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Agenzia delle DOGANE, 49 posti
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Da: consiglio di stato 455/2019 | 06/04/2019 21:34:39 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: Precisazioni | 06/04/2019 22:42:34 |
Quello citato da Vincitore è un provvedimento che chiarisce le modalità pratiche di una eventuale applicazione della sentenza del C.d.S. 1447/2016 (ovvero prima che emergessero i fatti scoperti con le indagini penali). Prendere in considerazione solo tale provvedimento, senza menzionare la sentenza del Consiglio di Stato che ha valutato gli effetti delle illegittimità conseguenti ai fatti emersi con il procedimento penale (Sent. C.d.S. 457/2019) e la successiva decisione del GUP nel procedimento penale (che ha rinviato a giudizio due membri su tre della commissione del concorso), significa dare una versione parziale e distorta della realtà. Infatti, la Sent. C.d.S. n. 457/2019, nel valutare i fatti emersi nel procedimento penale, ha chiarito che "...da ciò discende che, laddove siano effettivamente comprovate, tutte le suddette condotte, se non sono apprezzabili ai fini della revocazione della sentenza, ben possono essere apprezzate dall'amministrazione in relazione al prosieguo dell'azione amministrativa, concernendo tale apprezzamento profili estranei agli effetti conformativi della pronuncia e attenendo invece ad ambiti di discrezionalità amministrativa che residuano in capo all'amministrazione anche dopo la formazione del giudicato (v. Cons. di Stato, Ad. Plen. 9 giugno 2016 n. 11). E' fatto salvo quindi il potere dell'amministrazione, anche in relazione al prosieguo dell'azione amministrativa, di verificare se tali fatti -così come ogni altra circostanza sopravvenuta relativa a profili non coperti dal giudicato- , tenuto conto altresì degli ulteriori sviluppi del procedimento penale e della particolare gravità delle ipotesi di reato contestate, siano tali da giustificare l'adozione in via di autotutela di provvedimenti cautelari e/o demolitori..." La sentenza afferma che tali profili possono essere valutati autonomamente, anche in base agli ESITI DEL PROCEDIMENTO PENALE (non del processo, che inizia dopo l'imputazione), e non richiede affatto che vi sia una sentenza di condanna, tantomeno passata in giudicato. La fase del passaggio dal procedimento al processo penale si è concretizzata con il rinvio a giudizio di due commissari su tre. La prova del fatto (valutabile in sede amministrativa) che le tracce siano state diffuse prima del giorno delle prove è più che sufficiente per annullare qualsiasi concorso. Vi sono numerosi e univoci precedenti, anche giurisprudenziali, anche relativi a casi nei quali non vi era notizia di procedimenti penali. Che poi sia necessario, per l'annullamento di un concorso pubblico, che tutti i commissari e tutti i concorrenti che hanno superato le prove, siano prima condannati in sede penale con sentenze definitive, è una tesi che non si era mai sentita prima, e che non ha alcun fondamento logico o giuridico. Da un lato la sentenza del C.d.S. (sopra richiamata), dall'altro la decisione del GUP che ha rinviato a giudizio due commissari su tre, accertando che vi sono le prove della diffusione delle tracce prima della data di svoglimento degli scritti, comportano che vi sono tutte le condizioni per l'ANNULLAMENTO del concorso. E si tratterebbe di una decisione blindata da due chiarissime pronunce giurisdizionali, tanto che tutte le pretestuose minacce di risarcimenti di danni non hanno il benché minimo fondamento (tra l'altro paventate da soggetti che, in mancanza di una graduatoria approvata, non possono vantare che una mera aspettativa...). Citare solo una decisione, ormai superata dai fatti emersi in seguito al procedimento penale, isolandola, e negare l'esistenza di altre (sent. 457/2019 e decisione GUP) che sono essenziali per una ricostruzione complessiva della vicenda, significa negare l'evidenza. La realtà è che la sentenza del 2016 non dispiega alcun effetto di giudicato sui fatti emersi in seguito al procedimento penale. La Sent. 457/2019 spiegava benissimo che i fatti dovevano essere valutati dall'amministrazione, anche all'esito del procedimento penale. E successivamente il Gup ha rinviato a giudizio due membri su tre della commissione. E fingere che non sia successo nulla, e che nulla sia cambiato rispetto alla sentenza del 2016, non cambia la realtà. Se questi sono gli argomenti, si sta davvero raschiando il fondo del barile. | |
Da: xxx | 06/04/2019 22:46:19 |
nessuna | |
