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Segretario Comunale, COA IV, 260 posti (2008)
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Da: virgilio | 22/09/2009 17:42:31 |
Bè io volevo dire che la seconda e la terza traccia erano sicuramente più nelle corde di un aspirante segretario. La prima, se non mi sbaglio, è una delle tracce non sorteggiate al terz'ultimo concorso in magistratura. Ritengo difficile che chi si sia cimentato nel concorso per segretario possa aver affrontato questioni di questo tipo. Tra l'altro tra le tracce non estratte il primo giorno c'era anche quella sulla risarcibilità degli interessi legittimi (proibitiva come quella estratta). Sicuramente gli aspiranti magistrati sono stati avvantaggiati. Mi chiedo ,infatti, se un laureato in economia possa sapere certe cose. Per questo credo che i criteri di correzione non saranno rigidi e ci saranno molte compensazioni. | |
Da: homo economicus | 22/09/2009 18:41:04 |
Se ammettono all'orale pi di 300 persone spero di non essere tra gli idonei... Vorrebbe dire che hanno deciso di fare un altro concorso farsa... | |
Da: correzioni | 22/09/2009 18:55:29 |
in base al bando gli ammessi dovrebbero essere 400 (volendo o dolendo è cosi), nel precedente concorso gli ammessi agli scritti erano 1520 (se nn erro) e alla fine delle 3 prove scritte a consegnare furono 1340 (o giu di li) e gli ammessi oralisti sono stati meno della meta 650 (il bando ne prevedeva il doppio degli iscritti finali cioe 600). Quindi sono convinta che anche questa volta ne ammetteranno 400 o anche piu a parita di punteggio. Homo economicus, che vuoi farci è un concorso, con un bando e a noi è andato bene nel momento in cui abbiamo presentato istanza, altrimenti potevamo anche rinunciarci. Se poi sei uno in gamba non hai bisogno neanche di grossi studi, la preparazione esce sempre fuori tranquillo. Studia e stai sereno. | |
Da: homo economicus X correzioni | 22/09/2009 19:25:05 |
Grazie per i premurosi consigli dei quali terrò conto ma non capisco ciò che affermi con riferimento al bando!!! Non mi pare si evinca da nessuna parte che debba esserci un numero minimo di ammessi agli orali. A rigore potrebbero essere considerate idonee anche solo 20 persone!!! Se poi ti riferisci alla mera prassi(ma un unico precedente non può nemeno considerarsi prassi, ovviamente) non vedo perchè il coa3 non possa differenziarsi radicalmente dal coa4. Anzi, secondo me la differenziazione sarebbe quanto mai opportuna | |
Da: Nick | 22/09/2009 20:36:52 |
Anch'io penso che non ci siano regole per stabilire gli ammessi agli orali Anzi penso che, memori del COA III, non ricadranno negli stessi errori ed ammetteranno alla fase successiva poco più di 300 concorrenti. | |
Da: correzioni | 22/09/2009 20:38:54 |
il bando dice che tra coloro che avranno raggiunto il punteggio minimo saranno ammessi il doppio degli iscritti finali cioè 400. Alias alzare la media anche per portare avanti i raccomandatiiiiiiiiiiiiii | |
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Da: homo economicus X correzioni | 22/09/2009 21:10:17 |
Ma dove lo leggi? Io non ce l'ho il bando a disposizione ma non mi sembra una cosa possibile... Un calcolo simile riguardava la fase dei quiz preseletivi, dove si prevedeva che avrebbero avuto accesso agli scritti un numero di persone pari a 5 volte(se non ricordo male) i posti messi a concrso. Con riguardo agli scritti, essendoci dei parametri minimi per accedere agli orali, non si può predeterminare ex ante il numero minimo o massmo dei futiri idonei!!! In teoria potrebbero essere idonei tutti i candidati che hanno partecipato alle prove scritte così come potrebbe non esserlo nessuno... Poi non so...non mi meraviglio più di nulla ormai. Ma se ci fosse veramente una previsione di tal fatta sarebbe veramente scandaloso!!! Correzioni, te lo dico in francese: Ma pigl pò culo? | |
