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Idonei non vincitori: scorrimento graduatorie nelle PA e nelle Forze armate e di Polizia (GdF-CC-PdS-EI ecc..)
101846 messaggi, letto 2522969 volte
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Da: 10022/05/2014 14:21:46
Il turnovernal massimo è per tutti. Visto che al civile è al 20% e il nostro al 55% parla di tutti.

Da: Pinko Pallino 
Reputazione utente: +151
22/05/2014 14:22:36
Per 100    22/05/2014 14.11.30
Eccola qua.
La fonte è del sole 24 ore. Quotidiano di economia""".

E dove c'è scritto del ripristino del turn over al 100 % ??? E, ancor di più, trattando di personale contrattualizzato per "fasce stipendiali" (che riguarda solo i dipendenti delle Amministrazioni civili dello Stato F1 - F2 - F3 - ecc. - mentre il Comparto è regolato da altra tipologia stipendiale, ovvero su livelli retributivi - V livello - VI livello - VII livello - ecc.), da dove ricavi che quanto scritto è riferibile al Comparto Sicurezza ?? Solo per la centrale unica degli acquisti si parla del Comparto... altro che turn over al 100 %...

Da: 10022/05/2014 14:40:32
Beh la ringrazio della lezione pinko pallino. Ho fatto un ragionamento in base ai turnover civili e del comparto. Ecco la mia deduzione. Ora giusta o sbagliata è comunque una fonte di discussione.

Da: x pinko pallino22/05/2014 14:50:29
finalmente sei tornato si sentiva la tua mancaza senti volevo chiederti si sa qualcosa sul concorso del 750 allievi finanzieri?

Da: pallinopinco22/05/2014 15:59:52
Da: x pinko pallino    22/05/2014 14.50.29
finalmente sei tornato si sentiva la tua mancaza senti volevo chiederti si sa qualcosa sul concorso del 750 allievi finanzieri?

non verra' mai fatta scorrera' quella graduatoria e nemmeno le altre.
Mettetevi l'anima in pace che devo rimanere solo io in gdf.

Da: riporto tutto22/05/2014 16:01:23
oltre a scrivere suggerirei anche un'altra cosa ma solo per chi è cattolico.
Preghiamo pure qualche Santo che male non fa. Il mio non è un post blasfemo.

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
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Da: x tutti22/05/2014 16:08:01
Da: x 100    22/05/2014 14.19.38
non parla però del comparto sicurezza

Ancora a sperare che scorrano.La legge 125/2013 non vale per nessuno e per nessunissima graduatoria.Dovete ancora aspettare per capirlo.La politica non vuole per nessun motivo applicarla.

Da: x x tutti?22/05/2014 16:12:35
Non capisco una cosa... ma tu prima dici di scrivere ai politici e company poi vieni fuori con post dove dici che non applicheranno la 125. Mah... una spiegazione?

Da: x tutti22/05/2014 16:20:36
Ho scritto mille mail ai politici e nessuno le ha prese in considerazione.la risposta sempre la stessa.Ormai ho capito che e' tutto inutile.

Da: scettico122/05/2014 16:23:21
Io fino al 13 giugno ci voglio ancora provare, senza illuders ovviamente

Da: riporto tutto22/05/2014 16:29:39
Bravo scettico 1 . Anche il 13 bisogna scrivere.

Da: bibibi22/05/2014 16:34:11
leggete questa:
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-05-22/la-riforma-pa-incassa-23mila-mail-madia-nessuna-restera-non-letta-151551.shtml?uuid=ABIoQGKB

Da: ........22/05/2014 16:36:41
ragazzi non è che tutti quelli che scrivono qui sono inv qualcuno non lo è e scrive perché non ha alcun interesse nello scorrimento tentando di scoraggiare coloro che si stanno attivando in questa battaglia continuate cosi se son rose......

Da: scettico122/05/2014 16:39:20
esatto

Da: Gdf 22/05/2014 16:51:42
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=17&id=00765895&part=doc_dc-ressten_rs-gentit_300895ldidcpildsdgdcp&parse=no

Da: riporto tutto22/05/2014 16:53:10
È ovvio. Ma sapete che siete tutti dei ragazzi STRAORDINERI come direbbe arrigo sacchi. Giusto per stemperare un po' la tensione.

Da: Gdf 22/05/2014 16:54:43
Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 247 del 15/05/2014


EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1
1.0.1
LIUZZI
Improponibile
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Stabilizzazione delle procedure di assunzione)
        1. Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è sostituito dal seguente:
        "1. Per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui alle dotazioni organiche del personale docente, individuate nei limiti di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"».
1.0.2
LIUZZI
Improponibile
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifica al testo unico delle leggi sulla scuola in materia di concorsi per titoli ed esami)
        1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
        il primo periodo del comma 01 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente: "Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità biennale e sino ad esaurimento del contingente di posti assegnato dal bando. Nel caso in cui, al termine del biennio, permangano posti da assegnare, i medesimi sono coperti attraverso lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 401. Nel caso in cui, allo scadere del biennio, residuino dei vincitori, è creata una riserva di posti da assegnare, detratti dal contingente previsto per la procedura concorsuale successiva";
        
