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Agenzia delle DOGANE, 49 posti
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Da: Vincitore | 06/04/2019 08:46:22 |
Io spero che annullano tutto.. così divento ricco | |
Da: Precisazioni | 06/04/2019 09:19:22 |
Naturalmente, nemmeno questo è vero. Vincitore è terrorizzato dall'ipotesi dell'annullamento del concorso truccato. E non è nemmeno vero che, in caso di annullamento, potrebbe avere diritto ad un qualche risarcimento. In primo luogo, per annullare un concorso non serve certo una sentenza penale di condanna. Il processo penale e l'azione amministrativa hanno scopi diversi e si svolgono su diversi piani. Come ha magistralmente chiarito la Sent. C.d.S. n. 457/2019 "...da ciò discende che, laddove siano effettivamente comprovate, tutte le suddette condotte, se non sono apprezzabili ai fini della revocazione della sentenza, ben possono essere apprezzate dall'amministrazione in relazione al prosieguo dell'azione amministrativa, concernendo tale apprezzamento profili estranei agli effetti conformativi della pronuncia e attenendo invece ad ambiti di discrezionalità amministrativa che residuano in capo all'amministrazione anche dopo la formazione del giudicato (v. Cons. di Stato, Ad. Plen. 9 giugno 2016 n. 11). E' fatto salvo quindi il potere dell'amministrazione, anche in relazione al prosieguo dell'azione amministrativa, di verificare se tali fatti -così come ogni altra circostanza sopravvenuta relativa a profili non coperti dal giudicato- , tenuto conto altresì degli ulteriori sviluppi del procedimento penale e della particolare gravità delle ipotesi di reato contestate, siano tali da giustificare l'adozione in via di autotutela di provvedimenti cautelari e/o demolitori..." La sentenza afferma che tali profili possono essere valutati autonomamente, anche in base agli esiti del PROCEDIMENTO penale (non del processo, che inizia dopo l'imputazione), e non richiede affatto che vi sia una sentenza di condanna, tantomeno passata in giudicato. La prova del fatto (valutabile in sede amministrativa) che le tracce siano state diffuse prima del giorno delle prove è più che sufficiente per annullare qualsiasi concorso. Vi sono numerosi e univoci precedenti, anche giurisprudenziali, anche relativi a casi nei quali non vi era notizia di procedimenti penali. Che poi sia necessario, per l'annullamento di un concorso pubblico, che tutti i commissari e tutti i concorrenti che hanno superato le prove, siano prima condannati in sede penale con sentenze definitive, è una tesi che non si era mai sentita prima, e che non ha alcun fondamento logico o giuridico. Da un lato la sentenza del C.d.S. (sopra richiamata), dall'altro la decisione del GUP che ha rinviato a giudizio due commissari su tre, accertando che vi sono le prove della diffusione delle tracce prima della data di svoglimento degli scritti, comportano che vi sono tutte le condizioni per l'ANNULLAMENTO del concorso. E si tratterebbe di una decisione blindata da due chiarissime pronunce giurisdizionali, tanto che tutte le pretestuose minacce di risarcimenti di danni non hanno il benché minimo fondamento (tra l'altro paventate da soggetti che, in mancanza di una graduatoria approvata, non possono vantare che una mera aspettativa...). Per chiedere un risarcimento dei danni, in ogni caso, si deve dimostrare sia il danno che il fatto ingiusto. Non c'è un danno risarcibile. Qui non ci sono vincitori di un concorso, non 'è alcuna graduatoria definitiva approvata dall'amministrazione, il concorso non è nemmeno finito. Si tratta di una mera aspettativa, che non comporta certo il diritto ad un trattamento economico diverso. E manca anche il fatto ingiusto. L'annullamento di un concorso, in queste condizioni, è assolutamente legittimo se non doveroso. Lo ha scritto chiaramente il C.d.S. E se anche il processo penale finisse senza una condanna penale, non cambierebbe nulla. Per prima cosa prendiamo in considerazione una possibile (tutt'altro che scontata) dichiarazione di estinzione del processo