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15 ISTRUTTORI PROVINCIA DI ROMA
5494 messaggi, letto 129707 volte

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Da: x io e alice07/11/2011 22:02:13
era solo una provocazione.
Sai "Io" aveva detto di tante opportunità, ma in effetti non ha dato troppi dettagli...
D'altronde non siamo il confessore...
Rispondi

Da: x alice07/11/2011 22:03:07
Alice sai niente dei ricorsi al tar del concorso alla regione (parlo di quello che è stato sospeso)?
Rispondi

Da: io08/11/2011 15:51:22
no ho lasciato il corpo dei vigili per andare al comune (lavoro più tranquillo) ma mi convinco sempre più di aver sbagliato.
Rispondi

Da: x io09/11/2011 09:05:17
quindi hai accttato il 50% e come fai a vivere con 600 euro?
Io purtroppo non ho potuto accettare.
O scusa stai parlando del comune di roma?
Rispondi

Da: io09/11/2011 15:44:39
si, proprio del comune di roma. Solo che in me sta maturando sempre più l'idea di fare un passo indietro.
Rispondi

Da: lucignola09/11/2011 21:59:32
bhe ...
sempre se, puoi farlo cosa aspetti l'invito??
sbrigate prima che ci ripensino!!!!
Rispondi

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Da: x io09/11/2011 22:42:35
le voci dicono che il passaggio sarà forse per il 2013 e su queata base io non ho accettato.
Quindi se tu puoi tornare indietro valuta bene perchè pensare di sopravvivere con 600 euro al mese è fuori almeno dall amia portata.
Fammi sapere come va e buon afortuna
Rispondi

Da: ...10/11/2011 14:01:57
ma questo non è l forum del concorso della provinca???


Rispondi

Da: x...10/11/2011 14:02:49
era hai detto bene perchè qui se ne fregano tutti...
Rispondi

Da: avete letto i giornali?11/11/2011 08:37:28
per noi è finita.
Rispondi

Da: ...11/11/2011 11:38:19
perchè dici questo????
Rispondi

Da: ...11/11/2011 18:43:53
TESTO DEL MAXIEMENDAMENTO ALLA LEGGE DI STABILITA' CHE, SEMBRA, SIA STATO APPROVATO OGGI AL SENATO.
(Scorrimento e proroga delle graduatorie, disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei
dipendenti pubblici)