            b) il comma 8 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente:
        "8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici sono stabiliti con uno o più decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca";
            c) il comma 1 dell'articolo 402 è sostituito dal seguente:
        "1. A decorrere dal primo concorso bandito successivamente alla data del 31 dicembre 2013, possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione e, per la scuola dell'infanzia e primaria, dei titoli di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1997";
            d) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 15-bis, 17 e 20 dell'articolo 400, il comma 2 dell'articolo 402 e l'articolo 404 sono abrogati».
1.0.3
LIUZZI
Improponibile
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Proroga termini per la revisione delle procedure concorsuali e modifiche al testo unico)
        1. All'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole "con regolamento adottato" sono aggiunte le seguenti: "entro il 1º gennaio 2015". Nelle more dell'emanazione del predetto regolamento, al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il primo periodo del comma 01 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente: "Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di indizione e sino ad esaurimento del contingente di posti assegnato dal bando. Nel caso in cui, nell'ambito del biennio, permangano posti da assegnare, i medesimi sono coperti attraverso lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 401. Nel caso in cui, allo scadere del biennio, residuino dei vincitori, è creata una riserva di posti da assegnare, a loro destinati, detratti dal contingente previsto per la procedura concorsuale successiva";
            b) il comma 8 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente:
        "8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici sono stabiliti con uno o più decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.";
            c) il comma 1 dell'articolo 402 è sostituito dal seguente:
        "1. A decorrere dal primo concorso bandito successivamente alla data del 31 dicembre 2013, possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione e, per la scuola dell'infanzia e primaria, dei titoli di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1997. Ai candidati delle procedure concorsuali bandite antecedentemente al predetto termine, inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito, è attribuito il titolo di abilitazione, ove ne fossero privi";
            d) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 15-bis, 17 e 20 dell'articolo 400, il comma 2 dell'articolo 402 e l'articolo 404 sono abrogati».
1.0.4
LIUZZI
Improponibile
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Proroga termini per l'accesso alle GAE dei «congelati SSIS»)
        1. Al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 - 2016/2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 20, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i termini per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione attraverso la frequenza delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario anche successivamente all'aggiornamento previsto per il biennio 2009-2010, nonché per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, come individuati all'articolo 1, comma 19, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2011, che non risultino già iscritti nelle predette graduatorie. L'eventuale riserva è sciolta al conseguimento del titolo di abilitazione attraverso la frequenza in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo che completa tecnicamente il percorso intrapreso presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. I soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che risultino già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2012-2013 sciolgono la riserva all'atto del conseguimento del relativo titolo, in ciascuna delle graduatorie ove risultino presenti, anche nei casi in cui l'iscrizione sia avvenuta a seguito di contenzioso non ancora giunto alla sentenza di merito"».
1.0.5
LIUZZI
Improponibile
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Congelati SSIS)
        1. Al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 - 2016/2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 20, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i termini per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione attraverso la frequenza delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario anche successivamente all'aggiornamento previsto per il biennio 2009-2010, nonché per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che non risultino già iscritti nelle predette graduatorie. L'eventuale riserva è sciolta al conseguimento del titolo di abilitazione attraverso la frequenza in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo che completa tecnicamente il percorso intrapreso presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. I soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che risultino già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2012-2013 sciolgono la riserva all'atto del conseguimento del relativo titolo, in ciascuna delle graduatorie ove risultino presenti, anche nei casi in cui l'iscrizione sia avvenuta a seguito di contenzioso non ancora giunto alla sentenza di merito"».
1.0.6
LIUZZI
Improponibile
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Proroga termini per l'iscrizione in GAE - SSIS e chiusura IV fascia)
        1. Al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 - 2016/2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 20, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i predetti soggetti sono inseriti a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento. I termini per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento sono prorogati per i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione attraverso la frequenza delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario anche successivamente all'aggiornamento previsto per il biennio 2009-2010, nonché per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, come individuati all'articolo 1, comma 19, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2011, che non risultino già iscritti nelle predette graduatorie. L'eventuale riserva è sciolta al conseguimento del titolo di abilitazione attraverso la frequenza in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo che completa tecnicamente il percorso intrapreso presso le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. I soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che risultino già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2012-2013 sciolgono la riserva all'atto del conseguimento del relativo titolo, in ciascuna delle graduatorie ove risultino presenti, anche nei casi in cui l'iscrizione sia avvenuta a seguito di contenzioso non ancora giunto alla sentenza di merito"».
1.0.7
LIUZZI
Improponibile
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Proroga termini per l'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Organi collegiali)
        1. All'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) le parole: "entro il termine di dodici mesi dalla data di di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 1º gennaio 2015";
            b) alla fine del comma sono aggiunte le parole: "e delle attribuzioni in materia di istruzione previste dalla normativa vigente".
        2. Al fine di garantire comunque, nelle more della revisione degli organi collegiali, la costituzione del Consiglio superiore dell'istruzione, al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) gli articoli 1, 2 comma 7, 4, 5, 6 e 7 limitatamente alle parole: "e dei nuovi organi collegiali e locali" sono abrogati;
            b) l'articolo 2, comma 5, lettera a), è sostituito dal seguente:
        "a) quindici sono eletti dal personale delle istituzioni scolastiche statali. È garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale docente per ciascun grado di istruzione, di almeno un dirigente scolastico e di almeno un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario".
        3. Le elezioni del Consiglio superiore dell'istruzione sono bandite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
        4. Al fine di garantire la necessaria continuità degli atti amministrativi, anche in considerazione dei diversi poteri attribuiti all'istituendo Consiglio superiore dell'istruzione rispetto al previgente Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sino all'insediamento del nuovo organo sono comunque adottabili gli atti per i quali la normativa vigente prevede il parere del predetto CNPI».
1.0.8
LIUZZI
Improponibile
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Integrazione azienda-scuola)
