NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
Esami AVVOCATO - discussione precedente
51632 messaggi, letto 1527225 volte
Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi
Torna al forum |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, ..., 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722 - Successiva >>
Da: dada | 16/12/2008 11:57:27 |
infatti...un pò di solidarietà...pubblicate le soluzioni per noi comuni mortali! | |
Da: Daniela | 16/12/2008 11:58:17 |
Non ho quel libro...cerco sul sito | |
Da: debora | 16/12/2008 11:58:46 |
qualche soluzio ne sul preliminare????? | |
Da: fabri | 16/12/2008 11:59:46 |
ma queste sono di milano? | |
Da: giu | 16/12/2008 11:59:56 |
ragazzi x favore mi mandate le soluzioni a concorsomania@gmail.com grazie mille!!! | |
Da: dom | 16/12/2008 12:00:16 |
ma le tracce non sono uguali ovunque? | |
E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: dada | 16/12/2008 12:00:21 |
Alex,ma quella ke hai pubbl è la soluzione della seconda? | |
Da: gnommu | 16/12/2008 12:00:40 |
alex quella che hai appena pubblicato è il tu osvolgimento x la II traccia? | |
Da: alex | 16/12/2008 12:01:08 |
Il condominio minimo: la questione della disciplina applicabile, in particolare sotto il profilo della rimborsabilità delle spese anticipate dal singolo condomino secondo Cass., S.U., n. 2046/2006 - 30.12.2006Per condominio minimo si intende il condominio composto da due soli partecipanti, ossia l'edificio costituito da più unità immobiliari attribuite in proprietà esclusiva a due soli soggetti. Con sentenza n. 2046/2006 la Corte di Cassazione a sezioni unite ha risolto il contrasto giurisprudenziale circa le norme applicabili alla figura in esame: 1. la tesi minoritaria riconosceva l'applicabilità delle norme relative alla comunione [CASS. N. 5664/1988]. 2. la tesi prevalente riconosceva l'applicabilità delle norme relative al condominio [CASS. N. 5914/1993]. Le Sezioni Unite con la sentenza citata hanno aderito a quest' ultima interpretazione, ritenendo che "il rimborso delle spese per la conservazione delle parti comuni anticipate da un condomino è regolato dall'art. 1134 c.c., è riconosciuto soltanto per le spese urgenti, e cioè quelle che devono essere eseguite senza ritardo e la cui erogazione non può essere differita senza danno; è inapplicabile, invece, nella suddetta ipotesi l'art. 1110 c.c. il quale subordina il diritto al rimborso delle spese anticipate da uno dei comunisti alla mera trascuranza degli altri condomini". La decisione trascende la specifica problematica delle spese non deliberate nè autorizzate, affrontata dalla Corte, per estendersi a tutte le vicende condominiali concerneti la figura in esame, quali, a titolo d'esempio, l'approvazione delle deliberazioni assembleari e la nomina dell'amministratore. Si consideri infatti: - che si ha il diritto soggettivo di natura reale denominato "condominio" ogniqualvolta sia dimostrabile una relazione di accessorietà (1) tra proprietà esclusiva e parti comuni, al fine di conseguire dai beni in condominio un'utilità strumentale diversa dall'utiltà finale propria dei beni in comunione; - che nessuna norma contempla un numero minimo di condomini; - che, infine, nessuna norma in tema di organizzazione, nemmeno quelle dettate in tema di funzionamento dell'assemblea, contempla l'impossibilità logica e tecnica che le decisioni siano assunte con un criterio diverso da quello maggioritario, e segnatamente all'unanimità. Alla figura in questione si applicano per tanto le disposizioni che il codice civile contiene con riferimento al condominio (artt. 1117-1139), si tratta di disciplina tendenzialmente completa ed esaustiva rispetto alla quale le norme in tema di comunione possono trovare applicazione soltanto per quanto non espressamente previsto (art. 1139). La dottrina ha ritenuto coerente tale soluzione sia con gli arresti giurisprudenziali