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Idonei non vincitori: scorrimento graduatorie nelle PA e nelle Forze armate e di Polizia (GdF-CC-PdS-EI ecc..)
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Da: x riflessione21/12/2013 13:04:23
Da: riflessione.     21/12/2013 1.00.37
secondo te il cds potrebbe accettarlo?

TAR: "Inoltre, che per il Corpo della Guardia di Finanza sussista una mera facoltà, e non un obbligo, di procedere allo scorrimento delle precedenti graduatorie è confermato dal cit. comma 7 dell'art. 43 del D.Lgs. n. 199 del 1995, ove l'utilizzo del termine "può" rinvia necessariamente ad una scelta discrezionale dell'amministrazione derogatoria rispetto alla regola generale del concorso."




T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 09-12-2013, n. 10602
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3339 del 2013, proposto da:

contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domiciliano ex lege, in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del bando di concorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui al decreto pubblicato in G.U., IV^ s.s., n. 14 del 19 febbraio 2013, con cui è stato indetto il concorso per titoli ed esami, per l'ammissione di 297 allievi marescialli della Guardia di Finanza all'85 Corso;
- di ogni altro atto presupposto e conseguente, conosciuto e non, comunque connesso, ivi espressamente compresa, ove occorra:
a) la richiesta di autorizzazione ad assumere, sconosciuta per estremi e data, inoltrata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 39 della L. n. 449 del 1997;
b) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sconosciuto per estremi e data, con cui è stata autorizzata l'assunzione di personale di cui al sopraccitato bando, ai sensi dell'art. 39 della L. n. 449 del 1997;
c) gli atti istruttori, sconosciuti per estremi e data, all'uopo redatti, ai sensi dell'art. 39 della L. n. 449 del 1997, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, e dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica;
nonché per la declaratoria del diritto
della ricorrente allo scorrimento della precedente graduatoria, in corso di validità, relativa al concorso per l'arruolamento di 400 allievi marescialli da ammettere all'83 Corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza (anno accademico 2011 - 2012) - contingente di mare - specializzazione "nocchiere abilitato al comando".
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del giorno 20 novembre 2013 il Cons. Silvia Martino;
Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;
Svolgimento del processo
1. La ricorrente espone di aver partecipato al concorso per l'arruolamento di 400 allievi marescialli da ammettere all'83 corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza (anno accademico 2011 - 2012), - contingente di mare, specializzazione "nocchiere abilitato al comando".
Nell'occasione era tuttavia esclusa in considerazione di una patologia al ginocchio, circostanza che la costringeva ad adire questo TAR, il quale, disposta una verificazione, accoglieva il ricorso con sentenza n. 571/2012.
In esecuzione del predetto provvedimento giurisdizionale, la resistente amministrazione inseriva il suo nominativo nella posizione 20 -bis della graduatoria finale del concorso, circostanza che non le consentiva di rientrare nel novero dei vincitori, nonostante il superamento della prova orale.
La giovane A. confidava peraltro che ulteriori esigenze del Corpo della Guardia di Finanza rendessero necessario lo scorrimento della graduatoria in cui si trova inserita.
E' tuttavia accaduto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze abbia deciso di bandire un nuovo concorso per l'arruolamento di complessivi 297 allievi marescialli della Guardia di Finanza, di cui 8 per il contingente di mare - specializzazione "nocchiero abilitato al Comando".
Con il presente ricorso, avverso il suddetto bando di concorso deduce una molteplicità di censure, che possono essere così sintetizzate:
- la graduatoria in cui risulta inserita è tuttora vigente, per effetto di quanto sancito, da ultimo, dall'art. 3, comma 87, della L. n. 244 del 2007, che ha inserito il comma 5 -ter nel corpo dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001;
- secondo quanto chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (decisione n. 14 del 2011), l'istituto della validità triennale delle graduatorie è divenuto un istituto ordinario a regime, per il reclutamento di personale pubblico, riferito a tutte le amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo ed oggettivo;
- lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità costituisce oggi una modalità ordinaria di provvista del personale, di talché essendosi realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria, è l'indizione di un nuovo concorso che richiede un' apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico;
- non avrebbe senso prevedere che una graduatoria relativa ad un concorso indetto dalla Guardia di Finanza valga tre anni se poi da essa non si possa attingere;
- nulla vieta all'amministrazione di verificare la permanenza dei requisiti di idoneità del personale inserito nelle "vecchie" graduatorie;
- il posto messo a concorso è assolutamente identico a quello ricoperto dalla ricorrente nella graduatoria conclusiva del concorso per 400 allievi marescialli della Guardia di Finanza.
Si sono costituite, per resistere, le amministrazioni intimate.