per prescrizione. La prescrizione non equivale affatto ad una assoluzione. Tanto che il Giudice, se ci sono gli elementi per prosciogliere nel merito, deve prediligere questa soluzione favorevole all'imputato e, solo se non esiste tale possibilità, può dichiarare la causa estintiva del procedimento. Per lo stesso motivo, l'imputato che è davvero convinto della propria innocenza, può rinunciare alla prescrizione. La prescrizione non significa affatto che i fatti non sono avvenuti. Si tratta di concetti ovvi e banali, che solo una persona davvero molto impreparata o in mala fede potrebbe mettere in dubbio. Facciamo solo un semplice esempio in ambito doganale: a qualcuno verrebbe in mente di restituire i dazi già incassati solo perché l'imputato è stato assolto per prescrizione dal reato di contrabbando? Anche un'assoluzione per motivi relativi all'elemento soggettivo o alla qualificazione del reato o alla riferibilità dei fatti alle singole persone, sarebbe del tutto irrilevante. Con due commissari su tre rinviati a giudizio, e gli atti del procedimento penale (dichiarazioni di un coimputato e riscontri documentali) dai quali risulta che le tracce erano state divulgate prima delle prove, il Direttore può annullare il concorso in completa tranquillità. Non esiste nessun fatto ingiusto e nessun danno da risarcire, solo ipotesi infondate di chi ha un interesse a mantenere in piedi il concorso ad ogni costo. Senza contare che la responsabilità del soggetto che decide, in questi casi, è prevista solo per colpa grave che in questo caso,non è nemmeno ipotizzabile. Se ci dovessero essere degli eventuali profili di colpa grave o di dolo relativamente alle modalità con le quali è stato gestito il concorso, non sono certamente riferibili al Direttore (che nemmeno c'era quando i fatti sono accaduti) ma ad altri soggetti. | |
Da: Aristidem | 06/04/2019 09:34:29 |
Ma non ti rompi la scatole a ricopiare le stesse cose? | |
Da: Manuale di procedura penale | 06/04/2019 10:18:37 |
1) "Con la RICHIESTA di rinvio a giudizio, l'indagato diviene imputato e si passa dalla fase del procedimento penale a quella, ben più pregnante, del PROCESSO penale". 2) "La PROVA si forma in dibattimento, nel contraddittorio delle parti davanti a un giudice terzo ed imparziale". 3) "La sentenza penale produce i propri effetti solo nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che sia intervenuto nel processo civile. Non, quindi, nei confronti di altri soggetti che siano rimasti estranei al processo penale". Direi che non servono ulteriori Precisazioni | |
Da: ex incaricato | 06/04/2019 10:25:13 |
Ragazzi, diciamoci la verità, per una volta. Mamma dogana ha fatto per anni quello che fa il buon padre di famiglia del codice civile: consapevole che nessuno di noi doganali avrebbe mai potuto vincere un concorso da dirigente o un qualsiasi concorso superiore, fuori dalla dogana, ci ha ha dato questo enorme onere ed onore. Io in 25 anni di dogana non ho mai visto un collega vincere un concorso dirigenziale in altre p.a. dobbiamo solo dire grazie e aspettare il nostro turno: la ruota gira,ieri a me, domani a te. | |
Da: belllllllllllllo | 06/04/2019 10:51:28 |
come a casa nostra? Do ut des? | |
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Da: osservatore disciplinato | 06/04/2019 10:56:58 |
per ex incaricato. Il buon padre di famiglia cerca di dare gli incarichi a persone preparate e per bene. Invece spesso gli incarichi sono stati dati (e ciò vale anche per le POT e, temo, per le POER) a funzionari né preparati né onesti. Spesso l'unico criterio è stato quello della fedeltà personale ed è stato basato su questo ragionamento: io ti faccio guadagnare un sacco di soldi, tu mi raggiungi gli obiettivi, così io poi ci guadagno due sacchi di soldi. E pazienza se certi settori vengono trascurati, chissenefrega, tanto non ti farò mai un audit dove so che sei messo male (tipo contabilità accise o rimborsi o revisioni d'accertamento d'iniziativa in mancanza di INF o relazioni OLAF). Io dir.gen. del resto, vado in pensione tra pochi anni, e al posto mio non manderanno certo un PM o un giudice contabile ma un altro dirigente di prima fascia che avrà il mio stesso interesse e, quindi, non romperà le scatole. La prova che sia andata proprio così è rappresentata dal fatto che alcuni ottimi funzionari hanno avuto un incarico, non si sono piegati alle logiche clientelari e ricattatorie e, senza demerito alcuno, sono tornati a fare i semplici funzionari. Chi ha qualche anno di Dogana sarà consapevole che ai tempi del Dipartimento e della prima Repubblica lo schifo era sicuramente inferiore, e nessuno ci rideva dietro. | |
