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Agenzia delle Entrate, 403 DIRIGENTI
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Da: Candido29/12/2013 19:58:02
Per legge può essere riservato agli interni un massimo del 50% dei posti messi a concorso, purché siano in possesso dei titoli del bando e abbaino raggiunto l'idoneità. Questo punto non è attaccabile.
Per contro l'incarico dirigenziale, in quanto giuridicamente è soltanto una temporanea sostituzione, facente già parte da contratto delle agenzie fiscali di quella che dovrebbe essere la normale professionalità di un funzionario, non può costituisce titolo per un concorso.  Inoltre è effettivamente inopportuno immettere gli incarichi dirigenziale quale titolo quando per il Consiglio di Stato vi sono seri elementi di incostituzionalità dell'istituto, tant'è che la loro stessa esistenza è a rischio di fornite al giudizio della Corte Costituzionale.
Certo c'è una differenza con il concorso per 175 dell'Agenzia delle Entrate, ma anche questo rischia l'annullamento. Semmai, visto che gli incarichi incidono solo sul punteggio finale, non sull'ammissione né sulle prove, potrebbe esserci un annullamento solo parziale del bando, per la precisione solo dell'art. 8, trasformando il corso d'opera il concorso per titoli ed esami in un concorso solo per esami. Non è molto frequente, ma ci sono stati casi di annullamenti solo parziali di bandi di concorso.

Da: Arianna 2 29/12/2013 22:24:45
Guarda che la legge precede per gli interni una riserva del 30% e non del 50% e poi non e' possible escludere dalla riserva gli interni che hanno i requisiti per partecipare al concorso ma non gli otto anni richiesti dal Bando.

Da: Candido30/12/2013 12:02:12
L'art. 52 del d.l. 165/2001 stabilisce la possibilità di stabilire una riserva di posti non superiore al 50% per il personale interno in possesso dei titoli richiesti per l'accesso dall'esterno (nel caso laurea e 5 anni di servizio da funzionario).
Sempre lo stesso articolo stabilisce che la valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno 3 anni costituisce titolo rilevante ai fini dei posti riservati nei concorsi. Di conseguenza la riserva limitata solo a coloro che abbiano 8 anni di servizio, pur derivando da un'interpretazione estensiva della norma, magari discutibile, non è necessariamente illegittima.
Diverso è il caso degli incarichi, la cui valenza come titolo, addirittura l'unico valutabile, non è basata su alcuna base normativa, anzi va contro non  solo la già citata sentenza del TAR sul concorso per 175 dirigenti, ma anche contro una serie di sentenze che riguardano l'oggettività, la pertinenza e la logica dei titoli valutabili nei concorsi pubblici.

Da: scusa candido30/12/2013 12:07:15
Ma state parlando solo per ipotesi o si sa già che gli incarichi saranno requisiti valutabili?

Da: Candido30/12/2013 12:14:16
Diciamo che leggendo le comunicazioni sindacali la probabilità di un concorso-fotocopia con quello delle dogane appare molto alta.

Da: xxx30/12/2013 12:51:09
L'art. 52 da voi citato riguarda le progressioni dei funzionari tra le aree e non i dirigenti:
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività' svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore.

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Da: xxx30/12/2013 12:57:44
Qui si mette male prima di iniziare, si preannunciano nuovi ricorsi ma il bello è che nessuna paga...

Da: un funzionario30/12/2013 15:08:56
Essere biondi e con gli occhi azzurri quanti punti dara'....:-)

Da: Arianna 2 30/12/2013 15:11:20
Ripeto ancora la riserva per gli interni e' del 30% prevista dal D.Lgs. 165/2001 e dal DPR attuativo sui concorsi per dirigenti (art. 3 del DPR 272/2004).  Quindi il Bando e' illegittimo anche sotto questo profilo comunque non ha senso partecipare a memo che si abbia una reggenza.

Da: 30/12/2013 15:37:02
N. 07636/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00705/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 705 del 2011, proposto da DIRPUBBLICA (Federazione dei Funzionari, delle elevate Professionalità, dei Professionisti e dei Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Medici, presso il cui studio, in Via Properzio n.37, è elettivamente domiciliato;


contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è ex lege domiciliato;
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore e legale rappresentante p.t., come sopra rappresentato e difeso;


per l'annullamento

- del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. 146687/2010 del 29.10.2010, pubblicato in G.U.R.I., IV Serie Speciale, n. 88 del 05.11.2010;

- del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10.09.2010, registrato alla Corte dei Conti in data 08.10.2010;

- di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o comunque connesso;




Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2011 il Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti i Difensori indicati nell'apposito verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con provvedimento n.146687/2010 del 29.10.2010 (pubblicato in GURI n.88 del 5.11.2010, IV^ Serie Speciale) il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha bandito una selezione-concorso per il reclutamento di 175 Dirigenti di seconda fascia, in attuazione ed ai sensi del DM (del Ministro dell'Economia e delle Finanze) 10.9.2010.

