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Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2017
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Da: io18/12/2017 11:06:36
@ Mako Gabriel
LE CANNE DI PRIMA MATTINA TI DANNO ALLA TESTA!!!!!!!!!
AAAAAAAAAAAAAAhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: Mako Gabriel18/12/2017 11:06:40
Se volete un buon consiglio da un paragnosta come me, mettetevi a studiare sodo e toglietevi di dosso le speranze di diventare presidi sfruttando il vostro penzolamento.

Da: @@@18/12/2017 11:07:40

boh, se lo scrivono avranno verificato

Da: io18/12/2017 11:08:51
@ @@@
in effetti anche io mi ritrovo quello che riporti tu come testo, e mi sembra non centri con il corso riservato.
Ma allora O.S. ha una variante modificata\emendata????
boooo.
Quancosa ci sfugge.

Da: @@@18/12/2017 11:09:07
Qualcuno potrebbe provare a sentire anief

Da: ciccio6918/12/2017 11:14:24
per tutti i gufi di alto mare!!!!!!!!!!!!!
Siate sicuri della vittoria imminnete miei prodi pendenti preselettivi 2011 d'Italia !!!!!!

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Da: @@@18/12/2017 11:18:50
nel testo degli emendamenti in prima battuta segnalati, il 53.9 riguardava altro. quello di capodicasa riguardante i ricorrenti, mi pare fosse il 53.5
non so se vi sia stata riformulazione.

Da: @@@18/12/2017 11:28:49
capodicasa, cimbro , altri... aver superato la preselettiva e doppio contenzioso

Da: @@@18/12/2017 11:36:37
questo l'emendamento di anief
Emendamenti Anief



I

Al comma 333 dell'articolo 1, aggiungere il seguente periodo:

"Sono prorogati anche per gli aspiranti che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e ss., i termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e ss. dell'art. 1 Legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Motivazione: [ammissione ad una sessione speciale di corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e ss., avverso il bando del concorso per dirigenti scolastici 2011 e lo stesso decreto direttoriale n.499 del 20 luglio 2015]: l'ammissione ad una sessione speciale degli aspiranti n questione, già ricorrenti avverso il bando del concorso per dirigenti scolastici 2011- DDG del 13 luglio 2011 e il decreto direttoriale n. 499/2015, sana i rilievi di incostituzionalità della norma "sanatoria" mossi dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3008/2017. Inoltre, tale rinnovazione del corso permetterebbe la copertura già dal prossimo anno scolastico delle attuali sedi vacanti non compromettendo i posti da bandire a seguito dell'emanazione del regolamento di cui al decreto n. 138 del 7 agosto 2017.

Da: qerrsde18/12/2017 13:17:19
sugli emendamenti segnalati che andranno in votazione oggi dalle 15:00, ci sono 18 emendamenti nuovi,   MI SEMBRA di non averli mai visti prima e udite udite di questi  3 sono stati presentati dal PD precisamente il 53.48  da CAPONE- 53.49 da TARTAGLIONE, DI LELLO, GRASSI e MANFREDI- 53.51 ROCCHI, CAPONE, ALBANELLA

Vediamo che succede

Da: @@@18/12/2017 13:18:46
E a chi sono riferiti?

Da: qerrsde18/12/2017 13:23:01
tutti per i ricorrenti 2011 e poi c'è ne sono due per i ricorrenti 2004, NON E' FAKE   basta andare sul sito camera e vedere l'allegato alla seduta della V commissione bilancio che inizia alle 15, cliccare nel link Emendamenti segnalati

sarà quel che sarà penso sia l'ultima spiaggia....

Da: @@@18/12/2017 13:28:57
Potresti postare il link, per favore? A me apre tutti gli emendamenti segnalati dall'11 dicembre in poi

Da: qerrsde18/12/2017 13:31:43
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/bollet/201712/emendamenti/Html/05/C4768/alleme.htm

Da: @@@18/12/2017 13:42:13
A me continua a far visualizzare sempre gli stessi

Da: Non facciamo confusione! 18/12/2017 13:51:03
Infatti

Da: @@@18/12/2017 13:54:42
Quelli a cui si fa riferimento erano emendamenti segnalati, poi non so che fine abbiano fatto

Da: domani@$@ 18/12/2017 13:58:03
Non credo che erano stai discussi prima....infatti io ho visto e in effetti sono diversi i nr degli emendamenti

Da: domani@$@ 18/12/2017 13:59:38
Ora sono in metro a Roma appena salgo in treno li copio e po posto.......vediamo insieme di capirci qualcosa

Da: Nicholas 29 18/12/2017 14:19:03
Ah, dunque avevano nascosto degli emendamenti??? Sempre più birichini questi politici. ..

Da: Adafg 18/12/2017 14:33:41
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/bollet/201712/emendamenti/Html/05/C4768/TOMO_2r.htm

Questo è il link corretto sempre seduta di oggi alle 15

Ecco gli emendamenti c'è  ne sono alcuni già discussi in commissione e che sono stati respinti..........

AREA TEMATICA N. 53.
(Dirigenti scolastici).
(ART. 1, comma 333)

  Al comma 333, sostituire le parole: 37 milioni di euro per l'anno 2018, di 41 milioni di euro per l'anno 2019 e di 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le parole: 74 milioni di euro per l'anno 2018, di 82 milioni di euro per l'anno 2019 e di 192 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Agli oneri di cui al presente comma, si provvede quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2018, 41 milioni di euro per l'anno 2019 e 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
53. 1. Centemero.

  Al comma 333 sostituire le parole: 2018, 2019 e 2020 rispettivamente con le seguenti: 2016, 2017 e 2018.
53. 3. Capodicasa, Cimbro.