Da: UN VINCITORE COA III x TUTTI | 22/09/2009 21:20:38 |
Ragazzi, mi spiace ma vi dico serenamente e pacatamente : SIETE FOTTUTI !!! Leggete la sentenza riportata di seguito: N. 08742/2009 REG. SEN. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 1686 del 2009, proposto da: Axxx . (omissis) . Zoyyyy; contro Agenzia Per Le Entrate, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero dell'Economia e delle Finanze; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Bando di concorso dell Agenzia delle Entrate prot. N. 2008/ 194720, per la "Selezione pubblica per l assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria"; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Per Le Entrate; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2009 il Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/ 71, introdotto dalla legge n. 205/2000; Considerato: che con bando dell 8.2.2008 l Agenzia delle Entrate indiceva una "Selezione pubblica per l assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria"; che il suddetto bando prevedeva (all art.4) tre prove, della quali la prima definita "prova oggettiva tecnicoprofessionale"; la seconda definita "prova oggettiva attitudinale" e la terza "tirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale orale"; che in base all art.5 del bando in questione, sarebbero stati ammessi alla seconda prova "i candidati che riportano il punteggio di almeno 24/ 30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo di tre volte il numero dei posti per i quali concorrono"; che l art.6 dello stesso bando prevedeva che sarebbero stati ammessi alla terza prova "i candidati che riportano il punteggio di almeno 24/ 30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali concorrono, aumentati fino al 40%"; e che l art. 7 stabiliva che la prova orale finale avrebbe dovuto tenere conto della valutazione espressa sul tirocinio; che tutti i ricorrenti partecipavano al concorso e, superata la prima prova, venivano ammessi alla seconda; che gli stessi superavano anche la seconda prova conseguendo un punteggio di almeno 24/ 30, ma non risultavano utilmente collocati in graduatoria in quanto posizionati oltre il numero previsto per l ammissione alla terza prova (consistente nel tirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale orale); che il 24.12.2008, con il bando pubblicato in GURI n.101 del 31.12.2008, l Amministrazione ha indetto una nuova procedura concorsuale, per l assunzione di ulteriori 825 unità, di contenuto identico alla precedente, senza tenere in alcuna considerazione la posizione di quanti, come i ricorrenti, avevano comunque superato le prime due prove del primo dei due concorsi in questione e che non erano stati ammessi alla terza prova non ostante avessero raggiunto un punteggio pari ad almeno 24/ 30 (che non erano stati ammessi, cioè, esclusivamente a cagione di mancanza di posti); che, pertanto, gli interessati hanno impugnato il predetto secondo bando chiedendone l annullamento nella parte in cui non prevede la loro ammissione diretta, mediante "scorrimento" della graduatoria, al tirocinio teorico-pratico; che l Amministrazione, ritualmente costituitasi, ha eccepito l inammissibilità e comunque l infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese; che con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato anche il Regolamento di amministrazione dell Agenzia delle Entrate, approvato con delibera n.4 del 30.11.2000 del Comitato direttivo, nella parte in cui (artt.15 e 71) prevede la possibilità di derogare alle norme ordinarie in tema di pubblici concorsi (norme contenute nel DPR n.487/ 1994) e di utilizzare, in funzione selettiva, il meccanismo del "tirocinio con prova orale finale"; che con appositi scritti difensivi l Amministrazione ha eccepito l inammissibilità e comunque l infondatezza anche del ricorso per motivi aggiunti - e, con particolare