Con il concorso in esame l'Agenzia ha inteso applicare l'art.1, comma 530, della L. 27.12.2006 n.196, che prevede che il reclutamento di personale dell'Amministrazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, compreso quello delle Agenzie fiscali, può avvenire "con modalità speciali".

In particolare, avviando la procedura concorsuale per cui è causa - che riserva il 50% dei posti da coprire al personale interno - l'Agenzia ha inteso trovare una soluzione per "sanare" la posizione di una serie di suoi Funzionari che da svariati anni - per l'esattezza: 80 funzionari da più di nove anni; 200 da più di cinque e altri 60 da più di tre anni (che complessivamente costituiscono il 56% delle posizioni dirigenziali attive) - svolgono "egregiamente" (come specificato nella delibera n.55 del 22.12.2009 del Comitato di Gestione), "incarichi dirigenziali" pur non rivestendo la corrispondente qualifica dirigenziale.

Tale abnorme situazione si è determinata per effetto della sistematica e permanente applicazione dell'art.24 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia che attribuiva temporaneamente (ma che è stato via via sempre prorogato con delibere del Comitato di Gestione, ultima delle quali la n.55 del 22.12.2009), la facoltà di coprire posti dirigenziali vacantimediante il conferimento di incarichi dirigenziali a funzionari privi della qualifica dirigenziale.

Poiché la Federazione ricorrente ritiene che la procedura selettiva in questione sia viziata da illegittimità sotto svariati profili, e che leda gli interessi degli iscritti dei quali tutela le posizioni sindacali, con il ricorso in esame ha impugnato gli atti ed i provvedimenti con i quali è stata indetta; e ne chiede l'annullamento per le conseguenti statuizioni.

Lamenta al riguardo:

violazione e falsa applicazione degli artt.97 e 113 della Costituzione, violazione e falsa applicazione dell'art.1 della L. 7.8.1990 n.241 e dei principii di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa, deducendo che il DM 10.9.2010, che detta la disciplina della procedura concorsuale, non è stato allegato al bando (non ostante fosse richiamato dallo stesso) e con esso pubblicato in GURI, né altrimenti reso pubblico (primo motivo di gravame);

violazione e falsa applicazione dell'art.10, comma 1�°, delle disposizioni preliminari al codice civile, violazione e falsa applicazione dell'art.17, commi 3�° e 4�° e 4�° bis della L. 23.8.1988 n.400, deducendo che il DM 10.9.2010 non è stato pubblicato in GURI pur essendo un atto di natura (e ad efficacia) regolamentare (secondo motivo);

violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 100 della Costituzione, dell'art.17, commi 1�° e 3�° e 4�° della L. 23.8.1988 n.400 e dell'art.17, comma 25�°, lett. a, della L. 15.5.1997 n.127, deducendo che il DM 10.9.2010 è illegittimo in quanto è stato adottato senza la preventiva acquisizione del parere del Consiglio di Stato (terzo motivo);

violazione e falsa applicazione dell'art.95 della Costituzione, dell'art.17, commi 3�° e 23�° della L. 23.8.1988 n.400 e del DPR 19.7.1989 n.366, deducendo che il DM 10.9.2010 è illegittimo in quanto prima della sua emanazione non è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri (quarto motivo);

violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 71 del D.Lgs. 30.7.1999 n.300, 30.7.1999 n.296, dell'art.1 comma 530�° della L.27.12.2006 n.296, dell'art.2, comma 2�°, del DL 30.9.2005 n.203 conv. in L.20.12.2005 n.248, dell'art.17, comma 3�°, della L. 23.8.1988 n.400, deducendo che il DM 10.9.2010 è illegittimo in quanto nello stabilire modalità speciali di reclutamento del personale dirigenziale dell'Agenzia delle Entrate, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ne ha violato l'autonomia regolamentare ed organizzativa (quinto motivo);