  Al comma 333, aggiungere il seguente periodo: Sono prorogati anche per gli aspiranti che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale dei Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, i termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e seguenti dell'articolo 1 Legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
53. 5. Capodicasa, Cimbro.

  Al comma 333, aggiungere in fine il seguente periodo: Tali risorse sono utilizzate, altresì, per garantire l'attribuzione della retribuzione individuale di anzianità di cui all'articolo 39 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dell'ex area V del 2000-2001 ai dirigenti scolastici assunti dopo il 1o settembre 2002, e attualmente in servizio.
*53. 6. Capodicasa, Cimbro.

  Al comma 333, aggiungere in fine il seguente periodo: Tali risorse sono utilizzate, altresì, per garantire l'attribuzione della retribuzione individuale di anzianità di cui all'articolo 39 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dell'ex area V del 2000-2001 ai dirigenti scolastici assunti dopo il 1o settembre 2002, e attualmente in servizio.
*53. 7. Borghesi.

  Al comma 333 aggiungere in fine il seguente periodo: A tal fine, la dotazione del FUN assegnato ai dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018, è incrementata di 100 milioni di euro cui si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate rinvenienti da dall'attuazione dei commi da 566-bis a 566-sexies.

  Conseguentemente al comma 41 la lettera b) è soppressa.

  Conseguentemente dopo il comma 41 inserire i seguenti:
  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: 82 per cento.

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
53. 4. Capodicasa, Cimbro.

  Al comma 333, aggiungere il seguente periodo: A tal fine, la dotazione del FUN assegnato ai dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019, è incrementata di 100 milioni di euro.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
53. 8. Borghesi.

  Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
  333-bis. Al fine di definire il contenzioso in corso relativo al concorso per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 15 luglio 2011, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata dalla data di entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, fino al 31 dicembre 2018, per consentire, e reinserimento in ruolo dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale, da tenersi entro il 30 giugno 2018, previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica 20 luglio 2015, n. 499, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso sono ammessi coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato la prova preselettiva e abbiano un contenzioso in corso, in relazione al suddetto concorso e nello stesso tempo, un contenzioso in corso avverso il citato decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015. Al termine del corso di formazione i candidati che hanno superato la prova finale, sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico con decorrenza giuridica ed economica a partire dal 1o settembre 2018.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123,800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387,900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: 12.585.300 euro per l'anno 2018 e di 38.868.200 euro per l'anno 2019, di 120.812.100 euro per l'anno 2020,165,008.500 euro per l'anno 2021, di 154.304,300 euro per l'anno 2022, di 108.800.700 euro per l'anno 2023, di 93.596,400 euro per l'anno 2024, di 124.392,100 euro per l'anno 2025, di 135.387.900 euro per l'anno 2026, di 126.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 129.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
53. 31. Misuraca, Lainati.

  Dopo il comma 333, inserire i seguenti:
  333-bis. Al fine di contrastare la straordinaria ed emergenziale situazione in cui versano le numerose scuole prive di dirigenti scolastici, nelle more dell'espletamento delle prossime procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici, per garantire la regolare funzionalità del servizio scolastico per l'anno scolastico 2017/18 ed affrontare le urgenze, nonché al fine della chiusura del contenzioso che ha accompagnato l'iter del concorso di cui al D.D.G. del 22 novembre 2004, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, considerata la grave carenza in organico, può assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale.
  333-ter. Per le finalità di cui al comma 333-bis, oltre che per quelle connesse alla regolarizzazione di personale idoneo, precedentemente formato dall'amministrazione per avere partecipato a percorsi formativi riservati, finalizzati al reclutamento di dirigenti scolastici e, quindi, alla valorizzazione delle competenze professionali già acquisite, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta un provvedimento urgente entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, volto a definire l'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici del contingente di cui al comma 333-bis.
  333-quater. Le disposizioni del provvedimento ministeriale di cui al comma 333-bis riguardano i soggetti già dichiarati idonei per avere superato la ricorrezione delle prove scritte a seguito della rinnovazione dei corso-concorso D.D. 22 novembre 2004, ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, che hanno partecipato al relativo corso di formazione di 160 ore per sei mesi completando tutta la procedura e che non hanno avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva nell'ambito della procedura di riferimento.
  333-quinquies. A seguito della produzione di una relazione scritta sull'esperienza svolta con rilascio di un attestato positivo da parte del Dirigente Scolastico nominato quale Tutor dal Direttore dell'USR, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con decorrenza 1o settembre 2017, sui posti già autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016.
  333-sexies. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica finanza.
53. 27. Cardinale, Iacono.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
  333-bis. Al fine di salvaguardare le esigenze di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e di prevenire e/o contenere le ripercussioni sul sistema scolastico relative ai possibili esiti del contenzioso pendente relativo al concorso per dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, nelle more dell'espletamento del primo corso concorso bandito ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è indetto un corso concorso riservato, per il reclutamento, nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica, di dirigenti scolastici dei ruoli regionali. Ciascun ruolo regionale comprende, in un unico settore formativo, le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Il corso di formazione ha la durata di quattro mesi, e si articola in 160 ore di lezione frontale con una modalità che consenta ai docenti la permanenza nel proprio ruolo di servizio. L'esame finale, si articola in una prova scritta e una prova orale ed è relativo alle aree tematiche del corso. Le attività in presenza sono curate dagli Uffici Scolastici Regionali, che nominano le commissioni giudicatrici e vigilano sul corretto espletamento della procedura concorsuale e approvano le graduatorie finali di merito.
  333-ter. La graduatoria finale è ottenuta sulla base:
   1) del punteggio ottenuto alla prova preselettiva (punteggio minimo 80/100);
   2) della valutazione dei titoli culturali e professionali secondo la tabella allegata al bando di concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;
   3) del punteggio ottenuto al termine delle prove scritta ed orale.