Da: consiglio di stato - Sez. V - n. 1859/2002, | 07/04/2019 00:10:15 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: Vincitore2 | 07/04/2019 07:51:24 |
Ordina che la peesente sentenza sia eseguita | |
Da: osservatore disciplinato | 07/04/2019 08:03:46 |
Più recentemente è stato affermato che "le sostituzioni, nel corso del procedimento, dei componenti delle commissioni giudicatrici di pubblici concorsi per essere legittime debbono soltanto assicurare le fondamentali garanzie di coerenza e di uniformità di giudizio; in particolare, i nuovi esaminatori, integrandosi nella esistente commissione e dovendo continuare quanto già intrapreso debbono prendere cognizione dell'attività svolta e, nel proseguire l'attività di valutazione, debbono attenersi ai criteri già stabiliti in precedenza ed alle valutazioni risultanti dai precedenti verbali. " TAR Palermo n. 2439/15. Ma è evidente che qui il problema è un altro: chi garantisce ad ADM che, oltre ai nove rinviati a giudizio, non vi fossero altri candidati a conoscenza delle tracce d'esame ? L'interesse della PA non è quello di assumere tout court, ma di assumere i migliori. | |
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Da: semplice... | 07/04/2019 08:45:40 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: Precisazioni | 07/04/2019 09:32:25 |
Il piano geniale per aggirare il trascurabile problemuccio del rinvio a giudizio di due membri della commissione di concorso su tre per aver comunicato le tracce prima della data degli scritti, sarebbe quello di far continuare la correzione con una diversa commissione? Come se non fosse successo niente? In primo luogo, la sentenza che si vorrebbe eseguire (quella del 2016) afferma già chiaramente che gli elaborati dovrebbero essere corretti dalla stessa commissione, se non c'è la stessa commissione non si può eseguire la sentenza (ricordate che il C.d.S., prima di decidere, aveva chiesto all'Agenzia se i membri della commissione si erano dimessi o avevano altri "impedimenti"?). In secondo luogo, esiste un principio di immutabilità della composizione delle commissioni di concorso che garantisce l'uniformità di giudizio e la partià di trattamento dei candidati. E' ovvio che i candidati devono essere giudicati dalle stesse persone. Altrimenti nel concorso ci sarebbero due diversi concorsi, uno per quelli giudcati sufficienti (a volte eccellenti) sia negli scritti che negli orali da una commissione con due membri su tre rinviati a giudizio, e uno per tutti gli altri. E citare una isolata sentenza del 2002 non cambia le cose. Nel caso in esame, se i membri si dimettono, non lo fanno perché hanno il mal di testa, ma per il rinvio a giudizio in un processo penale. La sentenza del 2002 diche che "la nuova Commissione esaminatrice, dovrà necessariamente procedere ad una attenta analisi degli atti prodotti dalla precedente Commissione, e, solo laddove ritenga di condividerli e farli propri con apposito atto di "ratifica", può procedere oltre...": ma con due commissari su tre rinviati a giudizio, e tutti i pasticci nei verbali ecc, ma quale commissione di kamikaze può condividere il modus operandi della prima commissione e farlo proprio? Suvvia.... In terzo luogo, come conferma la Sent. 457/2019, la precedente sentenza del 2016 alla quale si dovrebbe dare esecuzione non teneva conto delle illegittimità del concorso conseguenti ai gravi fatti emersi nel procedimento penale, che pertanto non sono coperte dal giudicato. Con due commissari su tre rinviati a giudizio per aver comunicato prima le tracce degli scritti, il concorso è irrimediabilmente compromesso, e si deve annullare. E' finita, fatevene una ragione. Quelli bravi davvero vinceranno il nuovo concorso. Gli altri potranno essere sistemati con qualche art 19, qualche poer, qualche po, qualcosa si troverà. Nessuno tornerà a fare il semplice funzionario, non c'è pericolo. Speriamo che prevalga il buon senso, e che a qualcuno non venga in mente di tentare improbabili forzature che non hanno alcuna possibilità di andare a buon fine. | |
Da: X chi precede | 07/04/2019 09:51:37 |
Non sapevo che fosse stata già emessa sentenza di condanna. Precisazioni, vatti a leggere i contributi sopra riportati rilasciati dal Presidente del Tribunale di Torino in tema di vera ingiustizia del sistema giudiziario ossia i numerosissimi casi di rinviati a giudizio senza prove e poi dopo anni assolti, e dal Presidente della Repubblica pochi giorni fa sul protagonismo di alcuni magistrati che ne minano la credibilità. | |
Da: X Precisazioni | 07/04/2019 10:01:14 |
Ahahah inizi a non fare più copia e incolla e sta venendo fuori la tua frustrazione. Noi lo facciamo per te, ti vogliamo aiutare | |
Da: ADM | 07/04/2019 10:04:49 |
