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Giustizia: bando mobilità per 1.031 posti personale amministrativo
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Da: chiss.....04/07/2016 12:52:22
i provinciali entrati come funzionari giudiziari hanno la laurea , altrimenti non sarebbero stati convocati, ne tantomeno potevano far parte della graduatoria dei funzionari giudiziari in vigore

Se poi ci si riferisce ai funzionari provinciali entrati presso i vari tribunali grazie alla convenzione della regione lazio con il ministero della giustizia, ci sarebbe si' da parlarne.........
Rispondi

Da: @chiss04/07/2016 12:58:06
NO NO...bastava la qualifica EQUIPARATA AL FUNZIONARIO per essere in graduatoria, NON era richiesta la laurea!!!
E NE SONO ENTRATI, IN TUTTA ITALIA!!!!

poi della convenzione che dici, meglio davvero lasciar stare....
Rispondi

Da: tutti riqualificati04/07/2016 13:30:11
Però mi sembra che il testo dell'art. 62 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sia abbastanza chiaro.

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: «1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. 1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettivita', in funzione delle qualita' culturali e professionali, dell'attivita' svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilita' per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore. 1-ter. Per l'accesso alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle aree funzionali e' definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico sulla base di un corso concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.».
Rispondi

Da: chiss.....04/07/2016 13:35:36
l'art. 62 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è chiaro: il problema è che nella stanza dei bottoni chi decide non ha le idee chiare
Rispondi

Da: Infoxscorrimento05/07/2016 09:52:35
Buongiorno vorrei sapere se negli ultimi due mesi qualcuno ha ricevuto pec di presa servizio, grazie a chi vorra rispondere
Rispondi

Da: idoneoconpec05/07/2016 09:54:55
io no perchè non ho il 50, cosa pensano di ottenere con lo scorrimento!!!!
Rispondi

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Da: Infoxscorrimento05/07/2016 10:07:30
X idoneo con pec..Quando hai avuto la richiesta di assenso se non sono indiscreto..
Rispondi

Da: idoneoconpec05/07/2016 10:27:52
Trasmesso un mese fa conferma nulla osta ma diniego 50
Rispondi

Da: 50 x m......05/07/2016 11:49:17
idem idoneoconpec nulla osta si! 50% no! richiesta del 06/06/2016...
Rispondi

Da: idoneoconpec05/07/2016 12:35:39
x 50xm...
faremo la stessa fine dei vincitori altri comparti, nessuno ci dirà più niente ed equivale a diniego nullaosta. Così passerà fuori.
Rispondi

Da: Infoxscorrimento05/07/2016 13:43:06
Mi dispiace..  Non subite la situazione .. Fatevi valere vedrete si trovera una soluzione
Rispondi

Da: idoneoconpec05/07/2016 17:46:12
la situazione E' solo da subire!!!!
Rispondi

Da: missing05/07/2016 18:41:50
lupo66, gelindo, igor64, prov., etc...
che fine avete fatto...
Rispondi

Da: FOREXINFO.IT06/07/2016 13:07:50
Riforma del processo civile: le 5 novità del nuovo ddl del Governo

5 Luglio 2016 - 11:08 Simone Micocci

Riforma del processo civile: il Ministro Orlando ha sviluppato un nuovo testo di legge che questa settimana verrà esaminato dal Consiglio dei Ministri. Previste nuove assunzioni e un piano per rendere più veloci i processi.

