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155 ISTR. ECONOMICI - ADESIONI RICORSO CONTRO VALUTAZIONE TITOLI
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Da: Claude555 13/12/2013 12:41:48
Sono d'accordo con Giusepper68, anche io sono idonea e sono convinta che il ricorso non sia fattibile. Mi sono documentata e poi ho sentito il parere di due avvocati (lavoravo in uno studio legale). Credo che l'interesse di noi idonei sia proprio quello di velocizzare le assunzioni e quindi lo scorrere della graduatoria, e non bloccarle. E poi perché continuate a dire che la graduatoria non scorrerà? ma chi ci dice che l'organico degli istr.econ. non aumenterà? chissà quante rinunce ci saranno da persone che hanno vinto altri concorsi....l'unica possibilità che abbiamo è quella di lasciare andare avanti le cose e vedere se ci sarà spazio anche per noi, come spero,  se facciamo ricorso e blocchiamo tutto ci facciamo un danno enorme.....

Da: scorpio8311 13/12/2013 12:48:20
Claude purtroppo questa amministrazione non fa propendere per questa prospettiva. Va avanti per la sua strada come se nulla fosse. Vedi la graduatoria appena uscita che non tiene conto della recente sentenza tar. Proprio a dire che a loro non importa nulla.

Da: giusepper68 13/12/2013 13:08:00
Claude555 poi se sarà presentato anche da una sola persona ricorso possiamo muoverci tutti assieme anche alcuni vincitori stanno valutando questa ipotesi "nell'eventualità" per tutelarsi noi possiamo o aderire con loro anche se siamo idonei tanto il loro obiettivo e controbbattere ai ricorsi che qualcuno vorrebbe fare per la rivalutazione titoli, chiedendo risarcimenti danni per lo slittamento delle assunzioni e per il danno che creerebbero ai vincitori ma a questo punto anche a noi idonei. Almeno anche se dovremmo aspettare un paio di anni per veder scorrere la graduatoria potremmo racimolare qualche soldo per i danni che qualcuno potrebbe causarci da un ricorso. Stasera cmq vedrò un ragazzo vincitore che partecipa al nostro profilo e vediamo loro come si stanno organizzando.

Da: foddy 13/12/2013 13:35:37
giuseppe68 sono d'accordo con te

Da: Claude555 13/12/2013 13:44:14
Giusepper68
Ah ok grazie non lo sapevo.

Da: kkk72 13/12/2013 18:05:19
SCORPIO OVVIAMENTE IL COMUNE CONTINUA AD APPLICARE ALLA LETTERA IL BANDO.....CI MANCHEREBBE!! I DIETISTI SARANNO TRAI PRIMI AD ESSERE ASSUNTI (OVVIAMENTE SOLO I PRIMI.....GLI ALTRI DOVRANNO SPERARE E. NEL FRATTEMPO. SE NON HANNO UN LAVORO TROVARSENE UNO XCHE' ANCHE X LORO COME PER NOI SARA' MOLTO LUNGA).

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Da: scorpio8311 13/12/2013 18:15:10
E sbaglia kkk72. Con contenzioso in corso devi aspettare la sentenza di secondo grado;altrimenti a cascata anche i dietisti ricorreranno per lo stesso motivo e si bloccheranno le assunzioni.

Da: scorpio8311 13/12/2013 18:17:50
Comunque spero che il comitato tenga conto nelle trattative col comune di queste questioni altrimenti la vedo nera nera nera.

Da: kkk72 13/12/2013 18:30:24
caro Scorpio il contenzioso riguarda solo le parti interessate.....ad esempio coloro che hanno partecipato alla procedura dei 7. Quel che viene deciso per loro non è che si applica automaticamente a tutte le procedure!! Diventa soltanto un "precedente" a cui facendo ricorso si può far riferimento.

AVETE LETTO IL PIANO ASSUNZIONALE DELIBERATO IERI????
AVETE LETTO CHE FINE HANNO FATTO LE RISORSE CHE ERANO PREVISTE PER L'ASSUNZIONE DEI 7???
SE NON LO AVETE LETTO, VE LO DICO IO, VERRANNO USATI PER ASSUMERE PERSONE DALLE ALTRE PROCEDURE NON BLOCCATE DA RICORSO.

Da: scorpio8311 13/12/2013 19:34:32
abuso su abuso. Dimentichiamoci allora l'assunzione a questo punto. Tanto ....

