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Abolizione esame avvocato
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Da: riforma professini AVVOCATO novit16/06/2012 14:07:31
IN ATTESA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR ATTUATIVO DELL'ART.9 LEGGE 27/2012 E DEL REGOLAMENTO CNF ATTUATIVO DEL MEDESIMO DPR,
la somministrazione di una buonissima lettura continua.

BUONA LETTURA!
Questa è una lettura benefica da somministrare, quotidinamente,  a tutti i nostri colleghi avvocati x ricordare loro che il giorno della liberazione, e cioè,  la fine del fascismo nella professione di avvocato, si avvicina ( 13 agosto 2012). 

Prosegue bene, in aula, l'esame degli emendamenti al ddl 3900, riforma della professione di AVVOCATO    che è stata travolta dal  buon vento delle liberalizzazioni montiane; la riforma è MORTA E SEPOLTA DALLA LEGGE n. 27/2012. Gli avvocati che non capiscono un c###o continuano a credere in un  miracolo o in un intervento di paniz e compagni che non arrivera' mai; cmq state tranquilli , in 60 giorni ( entro il 13 agosto 2012) non ce la fanno ad approvarla questa benedetta riforma.
il ministro della giustizia ha già dichiarato, in commissione, che  il governo darà parere negativo su tutti gli emendamenti in contrasto con la legge delega del 2011( ora spetta al Legislatore delegato, il Governo, attuare i principi della legge delega   con un REGOLAMENTO , IL D.P.R. ).

QUESTI AVVOCATI, IGNORANTI  COLLEGHI ( dove hanno  preso la laurea, se sono laureati,  questi deficienti che non sanno la distinzione  tra legislatore , il Parlamento, e legislatore delegato dal Parlamento, il Governo ?) SONO INVITATI A LEGGERE ( sperando che ne capiscano qualcosa) QUANTO SEGUE:
La riforma delle professioni
La legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) ha previsto la delegificazione degli ordinamenti professionali, che il Governo dovrà realizzare nel rispetto di principi (già indicati dal D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011) volti a valorizzare la concorrenza. Il D.L. 1/2012, già "TRASFIGURATO" in legge n ° 27/2012 , abroga le tariffe professionali e stabilisce che il compenso dovrà essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Peraltro, i provvedimenti degli ultimi mesi sono intervenuti mentre la Camera si stava già occupando della riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali in generale e di riforma della professione forense in particolare. Con il d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva "servizi" ( la direttiva UE esclude espressame nte dal campo di applicazione   I NOTAI e NON GLI AVVOCATI) , sono state introdotte disposizioni volte a facilitare la libera circolazione anche dei servizi forniti dai professionisti.

Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.

4. (comma abrogato dall'art. 30, comma 6, legge n. 183 del 2011)

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i princìpi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi:
(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 9, comma 7, legge n. 27 del 2012)

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

informazioni aggiornate a sabato, 16 giugno 2012


Da: riforma professini AVVOCATO novit16/06/2012 14:07:32
IN ATTESA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR ATTUATIVO DELL'ART.9 LEGGE 27/2012 E DEL REGOLAMENTO CNF ATTUATIVO DEL MEDESIMO DPR,
la somministrazione di una buonissima lettura continua.

BUONA LETTURA!
Questa è una lettura benefica da somministrare, quotidinamente,  a tutti i nostri colleghi avvocati x ricordare loro che il giorno della liberazione, e cioè,  la fine del fascismo nella professione di avvocato, si avvicina ( 13 agosto 2012). 

Prosegue bene, in aula, l'esame degli emendamenti al ddl 3900, riforma della professione di AVVOCATO    che è stata travolta dal  buon vento delle liberalizzazioni montiane; la riforma è MORTA E SEPOLTA DALLA LEGGE n. 27/2012. Gli avvocati che non capiscono un c###o continuano a credere in un  miracolo o in un intervento di paniz e compagni che non arrivera' mai; cmq state tranquilli , in 60 giorni ( entro il 13 agosto 2012) non ce la fanno ad approvarla questa benedetta riforma.
il ministro della giustizia ha già dichiarato, in commissione, che  il governo darà parere negativo su tutti gli emendamenti in contrasto con la legge delega del 2011( ora spetta al Legislatore delegato, il Governo, attuare i principi della legge delega   con un REGOLAMENTO , IL D.P.R. ).