in materia di super condominio [cass. 18.04.2005, n. 8066], sia con gli arresti in tema di riparto delle spese di riparazione del manto di copertura di un viale di accesso all'edificio condominiale [cass. 14.09.2005, n. 18194]. Il condominio minimo: la questione della disciplina applicabile, in particolare sotto il profilo della rimborsabilità delle spese anticipate dal singolo condomino secondo Cass., S.U., n. 2046/2006 - 30.12.2006 Cass. 14.09.2005, n. 18194 In materia di condominio, qualora si debba procedere alla riparazione del cortile o viale di accesso all'edificio condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un sigolo condomino, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall'art. 1126 c.c. (nel presupposto dell'equiparazione del bene fuori dalla proiezione dell'immobile condominiale, ma al servizio di questo, ad una terrazza a livello). Ma si deve, invece, procedere ad un' applicazione analogica dell'art. 1125 c.c., il quale accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi con l'uso esclusivo della stessa determina la necessità dell'inerente manutenzione, in tal senso verificandosi un applicazione particolare del principio generale dettato dall'art 1123, comma 2, c.c. Cass. Civ. 31.01.2006 n. 2046 Condominio minimo: il rimborso delle spese sostenute da un condomino Nel caso di edificio in condominio composto da due soli partecipanti (c.d. condominio minimo), il rimborso delle spese per la conservazione delle parti comuni anticipate da un condomino viene regolato dalla norma stabilita dallâart. 1134 cod.civ. , che riconosce il diritto al rimborso solo per le spese urgenti, quelle, cioè, che, essendo impellenti, devono essere eseguite senza ritardo e al cui erogazione non può essere differita senza danno. La peculiarità della situazione di fatto e di diritto configurata dalla presenza di due soli proprietari, e la conseguente inapplicabilità del principio di maggioranza, non giustificano, secondo le Sezioni unite, lâapplicabilità del diverso regime dettato dallâart. 1110 cod. civ. per la comunione in generale, secondo cui il rimborso è subordinato alla mera trascuranza degli altri condomini. Lâapplicabilità delle norme in materia di condominio non dipende dal numero delle persone che vi partecipano. Né, dâaltra parte, alcun norma prevede che le disposizioni dettate per il condominio negli edifici non si applichino al condominio minimo: ed infatti, le due sole norme concernenti il numero dei partecipanti riguardano la nomina dellâamministratore (art. 1129) e il regolamento di condominio (art. 1138). Pertanto, se nellâedificio almeno due piani o porzioni di piano appartengono in proprietà solitaria a persone diverse, il condominio sussiste sulla base della relazione di accessorietà tra cose proprie e comuni, e, per conseguenza, trovano applicazione le norme specificamente previste per il condominio negli edifici. | |
Da: Daniela | 16/12/2008 12:01:19 |
Dove sono state pubblicate???x favore rispondete. Grazie | |
Da: miss | 16/12/2008 12:01:31 |
IMPORTANTE!!!!! sono con voi ragazzi II traccia anche su SIMONE corco completo per la prova scritta all'esame di avvocato ed 2007 pag.83 | |
Da: loredana | 16/12/2008 12:01:57 |
Alex secondo te qual è la sentenza della I traccia sul contratto preliminare? | |
Da: alex | 16/12/2008 12:01:58 |
si la II...ma elaboratela un pochetto.....in bocca al lupo | |
Da: alessandro | 16/12/2008 12:03:00 |