violazione e falsa applicazione dell'art.39, comma 1, della L. 27.12.1997 n.449, dell'art. 35, comma 4�°, e 4�° bis, del D.Lgs 30.3.2001 n.165, dell'art.1, comma 530 e 536, della L. 27.12.2006 n.296, dell'art.66, comma 10, del DL 25.6.2008 n.112, conv. In L. 6.8.2008 n.133, dell'art.9 del DL 31.5.2010 n.78, conv. in L. 30.7.2010 n.122, deducendo che l'intera procedura è illegittima in quanto "è stata bandita in carenza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'autorizzazione di cui all'art.35, co 4 e 4bis, del D.Lgs. 30.3.2001 n.165", e comunque in violazione dei principii generali che regolano l'accesso alla dirigenza nel settore del pubblico impiego (sesto motivo);

violazione e falsa applicazione degli artt.3, 51, 70,97, 100 della Costituzione, dell'art.2, comma 2�°, del DL 30.9.2005 n.203 conv. In L.2.12.2005 n.248, dell'art.1, comma 530, della L. 27.12.2006 n.296 (settimo motivo), nonché dell'art.28 del D.Lgs. 30.3.2001 n.165 e del DPR 24.9.2004 n.272 (ottavo motivo), deducendo che la normativa in esame non può essere interpretata nel senso di consentire la deroga del principio secondo cui alla qualifica dirigenziale si accede mediante concorso per esami.

Ritualmente costituitasi, l'Amministrazione ha eccepito il difetto di legittimazione (per carenza del titolo a rappresentare interessi diffusi o categoriali) della ricorrente Federazione, e la conseguente inammissibilità del ricorso; e comunque la sua infondatezza del merito, chiedendone il rigetto con qualsiasi statuizione e con vittoria di spese.

Nel corso del giudizio le parti hanno insistito, con successivi atti defensionali, nelle rispettive richieste ed eccezioni.

Con ordinanza n.676 del 23.2.2011 questo TAR ha respinto la domanda cautelare, avendo ritenuto che il pregiudizio paventato non fosse attuale.

Infine, all'udienza del 25.5.2011, udite le conclusioni dei Difensori, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

1.1. L'eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto di legittimazione ad agire della Federazione ricorrente - eccezione sollevata in via preliminare dall'Amministrazione resistente - non merita accoglimento.

La questione è stata già affrontata e risolta con la sentenza parziale n.260 del 13.1.2011, dalle cui statuizioni il Collegio non ritiene di discostarsi (la sentenza in questione, non definitoria, risulta appellata e non sospesa, con giudizio allo stato pendente)..

La tesi difensiva dell'Amministrazione secondo cui nel giudizio introdotto dal ricorso in esame la Federazione tutelerebbe posizioni soggettive imputabili esclusivamente ad una parte dei propri iscritti (il che rende la domanda inammissibile per carenza di una "sufficiente diffusione" dell'interesse), non appare condivisibile.

Nulla impedisce di ritenere, infatti, che vi sia un interesse generale degli iscritti a veder rispettata la disciplina dell'accesso alla dirigenza, al fine di evitare sperequazioni e trattamenti differenziati occasionali (atti a generare fratture insanabili all'interno della categoria).

E poiché l'onere della prova (in ordine alla effettiva sussistenza di interessi contrapposti all'interno della Federazione, ed alla emergenza di una conflittualità tale da romperne il fronte unitario) gravava sull'Amministrazione, la quale non la ha fornita, l'adozione di una pronuncia dichiarativa del difetto d'interesse costituirebbe - ad avviso del Collegio - una ingiustificata interferenza (o ingerenza) su fatti associativi interni, e si risolverebbe in una altrettanto ingiustificata compressione del diritto di agire per la salvaguardia di interessi diffusi..

1.2. Nel merito il ricorso merita accoglimento sotto gli assorbenti profili di doglianza di cui al sesto, settimo ed ottavo motivi di gravame, con i quali (e nella parte in cui) la ricorrente lamenta la violazione dei principi di cui agli artt. 19 e 52 del D.Lgs. n. 165/2001.

Al riguardo la Sezione si è già espressa con la sentenza n. 6884 del 25.5.2011 (dep. 1.8.2011), nella quale è stato osservato:

che l'art. 24, co. 2, del regolamento di amministrazione, nel testo risultante dalla delibera del Comitato di gestione n. 55 del 22/12/2009 oggetto di impugnazione, stabilisce che �«per inderogabili esigenze di funzionamento dell'Agenzia, le eventuali vacanze sopravvenute possono essere provvisoriamente coperte, previo interpello e salva l'urgenza, con le stesse modalità di cui al comma 1 ( cioè mediante la stipula di contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti) fino all'attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza e comunque fino al 31 dicembre 2010�»;