riferimento al secondo ricorso per motivi aggiunti, la sua tardività - chiedendone il rigetto con il favore delle spese; Considerato che con il primo assorbente motivo del ricorso principale i ricorrenti lamentano violazione dell art.97 della Costituzione ed eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, sviamento, nonché per incongruità della motivazione, deducendo che l Amministrazione avrebbe dovuto ammettere al "tirocinio" costituente la terza prova del "secondo" concorso, i soggetti che avevano già superato con punteggio superiore ai 24/ 30 (dunque con punteggio attestante l "idoneità") le prime due prove della precedente procedura; Considerato e Ritenuto, al riguardo: che la "seconda procedura" selettiva è intervenuta allorquando la prima non si era ancora definitivamente conclusa; che nella "prima procedura" i ricorrenti non erano stati ammessi al tirocinio (c.d. "terza prova") non già perché risultati "inidonei", ma solamente perché non vi erano posti disponibili da coprire; che, pertanto, la "ripetizione" delle prime due prove nella seconda procedura selettiva - indetta ed avviata mentre la prima non era ancora esaurita - si pone in evidente contrasto con i principii di economicità, efficienza, efficacia (e, in definitiva, con il principio di buon andamento) dell azione amministrativa; che la ripetizione delle prime due prove nella seconda procedura concorsuale appare in contrasto anche con la ratio e con il principio di economicità posti e valorizzati dal D.lgs n.29 del 1993 e dell art.15, comma 7, del DPR n.487 del 1994, nonché dagli artt.13 e 39 della L.n.449 del 1997, dall art.20, comma 3, della L. n.488 del 1999 e dall art.51 della L. n.388 del 2000; che, più in particolare, la giurisprudenza di questo TAR, afferma che proprio in attuazione ai suddetti principii ed alle disposizioni delle leggi sopra citate, "lo s co r r im ent o d i una g r a d ua t o r ia d i conco r s o a nco r a v a lid a co s t it uis ce a t t o d o b b lig o e non m e r am ent e d is cr e z iona le d e lla PA" (TAR Lazio, III^ ter, 30.1.2003, n.536); che l avvenuto superamento delle prime due prove della precedente graduatoria costituisce un fatto idoneo a provare che i ricorrenti possiedono il livello di preparazione richiesto per l accesso al tirocinio, che il secondo bando, contrariamente al primo, non ha previsto - quale requisito di ammissione - un voto di laurea minimo; che pertanto l Amministrazione appare maggiormente garantita dall utilizzazione della "graduatoria" degli "idonei" compilata nell ambito della prima procedura selettiva; e che ciò connota come "illogico" il comportamento dell Amministrazione, volto a "neutralizzare" gli effetti di una procedura selettivamente più rigorosa; che, pertanto, la doglianza in esame appare condivisibile e che per essa il ricorso merita accoglimento; Ritenuto, in considerazione delle superiori osservazioni: che il ricorso meriti accoglimento, con conseguente annullamento - per le ulteriori statuizioni conformative - delle norme del bando (impugnato) che non prevedono la diretta ammissione dei ricorrenti (mediante "scorrimento" della graduatoria già compilata nell ambito della precedente procedura selettiva) alla prova indicata come "tirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale orale"; che la superiore statuizione esime il Collegio dall esame degli ulteriori motivi del ricorso principale e di quelli - accessori e subordinati - di cui ai ricorsi per motivi aggiunti, nonché delle correlative eccezioni (tra cui quella di tardività del secondo ricorso per motivi aggiunti, "dipendente" da quest ultimo) sollevate dall Avvocatura dello Stato; che sussistono giuste ragioni per condannare l Amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi 3.000,00; P.Q.M. accoglie in parte il ricorso; e, per l effetto, annulla il bando impugnato nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, e dichiara l obbligo dell Amministrazione di ammettere i ricorrenti al tirocinio per cui è causa. Condanna l Amministrazione al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in motivazione. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2009 con l'intervento dei Magistrati: Luigi Tosti, Presidente Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore Stefano Toschei, Consigliere DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 15/09/2009. | |