Con ordinanza n.1863 dell'8.5.2013, è stata respinta la richiesta di tutela cautelare.
La pronuncia è stato riformata dal Consiglio di Stato (dec. n. 2512 del 3 luglio 2013), ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito.
Le parti hanno depositato memorie.
Il ricorso, infine, è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 20 novembre 2013.
Motivi della decisione
1. La delibazione in ordine alle questioni sottoposte all'esame del Collegio - sostanzialmente riconducibili alla verifica della possibilità per la resistente amministrazione di indire una nuova procedura concorsuale in luogo di procedere all'utilizzazione, mediante scorrimento, della precedente graduatoria - suggerisce di procedere preliminarmente ad una complessiva ricognizione della materia.
In tale direzione, viene in rilievo la progressiva ed univoca tendenza del legislatore degli ultimi anni, anche a fronte di obblighi comunitari che rendono più stringente la necessità di contenimento della spesa pubblica, di prorogare la validità e l'efficacia di precedenti graduatorie cui le amministrazioni, al fine di coprire nuovi posti, debbono attingere per le relative assunzioni, attraverso l'introduzione di disposizioni esplicitamente dirette a stabilire la proroga dell'efficacia delle graduatorie concorsuali preesistenti.
Al riguardo, deve in particolare segnalarsi l'art. 3, comma 87, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", il quale ha aggiunto, all'articolo 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001, il comma 5 - ter, in forza del quale "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali".
Con tale intervento normativo viene abbandonata la struttura formale della disciplina di mera proroga, a carattere contingente, delle graduatorie, consacrando il principio di vigenza delle graduatorie e l'istituto dello scorrimento, attraverso una fonte di rango legislativo e non più mercé il solo regolamento generale dei concorsi (quale il D.P.R. n. 487 del 1994), quali istituti ordinari generali, valevoli a regime, per il reclutamento del personale da parte delle pubbliche amministrazioni, applicabile indistintamente a tutte le amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo.
Trattasi di approdo normativo di una evoluzione orientata alla progressiva dilatazione dello spazio applicativo dell'istituto dello scorrimento, il cui punto di partenza è costituito dall'art. 8 del Testo unico degli impiegati civili dello Stato, come modificato dall'articolo unico, della L. 8 luglio 1975, n. 305, caratterizzandosi il disegno normativo originario per la tipizzazione dell'ambito oggettivo di operatività dell'istituto riferito alle sole ipotesi della disponibilità dei posti al momento dell'approvazione della graduatoria ovvero, soltanto per i casi di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, anche nel biennio successivo.
La previsione dello scorrimento delle graduatorie e dell'efficacia pluriennale delle graduatorie concorsuali ha avuto una progressiva estensione, attraverso una pluralità di disposizioni contingenti, riguardanti settori specifici del pubblico impiego, volte a prevedere l'utilizzabilità delle graduatorie in ambiti oggettivamente molto più estesi rispetto a quello in origine delineato, come avvenuto con l'art. 15, comma 7, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che prevede la durata delle graduatorie per 18 mesi per eventuali coperture di posti, per i quali il concorso è stato bandito, che dovessero rendersi disponibili entro tale termine, così ampliando il perimetro oggettivo di applicazione dell'istituto dello scorrimento con l'intento di ridurre l'ambito della discrezionalità dell'amministrazione nella scelta fra le diverse modalità di reclutamento.
Si sono poi succedute diverse disposizioni legislative con efficacia temporalmente limitata, dirette a prorogare la vigenza delle graduatorie, generalmente inserite nelle leggi annuali aventi ad oggetto la manovra finanziaria, fino a giungere alla citata disciplina legislativa di cui all'art. 35, comma 5-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, di portata generale, riguardante l'efficacia triennale delle graduatorie concorsuali, avente, come già accennato, la chiara finalità di contenimento della spesa pubblica, in relazione ai costi derivanti dall'espletamento delle nuove procedure concorsuali, individuando nello scorrimento della graduatoria la modalità ordinaria di provvista del personale, tanto più giustificata in relazione alla finalità primaria di ridurre i costi gravanti sulle amministrazioni per la gestione delle procedure selettive.
Tanto premesso sotto il profilo generale della ricognizione del quadro normativo di riferimento, le ricadute in termini sistematici dell'istituto dello scorrimento delle graduatorie ancora valide ed efficaci sono state enucleate, come noto, dalla decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, la quale, nella sua funzione nomofilattica, nell'affermare che nell'ordinamento positivo si è verificata l'inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento delle graduatorie precedenti ancora valide ed efficaci, costituendo quest'ultima la regola generale ed essendo l'indizione di un nuovo concorso l'eccezione, ha consacrato il principio di diritto secondo cui, in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l'amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l'indizione di un nuovo concorso in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti.
