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Agenzia delle DOGANE, 49 posti
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Da: AGOSTO NO COMMENTS?? | 19/08/2014 17:13:18 |
C O M E M A I A D A G O S T O N O N F A T E C O M M M E N T I ? ? E H ? ? | |
Da: Mala tempora currunt | 19/08/2014 17:51:01 |
Perché sia amo in ferie e li facciamo solo in orario di lavoro | |
Da: ACCIDERBA! | 19/08/2014 18:38:29 |
U S A T E I L F O R U M I N O R A R I O D I S E R V I Z I O ? R A S E N T A T E I L P E N A L E ... S I E T E I N O D O R E D I R E A T O A M M I N I S T R A T I V O. | |
Da: ---------- | 30/08/2014 02:17:12 |
stt | |
Da: ACCIDENTI! | 30/08/2014 08:56:38 |
I L R E A T O A M M I N I S T R A T I V O A N C O R A L O D E V O N O I N V E N T A R E. | |
Da: siamo tornati | 02/09/2014 17:52:49 |
siamo tornati | |
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Da: maunobuonononce | 05/09/2014 20:14:51 |
state fuori | |
Da: Una passata per caso | 09/09/2014 17:52:25 |
Quando si saprà del concorso il 24 ottobre, vero? Qualcuno sa quante domande sono state presentate. Grazie a chi vorrà rispondere. | |
Da: x tutti | 10/09/2014 12:15:12 |
novità ? | |
Da: concorrentedogane | 13/09/2014 23:08:53 |
mi informo | |
Da: funzionario doganale | 14/09/2014 00:23:37 |
concorso annullato | |
Da: xfunzionario | 14/09/2014 07:47:42 |
non è vero solo sospeso nun dicim strunzat cumpà | |
Da: al funcionario | 17/09/2014 13:51:02 |
non funciona nada de nada. Funcionario macheronico ... | |
Da: alloraaaaaaaa | 05/10/2014 18:06:15 |
rinviiiiii? | |
Da: quindi . | 05/10/2014 23:09:33 |
Rinvio? | |
Da: Funzdog | 08/10/2014 18:40:38 |
Oggi è una giornata campale per questo concorso. Nessuno sa niente ? | |
Da: io | 09/10/2014 18:34:05 |
vorrei sapere se bandiranno concorsi per assistente doganale per expo 2015 | |
Da: Dal Sito di Dirpubblica | 09/10/2014 20:46:22 |
Udienza Sezione II TAR Lazio - Ricorso di DIRPUBBLICA contro Agenzia delle Dogane per l'annullamento del concorso a 49 posti da dirigente. 08/10/2014 - Stamane il Collegio ha ravvisato l'opportunità di dare conoscenza del ricorso della DIRPUBBLICA mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; con successiva ordinanza, quindi, sarà fissata anche la nuova udienza. Dal comportamento processuale dell'Agenzia delle Dogane, che ha avanzato la relativa richiesta, sembra emergere la volontà di procrastinare la definizione del giudizio, escogitando appositi espedienti dilatori, anche a scapito dell'effettuazione del concorso. Certo è che, se DIRPUBBLICA dovesse veder riconosciute le proprie ragioni, l'Agenzia delle Dogane sarebbe costretta ad indire un concorso finalmente legittimo. | |
Da: X i più bravi | 12/10/2014 10:56:05 |
La decisione di pubblicare il ricorso di Dirpubblica sulla G.. U. potrebbe essere un espediente giuridico per procedere comunque all' espletamento del concorso anche nelle more del giudizio di merito? | |
Da: xi più bravi. | 14/10/2014 15:08:49 |
è solo una delle modalità di notifica prevista quando il numero dei destinatari è elevato e di non facile raggiungimento. singolarmente considerato non è un evento che possa destare allarme. La massima conseguenza che può accadere è perdere 10 euro, oltre che la rinuncia al danno. Questo raccontato in modo neutro. Quanto al commento personale .... sarebbe energico. | |
Da: XXI più bravi | 14/10/2014 15:33:23 |
grazie per la risposta. Coincisa chiara ed efficace. | |
Da: giovanni 88 | 24/10/2014 10:19:35 |
ancora una volta la pubblicazione delle date degli scritti del concorso è rinviata, stavolta a febbraio 2015!!!!! | |
Da: mah... | 24/10/2014 10:24:08 |
questo concorso non era stato sospeso dal tar? | |
Da: X tutti | 04/11/2014 19:42:22 |
Ma è stata fissata la nuova data per la decisione di merito da parte del TAR? | |
Da: x x tutti | 05/11/2014 13:27:19 |
non credo | |
Da: senex | 12/11/2014 21:04:02 |
Chi ha notizie sul ricorso discusso l'8 ottobre 2014? | |
Da: zizù | 28/11/2014 17:33:54 |
Ma nessuno ha notizie di questo concorso... Dopo l'udienza dell'08/10 non si sa piú niente???!!!!..... | |
