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Idonei concorsi educatori penitenziari c1 e c2
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Da: Infatti... | 06/10/2016 12:22:00 |
Ha ragione Silvyy, le graduatorie vengono prorogate con legge dello Stato, non su richiesta e x volonta' della singola Amministrazione... | |
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Da: Debora | 06/10/2016 12:22:34 |
Grazie Ilenia, sarebbe il caso pure di creare una mail che usiamo solo noi così da poterci scambiare informazioni importanti. Soprattutto informazioni legate ad un ricorso. | |
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Da: Fp Cgil | 06/10/2016 12:33:40 |
Carceri: Fp Cgil, da risorse a contratto, via per riforma sistema esecuzione penale Comunicato stampa Sorrentino: 'Bene intenzioni ma occorre colmare deficit lavoratori e carenza risorse' Roma, 4 ottobre - Un pesante deficit di personale impegnato nelle carceri, tra assistenti sociali, educatori e poliziotti penitenziari, di risorse adeguate e di mancata innovazione che rende al momento difficile la riforma organizzativa del sistema dell'esecuzione penale, promossa dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando, e che soprattutto disegna un sistema sul rischio del collasso. A denunciarlo è la Funzione Pubblica Cgil che promuove oggi un'iniziativa dal titolo 'Dentro a metà - Cambiare la Pena dentro e fuori dal carcere', alla presenza tra gli altri del titolare di via Arenula, per accendere un faro sull'esecuzione penale e sulla sua prospettata riforma con al centro il rafforzamento del ruolo delle misure alternative. Pur riconoscendo al guardasigilli Orlando l'avvio di un percorso riformatore, la Fp Cgil rilancia le sue proposte nella consapevolezza che, spiega la segretaria generale, Serena Sorrentino, "non si possa avviare nessuna azione riformatrice senza tener conto degli operatori e senza prevedere adeguati investimenti che, ad oggi, ci sembrano del tutto insufficienti, insieme alla mancanza di processi di cambiamento, fondati su innovazione e formazione". La riforma organizzativa del sistema dell'esecuzione penale, che rafforza il ruolo delle misure alternative disegnando un nuovo Dipartimento dedicato prevalentemente all'esecuzione penale esterna per adulti e minori, è per Sorrentino "ad oggi in stallo e non potrà decollare senza investimenti adeguati destinati soprattutto a nuove assunzioni di personale: non si possono fare cambiamenti epocali senza tener conto delle gravi carenze di organico del sistema dell'esecuzione penale". Richieste che vanno di pari passo, aggiunge Sorrentino, "con un cruciale processo di innovazione da avviare al più presto, che per noi deve essere tema del rinnovo contrattuale, ma che si sostanzia anche in nuove tecnologie, formazione e nuove modalità di lavoro che possano effettivamente permettere un cambiamento del sistema". Quanto invece alla carenza di personale, questa si palesa nei numeri forniti dalla categoria dei servizi pubblici della Cgil nel corso dell'iniziativa. "I funzionari di servizio sociale (assistenti sociali) sono solo 971 su una dotazione organica di 1.734 unità, e devono affrontare, a numeri immutati, la sfida del rilancio delle misure alternative e dalle nuove sanzioni sostitutive come la messa alla prova. Non diversa la situazione dei funzionari di servizio sociale per i minori: 355 a fronte di una pianta organica di 522. I funzionari di servizio pedagogico (educatori) sono invece 909 su 1.376, così come i numeri della Polizia penitenziaria non sono confortanti: su 45.325 unità ce ne sono solo 37.963". La popolazione detenuta, infine, "pur in diminuzione, registra tuttora numeri consistenti pari a 54.514 unità. Di questi solo circa il 4% è rappresentato da donne, delle quali ad oggi 43 sono detenute madri con prole al seguito". I numeri degli operatori, precisa la segretaria generale della Fp Cgil, "testimoniano una situazione al limite dello stallo: se non si cambia registro, sarà difficile far funzionare un serio intervento riformatore". Ragioni per le quali, conclude Sorrentino, "dal Governo e dai nostri interlocutori ci aspettiamo risposte precise perché se anche le riforme vanno nel verso giusto, ad oggi, il sistema è ancora sul rischio del collasso e farne le spese sono i lavoratori che noi rappresentiamo, il servizio offerto all'utenza e l'attuazione dei diritti stabiliti nella Costituzione". | |
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Da: Vittycuore | 06/10/2016 13:12:59 |