        1. Al fine di potenziare ed estendere l'esperienza degli istituti tecnici e professionali con annesse aziende agrarie, di rafforzare l'integrazione tra dimensione pratica e teorica degli apprendimenti e l'autonomia delle istituzioni scolastiche, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità di costituzione delle aziende annesse alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica. Il regolamento individua altresì i requisiti prioritari per l'assegnazione, su tali istituzioni scolastiche, dei direttori dei servizi generali e amministrativi. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le conseguenti modifiche al decreto interministeriale 1º febbraio 2001, n. 44».
1.0.9
LIUZZI
Improponibile
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Abilitati e supplenze)
        1. Nelle more dell'aggiornamento triennale delle graduatorie di istituto ai sensi dell'articolo 9, comma 20, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i docenti inseriti nella III fascia delle predette graduatorie che abbiano conseguito il titolo di abilitazione sono scelti prioritariamente rispetto agli iscritti privi del suddetto titolo. Ai fini di aggiornare le modalità di attribuzione delle supplenze in conseguenza della trasformazione in graduatorie ad esaurimento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, in previsione dell'aggiornamento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, le opportune modifiche al decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, al fine di estendere la possibilità di ricoprire gli incarichi di supplenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b),a personale abilitato non inserito nelle predette graduatorie permanenti, in subordine allo scorrimento di queste ultime, prevedendo il loro inserimento in apposite graduatorie provinciali».
1.0.10
LIUZZI
Improponibile
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Semplificazione delle procedure di attivazione dei percorsi di abilitazione)
        1. Al fine di semplificare e rendere certe nei tempi le procedure di attivazione dei percorsi di abilitazione e di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, all'articolo 5, comma 2, del predetto decreto le parole: "previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione" sono soppresse».
1.0.11
LIUZZI
Improponibile
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Docenti di sostegno)
        1. Le aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) sono unificate. Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati in un'unica graduatoria provinciale secondo i rispettivi punteggi.
        2. All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 20, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono costituite graduatorie provinciali specifiche per il sostegno articolate per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado. Le graduatorie sono costituite da docenti presenti nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato testo unico scuola, in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno per i rispettivi gradi di istruzione, graduati secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie.
        3. I concorsi di cui all'articolo 400 del testo unico scuola indetti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto prevedono una procedura specifica per i posti di sostegno. Ai concorsi su posti di sostegno accedono soggetti in possesso dell'abilitazione e del titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado di istruzione. I programmi delle prove scritte e orali sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito l'Osservatorio permanente per l'integrazione degli alunni con disabilità. Ai concorsi sono riservati, ai sensi dell'articolo 399 del predetto testo unico, il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili per l'accesso ai ruoli su posto di sostegno».
1.0.12
LIUZZI
Improponibile
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Scioglimento della riserva per il concorso docenti)
        1. Al fine di limitare il contenzioso pendente inerente la partecipazione al concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, indetto con il decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012 - si procede alla nomina, nell'ambito e nei limiti del contingente di posti assegnato dal bando di concorso, anche delle seguenti tipologie di candidati ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale, che abbiano superato tutte le prove previste dal bando, secondo l'ordine di punteggio ottenuto nella graduatoria generale definitiva di merito del predetto concorso:
            a) soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;
            b) candidati che, all'atto della domanda di partecipazione, erano già di ruolo in altra regione o classe di concorso;
            c) candidati in possesso del titolo di laurea, costituente titolo di insegnamento ai sensi del decreto ministeriale 39 e 22 conseguito successivamente ai termini di presentazione delle domande di partecipazione al IX ciclo SSIS bandito con decreto del Ministro dell'università e ricerca 12 luglio 2007, iscritti al primo ciclo dei percorsi di cui all'articolo 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che abbiano conseguito l'abilitazione ai sensi del predetto decreto all'atto dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui le predette procedure di abilitazione non siano ancora terminate, la riserva è sciolta positivamente in subordine al conseguimento dell'abilitazione al termine del succitato primo ciclo».
1.0.13
LIUZZI
Improponibile
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Requisiti di accesso ai concorsi)
        1. A decorrere dal primo concorso bandito successivamente alla data del 31 dicembre 2013, possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione e, per la scuola dell'infanzia e primaria, dei titoli di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1997. Ai candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, indetto con il decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012 - e non risultati nel novero dei vincitori, è riconosciuto il titolo di abilitazione, là ove ne fossero sprovvisti».
1.0.14
LIUZZI
Improponibile
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Buoni lavoro per i docenti)
        1. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
        "2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle prestazioni lavorative extra-scolastiche che i docenti degli istituti tecnici e professionali svolgono presso imprese, aziende e associazioni, entro i limiti e alle condizioni stabiliti da convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative per ogni categoria"».
1.0.15
LIUZZI
Improponibile
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Diplomati magistrali)
        1. Il comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è abrogato».
1.0.100
BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore)
        1. Dopo il comma 8, dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 è inserito il seguente ulteriore comma:
        "8-bis. A partire dall'anno scolastico 2014/2015 in Provincia Autonoma di Bolzano l'accertamento della seconda lingua, ovvero della lingua alternativa potrà essere effettuato tramite quarta prova scritta definita a livello provinciale. I punteggi della terza e della quarta prova scritta, espressi ciascuno in quindicesimi, sono sommati e convertiti in un unico voto espresso in quindicesimi."».
1.0.101
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di ammissione alle scuole di specializzazione)
        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
        "1-bis. Sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università."».
1.0.102
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di graduatorie docenti precari)
        1. Previa richiesta, sono inseriti di diritto nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, i docenti che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal D.M. 16 giugno 2005, non hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di valutazione titoli o, comunque, sono stati esclusi dalla partecipazione in quanto avevano maturato i requisiti stessi in un insegnamento diverso da quelli ordinamentali e, come tale, non riportato nella tabella B allegata al decreto ministeriale medesimo, a condizione che vi sia un posto corrispondente al citato insegnamento in organico in almeno uno dei Conservatori di Musica e/o Istituti Musicali Pareggiati dello Stato italiano. Tutti gli effetti della trasformazione delle graduatorie nazionali, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, in graduatorie nazionali ad esaurimento, di cui al comma 1 del presente articolo, si estendono anche ad essi, ivi inclusa l'eventuale immissione automatica in ruolo ex lege.»