Tuttavia, secondo la stessa Adunanza Plenaria, la prevalenza delle procedure di scorrimento rispetto all'indizione di un nuovo concorso non ha carattere assoluto e incondizionato, recedendo la stessa di fronte a "speciali disposizioni legislative che impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico" per cui in tali eventualità emerge "il dovere primario dell'amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva, in assenza di particolari ragioni di opportunità per l'assunzione degli idonei collocati nelle preesistenti graduatorie" (par.51 della decisione n. 14/2011).
Tale essendo il quadro di riferimento sulla cui scorta condurre la delibazione in ordine alla controversia in esame, occorre procedere dunque alla verifica se la fattispecie possa ascriversi al novero delle ipotesi derogatorie rispetto all'obbligo di previo scorrimento delle precedenti graduatorie ancora valide ed efficaci ai fini della provvista del personale e se, in caso di risposta affermativa, sussista un onere di motivazione disatteso dalla resistente amministrazione.
Al riguardo, ritiene il Collegio che la speciale disciplina che regola il reclutamento degli Allievi Marescialli - cui si riferisce il gravato bando di concorso - osti allo scorrimento della precedente graduatoria riferita al medesimo profilo di impiego (per conclusioni analoghe, sebbene relative al canale "riservato", del medesimo concorso, cfr. TAR Lazio, sez. II^, sentenza n. 9487 del 7.11.2013).
Decisivo rilievo, in senso preclusivo alla sussistenza di un obbligo per il Corpo della Guardia di Finanza di utilizzare precedenti graduatorie per nuove assunzioni di personale, riveste l'art. 35 del citato D.Lgs. n. 199 del 1995, il quale prevede che "I marescialli della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, con le modalità indicate nei successivi articoli" nella percentuale del 70% dei posti complessivamente messi a concorso attraverso un concorso pubblico per titoli ed esami, aperto a tutti i cittadini in possesso dei prescritti requisiti, e il rimanente 30% attraverso un concorso interno per titoli ed esami riservato, sulla base di quote prestabilite, ai brigadieri capo, ai brigadieri e vice brigadieri e al personale del ruolo appuntati e finanzieri.
La prevista cadenza annuale delle assunzioni degli Allievi Marescialli deve avvenire, per espressa previsione normativa, attraverso distinte procedure concorsuali, l'una di natura riservata e l'altra di natura pubblica, sulla base di determinate percentuali.
In entrambi i casi, peraltro, è previsto che "La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori può essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa"
A fronte di tali previsioni, giustificate dalla specificità del comparto di impiego e, in generale, dalla specificità dell'amministrazione militare, non può esservi spazio, a parere del Collegio, per l'applicabilità della disciplina generale dettata dal richiamato art. 35, comma 5-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, la cui latitudine espansiva si arresta dinnanzi a speciali discipline di settore che regolano diversamente la materia, per come peraltro affermato dall'Adunanza Plenaria n. 14 del 2011, laddove riconosce l'esistenza del dovere primario dell'Amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva in presenza di speciali disposizioni legislative "che impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico", rendendo solo facoltativa e connessa a particolari ragioni di opportunità l'assunzione degli idonei collocati nelle preesistenti graduatorie.
Inoltre, che per il Corpo della Guardia di Finanza sussista una mera facoltà, e non un obbligo, di procedere allo scorrimento delle precedenti graduatorie è confermato dal cit. comma 7 dell'art. 43 del D.Lgs. n. 199 del 1995, ove l'utilizzo del termine "può" rinvia necessariamente ad una scelta discrezionale dell'amministrazione derogatoria rispetto alla regola generale del concorso.
Nel caso di specie, pertanto, sebbene non sia contestabile che la graduatoria in cui la giovane A. era inserita fosse ancora efficace (ai sensi dell'appena cit. art. 43, u.c., D.Lgs. n. 199 del 2005), al momento in cui è stato bandito il concorso impugnato, tale circostanza, di per sé, non è sufficiente al positivo riscontro della sussistenza di un obbligo per l'amministrazione a procedere allo scorrimento della stessa per dar corso a nuove assunzioni.
Tale circostanza, infatti, non riveste valenza preclusiva all'indizione di un nuovo concorso, ciò in quanto - oltre ad essere espressamente prevista una mera facoltà in ordine alla utilizzazione della graduatoria - deve tenersi distinta, sul piano concettuale prima ancora che effettuale, l'ultrattività della graduatoria dalla configurabilità di un obbligo di scorrimento.
La specialità della disciplina di settore, come sopra illustrata, che prevede una specifica cadenza periodica delle procedure concorsuali, unitamente alla espressa previsione della facoltatività del ricorso allo scorrimento delle graduatorie, risulta incompatibile con l'invocato obbligo di scorrimento (quest'ultimo, peraltro, non configurabile in assoluto nemmeno nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato).
Nel caso di specie, la periodicità del concorso mira, in primo luogo, a garantire una provvista del personale attingendo ad un bacino di potenziali aspiranti mutevole nel tempo in conseguenza della maturazione dei requisiti selettivi previsti dall'art. 36 del cit. D.Lgs. n. 199 del 1995.
