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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: Rosaria16/12/2008 12:46:08
scusami, io non sono avvocato e non ci capisco niente ma cevo aiutare mia cara amica: non è che mi puoi mandare le soluzioni a: rosaria.dellarocca@libero.it
grazieeeeeeee

Da: dani16/12/2008 12:46:24
ma sai se a napoli  hanno dettato le tracce?????
rispondi, please!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: carlo16/12/2008 12:46:43
scusami alessandro,sono un po' imbranato.alla pag 104 sono riportate diverse soluzioni qual'e quella che si riferisce al contratto preliminare?

Da: alessandro16/12/2008 12:46:44
e si, sono trovate su articoli in internet, quello che trovo ve lo posto ( e lo mando a 2 amici a napoli!)

Da: giopenale16/12/2008 12:47:03
manda più che puoi sulla prima traccia

Da: alessandro16/12/2008 12:47:12
carlo nn c'è nulla per ora sul preliminare, solo sul condominio

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Taty16/12/2008 12:47:57
di catania sapete qualcosa?

Da: biblio16/12/2008 12:48:09
di genova che si sa?

Da: dada16/12/2008 12:48:38
Grazie!

Da: manuela16/12/2008 12:48:48
manuela.caragnano@tele2.it
mandate pareri pure a questo indirizzo per favore!!!!

Da: giu16/12/2008 12:49:07
X ALESSANDRO...X ALESSANDRO....X ALESSANDRO....MA D A DOVE RICAVATE CHE I LAVORI DI RISTUTTURAZIONE NN SN URGENTI???

Da: vm16/12/2008 12:49:10
chi mi dice le tracce vi aiuto a fare il compito

Da: raffaella16/12/2008 12:49:31
alessandro mandi la soluzione anche a me per favore?redzone1979@libero.it

grazie

Da: sabrinella16/12/2008 12:49:47
pag 104 di cosa?

Da: gio'16/12/2008 12:50:09
Il promittente-alienante si presenta davanti al notaio per la stipula del definitivo, pronto a vendere sulla base di una regolare procura dellâeffettivo proprietario del bene. Il promissario-acquirente viene così a conoscenza solo in quel momento che la controparte non era titolare della cosa oggetto della promessa di vendita. Può costui rifiutare di concludere il negozio di trasferimento e chiedere la risoluzione del preliminare? Le Sezioni unite lo escludono, risolvendo così un contrasto sul punto e rispondendo in motivazione anche ad altre questioni inerenti a tale peculiare figura di contratto preliminare.
Innanzitutto la Suprema corte afferma che, in base allâart. 1478 c.c., applicabile per analogia anche al preliminare di vendita di cosa altrui, al promittente è consentito di adempiere âprocurando lâacquisto al compratoreâ. Ciò significa che costui non deve necessariamente acquistare dallâoriginario titolare, per poi ritrasferire al promissario, essendo sufficiente che induca il proprietario a trasferire direttamente il bene a favore dellâaltra parte del preliminare.
Inoltre esclude che lâart. 1479 c.c. possa applicarsi a chi stipula in buona fede un preliminare ignorando il difetto di legittimazione della controparte. Tale norma presuppone un inadempimento già verificatosi a causa dellâefficacia reale del contratto di vendita. Ben diversamente il preliminare ha effetti meramente obbligatori, così che al promittente-venditore è consentito di procurare lâacquisto fino alla scadenza del termine per la stipula del definitivo.
Le Sezioni unite notano che tale soluzione è compatibile con il sempre più affermato orientamento sulla natura del preliminare, che individua come oggetto non una prestazione di facere (la prestazione del consenso) ma una prestazione di dare (la trasmissione della proprietà). Ergo tale risultato pratico può essere realizzato anche tramite lâatto traslativo del proprietario.
Infine viene escluso che il trasferimento diretto da parte del proprietario muti lâidentità del soggetto che è obbligato per la garanzia per vizi e per lâevizione: costui rimane sempre il promittente-alienante.
La soluzione prospettata appare coerente qualora il promittente-venditore si dimostri immediatamente pronto ad adempiere, come nel caso di specie. Infatti il promissario-venditore non avrebbe alcuna ragione valida da opporre per risolvere il contratto.
Eâ dubbia, invece, lâasserzione per cui lâart. 1479 c.c. sarebbe sempre incompatibile con il contratto preliminare. Qualora il termine per la stipula del definitivo sia ancora pendente ed il promittente non sia ancora in grado di adempiere, parte della dottrina ha individuato varie ragioni che giustificano lâestensione del rimedio speciale della vendita.
In particolare, colui che, credendo di aver trattato con lâeffettivo proprietario, scopra poi che la controparte non è legittimata la trasferimento, rischia di essere privato della tutela ex art. 2645 bis c.c.
Infatti in questo modo egli ha stipulato il preliminare con un soggetto diverso da quello con cui concluderà il definitivo. La trascrizione del contratto preparatorio gli consente di prevalere su eventuali successivi acquirenti del promittente-venditore. Ma a suo favore non sussiste alcuna tutela rispetto ad eventuali acquirenti dallâeffettivo proprietario, che trascrivano prima del definitivo.
(Altalex, 29 maggio 2006. Nota di Dario Colasanti. Per un maggiore approfondimento delle varie tematiche attinenti al preliminare di cosa altrui si rimanda al Corso altalex on line di diritto civile, penale e amministrativo).