  333-quater. Al termine del periodo di formazione i candidati vincitori hanno titolo per essere immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in corso d'anno.
  333-quinquies. Al corso concorso riservato sono ammessi solo ed esclusivamente coloro che alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, avevano superato alternativamente:
   a) la prova preselettiva e contemporaneamente avevano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio senza sentenza definitiva, in riferimento al suddetto concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e nello stesso tempo un contenzioso in corso avverso il decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015 in attuazione dei commi 87-90 della legge n. 107 del 2015, «Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107», recante le istruzioni per l'attuazione dei commi dall'87 al 90 della legge n. 107 del 2015;
   b) la prova preselettiva e contemporaneamente avevano un contenzioso in corso, in relazione al suddetto concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e nello stesso tempo, un contenzioso in corso avverso il decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015 in attuazione dei commi 87-90 della legge n. 107 del 2015, «Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107», recante le istruzioni per l'attuazione dei commi dall'87 al 90 della legge n. 107 del 2015;
   c) la prova preselettiva e, nel contempo, avevano un contenzioso in corso, in riferimento al suddetto concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.

  Conseguentemente al comma 41 la lettera b) è soppressa.

  Conseguentemente dopo il comma 41 inserire i seguenti:
  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
53. 59. Cimbro, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
  333-bis. Al fine di salvaguardare le esigenze di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e di prevenire e/o contenere le ripercussioni sul sistema scolastico relative ai possibili esiti del contenzioso pendente relativo al concorso per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che hanno partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  333-ter. Al suddetto corso sono ammessi coloro che alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 abbiano superato la prova preselettiva e contemporaneamente abbiano un contenzioso in corso, in relazione al suddetto concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e, nello stesso tempo, un contenzioso in corso avverso il decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015 in attuazione dei commi 87-90 della legge n. 107 del 2015, «Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107», recante le istruzioni per l'attuazione dei commi dall'87 al 90 della legge n. 107 del 2015. Al termine del corso di formazione i candidati che hanno superato la prova finale, hanno titolo per essere immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in corso d'anno.

  Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente dopo il comma 41 inserire i seguenti:
  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5, è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6, le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
53. 57. Cimbro, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
  333-bis. Al fine di salvaguardare le esigenze di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e di prevenire e/o contenere le ripercussioni sul sistema scolastico relative ai possibili esiti del contenzioso pendente relativo al concorso per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai finì dell'inclusione dei soggetti che hanno partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  333-ter. Al suddetto corso sono ammessi coloro che alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, abbiano superato la prova preselettiva e contemporaneamente abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio, senza sentenza definitiva, in riferimento al suddetto concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e, nello stesso tempo, abbiano un contenzioso in corso avverso il decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015 in attuazione dei commi 87-90 della legge n. 107 del 2015. Al termine del corso di formazione i candidati che hanno superato la prova finale, hanno titolo per essere immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in corso d'anno.
  333-quater. All'attuazione delle procedure di cui sopra si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
53. 60. Cimbro, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
  333-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico sono prorogati i termini per una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore per l'accesso al ruolo di Dirigente scolastico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per coloro che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo ai sensi del comma 87 e seguenti, da emanare con apposito decreto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I predetti corsi potranno essere svolti ed organizzati attraverso il finanziamento a totale carico dei partecipanti ammessi e/o l'utilizzo del bonus «Carta Docente», al fine di poterne garantire la loro frequenza.
53. 35. Latronico.

  Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
  333-bis. Al fine di razionalizzare le risorse, tutelare le esigenze di economicità., anche a seguito dei possibili esiti dei contenziosi in atto, limitare la spesa derivante dal ricorso alla istituzione delle reggenze nelle istituzioni scolastiche, garantire il regolare inizio delle attività didattiche dell'anno scolastico 2018/2019, in attesa dello svolgimento del concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017, tutti i docenti a tempo indeterminato che ricoprono la funzione di dirigenti scolastici incaricati, previa frequentazione di un corso di formazione, anche online, saranno confermati, con contratto a tempo indeterminato, nella Provincia delle sedi in cui svolgono l'incarico di presidenza.

  Conseguentemente, all'onere pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
53. 34. Pannarale, Pastorino, Giancarlo Giordano, Marcon, Paglia.

  Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
  333-bis. Al fine di garantire il raggiungimento urgente degli obiettivi di cui alla legge 13 luglio 2015 n. 107, gli incarichi di funzione dirigenziale tecnica o amministrativa di seconda fascia del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con contratto stipulato ai sensi dell'articolo 19 commi 5, 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche, entrati per concorso nei ruoli della pubblica amministrazione e che abbiano già svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni, nel caso di almeno tre valutazioni positive e di tre rinnovi contrattuali consecutivi, hanno accesso ad una procedura selettiva, ai fini dell'inserimento nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il limite dei posti disponibili della relativa dotazione organica, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
  333-ter. Ai fini della effettiva immissione in ruolo, coloro che siano in possesso dei requisiti previsti al comma 333-bis, accedono ad una selezione per titoli e colloquio.
  333-quater. Salvo buon esito della selezione di cui al comma 333-ter, i medesimi saranno tenuti alla frequenza di un corso di alta formazione previsto per l'accesso alla dirigenza ai sensi dell'articolo 19, comma 14, della legge n. 448 del 2001 con esito positivo.
  333-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 333-bis, pari ad euro 3.100.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624 della presente legge.
53. 12. Pastorelli, Locatelli, Marzano.