A diversamente ritenere ed optando per la prevalenza dello strumento dello scorrimento delle graduatorie, appare ad esempio di immediata evidenza che una larga fascia di appartenenti al Corpo, aventi il grado richiesto che non abbiano partecipato a precedenti selezioni risultando vincitori o idonei, e che abbiano nel frattempo maturato i prescritti requisiti, non potrebbero essere assunti, con conseguente dispersione di potenzialità professionali maturate successivamente all'espletamento di un precedente concorso.
Il che si porrebbe in contrasto con le stesse esigenze sottese alle procedure concorsuali volte a selezionare i migliori nel rispetto della par condicio e dei principi di massima partecipazione.
Il discorso non muta per gli aspiranti "esterni", di cui nella fattispecie si verte.
Secondo quanto correttamente argomentato dalla difesa erariale, il numero dei posti messi a concorso e la loro ripartizione tra le varie specializzazioni è funzionale a particolare esigenze di alimentazione del ruolo, nell'ottica del contemperamento tra la valorizzazione delle pregresse esperienze in seno al Corpo e l'immissione in servizio di risorse anagraficamente più giovani provenienti dagli esterni all'amministrazione.
Le due procedure di concorso, peraltro, sono strettamente embricate, al punto che i posti rimasti scoperti, nell'ambito dell'una o dell'altra procedura (come già detto, da indirsi annualmente, e in simultanea, ogni anno), possono essere devoluti in favore dell'altra (art. 35, u.c., D.Lgs. n. 165 del 2001).
Una volta riscontrato il carattere obbligatorio della cadenza periodica delle procedure concorsuali per il reclutamento dei sottufficiali della Guardia di Finanza, ed attribuita allo scorrimento delle precedenti graduatorie la consistenza di mera facoltà per l'amministrazione - per come desumibile dall'art. 43 del D.Lgs. n. 199 del 1995 - appare evidente come la motivazione della scelta di indire un nuovo concorso, trattandosi di adempimento ad un obbligo imposto dallo stesso Legislatore, sia sostanzialmente in re ipsa.
Semmai, il particolare onere motivazionale enucleato dalla giurisprudenza, quantomeno a far data dalla più volte citata decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 14/2011, deve spostarsi sull'esercizio della facoltà di utilizzo delle graduatorie di precedenti concorsi.
In sostanza, nell'ordinamento della Guardia di Finanza, il rapporto tra l'utilizzazione di precedenti graduatorie e l'indizione di una nuova procedura concorsuale, risulta esattamente invertito rispetto al settore generale del pubblico impiego.
Al riguardo, non appare poi inutile ricordare che la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001 (ed in particolare l'art. 35, comma 5 - ter, inseritovi, come ricordato, nel 2007) , non può esplicare efficacia abrogativa sulla preesistente disciplina di settore, vigente per la Guardia di Finanza.
E' infatti quest'ultima che, in quanto destinata a regolare un settore di impiego speciale, prevale sulla prima, secondo il noto brocardo "lex generalis non derogat priori speciali".
In definitiva, le disposizioni in materia di proroga della validità delle graduatorie concorsuali, in quanto dettate per il pubblico impiego contrattualizzato, o, comunque, disposizioni che tale obbligo sanciscano in via generale, non possono trovare applicazione alle procedure per l'arruolamento nei corpi militarizzati dello Stato, quale il Corpo della Guardia di Finanza, salvo che le stesse non contengano disposizioni specifiche, espressamente mirate a modificare le peculiari modalità di reclutamento proprie di tale ordinamento, in coerenza del resto con la peculiarità del rapporto di lavoro militare, positivamente riconosciuta, dapprima, dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 29 del 1993 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, T.U. 30 marzo 2001 n. 165.
Non contrastano le considerazioni precedentemente illustrate con quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sez. IV, nella sentenza n. 1476 del 2012 (richiamata nella citata ordinanza n. 2512/2013 della IV Sezione), essendo siffatta pronuncia riferita ad una fattispecie del tutto particolare, caratterizzata dall'alternanza tra indizioni di procedure concorsuali e successive riduzioni del numero dei posti la quale aveva comportato il sacrificio non già delle aspettative degli idonei, bensì degli stessi vincitori di una precedente procedura concorsuale.
In definitiva, alla luce di quanto in precedenza sintetizzato circa le peculiari modalità di reclutamento dei sottufficiali della Guardia di Finanza, tuttora vigenti, le disposizioni relative al pubblico impiego contrattualizzato, invocate dalla ricorrente, appaiono inapplicabili nella fattispecie, perlomeno in assenza di norme che raccordino, in maniera razionale, le diverse e, talora opposte esigenze, sottese ai due sistemi normativi.
E' infatti evidente che la trasposizione di siffatta disciplina, sic et simpliciter, nell'ordinamento della Guardia di Finanza, renderebbe inoperante, se non privo di senso, l'intero sistema di reclutamento e di avanzamento attualmente vigente
In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui illustrate, il ricorso in esame va rigettato stante l'infondatezza delle proposte censure.
Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della fattispecie, per compensare fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, definitivamente pronunciando sul ricorso, di cui in premessa, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere, Estensore