Il rimborso delle spese nel condominio minimo. Il condominio negli edifici la cui disciplina e contenuta negli artt. 1117 e ss c.c. è una complessa figura che si caratterizza per la coesistenza tra parti di proprietà comune e parti di proprietà esclusiva dei singoli condomini. Le parti di proprietà comune sono legate alle parti dellâedificio di proprietà esclusiva dei singoli condomini da un rapporto necessario e perpetuo di accessorietà. Il condominio si costituisce ex lege non appena i piani o le porzioni di piani vengono ad appartenere a soggetti differenti. Pertanto, se nellâedificio due piani o porzioni di piano appartengono in proprietà a persone diverse, sussiste il c.d. condominio minimo, o piccolo condominio, sulla base della relazione di accessorietà tra cose proprie e comuni. Tuttavia, al condominio, quale particolare forma di comunione forzosa, si applicano, in quanto non derogate, le norme sulla comunione ordinaria ex art. 1110 e ss c.c. che regolano il fenomeno della contitolarità della proprietà o di altro diritto reale su di un bene. Le due discipline dettano presupposti diversi per quanto concerne il rimborso delle spese. Mentre per quanto riguarda la comunione in generale lâart. 1110 c.c. prevede la regola che il comunista ha diritto al rimborso delle spese che ha anticipato e che se non effettuate avrebbero potuto arrecare grave pregiudizio alla cosa comune (quindi necessarie a causa di negligenza, trascuranza, omessa cura come si dovrebbe), lâart. 1134 c.c. stabilisce una regola diversa, in quanto, in assenza di una apposita autorizzazione dellâamministratore o dellâassemblea, le spese effettuate dal singolo condomino per il singolo condominio non vengono restituite, anche se necessarie. Tali spese, infatti, vengono rimborsate solo nel caso in cui, oltre ad essere necessarie, siano anche urgenti, vi sia cioè una necessità immediata ed impellente. Il problema che si pone è quindi quello di stabilire in che modo, nellâambito di un condominio composto da due soli partecipanti, debba avvenire il rimborso delle spese sostenute e anticipate da un comunista in assenza di specifico consenso dellâaltro o autorizzazione dellâassemblea o amministratore. Un primo orientamento sostiene lâinapplicabilità nel caso di due soli condomini del metodo collegiale( quale impossibilità di costituirsi e deliberare) e del principio maggioritario (si potrebbe avere solo la maggioranza per valore, ma mai quella dei partecipanti) , con la conseguenza di ricorrere in tal caso alle norme sulla comunione in generale. In proposito la giurisprudenza ha osservato che â Ai cosiddetti condomini minimi, cioé composti da due soli partecipanti- non sono applicabili le norme previste in materia di condominio per la costituzione dellâassemblea condominiale e lâapprovazione delle relative delibereâ (Cass. 4721/01) Un secondo orientamento ritiene invece che lâimpossibilità di impiegare il principio maggioritario ai condomini minimi e le norme procedimentali sul funzionamento dellâassemblea , non determina automaticamente lâapplicazione della disciplina della comunione in generale, atteso che nella disciplina condominiale non è dato rinvenire alcun divieto che impedisce allâassemblea di assumere decisioni con un criterio diverso da quello maggioritario( nessuna norma impedisce infatti che lâassemblea, nel caso appunto del condominio minimo, si costituisca validamente con la presenza di tutti e due i condomini e allâunanimità decida validamente. Le sole norme in materia di condominio concernenti il numero dei condomini riguardano la nomina dellâamministratore e la formazione del regolamento. A fortori non sussistono ostacoli allâapplicazione anche al condominio minimo delle norme concernenti la situazione soggettiva. Quindi nulla osta che nel caso di spese anticipate da un condomino trovi applicazione lâart. 1134 c.c. Tale ultimo orientamento è stato di recente fatto proprio dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite che nel risolvere il contrasto sorto sul tema ha osservato che â La diversa disciplina dettata dagli artt. 1110 e 1134 c.c. in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in un caso a mera trascuranza degli altri partecipanti e, nellâ altro caso, al diverso e più stringente presupposto dellâurgenza, trova fondamento nella considerazione che, nella comunione, i beni comuni costituiscono lâutilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se vogliono, chiedere lo scioglimento, possono decidere di personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione. Ne discende che, instaurandosi il condominio sulla relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali, poiché tale situazione si riscontra anche nel caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi e rimborsabile solo nel caso in cui abbia i requisiti dellâurgenza, ai sensi dellâart. 1134 c.c.â (Cass. ss.uu. 2046/2006) | |