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILE
SENTENZA 18 maggio 2006, n. 11624
(Presidente Carbone â" Relatore Bucciante)
Svolgimento del processo
Con sentenza del 18 marzo 1998 il Tribunale di Pistoia ha Pronunciato la risoluzione, per inadempimento di Mirella P., di un contratto preliminare con il quale costei si era obbligata a vendere a Wladimiro L. e Teresa V. un podere con casa colonica sito in Larciano, e ha condannato la promittente alienante alla restituzione degli acconti ricevuti, nella misura di lire 17.000.000, nonché al rimborso delle spese di giudizio.

Impugnata in via principale da Wladimiro L. e Teresa V., incidentalmente da Mirella P., la decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Firenze, che con sentenza del 21 marzo 2000, in parziale accoglimento di entrambi i gravami, ha dichiarato il contratto risolto per inadempimento del L. e della V., ha rideterminato in lire 16.000.000 la somma che doveva essere loro rimborsata, ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento di danni formulata dalla P., ha posto a carico degli appellanti principali metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio, compensandole tra le parti per lâaltra metà.
A queste pronunce il giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo: che «unica ragione della mancata stipula va   ricondotta alla mancata proprietà del bene da parte della promittente venditrice, ma appare pacifico che in realtà anche tale questione era stata risolta precedentemente (il che assorbe ogni rilievo relativo allâeffettiva conoscenza di tale altruità da parte dei L.) essendosi la P. presentata munita di procura a vendere del tutto rituale, relativa al bene de quo e rilasciata dai proprietari due giorni prima e davanti allo stesso notaio»; che «è dâaltronde indiscusso che in caso di preliminare di vendita lâobbligo del promittente venditore è quello di procurarsi la proprietà del bene o di ottenere dal proprietario il consenso o lâautorizzazione alla vendita â" Cassazione, 3677/96; 367/77; 8228/90   per cui non è dato vedere cosa possa imputarsi alla P. che era perfettamente in grado di vendere il bene alla data prefissata»; che «né può sostenersi   come sembrano fare i L.   che essi acquistando da âaltriâ potevano risultare meno garantiti, rispetto alla P.: invero nei loro confronti e in relazione alle garanzie loro spettanti per legge, unico interlocutore era e restava la P. personalmente e direttamente, per cui solo sulla P. continuavano a ricadere tutte le garanzie in materia di vizi o di evizione   v. Cassazione, 3963/84»; che «non vi è alcuna prova (che la P. nemmeno ha chiesto di fornire)», in ordine ai danni da lei lamentati.

Wladimiro L. e Teresa V. hanno proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. Mirella P. si è costituita con controricorso, formulando a sua volta due motivi di impugnazione in via incidentale, e ha depositato una memoria.
Motivi della decisione
In quanto proposte contro la stessa sentenza, le due impugnazioni vanno riunite in un solo processo, in applicazione dellâarticolo 335 Cpc.

