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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: miss16/12/2008 11:43:45
ragazzi traccia 2 condominio minimo?

Da: anonimo16/12/2008 11:44:43
ECCO LE TRACCE

I TRACCIA

Tizio, in data 10 gennaio 2008, conclude ùn contratto preliminare di vendita a Caio - con previsione della stipula del contratto definitivo in data 10 marzo 2009 - avente ad oggetto ùn terreno che Caio, ingenuamente, ritiene sia di proprietà di Tizio per aver osservato quest ultimo , da una dozzina di anni, esercitare di fatto su di esso, pacificamente, i diritti del proprietàrio. Nell occasione Caio corrisponde a Tizio la somma di denaro stabilità a titolo di acconto. Nel novembre 2008 Caio , scopre che il diritto di proprietà sull immobile spetta a Sempronio , fratello di Tizio. Il terreno, in effetti, si trova tra due fondi, l uno di proprietà di Tizio e l altro di proprietà di Sempronio , e quest ultimo non aveva contrastato Tizio allor quando questi aveva allargato la sfera del possesso, ricomprendendo in esso il terreno intermedio di Sempronio. Caio decide di agire prontamente in giudizio chiedendo, in via principale, l annullamento del contratto per vizio del consenso costituito da errore e, in via subordinata la risoluzione del contratto stesso per inadempimento, e chiedendo , altresì la restituzione della somma versata ed il risarcimento del danno subito,avendo egli rinunciato ad acquistare ùn altro terreno di valore equivalente, sito nella stesa zona, di proprietà di Mevio , che frattanto lo ha venduto ad altri. Tizio si reca dal proprio avvocato. Il candidato, assùnte le vesti del legale, rediga motivato parere , illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.


II Traccia

  In un piccolo palazzo nella zona residenziale della città sono siti soltanto due appartamenti, l uno al primo piano, l altro al secondo piano, entrambi di proprietà di Tizio, che abita al primo ed ha fin ora tenuto libero il secondo. Tizio decide di vender l appartamento sito al secondo piano a Caia che ne diventa proprietaria. Tizio ha sempre trascurato di curare l androne del fabbricato e tutt ora continua a manifestare disinteresse al riguardo quando Caia gliene parla.Per la migliore conservazione del locale, in effetti , appare necessario provvedere alla tinteggiatùra della parete e alla risistemazione della pavimentazione in alcuni punti. Caia decide di fare eseguire i lavori durante le ferie estive, quando Tizio è in montagna, senza interpellarlo. Al ritorno di Tizio,  Caia richiede una somma di ammontare pari alla metà delle spese che ha sostenuto, delle quali ribadisce la necessità. Tizio nega il rimborso affermando che nessuna somma era dovuta in mancanza del suo previo consenso. Caia minaccia, pertanto, ùn azione giudiziaria per il recupero della somma, e, anzi, assume che richiederà anche i danni, per essere stata costretta alla spesa dall incuria di Tizio. Tizio si reca dall avvocato. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga motivato parere, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.

Da: giuliana16/12/2008 11:45:04
LE MANDATE ANCHE A ME, PLEASE, giuvio@tiscali.it

Da: peppe16/12/2008 11:45:04
la seconda è più fattibille

Da: Emma16/12/2008 11:45:27
c'è qualcuno che puo' pubblicare interamente tutte e due le tracce, e se possibile le relative sentenze? grazie a tutti... sono in comunicazione con napoli.
il mio contatto msn/mail è: principessa_sissy83@hotmail.it

Da: dada16/12/2008 11:45:28
qulke bravo avvocato cominci a dare delle indicazioni per la soluzione!

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: valentina16/12/2008 11:45:47
risolviamo con calma i pareri. poi pubblichiamo qui la soluzione. Non intesiamo con mai ed indirizzi msn inutili

Da: dada16/12/2008 11:46:19
Ok...Valentina...però diamoci una mano!

Da: valentina16/12/2008 11:46:22
risolviamo con calma i pareri. poi pubblichiamo qui la soluzione. Non intesiamo con mai ed indirizzi msn inutili

Da: dom16/12/2008 11:46:31
infatti qualcuno sta lavorando x la prima?