Da: dada | 16/12/2008 12:03:07 |
Grazie Alex,ma tu sei un avvocato? | |
Da: dom | 16/12/2008 12:03:14 |
alex quella è la soluzione della seconda? x la prima mi sapresti dire qualcosa? | |
Da: ermenegildomotumeno | 16/12/2008 12:04:11 |
cretino le tracce sono uguali su tutto il territorio nazionale!!!!!! p.s. a nazionale mi riferisco alla repubblica italiana!!!!! capito!!! | |
Da: asinajaja | 16/12/2008 12:04:53 |
Cassazione civile SU 31 Gennaio 2006, n. 2046 La questione di diritto, che le Sezioni Unite sono chiamate a risolvere per decidere la controversia, è se, nel caso di edificio in condominio composto da due soli partecipanti (il cosiddetto "condominio minimo"), il rimborso delle spese per la conservazione delle parti comuni anticipate da un condomino sta regolato dalla norma di cui all'art. 1134 cod. civ., che riconosce il diritto soltanto per le spese urgenti; ovvero se la fattispecie venga ad essere regolata dalla norma dettata dall'art. 1110 cod. civ. per la comunione in generale, secondo cui il rimborso è subordinato alla mera trascuranza degli altri condomini. In altre parole, se vi sia, in presenza di due soli partecipanti, l'impossibilità logica sistematica all'applicazione dei principi sulla maggioranza condominiale e, pertanto, se tale impedimento costituisca valido motivo per escludere le norme condominiali; Le SU ritengono che nessuna norma contempli l'impossibilità di adottare una decisione senza ricorrere al criterio maggioritario, in quanto ben possono solo due condomini costituire una assemblea e decidere validamente all'unanimità. L'impossibilità di formare una maggioranza, non ritenuta presupposto necessario, sussiste anche in condomini più numerosi ove vi sia la contrapposizione di due schieramenti equivalenti. Quando in concreto non è possibile raggiungere la maggioranza è legittimo ricorrere all'autorità giudiziaria sulla base della norma dettata in tema di comunione all'articolo 1105 Cc, la cui applicazione è fondata dal rinvio generale stabilito in tema di condominio dall'articolo 1139 Cc. L'applicazione della normativa condominiale non dipende dal numero di persone che ad esso vi partecipano, bensì dal secondo passaggio che gli operatori debbono compiere, costituito dall'indagine sulla sussistenza dei presupposti e dei principi generali in tema di condominio. Il diverso il regime del rimborso delle spese anticipate dal condomino e dal comproprietario, a seguito della inerzia degli altri partecipanti (o dell'amministratore) si fonda sul diverso presupposto oggettivo dell'urgenza e della trascuranza. In materia di condominio negli edifici, il concetto di urgenza, impiegato nell'art. 1134 cod. civ., è la stretta necessità: la necessità immediata ed impellente. Quindi va considerata urgente la spesa, che deve essere eseguita senza ritardo (Cass., Sez. 2^, 26 marzo 2001, n. 4364); la spesa, la cui erogazione non può essere differita senza danno o pericolo, secondo il criterio del buon padre di famiglia (Cass., Sez. 2^, 12 settembre 1980, n. 5256). Trascuranza, invece, significa negligenza, trascuratezza, omessa cura come si dovrebbe. Relativamente alle spese necessarie per la conservazione delle cose comuni, l'art. 1110 cit. riconduce il diritto al rimborso alla semplice inattività (Cass., Sez. 2^, 3 agosto 2001, n. 10738). Il maggior rigore della disciplina in tema di condominio negli edifici rispetto alla comunione dipende dalla diversa utilità dei beni: 1. l'utilità strumentale per i beni in condominio; utilità strumentale, essendo strettamente legata al godimento delle unità immobiliari. Dalla virtuale perpetuità del condominio deriva l'opportunità che i condomini non interferiscono nella amministrazione delle parti comuni dell'edificio. 