Da: Gdf 22/05/2014 16:58:48


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RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATO A
DISEGNO DI LEGGE 1430
INTERROGAZIONI
Interrogazione sull'attivazione del numero unico delle emergenze (112) 3-00609
Interrogazione sulla legittimità dell'indizione di concorsi pubblici in luogo dello scorrimento delle graduatori[...] 3-00895
Interrogazione sul rinnovo dei vertici di società per azioni controllate dallo Stato 3-00899
Interrogazione su un tragico evento accaduto in un'azienda a conduzione cinese nel distretto industriale di Prato 3-00528
ALLEGATO B
RETTIFICHE
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Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 247 del 15/05/2014


Interrogazione sulla legittimità dell'indizione di concorsi pubblici in luogo dello scorrimento delle graduatorie di concorsi precedenti
(3-00895) (15 aprile 2014)
SERRA, CATALFO, MANGILI, FUCKSIA, MONTEVECCHI, DONNO, PAGLINI. - Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali -
                    Premesso che:
            l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza del 28 luglio 2011, n. 14, interveniva sull'annosa questione concernente la necessità di motivare la scelta di indire un nuovo concorso, da parte della pubblica amministrazione, in luogo dell'utilizzazione di una graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace. La plenaria procedeva all'analisi dell'evoluzione della materia partendo, quindi, dall'articolo 8 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, come modificato dalla legge n. 305 del 1975. Inoltre, tra le fonti che disciplinano la materia, si colloca l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 ("Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"). Di seguito, l'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) ha previsto per gli enti locali la durata triennale delle graduatorie concorsuali, dalla data di pubblicazione, per l'eventuale copertura dei posti che fossero successivamente vacanti e disponibili, ad eccezione dei posti istituiti o trasformati dopo l'indizione del concorso;
            il dettato di tali ultime normative contiene delle formule di carattere restrittivo, lasciando, in tal senso, meno spazio alla discrezionalità dell'amministrazione, sebbene, al contempo, non la vincoli: si parla, infatti, di "eventuale copertura" dei posti vacanti. L'articolo 3, comma 87, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) ha aggiunto all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (testo unico sul pubblico impiego) il comma 5-ter statuendo la vigenza triennale, dalla loro pubblicazione, delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale di pubbliche amministrazioni. Il Consiglio di Stato evidenzia che il comma 5-ter dell'articolo 35 non è applicabile alle sole procedure concorsuali bandite o concluse dopo la sua entrata in vigore, ma riguarda anche le graduatorie ancora efficaci al momento della sua entrata in vigore;
            l'applicazione dell'istituto dello scorrimento si riferisce, inoltre, a tutte le amministrazioni senza alcuna distinzione di carattere soggettivo od oggettivo. La pronuncia del giudice va nella direzione di ritenere sempre indispensabile la motivazione in virtù della quale si definisce la necessità, da parte della pubblica amministrazione, di indire un nuovo concorso sacrificando, al contempo, le ragioni di coloro collocati utilmente in graduatoria. Nello stesso senso si pone la sentenza n. 1395 del 2011 della V sezione dello stesso giudice;
            da ultimo, l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, dispone che: "Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (…) è subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; b) dall'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza";
                    considerato che:
            l'articolo 3, comma 61, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) prevede che: "le amministrazioni pubbliche ivi contemplate nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate";
            l'articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge n. 101 del 2013 prevede, altresì, che la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di individuare, in considerazione anche dei profili professionali, i vincitori e gli idonei inseriti nelle graduatorie concorsuali vigenti per le assunzioni a tempo indeterminato, procede, a partire dal 30 settembre 2013, attraverso un monitoraggio telematico con l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, che intendono fruire delle procedure di cui ai commi 6 e 8 dell'articolo 4, di fornire le informazioni richieste. La normativa riguarda coloro che, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di cui ai commi 6 e 8 del provvedimento. La vigenza delle graduatorie è prorogata fino al 31 dicembre 2016;
            il decreto-legge prevede, inoltre, all'articolo 4, comma 3 lett. b), che in caso di decisione volta a coprire i posti vacanti il diritto all'assunzione dei vincitori venga esteso anche agli idonei collocati nelle graduatorie dell'amministrazione vigenti ed approvate dal 1° gennaio 2007;
            l'art. 97, secondo comma, della Costituzione sancisce che la pubblica amministrazione deve ispirarsi al principio del buon andamento; in tal solco si pone, dunque, la ratio della novella. Difatti, al fine di ottimizzare le risorse è necessario utilizzare le graduatorie vigenti, riducendo, quindi, i costi necessari per procedere a nuove assunzioni attraverso un nuovo concorso;
            la giurisprudenza di merito ha assunto un orientamento analogo al Consiglio di Stato, secondo il quale, a fronte di una graduatoria valida ed efficace, la pubblica amministrazione non può non considerare la sussistenza di soggetti qualificabili come idonei, quanto meno, in assenza di valide ragioni giustificatrici. In questo senso si pongono le pronunce: TAR della Sardegna 19 ottobre 1999, n. 1228; TAR del Lazio 30 gennaio 2003, n. 536; TAR della Lombardia 15 settembre 2008, n. 4073; TAR Lazio 15 settembre 2009, n. 8743; TAR Sardegna 20 giugno 2013, n. 00478 e n. 00481;
            lo scorrimento delle graduatorie è, dunque, una modalità ordinaria di reclutamento del personale che si giustifica in relazione alla necessità di ridurre i costi gravanti sulle amministrazioni per l'attività di selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità;
            considerato inoltre che:
            con deliberazione n. 223 del 21 gennaio 2003 adottata dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Sardegna, l'amministrazione del Consiglio regionale, con decreto del Presidente, statuiva di indire un concorso pubblico per la copertura di posti di natura diversa in quel momento vacanti. Con la deliberazione si stabiliva, altresì, il numero e la qualifica del personale approvando la pianta organica;
            tra gli anni 2004 e 2008 si svolgevano i concorsi, per i quali erano pervenute circa 70.000 domande di candidature, con la partecipazione di circa 20.000 candidati a tutte le fasi. Al termine dell'espletamento del concorso, oltre ai vincitori effettivi, sussistevano circa 300 candidati idonei non vincitori;
            dall'assunzione dei vincitori tuttora risultano vacanti circa 30 posti di diverse posizioni di ruolo della vigente pianta organica. A fronte delle 58 assunzioni degli ultimi concorsi in Consiglio regionale già al momento delle immissioni in ruolo, tra il 2005 e il 2009, erano rimaste vacanti circa 30 posizioni in ruolo rispetto alla pianta organica vigente;
            ai sensi del comma 2 dell'art. 131 del regolamento interno del Consiglio regionale, una pianta organica, approvata dall'ufficio di presidenza, fissa il numero e la qualifica del personale. A parere degli interroganti tale pianta organica non è stata soddisfatta del tutto, senza che nello stesso organo collegiale sia stato messo all'ordine del giorno e approvato un atto di revisione della stessa, secondo le procedure previste;
            per circa 3 anni sarebbe stato utilizzato, in quelle mansioni di ruolo, personale esterno, per servizi in somministrazione, senza un regime di gara d'appalto. Risulta agli interroganti che ciò avrebbe comportato un ammontare di spesa maggiore di quello derivante da circa 10 anni di assunzioni di ruolo;
            in ordine a tali concorsi non si faceva, quindi, ricorso allo scorrimento della graduatoria in favore dei soggetti idonei non vincitori;
            l'amministrazione non teneva conto dei candidati idonei non vincitori dei concorsi banditi nel 2003 per la copertura delle mansioni assimilabili ai posti vacanti e non valutava le preesistenti graduatorie, ex articolo 35, comma 5-ter, del testo unico sul pubblico impiego. A partire dall'anno 2005 non è stato mantenuto il numero approvato per la pianta organica e nel periodo di validità delle medesime graduatorie queste non sono state utilizzate per soddisfare l'esigenza di personale;
            l'utilizzo di personale con contratti di lavoro autonomo è possibile nel rispetto dei limiti posti dal legislatore statale con l'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. I limiti di spesa per il personale relativamente a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, anche per quanto riguarda i gruppi consiliari, non possono essere superiori a quelli sostenuti per le stesse finalità nell'anno 2009. Il superamento pregiudica i fondi necessari per il regolare funzionamento dell'amministrazione;
            a parere degli interroganti se fosse stato messo in essere il taglio delle collaborazioni, ragionevolmente, non si sarebbe posto il problema di capienza dei fondi, che sarebbero stati sufficienti per scorrere le graduatorie dell'amministrazione del Consiglio regionale per le figure e i posti rimasti vacanti. Il limite di spesa, pari alla metà di quanto speso per il 2009, verosimilmente non è stato rispettato negli anni 2011, 2012 e 2013;
            nella Regione Sardegna e nei suoi enti controllati si è continuato ad espletare bandi di collaborazione e ad effettuare assunzioni a tempo determinato, a prorogare i contratti a tempo determinato, in contrasto con quanto statuito dalla normativa;
            considerato ulteriormente che:
            l'11 settembre 2012 veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando per il concorso pubblico per 300 unità di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e presso i comuni del cratere aquilano colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, che avrebbe dovuto fornire, in via definitiva, il personale per la ricostruzione del territorio colpito dal sisma nel passaggio dalla fase emergenziale, terminata ad agosto 2012, fino alla fase ordinaria. Il concorso veniva gestito dalla commissione interministeriale RIPAM (commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni), composta dai rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del per la funzione pubblica e dell'interno. Il compito previsto era quello di adottare i provvedimenti necessari al fine di bandire un concorso e garantire la successiva assunzione negli enti locali delle unità di personale da selezionare e formare con gli appositi corsi di reclutamento;
            al fine di agevolare chi aveva già lavorato per la ricostruzione presso le amministrazioni pubbliche abruzzesi il bando prevedeva una riserva del 50 per cento dei posti, 150 unità, per chi avesse già prestato servizio nell'ambito della ricostruzione. Gli idonei, con punteggi uguali o prossimi al massimo ottenibile (100 su 100), sono stati subordinati a chi godeva della riserva prevista nel bando;
            nel concorso RIPAM Abruzzo la partecipazione alle procedure di selezione è stata ampia, con 36.000 domande pervenute. Il concorso è stato superato da 1.034 idonei, 300, invece, i vincitori effettivi. Occorre rilevare che l'articolo 2 del bando del concorso definisce gli idonei presenti nelle graduatorie come una risorsa disponibile per l'intero territorio nazionale;
            le graduatorie degli idonei che hanno superato tutte le prove del concorso non sono state valutate, questo, ragionevolmente, a vantaggio delle selezioni che si sono succedute negli ultimi mesi, a parere degli interroganti poco trasparenti. Nel bando del concorso si parla della possibilità, prevista dalla legge, per tutte le amministrazioni, di attingere dalle graduatorie degli idonei non inclusi tra i 300 vincitori. Nonostante il bando di concorso e nonostante la presenza di idonei nelle graduatorie, sono state avviate altre procedure per il reclutamento di personale necessario per lo svolgimento delle stesse incombenze professionali per le quali già vi è stata la selezione e per le quali sarebbero competenti gli idonei presenti nelle graduatorie;
            considerato infine che, tra le procedure avviate, ex plurimis, si indicano le seguenti;
            il 28 febbraio 2013 veniva espletata la selezione per due profili amministrativi, a tempo determinato, presso l'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere: un profilo amministrativo e due contabili presso l'ufficio speciale de L'Aquila, profili, peraltro, già oggetto della selezione RIPAM;