Da: sentenza21/12/2013 13:07:41
ma dai assolutamente,ognuno è libero di far ciò che vuole.Ma l'80% dei non ricorsisti pensa che anche se non fa ricorso e gli altri lo fanno entrano anche loro.Sbagliato:SIETE LIBERI DI NON FAR RICORSO MA IN CASO DI VITTORIA RIMANETE FUORI!ATTENTI.

Da: x riflessione21/12/2013 13:10:07
la sentenza del 9/12/2013 da te postata previene dal cds che aveva stabilito la validita' triennale delle graduatorie e la possibilita' di scorrerla.Com mai il tar ha disatteso la decisione?

Da: Curiosit x tutti 21/12/2013 13:17:33
Il quadro sinottico c restringendo al massimo l'interpretazione data dalla funzione pubblica nn esclude per niente il comparto sicurezza; sn esclusi dalla normativa e dalla circolare espressamente il comparto scuola e l'alta formazione musicale. La dicitura " alcune categorie di personale disciplinate da leggi speciali" nn vi rientra il personale in regime di diritto pubblico perché questo è disciplinato in Toto da disposizioni specifiche e quindi la normativa d'alia l'avrebbe escluso a priori così come indicato per i commi 1 e 2 dell'articolo 4. Da buon amministrativista, interpreto "alcune categorie di personale disciplinato da speciali disposizioni" quelle categorie di persone che per l'accesso a quella funzione vi è specificato per forza di disposizioni specifiche la riserva a determinate categorie " tipo legge Martino o legge 199/95. Ma ciò vale sia per il personale in regime di diritto pubblico sia per quello privatizzato in quanto la normativa nn fa distinzione. Quindi qualora nell'ambito di un determinato concorso nn disciplinato da disposizioni specifiche l'accesso ad esclusione del ( comparto scuola o alta formazione musicale) si ometta l'applicazione della 125 si configurerebbe una violazione di legge o falsa applicazione della stessa! Esempio accesso al ruolo magistrati ordinario, nn sussistono disposizioni specifiche per nn applicare la legge 125 e quindi qualora vi fossero idoneo si dovrebbe effettuare la ricognizione; discorso diverso per il concorso al l'accesso alla magistratura contabile esempio giudice della corte dei conti o giudice amministrativo in quanto l'accesso è condizionato da disposizioni "speciali" che ne riservano l'accesso a coloro che hanno svolto funzioni di giudice ordinario x un determinato periodo di tempo. Spero di essere stato chiaro.

Da: ma dai21/12/2013 13:18:28
Lo so purtroppo che il ricorso è soggettivo. Io vi ho solo detto come la pensavo.

Da: provvisorio21/12/2013 13:21:51
Ragazzi scusate ma al tg5 ho sentito che ci sarà un blocco deincontratti nella P.A. sono ammesso solo assunzioni per i VIGILI DEL FUOCO E CORPO FORESTALE. Qualcuno ha sentito la stessa notizia e può aiutarmi a capire con una spiegazione chiara possibilmente?

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Da: x provvisorio21/12/2013 13:30:33
Qualcuno spieghi pure a me

Da: riflessione. 21/12/2013 13:37:00
ma non parlavo di ricorso.
parlavo di incontrarci di persona.

Da: riflessione. 21/12/2013 13:45:46
Ragazzi ho sempre detto e continuerò a ripetere che al momento non si deve far nulla se non attendere. Non vorrei essere frainteso o compiere delle scelte, non azzardate, ma non ancora mature.
I tempi per capire quali sono le cose da fare e come farle li capiremo tutti a tempo debito.
Mai , e dico mai, costringerei qualcuno a fare qualcosa che non vuole. Io intendevo nella partecipazione anche locale se fosse possibile.
So anche io che non è il momento e so anche che molti di Noi non hanno i soldi per fare niente. neanche per prendere un regionale. ma una iniziativa seria la possiamo organizzare a tempo debito anche.
Ed è proprio il mio equilibrio di cui qualcuno ha parlato che m'induce a dire ragazzi le cose , nel caso , si potrebbero anche organizzare in hotel.
Ma non ora. Non è il momento . sto invitando solo a considerare qualche possibilità.
perchè non dobbiamo disgregarci nè essere 5  o 6 persone in tutto.
Fare o meno il ricorso è una cosa che ciascuno valuta con le proprie tasche e con la propria coscienza di libero cittadino. Io non sponsorizzo nessun avvocato nessuna cosa del genre.
Ognuno facesse quello che ritiene più opportuno.
Tanto come potete ben vedere anche le sentenze vanno ad interpretazione e facoltà.