che in asserita, ma non corretta, applicazione della predetta normativa, la delibera del Comitato di gestione n. 55 del 22.12.2009, come già analoghe delibere adottate fin dal 2006, ha perpetuato fino al 31 .12.2010 la prassi del conferimento di incarichi dirigenziali, in provvisoria reggenza, a copertura di posizioni dirigenziali vacanti;

che "detti incarichi, conferiti senza l'espressa indicazione di un termine di durata, e sostanzialmente prorogati di anno in anno, risultano espletati da funzionari non dirigenti, senza che l'Agenzia delle Entrate abbia contemporaneamente provveduto a bandire le procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e implicano indiscutibilmente l'espletamento di mansioni superiori dirigenziali da personale privo della relativa qualifica";

che "costituisce infatti circostanza di fatto pacifica, perché peraltro non smentita in giudizio neanche dalla Difesa erariale, che le mansioni oggetto degli incarichi de quibus corrispondono a quelle tipiche della qualifica dirigenziale, implicando conseguentemente l'attribuzione del relativo trattamento economico";

che però "l'espletamento di mansioni superiori da parte di dipendenti pubblici contrattualizzati, al di fuori di ipotesi tassativamente previste, è vietato dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, all' art. 56, nel testo sostituito dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 25, e successivamente modificato prima dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, art. 15 e poi dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52,con conseguente nullità dell'atto di conferimento illegittimo.

Come già osservato nella richiamata pronunzia, "configurandosi il conferimento di un incarico dirigenziale in favore di un funzionario non dirigente alla stregua dell'assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, il relativo atto di conferimento deve considerarsi radicalmente nullo ai sensi dell'art. 52 co. 5 del D.Lgs. n. 165/2001".

Ed in effetti tale norma stabilisce espressamente che "al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore".

Né potrebbe sostenersi che si sia trattato di incarichi di "temporanea reggenza".

Al riguardo nella predetta sentenza la Sezione ha già chiarito che l'art. 24 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate non contempla - in realtà - ipotesi di conferimento di incarichi di temporanea reggenza, ma di veri e propri incarichi dirigenziali, com'è dimostrato dal fatto che è stata prevista la stipula di contratti individuali di lavoro a tempo determinato con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti.

Ed invero nel caso della reggenza non è configurabile la predeterminazione di precisi limiti temporali nè la stipulazione di contratti individuali di lavoro, costituendo la "reggenza" un istituto di carattere eccezionale che risponde all'esigenza occasionale e transitoria di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, del quale può essere fatto uso esclusivamente nei casi in cui il venir meno della titolarità di un organo per cause imprevedibili imponga l'urgente individuazione di un nuovo soggetto temporaneamente preposto all'organo a salvaguardia degli interessi pubblici perseguiti.

Inoltre, come ha avuto modo di notare ripetutamente la giurisprudenza, la reggenza dell'ufficio è consentita, senza dare luogo agli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, a condizione che sia stato avviato il procedimento per la copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura (Cass. civ., Sez. Unite, 22 febbraio 2010, n. 4063).

Più in particolare, e per quanto in questa sede interessa, va aggiunto che lo svolgimento temporaneo di incarichi dirigenziali (nel senso propriamente implicato dalla reggenza) è stato ricondotto tra i contenuti professionali di base propri della terza area funzionale, così come definiti dall'Allegato "A" del C.C.N.L. del comparto Agenzie fiscali, sottoscritto il 28 maggio 2004, per cui l'assegnazione dei predetti incarichi non dovrebbe comportare il diritto al trattamento economico dirigenziale, mentre in applicazione della delibera oggi impugnata il conferimento di incarichi dirigenziali ad interim con contratto individuale di lavoro implica anche l'attribuzione del trattamento economico del dirigente..

Alla luce delle superiori considerazioni ritiene il Collegio che le fattispecie disciplinate dall'art. 24 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate non siano riconducibili nell'ambito degli incarichi di temporanea reggenza, implicando piuttosto il conferimento di veri e propri incarichi dirigenziali a soggetti privi della relativa qualifica, così collocandosi in rotta di collisione con i principi di cui agli arti. 19 e 52 del D.Lgs. n. 165/2001.

Nelle memorie difensive presentate in vista dell'udienza di discussione del ricorso, l'Avvocatura dello Stato evidenzia in maniera analitica le ragioni per le quali, nel tempo, l'Agenzia delle Entrate non è stata in grado di provvedere alla copertura di un numero così rilevante di posizioni dirigenziali mediante l'indizione di pubblici concorsi, essendo quindi costretta a ricorrere all'impiego di funzionari non dirigenti.