QUESTI AVVOCATI, IGNORANTI  COLLEGHI ( dove hanno  preso la laurea, se sono laureati,  questi deficienti che non sanno la distinzione  tra legislatore , il Parlamento, e legislatore delegato dal Parlamento, il Governo ?) SONO INVITATI A LEGGERE ( sperando che ne capiscano qualcosa) QUANTO SEGUE:
La riforma delle professioni
La legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) ha previsto la delegificazione degli ordinamenti professionali, che il Governo dovrà realizzare nel rispetto di principi (già indicati dal D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011) volti a valorizzare la concorrenza. Il D.L. 1/2012, già "TRASFIGURATO" in legge n ° 27/2012 , abroga le tariffe professionali e stabilisce che il compenso dovrà essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Peraltro, i provvedimenti degli ultimi mesi sono intervenuti mentre la Camera si stava già occupando della riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali in generale e di riforma della professione forense in particolare. Con il d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva "servizi" ( la direttiva UE esclude espressame nte dal campo di applicazione   I NOTAI e NON GLI AVVOCATI) , sono state introdotte disposizioni volte a facilitare la libera circolazione anche dei servizi forniti dai professionisti.

Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.

4. (comma abrogato dall'art. 30, comma 6, legge n. 183 del 2011)

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i princìpi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi:
(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 9, comma 7, legge n. 27 del 2012)

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

informazioni aggiornate a sabato, 16 giugno 2012


Da: riforma professini AVVOCATO novit16/06/2012 14:07:32
IN ATTESA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR ATTUATIVO DELL'ART.9 LEGGE 27/2012 E DEL REGOLAMENTO CNF ATTUATIVO DEL MEDESIMO DPR,
la somministrazione di una buonissima lettura continua.

BUONA LETTURA!
Questa è una lettura benefica da somministrare, quotidinamente,  a tutti i nostri colleghi avvocati x ricordare loro che il giorno della liberazione, e cioè,  la fine del fascismo nella professione di avvocato, si avvicina ( 13 agosto 2012). 

Prosegue bene, in aula, l'esame degli emendamenti al ddl 3900, riforma della professione di AVVOCATO    che è stata travolta dal  buon vento delle liberalizzazioni montiane; la riforma è MORTA E SEPOLTA DALLA LEGGE n. 27/2012. Gli avvocati che non capiscono un c###o continuano a credere in un  miracolo o in un intervento di paniz e compagni che non arrivera' mai; cmq state tranquilli , in 60 giorni ( entro il 13 agosto 2012) non ce la fanno ad approvarla questa benedetta riforma.
il ministro della giustizia ha già dichiarato, in commissione, che  il governo darà parere negativo su tutti gli emendamenti in contrasto con la legge delega del 2011( ora spetta al Legislatore delegato, il Governo, attuare i principi della legge delega   con un REGOLAMENTO , IL D.P.R. ).

QUESTI AVVOCATI, IGNORANTI  COLLEGHI ( dove hanno  preso la laurea, se sono laureati,  questi deficienti che non sanno la distinzione  tra legislatore , il Parlamento, e legislatore delegato dal Parlamento, il Governo ?) SONO INVITATI A LEGGERE ( sperando che ne capiscano qualcosa) QUANTO SEGUE:
La riforma delle professioni
La legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) ha previsto la delegificazione degli ordinamenti professionali, che il Governo dovrà realizzare nel rispetto di principi (già indicati dal D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011) volti a valorizzare la concorrenza. Il D.L. 1/2012, già "TRASFIGURATO" in legge n ° 27/2012 , abroga le tariffe professionali e stabilisce che il compenso dovrà essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Peraltro, i provvedimenti degli ultimi mesi sono intervenuti mentre la Camera si stava già occupando della riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali in generale e di riforma della professione forense in particolare. Con il d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva "servizi" ( la direttiva UE esclude espressame nte dal campo di applicazione   I NOTAI e NON GLI AVVOCATI) , sono state introdotte disposizioni volte a facilitare la libera circolazione anche dei servizi forniti dai professionisti.

Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.

4. (comma abrogato dall'art. 30, comma 6, legge n. 183 del 2011)

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i princìpi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi:
(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 9, comma 7, legge n. 27 del 2012)

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

informazioni aggiornate a sabato, 16 giugno 2012


Da: riforma professini AVVOCATO novit16/06/2012 14:07:33
IN ATTESA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR ATTUATIVO DELL'ART.9 LEGGE 27/2012 E DEL REGOLAMENTO CNF ATTUATIVO DEL MEDESIMO DPR,
la somministrazione di una buonissima lettura continua.

BUONA LETTURA!
Questa è una lettura benefica da somministrare, quotidinamente,  a tutti i nostri colleghi avvocati x ricordare loro che il giorno della liberazione, e cioè,  la fine del fascismo nella professione di avvocato, si avvicina ( 13 agosto 2012). 

Prosegue bene, in aula, l'esame degli emendamenti al ddl 3900, riforma della professione di AVVOCATO    che è stata travolta dal  buon vento delle liberalizzazioni montiane; la riforma è MORTA E SEPOLTA DALLA LEGGE n. 27/2012. Gli avvocati che non capiscono un c###o continuano a credere in un  miracolo o in un intervento di paniz e compagni che non arrivera' mai; cmq state tranquilli , in 60 giorni ( entro il 13 agosto 2012) non ce la fanno ad approvarla questa benedetta riforma.
il ministro della giustizia ha già dichiarato, in commissione, che  il governo darà parere negativo su tutti gli emendamenti in contrasto con la legge delega del 2011( ora spetta al Legislatore delegato, il Governo, attuare i principi della legge delega   con un REGOLAMENTO , IL D.P.R. ).

QUESTI AVVOCATI, IGNORANTI  COLLEGHI ( dove hanno  preso la laurea, se sono laureati,  questi deficienti che non sanno la distinzione  tra legislatore , il Parlamento, e legislatore delegato dal Parlamento, il Governo ?) SONO INVITATI A LEGGERE ( sperando che ne capiscano qualcosa) QUANTO SEGUE:
La riforma delle professioni
La legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) ha previsto la delegificazione degli ordinamenti professionali, che il Governo dovrà realizzare nel rispetto di principi (già indicati dal D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011) volti a valorizzare la concorrenza. Il D.L. 1/2012, già "TRASFIGURATO" in legge n ° 27/2012 , abroga le tariffe professionali e stabilisce che il compenso dovrà essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Peraltro, i provvedimenti degli ultimi mesi sono intervenuti mentre la Camera si stava già occupando della riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali in generale e di riforma della professione forense in particolare. Con il d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva "servizi" ( la direttiva UE esclude espressame nte dal campo di applicazione   I NOTAI e NON GLI AVVOCATI) , sono state introdotte disposizioni volte a facilitare la libera circolazione anche dei servizi forniti dai professionisti.

Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.

4. (comma abrogato dall'art. 30, comma 6, legge n. 183 del 2011)

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i princìpi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi:
(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 9, comma 7, legge n. 27 del 2012)

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

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Da: riforma professini AVVOCATO novit16/06/2012 14:07:34
IN ATTESA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR ATTUATIVO DELL'ART.9 LEGGE 27/2012 E DEL REGOLAMENTO CNF ATTUATIVO DEL MEDESIMO DPR,
la somministrazione di una buonissima lettura continua.