Da: x camerati21/12/2013 13:46:41
ti capisco oggi c'è una realtà insostenibile anche nelle più grandi città..da quello che mi hanno detto il ricorso ha poche possibilità di riuscita ma chi se la sente è giusto che provi,per quanto riguardo la stampa e i media so(è più un sentito dire) che anche in passato e tutt'oggi accade,con tanto di cronisti di prima fascia sul posto poi nei giornali e in tv passa la versione dei direttori con qualche imprecisione..la cosa bella è che in certi casi dicono tutti la stessa cosa..a volte mi chiedo se fingono di litigare?

Da: x camerati21/12/2013 13:48:10
va detto che la proposta di riflessione è positiva ma è giusto non illudere la gente

Da: riflessione. 21/12/2013 13:52:25
praticamente al tar si perde sempre.
chissà perchè..............


Da: calma ragazzi21/12/2013 13:52:39
Ma ragazzi, insomma, alla fine è una proposta quella di fare ricorso.
Qualsiasi cosa si dica su questo forum sembra essere sempre preso e distorto a proprio piacimento. Ma vogliamo stare uniti e "combattere" per i nostri diritti?


Ora, comunque dobbiamo solo attendere Gennaio e i vari eventi. Spero, non avremo la necessità di farlo questo ricorso, ma se ci sarà bisogno ci troveranno pronti. Chi non vuole farlo, non è obbligato da nessuno... Ci mancherebbe, ognuno fa quello che si sente di fare. Ultima cosa: se non facessimo ricorso , oltre ad trovarci con  calpestati i nostri diritti, riterrei calpestato anche il fatto di essere cittadino Italiano.

Da: gis21/12/2013 13:55:04
ciao tutti novità?:) non ho letto i post precedenti..

Da: riflessione. 21/12/2013 13:55:58
io non voglio illudere innazitutto me stesso. ma sinceramente basta mi sono scocciato.

io parlo onestamente a tutti e cerco di indirizzare la cosa per l'interesse generale con civiltà verso tutti , istituzioni , persone famiglie e generazioni future.
sto solo dicendo che se le situazioni non dovessero andare bene ci si potrebbe organizzare.
Ben sapendo che chi è molto giovane crede che magari studiando pmeglio la prossima volta andrà bene.
ok. è giusto anzi lo deve fare.
poi tra 10 anni una conferenza a roma la vuole organizzare lui.... ma è giusto che ciascuno faccia i passaggi che desidera e che crede maturi secondo la propria idea.


Da: riflessione. 21/12/2013 13:57:54
poi se si crede che con il ricorso ci si inimichi l'amministrazione contro la quale si sia concorso.... bhè è giusto anche pensarlo.
e poi magari dirla alla Vasco Rossi "e pensare che domani sarà sempre meglio" in Vivere.
Fate. E' giusto.

Da: gis21/12/2013 13:59:04
scusa riflessione da quello che ho capito sei incazzato perchè non possono venire con te a protestare? mi sembra un po presuntuosa la tua richiesta..

Da: ASCOLTATEMI BENE!!!21/12/2013 13:59:48
ALLORA IO GIà STAVO ORGANIZZANDO UNA CS COSI D RITROVARCI TT IN UN POSTO E FAR VALERE I NOSTRI DIRITTI E INTERPELLARE ANCHE LA STAMPA O CHI PUO AIUTARCI IN QST BATTAGLIA X IL MOMENTO NOI SIAMO 1 CENTINAIO XRò HO BISOGNO DI PIU PERSONE QUINDI M SERVE IL VOSTRO AIUTO ANKE IL TUO RIFLESSIONE... ORGANIZZATEVI E FATEMI SAPERE ANKE TRAMITE QUST FORUM IO VI SEGUIRò POI SE HO NOVITà VI FARO SAPERE... COMPATTI RAGAZZI E UNITI CE LA POSSIAMO FARE!!! BUONA GIORNATA..

Da: x camerati21/12/2013 14:03:01
riflessione non te la prendere con me per quello che ho scritto ma data un po la conoscenza di come vanno le cose mi è sembrato giusto avvertire tutti..chiudo buon weekend

Da: riflessione. 21/12/2013 14:08:31
ragazzi,ma secondo voi sono arrabbiato. però sinceramente se devo essere frainteso ogni volta non scrivo più.
perchè sono serenissimo.
Gis ma perchè provochi?

