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Segretario Comunale, COA IV, 260 posti (2008)
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Da: Aaargh25/09/2009 09:12:13
Chi mi vuole aiutare?
tema: deliberazione salvaguardia equilibri di bilancio art.193.
Il termine ultimo stabilito dalla legge è il 30 settembre, consiglio comunale regolarmente convocato nella settimana precedente per l'approvazione. Il regolamento comunale sul funzionamento degli organi prevede la discussione degli emendamenti, assegnando termini piuttosto lunghi. Esistono decine di emendamenti che, conteggi alla mano, faranno terminare le sedute di consiglio oltre il 30/09. A questo punto non si rispetta il termine dell'art.193. Quale potrebbe essere la soluzione per deliberare la salvaguardia? E possibile sforare tale termine?

Da: mj7625/09/2009 12:05:03
ti allego l'allegato (relazione ministeriale) di un DPR di scioglimento per la fattispecie de qua. Tra le righe si potrebbe evincere che nel caso in cui il Consiglio riuscisse ad approvare nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine, non si darebbe luogo allo scioglimento. Nel regolamento del Consiglio non avete una procedura di urgenza per accelerare i termini??



Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sarnano (Macerata), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2008.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Macerata ha diffidato il consiglio comunale ad approvare i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Macerata, con provvedimento del 27 ottobre 2008, ha nominato un commissario ad acta che, in via sostitutiva, ha provveduto agli adempimenti connessi alla salvaguardia degli equilibri di bilancio con deliberazione dell'11 novembre 2008.

Essendosi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 193, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio ivi previsti, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lettera c), del sopracitato decreto legislativo, il prefetto di Macerata ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Sarnano, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 26258/Area II dell'11 novembre 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sarnano (Macerata) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Costantino Francesco Senesi.

Roma, 19 novembre 2008

Da: ale25/09/2009 12:46:29
aiuto!!!!

Da: Aaargh25/09/2009 13:04:10
Grazie MJ76, sei molto gentile,
quindi la soluzione sarebbe proseguire il consiglio anche nei giorni successivi ed approvare la delibera magari il 1 - 2 ottobre, comunque entro il termine assegnato dal prefetto?

Da: mj7625/09/2009 13:16:40
si approvare prima possibile, anche coi lavori senza interruzione, e provare a giustificare al Prefetto l'inadempimento a causa dell'eccessivo numero di emendamenti e dell'ostruzionismo della minoranza.. ma il segretario non ci aveva pensato alla tempistica?? Insomma se sciolgono il consiglio rischia anche lui di andare a casa eh eh

Da: Aaargh25/09/2009 13:25:47
Il consiglio comunale è iniziato lunedi 21, ma all'ordine del giorno aveva anche alcune pratiche rognose che hanno prolungato le sedute; il segretario mi ha chiesto stamani di aiutarlo, ma oltre a quanto stabilito dalle leggi non avevo trovato nulla, ho cercato anche se c'era giurisprudenza in merito ma anche qui non sono venuto a capo di nulla.

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Da: mj7625/09/2009 13:48:04
sulla stessa falsariga del decreto di sopra hanno fatto lo stesso a Sanremo, tenendo conto quindi del fatto che erano stati assegnati termini ulteriori (anche in quel caso è stato sciolto ma perché la maggioranza si era sfaldata). Purtroppo non sono riuscito a trovare il decreto di scioglimento che è del novembre scorso. comunque se i motivi sono inerenti a questioni "tecniche" sopravvenute in corso di seduta non penso dovrebbero esserci troppi problemi. almeno spero! facci sapere.. ;)

Da: alcina25/09/2009 14:59:04
per aargh: fare deliberare subito dalla giunta equilibri e stato di attuazione dei programmi, così se il CC non rispetta il termine del 30.09 si segue il comma 2 dell'art 141