Ma - come già affermato nella richiamata sentenza - "rimane il dato indiscutibile del contrasto della scelta organizzativa del conferimento di incarichi dirigenziali, senza concorso, a funzionari privi della qualifica dirigenziale, con la puntuale disciplina di cui agli artt. 19 e 52 del d. lgs. n. 165/2001".

Sicchè - in accordo con l'orientamento già assunto - non resta che confermare quanto già osservato nel precedente più volte richiamato; e cioè che "una deroga così ampia sul piano quantitativo e temporale al principio del reclutamento del personale dirigenziale mediante il sistema concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali è valsa ad introdurre e consolidare nel tempo una situazione complessiva di grave violazione di principi fondamentali di regolamentazione del rapporto di pubblico impiego e delle garanzie relative all'accesso alle qualifiche, alla selezione del personale e allo svolgimento del rapporto".

2. In considerazione delle superiori osservazioni il ricorso, assorbita ogni altra cansura di ordine procedimentale, va accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro  2000,00, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso; e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali con le modalità e nella misura indicate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del giorno 25 maggio e del 6 luglio 2011 con l'intervento dei Signori Magistrati:



Luigi Tosti, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore

Salvatore Mezzacapo, Consigliere





   
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


Da: xxyyzz30/12/2013 16:00:24
ma è solo il primo grado

Da: DALLA 30/12/2013 16:03:43
Darla o darlo..... Quanti punti da' ?????

Da: dipende...30/12/2013 17:32:09
... dalla posizione

Da: oscarrafon30/12/2013 19:15:29
quando uscirà il bando?

Da: Arianna 2 30/12/2013 22:52:47
Non prestissimo.

Da: oscarrafon31/12/2013 07:44:19
cioè?

Da: Prorogato 31/12/2013 08:53:15

Al 2014 il bando

Da: oscarrafoncurius31/12/2013 09:08:59
e grazie al c....

Da: ,.,.31/12/2013 13:55:41
caro conte..., sarebbe potuto uscire oggi, ecco il perché della precisazione

Da: xxyyzz31/12/2013 14:13:03
e intanto ci si vanta di premiare il merito e le competenze

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Comunicati+Stampa/Archivio+comunicati/CS+Dicembre+2013/CS+20122013+premiazione+funzionari/193_Com+st++Premio+funzionari+20.12.13.pdf

Da: graziociucc31/12/2013 15:13:25
e va bè chi ti dice che non esce. e se sai questo saprai pure quando pou o meno dovrebbe uscire

Da: ,.,.31/12/2013 15:33:06
Io so tutto, anzi tutti posti messi a bando sono miei

Da: Cirispipl31/12/2013 16:09:33
C'è grande suspance. Bisogna anche mettersi a studiare.

Da: vera1431/12/2013 16:40:44
Decreto Milleproroghe 2014

Art.1

14. Il termine per il completamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 8, comma 24, primo periodo, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è prorogato al 31 dicembre 2014. Nelle more possono essere prorogati solo gli incarichi già attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell' articolo 8 del decreto legge n. 16 del 2012.

Da: walter800 31/12/2013 17:22:32
Quindi?

Da: asd31/12/2013 17:35:03
Quindi questo concorso quando esce?

Da: concorsista...01/01/2014 10:59:37
Immagino tra un paio di mesi.
Nel frattempo facciamo gli altri concorsi i cui bandi sono già usciti:
- 49 posti agenzia dogane
- 3 posti CNR

Da: inglese3301/01/2014 12:12:15
3 posti?nooooooooooooooo

Da: xxx02/01/2014 11:14:26
Date un'occhiata a questo link del sindacato UNADIS:
http://www.unadis.it/stabilizzazione-incaricati-di-funzioni-dirigenziali-delle-agenzie-fiscali/

Parlano di stabilizzare i dirigenti precari dell'Agenzia delle Entrate, quelli in sostanza che ricoprono incarichi dirigenziali senza concorso.
Mi chiedo, ma in che Paese viviamo? Qui stabilizzano gente nella PA che non ha mai vinto un concorso da dirigente. Lo stesso avviene per la stabilizzazione dei precari della PA in altri enti pubblici.
Mi chiedo, ma a quelli che non hanno santi in paradiso chi ci pensa?

Da: Filippo6702/01/2014 11:14:42
Scusate, perche' non cerchiamo di dare visibilita' politica allo scandalo con cui vengono affidati gli incarichi?

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