Da: Li | 06/04/2019 11:03:32 |
La mia pacata domanda non ha avuto risposta ma offese. Addirittura uno dice che sono quel c......o di vincitore. Ripeto: perché i fatti sono stati denunciati 3 anni dopo ? Forse perché si voleva che si prescrivessero ? Perché perdere tempo con i ricorsi amministrativi che l agenzia ha regolarmente vinto? | |
Da: Schifo | 06/04/2019 11:46:06 |
Per qualche coglione che scrive: la pagina del forum ha il titolo di un concorso cassato dal Tar e annullato ripeto annullato in autotutela. | |
Da: Schifo | 06/04/2019 11:47:59 |
Giusto per ricordare che l'agenzia. Vince sempre. | |
Da: Precisazioni | 06/04/2019 13:59:37 |
Per Manuale di Procedura Penale. La sentenza 457/2019 afferma i profili che giustificano l'annullamento del concorso possono essere valutati autonomamente sul piano amministrativo, anche in base agli ESITI DEL PROCEDIMENTO penale (non del processo, che inizia dopo l'imputazione), e non richiede affatto che vi sia una sentenza di condanna, tantomeno passata in giudicato. L'esito del procedimento è stato, nel caso in esame, il rinvio a giudizio di due membri della commissione di concorso su tre. Che la sentenza penale di condana produca i propri effetti solo nei confronti dell'imputato, significa, come è lapalissiano, gli effetti della sentenza penale, ovvero la condana (reclusione, multa, misure interdittive, ecc., l'oggetto dell'eventuale condanna, insomma) non possono estendersi ad altri soggetti. Ma l'annullamento del concorso non è oggetto della sentenza penale. Per annullare un concorso non serve certo una sentenza penale di condanna, tantomeno passata in giudicato. Il processo penale e l'azione amministrativa hanno scopi diversi e si svolgono su diversi piani. Ciò è chiarissino nella sentenza 457/2019 del C.d.S. A meno che non si voglia sostenere che sia sia necessario, per l'annullamento di un concorso pubblico, che tutti i commissari e tutti i concorrenti che hanno superato le prove, siano prima condannati in sede penale con sentenze definitive. Si tratta ovviamente di una tesi che non si era mai sentita prima, e che non ha alcun fondamento logico o giuridico. Poi mi chiedete per quale motivo sia necessario ripetere le stesse cose, scontate e ovvie. | |
Da: Precisazioni | 06/04/2019 14:12:17 |
Anche le affermazioni che il Tar e il C.d.S. avrebbero sempre confermato la regolarità di questo concorso, non sono vere. Altrimenti il concorso sarebbe finito da anni, e non ci sarebbero oltre 500 temi da ricorreggere. E oggetto di tali decisioni non erano ancora stati i gravi fatti emersi nel procedimento penale, che la Sent. 457/2019 ha chiarito non essere coperti da giudicato, e che quindi possono fondare l'annullamento in autotutela o nuovi ricorsi. | |
Da: Li | 06/04/2019 14:37:23 |
Giusto | |
Da: X chi precede | 06/04/2019 14:39:03 |
Niente non ce la puoi fare, sei così concentrato sul copia e incolla che non riesci a capire le repliche. Apri i tuoi orizzonti, altrimenti un concorso non lo passerai mai | |
Da: X Precisazioni | 06/04/2019 15:01:58 |
Hai chiaramente la sindrome della fissazione da annullamento. Tutto gira intorno a quello, tutto porta a quello, tutti devono fare quello, ci sono le prove per quello, il giudice dice quello. Fatti curare, sarà dura ma ci devi provare | |
Da: X sedicente vincitore | 06/04/2019 15:52:15 |