Da: mj7625/09/2009 15:27:36
personalmente ritengo la delibera sullo stato di attuazione di diversa natura (e struttura) rispetto alle variazioni di bilancio. il caringella, relativamente alla delibera di assestamento, sostiene che non può essere adotattata in via d'urgenza dalla giunta, perché di competenza unicamente del Consiglio e correlata ai procedimenti ex art 193.

secondo l'Osservatorio sulla Finanza Locale (02/02/06) il prefetto devo invitare i consiglieri a provvedere nel termine massimo di 20g e se l'inadempimento investe i provvedimenti di riequilibrio è dovuta l'applicazione della sanzione dello scioglimento dell'organo.
a contrario dunque se questi provvedono il prefetto non dovrebbe provvedere allo scioglimento.

cmq dove lavoro io non ho mai visto emendamenti al bilancio discussi in consiglio, al massimo fanno qualcosina in commissione.. consiglieri dormienti?? :-)

Da: alcina25/09/2009 16:02:09
è l'art 193 che dispone che nel caso in cui non vengano adottati i provvedimenti di riequilibrio si procede ai sensi dell'art 141 con applicazione della procedura di cui al comma 2 ovvero a)presenza di bilancio approvato dalla GC (leggasi in questo caso provvedimenti di riequilibrio)  b)assenza di bilancio approvato dalla GC. Nell'ipotesi a)il prefetto assegna ai consiglieri un termine di 20gg per l'adozione della della deliberazione del bilancio approvato dalla GC (leggasi in questo caso provvedimenti di riequilibrio). Spero di essere stata chiara

Da: mj7625/09/2009 19:15:50
l'articolo 141 2comma (che è stato oltretutto superato per via del riferimento al coreco e sostituito dalla disciplina ex L. 75/02, molto simile e col Prefetto al posto del Coreco) quando parla della Giunta si riferisce, a mio parere, allo "schema" del bilancio di previsione (una sorta di passaggio di forma, perché in concreto il bilancio lo prepara la Ragioneria, assistita dal parere dei revisori) che viene presentato al Consiglio , unico organo competente all'approvazione. A quanto ne so la Giunta comunale non approva mai il bilancio e l'unico margine che ha sono le "mere" variazioni di bilancio, nei casi d'urgenza, ex art 175.

Personalmente non penso che la Giunta possa approvare in via d'urgenza ex art 175 la delibera sul permanere degli equilibri, perché è cosa differente da una variazione di bilancio. La delibera degli equilibri nella stragrande maggioranza dei casi da' atto dell'equilibrio (anche perché se ci fossero stati dei seri problemi di equilibrio sarebbe stato opportuno intervenire prima- vedi ruolo delle segnalazioni del Responsabile dei Servizi Finanziari) e poi contiene le relazioni dei dirigenti sullo stato di attuazione dei programmi. Se fosse vero che è possibile di Giunta non tornerebbe nemmeno il procedimento d'impulso prefettizio, perché ci sarebbero i 30g per la ratifica del Consiglio e questo lasso di tempo non è preso in considerazione tra i vari step, nemmeno in via di ipotesi.

Forse poi parliamo della stessa roba (tipo quando tu dici "bilancio approvato dalla GC" ti riferisci allo schema), sarà perché la roba di bilancio mi fa sempre un pò specie eh eh Se è così scusami!

Per "Aaargh" guarda anche TAR Sicilia (PA) 154/06 dove dovrebbe esserci qualcosa sulla possibilità di approvare la delibera anche fuori termine. Io ora purtroppo non ho tempo di cercarla, l'ho trovata citata sempre su Caringella.

Da: x tutti25/09/2009 20:25:04
noi ci ammazziamo a studiare e gli idonei del coa3 aspettano l'uscita della ns graduatoria x fare ricorso al TAR... che ha già accolto il ricorso degli idonei AE. Che fare?

