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Giustizia: bando mobilità per 1.031 posti personale amministrativo
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Da: da Ci x POVERA PROVINCIALE | 26/01/2018 10:04:08 |
altrimenti avrebbero scritto Sono ammessi a partecipare alla selezione tutti i dipendenti in servizio alla data del 1° gennaio 2017 che abbiano maturano un'anzianità di ruolo di due anni, nonchè un'anzianità di servizio di almeno due anni nella fascia economica di appartenenza. credo che in italiano suoni meglio così | |
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Da: povera provinciale | 27/01/2018 00:30:27 |
Io non so dove tu legga, ribadisco nuovamente che il bando specifico per il passaggio F6 prevede al n. 2 dell'art.2 : Non sono ammessi alla selezione i dipendenti: ..... che alla data del primo gennaio 2017 non abbiano maturato un'anzianità di servizio nel Ministero della giustizia nella fascia retributiva di appartenenza di almeno due anni; | |
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Da: sally67 | 27/01/2018 06:58:53 |
Si | |
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Da: Zoezoe | 27/01/2018 17:52:13 |
É da oggi disponibile il nuovo format per fare domanda probabilmente comprensivo del campo note. Buona compilazione colleghi | |
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Da: Idonea prov | 28/01/2018 11:14:03 |
Infatti quello che frega in sostanza è solo il bando in quando esclude chi non abbia almeno 2 anni nel Ministero della Giustizia...accordo e domanda non menzionano da nessuna parte questa cosa. Io la faccio comunque anche se il bando non lo modificano. Comunque non potranno considerare in domanda dichiarazioni false, non servirà a niente ma questa esclusione mi scoccia tanto | |
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Da: povera provinciale | 29/01/2018 00:46:30 |
Nel form della domanda si chiede il possesso del requisito dei due anni nello stesso profilo professionale, noi siamo "funzionari giudiziari " da meno, prima eravamo istruttori direttivi . Siamo esclusi anche nella domanda | |
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Da: martino1974 | 29/01/2018 09:05:15 |
Buongiorno, volevo avvisarvi di aver fatto domanda, indicando si al riquadro dei due anni di anzianità nel profilo professionale, specificando nelle note ai sensi del DPCM 26.06.2015 di avere tale anzianità in ragione dalla provenienza dalla Provincia. Diversamente non avremmo potuto partecipare alla mobilità . delle due l'una, se ci escludono di fatto mettono in discussione sia il ridetto DPCM che il bando stesso di mobilità . | |
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Da: gelindo | 29/01/2018 09:45:39 |
X Martino 1974 Come hai fatto ad inserire la nota? Io non ho trovato il campo....se mi dici come fare te ne sarei grato | |
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Da: martino1974 | 29/01/2018 10:06:36 |
le note si possono mettere da pagina 3 - ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA | |
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Da: gelindo | 29/01/2018 11:01:27 |
X Martino 1974 Grazie!! | |
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Da: Alexx1 | 29/01/2018 11:04:03 |
Grazie Martino!!! | |
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Da: new | 29/01/2018 12:05:32 |
Scusami, che data hai indicato alla domanda: A) di prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione Giudiziaria con contratto a tempo indeterminato nello stesso profilo professionale e nella fascia retributiva attuale da | |
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Da: martino1974 | 29/01/2018 12:18:42 |
quella di presa in servizio, novembre 2015. | |
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Da: Alexx1 | 29/01/2018 12:23:43 |
per Martino Purtroppo nel format c'è scritto (alla pag.: esperienza professionale maturata)che per il calcolo dell'anzianità fa fede la data di immissione in possesso...come se fossimo dei neoassunti.... | |
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Da: Ministeriale71 | 30/01/2018 22:09:31 |
Ma cosi non avresti maturato i due anni che chiedono.. | |
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Da: Alex9 | 30/01/2018 22:12:04 |
Appunto.... | |
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Da: apelle | 31/01/2018 08:03:24 |
l' unica cosa è chiedere al ministero l'annullamento e/o modifica del bando, collettivamente tramite un avv. | |
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Da: povera provinciale | 31/01/2018 10:04:15 |
Ho avuto risposta dal ministero al mio quesito in merito alla possibilità di partecipare alle procedure selettive, vista la mancanza del requisito previsto dal bando e mi hanno risposto letteralmente: " nel nuovo nuovo form di domanda pubblicato sul sito sono stati introdotti appositi campi note dove spiegare la propria situazione" Risposta ovviamente evasiva, che comunque ci dà almeno la possibilità di procedere | |
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Da: gelindo | 31/01/2018 12:51:10 |
X povera provinciale Ti ha risposto l'ufficio personale formalmente? | |
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Da: povera provinciale | 31/01/2018 13:53:43 |
Con mail | |