Da: alex16/12/2008 11:46:56
X LA II TRACCIA
Cassazione civile , sez. II, sentenza 22.06.2005 n° 13371
Cassazione civile , SS.UU., sentenza 31.01.2006 n° 2046

Da: fabri16/12/2008 11:47:28
peppe ti prego aiuto msn: fquarem@hotmail.it è anche la mail...
si possono avere le soluzioni? vi ringrazio anticipatamente

Da: valentina16/12/2008 11:47:49
laureati in giurisprudenza come me con cui consultarmi ci sono?

Da: Rosamunda16/12/2008 11:47:53
secondo me la soluzione è nella sent. Cass. civ. SS.UU. 31 gennaio 2006 n. 2046 e non in quella del 2008!!!!

Da: miss16/12/2008 11:48:20
per la 2 SSUU 2046/2006?prego rispondete devo aiutare una colega in difficoltà

Da: alessandro16/12/2008 11:48:21
secondo me caio può invocare l'errore
perchè anche comportandosi con la massima prudenza non avrebbe comunque potuto sapere se il terreno era stato usucapito o meno perchè finchè non interviene un accertamento giudiziale o un negozio di accertamento l'usucapione non è trascritta nei rr.ii., giusto?

Da: Taty16/12/2008 11:48:56
Scusate ma a catania hanno dettato?

Da: jolly16/12/2008 11:49:08
CONDOMINIO MINIMO

In base all'art. 1139 c.c., la disciplina del capo II del titolo VII del terzo libro del codice civile (artt. 1117-1138) è applicabile - e solo per quanto in tali norme non espressamente previste possono osservarsi le disposizioni sulla comunione in generale (artt. 1100-1116 c.c.) - ad ogni tipo di condominio e, quindi, anche, in quanto per essi né esplicitamente né implicitamente derogato, ai cosiddetti condomini minimi, e cioè a quelle collettività condominiali composte da due soli partecipanti, in relazione alle quali sono da ritenersi inapplicabili le sole norme procedimentali sul funzionamento dell'assemblea condominiale, che resta regolato, dunque, dagli artt. 1104, 1105, 1106.

* Cass. civ., sez. II, 26 maggio 1993, n. 5914, Solaro srl c. Testa.



Nella ipotesi di condominio composto di due soli partecipanti (c.d. piccolo condominio), le spese necessarie alla conservazione o riparazione della cosa comune (nella specie, rifacimento del tetto e dei solai) devono essere oggetto di regolare delibera, adottata previa rituale convocazione dell'assemblea dei condomini, della quale non costituisce valido equipollente il mero avvertimento o la mera comunicazione all'altro condomino della necessità di procedere a determinati lavori, benché urgenti ed indifferibili.

* Cass. civ., sez. II, 29 maggio 1998, n. 5298, Antonetti c. Fabiani.



Anche nei cosiddetti piccoli condomini (nella specie, con due soli comproprietari), pur non essendo prescritte particolari formalità per la convocazione dell'assemblea, è sempre necessario che una delibera sia adottata e che l'altro compartecipe sia stato posto in grado di conoscere l'argomento con una preventiva convocazione.

* Cass. civ., sez. II, 15 novembre 1996, n. 10009, R. Santoro c. T. Santoro, Arch. loc. e cond. 1997, 1025.



Nell'ipotesi di condominio composto di due soli partecipanti (cosiddetto piccolo condominio) le spese necessarie alla conservazione o alla riparazione della cosa comune devono essere oggetto di regolare delibera, adottata previa rituale convocazione dell'assemblea dei condomini, della quale non costituisce valido equipollente il mero avvertimento o la mera comunicazione all'altro condominio della necessità di provvedere a determinati lavori. Il principio anzidetto può esser derogato solo se vi sono ragioni di particolare urgenza ovvero trascuratezza da parte degli altri comproprietari.