Cari colleghi è arrivato il momento di coalizzarci e cominciare ad essere coesi. | |
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Da: arrendesimai | 06/10/2016 13:51:09 |
470 posti vacanti potrebbero chiamarci tutti quanti uniamoci | |
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Da: x tutti... | 06/10/2016 14:22:11 |
Inviata gia' da un po' di giorni richiesta di assunzione a F.P. e Rag generale dello Stato, in tutto, con il 25% del t-0ver, saranno possobili ca.40 assunzioni...I soldi x 400 dove li pigliano...? A parte che dalla riorganizzazione delle piante organiche risultano carenze di ca.una cinquantina di educatori...Mah...speriamo bien... | |
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Da: arrendesimai | 06/10/2016 14:51:47 |
Per Ilenia quante adesioni hai ricevuto | |
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Da: educatoris | 06/10/2016 15:28:34 |
PER DIEGO 21 Il tuo avvocato dice tutte cose giuste ed ha centrato in pieno il problema (sono anche io avvocato anche se non esercito in campo amministrativo), solo sul punto del diritto soggettivo alla assunzione non sono d'accordo, ma è un dettaglio. Sempre se non fossimo noi i 200 idonei da prendere (mai dire mai) sarà fondamentale impugnare sia la graduatoria che il bando di concorso. Da esperienza pregressa, confermo che dobbiamo essere non solo uniti ma anche possibilmente presentare UN SOLO ricorso collettivo: a parte il poderoso risparmio economico (può costare anche 100-150 euro a testa se siamo tanti) al TAR avremo una posizione "di forza" e sarà + indotto a riconoscere le nostre ragioni, oltre a tante altre motivazioni che sarebbe troppo lungo scrivere.... | |
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Da: Debora | 06/10/2016 15:53:27 |
Qualcuno di voi mi sa dire in che anno è stato pubblicato provvedimento di assunzione idonei al DOG? Mi riferisco alle ultime assunzioni da amministrazione diversa. Dovrebbero essere quelli dell"ICE, ecc. ecc | |
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Da: per Debora | 06/10/2016 17:30:56 |
ecco, dovrebbe essere questo: 1) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2014 Autorizzazione ad assumere e a trattenere in servizio unita' di personale a tempo indeterminato per le esigenze di varie amministrazioni ... http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/09/09/14A06863/sg 2) Tabella, pag 4, tab bis, dovrebbero essere gli ICE http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/09/09/14A06863/sg | |
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Da: per Debora | 06/10/2016 17:31:46 |
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=14A0686300100010110001&dgu=2014-09-09&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-09&art.codiceRedazionale=14A06863&art.num=1&art.tiposerie=SG | |
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Da: per Debora | 06/10/2016 17:34:24 |
questo quello registrato alla Corte dei Conti, gentilmente offerto dal sito della funzione pubblica: http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/dpcm_29_07_2014_registrato_corte_c.pdf | |
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Da: ovosodo | 06/10/2016 17:46:05 |
sarò pure un bischero, ma a me questa cosa continua a parere strana e continuano a venirmi in mente gli avvocati ... Insomma, pure gli ICE sono stati difesi da un legale, i contabili ... Ma non è che alla fine ho fatto centro pensando che al Dap potessero fare "accordi" sotto banco con qualche avvocato? Continua a sembrarvi una teoria troppo fantasiosa? | |
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Da: Debora | 06/10/2016 18:58:32 |
certamente si potrebbe sostenere nel ricorso un vizio di ECCESSO DI POTERE in particolare sulla base della IRRAGIONEVOLEZZA della decisione presa dal Ministero. Ma ancora più importante secondo me è sollevare innanzi al Giudice a quo (quindi giudice amministrativo ) in via incidentale questione di legittimità costituzionale per annullare legge di agosto 2016 | |
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Da: Debora | 06/10/2016 19:00:11 |
DIEGO 21 se puoi chiedi anche la questione di legittimità costituzionale da sollevare in via incidentale al tuo avvocato di fiducia. Grazie. Facci sapere | |
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Da: Debora | 06/10/2016 19:13:59 |