            l'8 marzo 2013 il Comune di Tossicia, uno dei 56 comuni del cratere, e, quindi, appartenente al bando RIPAM, bandiva una selezione per un istruttore direttivo contabile, profilo identico a quello previsto nel bando del concorso RIPAM e per il quale erano già state pubblicate le graduatorie degli idonei;
            il 22 aprile 2013 il Comune di Poggio Picenze, anch'esso tra i 56 comuni del cratere, pubblicava un bando per la selezione di un responsabile dell'area tecnico-manutentiva a tempo determinato, categoria D1, già selezionato con il concorso in questione;
            il 2 maggio 2013 veniva firmata l'intesa tra il presidente della Provincia Antonio Del Corvo, il sindaco de L'Aquila Massimo Cialente ed il responsabile dell'ufficio speciale de L'Aquila Paolo Aielli, al fine di fornire 110 lavoratori della Abruzzo Engineering, società partecipata dalla Regione, dalla Provincia de L'Aquila e dalla Selex Service management, in liquidazione dal dicembre 2010, per prestare attività lavorativa presso il comune de L'Aquila (60 unità) e presso la Provincia de L'Aquila (50 unità) fino a dicembre 2013 con possibilità di proroga. L'intesa si configura come un affidamento di servizi all'esterno avvenuto senza esperire alcun tipo di procedimento ad evidenza pubblica, richiesto dal codice degli appalti;
            13 agosto 2013, il Comune di Ofena (L'Aquila), aderente al bando RIPAM, indiceva una selezione per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato nell'area amministrativa demografica, profilo professionale di istruttore amministrativo categoria C, posizione economica C1. Tale profilo era già stato selezionato pochi mesi prima dal concorso RIPAM Abruzzo. Il 31 agosto 2013 veniva emanato il decreto-legge n. 101 del 2013 in cui, all'articolo 4, commi 13 e 14, è prevista una proroga fino a tutto il 2015 dei precari del Comune de L'Aquila e dei Comuni del cratere, in contraddizione con il decreto-legge n. 43 del 2013 che prevedeva che le proroghe di detto personale dovessero avere come termine ultimo, data la cessazione dello stato di emergenza ad agosto 2012, il mese di dicembre 2013;
            il 22 novembre 2013 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti bandiva un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 32 unità di personale da inquadrare a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale ingegnere-architetto. A parere degli interroganti non è chiara la ragione per la quale non si sia fatto ricorso alle graduatorie degli idonei. Nelle premesse del bando tale decisione si giustifica in questo modo: "Ritenuto che per le esigenze sopraindicate non è possibile attingere a graduatorie in corso di validità, essendo tuttora valida la sola graduatoria del concorso speciale «RIPAM Abruzzo», bandito con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 settembre 2012, che prevede, per il profilo professionale predetto, requisiti di ammissione e titoli di studio diversi da quelli richiesti dal presente bando nonché prove selettive su materie non attinenti alla professionalità, qui richiesta per lo svolgimento delle mansioni da svolgere".In realtà, i requisiti diversi, come si legge, attengono al fatto che il bando ha inquadrato nella categoria funzionario ingegnere-architetto anche persone in possesso di laurea triennale non abilitati né iscritti all'albo. Anche se il nuovo bando richiede la laurea quinquennale ed iscrizione all'ordine professionale, si poteva, ragionevolmente, operare la selezione degli idonei RIPAM in possesso di tali requisiti. I vincitori di RIPAM Abruzzo sono stati assunti nonostante il bando di concorso non richiedesse pedissequamente i requisiti riportati nel contratto collettivo nazionale di lavoro del Ministero delle infrastrutture;
            il 12 marzo 2014 la Regione Puglia, di concerto con il FORMEZ, agenzia di cooperazione tra livelli di governo, e la commissione RIPAM, bandiva un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 200 unità di personale. Venivano selezionate, quindi, 200 unità, nonostante, allo stato attuale, gli idonei RIPAM Abruzzo siano circa 700;
            a parere degli interroganti non è chiara la ragione per la quale il Ministero delle infrastrutture sia andato oltre la lettera dell'art. 4 del decreto-legge n. 101 del 2013, bandendo un concorso in presenza di proprie graduatorie valide, sostenendo tout court che le professionalità richieste erano diverse. Invero, le professionalità a parere degli interroganti sono le medesime: si tratta, infatti, dello stesso profilo giuridico, ovvero quello di funzionario ingegnere-architetto, area funzionale terza F1, profilo disciplinato dallo stesso contratto nazionale,
            si chiede di sapere:
            se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano adottare affinché si accertino, di concerto con le autorità regionali competenti, le irregolarità indicate;
            se ritengano di dover promuovere l'avvio di un tavolo di confronto tra tutte le istituzioni interessate a livello nazionale e regionale;
            se siano a conoscenza e intendano comunicare il numero attuale dei vincitori presenti nelle graduatorie vigenti di concorsi pubblici e degli idonei collocati nelle graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007;
            se intendano assumere iniziative, nei limiti delle proprie attribuzioni, al fine di incentivare gli accordi tra le amministrazioni circa la possibilità di utilizzare, prima di indire nuovi concorsi, le graduatorie relative ai concorsi approvate da altre amministrazioni per i profili analoghi o equivalenti ex articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge n. 350 del 2003 e dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge n. 101 del 2013;
            se intendano intraprendere delle azioni di verifica del rispetto dell'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 per i limiti di spesa del personale (50 per cento di quanto speso nel 2009) anche per i gruppi consiliari, il cui superamento pregiudica i fondi necessari per il regolare funzionamento dell'amministrazione;
            se, nell'ambito delle proprie competenze, intendano adottare iniziative, anche di carattere normativo, al fine di intervenire, anche in via sanzionatoria, nei confronti delle amministrazioni che bandiscono nuovi concorsi nonostante l'obbligo di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 2013, che prevede lo scorrimento delle graduatorie e l'immissione in servizio dei vincitori e degli idonei in luogo dell'indizione di nuovi concorsi.

