la quale palesemente si pronuncia un vero e proprio rifiuto della suddetta giurisdizione amministrativa.
Consideriamo questo un fatto molto grave in merito al quale desideriamo attirare l'attenzione della Onorevole Commissione VI, Finanze e Tesoro, del Senato della Repubblica; pertanto Vi chiediamo di volerci ascoltare in Audizione.
Confidando, quindi, nella disponibilità e sensibilità delle SS.LL.OO. restiamo in attesa di un cortese assenso.
Cordiali saluti.
Giancarlo Barra

Da: Rosti07/11/2018 14:32:05
Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori

via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 - fax 081/019.74.52

via Cosseria, n. 2 - 00192 - Roma

avvocatomedici@gmail.com - carmine.medici@pecavvocatinola.it

cod. fisc.: MDCCMN72T14I073V - Part. IVA: 03955611219



Spett.le Federazione Dirpubblica

Segreteria Generale

- Roma -



Nola, 29/10/2018

Oggetto: Misure di riassetto organizzativo adottate con atti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 186053 e prot. n. 186067 del 7 agosto 2018 e dell'atto prot. n. 187175 dell'8 agosto 2018, in conformità al parere reso dal Comitato di gestione con delibera n. 39 del 6 agosto 2018 ed attuativi dell'art. 18-bis del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, inserito con delibera del Comitato di gestione n. 10/2018 dell'8/2/2018.



Con la presente comunico che l'Agenzia delle Entrate ha depositato, nell'ambito del giudizio a suo tempo proposto da codesta spett.le Federazione avverso gli atti organizzativi con i quali erano stati individuati gli uffici dirigenziali per la cui copertura era stata previsto il conferimento di deleghe speciali di funzioni dirigenziali in favore di funzionari privi della qualifica dirigenziale (POT) in attuazione dell'art. 4-bis, co. 2, del D.L. n. 78 del 2015, i più recenti atti organizzativi di cui in oggetto, concernenti l'adozione di misure di riassetto organizzativo adottate in attuazione dell'art. 18-bis del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, inserito con delibera del Comitato di gestione n. 10/2018 dell'8/2/2018.

Si ricorderà che la predetta delibera è stata già impugnata da codesta spett.le Federazione, deducendo l'illegittimità, a monte, dell'art. 1, co. 93, della legge n. 205 ult. cit., in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 51, 97 e 136 Cost., prevedendo - in chiave evolutiva rispetto alle posizione organizzative speciali (POS) di cui all'art. 23-quinquies del D.L. n. 95 del 2012 ed alle deleghe speciali di funzioni dirigenziali, con annesse posizioni organizzative temporanee (POT), di cui all'art. 4-bis del D.L. n. 78 del 2015 - l'istituzione di una nuova tipologia di posizioni organizzative (POER), con attribuzione di funzioni per loro natura dirigenziali, tra cui «il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e la responsabilità dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo» (v., in proposito, il mio comunicato dell'11/5/2018).



A seguito del deposito degli atti adottati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 186053 e prot. n. 186067 del 7 agosto 2018 e dell'atto prot. n. 187175 dell'8 agosto 2018, in conformità al parere reso dal Comitato di gestione con delibera n. 39 del 6 agosto 2018, si è resa necessaria la proposizione di motivi aggiunti tanto nel giudizio già proposto sulle deleghe speciali di funzioni dirigenziali (POT), per il quale è fissata l'udienza di merito per il giorno 31/10/2018 dinanzi al T.A.R. Lazio - Roma, quanto nel giudizio riguardante le posizioni organizzative di cui all'art. 1, co. 93, della legge n. 205 del 2018 (POER), per il quale l'udienza è fissata dinanzi allo stesso Tribunale per il giorno 22/1/2019.

Con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale già sollevate nel corso del primo giudizio, il T.A.R. Lazio - Roma, con ordinanza del 20 luglio 2018, n. 8253, adottata nel corso di analogo giudizio proposto da codesta spett.le Federazione contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha rimesso gli atti alla Corte costituzione, anche in relazione ai motivi di ricorso con i quali si deduceva l'elusione della sentenza della stessa Corte del 17 marzo 2015, n. 37.

Si ricorderà anche che, con sentenza del 16 agosto 2018, n. 8990, lo stesso Tribunale, in accoglimento di un altro ricorso proposto da codesta spett.le Federazione, ha «affermat[o] l'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza del 18.1.2018 presentata da parte ricorrente e va quindi dichiarato l'obbligo di provvedere da parte dell'Agenzia delle entrate, mediante l'adozione di un bando di pubblico concorso per l'assunzione di 403 dirigenti per soli esami, ai sensi dell'art. 4 bis della l. n. 78 del 2015, salvo che non si ravvisino ulteriori profili o motivi ostativi non emersi nel presente giudizio», ordinando all'Agenzia di «provvedere ad emanare il suddetto bando e a curane l'espletamento entro il termine di cui all'art. 4-bis, co. 1, primo e secondo periodo, del D.L. n. 78 del 2015, come modificato dall'art.1 comma 95 della legge n. 205 del 2017, salvo che non si ravvisino ulteriori profili o motivi ostativi non emersi nel presente giudizio».