* Cass. civ., sez. II, 3 luglio 2000, n. 8876, Caffaratti U. c. Caffaratti G., Arch. loc. e cond. 2000, 715.



Se il condominio di edificio è costituito da due soli partecipanti e difetta quindi, per mancanza del presupposto di una pluralità di condomini, la possibilità di applicare la disciplina dettata dall'art. 1136 c.c. sulla costituzione delle assemblee e la validità delle sue delibere, operano le norme sulla comunione in generale e, fra queste, l'art. 1105 c.c., il quale consente il ricorso all'autorità giudiziaria per superare un contrasto fra i due partecipanti che pregiudichi la necessaria amministrazione della cosa comune: ove però uno dei due partecipanti intenda procedere, contro la volontà dell'altro, ad innovazioni (nella specie l'installazione di un ascensore) o, in genere, ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, è applicabile non l'art. 1105 c.c., riguardante i soli atti di ordinaria amministrazione, ma l'art. 1108 c.c. e pertanto, di fronte alla materiale impossibilità di formare fra due soli condomini la maggioranza prevista da quest'ultima norma, deve concludersi con l'escludere che l'interesse di uno dei due partecipanti all'innovazione od all'atto di straordinaria amministrazione trovi nell'ordinamento tutela giuridica per superare l'opposizione dell'altro partecipante.
* Cass. civ., sez. II, 24 aprile 1975, n. 1604.



Con riguardo al rimborso delle spese fatte da un condomino per le cose comuni, nel caso di c.d. condominio minimo non trova applicazione l'art. 1134 c.c., bensì il regime, dettato in tema di comunione, di cui all'art. 1110 c.c., da interpretarsi estensivamente nel senso che il potere di gestione del condominio deve ritenersi sussistere non solo con riferimento alle spese necessarie per la conservazione della cosa comune, secondo la previsione testuale dell'articolo da ultimo citato, ma altresì con riferimento alle spese realmente indispensabili per il godimento della cosa stessa. (Nella specie quelle relative all'acqua potabile, all'acqua irrigua per il giardino e all'alimentazione e manutenzione dell'impianto di riscaldamento).

* Trib. civ. Verona, 17 settembre 1999, n. 1530, Solito c. Rama G. ed altro, Arch. loc. e cond. 2000, 281.



La riduzione a due sole unità del numero dei partecipanti al condominio di edificio non comporta il venir meno del condominio medesimo, ma determina soltanto l'inapplicabilità della disciplina dettata dall'art. 1136 c.c., in tema di costituzione della assemblea e di validità delle relative delibere, la quale postula un numero di partecipanti superiore a due. In tale ipotesi, in forza della norma di rinvio contenuta nell'art. 1139 c.c., le deliberazioni del condominio, ivi comprese quelle attinenti alla nomina dell'amministratore, sono soggette alla regolamentazione prevista per l'amministrazione della comunione in generale dagli artt. 1105 e 1106 c.c. e la legittimazione a riscuotere dai condomini i contributi per la manutenzione delle parti comuni e per l'esercizio dei servizi condominiali spetta all'amministratore nominato con la maggioranza indicata nel combinato disposto dai citati artt. 1105 e 1106.

* Cass. civ., sez. II, 6 febbraio 1978, n. 535.



Giusta il disposto dell'art. 1139 c.c., la nomina di un amministratore giudiziale ai sensi dell'art. 1105, quarto comma, c.c. è applicabile ai c.d. condomini minimi, e cioè alle collettività condominiali composte da due soli partecipanti.

* Trib. civ. Ariano Irpino, decr. 14 ottobre 1997, Gambacorta c. Cardinale, Arch. loc. e cond. 1998, 574.



Nel caso di condominio formato da due soli condomini ogni comunista può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa comune mentre gli è interdetto effettuare innovazioni o atti di straordinaria amministrazione che pregiudichino il godimento della cosa comune da parte degli altri comunisti.

* Trib. civ. Milano, 23 maggio 1991.