Da: Gdf 22/05/2014 17:00:09


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Frontespizio
RESOCONTO STENOGRAFICO
PRESIDENTE
Sul processo verbale
Sulla scomparsa del senatore Umberto Cappuzzo
In ricordo delle vittime del recente naufragio nel Canale di Sicilia
Comunicazioni della Presidenza
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: (1430) - Regolare svolgimento servizio scolastico
Svolgimento di interrogazioni: (3-00609) - Attivazione del numero unico delle emergenze (112)
(3-00895) - Legittimità dell'indizione di concorsi pubblici in luogo dello scorrimento delle graduatorie di concorsi precedenti
(3-00899) - Rinnovo dei vertici di società per azioni controllate dallo Stato
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
Per lo svolgimento di un'interrogazione
Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
Ordine del giorno per la seduta di martedì 27 maggio 2014
ALLEGATO A
ALLEGATO B
RETTIFICHE
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Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 247 del 15/05/2014


PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00895 sulla legittimità dell'indizione di concorsi pubblici in luogo dello scorrimento delle graduatorie di concorsi precedenti.
Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.
RUGHETTI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signora Presidente, innanzitutto ringrazio, non formalmente, i sottoscrittori di questa interrogazione urgente, perché riguarda un tema sul quale costantemente ciascun parlamentare è sollecitato, una questione che ovviamente sta a cuore ai diretti interessati, ma anche alle stesse amministrazioni che hanno attivato le relative procedure.
Ci riferiamo, infatti, alla corretta applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, in materia di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi e, in particolare, alla possibilità di bandire nuovi concorsi in presenza di graduatorie valide.
Nell'interrogazione vengono segnalati, in particolare, alcuni casi concreti che riguardano il Consiglio regionale della Sardegna, il Comune dell'Aquila ed altri Comuni appartenenti al cratere sismico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Puglia. Si tratta di casi in cui le amministrazioni, secondo i sottoscrittori, avrebbero fatto scelte organizzative e gestionali pregiudizievoli degli interessi degli idonei di concorso in attesa di assunzione.
Su questo vorrei intanto dare subito una risposta perché, non appena abbiamo ricevuto l'interrogazione, abbiamo segnalato questa situazione all'ispettorato del Dipartimento della funzione pubblica, e sono già state avviate le ispezioni nelle amministrazioni citate nell'interrogazione. Sarà cura del Dipartimento mettere a conoscenza dei sottoscrittori gli esiti di queste ispezioni, in modo che si possa conoscere in concreto se vi sono state queste irregolarità e avere le motivazioni che hanno spinto eventualmente le amministrazioni ad adottare questi atti.
Per quanto riguarda, invece, la parte più generale dell'interrogazione, il Governo ci tiene a sottolineare che, con il progetto di riforma della pubblica amministrazione (sul quale è in corso dal 30 aprile, e fino al 30 maggio, una consultazione popolare a cui, fino ad oggi, sono già arrivate risposte da dipendenti pubblici e da cittadini in numero molto consistente, che si aggira intorno a 13.000 e che a breve saranno rese note anche in forma sistematica, quindi, facendo una sorta di "open risposta" per consentire a tutti di avere anche una lettura facilitata di queste risposte) intende incrementare il numero delle assunzioni attraverso l'introduzione di una serie di misure che facilitino l'uscita, senza degli oneri per la finanza pubblica, né per la pubblica amministrazione, né per gli enti di previdenza, come, ad esempio, l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio e l'agevolazione del part time. Dai nostri calcoli, solo con l'introduzione di questa norma, limitatamente al comparto pubblica amministrazione e Ministeri, potremmo parlare di una cifra intorno ai 10.000 posti che si renderebbero disponibili per i giovani. Se riuscissimo ad estendere questa misura anche al comparto che riguarda enti locali e Regioni, i numeri potrebbero anche crescere. Questo consentirà ovviamente di liberare una serie di posizioni dentro le dotazioni organiche e consentirà - quindi - di accelerare l'immissione in servizio anche per i soggetti ai quali fanno riferimento gli interroganti.
In ordine alla richiesta di censimento dei vincitori e degli idonei presenti nelle graduatorie vigenti dal 1° gennaio 2007, purtroppo non esiste un dato ad oggi, tanto è vero che il 5 maggio scorso il Dipartimento della funzione pubblica ha emanato, in attuazione dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, una circolare per attivare il monitoraggio per tutte le pubbliche amministrazioni al fine di rilevare il numero di vincitori e di idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, nonché i profili professionali di riferimento. Le amministrazioni possono accedere al sistema di rilevazione predisposto on line per fornire le indicazioni richieste entro il 23 maggio 2014. I dati raccolti saranno poi pubblicati in un'apposita sezione del sito Internet del Dipartimento della funzione pubblica.