In effetti la legge di agosto 2016 non deroga completamente la legge Madia è solo un espediente del Ministero per poter fare un po come vuole. Come dire: un piede in due scarpe? Ovvero salvaguardare entrambe le posizioni? Ovvero garantire risorse giovani al Ministero con nuovi concorsi e utilizzare pure qualche povero idoneo in attesa cronica. Sono irragionevoli le proporzioni. Doveva fare secondo me 50% e 50%. Infatti nella legge di agosto 2016 non si parla affatto di percentuali. Non è un caso credo! Provvedimenti generici che lasciano la possibilità poi di definire come fa più comodo i dettagli. Di volta in volta e secondo le reali necessità. | |
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Da: Azione Collettiva | 06/10/2016 20:39:10 |
Dall'enciclopedia Treccani: Per azione collettiva si intende quel particolare strumento processuale in base al quale, in presenza di diritti omogenei fra di loro e facenti capo a soggetti diversi ma individuabili come gruppo o classe, si possa avere la tutela di questi diritti in un unico giudizio e in forma collettiva. I campi nei quali queste forme di tutela hanno maggiore possibilità di successo sono evidentemente il campo della tutela dei consumatori, il campo della tutela dell'ambiente, della tutela della concorrenza fra imprenditori, della tutela del risparmio. L'utilità che deriva dalla possibilità di usufruire dello strumento processuale di questo tipo emerge chiaramente tutte le volte in cui siamo in presenza di un comportamento illecito di un imprenditore che provochi diffusi danni in capo a diversi consumatori, ma danni di modesta entità tali cioè da non rendere conveniente per il singolo agire in giudizio a tutela della sua situazione sostanziale. Convenienza che invece emerge chiaramente quando la tutela di queste diverse situazioni individuali venga effettuata in maniera collettiva, attraverso appunto l'esercizio di una azione di questo tipo. Nel nostro ordinamento abbiamo due forme diverse di azione collettiva che sono delineate in particolare nel cosiddetto codice del consumo, negli articoli rispettivamente 140 e 140 bis. Queste due forme di tutela collettiva rispondono ad esigenze diverse; la prima infatti ha una funzione inibitoria nei confronti dell'imprenditore o del professionista e mira a ottenere dal giudice la condanna dell'imprenditore o del professionista che tenga dei comportamenti illeciti a cessare dal comportamento, dalla condotta illecita tenuta. La seconda forma di azione collettiva invece ha contenuto risarcitorio o ripristinatorio: in questo caso l'obiettivo è quello di assicurare nei confronti sempre di una eventuale condotta illecita dell'imprenditore o del professionista, che abbia fatto sorgere dei danni in capo ai singoli consumatori o utenti, la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni provocati, anche se di modesta entità, o comunque il ripristino della situazione antecedente alla condotta illecita. Nel 2009 il nostro legislatore ha introdotto anche una azione collettiva per così dire pubblica, esercitabile cioè dai singoli cittadini nei confronti della pubblica amministrazione o di concessionari di pubblici servizi. La funzione di questa azione collettiva pubblica è di consentire ai singoli cittadini o utenti di rivolgersi al giudice per ottenere dal giudice il controllo del corretto funzionamento della pubblica amministrazione o dei pubblici servizi. | |
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Da: Azione Collettiva | 06/10/2016 20:39:47 |
Dall'enciclopedia Treccani: Per azione collettiva si intende quel particolare strumento processuale in base al quale, in presenza di diritti omogenei fra di loro e facenti capo a soggetti diversi ma individuabili come gruppo o classe, si possa avere la tutela di questi diritti in un unico giudizio e in forma collettiva. I campi nei quali queste forme di tutela hanno maggiore possibilità di successo sono evidentemente il campo della tutela dei consumatori, il campo della tutela dell'ambiente, della tutela della concorrenza fra imprenditori, della tutela del risparmio. L'utilità che deriva dalla possibilità di usufruire dello strumento processuale di questo tipo emerge chiaramente tutte le volte in cui siamo in presenza di un comportamento illecito di un imprenditore che provochi diffusi danni in capo a diversi consumatori, ma danni di modesta entità tali cioè da non rendere conveniente per il singolo agire in giudizio a tutela della sua situazione sostanziale. Convenienza che invece emerge chiaramente quando la tutela di queste diverse situazioni individuali venga effettuata in maniera