BUONA LETTURA!
Questa è una lettura benefica da somministrare, quotidinamente,  a tutti i nostri colleghi avvocati x ricordare loro che il giorno della liberazione, e cioè,  la fine del fascismo nella professione di avvocato, si avvicina ( 13 agosto 2012). 

Prosegue bene, in aula, l'esame degli emendamenti al ddl 3900, riforma della professione di AVVOCATO    che è stata travolta dal  buon vento delle liberalizzazioni montiane; la riforma è MORTA E SEPOLTA DALLA LEGGE n. 27/2012. Gli avvocati che non capiscono un c###o continuano a credere in un  miracolo o in un intervento di paniz e compagni che non arrivera' mai; cmq state tranquilli , in 60 giorni ( entro il 13 agosto 2012) non ce la fanno ad approvarla questa benedetta riforma.
il ministro della giustizia ha già dichiarato, in commissione, che  il governo darà parere negativo su tutti gli emendamenti in contrasto con la legge delega del 2011( ora spetta al Legislatore delegato, il Governo, attuare i principi della legge delega   con un REGOLAMENTO , IL D.P.R. ).

QUESTI AVVOCATI, IGNORANTI  COLLEGHI ( dove hanno  preso la laurea, se sono laureati,  questi deficienti che non sanno la distinzione  tra legislatore , il Parlamento, e legislatore delegato dal Parlamento, il Governo ?) SONO INVITATI A LEGGERE ( sperando che ne capiscano qualcosa) QUANTO SEGUE:
La riforma delle professioni
La legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) ha previsto la delegificazione degli ordinamenti professionali, che il Governo dovrà realizzare nel rispetto di principi (già indicati dal D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011) volti a valorizzare la concorrenza. Il D.L. 1/2012, già "TRASFIGURATO" in legge n ° 27/2012 , abroga le tariffe professionali e stabilisce che il compenso dovrà essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Peraltro, i provvedimenti degli ultimi mesi sono intervenuti mentre la Camera si stava già occupando della riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali in generale e di riforma della professione forense in particolare. Con il d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva "servizi" ( la direttiva UE esclude espressame nte dal campo di applicazione   I NOTAI e NON GLI AVVOCATI) , sono state introdotte disposizioni volte a facilitare la libera circolazione anche dei servizi forniti dai professionisti.

Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.

4. (comma abrogato dall'art. 30, comma 6, legge n. 183 del 2011)

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i princìpi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi:
(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 9, comma 7, legge n. 27 del 2012)

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

informazioni aggiornate a sabato, 16 giugno 2012


Da: riforma professini AVVOCATO novit16/06/2012 14:07:34
IN ATTESA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR ATTUATIVO DELL'ART.9 LEGGE 27/2012 E DEL REGOLAMENTO CNF ATTUATIVO DEL MEDESIMO DPR,
la somministrazione di una buonissima lettura continua.

BUONA LETTURA!
Questa è una lettura benefica da somministrare, quotidinamente,  a tutti i nostri colleghi avvocati x ricordare loro che il giorno della liberazione, e cioè,  la fine del fascismo nella professione di avvocato, si avvicina ( 13 agosto 2012). 

Prosegue bene, in aula, l'esame degli emendamenti al ddl 3900, riforma della professione di AVVOCATO    che è stata travolta dal  buon vento delle liberalizzazioni montiane; la riforma è MORTA E SEPOLTA DALLA LEGGE n. 27/2012. Gli avvocati che non capiscono un c###o continuano a credere in un  miracolo o in un intervento di paniz e compagni che non arrivera' mai; cmq state tranquilli , in 60 giorni ( entro il 13 agosto 2012) non ce la fanno ad approvarla questa benedetta riforma.
il ministro della giustizia ha già dichiarato, in commissione, che  il governo darà parere negativo su tutti gli emendamenti in contrasto con la legge delega del 2011( ora spetta al Legislatore delegato, il Governo, attuare i principi della legge delega   con un REGOLAMENTO , IL D.P.R. ).