1. Per il quadriennio 2012-2015, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo
indeterminato e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di
finanza pubblica, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, utilizzano le
graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo ai vincitori
inseriti all'interno di tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione delle figure professionali previste nei bandi
dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime ovvero quando si tratta di procedere, limitatamente alle
amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici non economici statali e alle Agenzie,
comprese quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'assunzione di figure professionali a esse equipollenti.
2. Ai fini di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, gli enti
pubblici non economici statali e le Agenzie, comprese quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che non
dispongono di proprie graduatorie utili, si avvalgono, per il quadriennio 2012-2015, della facoltà di cui all'articolo 3, comma
61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per il medesimo quadriennio 2012-2015, regioni ed enti locali, una
volta esaurite le graduatorie dei vincitori dei concorsi da essi banditi, possono procedere al reclutamento di personale
mediante il ricorso alle procedure di cui al comma 4, secondo periodo, ferma restando la possibilità di attingere, previa stipula
di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate, alle graduatorie dei vincitori di concorso di altre amministrazioni
pubbliche ai sensi del periodo precedente.
3. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 17, comma 19,
del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogata fino al
31 dicembre 2015. Fino all'esaurimento dei relativi elenchi dei vincitori risultanti dall'esito dei concorsi, le amministrazioni
pubbliche di cui al comma 1 non possono procedere all'indizione di nuovi concorsi, secondo quanto previsto dal comma 4,
relativamente alle qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti e per i quali non si è proceduto all'effettiva assunzione dei
vincitori.
4. Entro il 31 dicembre 2013 il Governo trasmette alle Camere una relazione, predisposta dal Dipartimento della funzione
pubblica, contenente il monitoraggio delle assunzioni, effettuate dalle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, dei
vincitori e degli idonei dei concorsi inseriti nelle graduatorie di cui al comma 3. Ove completate le assunzioni del relativo
personale con le modalità e i criteri di cui al comma 1, a decorrere dal 1o gennaio 2014 o anche prima di tale data, qualora
siano stati già esauriti i relativi elenchi dei vincitori, alle amministrazioni predette, fatte salve le vigenti disposizioni in
materia di assunzioni a tempo indeterminato, è consentito di coprire i posti vacanti attingendo, fino a concorrenza e
comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti da coprire, alle graduatorie degli idonei dei medesimi concorsi e,
per il restante 50 per cento, bandendo nuovi concorsi.
11. L'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente: "Art. 33. (Eccedenze di personale e
mobilità collettiva) - 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino eccedenze di
personale, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad
osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione
pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono
effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in
essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai
fini della responsabilità per danno erariale.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle
rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto
o area.
5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica
la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa
amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà,
ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della Regione tenuto anche
conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge del 14
settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle
caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni
al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del
mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.
7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il
personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere
ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa
amministrazione secondo gli accordi di mobilità.
8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il
lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione
di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di
godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura
della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo
1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.".
12. Le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto, si
applicano anche nei casi previsti dall'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.
13. Le pubbliche amministrazioni comunicano in via telematica, alla banca dati prevista dall'articolo 3, commi 129 e 130,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che assume la denominazione di "Borsa nazionale sulla mobilità del personale delle
pubbliche amministrazioni" i flussi di mobilità del personale in entrata e in uscita.
14. All'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole "rendere
pubbliche" sono inserite le seguenti ", anche mediante comunicazione alla Borsa nazionale sulla mobilità del personale delle
pubbliche amministrazioni,".
15 Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 13 e 14 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Rispondi

Da: da quantio sopra12/11/2011 00:28:18
quando dovrebbero far scorrere la graduatoria.
Io non ho capito(dal 2013)? Chiedo numi
Rispondi

Da: DRIADE12/11/2011 12:34:09
infatti è così complicato che non vorrei ci fosse una fregatura dietro....help...non sono lucida in questi giorni :-)
Rispondi

Da: DRIADE12/11/2011 12:37:18
ho letto qualcosa sul profilo del comitato XXVII ottobre e non ho capito bene o forse non voglio capire.....possono assumere solo il 50% degli idonei oltre i vincitori?Perchè se così fosse non scorrerà più, poichè il 50% della graduatoria è stato già assunto.....spero che non sia così...altrimenti sarebbe una fregatura colossale......
Rispondi

Da: DRIADE12/11/2011 12:52:55
....oppure il riferimento è al 50% della graduatoria ancora vigente???Quindi con esclusione di quelli già assunti?
Rispondi

Da: Lbs12/11/2011 13:47:19
In pratica le nostre graduatorie sono prorogate fino al 2015(anno domini in cui non ci sarà più il devastante blocco turnover) viene ribadito poi il concetto che per realizzare il criterio dell'economicita e meglio per la pa scorrere le graduatorie piuttosto che indire un altro concorso(e dette graduatorie per realizzare tale criterio saranno anche monitorate dalla funzione pubblica) in piú c'è un riconoscimento giuridico per gli idonei intesi come categoria di lavoratori in attesa....se la pa intendesse indire un altro concorso deve riservare meta dei posti stessi agli idonei...cioè se la pa ha una vacanza in pianta organica di 20 unità...invece di bandire un concorso a 20 posti ne potrà bandire solo uno per 10 posti(gli altri 10 andranno agli idonei del precedente concorso se sono ancora presenti e se la graduatoria è ancora valida)
Rispondi

Da: ...12/11/2011 16:20:32
grazie lbs sempre molto chiaro-
dai che ce la facciamo!!!!!
Rispondi