2. e l'utilità finale per i beni in comunione. Dalla normale divisibilità nella comunione, segue che il comunista insoddisfatto dell'altrui inattività, se non vuole chiedere lo scioglimento (art. 1111 cod. civ.), può decidere di provvedere personalmente. In un edificio composto da più unità immobiliari appartenenti in proprietà esclusiva a persone diverse, la disciplina delle cose, degli impianti e dei servizi di uso comune, legati ai piani o alle porzioni di piano dalla relazione di accessorietà, sia per quanto riguarda la disposizione sia per ciò che concerne la gestione, è regolata dalle norme sul condominio. In definitiva, l'esistenza del condominio e l'applicabilità delle norme in materia non dipende dal numero delle persone, che ad esso partecipano. Le ragioni, che determinano la disciplina differente del condominio e della comunione in generale ruotano sulla diversa utilità dei beni, che formano oggetto del condominio e della comunione: rispettivamente, l'utilità strumentale e l'utilità finale. Le parti comuni dal codice sono considerate beni strumentali al godimento dei piani o delle porzioni di piano in proprietà esclusiva; cose in comunione costituiscono beni autonomi, suscettibili di utilità fine a se stessa e come tali sono considerate. Nessuna norma prevede che le disposizioni dettate per il condominio negli edifici non si applichino al "condominio minimo", composto da due soli proprietari. Per la verità, le due sole norme concernenti il numero dei partecipanti riguardano la nomina dell'amministratore ed il regolamento di condominio (art. 1129 e 1138). Nessuna norma dettata in materia di condominio contempla il numero minimo (due) dei condomini. Pertanto, se nell'edificio ameno due piani o porzioni di piano appartengono in proprietà solitaria a persone diverse, il condominio sussiste. E sussiste perché vi è la relazione di accessorietà tra cose proprie e comuni. Come si vede ciò non ha nulla a che vedere con il numero dei partecipanti. Vero è che si contesta l'applicabilità di talune delle norme di organizzazione (artt. 1120, 1121, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1135, 1136, 1137, 1138 cod. civ.), specialmente di quelle riguardanti il funzionamento del collegio sulla base del principio di maggioranza. Ciò sulla base dell'asserita inapplicabilità del metodo collegiale e del principio maggioritario in presenza di due soli condomini. A ben vedere tuttavia nessuna norma contempla l'impossibilità, logica e tecnica, che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso da quello maggioritario. In altre parole, nessuna norma impedisce che l'assemblea, nel caso di condominio formato da due soli condomini, si costituisca validamente con la presenza di tutti e due i condomini e all'unanimità decida validamente. La disposizione dell'art. 1136 cod. civ. è applicabile anche al condominio composto da due soli partecipanti: peraltro, se non si raggiunge l'unanimità e non si decide, poichè la maggioranza non può formarsi in concreto diventa necessario ricorrere all'autorità giudiziaria, siccome previsto ai sensi del collegato disposto degli artt. 1105 e 1139 cod. civ.. L'ipotesi del condominio minimo è del tutto simile ad altre, nelle quali la maggioranza in concreto non si forma. Si pensi al caso del condominio composto da più partecipanti, in cui gli schieramenti opposti si equivalgono e non si determinano maggioranza e minoranza. | |
Da: alba77 | 16/12/2008 12:05:59 |
ancora nulla circa le soluzioni? diamo una mano ai colleghi in difficoltà | |