Con il motivo addotto a sostegno del ricorso principale Wladimiro L. e Teresa V. lamentano che la Corte di appello «ha applicato il disposto dellâarticolo 1478 Cc anziché quanto previsto dallâarticolo 1479 Cc», pur se «al momento della sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita la Sig.ra P. Mirella non aveva messo a conoscenza i promittenti acquirenti che lâimmobile fosse di proprietà di altri» e in tali casi «è possibile per il compratore chiedere la risoluzione del contratto salvo che il venditore non abbia, nel frattempo, acquistato la proprietà della cosa», mentre «nella fattispecie ciò era tanto più importante perché esistevano, come è stato riconosciuto da tutti i tenti, problemi di esercizio del diritto di prelazione da parte di terzi, con la conseguenza che i ricorrenti non avrebbero più avuto la garanzia da parte del loro originale contraddittore e promittente venditore». Secondo i ricorrenti principali, pertanto, Mirella P. avrebbe dovuto acquistare lei stessa lâimmobile in questione e poi trasferirlo a loro, sicché legittimamente avevano rifiutato di farselo alienare direttamente dagli effettivi proprietari, per il tramite della stessa P. in veste di loro procuratrice.

In ordine alle modalità di adempimento dellâobbligazione assunta dal promittente venditore di una cosa altrui, nella giurisprudenza di legittimità è insorto un contrasto, per la cui composizione la causa è stata assegnata alle Sezioni unite.

In prevalenza, questa Corte si è orientata nel senso che la prestazione può essere eseguita, indifferentemente, acquistando il bene e ritrasmettendolo al promissario, oppure facendoglielo alienare direttamente dal reale proprietario, in quanto lâarticolo 1478 Cc   relativo al contratto definitivo di vendita di cosa altrui, ma applicabile per analogia anche al preliminare dispone che il venditore «è obbligato a procurarne lâacquisto al compratore», il che può ben avvenire anche facendo al che il terzo, al quale il bene appartiene, lo ceda egli stesso al promissario (v., tra le più recenti, Cassazione, 13330/00, 2656/01, 15035/01, 21179/04, 24782/05).

Talvolta si è però deciso che lâobbligazione in questione deve invece essere adempiuta acquistando il bene e ritrasferendolo, in particolare nel caso in cui lâaltra parte non fosse stata consapevole dellâaltruità, poiché lâarticolo 1479 Cc â" anchâesso dettato per la  vendita definitiva, ma estensibile a quella preliminare   abilita il compratore a «chiedere la risoluzione del contratto, se, quando lâha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà» (v. Cassazione 7054/90, 2091/99, relative, rispettivamente, a un contratto definitivo e a uno preliminare di vendita di cosa altrui).

Ritiene il collegio che debba essere seguito lâindirizzo giurisprudenziale maggioritario.

Stante la latitudine delle citate previsioni normative, non vi è ragione per escludere che la prestazione possa essere eseguita âprocurandoâ il trasferimento del bene direttamente dallâeffettivo proprietario, senza necessità di un doppio trapasso; il comma 2 dellâarticolo 1478 menziona bensì lâacquisto che eventualmente compia lâalienante, nel caso di vendita (definitiva) di cosa altrui, ma come una particolare modalità di adempimento, alla quale eccezionalmente riconnette lâeffetto di far diventare senzâaltro proprietario il compratore.

Né una diversa soluzione può essere adottata per il caso in cui il promissario avesse ignorato, al momento della conclusione del preliminare, la non appartenenza del bene al promittente. Il disposto dellâarticolo 1479 Cc, che consente al compratore in âbuona fedeâ di chiedere la risoluzione del contratto, è coerente con la natura   di vendita definitiva   del negozio cui si riferisce, destinato, nellâintenzione delle parti, a esplicare quellâimmediato effetto traslatIvo che è stabilito dallâarticolo 1376 Cc, ma è impedito dallâaltruità della cosa: altruità che invece non incide sul sinallagma instaurato con il contratto preliminare, il quale ha comunque efficacia soltanto obbligatoria, essendo quella reale differita alla stipulazione del definitivo, sicché nessun nocumento, fino alla scadenza del relativo termine, ne deriva per il promissario. Dallâarticolo 1479 Cc, pertanto, non può desumersi che egli sia abilitato ad agire per la risoluzione   e quindi ad opporre lâexceptio inadimpleti contractuo se lâaltra parte, nel momento in cui vi è tenuta, é comunque in grado di fargli ottenere lâacquisto, direttamente dal proprietario.