capisco che il fine settimana può essere lungo e che il tuo specialista potrà riceverti solo lunedì, ma esci dal tuo mondo interiore fatto da spaventosi incubi ed incontra la realtà. Coraggio, ce la puoi fare.sono molto vicino a tutti coloro che soffrono | |
Da: Li | 06/04/2019 15:59:49 |
Nessuno risponde alle mie pacate domande | |
Da: Poer | 06/04/2019 17:58:40 |
Io aspetto la Corte Costituzionale | |
Da: Poer | 06/04/2019 18:00:20 |
Ma il 2 maggio i pot dove li collocano considerato che decadono per legge e le poer non ci sono ancora? | |
Da: Vincitore | 06/04/2019 18:40:16 |
Il consiglio di stato ha vagliato tutti i documenti che hanno portato al rinvio a giudizio. Depositati dai ricorrenti. Inoltre l accusa conferma che se qualcosa di illegale è successo è limitato ai candidati rinviati a giudizio. La posizione degli altri è pienamente legittima. Tanto che ha dato le istruzioni per il prosieguo del concorso ordinando al agenzia di eseguire . | |
Da: Aristidem | 06/04/2019 18:54:52 |
Che non può eseguire perché la Commissione non c'è più...svegliati. I pot tornano alle loro sedi di appartenenza , semplice. | |
Da: Precisazioni | 06/04/2019 19:27:11 |
La tesi esposta da Vincitore non ha alcun fondamento e, come al solito, piega la realtà per difendere il concorso truccato contro ogni evidenza. In primo luogo crea confusione confondendo due distinti provvedimenti del Consiglio di Stato. Vi è un primo provvedimento con il quale, su domanda dell'Agenzia, venivano date istruzioni su come eseguire la sentenza del 2016 (ovviamente non teneva conto dei gravi fatti emersi in seguito al procedimento penale). Per dirla tutta, la sentenza del 2016 riformava una precedente sentenza del Tar (che ordinava la ricorrezione di tutti gli scritti con una diversa commissione), e stabiliva la correzione di una parte, ma con la stessa commissione (perchè, naturalmente, gli scritti in un concorso devono essere corretti dalle stesse persone). Quel provvedimento è superato e inapplicabile de facto: non si capisce come si possa dare in mano gli scritti ai commissari rinviati a giudizio, affinché finiscano il lavoro. E anche gli interessati se ne terranno alla larga come se ci scorresse la corrente elettrica a 10.000 volt. L'altro provvedimento è la Sentenza del Consiglio di Stato n. 457/2019 che spiega chiaramente come la precedente sentenza del 2016 non copra affatto con il giudicato le illegittimità derivanti dai fatti emersi nel procedimento penale. La Sent. C.d.S. n. 457/2019 chiarisce che "...da ciò discende che, laddove siano effettivamente comprovate, tutte le suddette condotte, se non sono apprezzabili ai fini della revocazione della sentenza, ben possono essere apprezzate dall'amministrazione in relazione al prosieguo dell'azione amministrativa, concernendo tale apprezzamento profili estranei agli effetti conformativi della pronuncia e attenendo invece ad ambiti di discrezionalità amministrativa che residuano in capo all'amministrazione anche dopo la formazione del giudicato (v. Cons. di Stato, Ad. Plen. 9 giugno 2016 n. 11). E' fatto salvo quindi il potere dell'amministrazione, anche in relazione al prosieguo dell'azione amministrativa, di verificare se tali fatti -così come ogni altra circostanza sopravvenuta relativa a profili non coperti dal giudicato- , tenuto conto altresì degli ulteriori sviluppi del procedimento penale e della particolare gravità delle ipotesi di reato contestate, siano tali da giustificare l'adozione in via di autotutela di provvedimenti cautelari e/o demolitori..." La sentenza afferma che tali profili possono essere valutati autonomamente, anche in base agli ESITI DEL PROCEDIMENTO penale (non del processo, che inizia dopo l'imputazione), e non richiede affatto che vi sia una sentenza di condanna, tantomeno passata in giudicato. In secondo luogo crea confusione tra l'eventuale responsabilità penale dei singoli imputati (il cui accertamento è lo scopo del processo penale) e la prova del fatto (valutabile in sede amministrativa) che le tracce siano state diffuse prima del giorno delle prove (che è più che sufficiente per annullare qualsiasi concorso). Per diffusione non si intende