Da: giusepper68 13/12/2013 21:32:56
@kkk72 che vuol dire solo i primi dietisti?non vengono assunti tutti e 57 o solo una parte di questi vincitori?e gli altri vincitori?grazie

Da: PincoPalla80 13/12/2013 21:37:04
kkk72

AVETE LETTO IL PIANO ASSUNZIONALE DELIBERATO IERI????
Hai un link per caso?

Grazie

Da: Roma 2013 14/12/2013 10:21:04
L'Aran interviene sugli idonei e vincitori di concorsi, nonché limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego - http://www.ilpersonale.it/pf/articolo/24404/LAran-interviene-sugli-idonei-e-vincitori-di-concorsi-nonche-limitazioni-a-proroghe-di-contratti-e-alluso-del-lavoro-flessibile-nel-pubblico-impiego

Da: kkk72 16/12/2013 09:42:23
meglio mettere il testo.......

L'Aran interviene sugli idonei e vincitori di concorsi, nonché limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego

L'ARAN nel numero di novembre di "ARAN informa" interviene sulle disposizioni contenute nell'art.4 del d.l. n. 101/2013 così come convertito nella Legge n. 125/2013 aventi ad oggetto "Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego."

Il comma 1 dell'articolo apporta modifiche all'art. 36 del d.lgs. 165/2001, restringendo ulteriormente le ipotesi per le quali è possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato, che pertanto potranno essere stipulati solo "per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale".

Al comma 2 dell'art. 36 sono poi aggiunti due periodi; nel primo si stabilisce, per prevenire fenomeni di precariato, la possibilità per le P.A. di concludere contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti, per concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato.

E' poi prevista la possibilità di applicare la disposizione del terzo periodo del comma 61 dell'art. 3 della legge n. 350/2003 (Legge finanziaria per il 2004) in base alla quale le amministrazioni pubbliche, soggette a limitazione delle assunzioni (nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71 previste nel medesimo art. 3), possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo con le stesse. Resta ovviamente ferma la salvaguardia delle posizioni occupate nella graduatoria dai vincitori e idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.

Dopo il comma 5 bis dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, viene introdotto un comma 5 ter che stabilisce l'applicabilità alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 368/2001 sul tempo determinato (Attuazione della direttiva del Consiglio del 28 giugno 1999, n. 70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato), ribadendo tuttavia il limite alla utilizzazione di tali contratti indicato nel comma 1 dell'articolo, e sottolineando nuovamente, per il settore pubblico, il divieto di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il successivo comma 5 quater, aggiunto all'art. 36, stabilisce la nullità dei contratti conclusi in violazione delle norme dell'articolo e le conseguenze per il dirigente che lo abbia stipulato: responsabilità erariale, responsabilità ex art. 21 d.lgs. n. 165/2001 (responsabilità dirigenziale) e mancata retribuzione di risultato.

Comma 2: aggiunge all'ultima frase del comma 6 dell'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 le seguenti parole: e in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato art. 36 comma 5 quater, cioè le conseguenze per il dirigente richiamate sopra. In tal modo sono state sostanzialmente equiparate, per il dirigente, le sanzioni per un utilizzo improprio sia dei contratti a tempo determinato, che dei contratti co.co.co.

Comma 3: prevede che fino al 31 dicembre 2016, per le amministrazioni pubbliche che vogliano avviare procedure concorsuali per l'assunzione di personale, l'autorizzazione sia subordinata: a) alla verifica della avvenuta immissione in servizio presso l'amministrazione di tutti i vincitori di concorso collocati in graduatorie vigenti per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salvo comprovate necessità organizzative, non temporanee ed adeguatamente motivate; b) alla assenza di idonei collocati in graduatorie vigenti dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

Comma 3 bis: stabilisce che per la copertura di posti in organico è comunque necessaria la previa attivazione della procedura ex art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva) in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario.

Pertanto, se una amministrazione ha necessità di coprire posti in organico, si ritiene che dovrà innanzitutto attivare la procedura di mobilità e, se restano ancora posti da coprire, potrà avere l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali solo dopo che saranno state verificate le situazioni sub a) (immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle graduatorie vigenti) e b) (assenza di idonei collocati nelle graduatorie vigenti a partire dal 1° gennaio 2007).