Da: ..... x x tutti25/09/2009 22:49:32
problema già affrontato in maniera pertinente da homo economicus, alle cui osservazioni voglio aggiungere che gli idonei dell'agenzia delle entrate, se non sbaglio, hanno impugnato nei termini un bando, impugnazione che è ormai impossibile per il nostro bando, essendo trascorsi i termini... del resto tu sei un idoneo coa3, il concorso più facile degli ultimi 50 anni (vedi le relative tracce date agli scritti - tutte le tracce, anche quelle non sorteggiate -)... proprio queste osservazioni mi stimolano a studiare per distrggervi tutti all'orale, cari idonei coa3

Da: x x tutti25/09/2009 23:05:19
ma sei fuori? Qui io rischio nella stessa misura in cui rischi tu e tutti gli altri... Ti ripeto che all'uscita della graduatoria sarà impugnato il bando coa4

Da: stanca coa426/09/2009 15:07:20
qui a differenza del concorso dell'ae ti danno solo ammesso che risulti tra i primi 200 una iscrizione ad un albo, nessun lavoro certo, sono procedure distinte, e cmq appigliatevi dove volete, ma non si puo' per forza vincere  nella vita, ognuno di noi ha delle idoneita in altri concorsi.

Da: dubbioso26/09/2009 17:42:22
Posto che ci sono mille modi per taroccare un concorso, ma chi ci assicura che durante le sedute in cui vengono corretti i nostri elaborati, la commissione faccia tutto per bene.
Ad es. chissà se la busta piccola venga aperta prima della lettura dell'elaborato.
... ma le sedute sono aperte al pubblico?

Da: correzioni26/09/2009 21:37:19
...... ma hanno iniziato a correggere?!

Da: x dubbioso27/09/2009 16:07:18
Ma non c'è bisogno di aprire la busta piccola, prima di correggere i temi, per identificarne l'autore!

Mentre all'interno della busta grande, infatti, era espressamente scritto che trattavasi di busta protetta da lettura in trasparenza (e non ce n'è alcuna necessità per garantire l'anonimato), la busta piccola era perfettamente TRASPARENTE!

Quindi...

Io comunque me ne sono portato una a casa: non si sa mai ;-)

Da: x dubbioso27/09/2009 17:26:55
le correzioni non sono pubbliche che io sappia, bisogna confidare nella correttezza dei commissari. Io sono fiduciosa, non penso ci siano su 780 persone che hanno consegnato tutti questi veri raccomandati, una cosa è chiederla la raccomandazione, una cosa è averla. Non pensiamo che ogni commissario abbia una lista lunghissima da promuovere, la lista ci sara' di sicuro ma è ristretta. Che ci sia questa lista è senza ombra di dubbio, e i veri raccomandati avranno avuto tutto il tempo anche per preparare dei buoni elaborati perche sicuramente erano a conoscenza delle possibili tracce degli scritti. I loro temi quindi saranno anche fatti bene.

Da: NOTIZIA SUPER CERTA27/09/2009 20:01:23
IL NOSTRO CONCORSO L'HANNO FATTO SOLO PER FAR ENTRARE UNA SERIE DI RACCOMANDATI CHE NON SONO RIUSCITI A FAR ENTRARE AL COA III...........PERCIO' I POSTI DISPONIBILI PER GLI ALTRI NON RACCOMANDATI SONO VERAMENTE POCHI.............QUESTA E' UNA NOTIZIA SUPER ATTENDIBILE.........NON VI SIETE MAI DOMANDATI COME MAI HANNO FATTO UN CONCORSO QUANDO ANCORA DOVEVA TERMINARE QUELLO PRECEDENTE??????????...........NELLA PROVA PRESELETTIVA DEL COA III HANNO INVALIDATO MOLTE AMMISIONI AL CONCORSO............................

Da: ....27/09/2009 20:43:14
scendete dalle nuvole...

Da: x notizia super certa27/09/2009 21:11:59
allora se sei cosi convinto perche ti sei presentato? fai meno il cretino e studia

Da: diogene28/09/2009 07:42:51
Perchè non una denuncia alla procura della repubblica?