Da: stanca di coa4 | 22/09/2009 21:35:19 |
x correzioni x homo econom x tuttiiiii ho appena letto il bando dove che indica che verranno ammessi alle prove orali i concorrenti che abbiano conseguito un punteggio di 21/30 (con voto minimo sei a prova). Non dice niente di doppi (anche se anch'io ricordavo un pochino una cosa simile), ma sul bando non ci sta. Io invece chiedevo se qualcuno di voi ha una copia della domanda in bianco salvata su pc. Il sito ages è fuori servizio per tutto da mesi. Ritornando al numero ammessi, potrebbero anche bocciare tutti caspitaaaaaaaaaaaa | |
Da: homo economicus X UN VINCITORE COA III | 22/09/2009 22:21:42 |
1) Con tutto il rispetto per la seconda sezione del TAR del lazio sono costretto a farti notare che la sentenza di tale autorevole tribunale non è certo il Vangelo ed è, tra l'altro, ancora suscettibile di impugnativa davanti al CDS; 2) La giurisprudenza maggioritaria e ormai quasi stratificata del CDS in merito alle problematiche relative allo scorrimento delle graduatorie è di segno nettamente contrario al decisum che tu hai riportato, in quanto sostiene che il principio che deve indurre a preferire gli idonei non vincitori rispetto alla scelta della PA di bandire un nuovo concorso è un principio basato sulla sussistenza o meno di un autovincolo. In poche parole, se al momento della pubblicazione del bando la PA aveva assunto l'impegno di assumere gli idonei per scorrimento della graduatoria prima di emanare un nuovo bando di concorso, allora gli idonei medesimi devono essere preferiti; viceversa, se la PA non si è autovincolata a tanto, mediante la previsione di precipue disposizioni del bando, può liberamente optare per l'avvio di una nuova procedura concorsuale con buona pace degli idonei non vincitori; 3) Quand'anche il CDS dovesse mutare orientamento e dovesse applicare i principi addotti dal TAR lazio anche per decidere il ricorso degli idonei del COA3, nessuno di noi "sarebbe fottuto". Al massimo l'AGES dovrebbe ammettere i ricorrenti(e forse soltanto quelli) al corso, non essendo assolutamente in discussione la legittimità del bando del COA 4 e la regolarità del concorso; 4) Certo il bando, come ogni atto amministrativo, può essere annullato d'ufficio o revocato ma a tal fine devono ricorrere i presupposti previsti dagli artt. 21 nonies 21 quinquies della l. n. 241/90: 5) Vatti a leggere le norme de quibus e torna a trovarci per discuterne nel merito e con maggior cognizione di causa(da parte tua). | |
Da: Aaargh | 23/09/2009 08:49:47 |
Ben detto, homo economicus | |
Da: diogene x virgilio | 23/09/2009 13:05:51 |
La risarcibilità degli interessi legittimi è una traccia che sarà uscita almeno in 5 concorsi differenti nel giro di 1 anno (due anni fa!). Un must per dirla tutta! La maialata è stata la prima traccia e basta! Qualche difficoltà poteva derivare da una traccia non estratta del terzo giorno. Parlava di ruolo dei rapporti sindacali se non erro. In ogni caso si poteva comunque parlare ttrattando dei vari CCNL, contratti integrativi e novità introdotte da brunetta ad inizio anno. Ci si poteva arrabattare insomma, ma la giurispudenza del primo giorno uno o la sapeva oppure no! | |
Da: elle | 23/09/2009 13:11:18 |
Scusate, dove posso trovare il bando di concorso?il sito è fuori uso!!Graziee | |
Da: x UN VINCITORE COA III | 23/09/2009 15:16:53 |
In sostanza facisti a' figura du rue i cuoppe, anchiamazza pilusa ca si'!!! | |