  Dopo il comma 333, inserire il seguente:
  333-bis. Al fine di garantire il raggiungimento urgente degli obiettivi di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, gli incaricati di funzioni dirigenziali tecniche o amministrative di seconda fascia del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, con contratto stipulato ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, entrati per concorso nei ruoli della Pubblica amministrazione e che abbiano già svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni, nei caso di almeno tre valutazioni positive e di tre contratti già stipulati, hanno accesso ad una procedura selettiva ai fini dell'inserimento nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia dell'amministrazione centrale e periferica del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il limite dei posti disponibili della relativa dotazione organica, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione.
53. 40. Centemero.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
  333-bis. Al fine di stabilizzare il personale di cui al decreto ministeriale n. 66 del 2001, titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, facente funzione di assistente amministrativo-tecnico presso le istituzioni scolastiche a valere su posti accantonati, è avviata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una apposita procedura selettiva per titoli e colloquio.
  333-ter. Con apposito bando da pubblicare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti le modalità e i termini per la partecipazione alla selezione di cui al comma 333-bis.
  333-quater. Le assunzioni, a seguito dell'espletamento della procedura di cui al comma 333-ter, avvengono anche a tempo parziale nei limiti delle risorse finanziarie corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati.
  333-quinquies. L'onere derivante dall'attuazione dei commi da 333- bis a 333-quater è pari a 5.401.201 euro per l'anno 2018 e ad euro 16.203.603 a decorrere dall'anno 2019.
  333-sexies. Nelle more dell'espletamento della selezione, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa già stipulati per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici continuano a produrre i loro effetti sino al 31 agosto 2018. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 10.802.402 per l'anno 2018.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -18.000.000;
   2019: -17.000.000;
   2020: -17.000.000.
53. 9. Capodicasa, Cimbro, Melilla.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
  333-bis. Al fine di valorizzare la professionalità delle e dei docenti delle istituzioni scolastiche statali, è istituito un apposito fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale fondo, progressivo, prevede uno stanziamento iniziale di 20 milioni di euro a decorrere dal 2018.
  333-ter. La contrattazione per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 333-bis è svolta nel rispetto dei seguenti criteri ed indirizzi:
   a) valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica;
   b) valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.

  333-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 333-bis si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 15, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
53. 13. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
  333-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità scolastica, previa domanda, il personale con funzioni di Dirigente Scolastico, in servizio con contratto a tempo indeterminato, e nella facoltà di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo e comunque non oltre l'avvenuto espletamento della procedura concorsuale indetta secondo le modalità di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
53. 53. Rocchi, Carocci.

  Dopo il comma 333, inserire il seguente:
  333-bis. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto di reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso di cui al comma 1-bis, articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è prorogata ai fini dell'inclusione dei candidati che vi abbiano superato la prova preselettiva, o comunque avevano un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 107 del 2015, con riferimento al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 4a serie speciale n. 56 del 2011. I candidati svolgono un corso intensivo, senza oneri a carico dello Stato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità già stabilite dal decreto ministeriale 2015, prot. n. 499, emanato ai sensi dell'articolo 1, commi da 87 a 91, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al termine del corso i candidati sostengono una prova scritta, dopo la quale sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico con decorrenza 1o gennaio 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543. Gli oneri derivanti dal presente comma sono quantificati in euro 1 milione annui a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: di 250 milioni fino alla fine con le seguenti: di 249 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
53. 33. Crivellari.

  Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
  333-bis. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto di reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è prorogata ai fini dell'inclusione dei candidati che vi abbiano superato la prova preselettiva o comunque avevano un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 107 del 2015, con riferimento al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 4a serie speciale n. 56 del 2011. I candidati svolgono un corso intensivo, senza oneri a carico dello Stato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità già stabilite dal decreto ministeriale 20 luglio 2015, prot. n. 499, emanato ai sensi dell'articolo 1, commi da 87 a 91, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al termine del corso i candidati sostengono una prova scritta, dopo la quale sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico con decorrenza 1o gennaio 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543. Gli oneri derivanti dal presente comma sono quantificati in euro 1 milione annui a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente, sostituire il comma 624 con il seguente:
  624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 16.585.300 euro per l'anno 2018 e di 52.868,200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020, 179.008.500 euro per l'anno 2021, di 168.304.300 euro per l'anno 2022, di 122.800.700 euro per l'anno 2023, di 107.596.400 euro per l'anno 2024, di 138.392.100 euro per l'anno 2025, di 148.387.900 euro per l'anno 2026, di 140.083,600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 143.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
53. 30. Rampelli.

  Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
  333-bis. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto di reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso di cui al comma 1-bis, articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è prorogata ai fini dell'inclusione dei candidati che vi abbiano superato la prova preselettiva, o comunque avevano un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 107 del 2015, con riferimento al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 4a serie speciale n. 56 del 2011. I candidati svolgono un corso intensivo, senza oneri a carico dello Stato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità già stabilite dal decreto ministeriale 2015, prot. n. 499, emanato ai sensi dell'articolo 1, commi da 87 a 91, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al termine del corso i candidati sostengono una prova scritta, dopo la quale sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico con decorrenza 1o gennaio 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543. Gli oneri derivanti dal presente comma sono quantificati in euro 1 milione annui a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente, riformulare il comma 624 del medesimo articolo 1 come segue:
  624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 16.585.300 euro per l'anno 2018 e di 52.868,200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020, 179.008.500 euro per l'anno 2021, di 168.304.300 euro per l'anno 2022, di 122.800.700 euro per l'anno 2023, di 107.596.400 euro per l'anno 2024, di 138.392.100 euro per l'anno 2025, di 148.387.900 euro per l'anno 2026, di 140.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 143.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
53. 29. Rampelli.

  Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
  333-bis. Al fine di rendere efficienti i sistemi organizzativo-amministrativi scolastici, entro 30 giorni il MIUR adotta un provvedimento urgente per il reclutamento di Dirigenti Scolastici da assegnare per almeno un triennio, a partire dall'Anno Scolastico 2017/2018, nelle scuole con posto vacante o rette da dirigenti scolastici che sono titolari in altre istituzioni scolastiche. I nuovi Dirigenti saranno reclutati tra coloro che hanno superato tutte le prove valutabili in concorsi per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici, o in subordine almeno due su tre, e tra coloro che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione, della durata minima di 80 ore, promossi e gestiti dal MIUR con Dirigenti Scolastici e DSGA di ruolo, per la preparazione a concorsi per Dirigente Scolastico, fino al raggiungimento del numero necessario. Il passaggio definitivo nei ruoli di Dirigenti avverrà previo superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata da sostenere al termine dell'anno Scolastico 2017/2018. Il provvedimento riguarderà esclusivamente un numero di Docenti pari agli Istituti scolastici privi di Dirigenti scolastici titolari, considerato l'organico di fatto definito dai Piani regionali di dimensionamento degli istituti scolastici, le Scuole di ogni ordine e grado prive di Dirigenti scolastici ed accertato che le graduatorie regionali dei Dirigenti Scolastici sono insufficienti o esaurite a soddisfare il fabbisogno preventivato per l'anno scolastico 2017/2018.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -20.000.000;
   2019: -20.000.000;
   2020: -20.000.000.
53. 38. Rostan, Nicchi, Melilla, Bossa, Scotto, Cimbro.

  Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
  333-bis. Nelle more dell'indizione del concorso a posti di dirigente scolastico, tenendo conto della situazione straordinaria dai caratteri emergenziali per l'elevatissimo numero di scuole affidate in reggenza, situazione destinata ad aggravarsi nel prossimo anno per effetto dei prevedibili ulteriori pensionamenti, nonché al fine della chiusura del contenzioso che ha accompagnato l'iter del concorso di cui al D.D.G. del 22 novembre 2004, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, considerata la grave carenza in organico, può assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale.
  333-ter. Per le finalità di cui al comma 333-bis, oltre che per quelle connesse alla regolarizzazione di personale idoneo, precedentemente formato dall'amministrazione per avere partecipato a percorsi formativi riservati finalizzati .al reclutamento di dirigenti scolastici e, quindi, alla valorizzazione delle competenze professionali già acquisite, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta un provvedimento urgente entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, volto a definire l'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici del contingente di cui al comma 333-bis.
  333-quater. Le disposizioni del provvedimento, ministeriale di cui al comma 1 riguardano i soggetti già dichiarati idonei per avere superato la ricorrezione delle prove scritte a seguito della rinnovazione per la Regione Sicilia del corso-concorso D.D. 22 novembre 2004, ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, che hanno partecipato al relativo corso di formazione di 160 ore per sei mesi, che hanno completato tutta la procedura e che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva nell'ambito della procedura di riferimento.
  333-quinquies. Ai soggetti destinatari di cui al comma 333-quater, a seguito della consegna di una relazione scritta sull'esperienza svolta nel corso del servizio con rilascio di attestato da parte del Dirigente Scolastico nominato quale Tutor dal Direttore dell'USR, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con decorrenza 1o settembre 2017, sui posti già autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016.
  333-sexies. All'attuazione delle suddette proceduti si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica finanza.
*53. 25. Cardinale, Iacono, Burtone, Cuomo.

  Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
  333-bis. Nelle more dell'indizione del concorso a posti di dirigente scolastico, tenendo conto della situazione straordinaria dai caratteri emergenziali per l'elevatissimo numero di scuole affidate in reggenza, situazione destinata ad aggravarsi nel prossimo anno per effetto dei prevedibili ulteriori pensionamenti, nonché al fine della chiusura del contenzioso che ha accompagnato l'iter del concorso di cui al D.D.G. del 22 novembre 2004, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, considerata la grave carenza in organico, può assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale.
  333-ter. Per le finalità di cui al comma 333-bis, oltre che per quelle connesse alla regolarizzazione di personale idoneo, precedentemente formato dall'amministrazione per avere partecipato a percorsi formativi riservati finalizzati .al reclutamento di dirigenti scolastici e, quindi, alla valorizzazione delle competenze professionali già acquisite, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta un provvedimento urgente entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, volto a definire l'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici del contingente di cui al comma 333-bis.
  333-quater. Le disposizioni del provvedimento, ministeriale di cui al comma 1 riguardano i soggetti già dichiarati idonei per avere superato la ricorrezione delle prove scritte a seguito della rinnovazione per la Regione Sicilia del corso-concorso D.D. 22 novembre 2004, ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, che hanno partecipato al relativo corso di formazione di 160 ore per sei mesi, che hanno completato tutta la procedura e che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva nell'ambito della procedura di riferimento.
  333-quinquies. Ai soggetti destinatari di cui al comma 333-quater, a seguito della consegna di una relazione scritta sull'esperienza svolta nel corso del servizio con rilascio di attestato da parte del Dirigente Scolastico nominato quale Tutor dal Direttore dell'USR, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con decorrenza 1o settembre 2017, sui posti già autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016.
  333-sexies. All'attuazione delle suddette proceduti si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica finanza.
*53. 10. Iacono.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
  333-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) oltre le ordinarie facoltà assunzionali, nella misura di:
   a) 2.500 posti di collaboratore scolastico e 500 di assistente amministrativo nell'anno scolastico 2018/2019;
   b) tutti i posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.