Da: riflessione. 21/12/2013 14:11:15
in Italia pare si vada avanti solo per gruppi di pressione.
Noi non scendiamo con i forconi, nè con altro.Noi scendiamo con le Idee di una genrrazione che vorrebbe servire nel miglior modo possibile lo Stato. Non stando a casa a far nulla.
Se in questo vedete provocazioni, rancori o costrizioni.
Mi scuso e tolgo il disturbo. perchè non è il senso nè la voglia che ho.
la protesta in sè è effimera.
l'idea e la costruzione di un progetto di persone resta anche dopo di Noi. Anche per Gis.... scherzo.

Da: gis21/12/2013 14:11:24
ma con un centinaio,poi voglio vedere questo centinaio...,cosa credete di fare? nemmeno 200 300 400..pensa che l'altra volta erano in 3mila a 500m dal parlamento e non li hanno cacati senza offesa..cmq la tua è una proposta lecita e giusto provare

Da: riflessione. 21/12/2013 14:16:30
ma figurati Camerati sarai sempre il benvenuto anche email o sul forum.
ma ci mancherebbe.
poi se sta cosa non riesce vuol dire che si sono precorsi i tempi .
non è la prima volta che i tempi si precorrono e le persone non hanno ben consapevolezza di ciò che possa essere un qualche cosa.
Il mio riferimento, essendo amante della storia, va a tante cose italiane ed europee che non hanno avuto seguito in un periodo,poi in modo del tutto automatico si sono realizzate perchè i tempi erano maturi.
di Stati uniti d'Europa ad esempio ne parlava già Cavour,ma è solo con la Ue che si è avuto una prima tappa e neanche nel senso cavouriano.
per me dovrebbe esserci non solo la politica monetaria coordinate,ma anche quella fiscale.
lasciare che rientrino tutti i paesi dai piani di austerità di questi 22 anni di UE e con quella base ristrutturando il debito pubblico dei paesi membri riuscire nell'idea di una politica fiscale comune o oltre quella monetaria.
La lega parla ancopra di nord e sud euro si ed euro no.
e vedete io come la penso....

Da: riflessione. 21/12/2013 14:17:22
Gis, se non sei interessato non entrare nel merito.

Da: gis21/12/2013 14:17:35
vi posso dare il mio consiglio sincero anche se va a "favore mio"? chi può provi ma chi ha qualche lecita difficoltà li risparmi in vista dei prossimi concorsi che sembra usciranno..

Da: riflessione. 21/12/2013 14:18:35
aggiungi la parte finale....
"che diventa inv delle prossime graduatorie e sempre fuori rimane"

Da: x gis21/12/2013 14:19:14
non ti smentisci mai... sempre il solito coglione

Da: gis21/12/2013 14:20:02
perchè insulti solo perchè ho dato il mio parere?

Da: x gis21/12/2013 14:20:15
perché rompi il cazzo di continuo se sei cosi convinto vatti a preparare e non rompere i coglioni con i tuoi consigli

Da: agenteinv21/12/2013 14:20:19
RICORSO SECONDE ALIQUOTE PDS

Aggiornamento Ricorco.
Allora ragazzi, ieri si è svolto l'incontro con l'avvocato carta. All'incontro erano presenti il sottoscritto, Simone Bergamini di roma e Angelo Delli Carri . L'incontro e durato un oretta e con l'avvocato abbiamo stabilito quanto segue:
1) per prima cosa, il ricorso non partirà adesso, ma partirà nel momento in cui uscirà il prossimo imminente bando della polizia di stato ( Febbraio/Marzo ). Questo perchè è meglio puntare sull'uscita di un nuovo bando ( come ha fatto la Polizia Penitenziaria, piuttosto che rischiare di fare il ricorso sulla graduatoria dei 964 in cui la nostra posizione in quanto "interforze" potrebbe essere travisata dal giudice. In questo caso, infatti, se noi facessimo ricorso su suddetta graduatoria, SOLO i VINCITORI DI CONCORSO NON ANCORA ASSUNTI, beneficerebbero del ricorso, e non gli idonei. In questo caso, in giudice potrebbe dire "voi siete comunque vincitori, dovete aspettare la conclusione della ferma perchè siete "vincitori futuri" ". Cosa che non accadrebbe se facessimo ricorso sul concorso nuovo in quanto andremmo a chiedere ( tutti, sia interforze come vincitori , sia gli idonei ) lo scorrimento delle graduatorie legittimo. Indi per cui, attendiamo il nuovo concorso.
2) La polizia penitenziaria ha avviato un ricorso sul nuovo bando della Pol.Pen. l'avvocato consiglia appunto di mandare in avanscoperta loro, in modo tale da vedere cosa succede con il loro caso regolarci, magari, di conseguenza.
3) Carta ci mette in guardia dai politici ( anche quelli buoni, che ovviamente non esistono ) sul fatto che la legge d'alia non sia applicabile al comparto sicurezza. Per tante ragioni. Per prima cosa lo stesso d'alia in parlamento ha risposta a Fiano pubblicamente che la legge si applica anche al comparto sicurezza e difesa. In seconda battuta, la circola esplicativa datata 5 dicembre ELENCA tutti i ministeri che sono interessati alla legge, e indovinate un pò? non esclude il comparto sicurezza/difesa, anzi. Sono esclusi solo la sanità con qualche postilla. Molti non vogliono che la legge d'alia sia applicata al comparto sicurezza/difesa per motivi economici. Si pensi al Sito formez, o alle scuole come la nissolino, o alla ditta che rifornisce i distributori automatici nei giorni in cui ci sono le prove fisiche e attitudinali ( ricordate il calcolo? incassavano 1000 euro al giorno )
4) La legge, non la fa la legge, ma la fanno i Giudici. L'ultima parola è la loro ecco perchè noi dobbiamo andare in triibunale e dare battaglia quando ci sono delle possibilità oggettive di vincita.