Comma 3 ter: anche ai vincitori ed agli idonei di cui al comma 3 si applica quanto previsto dall'art. 3 comma 61 terzo periodo della legge n. 350/20013 (Legge finanziaria per il 2004): assunzioni utilizzando graduatorie di altri enti.

Comma 3 quater: per quanto riguarda l'assunzione di vincitori ed idonei di procedure concorsuali iniziate ma non concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, essa è subordinata alla verifica del rispetto di quanto previsto nella lettera a) del comma 3 (avvenuta immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle graduatorie vigenti).

Comma 3 quinquies: stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2014 il reclutamento dei dirigenti e di tutte le figure professionali comuni alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 35 comma 4 del d.lgs. n. 165/2001 (cioè le seguenti amministrazioni che abbiamo più di 200 unità di dipendenti: amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie - compresa quella per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali - gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca; restano esclusi dall'elenco regioni, enti locali e sanità) si svolge attraverso concorsi unici, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, previa ricognizione del fabbisogno preso le amministrazioni interessate e nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzione a tempo indeterminato.

Il concorso si potrà svolgere in ambito regionale allorché le vacanze riguardino sedi di amministrazioni ricadenti nella medesima regione.

Inoltre le amministrazioni di cui all'art. 35 comma 4 del d.lgs. 165/2001, potranno assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte dal Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al precedente comma 3 ed al successivo comma 6 e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui al D.P.R. n. 70/2013.

Comma 3 sexies: gli enti di cui al già citato art. 35 comma 4 d.lgs. 165/2001, con le modalità di cui all'articolo stesso o previste dalla normativa vigente, possono essere autorizzati, ma solo per specifiche professionalità, a svolgere direttamente concorsi pubblici.

Le regioni e gli enti locali, che non sono ricompresi tra le amministrazioni indicate nel comma 4 dell'art. 35 e non hanno quindi l'obbligo di assumere attraverso i concorsi organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, possono tuttavia aderire alla ricognizione di cui al comma precedente e in questo caso si obbligano ad attingere, in caso di fabbisogno, alle graduatorie predisposte presso il Dipartimento, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni. La trasparenza delle procedure è assicurata mediante la pubblicazione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, nel suo sito internet istituzionale, di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.

Comma 3 septies: il bando di concorso delle procedure di reclutamento cui al comma 3 quinquies, può fissare un contributo di ammissione ai concorsi non superiore ai 10 euro.

Comma 4: in merito alle graduatorie di concorsi pubblici già espletati, prevede testualmente: L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016.

Per quanto riguarda i concorsi ancora vigenti alla data di entrata in vigore del decreto, si tratterebbe di concorsi risalenti addirittura al 2003, la cui vigenza è stata di volta in volta prorogata da disposizioni di legge, fino a questa ultima proroga al 2016.

Comma 5: nella prima parte, stabilisce che: per poter determinare il numero sia dei vincitori e degli idonei che sono inseriti in graduatorie ancora vigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato; sia di coloro che, a seguito di ripetuti contratti a tempo determinato hanno maturato particolari requisiti di anzianità che li rendono idonei a poter partecipare alle procedure concorsuali previste dal successivo comma 6; sia dei lavoratori di cui al successivo comma 8 (lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili e lavoratori impegnati in lavori di pubblica utilità), il Dipartimento della Funzione pubblica avvierà, entro il 30 settembre 2013, un monitoraggio, specificando che le amministrazioni che intenderanno avvalersi delle procedure concorsuali di assunzione previste nei successivi commi 6 e 8, hanno l'obbligo di fornire le informazioni richieste. I dati ottenuti saranno resi accessibili sul sito internet del Dipartimento.

Nella seconda parte prevede che: a) per favorire la finalità di ridurre l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, b) favorire l'avvio di nuove procedure concorsuali e c) anche l'assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile nelle graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato - in coerenza con il fabbisogno del personale da parte delle P.A. e dei principi costituzionali sull'adeguato acceso dall'esterno - sono definiti con DPCM da adottare entro il 31 marzo del 2014, criteri di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni.

Comma 6: si occupa delle procedure concorsuali per l'assunzione dei tempi determinati che abbiano particolari requisiti.

Dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2016, le amministrazioni possono bandire, nel rispetto dei vincoli assunzionali vigenti e con i limiti stabiliti dall'art. 35 comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001[3], concorsi riservati solamente per: a) coloro che hanno i requisiti richiesti dall'art. 1 commi 519 (stabilizzazione del personale non di ruolo presso le P.A. per l'anno 2007) e 558 (stabilizzazione del personale delle regioni ed enti locali) della legge 296/2006 (cioè personale in servizio da almeno 3 anni, anche non continuativi o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge); b) coloro che hanno i requisiti di cui all'art. 3 comma 90 legge. 244/2007 (stabilizzazioni per l'anno 2008 sempre per personale con i requisiti sopra riportati, e per contratti stipulati anteriormente al 28 febbraio 2007); c) coloro che alla data di entrata in vigore del decreto hanno maturato, negli ultimi 5 anni, almeno tre anni di servizio a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che bandisce il concorso, con l'esclusione dei servizi prestati preso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

I dipendenti provinciali, non dirigenti, che abbiano i requisiti sopra richiesti, possono partecipare a procedure selettive indette anche da amministrazione diversa da quella di appartenenza, purché abbia sede nel medesimo territorio provinciale.

E' stabilito poi che le procedure selettive di cui al comma, possono essere avviate solo in relazione alle assunzioni che possono essere effettuate per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, con una riserva di posti che, in alternativa a quanto previsto dall'art. 35 comma 3 bis (40%) del d.lgs. n. 165/2001 può arrivare anche, ma non superare, al 50%.

Le graduatorie derivanti dalle procedure suddette sono utilizzabili per le assunzioni nel quadriennio 2013-2016. Per il comparto scuola resta ferma la disciplina specifica.

I successivi commi 6 bis e ter riportano piccole modifiche all'art. 1 comma 166 legge n. 228/2012 (finanziaria 2013) e art. 2 comma 4 duodecies del d.l. n. 35/2005 (l. n. 80/2005)

Comma 6 quater: per gli anni 2013, 2014 e 2015 e 2016, le amministrazioni pubbliche che hanno proceduto, ai sensi dell'art. 1 comma 560 della legge 27 dicembre 2006 n. 296[4], a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami (si tratta degli enti sottoposti a patto di stabilità interno), possono - in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili e fermo restando il patto di stabilità -, in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al comma 6, procedere alla assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive sopra indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque anni. Nelle more delle suddette procedure, regioni e comuni (non sono indicate le province) possono prorogare, comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al presente comma, ma sempre nei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse finalità.

Comma 7: stabilisce che: Per meglio realizzare le finalità di cui al comma 6 sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate."

Comma 8: detta norme per l'assunzione a tempo indeterminato, da parte degli enti territoriali, dei lavoratori che svolgono lavori socialmente utili e lavori di pubblica utilità.

Comma 9: le amministrazioni che, nella programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2013-2016, prevedono di effettuare le procedure concorsuali di cui sopra, possono prorogare - nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'art. 9 comma 28 del d.l. n.78/2010[5] (L. n. 122/2010 - Misure urgenti in tema di stabilizzazione finanziaria e competitività economica)) - i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga deve essere fatta in base all'effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti indicati nella programmazione triennale, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

Per quanto riguarda le province, fermo restano per loro il divieto di assumere a tempo indeterminato fino a che non saranno emanate le norme per la loro riduzione e razionalizzazione, esse possono comunque prorogare, per esigenze di continuità dei servizi, i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014; sempre nel rispetto dei vincoli e del contenimento della spesa previsto dalla normativa vigente.

Per le proroghe dei contratti a tempo determinato negli enti di ricerca, possono essere utilizzate, in deroga al comma presente, le risorse di cui all'art. 1 comma 188 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per l'anno 2006), ma esclusivamente per il personale impegnato nei progetti finanziati con tali risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi.

Comma 9 bis: prevede disposizioni speciali per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle suddette regioni.

Comma 9 ter: Prevede, con l'osservanza dei limiti indicati nell'articolo stesso, la possibilità, per il Ministero dell'interno, di bandire procedure concorsuali riservate al personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del d.l. 54/2013 (l. n. 85/2013).

Comma 10: detta disposizioni per l'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo, da parte degli enti locali e del Servizio sanitario nazionale, resta in ogni caso salvo quanto previsto dall'art. 10 comma 4 ter del d.lgs. n. 368/2001 (Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato in attuazione della direttiva 1999/70/)[6].