Ad oggi, l'Agenzia delle Entrate non ha ottemperato all'ordine impartitole dal giudice amministrativo, per cui ho provveduto ha notificarle l'istanza di nomina del Commissario ad acta ai sensi dell'art. 117 c.p.a.



Cordiali saluti

Avv. Carmine Medici

Da: Rosti07/11/2018 14:32:37
MI PARE BASTI (PER ADESSO)

Da: Circa  1  - 07/11/2018 14:38:01
SCORRIMENTO,
                            CONCORSO,
                                                    RITORNO AL MEF,
                                                                                      LEGALITÀ.



NO. POER, SI POSIZIONI DIRIGENZIALI !

Da: Rosti07/11/2018 15:19:19
Spett.le Federazione Dirpubblica
Segreteria Generale
- Roma -
Nola, 11/5/2018
Oggetto: Modifiche al Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (delibera del Comitato di gestione n. 10/2018) e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (delibera n. 359/2018) per l'istituzione di posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità (POER) e l'introduzione di una disciplina derogatoria in materia di accesso alla qualifica dirigenziale.

Con la presente comunico di aver provveduto il 9/5 u.s. al deposito, nell'interesse di codesta spett.le Federazione, del ricorso avverso e per l'annullamento della delibera del Comitato di gestione dell'Agenzia delle Entrate n. 10/2018 dell'8/2/2018, con la quale, da un lato, sono state istituite le posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità (POER), alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale, con attribuzione di funzioni dirigenziali, di cui all'art. 1, co. 93, della legge n. 205 del 2017, e, dall'altro, è stata introdotta una disciplina derogatoria per l'accesso alla qualifica dirigenziale, recependo le disposizioni di cui alla lettera e) dell'art. 1, co. 93, cit.
Con atto notificato il 27/4/2018, ho notificato ricorso avverso e per l'annullamento della delibera del Comitato di gestione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 359 del 28/2/2018, di contenuto analogo alla richiamata delibera n. 10/2018 dell'8/2/2018.
I motivi dedotti in sede di ricorso si fondano sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, co. 93, della legge n. 205 ult. cit., in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 51, 97 e 136 Cost., prevedendo - in chiave evolutiva rispetto alle posizione organizzative speciali (POS) di cui all'art. 23-quinquies del D.L. n. 95 del 2012 ed alle deleghe speciali di funzioni dirigenziali, con annesse posizioni organizzative temporanee (POT), di cui all'art. 4-bis del D.L. n. 78 del 2015 - l'istituzione di una nuova tipologia di posizioni organizzative (POER), con attribuzione di funzioni per loro natura dirigenziali, tra cui «il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e la responsabilità dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo».
Orbene, l'allocazione ad un livello inferiore di competenza (costituito da uffici di livello non dirigenziale al quale sono preposti funzionari della terza area) dell'esercizio di funzioni dirigenziali si risolve in un espediente per eludere la sentenza della Corte costituzionale del 17 marzo 2015, n. 37, secondo cui il conferimento delle predette funzioni presuppone l'accesso alla qualifica dirigenziale a seguito di concorso pubblico,
richiesto anche per il passaggio ad un area superiore alla quale corrispondono più elevate responsabilità.
D'altra parte, l'art. 1, co. 93, della legge n. 205 del 2017, prevedendo che l'«istituzione» delle posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione debba avvenire «mediante i rispettivi regolamenti di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300», sembra rispondere ai rilievi in precedenza sollevati da codesta spett.le Federazione con riferimento ai contenziosi proposti sulle posizioni organizzative speciali (POS) di cui all'art. 23-quinquies del D.L n. 95 del 2012, secondo cui quelle posizioni, costituendo un'area di middle management, avrebbero dovuto essere previste, per l'appunto, nell'ambito dei regolamenti di amministrazione delle Agenzie fiscali.
Tuttavia, proprio perché quelle posizioni organizzative costituiscono una nuova area intermedia (tanto più che, nella disciplina di cui all'art. 1, co. 93, lett. c), della legge n. 205 cit., è finanche previsto che ai titolari di relativi incarichi sono attribuite funzioni dirigenziali), per l'accesso a quell'area avrebbe dovuto essere previsto l'espletamento di un concorso pubblico (seppur con riserva di posti), ai sensi dell'art. 52, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (v. anche l'art. 24 del D.Lgs. n. 150 del 2009), per cui la nuova disciplina risulta in contrasto anche con i principi sanciti dall'altra sentenza della Corte costituzionale del 16 maggio 2002, n. 194, pure ottenuta da codesta spett.le Federazione.