  333-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 333-bis, lettera a), pari ad euro 23,9 milioni nel 2018 ed euro 73,73 milioni a decorrere dal 2019 e dal comma 333-bis, lettera b), pari ad euro 21,8 milioni nel 2019 ed euro 81,7 a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**53. 20. La VII Commissione.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
  333-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) oltre le ordinarie facoltà assunzionali, nella misura di:
   a) 2.500 posti di collaboratore scolastico e 500 di assistente amministrativo nell'anno scolastico 2018/2019;
   b) tutti i posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.

  333-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 333-bis, lettera a), pari ad euro 23,9 milioni nel 2018 ed euro 73,73 milioni a decorrere dal 2019 e dal comma 333-bis, lettera b), pari ad euro 21,8 milioni nel 2019 ed euro 81,7 a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**53. 19. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Ribaudo.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
  333-bis. Nell'ipotesi di pericolo grave, immediato e imprevedibile, il Dirigente Scolastico ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici sino anche all'intera Istituzione scolastica ed educativa, senza incorrere in pregiudizio alcuno, in quanto ogni lavoratore deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. La disposizione deve essere formalmente comunicata al Proprietario dell'immobile nonché al Prefetto quale garante della salvaguardia della sicurezza e dell'incolumità pubblica ai sensi dell'articolo 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  333-ter. Per la disposizione di cui al comma precedente, il Dirigente Scolastico non può essere sanzionato per reato d'interdizione di pubblico servizio né le giornate lavorative didatticamente perse devono essere recuperate per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione.
  333-quater. Il Proprietario dell'immobile, ricevuta la notifica dell'inibizione parziale o dell'interdizione dell'intera Istituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente per dare conferma o rettifica della disposizione presa dal Dirigente Scolastico, mediante relazione tecnica a firma di professionista abilitato, formalmente trasmessa allo stesso Dirigente Scolastico e per conoscenza al Prefetto. Una volta certificato il provvedimento inibitorio da parte del Proprietario dell'immobile, è sua cura trovare attraverso l'ufficio tecnico preposto, sentito il Dirigente Scolastico, soluzione alternativa utile al prosieguo in sicurezza delle attività didattiche.
*53. 14. Borghesi.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
  333-bis. Nell'ipotesi di pericolo grave, immediato e imprevedibile, il Dirigente Scolastico ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici sino anche all'intera Istituzione scolastica ed educativa, senza incorrere in pregiudizio alcuno, in quanto ogni lavoratore deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. La disposizione deve essere formalmente comunicata al Proprietario dell'immobile nonché al Prefetto quale garante della salvaguardia della sicurezza e dell'incolumità pubblica ai sensi dell'articolo 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  333-ter. Per la disposizione di cui al comma precedente, il Dirigente Scolastico non può essere sanzionato per reato d'interdizione di pubblico servizio né le giornate lavorative didatticamente perse devono essere recuperate per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione.
  333-quater. Il Proprietario dell'immobile, ricevuta la notifica dell'inibizione parziale o dell'interdizione dell'intera Istituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente per dare conferma o rettifica della disposizione presa dal Dirigente Scolastico, mediante relazione tecnica a firma di professionista abilitato, formalmente trasmessa allo stesso Dirigente Scolastico e per conoscenza al Prefetto. Una volta certificato il provvedimento inibitorio da parte del Proprietario dell'immobile, è sua cura trovare attraverso l'ufficio tecnico preposto, sentito il Dirigente Scolastico, soluzione alternativa utile al prosieguo in sicurezza delle attività didattiche.
*53. 11. Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
  333-bis. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 19 settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento. Dall'attuazione della presente norma discendono oneri pari a 3.700,000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: -3.700.000;
   2019: -3.700.000;
   2020: -3.700.000.
53. 41. Cimbro, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
  333-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) mediante l'utilizzo delle ordinarie procedure assunzionali.
  333-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 333-bis, pari a 45,8 milioni nel 2018 ed euro 171,75 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*53. 17. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Ribaudo.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
  333-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) mediante l'utilizzo delle ordinarie procedure assunzionali.
  333-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 333-bis, pari a 45,8 milioni nel 2018 ed euro 171,75 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*53. 18. La VII Commissione.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
  333-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 a tutte le Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado non è consentito imporre tasse o richiedere contributi volontari alle famiglie degli alunni di qualsiasi genere o natura per l'espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse alla frequenza scolastica, come fotocopie, materiale didattico o altro, fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime.
  333-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 333-bis, si provvede nel limite massimo di 480 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 569-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 569 aggiungere il seguente:
  569-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27 per cento».
53. 16. Pannarale, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
  333-bis. Nell'anno scolastico 2018/2019, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applica l'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  333-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 333-bis pari ad euro 16,94 milioni nel 2018 ed euro 25,40 milioni nel 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*53. 22. La VII Commissione.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
  333-bis. Nell'anno scolastico 2018/2019, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applica l'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  333-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 333-bis pari ad euro 16,94 milioni nel 2018 ed euro 25,40 milioni nel 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*53. 21. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Ribaudo.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
  333-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2015, n. 65, al fine di procedere ad un complessivo processo di stabilizzazione del personale delle sezioni primavera allocate presso le scuole dell'infanzia pubbliche e comunali il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone un piano pluriennale di assunzioni di educatori e di docenti, da attuare a partire dall'anno scolastico 2018-2019, nel limite di spesa di 10 milioni di euro in ragione annua.
  333-ter. Agli oneri derivanti dal comma 333-bis, pari a 10 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 13, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624 della presente legge.
53. 23. Pannarale, Pastorino, Giancarlo Giordano, Marcon, Paglia, Melilla, Fassina, Gregori.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
  333-bis. Ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, è abolito ogni contributo pubblico alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, ad esclusione delle scuole paritarie degli enti locali.
  333-ter. Le risorse derivanti dal precedente comma, vengono riassegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università c della ricerca per incrementare le risorse finanziarie destinate al miglioramento dell'offerta formativa.
53. 24. Pannarale, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
  333-bis. Al comma 68 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Fanno parte integrante dell'organico dell'autonomia di cui alla presente legge anche i docenti inidonei utilizzati in altri compiti per gravi patologie», conseguentemente il comma 6, dell'articolo 15 della legge 8 novembre 2013, n. 128, è soppresso.