QUESTI AVVOCATI, IGNORANTI  COLLEGHI ( dove hanno  preso la laurea, se sono laureati,  questi deficienti che non sanno la distinzione  tra legislatore , il Parlamento, e legislatore delegato dal Parlamento, il Governo ?) SONO INVITATI A LEGGERE ( sperando che ne capiscano qualcosa) QUANTO SEGUE:
La riforma delle professioni
La legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) ha previsto la delegificazione degli ordinamenti professionali, che il Governo dovrà realizzare nel rispetto di principi (già indicati dal D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011) volti a valorizzare la concorrenza. Il D.L. 1/2012, già "TRASFIGURATO" in legge n ° 27/2012 , abroga le tariffe professionali e stabilisce che il compenso dovrà essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Peraltro, i provvedimenti degli ultimi mesi sono intervenuti mentre la Camera si stava già occupando della riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali in generale e di riforma della professione forense in particolare. Con il d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva "servizi" ( la direttiva UE esclude espressame nte dal campo di applicazione   I NOTAI e NON GLI AVVOCATI) , sono state introdotte disposizioni volte a facilitare la libera circolazione anche dei servizi forniti dai professionisti.

Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.

4. (comma abrogato dall'art. 30, comma 6, legge n. 183 del 2011)

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i princìpi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi:
(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 9, comma 7, legge n. 27 del 2012)

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

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IN ATTESA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR ATTUATIVO DELL'ART.9 LEGGE 27/2012 E DEL REGOLAMENTO CNF ATTUATIVO DEL MEDESIMO DPR,
la somministrazione di una buonissima lettura continua.

BUONA LETTURA!
Questa è una lettura benefica da somministrare, quotidinamente,  a tutti i nostri colleghi avvocati x ricordare loro che il giorno della liberazione, e cioè,  la fine del fascismo nella professione di avvocato, si avvicina ( 13 agosto 2012). 

Prosegue bene, in aula, l'esame degli emendamenti al ddl 3900, riforma della professione di AVVOCATO    che è stata travolta dal  buon vento delle liberalizzazioni montiane; la riforma è MORTA E SEPOLTA DALLA LEGGE n. 27/2012. Gli avvocati che non capiscono un c###o continuano a credere in un  miracolo o in un intervento di paniz e compagni che non arrivera' mai; cmq state tranquilli , in 60 giorni ( entro il 13 agosto 2012) non ce la fanno ad approvarla questa benedetta riforma.
il ministro della giustizia ha già dichiarato, in commissione, che  il governo darà parere negativo su tutti gli emendamenti in contrasto con la legge delega del 2011( ora spetta al Legislatore delegato, il Governo, attuare i principi della legge delega   con un REGOLAMENTO , IL D.P.R. ).

QUESTI AVVOCATI, IGNORANTI  COLLEGHI ( dove hanno  preso la laurea, se sono laureati,  questi deficienti che non sanno la distinzione  tra legislatore , il Parlamento, e legislatore delegato dal Parlamento, il Governo ?) SONO INVITATI A LEGGERE ( sperando che ne capiscano qualcosa) QUANTO SEGUE:
La riforma delle professioni
La legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) ha previsto la delegificazione degli ordinamenti professionali, che il Governo dovrà realizzare nel rispetto di principi (già indicati dal D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011) volti a valorizzare la concorrenza. Il D.L. 1/2012, già "TRASFIGURATO" in legge n ° 27/2012 , abroga le tariffe professionali e stabilisce che il compenso dovrà essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Peraltro, i provvedimenti degli ultimi mesi sono intervenuti mentre la Camera si stava già occupando della riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali in generale e di riforma della professione forense in particolare. Con il d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva "servizi" ( la direttiva UE esclude espressame nte dal campo di applicazione   I NOTAI e NON GLI AVVOCATI) , sono state introdotte disposizioni volte a facilitare la libera circolazione anche dei servizi forniti dai professionisti.

Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.