Con riferimento alla disciplina sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 1, co. 93, lett. e), della legge n. 205 del 2017, ancora una volta derogatoria rispetto alla disciplina generale e ordinaria per l'accesso alla qualifica dirigenziale, emerge un vantaggio competitivo in favore degli interni ai quali le Agenzie hanno conferito nel tempo «funzioni dirigenziali», deleghe speciali di funzioni dirigenziali e/o incarichi di posizioni organizzative speciali, prevedendo una «procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami», in cui i titoli sono valutati «secondo i criteri definiti nei bandi, dando rilievo anche alle esperienze lavorative pregresse», con esonero dalla «prova preselettiva» dei candidati interni che «abbiano svolto per due anni… funzioni dirigenziali» ovvero incarichi conferiti in base all'art. 23-quinquies del D.L. n. 95 del 2012 e dell'art. 4-bis, co. 2, del D.L. n. 78, mentre il restante personale è esonerato dalla prova preselettiva solo se «assunto mediante pubblico concorso e in servizio… con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito»; alle stesse condizioni è stata poi prevista una riserva agli interni del 50% del posti messi a concorso. Ulteriori deroghe sono state introdotte dalla delibera del Comitato di gestione n. 10/2018, che, nel sostituire l'art. 12 del Regolamento di amministrazione, ha mutato la predetta procedura concorsuale in una «procedura selettiva pubblica», così evocando le procedure selettive aziendali per il reclutamento di personale degli enti pubblici economici e delle società in controllo pubblico.
E' appena il caso di rilevare che anche il solo esonero dalla «prova preselettiva» dei candidati interni costituisce un vantaggio competitivo di particolare rilievo, considerato che al concorso per il reclutamento di 403 dirigenti erano state presentate ben 13.608 domande di partecipazione.
In ogni caso, proprio per evitare un simile favor per gli interni ai quali le Agenzie hanno conferito nel tempo «funzioni dirigenziali», deleghe speciali di funzioni dirigenziali e/o incarichi di posizioni organizzative speciali, l'art. 4-bis, co. 1, del D.L. n. 78 del 2015, aveva previsto che la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti dovesse avvenire
mediante l'espletamento di concorsi pubblici «per soli esami», da espletare entro il termine ultimo del 31 dicembre 2016, fino al quale le Agenzia avrebbero potuto avvalersi, per la copertura di quelle posizioni, delle deleghe speciali di funzioni dirigenziali (POT) di cui al comma 2 dello stesso art. 4-bis.
Quel termine è stato più volte prorogato, da ultimo proprio dall'art. 1, co. 95, della legge n. 205 del 2017, senza che, ad oggi, l'Agenzia delle Entrate abbia mai bandito alcun concorso per il reclutamento di dirigenti, ragion per cui, rimasta inevasa l'apposita diffida a suo tempo trasmessa all'Agenzia (v. comunicato del 19/1/2018), con atto notificato in data 23/3/2018, ho proposto, per conto di codesta spett.le Federazione, ricorso al fine di far dichiarare l'obbligo della stessa di bandire il concorso pubblico, per soli esami, di cui all'art. 4-bis, co. 1, del D.L. n. 78 del 2015.
Vedremo dall'evoluzione del contenzioso se l'ulteriore proroga di cui all'art. 1, co. 95, della legge n. 205 del 2017, del termine per l'espletamento di quest'ultimo concorso (mai bandito) abbia anche qualche altra finalità rispetto a quella di consentire alle Agenzie fiscali di avvalersi ancora fino al 31/12/2018 delle deleghe speciali di funzioni dirigenziali di cui al co. 2 dello stesso art. 4-bis del D.L. n. 78 cit., che dovranno essere poi superate, in chiave evolutiva (cfr. art. 1, co. 94), dalle posizioni organizzative con attribuzione di funzioni dirigenziali di cui all'art. 1, co. 93, della stessa legge n. 205 cit.
In ogni caso, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 5 gennaio 2018, n. 63 (v. comunicato del 18/1/2018), ho provveduto a riassumere dinanzi al T.A.R. Lazio il ricorso a suo tempo proposto, sempre per conto di codesta spett.le Federazione, sull'individuazione degli uffici dirigenziali che avrebbero dovuto essere coperti mediante deleghe di funzioni dirigenziali, con annesse posizioni organizzative (POT), ai sensi dell'art. 4-bis del D.L. n. 78 del 2015, nonché sulle linee guida per il conferimento delle predette deleghe.
Cordiali saluti

Avv. Carmine Medici

Da: Rosti07/11/2018 15:20:13
FATEVI UNA CULTURA INVECE DI PARLARE A VANVERA, E DI INSULTARE IL PROSSIMO

Da: Ripeto  1  - 07/11/2018 15:52:28
Ora si sono inventati anche il range .. così se uno ha più punti del paraculo non viene nominato lo stesso Ahahahahah  fate schifo .. da sempre e sempre di più !!!!!!

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