Comma 10 bis: trasforma in liste speciali ad esaurimento le liste istituite dall'INPS ex art. 5 comma 12 d.l. n. 463/1983 (l. 638/1983) per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori, formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro.

Comma 10 ter: si occupa della trasformazione dei comitati locali e provinciali.

Commi 10 quater, quinquies e sexies: apportano modifiche al d.lgs. n. 78/2012 (Riorganizzazione della Associazione italiana della Croce Rossa).

Comma 10 septies: apporta modifiche all'art. 42 bis del d.l. n. 69/2013 (L. 98/2013) relativo ai certificati per l'attività sportiva non agonistica.

Comma 11: Prevede l'esclusione, dalla applicazione del decreto legislativo n. 368/2001 (Accordo quadro CE sul lavoro a tempo determinato), anche del personale educativo e scolastico degli asili nido e delle scuole dell'infanzia degli enti locali, aggiungendo un ultimo periodo al comma 4 bis dell'art. 10 del d.lgs.368/2001.

Comma 12: aggiunge i servizi scolastici e quelli per l'infanzia ai servizi che sono esclusi dalla applicazione di quanto previsto dall'art. 114 comma 5 bis del d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Commi 13 e 14: riguardano i contratti di lavoro per il personale impiegato nella ricostruzione della città dell'Aquila.

Comma 15: si occupa del reclutamento del personale di magistratura.

Comma 16: modifica l'art. 35 comma 4 del d.lgs. 165, eliminando il riferimento anche agli enti di ricerca contenuto nel secondo periodo del comma ed aggiungendo, alla fine del comma stesso, due nuovi periodi relativi agli enti di ricerca[8].

Comma 16-bis: modifica l'art. 55 septies comma 5 ter del d.lgs. n. 165/2001 il cui nuovo testo stabilisce: Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica."

Comma 16 ter: riguarda le assunzioni a tempo indeterminato delle camere di commercio, artigianato, industria e agricoltura.

Da: speranzoso@85 16/12/2013 12:31:27
kkk 72 in soldoni poveri per noi cosa va a modificare questo decreto dell'aran ?' ti puoi spiegare meglio ??

Da: PincoPalla80 16/12/2013 14:12:05
trepuntini te lo chiedo anche qui, a quale concorso hai partecipato? sei un avvocato? si o no?

Io non capisco perchè non mi rispondi...

Da: kkk72 16/12/2013 15:53:31
speranzoso.....ci sono un sacco di novità....almeno hai provato a leggere?? Se esiste una graduatoria non sospesa da ricorsi sino al 31/12/16 avremmo molte +possibilità....da assunzioni a tempo determinato in attesa di esser chiamati dal comune....l'impossibilità per i comuni di creare nuovo precariato (o almeno diventa sempre + difficile), ci sono responsabilità erariali per i dirigenti che agirano tale norma...ecc.....ecc.......
Non mi sembra poco.

Da: giusepper68 16/12/2013 16:20:41
si infatti kkk72 è un ottima notizia:) oggi sono doppiamente felice!!!!

Da: andry68 19/12/2013 12:08:16
uscita la graduatoria.........ora non resta che fare i ricorsi per salire piu in alto possibile......

Da: foddy 20/12/2013 09:26:34
x andry 68 : guarda che poi cadi e ti fai male!!!

Da: speranzoso@85 20/12/2013 09:30:05
conviene sopratutto agli idonei evitare di far ricorsi ...ci sono possibilità di scorrere la graduatoria ed un eventuale ricorso bloccherebbe solo la possibilità di far scorrere oltre il 155 posto ...è nell'interesse sopratutto degli idonei far in modo che ciò non avvenga