In merito, infine, ad una più efficace promozione degli accordi per l'utilizzo delle graduatorie approvate da amministrazioni diverse, così come previsto dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il Governo è già intervenuto con l'articolo 4 del decreto-legge n. 101, favorendo, tramite l'utilizzo delle graduatorie esistenti, una più rapida immissione in servizio dei vincitori. In ogni caso, all'esito del monitoraggio, che, appunto, si concluderà entro il 23 maggio, saranno valutate ulteriori iniziative, anche sul piano amministrativo, per una più efficace attuazione dei principi contenuti nel decreto-legge in tema di scorrimento delle graduatorie.
È evidente, però, che il vero salto di qualità si può fare soltanto se noi consideriamo l'insieme degli enti della pubblica amministrazione, mettendo a disposizione tutte le posizioni che si libereranno all'interno della pubblica amministrazione, o che si sono già liberate, e utilizziamo le graduatorie non soltanto limitatamente alle singole amministrazioni, ma cercando di avere una visione complessiva di tutta la pubblica amministrazione.
In questo modo pensiamo che sarà più facile anche poter scorrere le graduatorie e andare incontro ai soggetti che sono direttamente interessati.
SERRA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SERRA (M5S). Signora Presidente, ringrazio il Sottosegretario per la pronta risposta e anche per l'impegno posto con riguardo all'ispettorato che controllerà i concorrenti. Il punto abbastanza dolente è il seguente: rispetto alle persone che hanno sostenuto il concorso e sono state ritenute idonee, quindi hanno vinto il concorso e sono state inserite in una graduatoria, dall'assunzione dei vincitori ad oggi, risultano ancora mancanti, alla vigente pianta organica, 30 posti, di diverse posizioni di ruolo, soprattutto per quanto riguarda il concorso indetto dal Consiglio regionale della Sardegna.
Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 13)
(Segue SERRA). L'amministrazione però che cosa ha fatto? Ha fatto in modo che queste persone venissero inserite e per circa tre anni sarebbero state anche utilizzate per le mansioni per le quali hanno, appunto, vinto il concorso: questo però ha poi prodotto ulteriori spese. A ogni modo vorremmo - come ci ha spiegato anche lei, Sottosegretario ‑ che la funzionalità di assunzione e l'agevolazione per l'ottenimento di una classificazione e una regolarizzazione reale e funzionale fossero effettivamente valutate, affinché non ci siano e non continuino a determinarsi delle così gravi inadempienze.
Per quanto riguarda la sua risposta, quindi, mi ritengo non completamente soddisfatta, in attesa di una pronta ed efficace azione da parte del Governo, e quindi di tutta l'amministrazione pubblica, affinché queste vicende non continuino a creare problemi e ingiustizie tra lavoratori che hanno comunque avviato una procedura di concorso e si trovano ad avere avviato un lavoro, che allo stesso tempo, però, non ha fatto conseguire loro un'efficace ed effettiva posizione.
Mi ritengo pertanto non pienamente soddisfatta della risposta del Governo.

Da: Pinko Pallino 
Reputazione utente: +151
22/05/2014 17:04:11
Per GdF: Interrogazione sulla legittimità dell'indizione di concorsi pubblici in luogo dello scorrimento delle graduatorie di concorsi precedenti
(3-00895) (15 aprile 2014)"""

Chiaro... però, non c'è nulla che riguardi il Comparto Sicurezza Difesa...

Da: scettico122/05/2014 17:07:37
Pinko Pallino ha notizie sui prossimo concorsi che verranno banditi?

Da: x pinko pallino22/05/2014 17:28:53
sai quanto si prendono per entrare nella gdf? fini a 2 anni fa erano 25000 euro ora vogliono di più?

Da: Pinko Pallino 
Reputazione utente: +151
22/05/2014 17:29:02
Per scettico1: no... credo che ogni appartenente, al massimo, possa conoscere le dinamiche interne alla propria Amministrazione... quindi, al massimo, potrei fare delle supposizioni per la GdF... non so nulla in merito per le altre FF.PP..

Da: scettico122/05/2014 17:32:55
sìsì intendo la Gdf

Da: per bibibi22/05/2014 17:40:38
Speriamo bene ragazzi... speriamo bene... speriamo bene. 
Non mi voglio illudere, ma a sperare non perdo nulla.

Da: x tutti22/05/2014 17:40:47
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-05-22/la-riforma-pa-incassa-23mila-mail-madia-nessuna-restera-non-letta-151551.shtml?uuid=ABIoQGKB

Ho letto l'articolo e parla di tutto tranne del comparto sicurezza il ministro dichiara che tutte l'email verranno lette io penso che quelle che abbiamo mandati non li terranno in considerazione.

Da: per bibibi22/05/2014 17:48:51
Sarà ma voglio aspettare l'ultimo giorno per demoralizzarmi.

Da: xtutti 222/05/2014 17:49:12
Noi proviamoci ancora (fino al 10,12 giugno)...poi si vedrà il 13 giugno.
Se tu vuoi fermarti fermati pure

Da: per bibibi22/05/2014 18:08:42
Anche il 13 se sarà necessario

Da: x tutti22/05/2014 18:21:12
Non c'e' piu' sordo di chi non vuol sentire!

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