Da: Muàdib (Leto Atreides...)28/09/2009 09:41:15
Concordo con homo economicus su quanto ha detto in merito alla giurisprudenza creativa dei TAR.
In realtà un pò mi dispiace, anche perchè le sentenze di questi ecc.mi tribunali spesso sono le uniche a portare un pò di giustizia sostanziale nel mondo dei burocrati...
Comunque, parlo della mia esperienza,TAR lombardia (sez.milano), sentenze fantasticamente innovative in primo grado (vedi annullamento esame avvocato per omissione di valutazione elaborati scritti) per poi non essere mai confermate in CDS, che, ricordiamolo, all'uopo ricorre anche alle sezioni consultive (infiltrazioni politiche) per avere i giusti "orientamenti".

Poi ho notato che le elucubrazioni sulla prima traccia si sono arricchite di un ulteriore elemento: il risarcimento in forme specifica.
Secondo me la tematica del risarcimento non segue logicamente tutte e 4 le teorie citate (da voi...e purtroppo non da me che non le conoscevo, o meglio, non ho avuto l'ardire di accennarle...) ma solo alcune....comunque:
Il risarcimento deve assumere il valore di una totale riaparazione delle conseguenze dell'evento dannoso e avviene in forma sepcifica ripristinando, qualora sia tutto o in parte possibile, la situazione di fatto preesistente. Se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore, il GIUDICE può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente - art. 2058 c.c.

Fin qui nessun problema: invero qualcuno sul forum ha poi parlato dell'art. 2933, che è l'ESECUZIONE FORZATA DEGLI OBBLIGHI DI NON FARE.
...dunque io mi astengo dal commentare, onde evitare di diventare cattivo...
capisco che il "vicino" 2932 c.c. abbia potuto trarre in inganno, ma la norma in esame attiene al procedimento esecutivo (processo di esecuzione, libro 3 del codice di procedura civile...) e in particolare il riferimento è al novellato (Lg. 69/2009) art. 614bis del codice di procedura civile che introduce uno strumento (si spera efficace) di coercizione indiretta per l'adempimento degli obblighi di non fare.
A me sembra alquanto irrilevante nella trattazione della prima traccia...come le 4 teorie del resto...

Da: ...28/09/2009 10:01:25
x notizia supercerta

purtroppo penso tu abbia ragione, speriamo solo che i posti disponibili siano più del numero dei raccomandati.

Da: vincitore coa3( ormai corsista a frascati )28/09/2009 10:15:13
se posso esservi d'aiuto nella bella questione su equilibri di bilanci: ha ragione mj76, la salvaguardia degli equilibri di bilancio ( tra l'altro traccia non estratta al mio concorso ) è una procedura intanto diversa da quella relativa allo stato di attuazione dei programmi.
inoltre è il reg di contab. che stabilisce iltermine entro cui farla, e in mancanza entro il il 30 sett.
é DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CC e non della giunta è una delibera con cui si interviene su debiti fuori bilancio disavanzi di amministrazione e in generale affrontare tutto cio che pregiudica gli equilibri e il pareggio finanziario.
Quindi non ha nulla a che vedere nè con le VARIAZIONI di Bilancio nè con L'ASSESTAMENTO GENERALE ( solo le prime possono in via d'urgenza e soprattutto motivate essere deliberate dalla giunta salva ratifica del cc ).
per quanto ne so , mi dicono che le correzioni sono iniziate, per non farvi prendere dal panico vi consiglio di iniziare as tudiare fin d'ora, questi argomenti saranno richiestissimi all'orale e non potete sbagliarli altrimenti la bocciatura è garantita.
in bocca al lupo e non pensate a ricorsi e controricorsi

Da: angosciata x homo economicus e x tutti28/09/2009 14:30:59
poichè appare certo che gli idonei coa3 impugneranno la graduatoria del coa4 siamo sicuri di non dover temere nulla? Altrimenti meglio concentrarsi su qualcos'altro. Chi ne sa di più mi venga in aiuto...già siamo angosciati per l'esito...