COME NOTO, le recenti sentenze del Consiglio di Stato - Sezione IV, n. 455 e n. 456, pubblicate il 18 gennaio 2019, concernenti il concorso indicato in epigrafe, HANNO STATUITO che "l'attività della commissione esaminatrice deve essere limitata alla sola ricorrezione collegiale degli elaborati, che andranno rimessi alla medesima in forma anonimizzata". Le citate pronunce hanno altresì disposto che un'apposita struttura collegiale debba provvedere al ripristino dell'anonimato degli elaborati - che hanno conseguito un punteggio pari o inferiore a 40/100 - da assoggettare a nuova correzione. Tali operazioni si terranno, alla presenza di un congruo numero di candidati, presso la sede centrale di questa Agenzia sita in via M. Carucci, n. 71, Roma e avranno inizio alle 8:30 del giorno 13 marzo 2019; ove necessario, le attività proseguiranno il 14 marzo p.v. Precisazioni dirà "ma il giorno dopo era previsto il rinvio a giudizio e tutto è cambiato"...proprio dispettose queste Dogane! | |
Da: Vincitore | 07/04/2019 11:14:01 |
L unica parte non coperta da giudicato è quella indicata dal consiglio dl stato. Di fronte a prove e nel rispetto delle leggi l agenzia può agire in autotutela come ritiene, sentita se opportuno avvocatura. Probabile credo l ammissione con riserva fino a definizione o prescrizione del processo penale. Per il resto tanti auguri a tutti | |
Da: X sedicente vincitore | 07/04/2019 11:40:25 |
Domani potrai raccontare al tuo specialista tutte le allucinazioni che continui ad avere. Sicuramente potrà individuare la giusta terapia, farmacologica e di sostegno. Ti sono vicino. Coraggio, ce la puoi fare. | |
Da: Li | 07/04/2019 12:07:48 |
Nessuno ha risposto alle mie pacate domande | |
Da: x Li | 07/04/2019 12:39:57 |
Per avere risposte alle tue pacate domande dovresti migrare in un altro Forum. Questo è solo un covo di paranoici che ha confuso un cazzo di concorso con una ragione di vita. Poveracci, che pena ...... | |
Da: Poer | 07/04/2019 15:16:35 |
Dal 2 pot funzionari semplici! | |
Da: Ahahhhaaahhh | 07/04/2019 15:35:45 |
Brad senza pot | |
Da: Li | 07/04/2019 21:24:55 |
Comincio a pensarlo anche io. Rifaccio le domande. Come mai la denuncia è partita dopo 3 anni? Forse perché si prescrivesse? O per altri motivi? | |
Da: X chi precede | 07/04/2019 21:57:28 |
ci mancava solo la teoria del .... G O M B L O T T O !!!! | |
Da: Ma i pot dove li mettono | 07/04/2019 22:12:14 |
Ma i pot dove li mettono | |
Da: Li | 08/04/2019 07:31:31 |
Ho solo domandato. Nessuna teoria. Perché la denuncia è partita nel 2016 quando i fatti erano del 2013? | |
Da: Chi è il vincitore .... | 08/04/2019 08:14:22 |
Aprite le orecchie che qualcosa è successo...... e se tanto non doveva bastare per ....non doveva bastare neanche per quanto saprete... | |
Da: Il dono | 08/04/2019 08:36:31 |
della chiarezza | |
Da: Notizia sicura | 08/04/2019 10:49:13 |
Il direttore ha annullato il concorso dagli scritti in avanti. Nuova correzione ad opera di altra commissione | |
Da: Notizia sicura2 | 08/04/2019 10:58:47 |
La terra è piatta. | |
Da: x notizia sicura | 08/04/2019 14:05:10 |
e' dimostrato che nulla e' meno sicuro di quello che dice notizia sicura | |
Da: Nuova correzione ad opera di altra commissione. | 08/04/2019 14:58:04 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: doganiere23 | 08/04/2019 15:31:56 |
intanto hanno tirato fuori interpelli per riorganizzazione e occuperanno i posti...tra l'altro si dice anche dall'esterno. | |
Da: conto alla rovescia | 08/04/2019 19:18:48 |
notizia sicura è un fake. vero. tuttavia oggi il sindacato regionale uil ha diramato questo comunicato: "Nel programma dei concorsi pubblici 2019, pubblicati nella Legge di Bilancio l'ultimo 29 dicembre 2018, è stato inserito anche un altro concorso Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che dovrebbe portare al reclutamento di diverse figure, da funzionari tecnici a dirigenti. La programmazione assunzionale è già stata confermata lo scorso 21 gennaio durante una riunione a Roma con i diversi sindacati che rappresentano i lavoratori del settore. In particolare si è parlato di unità di personale che andrebbero a coinvolgere molteplici settori all'interno dell'Agenzia delle Dogane, posti derivanti da pensionamenti e blocchi precedenti del turn over che rallentano lo svolgimento delle funzioni essenziali che l'ente svolge. Nel dettaglio si è parlato dei seguenti profili: ... 69 dirigenti; ... e' il funerale del concorso pendente ? | |
Da: Notizia sicura | 08/04/2019 20:40:54 |
Si, concorso annullato. Già pronto nuovo bando per 69 dirigenti | |
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