Riforma del processo civile: il Governo questa settimana presenterà un nuovo testo di legge. Ecco quali sono le 5 novità previste dal nuovo ddl sulla riforma del processo civile che ha come obiettivo principale quello di velocizzare i processi.
Il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha messo a punto un nuovo testo di legge per la riforma del processo civile in Italia. Dopo aver valutato e approvato il testo, il Governo Renzi questa settimana potrebbe vararlo sotto forma di decreto legge.
Tutte le novità contenute nel nuovo ddl per la riforma del processo civile sono orientate verso il raggiungimento di un unico obiettivo: rendere più rapidi i processi.
Infatti, ad oggi l'Italia si trova nella 111° posizione della classifica dei Paesi in cui la durata media dei processi è più bassa, ma dopo che la riforma verrà approvata farà un consistente passo in avanti. Infatti, l'Italia grazie alla riforma potrebbe collocarsi nella 42° posizione di questa speciale classifica.
Nel nuovo ddl sulla riforma del processo civile troviamo anche delle novità riguardanti le assunzioni. Infatti, vengono indicate nuove regole per i concorsi per magistrato e per le assunzioni del personale amministrativo.
Quali sono le novità della riforma sul processo civile? Quali misure verranno apportate per velocizzare i processi civili? Ecco tutto quello che c'è da sapere sul ddl sulla riforma del processo civile che con ogni probabilità già da questa settimana arriverà sul tavolo del Consiglio dei Ministri.
Riforma del processo civile: le 5 novità
Riduzione del carico di lavoro dei giudici, punire le strumentalizzazioni della giustizia e rendere più rapidi i processi; questi in sostanza sono gli obiettivi del nuovo ddl sviluppato dal Ministro della Giustizia Orlando.
Per cercare di raggiungere questi obiettivi il ddl introdurrà alcune modifiche al processo civile; ecco quali sono le 5 novità più importanti.

1) Task Force di giudici
La prima novità riguarda l'assunzione di 70 giudici ausiliari, individuati tra gli ex consiglieri in pensione con meno di 75 anni, a cui verrà affidato il compito di snellire i lavori della Cassazione.
Questi si occuperanno delle liti fiscali, in quanto la metà delle cause al vaglio del giudice di legittimità sono di natura tributaria. Il loro incarico avrà una durata quinquennale non rinnovabile.
Per la definizione dei processi in corso, però, verranno utilizzati anche i giudici del massimario.

2) Nuove assunzioni
Con il ddl sulla riforma del processo civile verrà autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato per 1.000 unità di personale amministrativo che verrà assegnato agli uffici giudiziari in maggiore sofferenza.
Novità anche per i magistrati; infatti, nei concorsi per magistrato verrà lasciato un 10% di posti in più per quei candidati che sono risultati idonei. Inoltre, per chi ha superato il concorso negli ultimi 10 anni il tirocinio è stato ridotto a 12 mesi.
Queste novità sono valide anche per il concorso per magistrati in corso di svolgimento.

3) La riforma del processo civile di primo grado
Con il ddl sulla riforma civile verrà modificato il primo grado, in quanto l'applicazione del rito sommario di cognizione sarà obbligatoria per tutte le cause.
Il rito sommario di cognizione quindi verrà applicato alle cause di minor rilievo economico, ma restano escluse le cause in materia di lavoro. Quindi, per tutti quei casi in cui fino ad oggi il tribunale ha giudicato in composizione monocratica il giudice avrà a disposizione dei maggiori margini di manovra.

4) Riforma del processo civile, novità sulle testimonianze
Con l'approvazione della riforma, l'avvocato potrà raccogliere le dichiarazioni scritte da parte dei terzi prima dell'inizio della causa e potrà utilizzarle come testimonianze nel corso del processo. Sarà il difensore a doverne attestare l'autenticità.
Questa novità è già presente nel processo penale, ma in seguito alla riforma verrà estesa anche a quello civile. In questo modo il processo civile verrà velocizzato in quanto saranno eliminate tutte quelle udienze che vengono disposte dal giudice per ascoltare le varie testimonianze.

5) Riforma processo civile, novità sulle sanzioni
Chi abusa del processo civile non solo sarà condannato alle spese, ma potrebbe dover pagare una multa che va dai 1.000euro  ai 10.000euro . Sarà il giudice a disporne il pagamento nei casi di responsabilità processuale aggravata.
Rispondi

Da: x sopra06/07/2016 14:29:35
grazie, ma ahahahahahahahah
Rispondi

Da: bandonuovo06/07/2016 16:40:35
quante balle
Rispondi

Da: IL FOGLIETTO DELLA RICERCA06/07/2016 18:09:59
La mobilità prima del concorso, per il CdS ora non è più obbligatoria

di Biancamaria Gentili
Pubblicato: 23 Giu 2016

Finora inderogabile, la mobilità diventa preferenziale per il Consiglio superiore della magistratura (Csm).