Dâaltra parte, il ritenere esatta tale modalità di adempimento è in sintonia con lâessenza e la funzione del contratto preliminare di vendita, quali sono state individuate nelle più recenti elaborazioni dottrinali, che hanno superato la concezione tradizionale dellâistituto e che qualche riflesso hanno avuto anche in giurisprudenza.

Il contratto preliminare non è più visto come un semplice pactum de contrahendo, ma come un negozio destinato già a realizzare un assetto di interessi prodromico a quello che sarà compiutamente attuato con il definitivo, sicché il suo oggetto è non solo e non tanto un facere, consistente nel manifestare successivamente una volontà rigidamente predeterminata quanto alle parti e al contenuto, ma anche e soprattutto un sia pure futuro dare: la trasmissione della proprietà, che costituisce il risultato pratico avuto di mira dai contraenti. Se il bene già appartiene al promittente, i due aspetti coincidono, pur senza confondersi, ma nel caso dellâaltruità rimangono distinti, appunto perché lo scopo può essere raggiunto anche mediante il trasferimento diretto della cosa dal terzo al promissario, il quale ottiene comunque ciò che gli era dovuto, indipendentemente dallâessere stato   o non   a conoscenza della non appartenenza della cosa a chi si era obbligato ad alienargliela.

Né vale obiettare che lâidentità del venditore, come i ricorrenti principali deducono, non è indifferente per il compratore, il quale può risultare meno tutelato, relativamente allâevizione e ai vizi. in proposito, in consonanza con le menzionate opinioni dottrinali, la giurisprudenza si é orientata nel senso che la conclusione del definitivo, per tali profili, non assorbe né esaurisce gli effetti del preliminare, il quale continua a regolare i rapporti tra le parti, sicché il promittente alienante resta responsabile per le garanzie di cui si tratta (v., da ultimo, Cassazione, 15035/01).

Si deve quindi affermare che il promittente venditore di una cosa che non gli appartiene, anche nel caso di buona fede dellâaltra parte, può adempiere la propria obbligazione procurando lâacquisto del promissario direttamente dallâeffettivo proprietario.

Alla stregua di questo principio, il ricorso principale va rigettato, dovendoci riconoscere che la «Corte di appello correttamente ha ritenuto superfluo accertare se Wladimiro L. e Teresa V. fossero stati inizialmente ignari dellâaltruità dellâimmobile in questione, essendo anche in tale ipotesi ingiustificato il loro rifiuto di addivenire alla conclusione del contratto definitivo, dato che Mirella P. si era munita di una procura rilasciatale, dagli effettivi proprietari del bene, che la abilitava a effettuarne la vendita in nome loro.

Con il primo motivo del ricorso incidentale, si deduce che la Corte dâappello ha dichiarato la risoluzione del contratto preliminare de quo per inadempimento di controparte senza condannarla al risarcimento del danno richiesto che allâinadempimento consegue per legge non tenendo conto che tale domanda di risarcimento del danno. che spetta in ogni modo alla Comparente, era stata avanzata anche in via equitativa».

La doglianza va disattesa, poiché con la sentenza impugnata si è rilevato che nessuna prova, in ordine ai danni asseritamente subiti, era stata data né offerta da Mirella P.: prova che comunque avrebbe dovuto essere fornita, relativamente allâan poiché è soltanto per la determinazione del quantum che si può fare luogo alla liquidazione in via equitativa, ove non ne sia dimostrabile il preciso ammontare (v., per tutte, Cassazione, 16112/05).

Con il secondo motivo del ricorso incidentale Mirella P. lamenta che «una volta liquidate come da dIspositivo le spese di primo e secondo grado la Corte di appello non ha imposto a controparte la restituzione delle some che le erano state liquidate a titolo di spese legali dal Primo giudice».