Da: ...trepuntini 20/12/2013 10:32:11
X speranzoso la PA è cambiata rispetto a tanti anni fa. I conti si fanno su quello che si ha in mano ora, perché il futuro potrebbe essere o migliore (come speri tu) o peggiore ( e lo devi tenere per forza conto) e visto che le situazioni nell'ambito dei concorsi si svolgono spesso in modo peggiore, non pensare di essere cosi fiducioso che le graduatorie scorrono oltre i 155 vincitori, anzi oltre i 150 visto che 5 posti andranno ai riservatari per legge che si trovano in fondo alla graduatoria. Non è il ricorso che blocca o meno lo scorrimento di una graduatoria, ma sono le risorse che devono essere divise tra tutti i profili, ma soprattutto tra quelli più carenti. Il comune anche se assume (con o senza ricorso) i 155 nel corso degli anni per via del turn-over e di altre problematiche (come una possibile razionalizzazione del personale con la riduzione del 10% del personale non dirigente) dimenticati proprio un eventuale scorrimento. Se la pianta organica è di 200 unità il comune con le assunzioni di questi 155 più i 30 che lavorano avrà 180-185 persone su 200, e fidati che starà benissimo così, appunto perché sono altri i profili che hanno bisogno di risorse. Non è questione di fare per forza i ricorsi, dal momento che qui ci sono persone che vogliono fare pure il ricorso per il problema del titoli di maturità tecnica commerciale, che per me è un ricorso inutile, ma di capire che tanto ottimismo in materia di concorsi non c'è, e quindi o si è vincitori o nulla, soprattutto per quei profili dove il comune una volta assunti i vincitori potrà star bene così, appunto perché deve indirizzare le risorse dove servono. Ad ogni modo i vincitori sono 150 gli altri 5 vincitori sono tutti quei riservatari che hanno avuto un punteggio inferiore.

Da: giusepper68 20/12/2013 12:23:36
Bravo speranzoso...ma purtroppo la testa è dura già siamo nella merda con molte incognite anche sul piano assunzionale per noi istr.economici poi ci si mettono pure loro con ricorsi e allora che abbiamo studiato a fare per diventare idonei di chè??! Alla faccia nostra saranno assunti prima le procedure senza contenzioso e noi che già abbiamo la graduatoria saremo in coda e solo se rimarranno risorse finanziarie dopo le varie assunzioni forse chiameranno qualche vincitore!!!Evviva L'ITALIA.....meglio espatriare ha ragione mia moglie...ormai i ricchi si arricchiscono sempre di piu' e noi poveri ci facciamo la guerra tra noi.

Da: pepito13 20/12/2013 13:29:41
È vai tre 3 tre puntini.....è arrivato il momento che tanto aspettavi .... PATROCINARE questo ricorso che tanto hai fomentato x i tuoi interessi ....cel' hai quasi fatta ......      Bisognerà'  solo vedere quanti pesci abboccano al tuo amo

Da: andry68 20/12/2013 14:55:47
x  giuseppe.......in effetti se per accedere ad un posto di lavoro si è autorizzati a calpestare  ( per fortuna solo verbalmente...), il diritto di presentare ricorso .....ha ragione veramente tua moglie.....  per fortuna la decisione non spetta ne a  te,  ne ad ad altri come me che sono tra i 155..............................

Da: marcigaup 20/12/2013 15:12:59
Tre puntini.. stai anche dicendo che solo i vincitori verranno assunti a scaglioni in tre anni e poi la storia che bisogna considerare vincitori solo 150 persone e i 5 riservatari...ma io non capisco.. di che parli?

Da: ...trepuntini 20/12/2013 20:10:49
Pepito a me che il ricorso si fa o no, non è un mio problema visto che parli di miei interessi. Il problema è di tutte quelle persone (circa 40) che con il ricalcolo diventano vincitori. Il problema è che in Italia le cose vanno male perchè si preferisce credere che tutto va bene e che ci saranno scorrimenti a valanga. Il problema è che a te, sia se si applica il calcolo del comune di roma o l'altro non ti cambia nulla, ma renditi conto che tu hai fatto un concorso insieme ad altri, dove alcuni hanno dei problemi e quindi non puoi pensare solo a te stesso. Il problema è che questa metodica è stata ritenuta strana dagli stessi candidati, (e non da me) e quindi loro per primi hanno detto "ma è normale che chi ha i titoli gli basta poco per vincere?" poi io ho solo spiegato quanto hai letto. Il problema è che la Legge 487/94 ha una sola interpretazione e in Italia si fanno le guerre tra poveri solo perchè alcuni enti applicano le Leggi come gli pare, tanto che un candidato di nome A se va in altri comuni questi fanno le media e danno 21/30 e 10/30, mentre se va al comune di roma qui non si fanno le medie e si danno i voti diversamente. Forse tutto questo per te è normale, ma per alcuni non lo è, perchè i concorsi da nord a sud devono essere fatti nella stessa maniera e non che un comune inserisce nel suo regolamento criteri diversi, appurato poi che il dpr 487/94 è superiore ai regolamenti comunali. Ci saranno dei ricorsi? ok, ma non può essere una colpa se qualcuno vuole farlo dal momento che questo treno per lui passerà solo una volta.
Si dice poi (per girare la frittata) che non si devono fare i ricorsi ma che bisogna aver fiducia nello scorrimento? Bene, dicendo questo si da ancora più vigore a fare il ricorso, perchè come è vero che chi da idoneo passa a vincitore, è anche vero che chi è idoneo rimane idoneo, ma sale di posizione, come il candidato "mmmh" che migliora di ben 40 posizioni pur rimanendo idoneo, e quindi avendo maggiori possibilità di essere assunto in caso di scorrimenti. Come vedi pepito i conti tornano, anche se dici che non bisogna fare ricorso "perchè intanto c'è possibilità di scorrimenti", appunto perchè ci sono idonei che pur rimanendo idonei possono però migliorare la loro posizione.