Com'è noto, l'art. 30 del d.lgs. n.165 del 2001 stabilisce che le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, al fine di ricoprire posti vacanti in organico, devono attivare la procedura di mobilità, provvedendo all'immissione in ruolo di dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in via prioritaria di quelli in posizione di comando e di fuori ruolo, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli dell'amministrazione presso cui prestano servizio.

Poiché la mobilità consente una riduzione dei costi e dei tempi rispetto a quelli richiesti dalla procedura concorsuale e assicura la migliore distribuzione del personale tra le amministrazioni, la ratio della disciplina risponde a evidenti esigenze di finanza pubblica costituzionalmente riconosciute, ma anche all'interesse delle amministrazioni, che possono avvalersi di personale già formato senza fare nuove assunzioni, e degli stessi dipendenti, che, non più indispensabili in un'amministrazione, possono utilmente lavorare altrove e magari nei pressi della loro residenza.

Anche la costante e univoca giurisprudenza del Consiglio di Stato ha, perciò, sempre affermato la necessità di attivare la mobilità prima di procedere a nuovi concorsi, regola la cui inosservanza avrebbe comportato l'annullamento dei concorsi indetti.

Un'improvvisa quanto imprevedibile inversione di rotta è invece avvenuta con la recente sentenza 1 giugno 2016, n.2318 della VI sezione, di riforma della decisione di primo grado del Tar Lazio (sez. I-quater, 2 dicembre 2014, n. 12129), che aveva dato ragione a un dipendente del Ministero della Giustizia, da alcuni anni in posizione di comando presso il Csm, che aveva impugnato gli atti di un concorso pubblico indetto dal Consiglio medesimo, lamentando la mancata attivazione preventiva della procedura di mobilità. E' caduto così il favor legis per la mobilità, finora, come si è detto, sempre riconosciuto dai giudici amministrativi.

Sennonché, il nuovo orientamento non sembra affatto convincente, allorché ricava dalla norma sopra illustrata un principio di preferenzialità ma non di inderogabilità. Nemmeno la preferenza per lo scorrimento della graduatoria, infatti, può di per sé condurre ad escludere l'obbligo della preventiva mobilità previsto dai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento. Non può consentirlo, in ogni caso, come invece afferma ora il Consiglio di Stato, il regolamento del Csm, che rimane comunque fonte secondaria, dunque subordinata alla legge. Né la normativa relativa al Csm può essere considerata lex specialis rispetto al d. lgs. n. 165 del 2001, essendo quest'ultimo disciplina di generale applicazione per tutte le amministrazioni, non escluso lo stesso Csm.

In attesa che sull'istituto in questione della mobilità intervenga, nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, la Corte di Cassazione, fornendoci l'esatta interpretazione della norma che lo disciplina, si è rilevato (da Luca Busico su Lexitalia.it) che la pronuncia in commento, palesando un mal celato atto di "cortesia istituzionale", potrebbe aprire il varco a incertezze operative in tutte le amministrazioni e a scenari di contenziosi diffusi.
Rispondi

Da: Apposto06/07/2016 18:32:42
Poi però predicano che si deve risparmiare
Rispondi

Da: In attesa di un nuovo bando07/07/2016 09:00:47
Sono trascorsi 15 anni dal decreto legislativo 165/2001...dubbi sulla corretta interpretazione della disposizione di legge proprio ora...mah!
Rispondi

Da: INVECE07/07/2016 10:40:59
di chiarire e spingere a favore della mobilità intracompartimentale MA FATTA BENE (che produce direttamente proporz ottimizzazione delle risorse, contenimento della spesa, benessere dei lavoratori) ora apriamo dubbi sulla obbligatorietà di farla o meno!!!
FANTASTICA L'ITALIA!!!!
Rispondi

Da: adriana bergamin07/07/2016 12:22:38
sicuramente bisognerebbe aggiungere personale amministrativo e magistrati per ridurre i tempi dei processi. E bene sarebbe assumere dalle liste ancora valide delle mobilità (graduatoria valida ancora per pochi mesi) in percentuale secondo la mancanza in organico. Ma per cortesia non diamo la solita precedenza agli ex di provincia che in alcune regioni hanno occupato tutti i posti disponibili:quale mobilità esterna era? era mobilità per gli ex provincia. E anche per loro era richiesta la parte economica versata dall'ex datore di lavoro o anche per quello hanno avuto un privilegio?  Spero in un prosieguo serio che veramente riesca a sbloccare la situazione dei lunghi tempi processuali.
Rispondi