Neppure questa censura può essere accolta, in quanto dalle conclusioni riportate nellâepigrafe della sentenza impugnata risulta che la domanda di restituzione di cui si tratta non era stata formulata.

Anche il ricorso incidentale deve essere pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti, in considerazione della reciproca loro soccombenza.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi; li rigetta entrambi; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 16 marzo 2006.

Da: alessandro16/12/2008 12:50:20
non sono lavori urgenti perchè verniciare un soffitto non è urgente!
RAGAZZI LA SOLUZIONE è A PAG 104 del FORUM , NON POSSO MANDARLA PER MAIL A TUTTI!

Da: mario16/12/2008 12:50:53
ALE mi puoi postare perche' io non capisco nulla e la soluzione e per mia moglie mcdrag666@hotmail.com Grazie Milleee

Da: sniper16/12/2008 12:52:40
Se avete delle possibili sluzioni, potete girarmele? mgd75@libero.it
Grazie, vi sarò eternamente grati

Da: alessandro16/12/2008 12:52:43
x mario e x chi non la trovava



l condominio minimo:
la questione della disciplina applicabile, in particolare sotto il profilo della rimborsabilità delle spese anticipate dal singolo condomino secondo Cass., S.U., n. 2046/2006 - 30.12.2006Per condominio minimo si intende il condominio composto da due soli partecipanti, ossia l'edificio costituito da più unità immobiliari attribuite in proprietà esclusiva a due soli soggetti.
Con sentenza n. 2046/2006 la Corte di Cassazione a sezioni unite ha risolto il contrasto giurisprudenziale circa le norme applicabili alla figura in esame:

1. la tesi minoritaria riconosceva l'applicabilità delle norme relative alla comunione [CASS. N. 5664/1988].

2. la tesi prevalente riconosceva l'applicabilità delle norme relative al condominio [CASS. N. 5914/1993].
Le Sezioni Unite con la sentenza citata hanno aderito a quest' ultima interpretazione, ritenendo che "il rimborso delle spese per la conservazione delle parti comuni anticipate da un condomino è regolato dall'art. 1134 c.c., è riconosciuto soltanto per le spese urgenti, e cioè quelle che devono essere eseguite senza ritardo e la cui erogazione non può essere differita senza danno; è inapplicabile, invece, nella suddetta ipotesi l'art. 1110 c.c. il quale subordina il diritto al rimborso delle spese anticipate da uno dei comunisti alla mera trascuranza degli altri condomini".
La decisione trascende la specifica problematica delle spese non deliberate nè autorizzate, affrontata dalla Corte, per estendersi a tutte le vicende condominiali concerneti la figura in esame, quali, a titolo d'esempio, l'approvazione delle deliberazioni assembleari e la nomina dell'amministratore.
Si consideri infatti:

- che si ha il diritto soggettivo di natura reale denominato "condominio" ogniqualvolta sia dimostrabile una relazione di accessorietà (1) tra proprietà esclusiva e parti comuni, al fine di conseguire dai beni in condominio un'utilità strumentale diversa dall'utiltà finale propria dei beni in comunione;

- che nessuna norma contempla un numero minimo di condomini;

- che, infine, nessuna norma in tema di organizzazione, nemmeno quelle dettate in tema di funzionamento dell'assemblea, contempla l'impossibilità logica e tecnica che le decisioni siano assunte con un criterio diverso da quello maggioritario, e segnatamente all'unanimità.

Alla figura in questione si applicano per tanto le disposizioni che il codice civile contiene con riferimento al condominio (artt. 1117-1139), si tratta di disciplina tendenzialmente completa ed esaustiva rispetto alla quale le norme in tema di comunione possono trovare applicazione soltanto per quanto non espressamente previsto (art. 1139).