Da: diogene28/09/2009 14:42:41
Ma tu veramente smetteresti di studiare per una ipotesi di ricorso???
Ma sai quanto dura un iter giurisdizionale di tale specie? Pensa a fare il tuo e poi si vede!

Da: homo economicus X rassicurare tutti28/09/2009 14:42:54
Mi rendo conto che la decisione sul se iniziare o meno a studiare sia importante e sofferta. Ciascuno scelga ciò che ritiene meglio per sè e sulla base della propria agenda di vita. Tuttavia, mi permetto di esortare tutti a non farsi condizionare da personaggi insulsi che reclamizzano cose amene quali, ad esempio, l'assurda prospettazione dell'invalidazione del concorso.
Tra l'altro ho trovato un commento sull'ultima famosa sentenza del TAR Lazio relativa agli idonei non vincitori del concorso AE. Se avrete la premura di leggerla vi accorgerete come il parere mio e di Muàdib sia assolutamente prevalente, tato da potersi considerare quasi ius receptum.
RELAX


IL QUESITO:

L'amministrazione è tenuta, prima di bandire un nuovo concorso, ad utilizzare la graduatoria parziale di un precedente concorso?



LA RISPOSTA DEL TAR TAR  LAZIO-Sez. II- n.1686 del 15/09/2009.

Per i giudici capitolini l'amministrazione deve âraschiare il barileâ delle precedenti graduatorie anche se parziali. A conforto di questo assunto la decisione richiama la giurisprudenza di questo TAR, secondo cui âlo scorrimento di una graduatoria di concorso ancora valida â costituisce atto dâobbligo e non meramente discrezionale della PAâ (TAR Lazio, III^ ter, 30.1.2003, n.536).


LA VERITA':

La pronuncia del TAR Lazio lascia perplessi per una molteplicità di ragioni:
1)      Il riferimento alla decisione del TAR Lazio del 2003 sull'obbligo dello scorrimento della graduatoria di concorso ancora valida non è certamente dirimente ai fini del caso che ci riguarda. Infatti questa decisione si pone in contrasto con l'orientamento prevalente del Consiglio di Stato ( tra le tante CDS, Sez.IV, 12 settembre 2006, n. 5320 ) che afferma che il c.d. scorrimento della graduatoria di un concorso (all'evidente fine di procedere all'assunzione degli idonei) costituisce frutto di un ampio potere discrezionale che, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, si sottrae al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva la sussistenza di macroscopici vizi di eccesso di potere per arbitrarietà, irrazionalità, irragionevolezza e travisamento dei fatti. Inoltre nel caso sottoposto ai giudici del TAR Lazio non ci sono idonei da assumere ma soltanto idonei a due prove della procedura concorsuale che era ancora in itinere e che, quindi, a parere di chi scrive, non avevano addirittura l'interesse ad agire in giudizio;