Da: DRIADE12/11/2011 21:42:28
grazie Lbs,speriamo bene!!!
Rispondi

Da: Fatemi capire12/11/2011 22:25:31
ma scusate a me sembra una grande fregatura, perchè c'è un rimando continuo a ..chissa quando e se... e comunque potremmo cercare di attivarci in maniera diversa... Di appelli ce ne sono stati tanti... ma siamo ancora qui.... Un passaggio alla provincia vi sembra arduo, impossibile o cosa...??? Pensavo come anche alcuni avevano cercato adesioni per un interessamento comune, ma scusate qualcuno sa dirmi perchè in questa graduatoria non c'è stato un interessamento dei diretti interessati.. Magari andiamo a leggere i comunicati di altri comitati e noi alla finestra a guardare? Qui non c'è alcuna volontà e si è capito da un pezzo..Ma avete bisogna di lavorare o cosa?
Rispondi

Da: ...14/11/2011 13:12:06
speriamo che il governo tecnico non voglia eliminare le province!!!!
Rispondi

Da: Monale15/11/2011 10:52:32
La mia sensazione, non suffragata da alcun dato, è che ci sarà un riassetto delle province, con l'eliminazione di quelle più piccole.
Rispondi

Da: Valerio x Monale15/11/2011 13:58:48
Esatto!!!
Và da sè che nn é niente di positivo, poichè, posso immaginare, la stessa Provincia di Roma dovrà assorbire personale da ricollocare da altre P.A. (Provincia di Rieti?).
Riassumendo:
anche se la Provincia che ci interessa non verrà ridimensionata, subirà cmq un effetto domino rilevante, non credete?
Rispondi

Da: eldo x Valerio15/11/2011 14:01:59
Sei stato chiarissimo...
Era (ed é) la mia stessa perplessità!!!
Rispondi

Da: Monale15/11/2011 14:34:36
Secondo me non è proprio così. Da quello che ho capito le competenze delle province eliminate passeranno alla regione e non alle province che restano attive. A loro volta le regioni istituiranno enti ad hoc, che assorbiranno i dipendenti delle province eliminate, per gestire le competenze degli enti provincia eliminati.
In realtà, non si vuole eliminare i servizi e le competenze che ad oggi gestiscono le province (costituzionalmente non permesso), ma si vuole ridurre la cosiddetta casta, Presidenti provinciali, consigli e giunte.
Rispondi

Da: Lbs per eldo e valerio15/11/2011 14:35:06
Ciao futuri colleghi del Miur e si spera della Provincia di Roma ...non definitemi un inguaribile ottimista se vi dico che il problema eventuale del ricollocamento del personale della Provincia di Rieti riguarderebbe in primo luogo gli enti locali territorialmente più vicini(esempio Provincia di Terni)ve lo garantisco
Rispondi

Da: Monale15/11/2011 14:48:04
Le competenze provinciali non saranno, secondo me, interregionali (terni --> umbria - Rieti --> Lazio). Dette competenze scaleranno alle regioni corrispondenti. Sarranno poi le regioni a gestire secondo i limiti imposti per legge dette competenze, con enti ad hoc o distaccamenti della regione stessa. Penso ad un ente territoriale che sostituisca la provincia di Latina e Frosinone. Cmq si parlava di province che non abbiamo meno di 500 o 300 mila abitanti.
Chiarisco che sono solo deduzioni lette sui giornali.
Rispondi

Da: eldo x Monale15/11/2011 16:00:30
Eccellente!!!
Ripensando a quanto letto sui giornali e visto e sentito nei dibattiti televisivi, é così!!!

Ciao Lbs, Driade e Valerio...
Rispondi

Da: Sera a tutti15/11/2011 20:01:52
tra questi enti secondo voi a livello economico, di garanzia, di sacrifici, di gratificazione etc. qual'è il migliore:

- comune;
- provincia;
- inps;
- vigile urbano.
Rispondi

Da: NONNA PAPERA16/11/2011 21:02:20
ENTE CON MIGLIORE GARANZIA DI LIVELLO ECONOMICO E' INPS
Rispondi

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