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624 della presente legge.
53. 37. Pannarale, Pastorino, Giancarlo Giordano, Marcon, Paglia.

  Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
  333-bis. Il termine di trenta giorni di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 88 del medesimo articolo, è prorogato, con riferimento ai candidati che avevano riportato una pronunzia favorevole almeno nel primo grado di giudizio relativa al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale dei Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011 o hanno un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in riferimento al suddetto concorso, ovvero con riferimento ai candidati che avevano superato la prova preselettiva d'esame del medesimo concorso e che hanno un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  Al termine del corso i candidati sostengono una prova scritta, dopo il superamento della quale sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543.
53. 50. Capone.

  Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
  333-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il termine di trenta giorni di cui all'articolo 1, comma 87, è prorogato, con riferimento ai candidati i quali hanno superato la prova preselettiva o almeno una prova d'esame e che hanno riportato una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio relativamente al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
53. 51. Rocchi, Capone, Albanella.

  Dopo il comma 333, inserire il seguente:
  333-bis. Allo scopo di garantire la funzionalità del sistema scolastico, considerate le maggiori competenze attribuite dalla legge e la vacanza d'organico, al comma 88, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) i soggetti che, fermo restando il possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, abbiano superato la prova preselettiva, o le prove d'esame, ed abbiano, alla data del 31 dicembre 2017, un contenzioso pendente riferito al concorso indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56, del 15 gennaio 2011 e, contestualmente, abbiano un contenzioso pendente riferito al decreto ministeriale 20 luglio 2015, n. 499, recante «Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

  Conseguentemente, al comma 87, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro il termine del 28 febbraio 2017, sono disciplinate le modalità, anche telematiche, dello svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione in ruolo, anche in corso d'anno scolastico, dei soggetti di cui al comma 88, lettera c), della presente legge, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e a valere delle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dallo svolgimento del corso di formazione, quantificabili in 300.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse previste per le finalità di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107 o, in caso di incapienza, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
53. 44. Centemero.

  Dopo il comma 333, inserire il seguente:
  333-bis. Al comma 88, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) i soggetti che, fermo restando il possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, abbiano superato la prova preselettiva, o le prove d'esame, ed abbiano, alla data del 31 dicembre 2017, un contenzioso pendente riferito al concorso indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56, del 15 gennaio 2011 e, contestualmente, abbiano un contenzioso pendente riferito al decreto ministeriale 20 luglio 2015, n. 499, recante «Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

  Conseguentemente, al comma 87, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro il termine del 28 febbraio 2017, sono disciplinate le modalità dello svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione in ruolo, anche in corso d'anno scolastico, dei soggetti di cui al comma 88, lettera c), della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e a valere delle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
53. 28. Palmieri, Crimi.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
  333-bis. All'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, le parole: «Per l'anno scolastico 2015/2016», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019», e dopo le parole: «primaria e secondaria», sono inserite le seguenti: «nonché presso la scuola dell'infanzia».

  333-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, quantificato in 480 milioni di euro nel 2018 e 1440 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 569-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 569 aggiungere il seguente:
  569-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27 per cento nel 2018 e nella misura del 29 per cento a decorrere dall'anno 2019».
53. 15. Pannarale, Pastorino, Giancarlo Giordano, Marcon, Paglia.

  Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
  333-bis. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per la costituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un apposito fondo destinato a finanziare, per gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, l'insegnamento della lingua inglese nella scuola dell'infanzia, svolto da docenti in possesso di titoli e di requisiti adeguati, attraverso metodi idonei ai bambini dai tre ai sei anni di età, al fine di promuovere il plurilinguismo nella formazione integrale delle bambine e dei bambini attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese, in attuazione dell'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come modificato dal decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

  Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 1 comma 631 alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
   2018: -30.000.000;
   2019: -30.000.000;
   2020: -30.000.000.
53. 32. Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
  333-bis. Sono prorogati anche per gli aspiranti dirigenti scolastici che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, i termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:
   2018:
    CP: -1.000.000.000;
    CS: -1.000.000.000.
   2019:
    CP: -1.000.000.000;
    CS: -1.000.000.000.
   2020:
    CP: -1.000.000.000;
    CS: -1.000.000.000.
53. 42. Pagano, Borghesi.

  Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
  333-bis. Sono prorogati per gli aspiranti dirigenti scolastici che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, i termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto dei Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*53. 49. Tartaglione, Manfredi, Di Lello, Grassi.

  Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
  333-bis. Sono prorogati per gli aspiranti dirigenti scolastici che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, i termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto dei Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*53. 48. Capone.

  Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
  333-bis. Sono prorogati per gli aspiranti dirigenti scolastici che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, i termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto dei Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*53. 45. Tancredi.

  Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
  333-bis. Sono prorogati per gli aspiranti dirigenti scolastici che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, i termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto dei Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*53. 36. Latronico.