Da: zizù | 28/11/2014 17:33:54 |
Ma nessuno ha notizie di questo concorso... Dopo l'udienza dell'08/10 non si sa piú niente???!!!!..... | |
Da: X tutti | 18/12/2014 19:52:28 |
Oggi è stato pubblicato sul sito del TAR Lazio il rinvio della sentenza di merito del concorso al 18.02.15 quindi 3 giorni prima della data delle preselettive. AD occhio non sarei totalmente pessimista. Buon natale a tutti. | |
Da: w dirpubblica | 20/12/2014 20:44:45 |
REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 3958 del 2014, proposto da: Dirpubblica Federazione del Pubblico Impiego, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Medici, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carmine Medici, in Roma, via Leone IV n. 38; contro Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Dogane, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso gli uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento - della determinazione dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli di cui al prot. n. 146599/R.U. del 17.12.2013, pubblicata sulla G.U.R.I. - 4^ S.S. - n. 102 in data 27.12.2013, di indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 49 posti di dirigente di seconda fascia; - del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 24..2013, registrato alla Corte dei Conti in data 04.06.2013, reg. n. 5, foglio n. 105; - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso; Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell' Agenzia delle Dogane e del Ministero dell'Economia e delle Finanze; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che con il ricorso introduttivo del presente giudizio è stata impugnata, in via principale, la determinazione dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di cui al prot. n. 146599/R.U. del 17.12.2013, di indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 49 posti di dirigente di seconda fascia; Considerato che, con l'ultimo deposito documentale del 9.9.2014, la difesa dell'amministrazione ha prodotto in atti la nota dell'Agenzia delle dogane di cui al prot. n. 97727 del 5.9.2014, con la quale, tra le altre considerazioni inerenti il contenzioso in oggetto, si sollecita - alla luce del precedente giurisprudenziale nei termini puntualmente richiamato ed altresì allegato in copia - l'integrazione del contraddittorio, da ordinarsi a cura del Collegio, nei confronti di coloro che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di cui trattasi entro il termine di cui al relativo bando; Considerato che, ai sensi del precedente giurisprudenziale richiamato (T.A.R. Lazio - Roma, sez. II ter, n. 5059 del5.6.2012), "1.2 L'eccezione di inammissibilità per omessa notifica ai controinteressati induce ad affrontare questioni di maggiore consistenza e complessità . In primo luogo, occorre tenere presente che, ai sensi dell'art. 41, co. 2, c.p.a., qualora sia proposta azione di annullamento, il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e "ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso" entro il termine previsto dalla legge. La formulazione della norma, facendo riferimento ad almeno uno dei controinteressati che "sia individuato nell'atto", postula che possano esservi anche controinteressati non individuati nell'atto, vale a dire non espressamente menzionati nello stesso, ponendo la sostanziale differenza tra l'omessa notifica nel termine decadenziale al controinteressato indicato nell'atto ovvero ad almeno uno di essi, che determina l'inammissibilità del ricorso, e l'omessa notifica nel termine decadenziale al controinteressato o ad almeno uno dei controinteressati non espressamente individuati nell'atto, che non determina la inammissibilità del ricorso, ferma restando la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei loro confronti quali parti necessarie del processo. D'altra parte, che una conseguenza "forte" come la decadenza dall'azione e la conseguente inammissibilità del ricorso non possa conseguire all'omessa