Passiamo alla parte Economica.

Per fare il ricorso , si parla non di cifra totale ma di cifra "ad personam". Con il numero in cui siamo arrivati ora ( 154 unità + ultimi ritardatari ) l'avvocato carta, facendomi un esempio con i carabinieri ,ha chiesto una cifra di 100 euro+iva a persona, ovvero 122 euro a persona. Io ho cercato di chiudere il tutto a 100 euro a persona e basta ma dipende da quanti saremo una volta che sono stati accreditati i soldi.
Altro punto molto importante. Nel caso in cui dovessimo vincere, e riuscissimo ad entrare in polizia per merito dell'avvocato CARTA, PRIMA dei 4 anni ( il tetto MINIMO è 1 anno prima quindi se ci fa entrare a gennaio 2016, per esempio, non gli dobbiamo nulla ), si dovrà pagare una somma intorno ai 500euro  a persona per il diritto acquisito tramite il ricorso.

Benefici del Ricorso
Se tutto si conclude nei tempi giusti ( dai 3 agli 8 mesi per avere una sentenza compresa quella del consiglio di stato ) guadagneremo 1 o 2 anni. Ovvero partiremo in polizia PRIMA della fine dei 4 anni. O nel 2014 o nel 2015.
Nel caso in cui, vincessimo il ricorso ma ci riuscissimo DOPO la fine della ferma obbligatoria ( per motivi burocratici che non dipendono dall'avvocato ) come dicevo poc'anzi, a carta non dobbiamo nulla ma noi ricaveremo COMUNQUE qualcosa. Infatti, a ricorso vinto, anche se partissimo alla fine della ferma, prenderemo l'anzianità di grado con decorrenza UGUALE AL DEPOSITO DEL RICORSO FATTO ( ovvero, 2014 ). In parole spicce, passeremmo agenti scelti, per dire, 2 anni prima rispetto ai nostri paricorso VFP4.

Rischi del ricorso.
I rischi sono palesi. Buttare al vento 100 euro e illudersi che questa sia la possibilità di salvezza quando magari, non lo è. Signori, parliamoci chiaro, stiamo andando a fare un tentativo ( tra le altre cose, legittimo ) affidandoci al numero uno sulla piazza in fatto di ricorsi militari/forze dell'ordine. Tenete presente che Carta difende SOLO militari e appartenenti alle forze dell'ordine.
Ah...ci tengo a ricordarvi una cosa. 86 persone dei 2800 fuori graduatoria ( quindi, in ordine, meno importanti di noi ) hanno fatto ricorso al Tar sulla graduatoria del 964. Il Tar lazio gli ha dato ragione ( hanno vinto ). Lo stato ha impugnato la sentenza al consiglio di stato che nei prossimi giorni si esprimerà in via definitiva. Il loro ricorso è stato fatto PRIMA dell'uscita della legge d'alia. se dovessero trionfare pure al consiglio di stato, sarebbe per noi quella marcia in più per arrivare alla vittoria.

Ultimi avvisi e raccomandazione.
Tenete presente che noi ora, strategicamente staremo in silenzio fino all'uscita del nuovo concorso, ma nel momento in cui uscirà dobbiamo essere celeri con mano al portafoglio. Non so se mi spiego. Capite bene che sarebbe piuttosto imbarazzante un domani stare di servizio ( come sicuramente succederà ) con un collega che si è tirato indietro all'ultimo momento senza mettere più la quota prefissata peccando cosi di poco rispetto e serietà non solo verso i colleghi ma verso una categoria che sta a cuore a tutti noi. Ma questo non succederà, io sono fiducioso poichè noi non siamo come loro...vero ?
Vi abbraccio e resto disponibile fino a domenica per spiegazioni e domande dopo di che vado in ferie pure io . Baci!

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