Da: giu | 16/12/2008 12:06:55 |
ALEX HAI GIà LA SOLUZIONE???...LA PUOI MANDARE X FAVORE...IL MIO INDIRIZZO è :concorsomania@gmail.com ....mi fai sapere se me la mandi così nn controllo ogni secondo come una pazza...grazie....AIUTATECIIIIII!!!!!! | |
Da: Grey | 16/12/2008 12:07:11 |
Credo che con le due soluzioni prospettate ed un pò di lavoro proprio la seconda traccia possa ritenersi risolta. | |
Da: alessandro | 16/12/2008 12:07:17 |
Il rimborso delle spese nel condominio minimo. Il condominio negli edifici la cui disciplina e contenuta negli artt. 1117 e ss c.c. è una complessa figura che si caratterizza per la coesistenza tra parti di proprietà comune e parti di proprietà esclusiva dei singoli condomini. Le parti di proprietà comune sono legate alle parti dellâedificio di proprietà esclusiva dei singoli condomini da un rapporto necessario e perpetuo di accessorietà. Il condominio si costituisce ex lege non appena i piani o le porzioni di piani vengono ad appartenere a soggetti differenti. Pertanto, se nellâedificio due piani o porzioni di piano appartengono in proprietà a persone diverse, sussiste il c.d. condominio minimo, o piccolo condominio, sulla base della relazione di accessorietà tra cose proprie e comuni. Tuttavia, al condominio, quale particolare forma di comunione forzosa, si applicano, in quanto non derogate, le norme sulla comunione ordinaria ex art. 1110 e ss c.c. che regolano il fenomeno della contitolarità della proprietà o di altro diritto reale su di un bene. Le due discipline dettano presupposti diversi per quanto concerne il rimborso delle spese. Mentre per quanto riguarda la comunione in generale lâart. 1110 c.c. prevede la regola che il comunista ha diritto al rimborso delle spese che ha anticipato e che se non effettuate avrebbero potuto arrecare grave pregiudizio alla cosa comune (quindi necessarie a causa di negligenza, trascuranza, omessa cura come si dovrebbe), lâart. 1134 c.c. stabilisce una regola diversa, in quanto, in assenza di una apposita autorizzazione dellâamministratore o dellâassemblea, le spese effettuate dal singolo condomino per il singolo condominio non vengono restituite, anche se necessarie. Tali spese, infatti, vengono rimborsate solo nel caso in cui, oltre ad essere necessarie, siano anche urgenti, vi sia cioè una necessità immediata ed impellente. Il problema che si pone è quindi quello di stabilire in che modo, nellâambito di un condominio composto da due soli partecipanti, debba avvenire il rimborso delle spese sostenute e anticipate da un comunista in assenza di specifico consenso dellâaltro o autorizzazione dellâassemblea o amministratore. Un primo orientamento sostiene lâinapplicabilità nel caso di due soli condomini del metodo collegiale( quale impossibilità di costituirsi e deliberare) e del principio maggioritario (si potrebbe avere solo la maggioranza per valore, ma mai quella dei partecipanti) , con la conseguenza di ricorrere in tal caso alle norme sulla comunione in generale. In proposito la giurisprudenza ha osservato che â Ai cosiddetti condomini minimi, cioé composti da due soli partecipanti- non sono applicabili le norme previste in materia di condominio per la costituzione dellâassemblea condominiale e lâapprovazione delle relative delibereâ (Cass. 4721/01) Un secondo orientamento ritiene invece che lâimpossibilità di impiegare il principio maggioritario ai condomini minimi e le norme procedimentali sul funzionamento dellâassemblea , non determina automaticamente lâapplicazione della disciplina della comunione in generale, atteso che nella disciplina condominiale non è dato rinvenire alcun divieto che impedisce allâassemblea di assumere decisioni con un criterio diverso da quello maggioritario( nessuna norma impedisce infatti che lâassemblea, nel caso appunto del condominio minimo, si costituisca validamente con la presenza di tutti e due i condomini e allâunanimità decida validamente. Le sole norme in materia di condominio concernenti il numero dei condomini riguardano la nomina dellâamministratore e la formazione del regolamento. A fortori non sussistono ostacoli allâapplicazione anche al condominio minimo delle norme concernenti la situazione soggettiva. Quindi nulla osta che nel caso di spese anticipate da un condomino trovi applicazione lâart. 