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Da: gelindo | 31/01/2018 13:55:29 |
Grazie povera provinciale | |
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Da: cave canem | 31/01/2018 14:09:09 |
La mobilità volontaria per la copertura di 1031 posti nei tribunali è stata qualificata dalla Corte di Cassazione quale procedura di selezione concorsuale pubblica per esami,tesa all'istituzione di un nuovo rapporto di lavoro tramite assunzione,il tutto mediante il meccanismo della mobilità esterna. (CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-SEZIONI UNITE CIVILI-SENTENZA N.11800/2017) | |
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Da: povera provinciale | 31/01/2018 14:28:32 |
Sì però è giurisprudenza, la legge dice altro. Altrimenti perché hanno applicato le tabelle di equiparazione e non ci hanno inquadrato al 1' livello retributivo? Se viene riconosciuta l'anzianità giuridica sarebbe una incongruenza sostenere il concetto di nuova assunzione | |
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Da: Vorrei segnalare | 01/02/2018 14:51:47 |
che la Corte Suprema di Cassazione con la sentenza sopra-citata ha sicuramente preso un granchio perchè il nostro avviso di mobilità fu indetto proprio ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e che proprio in virtù di ciò furono applicate le tabelle di equiparazione approvate con dpcm del 26.06.2015. L'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, tra l'altro, al primo comma prevede che: "Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere". Ciò è proprio quello che si è verificato nel nostro caso. La Corte Suprema di Cassazione invece ha sostenuto che "orbene, nel caso di specie si è trattato di una procedura di selezione concorsuale pubblica per esami (???), tesa all'istituzione di un nuovo rapporto di lavoro tramite assunzione (???), il tutto mediante il meccanismo della mobilità esterna. La procedura in argomento è, pertanto, riconducibile come tipologia - per modalità di svolgimento, oltre che per espressa qualificazione - alla sequenza selettivo-concorsuale propria della mobilità esterna. Del resto la procedura in questione per le rilevanti caratteristiche, deve ritenersi che concretizza la fattispecie di una mobilità esterna, concludendosi appunto con l'instaurazione di un diverso contratto di lavoro fra l'ente pubblico ed il vincitore del concorso (???) ed è, dunque, attuata con finalità del tutto differenti da quelle proprie per passaggio diretto fra le amministrazioni pubbliche, appartenente, invece, alla giurisdizione del giudice ordinario". Praticamente per la Corte Suprema di Cassazione l'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 non si dovrebbe applicare a tutti i casi di mobilità c.d. esterna, essendo quest'ultima assimilata ad un vero e proprio concorso pubblico. Che dire, penso che si tratti di una vera e propria assurdità ... | |
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Da: cave canem | 01/02/2018 17:01:54 |
Onestamente la sentenza della Corte di cassazione mi stupisce soprattutto per quanto concerne il riparto della giurisdizione.A quanto pare l'art.30 del DLGS 165/2001 troverebbe applicazione alla c.d. mobilità obbligatoria, quale cessione del contratto di lavoro, con competenza esclusiva del giudice ordinario,mentre la residuale competenza del giudice amministrativo resterebbe sulla c.d. mobilità volontaria configurata assunzione ex novo a seguito dell'emanazione di un bando.Nel caso specifico,attivato un contenzioso, quale giudice si discosta da un orientamento consolidato della Corte di Cassazione a Sezioni Unite? | |
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Da: povera provinciale | 01/02/2018 17:44:07 |
Quindi vorrebbe dire che i colleghi provinciali transitati al ministero attraverso il portale non sono nuovi assunti mentre noi del bando si? Ribadisco: l'aver conservato anzianità e trattamento contraddice in pieno quanto afferma la Cassazione. Peraltro prima di effettuare procedure concorsuali è necessario, per legge, esperire la mobilità (volontaria) , ciò vuol dire che si tratta di due istituti differenti | |
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Da: Alex9 | 01/02/2018 23:02:47 |
D altronde poi..non avrebbero riconosciuto le ferie residue, i permessi...i congedi le malattie dell ultimo triennio.... | |
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Da: exprov | 01/02/2018 23:09:20 |
ma infatti la tesi del ministero era che si trattasse di cessione di contratto. Purtroppo questa tesi non è stata accolta dalla Cassazione, che si è espressa con una sentenza vincolante per qualunque altro giudice che andrà a giudicare in merito al bando. | |
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Da: MOVIMENTO5STELLE -banned!- | 01/02/2018 23:28:26 |
- Messaggio eliminato - | |
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Da: Abe | 02/02/2018 08:18:28 |
La sentenza rispondeva al quesito posto dai dipendenti ministeriali i quali, sentendosi scavalcati da dipendenti provinciali, lamentavano la procedura selettiva adottata dal ministero . In sostanza che avrebbe dovuto fare un concorso vero e proprio. La Cassazione ha sentenziato che la procedura era di fatto concorsuale. | |
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