notifica ad un controinteressato laddove nel provvedimento impugnato lo stesso non sia espressamente menzionato, è del tutto coerente con la logica complessiva del sistema processuale amministrativo e, in particolare, dell'azione di annullamento. Infatti, se la parte ricorrente può essere onerata di una tempestiva notifica ove senza alcuna incombenza ulteriore sia in grado di individuare con immediatezza il soggetto o i soggetti titolari dell'interesse legittimo contrapposto, ai quali, quindi, risulterebbe sottratto, a seguito dell'accoglimento del ricorso e dell'annullamento dell'atto, il bene della vita conseguito per effetto dell'azione amministrativa contestata in sede giurisdizionale, non è parimenti ipotizzabile che possa essere onerata, a pena di decadenza dall'azione, di una tempestiva notificazione nel ristretto termine di legge ove il controinteressato o i controinteressati non siano immediatamente individuati nell'atto impugnato. Ne consegue - considerato che l'atto impugnato è un bando di concorso nel quale, evidentemente, non sono espressamente individuati controinteressati - che il ricorso non può essere dichiarato inammissibile. Nondimeno, il Collegio ritiene che, sebbene non individuati nell'atto, debbano essere considerati controinteressati al ricorso tutti i soggetti che, nei termini previsti dal bando, abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso. Nel processo amministrativo può essere qualificato controinteressato colui che - avendo ricevuto un'utilità sostanziale, finale o strumentale, dall'assetto di interessi delineato dall'Autorità amministrativa con il provvedimento impugnato - ha un interesse opposto a quello di cui è portatore il ricorrente principale, il quale, attraverso l'azione impugnatoria, mira a mettere in discussione proprio la configurazione del rapporto dettata dall'azione amministrativa contestata. La giurisprudenza secondo cui non sono configurabili controinteressati prima della formazione della graduatoria e della nomina dei vincitori, e comunque prima del provvedimento finale, sia perché non sussiste un interesse protetto ed attuale in capo agli altri concorrenti che potrebbe essere leso dall'eventuale accoglimento del ricorso sia perché l'interesse degli altri partecipanti non emerge direttamente dal provvedimento impugnato riguarda l'impugnazione di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale (cfr. Cons. St., IV, 7 luglio 2008, n. 3382; TAR Lazio, Roma, III, 17 novembre 2008, n. 10259). Nella fattispecie in esame, invece, i ricorrenti hanno impugnato l'indizione del bando di concorso al fine di ottenerne, in tutto o in parte, il travolgimento. La differenza non è di poco conto, ma, anzi, è dirimente per la corretta individuazione degli interessi coinvolti nel giudizio e per ritenere che coloro i quali hanno presentato domanda per la partecipazione al concorso il cui svolgimento è messo in discussione attraverso la proposizione del ricorso sono controinteressati in quanto titolari di un interesse legittimo, vale a dire di un interesse qualificato e differenziato e non di mero fatto, il cui lato interno è costituito dalla possibilità di conseguire l'assunzione attraverso lo svolgimento della procedura selettiva. In particolare - mentre nell'azione di annullamento del provvedimento di esclusione dalla partecipazione ad un concorso, il ricorrente non mira a contestare la legittimità dell'indizione del concorso, ma agisce in giudizio proprio per ottenere, attraverso l'annullamento della propria esclusione, la possibilità di partecipare alla procedura selettiva e ciò al fine di coltivare la chance di superare il concorso, sicché controinteressato non è il partecipante al concorso, che non soffre alcun nocumento dall'impugnativa, conservando intatta la propria chance di assunzione attraverso il superamento della procedura selettiva, ma solo e soltanto colui il quale è collocato in posizione utile nella graduatoria finale, che dall'annullamento delle prove subirebbe un evidente pregiudizio - nell'azione