1134 c.c. Tale ultimo orientamento è stato di recente fatto proprio dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite che nel risolvere il contrasto sorto sul tema ha osservato che â La diversa disciplina dettata dagli artt. 1110 e 1134 c.c. in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in un caso a mera trascuranza degli altri partecipanti e, nellâ altro caso, al diverso e più stringente presupposto dellâurgenza, trova fondamento nella considerazione che, nella comunione, i beni comuni costituiscono lâutilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se vogliono, chiedere lo scioglimento, possono decidere di personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione. Ne discende che, instaurandosi il condominio sulla relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali, poiché tale situazione si riscontra anche nel caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi e rimborsabile solo nel caso in cui abbia i requisiti dellâurgenza, ai sensi dellâart. 1134 c.c.â (Cass. ss.uu. 2046/2006) | |
Da: loredana | 16/12/2008 12:07:46 |
la seconda traccia sul condominio minimo sembra ormai ben definita ed inquadrata dalle sentenze rilevate da Alex e colleghi. Sulla prima, il contratto preliminare, invece che ne pensate? | |
Da: alessandro | 16/12/2008 12:07:59 |
passiamo alla prima? | |
Da: ermenegildomotumeno | 16/12/2008 12:08:07 |
cretino le tracce sono uguali su tutto il territorio nazionale!!!!!! p.s. a nazionale mi riferisco alla repubblica italiana!!!!! capito!!! | |
Da: dada | 16/12/2008 12:08:34 |
quale di queste è la più attendibile? | |
Da: giuseppe | 16/12/2008 12:08:55 |
allola la sentenza è quella del 2006? | |
Da: alessandro | 16/12/2008 12:10:28 |
si è quella fate un mix tra la risposta mia e quella di alex | |
Da: jolly | 16/12/2008 12:11:26 |
âNel caso di edificio in condominio composto da due soli condomini, il rimborso delle spese per la conservazione delle parti comuni anticipate da un condomino è regolato dall'art. 1134 c.c., è riconosciuto soltanto per le spese urgenti, e cioè quelle che devono essere eseguite senza ritardo e la cui erogazione non può essere differita senza danno; è inapplicabile, invece, nella suddetta ipotesi l'art. 1110 c.c., il quale subordina il diritto al rimborso delle spese anticipate da uno dei comunisti alla mera trascuratezza degli altri condominiâ. E' questo il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 2046 del 31 gennaio 2006, hanno composto un contrasto di giurisprudenza inerente all'ambito della qualificazione della fattispecie del âcondominio minimoâ e della conseguente disciplina normativa a questo applicabile. La questione di diritto sottoposta all'esame delle Sezioni Unite consisteva nello stabilire se nel caso di condominio composto da due soli proprietari (c.d. âcondominio minimoâ) debbano applicarsi le norme in materia di condomino ovvero quelle che disciplinano la comunione. Va precisato, al riguardo, che la figura del âcondomino minimoâ deve considerarsi, più che altro,come una creazione della giurisprudenza di legittimità che, negli ultimi anni, non ha mancato di occuparsi della fattispecie in esame assimilandola- in maniera minoritaria- con le proprie pronunce a quella della comunione. Questo parallelismo tra âcondominio minimoâ e âcomunioneâ, per la giurisprudenza legittimità si fondava e si concretizzava sulla impossibilità, dovuta alla presenza di due soli comproprietari, di applicare le maggioranze tipiche della disciplina