collettiva, attraverso appunto l'esercizio di una azione di questo tipo. Nel nostro ordinamento abbiamo due forme diverse di azione collettiva che sono delineate in particolare nel cosiddetto codice del consumo, negli articoli rispettivamente 140 e 140 bis. Queste due forme di tutela collettiva rispondono ad esigenze diverse; la prima infatti ha una funzione inibitoria nei confronti dell'imprenditore o del professionista e mira a ottenere dal giudice la condanna dell'imprenditore o del professionista che tenga dei comportamenti illeciti a cessare dal comportamento, dalla condotta illecita tenuta. La seconda forma di azione collettiva invece ha contenuto risarcitorio o ripristinatorio: in questo caso l'obiettivo è quello di assicurare nei confronti sempre di una eventuale condotta illecita dell'imprenditore o del professionista, che abbia fatto sorgere dei danni in capo ai singoli consumatori o utenti, la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni provocati, anche se di modesta entità, o comunque il ripristino della situazione antecedente alla condotta illecita. Nel 2009 il nostro legislatore ha introdotto anche una azione collettiva per così dire pubblica, esercitabile cioè dai singoli cittadini nei confronti della pubblica amministrazione o di concessionari di pubblici servizi. La funzione di questa azione collettiva pubblica è di consentire ai singoli cittadini o utenti di rivolgersi al giudice per ottenere dal giudice il controllo del corretto funzionamento della pubblica amministrazione o dei pubblici servizi. | |
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Da: Azione Collettiva | 06/10/2016 20:40:26 |
Dall'enciclopedia Treccani: Per azione collettiva si intende quel particolare strumento processuale in base al quale, in presenza di diritti omogenei fra di loro e facenti capo a soggetti diversi ma individuabili come gruppo o classe, si possa avere la tutela di questi diritti in un unico giudizio e in forma collettiva. I campi nei quali queste forme di tutela hanno maggiore possibilità di successo sono evidentemente il campo della tutela dei consumatori, il campo della tutela dell'ambiente, della tutela della concorrenza fra imprenditori, della tutela del risparmio. L'utilità che deriva dalla possibilità di usufruire dello strumento processuale di questo tipo emerge chiaramente tutte le volte in cui siamo in presenza di un comportamento illecito di un imprenditore che provochi diffusi danni in capo a diversi consumatori, ma danni di modesta entità tali cioè da non rendere conveniente per il singolo agire in giudizio a tutela della sua situazione sostanziale. Convenienza che invece emerge chiaramente quando la tutela di queste diverse situazioni individuali venga effettuata in maniera collettiva, attraverso appunto l'esercizio di una azione di questo tipo. Nel nostro ordinamento abbiamo due forme diverse di azione collettiva che sono delineate in particolare nel cosiddetto codice del consumo, negli articoli rispettivamente 140 e 140 bis. Queste due forme di tutela collettiva rispondono ad esigenze diverse; la prima infatti ha una funzione inibitoria nei confronti dell'imprenditore o del professionista e mira a ottenere dal giudice la condanna dell'imprenditore o del professionista che tenga dei comportamenti illeciti a cessare dal comportamento, dalla condotta illecita tenuta. La seconda forma di azione collettiva invece ha contenuto risarcitorio o ripristinatorio: in questo caso l'obiettivo è quello di assicurare nei confronti sempre di una eventuale condotta illecita dell'imprenditore o del professionista, che abbia fatto sorgere dei danni in capo ai singoli consumatori o utenti, la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni provocati, anche se di modesta entità, o comunque il ripristino della situazione antecedente alla condotta illecita. Nel 2009 il nostro legislatore ha introdotto anche una azione collettiva per così dire pubblica, esercitabile cioè dai singoli cittadini nei confronti della pubblica amministrazione o di concessionari di pubblici servizi. La funzione di questa azione collettiva pubblica è di consentire ai singoli cittadini o utenti di rivolgersi al giudice per ottenere dal giudice il controllo del corretto funzionamento della pubblica amministrazione o dei pubblici servizi. | |
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Da: Azione Collettiva | 06/10/2016 20:41:01 |
ops ... scusate ... | |
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Da: Azione Collettiva | 06/10/2016 20:43:14 |