  Dopo il comma 333, inserire il seguente:
  333-bis. In via eccezionale, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie su singoli istituti scolastici nell'anno scolastico 2017/2018, per l'anno scolastico 2018/2019 è consentita la assegnazione definitiva della titolarità, previa opzione da comunicarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sui posti dell'organico dell'autonomia di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, dell'istituzione scolastica di attuale temporanea assegnazione, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione.
53. 39. Centemero.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
  333-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-ter. I dirigenti delle istituzioni scolastiche rispondono dei rischi connessi alle attività che si svolgono in presenza di alunne e alunni o del personale scolastico o, comunque, sono inserite nel piano triennale dell'offerta formativa. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza. In ogni caso gli interventi e le responsabilità relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica nonché le responsabilità e gli interventi strutturali e di manutenzione degli edifici e quelli riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche ed ai vani e locali tecnici, tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.»;
   b) all'articolo 28, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «1. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali [o il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca], sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.»;
   c) all'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
53. 43. Rocchi, Carocci, D'Ottavio, Malisani.

  Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
  333-bis. I Collaboratori del Dirigenti scolastici, ai sensi del comma 83 della legge n. 107 del 2015 sono individuati in seno all'organico dell'autonomia, Tra i docenti, il Dirigente Scolastico sceglie un Collaboratore al quale riconoscere specifiche funzioni e l'esonero totale o parziale dalle attività di docenza secondo quanto stabilito dal ministero dell'università e della ricerca. Agli altri collaboratori scelti fino ad un massimo del 10 per cento dell'organico dell'autonomia, il Dirigente assegna altre funzioni, di coordinamento e di organizzazione, ritenute necessarie alla governance della propria Istituzione scolastica. Resta in capo alla contrattazione integrativa d'istituto la definizione dei compensi da assegnare ai Collaboratori sulla base di criteri che tengano conto dei seguenti criteri: complessità della scuola, numero degli alunni, numera di ordini e indirizzi funzionanti nell'istituto, presenza di plessi, numero di ore che il collaboratore è disponibile a prestare oltre le 18 ore di servizio, responsabilità degli incarichi assegnati. Il servizio prestato nella collaborazione è riconosciuto nella progressione di camera secondo modalità da definire nel CCNL e con un maggiore punteggio, rispetto a quello già previsto, tra i titoli per i futuri concorsi per dirigenti scolastici. Il riconoscimento giuridico della funzione di collaboratore è demandata alla CCNL, anche attraverso un passaggio concorsuale.
53. 46. Culotta.

  Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
  333-bis. I candidati partecipanti alla procedura selettiva per titoli ed esami indetta con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011 che siano stati ammessi alle prove d'esame in forza di provvedimenti giurisdizionali e che le abbiano portate a termine ottenendo giudizio positivo, conseguono comunque l'idoneità e vengono inseriti nelle graduatorie finali di seguito all'ultimo idoneo e nell'ordine ad essi spettante in base al punteggio conseguito.
53. 54. Sgambato, Tartaglione, Manfredi, Di Lello.

  Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
  333-bis. L'apposita sezione istituita nel fondo di cui al comma precedente è altresì finalizzata alla integrazione della retribuzione accessoria complessiva nonché al finanziamento dell'incremento della retribuzione di risultato in caso di reggenza di una seconda istituzione scolastica.
53. 55. Centemero.

  Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
  333-bis. Per le scuole con posto vacante o rette da dirigenti scolastici che sono titolari in altre istituzioni scolastiche, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto per assegnarli a dirigenti scolastici, individuati tra coloro che hanno superato almeno la prova preselettiva del concorso a dirigente scolastico 2011, fino al raggiungimento dei numero necessario alla totale copertura delle sedi. Il citato decreto di assegnazione riguarda esclusivamente un numero di docenti pari agli Istituti scolastici privi di dirigenti titolari, previo accertamento che le graduatorie regionali sono esaurite a soddisfare il fabbisogno preventivato, e solo dopo un corso intensivo di ottanta ore e relativo superamento di prova finale.
53. 52. Bossa, Nicchi, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 333, inserire il seguente:
  333-bis. All'articolo 2 comma 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole «apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente», aggiungere le seguenti parole: «Ai docenti di ruolo di seconda fascia che ne facciano domanda e che abbiano una anzianità di funzione docente di almeno tre anni e siano in possesso di adeguati titoli artistico-culturali è riconosciuto lo status giuridico ed economico della prima fascia nelle discipline attualmente insegnate nella sede di titolarità a seguito di procedure riservate vincolate alte necessità dell'offerta formativa già in essere presso le singole istituzioni. Tali procedure devono essere espletate a cura dei consigli accademici di ogni singola istituzione, secondo i criteri succitati, a decorrere dal gennaio 2018 entro il dicembre dello stesso anno.
53. 56. Marroni.

Da: Nicholas 29 18/12/2017 14:36:50
Potresti essere più chiara e circoncisa? Ti spiace??

Da: Adafg 18/12/2017 14:40:33
Leggi e fatti un'idea .....io ho postato ma è tutto sul sito

Le procedure della politica per me sono oscure .........questo è quanto

Da: Da mo 18/12/2017 14:51:01
In soldoni? Circoncisa è stupendo...

Da: @@@18/12/2017 15:04:30
Ci sono emendamenti mai visti. Mahhh

Da: Nicholas 2918/12/2017 15:06:03
Nutro molti dubbi su questi emendamenti nascosti...

Da: @@@18/12/2017 15:15:53
Idem. Ma non capisco l'articolo di oggi su O.S

Da: Adafg 18/12/2017 15:19:33
Non riesco a capire ....però il fatto è che sono li in commissione oggi..boh

Da: @ma..., 18/12/2017 15:19:55
Sbaglio o sono aumentati gli emendamenti?
Il 53.48 e il 53.49  sono uguali. Ma c'erano prima?

Da: @@@18/12/2017 15:22:30
No, suppongo che siano quelli a cui fa riferimento OS, perché sembrano ricalcare emendamento Anief

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