la loro pubblicazione sulla gazzetta ufficiale o su un sito internet (scusate, ma cerco di spiegarlo in modo che possa capire pure lui), ma la circostanza che fossero trapelate, che fossero a conoscenza di alcuni candidati prima della data degli scritti, e che pertanto potevano circolare senza alcun controllo (senza che si possa più essere sicuri di chi le conoscesse e chi no), facendo venir meno la garanzia di segretezza delle tracce e di parità di condizioni dei candiatati, presupposto essenziale e imprescindibile di un concorso pubblico.Vi sono numerosi e univoci precedenti, anche giurisprudenziali, anche relativi a casi nei quali non vi era notizia di procedimenti penali. Anche un bambino capisce che, per l'annullamento di un concorso pubblico, non è affatto necessario che tutti i commissari e tutti i concorrenti che hanno superato le prove siano prima condannati in sede penale con sentenze definitive. Lo so che, gira e rigira, sono sempre le stesse cose. Ovvie. Scontate. Banali. Ma se dovete rileggerle non dovete dare la colpa a me. E' Vincitore che mi evoca. | |
Da: Vincitore | 06/04/2019 19:43:05 |
Sentenza che ordina esecuzione è del 2019 | |
Da: Vincitore | 06/04/2019 19:56:11 |
Si tratta di sentenza CDs 455/2019 con la quale si ordina ben dopo le questioni penali la continuazione della procedura | |
Da: ex incaricato | 06/04/2019 20:15:03 |
non avete dimostrato il contrario. avete 1 collega della vostra dogana che hanno superato concorsi dirigenziali o superiori in altre amministrazioni? mi spiace ma la dogana ci dà una cosa che nessuno è riuscito a conquistarsi altrove. quindi una sola parola dovremmo dire: grazie | |
Da: Precisazioni | 06/04/2019 20:23:15 |
la sentenza per la quale l'amministrazione ha chiesto le modalità di esecuzione è del 2016, prima dei fatti emersi dal procedimento penale. La sentenza 457/2019 spiega che tale sentenza del 2016 non dispiega alcun effetto di giudicato relativamente alle illegittimità del concorso che derivano dai fatti emersi con il procedimento penale. La sentenza 457/2019 è chiara. Il provvedimento del GUP pure. | |
Da: Vincitore | 06/04/2019 20:23:42 |
Io ne conosco diversi. Corte costituzionale. Notariato. Dottori di ricerca | |
Da: Vincitore | 06/04/2019 20:24:37 |
La 455/2019 vuoi postarla? | |
Da: Precisazioni | 06/04/2019 21:11:48 |
Tutta la tesi di Vincitore si basa esclusivamente su un provvedimento che fornisce dei chiarimenti applicativi di una sentenza del 2016? Fingendo che esista solo tale provvedimento? Fingendo di ignorare l'esistenza della ben più articolata Sentenza n.457/2019 che afferma chiaramente come la precedente sentenza del 2016 non dispiega alcun effetto di giudicato relativamente alle illegittimità del concorso che derivano dai fatti emersi con il procedimento penale? Fingendo di ignorare che il GUP ha rinviato a giudizio due membri su tre della commissione del concorso? Fingendo di essere il vincitore di un concorso nel quale non esiste nessuna graduatoria approvata dall'amministrazione, che non è nemmeno terminato e, visti i recenti sviluppi, che non si capisce come possa essere portato a termine? | |
Da: Brad POT | 06/04/2019 21:25:19 |
Dispiace per sedicente vincitore, perché è assolutamente umano e va compreso il disorientamento di chi, essendoci oggettivamente arrivato vicino, vede svanire un traguardo bello e desiderato. Detto questo, a fronte delle ennesime, puntuali e sistematiche spiegazioni ricevute, continuare a replicare come un disco rotto (peraltro a fronte del susseguirsi, da ben sei anni, di vicende che hanno progressivamente fatto chiarezza sull'accaduto e sol non potersi sottrarre dalla conseguenze) fa capire che Vincitore, sicuramente un bravo o forse bravissimo doganiere, è oggettivamente un coglione, e quindi tiriamo un sospiro di sollievo di non trovarcelo in mezzo al cazzo in qualche ufficio come dirigente. Ex incaricato, anche tu, con la tua vomitevole logica da mafioso di merda, e non certo boss ma riprovevole campiere. | |
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