Anche nell'ipotesi di cosiddetto piccolo condominio, composto di due soli partecipanti, per la convocazione dell'assemblea dei condomini, come della comunione in generale, non sono prescritte particolari formalità, ma è pur sempre necessario che tutti i compartecipi siano stati posti in grado di conoscere l'argomento della deliberazione, per cui la preventiva convocazione costituisce requisito essenziale per la sua validità. Detta rituale convocazione non può essere sostituita dall'avvertimento o mera comunicazione della necessità di procedere a determinati lavori richiesti dall'autorità amministrativa.

* Cass. civ., sez. II, 25 giugno 1991, n. 7126, Nutini c. Stellini, Arch. loc. e cond. 1992, 322.



Nel c.d. piccolo condominio - al quale si applicano, per l'amministrazione, le norme degli artt. 1104, 1105 e 1106 c.c., piuttosto che quelle dell'art. 1136 c.c. - pur non essendo prescritte formalità particolari per la convocazione dell'assemblea, è sempre necessario che a) una delibera sia adottata a seguito di regolare convocazione dell'assemblea e che b) la delibera riceva il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle quote ex art. 1105 c.c.

* Trib. civ. Brescia, sez. II, 11 gennaio 2001, n. 199, Breda A. c. Breda G., Arch. loc. e cond. 2001, 575.

Da: Simona16/12/2008 11:49:15
Si sa niente del penale di domani a Firenze??

Da: Straccia traccia16/12/2008 11:49:23
per la seconda
http://www.anaci-verona.net/condogenere/010.htm

Da: mario16/12/2008 11:50:01
mcdrag666@hotmail.com

Da: alex16/12/2008 11:50:57
Cass. Civ. 31.01.2006 n. 2046 
Condominio minimo: il rimborso delle spese sostenute da un condomino

Nel caso di edificio in condominio composto da due soli partecipanti (c.d. condominio minimo), il rimborso delle spese per la conservazione delle parti comuni anticipate da un condomino viene regolato dalla norma stabilita dall’art. 1134 cod.civ. , che riconosce il diritto al rimborso solo per le spese urgenti, quelle, cioè, che, essendo impellenti, devono essere eseguite senza ritardo e al cui erogazione non può essere differita senza danno.
La peculiarità della situazione di fatto e di diritto configurata dalla presenza di due soli proprietari, e la conseguente inapplicabilità del principio di maggioranza, non giustificano, secondo le Sezioni unite, l’applicabilità del diverso regime dettato dall’art. 1110 cod. civ. per la comunione in generale, secondo cui il rimborso è subordinato alla mera trascuranza degli altri condomini. L’applicabilità delle norme in materia di condominio non dipende dal numero delle persone che vi partecipano. Né, d’altra parte, alcun norma prevede che le disposizioni dettate per il condominio negli edifici non si applichino al condominio minimo: ed infatti, le due sole norme concernenti il numero dei partecipanti riguardano la nomina dell’amministratore (art. 1129) e il regolamento di condominio (art. 1138).
Pertanto, se nell’edificio almeno due piani o porzioni di piano appartengono in proprietà solitaria a persone diverse, il condominio sussiste sulla base della relazione di accessorietà tra cose proprie e comuni, e, per conseguenza, trovano applicazione le norme specificamente previste per il condominio negli edifici.

Da: sara16/12/2008 11:51:12
ci sono anch'io x sapere la risoluzione delle tracce! anseant@tiscali.it

Da: dada16/12/2008 11:51:21
jolly...cosa hai scritto?

Da: ale16/12/2008 11:51:54
ma da catanzaro si sa qualcosa???

Da: Rosaria16/12/2008 11:52:13
mi puoi mandare risoluzione tracce che devo aiutare una mia cara amica. grazie mille
rosaria.dellarocca@libero.it

Da: francesco16/12/2008 11:54:02
per favore mi potreste mandare la soluzione è per un padre di famiglia impegnato nei tre giorni   francesco.cialella@tiscali.it

Da: miss16/12/2008 11:55:12
ragazzi soluzione II traccia condominio minimo su Caringella casi di diritto civile ed. 2007 e pagg. 534 e ss. in bocca al lupo

Da: dom16/12/2008 11:56:29
qualcuno che le pubblichi x favore...