NB: nel 2009 il nostro legislatore ha introdotto anche una azione collettiva per così dire pubblica, esercitabile cioè dai singoli cittadini nei confronti della pubblica amministrazione o di concessionari di pubblici servizi. La funzione di questa azione collettiva pubblica è di consentire ai singoli cittadini o utenti di rivolgersi al giudice per ottenere dal giudice il controllo del corretto funzionamento della pubblica amministrazione o dei pubblici servizi. | |
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Da: Keep Calm and Carry On | 06/10/2016 21:04:58 |
citando per tutti: Inviata gia' da un po' di giorni richiesta di assunzione a F.P. e Rag generale dello Stato, in tutto, con il 25% del t-over, saranno possobili ca.40 assunzioni sulla funzione pubblica sappiamo dove cercare, ma per la Ragioneria generale dello Stato, dobbiamo guardare qui? http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Comunicazione/Ultimi-doc/ chi sa dove cercare, risponda, al via alla caccia al "tesoro", ovviamente in senso ironico, perché temo che sarà la dichiarazione di resa nei nostri confronti del dap ;-( educatori in mare ... speriamo che qualcuno ci salvi da questo naufragio, stiamo belli stretti sulla zattera che magari qualche nave di passaggio ci raccoglie. Il mare è pieno di capitani coraggiosi, per noi andrebbe bene anche quello della Findus ;-) altrimenti: azione collettiva! | |
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Da: arrendesimai | 06/10/2016 21:19:16 |
ma non c'è dubbio anche perché ci sono posti liberi sia al dog che al dap | |
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Da: Azione Collettiva | 06/10/2016 22:17:48 |
Class Action contro la pubblica amministrazione http://www.communityclassaction.it/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=119 | |
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Da: Azione Collettiva | 06/10/2016 22:19:02 |
RICORSO PER L'EFFICIENZA ED EFFICIENZA DEL RICORSO http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/_aree_tematiche/sett_iiii_pubimp_resp/_redazionali/_numero_2011_1/ricorso_per_lxefficienza_ed_efficienza_del_ricorso.pdf | |
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Da: Diego 21 x Debora | 07/10/2016 08:55:58 |
Appena esce il decreto gli chiederò sia questo che tutte le altre cose di cui non abbiamo potuto parlare. | |
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Da: Diego 21 x Debora | 07/10/2016 09:10:28 |
Non vorrei ricordare male ma mi accennava al fatto di sollevare la "questione di legittimità costituzionale" in via incidentale sospendendo il ricorso. Quello che mi ricordo per certo è che l'impugnabilità del "mancato scorrimento delle graduatorie" ha, per analogia iuris con l ' obbligo di avviare preventivamente la mobilità prima di bandire qualsivoglia procedura concorsuale, un fondamento di rango costituzionale per il discorso del risparmio di spesa, ecc. . Mi ha stonato la testa con il fatto che a suo avviso la deroga fatta con la legge 161/2016 (quella dell'art. 2 - septies - allegato all'art. 4, comma 3 del dl Madia 101/2013) non ci impedisce di impugnare il bando di concorso. A questo punto, però, per onestà intellettuale e per modestia, vorrei rinviare ogni discussione giuridica all' uscita del decreto del 20 ottobre, poiché non essendo del mestiere e non potendo parlare con il mio avvocato prima di quella data, rischierei di interpretare male quello che mi ha detto, dicendovi qualcosa che magari poi risulta inesatto: il mondo del diritto è così pieno di "TECNICISMI" che si rischia di perdersi ! | |
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Da: Debora | 07/10/2016 10:17:49 |
Certo aspettiamo il bando però poi attenzione a non far scadere termini. Siamo in tanti e dobbiamo organizzarci. Comincio a consultare anche io qualche amministrativista | |
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Da: Debora | 07/10/2016 10:23:36 |
Possiamo comunque impugnare il bando del concorso anche se le possibilità di vincerlo non sono proprio rassicuranti allo scopo ulteriore di sollevare questione di legittimità costituzionale. È il Giudice amministrativo che deve sottoporre questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale. | |
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Da: antoncalle | 07/10/2016 15:23:30 |
comincio a consultare anche il mio avvocato e vediamo cosa ne pensa | |
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