La dottrina ha ritenuto coerente tale soluzione sia con gli arresti giurisprudenziali in materia di super condominio [cass. 18.04.2005, n. 8066], sia con gli arresti in tema di riparto delle spese di riparazione del manto di copertura di un viale di accesso all'edificio condominiale [cass. 14.09.2005, n. 18194].
Il condominio minimo:
la questione della disciplina applicabile, in particolare sotto il profilo della rimborsabilità delle spese anticipate dal singolo condomino secondo Cass., S.U., n. 2046/2006 - 30.12.2006
Cass. 14.09.2005, n. 18194

In materia di condominio, qualora si debba procedere alla riparazione del cortile o viale di accesso all'edificio condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un sigolo condomino, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall'art. 1126 c.c. (nel presupposto dell'equiparazione del bene fuori dalla proiezione dell'immobile condominiale, ma al servizio di questo, ad una terrazza a livello). Ma si deve, invece, procedere ad un' applicazione analogica dell'art. 1125 c.c., il quale accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi con l'uso esclusivo della stessa determina la necessità dell'inerente manutenzione, in tal senso verificandosi un applicazione particolare del principio generale dettato dall'art 1123, comma 2, c.c.

Cass. Civ. 31.01.2006 n. 2046
Condominio minimo: il rimborso delle spese sostenute da un condomino
Nel caso di edificio in condominio composto da due soli partecipanti (c.d. condominio minimo), il rimborso delle spese per la conservazione delle parti comuni anticipate da un condomino viene regolato dalla norma stabilita dallâart. 1134 cod.civ. , che riconosce il diritto al rimborso solo per le spese urgenti, quelle, cioè, che, essendo impellenti, devono essere eseguite senza ritardo e al cui erogazione non può essere differita senza danno.
La peculiarità della situazione di fatto e di diritto configurata dalla presenza di due soli proprietari, e la conseguente inapplicabilità del principio di maggioranza, non giustificano, secondo le Sezioni unite, lâapplicabilità del diverso regime dettato dallâart. 1110 cod. civ. per la comunione in generale, secondo cui il rimborso è subordinato alla mera trascuranza degli altri condomini. Lâapplicabilità delle norme in materia di condominio non dipende dal numero delle persone che vi partecipano. Né, dâaltra parte, alcun norma prevede che le disposizioni dettate per il condominio negli edifici non si applichino al condominio minimo: ed infatti, le due sole norme concernenti il numero dei partecipanti riguardano la nomina dellâamministratore (art. 1129) e il regolamento di condominio (art. 1138).
Pertanto, se nellâedificio almeno due piani o porzioni di piano appartengono in proprietà solitaria a persone diverse, il condominio sussiste sulla base della relazione di accessorietà tra cose proprie e comuni, e, per conseguenza, trovano applicazione le norme specificamente previste per il condominio negli edifici.

Da: perlesame16/12/2008 12:52:43
persicott.paola@gmail.com

Grazie per chi volesse aiutarmi.

Da: perlesame16/12/2008 12:52:44
persicott.paola@gmail.com

Grazie per chi volesse aiutarmi.

Da: sara16/12/2008 12:53:46
SE SAPETE LA SOLUZIONE DELLA PRIMA TRACCIA IL MIO INDIRIZZO è anseant@tiscali.it.......grazie

Da: perlesame16/12/2008 12:53:57
Scusate persicotto.paola@gmail.com. Grazie

Da: Vincenzo16/12/2008 12:54:31
Infatti, credo che ciò abbia ripercursioni concrete per la tutela dell'acquirente, sopratutto in termini di rischio da evizione.

Da: alessandro16/12/2008 12:56:21
I traccia

il bene non è usucapito che non sono passati 20 anni
questo fa un preliminare dicendo che il bene è suo
l'acquirente scopre che non lo è

l'acquirente è in errore scusabile perchè il bene usucapito non è trascritto se non dopo un negozio di accertamento o una sentenza ricognitiva

Da: maga16/12/2008 12:56:46
ma a napoli hanno dettato?

Da: claudia16/12/2008 12:57:42
mi mandi per favore quello che hai sul condominio minimo a questa casella di posta? se.sardelli@hotmail.it

Da: carlo16/12/2008 12:57:47
ma questa e' la soluzione della traccia sul contratto preliminare?

Da: francesco16/12/2008 12:58:17
Postatemi la soluzione francesco.cialella@tiscali.it

Da: x alessandro16/12/2008 12:58:24
Posterai anche una bozza di parere?

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