sul condominio (artt. 1136 e 1134 cod. civ.) a tutte quelle situazioni concernenti il rimborso delle spese anticipate da un condomino - non autorizzate o non deliberate - , per le parti di uso comune. In quest'ottica, dunque, per tale parte della giurisprudenza, alla fattispecie del â condominio minimoâ doveva applicarsi il dettato normativo operante in tema di comunione in base al quale al comunista spetta, invece, il rimborso delle spese sostenute (art. 1110 c.c., e combinato disposto degli artt. 1139 e 1105 c.c.). Nella fattispecie oggetto della sentenza n. 2046 del 31 gennaio 2006, le Sezioni Unite, invece, hanno precisato, in controtendenza con tale giurisprudenza di legittimità, come anche nel caso di edificio in condominio composto da due soli partecipanti debbano applicarsi le norme che regolano e disciplinano il condominio negli edifici, sancendo un principio interpretativo di diritto unitario. Con la pronuncia in esame, le Sezioni Unite sembrano âabrogareâ la fattispecie del âcondominio minimoâ statuendo l'applicabilità a quest'ultimo delle norme proprie del condominio, anziché quelle sulla comunione. Inoltre, va evidenziato, nonostante quanto assunto talvolta dalla giurisprudenza di legittimità, come nessuna norma positiva prescriva - né expressis né per implicito â" che l'assemblea di un condominio formato da due soli condomini, si costituisca e dicida validamente con la presenza di tutti e due i condomini (anche se qualora la maggioranza non possa formarsi in concreto si renderà necessario adire l'autorità giudiziaria ex art. 1105 cod.civ.). Il vulnus di norme a riguardo, in base a quanto statuito dalle Sezioni Unite, comporterebbe ipso iure l'applicabilità anche al âcondominio minimoâ dell'intero dettato condominiale. Infatti se è vero che per la nomina dell'amministratore e per il regolamento si richiede rispettamene il numero di quattro e più di dieci condomini(artt. 1129 e 1138 del cod.civ.,) , è anche vero che nessuna norma dettata in materia di condominio contempla,invece, il numero minimo dei condomini. Deve concludersi, pertanto, che nulla si oppone a che il condominio minimo non venga disciplinato dalle norme in materia di comunione e che la fattispecie de quo sia considerata in tutto similare a quella dei condomini con più comproprietari in cui a causa dei più svariati motivi non si riesca a raggiungere una maggioranza. In base all'assunto delle Sezioni Unite, infatti, al fine di disciplinare il c.d âcondominio minimoâ, il numero dei condomini si rivela irrilevante in quanto ciò che è necessario e sufficiente per asserire e configurare il parallelismo tra il condominio in edificio e il âcondominio minimoâ è, in realtà, la relazione di accessorietà tra cose proprie e cose comuni La sentenza in esame, sancisce, dunque, la profonda differenza esistente tra condominio composto anche solo da due comproprietari e comunione, fondando tale assunto non solo sul diverso concetto, ma anche sulla diversa funzione di utilità dei beni inerenti ad ambedue le fattispecie: strumentale ed indivisibile quella dei beni del condominio e, di contro, utilità finale quella dei beni della comunione. Allo stato attuale prevale l'orientamento della Corte e, dunque, in caso di controversie concernenti un condominio composto da due soli comproprietari queste dovranno essere regolate in base alle norme che disciplinano il regime del condominio in edificio, se nell'edificio almeno due piani o porzioni di piano appartengano in proprietà solitaria a persone diverse. | |
Da: giu | 16/12/2008 12:11:26 |
SCRIVETE LE SOLUZIONI...SCRIVETE LE SOLUZIONI...SCRIVETE LE SOLUZIONI...SCRIVETE LE SOLUZIONI ...così abbiamo il tempo necessario x poter cambiare qualcosa....allora le MANDATEEEEE???...HELP HELP HELP!!! | |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, ..., 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722 - Successiva >>