2)      Il Tar ritiene che che la âseconda proceduraâ selettiva è intervenuta allorquando la prima non si era ancora definitivamente conclusa e che, pertanto, nella âprima proceduraâ i ricorrenti non erano stati ammessi al tirocinio (c.d. âterza provaâ) non già perché risultati âinidoneiâ, ma solamente perché non vi erano posti disponibili da coprire. In base a tale assunto la decisione ritiene che la âripetizioneâ delle prime due prove nella seconda procedura selettiva - indetta ed avviata mentre la prima non era ancora esaurita - si pone in evidente contrasto con i principi di economicità, efficienza, efficacia (e, in definitiva, con il principio di buon andamento) dellâazione amministrativa nonché con i principi di buona amministrazione posti dal D.lgs n.29 del 1993 e dellâart.15, comma 7, del DPR n.487 del 1994, nonché dagli artt.13 e 39 della L.n.449 del 1997, dallâart.20, comma 3, della L. n.488 del 1999 e dallâart.51 della L. n.388 del 2000. Queste affermazioni, tuttavia, fanno a pugni con la sfera di discrezionalità che è posta ânelle maniâ di ciascuna amministrazione. Infatti ogni bando di concorso ha una propria âstoriaâ e ha delle proprie regole che possono essere anche uguali a quelle di un precedente bando. Un nuovo bando può ragionevolmente perseguire lo scopo di far partecipare, ad esempio, alle prove i nuovi laureati che, altrimenti, non avrebbero potuto partecipare. In definitiva l'interesse âeconomicoâ alle assunzioni con il minor impiego di risorse va contemperato con quello della p.a. alla scelta dei funzionari più idonei all'espletamento delle funzioni richieste. Del resto il nuovo bando ad 825 funzionari è nato proprio dall'esigenza di far fronte alle carenze di organico presenti nel comparto fiscale e che, forse, nemmeno l'eventuale scorrimento degli âidonei parzialiâ avrebbe potuto coprire.

Da: Muàdib (Leto Atreides...)29/09/2009 11:13:34
Nulla da aggiungere a quanto compiutamente già detto dall'ottimo Homo Economicus.

Certo, capisco la tensione dei coa3 che all'esito della prova orale, magari per poca differenza di punteggio, sono stati estromessi dalla procedura concorsuale.
Questi hanno il buon diritto di promuovere ricorso (art. 24 Cost.) e di pagare il relativo contributo unificato (500 euro !!!), però è doveroso anche chiedersi se al di là dellla loro legittimazione (e interesse) a ricorrere ci sia qualche concreta possibilità che vedano accolte le proprie istanze.

Invero, credo che il loro più grande "peccato" sia in origine considerarsi "idonei" cioè titolari di una qualche posizione di vantaggio nei confronti di noi coa4 (e dopo la prima prova a me verrebbe da dire...voi coa4...). Nel bando di concorso (la lex specialis di questa procedura) non vi è alcuna disposizione in tal senso e la graduatoria in esito della prova orale è meramente una classifica tra concorrenti, nulla di più.
Da ciò deriva lâassenza di una âcollocazioneâ formale degli interessati in un determinato ordine, e di un formale interesse differenziato a conservare e far valere tale âcollocazioneâ anche verso i terzi ( noi...cioè voi coa4...) poiché, infatti, non esiste giuridicamente una graduatoria, da utilizzare o da âscorrereâ ai fini delle successive nomine e quindi non sono giuridicamente configurabili né âcollocazioniâ (migliori o deteriori) nella graduatoria, né interessi differenziati a tutelare eventuali collocazioni poziori o ad evitare collocazioni âdeterioriâ.

In massima sincerità io non avrei consigliato ai concorrenti alcun ricorso alla giustizia amministrativa, poichè a fronte del necessario esborso economico non vi sono molte possibilità di accoglimento e dunque di annullamento del provvedimento impugnato.
A voler essere estremamente sintetici sono due i noti principi che in questo caso specifico rilevano maggiormente:
- non vi è alcun obbligo di assunzione all'esito delle procedure concorsuali e quindi le relative graduatorie non attribuiscono alcun diritto soggettivo all'assunzione (il c.d. ius ad officium)
- la graduatoria in esame si esaurisce con la nomina dell'ultimo vincitore. Occupato il 390° posto la graduatoria, giuridicamente, non esiste più.

Su www.giustizia-amministrativa.it , utilizzando il motore di ricerca, troverete copiosa giurisprudenza in merito...state solo attenti a discernere sentenze che si basano su normative particolari (ad.es. leggi regionali) che spesso contengono elementi difformi dal caso in esame (che si fonda esclusivamente sul bando di concorso dell'ages...).

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