Da: assurdo!!! | 23/09/2009 15:51:03 |
Io non capisco come fate a scrivere certe scemenze ( per usare un eufemismo). Come si fa a dire "il bando dice che tra coloro che avranno raggiunto il punteggio minimo saranno ammessi il doppio degli iscritti finali cioè 400". A parte che detta così non si capisce assolutamente nulla ma poi in nessun concorso può essere predeterminato un numero da ammettere agli orali. Prima di scrivere pensate a quello che dite non fate sparate tanto per il gusto di fare polemica sterile! | |
Da: virgilio per diogene | 23/09/2009 16:05:16 |
Bè io credo che non ci sia molta differenza tra la traccia estratta e quella sulla risarcibilità degli interessi legittimi. La difficoltà non è data dalla frequenza con cui un tema ricorre nei vari concorsi (posto che poi non è detto che la traccia richieda di essere trattata sempre allo stesso modo perchè bisogna anche vedere come la stessa è formulata), quanto dal grado di approfondimento che la questione prospettata richiede. La risarcibilità degli interessi legittimi, se vogliamo, è, secondo me ancora più complessa perchè richiede una trattazione compresiva sia del dato storico (partendo dagli albori del diritto amministrativo), sia di quello dottrinale e giurisprudenziale tenendo conto dei dissidi e delle diverse prese di posizione in merito alla pregiudiziale amministrativa tra Consiglio di Stato e Cass. Forse in tanti avrebbero potuto dire qualcosa sull'argomento ma credo che in pochi lo conoscessero a fondo | |
Da: sconfortata | 23/09/2009 17:53:12 |
Scusate se ritorno ancora sull'argomento ma nei giorni scorsi un mio amico bravissimo che studia per magistratura mi ha detto che nel primo tema occorreva affrontare la questione del risarcimento in forma specifica. Io non ho fatto alcun cenno però ho visto che nei post precedenti anche qualcuno di voi l'ha richiamato. Mi potete dare indicazioni al riguardo? Secondo voi non averne parlato è una grave mancanza? Grazie a chi avrà la pazienza di rispondermi | |
Da: x sconfortata | 23/09/2009 18:47:06 |
sparatiiii che fa se nn passi è un disastro? | |
Da: ..... | 23/09/2009 19:26:55 |
secondo me il risarcimento in forma specifica non ha nulla a che vedere con la prima traccia (a dire il vero ne sono sicuro, però non voglio apparire presuntuoso). ciao | |
Da: Nick | 23/09/2009 20:25:00 |
Io ho escluso la possibilità del risarcimento ex art 2058 c.c. in quanto tale forma di tutela vedrebbe dimidiata la posizione giuridica fatta valere dal ricorrente aggiudicatario pretermesso e ciò ex art 2933 2 comma, e II comma 2058; la p.a. infatti potrebbe evitare di conferire l'aggiudicazione al ricorrente vittorio allegado il pregiudizio dell'economia nazionale. La tutela del riccorente vittorioso viene garantita dal giudicato e dai suoi effetti. Tra questi vi è l'effetto conformativo e reintegratorio dello stato quo ante che vincolano la p.a. e, in caso di inerzia di quest'ultima il successivo rimedio esperibile dal ricorrente è rappresentato dal giudizio di ottemperanza anche attraverso il ricorso all'art 21 bis ( giudizio sul silenzio successivo al giudicato) | |
Da: testafasciata | 23/09/2009 20:53:24 |
...scusate ragazzi...visto che si parla sempre della prima traccia..io vorrei che qualche anima volenterosa mi facesse una scaletta del tema sul federalismo fiscale...che credo di aver toppato alla grande... grazie | |
Da: diogene | 24/09/2009 07:50:18 |
Il federalismo fiscale poteva essere trattato in vari modi. Sicuramente bisognava partire dall'art. 119 della Costituzione per poi parlare della legge 42/2009. Si poteva analizzare la reale attuazione del testo ciostituzionale citando la differenza tra autonomia impositiva ed autonomia tributaria. Infine, ma non in termini di quantità dell'elaborato, si poteva analizzare le criticicità della norma legislativa (funzioni fondamentali non ancora definite, l'aspetto che TUTTE le funzioni vanno finanziate e non solo quelle fondamentali ed altro). | |