di annullamento di un bando di concorso, il ricorrente mira a contestare proprio la legittimità dell'indizione della selezione al fine di ottenere l'indizione di un diverso concorso ovvero, come nel caso di specie, di ottenere lo scorrimento della graduatoria di un precedente concorso, sicché assume la qualità di controinteressato chiunque abbia presentato domanda di partecipazione al concorso, atteso che, dall'eventuale annullamento del bando, perderebbe inevitabilmente la propria chance di assunzione. In altri termini, occorre distinguere tra "interesse finale", vale a dire l'interesse volto al conseguimento diretto del bene della vita che costituisce il lato interno della posizione di interesse legittimo, ed "interesse strumentale", vale a dire l'interesse volto ad ottenere una chance per conseguire il bene della vita agognato. Non sussiste alcun dubbio che non solo "l'interesse finale", ma anche "l'interesse strumentale", ove differenziato e qualificato, sia un interesse legittimo e cioè sia giuridicamente rilevante e tutelato dall'ordinamento e non sia un interesse di mero fatto, appartenente all'area dell'irrilevante giuridico. Nella fattispecie in esame, la posizione di chi ha presentato domanda di partecipazione al concorso è certamente differenziata dalla generalità dei consociati ed è altrettanto sicuramente qualificata in quanto presa in considerazione dalla normativa di settore. Di talché, il soggetto che ha tempestivamente presentato domanda di partecipazione al concorso è titolare di un interesse legittimo strumentale, che verrebbe pregiudicato nell'ipotesi di accoglimento del ricorso e di conseguente annullamento del bando di concorso, ed è qualificabile come controinteressato. Il ricorso in esame, quindi, sebbene ammissibile nonostante l'omessa notifica ad almeno un controinteressato, dovrebbe essere notificato a tutti i controinteressati, ossia a tutti coloro che hanno proposto nei termini della lex specialis domanda di partecipazione, per cui si renderebbe necessario l'ordine di integrazione del contraddittorio."; Considerato che, in accoglimento della puntuale richiesta dell'amministrazione resistente - ed alla luce delle considerazioni tutte che precedono e che si ritiene di dovere fare proprie nella presente sede, nella piena condivisione delle stesse - il Collegio ritiene di dovere ordinare alla ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che hanno proposto nei termini della lex specialis la domanda di partecipazione alla procedura di cui trattasi nel termine di 20 (venti) giorni decorrenti dalla notificazione a cura di parte o dalla comunicazione d'ufficio della predente ordinanza, autorizzandosi, fin da ora, la ricorrente a procedervi per pubblici proclami mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con onere di deposito della relativa prova nel successivo termine di 10 (dieci) giorni; Considerato che si fissa fin da ora l'udienza pubblica di prosecuzione per la trattazione nel merito del ricorso alla data del 18.2.2015, ore di rito e che, altresì, nelle more dell'adempimento di cui in precedenza, si ritiene di dovere confermare la sospensione cautelare dell'esecutività del provvedimento impugnato in via principale di cui all'ordinanza collegiale n. 2015/2014 dell'8.5.2014; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ordina alla ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini di cui alla parte motiva che precede e rinvia per la prosecuzione della trattazione del merito alla pubblica udienza del 18.2.2015, ore di rito e, nelle more dell'adempimento di cui in precedenza e fino alla predetta data, conferma la sospensione cautelare dell'esecutività del provvedimento impugnato. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati: Salvatore Mezzacapo, Presidente Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore Silvia Martino, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 18/12/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) | |
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