Da: alex16/12/2008 11:57:25
Il condominio minimo:
la questione della disciplina applicabile, in particolare sotto il profilo della rimborsabilità delle spese anticipate dal singolo condomino secondo Cass., S.U., n. 2046/2006 - 30.12.2006Per condominio minimo si intende il condominio composto da due soli partecipanti, ossia l'edificio costituito da più unità immobiliari attribuite in proprietà esclusiva a due soli soggetti.
Con sentenza n. 2046/2006 la Corte di Cassazione a sezioni unite ha risolto il contrasto giurisprudenziale circa le norme applicabili alla figura in esame:

1. la tesi minoritaria riconosceva l'applicabilità delle norme relative alla comunione [CASS. N. 5664/1988].

2. la tesi prevalente riconosceva l'applicabilità delle norme relative al condominio [CASS. N. 5914/1993].
Le Sezioni Unite con la sentenza citata hanno aderito a quest' ultima interpretazione, ritenendo che "il rimborso delle spese per la conservazione delle parti comuni anticipate da un condomino è regolato dall'art. 1134 c.c., è riconosciuto soltanto per le spese urgenti, e cioè quelle che devono essere eseguite senza ritardo e la cui erogazione non può essere differita senza danno; è inapplicabile, invece, nella suddetta ipotesi l'art. 1110 c.c. il quale subordina il diritto al rimborso delle spese anticipate da uno dei comunisti alla mera trascuranza degli altri condomini".
La decisione trascende la specifica problematica delle spese non deliberate nè autorizzate, affrontata dalla Corte, per estendersi a tutte le vicende condominiali concerneti la figura in esame, quali, a titolo d'esempio, l'approvazione delle deliberazioni assembleari e la nomina dell'amministratore.
Si consideri infatti:

- che si ha il diritto soggettivo di natura reale denominato "condominio" ogniqualvolta sia dimostrabile una relazione di accessorietà (1) tra proprietà esclusiva e parti comuni, al fine di conseguire dai beni in condominio un'utilità strumentale diversa dall'utiltà finale propria dei beni in comunione;

- che nessuna norma contempla un numero minimo di condomini;

- che, infine, nessuna norma in tema di organizzazione, nemmeno quelle dettate in tema di funzionamento dell'assemblea, contempla l'impossibilità logica e tecnica che le decisioni siano assunte con un criterio diverso da quello maggioritario, e segnatamente all'unanimità.

Alla figura in questione si applicano per tanto le disposizioni che il codice civile contiene con riferimento al condominio (artt. 1117-1139), si tratta di disciplina tendenzialmente completa ed esaustiva rispetto alla quale le norme in tema di comunione possono trovare applicazione soltanto per quanto non espressamente previsto (art. 1139).

La dottrina ha ritenuto coerente tale soluzione sia con gli arresti giurisprudenziali in materia di super condominio [cass. 18.04.2005, n. 8066], sia con gli arresti in tema di riparto delle spese di riparazione del manto di copertura di un viale di accesso all'edificio condominiale [cass. 14.09.2005, n. 18194].
Il condominio minimo:
la questione della disciplina applicabile, in particolare sotto il profilo della rimborsabilità delle spese anticipate dal singolo condomino secondo Cass., S.U., n. 2046/2006 - 30.12.2006
Cass. 14.09.2005, n. 18194

In materia di condominio, qualora si debba procedere alla riparazione del cortile o viale di accesso all'edificio condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un sigolo condomino, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall'art. 1126 c.c. (nel presupposto dell'equiparazione del bene fuori dalla proiezione dell'immobile condominiale, ma al servizio di questo, ad una terrazza a livello). Ma si deve, invece, procedere ad un' applicazione analogica dell'art. 1125 c.c., il quale accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi con l'uso esclusivo della stessa determina la necessità dell'inerente manutenzione, in tal senso verificandosi un applicazione particolare del principio generale dettato dall'art 1123, comma 2, c.c.

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