Da: testafasciata x diogene | 24/09/2009 11:17:44 |
..ti ringrazio..sei stato puntuale...mi trovo abbastanza con quello che suggerisci andasse scritto nell'elaborato...(119, 42/09, criticità delle disposizioni, proprio in relazione all'ultimo aspetto da te citato) non ho messo però la differenza tra autonomia impositiva e tributaria...(aggiungo una fasciatura alla mia testa)... grazie e in bocca al lupo. | |
Da: antonio | 24/09/2009 12:20:12 |
potreste dirmi in che termini doveva essere posta la distinzione tra autonomia impositiva e tributaria? grazie | |
Da: diogene | 24/09/2009 13:05:18 |
Non ho detto che doveva essere posta, io l'ho posta ma non credo che fosse un fatto imprescindibile. La 42/2009 sancisce l'autonomia tributaria o permane la semplice autonomia impositiva? Questo è tutto, ma non credo sia fondamentale, anzi... | |
Da: antonio | 24/09/2009 13:29:47 |
Grazie mille. Sei molto gentile | |
Da: prima traccia | 24/09/2009 14:36:38 |
La reintegrazione in forma specifica (di cui ho parlato nel mio tema) non credo fosse un argomento essenziale nell'economia della traccia nel senso che non averne parlato non significa aver trattato la questione in modo lacunoso o incompleto ma un accenno o un approfondimento, secondo me, può dare un taglio particolare, forse anche più critico, che non la mera elencazione delle varie teorie dottrinali e giurisprudenziali che si sono affermate sul punto. In particolare, venendo al sodo, la questione è quella volta a stabilire se tale forma di tutela, a seguito della sua positivizzazione nel giudizio amm., (ammessa pacificamente con riguardo agli interessi oppositivi) possa estendersi anche agli interesi pretensivi. Una risposta affermativa porterebbe ad ammettere, come ha fatto una parte della dottrina, l'introduzione di un'azione di adempimento a carico della p.a. In questo caso allora il g.a., a seguito dell'annullamento dell'aggiudicaz., potrebbe condannare la p.a. a sostituire il ricorrente secondo classificato all'aggiudicatario illegittimo. Ciò sarebbe più "conveniente" in termini di economia processuale perchè si eviterebbe di adire prima il g.a. per l'annullamento, poi il g.o. per la nullità del contratto e, infine, nuovamente il g.a. per la tutela risarcitoria. Tale impostazione, però, non è accolta dalla dottrina maggioritaria ( e, in pratica, anche dalla plenaria) in quanto si afferma che nel nostro ordinamento l'effettività della tutela giurisdizionale non è data dalla statuizione della sentenza, che potrebbe cmq essere disattesa, quanto dal grado di esecutività della stessa: ciò è possibile solo nel giudizio di ottemperanza essendo questo esteso anche al merito. | |
Da: limo | 24/09/2009 18:56:21 |
sapete se sono iniziate le correzioni? Grazie | |
Da: fonte ages | 24/09/2009 19:25:23 |
Stamattina ho chiamato e mi hanno detto che stimano un tempo di correzione di 6 mesi. Hanno iniziato a correggere e da ottobre intensificheranno le correzioni facendo 3 sedute a settimana. Ma qui mi sembra che nessuno pensi al futuro, sono ancora sempre tutti a rimuginare sui temi fatti.......... secondo me è inutile cercare di autovalutarsi confrontandosi tra noi... | |
Da: stanca coa4 | 24/09/2009 21:26:32 |
infatti sono proprio stanca di leggere tracce di temi (a qualsiasi fine scritti), a me avete fatto passare la voglia di studiare, se avete dei dubbi non aprite libri, dedicatevi ad altro ma non riempiti di filosofie gia superate nella fase post settimana dopo esami ancora sto forum. E chi si lamenta sul fatto che forse sono troppo antipatica, avete ragione, ma non rompete piu le scatole, qui a dirigere sono io se non vi sta bene cambiate forum. Uffaaa anche la ragazza di giamba simpaticissima non ci sta piu qui a causa vostra..... | |
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