x marcigaup, i posti messi a concorso sono 155, di cui 150 andranno ai primi 150, mentre gli altri 5 sono dei riservatari anche se stanno in fondo alla graduatoria. Quindi tu devi considerare non i primi 155 ma i primi 150. Le assunzioni poi con il turn-over in atto è normale che siano fatte a scaglioni, anzi è lo stesso comune che ha fatto capire questo con quei documenti.

X giuseppe68 non è un ricorso che non fa assumere, diciamo che allunga i tempi ma anche la validità della graduatoria, e tranquillo che i 155 vincitori o nel 2014 o tra 2 3 o 5 anni saranno cmq assunti. Il problema è per l'idoneo che potrebbe essere vincitore se viene appurato l'errore del comune, e di chi pur rimanendo idoneo sale di posizione perchè come dici tu " non bisogna fare ricorso per via di eventuali scorrimenti". Se tu mi dici che ci possono essere degli scorrimenti poi uno che è idoneo e ti legge, se vede che con il nuovo calcolo aumenta di posizione, anche quello lo invogli a capire bene la sua posizione.

Da: pepito13 20/12/2013 22:25:26
X 3 punti ..... se leggi bene io NON ho mai detto che non bisogna fare ricorso perche credo nelo scorrimento .......Al massimo potrebbe scorrere di una ventina di posti come giustamente affermi tu + altri max 10 per rinunce varie ( vincitori di altri concorsi o rinunce x altri motivi  )  IO SONO CONVINTO CHE LA NS GRADUATORIA RISPETTI PIENAMENTE QUANTO PREVISTO DAL BANDO e dai vari DPR

Da: ...trepuntini 20/12/2013 22:57:02
pepito ognuno può avere le sue convinzioni, e anche le tue vanno rispettate. Resta però il fatto che il dpr 487/94 è una vera e propria legge, che questo dpr è diventato legge nel 2001, e quindi superiore ai regolamenti comunali. Ora tu sai meglio di me, che una Legge ha un preciso significato soprattutto se parla di numeri e calcoli. Ora è normale per te che alcuni comuni da questo dpr ricavano il criterio che si deve fare la media e dare 21/30 e 10/30 mentre altri come il comune di roma dice che la media non si fa (e ha perso davanti al tar e perderà al 100% ancora davanti al CdS) e si danno 7/10 e 10/30? Questo è il punto. Il dpr ha un solo significato come la matematica e le leggi, e quindi va applicato in un solo modo, o l'uno o l'altro. E' solo questo il punto. Io non ce l'ho con te perchè sei anche una brava persona, però capisci da solo che se anche con i due calcoli a te non cambia nulla, per gli altri invece cambia tanto.

Da: pepito13 20/12/2013 23:07:00
Invece cambia eccome anche x me e ti spiego :  resto cmq vincitore ma perdo più di un anno e sono sicuro che alla fine chi fa ricorso lo perde , la graduatoria rimane QUESTA .... ma si è perso solo tempo , tanto tempo Senza contare che il Comune potrebbe assumere persone dalle procedure dove non ci sono stati ricorsi e magari coprire anche parte dei nostri posti
SE POI SUCCEDE QUESTO  COSA SI FA ...?  Chi ci ripaga ?   Tu e i ricorsisti  ..... forse

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