Da: INVECE07/07/2016 12:28:32
assumo al 100% NUOVI DIPENDENTI PUBBLICI, IDONEI (NON VINCITORI), da graduatorie di concorso DI 6 ANNI FA!!!
Rispondi

Da: IL QUOTIDIANO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE07/07/2016 13:48:40
CORTE DI CASSAZIONE

Scorrimento di graduatoria o nuovo concorso: ecco il giudice a cui rivolgersi

Scorrimento di graduatoria o nuovo concorso:  ecco il giudice a cui rivolgersi
Le Sezioni Unite della Suprema Corte definiscono il riparto di giurisdizione in materia di diritto all'assunzione.

Con la sentenza n. 13534 dell'1.7.2016 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione tornano sulla "vexata quaestio" del diritto all'assunzione nella pubblica amministrazione per gli idonei non vincitori delle graduatore dei concorsi pubblici.

Più precisamente, la Corte definisce il riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, e quello amministrativo. La linea di confine tra la giurisdizione amministrativa e quella ordinaria viene individuata nel diritto all'assunzione, inteso come diritto soggettivo pieno.

Il candidato che si trovi in posizione utile di graduatoria (vincitore o anche idoneo, ma dopo la decisione di scorrere la graduatoria da parte della PA) ha diritto ad essere assunto e, in mancanza del provvedimento di assunzione, può adire il giudice del lavoro per farsi assumere anche con pronuncia costitutiva della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 2932 c.c..

Qualora, invece, l'amministrazione decida di bandire una nuova procedura concorsuale per l'assunzione ovvero di indire una procedura di mobilità piuttosto che scorrere la graduatoria, la posizione degli idonei deve considerarsi di interesse legittimo con coseguenziale giurisdizione del giudice amministrativo. 

Al riguardo è, altresì, da considerare che il Consiglio di Stato, con decisione dell'Adunanza Plenaria n. 14/2011, ha affermato il favore dell'ordinamento allo scorrimento delle graduatorie piuttosto che all'indinzione di nuove procedure concorsuali. Pertanto un provvedimento che pretermetta gli interessi degli idonei di una graduatoria valida e vigente deve essere robustamente motivato, con riferimento alle ragioni che impongono la scelta di indire un nuovo concorso, per considerarsi legittimo.

Domenico Tomassetti

(5 luglio 2016)
Rispondi

Da: Proprio perché07/07/2016 14:34:49
siamo costretti a ricorrere via legali per ottenere parzialità, certi ingolfamenti del sistema come si pensa che si riducano?
Rispondi

Da: alt07/07/2016 19:29:59
Non bisogna confondere. si riferisce alla validità della graduatoria di concorso pubblico in corso di validità e non della graduatoria di un bando di mobilità. la prima resta valida nel caso di nuove assunzioni stesso profilo professionale (e prevale su eventuale successivo bando di mobilità che sarebbe illegittimo). essere in graduatoria di bando di mobilità dà diritto solo ai vincitori (fino alla copertura posti previsti nel bando).
Rispondi

Da: Corradocz07/07/2016 22:03:54
immettere in ruolo i comandati in ossequio all'art. 30 c.2 bis del 165/2001 e poi tutto il resto
Rispondi

Da: Nino6O08/07/2016 08:44:05
x Corradocz
Avevo prestato servizio presso un tribunale come comandato da un'altro Ministero.
Alla fine ho chiesto l'applicazione dell'art. 30 c.2 bis del 165/2001.
Il Ministero della Giustizia non mi ha nemmeno risposto....
Rispondi

Da: In attesa di un nuovo bando08/07/2016 09:11:10
Per Nino60
...SILENZIO ASSENSO 😉
Rispondi

Da: Nino6O08/07/2016 10:00:08
X In attesa di un nuovo bando
Già! E alla mia Amministrazione chi glielo diceva?
Rispondi

Da: Notizie di scorrimento08/07/2016 10:25:00
Qualcuno ha notizie circa lo scorrimento per i dipendenti ministeriali in posizione utile ? Qualcuno è stato convocato ? Grazie a chi vorrà rispondere
Rispondi

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