4. (comma abrogato dall'art. 30, comma 6, legge n. 183 del 2011)

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i princìpi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi:
(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 9, comma 7, legge n. 27 del 2012)

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

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IN ATTESA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR ATTUATIVO DELL'ART.9 LEGGE 27/2012 E DEL REGOLAMENTO CNF ATTUATIVO DEL MEDESIMO DPR,
la somministrazione di una buonissima lettura continua.

BUONA LETTURA!
Questa è una lettura benefica da somministrare, quotidinamente,  a tutti i nostri colleghi avvocati x ricordare loro che il giorno della liberazione, e cioè,  la fine del fascismo nella professione di avvocato, si avvicina ( 13 agosto 2012). 

Prosegue bene, in aula, l'esame degli emendamenti al ddl 3900, riforma della professione di AVVOCATO    che è stata travolta dal  buon vento delle liberalizzazioni montiane; la riforma è MORTA E SEPOLTA DALLA LEGGE n. 27/2012. Gli avvocati che non capiscono un c###o continuano a credere in un  miracolo o in un intervento di paniz e compagni che non arrivera' mai; cmq state tranquilli , in 60 giorni ( entro il 13 agosto 2012) non ce la fanno ad approvarla questa benedetta riforma.
il ministro della giustizia ha già dichiarato, in commissione, che  il governo darà parere negativo su tutti gli emendamenti in contrasto con la legge delega del 2011( ora spetta al Legislatore delegato, il Governo, attuare i principi della legge delega   con un REGOLAMENTO , IL D.P.R. ).

QUESTI AVVOCATI, IGNORANTI  COLLEGHI ( dove hanno  preso la laurea, se sono laureati,  questi deficienti che non sanno la distinzione  tra legislatore , il Parlamento, e legislatore delegato dal Parlamento, il Governo ?) SONO INVITATI A LEGGERE ( sperando che ne capiscano qualcosa) QUANTO SEGUE:
La riforma delle professioni
La legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) ha previsto la delegificazione degli ordinamenti professionali, che il Governo dovrà realizzare nel rispetto di principi (già indicati dal D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011) volti a valorizzare la concorrenza. Il D.L. 1/2012, già "TRASFIGURATO" in legge n ° 27/2012 , abroga le tariffe professionali e stabilisce che il compenso dovrà essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Peraltro, i provvedimenti degli ultimi mesi sono intervenuti mentre la Camera si stava già occupando della riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali in generale e di riforma della professione forense in particolare. Con il d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva "servizi" ( la direttiva UE esclude espressame nte dal campo di applicazione   I NOTAI e NON GLI AVVOCATI) , sono state introdotte disposizioni volte a facilitare la libera circolazione anche dei servizi forniti dai professionisti.

Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.

4. (comma abrogato dall'art. 30, comma 6, legge n. 183 del 2011)

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i princìpi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi:
(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 9, comma 7, legge n. 27 del 2012)

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

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IN ATTESA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR ATTUATIVO DELL'ART.9 LEGGE 27/2012 E DEL REGOLAMENTO CNF ATTUATIVO DEL MEDESIMO DPR,
la somministrazione di una buonissima lettura continua.

BUONA LETTURA!
Questa è una lettura benefica da somministrare, quotidinamente,  a tutti i nostri colleghi avvocati x ricordare loro che il giorno della liberazione, e cioè,  la fine del fascismo nella professione di avvocato, si avvicina ( 13 agosto 2012). 

Prosegue bene, in aula, l'esame degli emendamenti al ddl 3900, riforma della professione di AVVOCATO    che è stata travolta dal  buon vento delle liberalizzazioni montiane; la riforma è MORTA E SEPOLTA DALLA LEGGE n. 27/2012. Gli avvocati che non capiscono un c###o continuano a credere in un  miracolo o in un intervento di paniz e compagni che non arrivera' mai; cmq state tranquilli , in 60 giorni ( entro il 13 agosto 2012) non ce la fanno ad approvarla questa benedetta riforma.
il ministro della giustizia ha già dichiarato, in commissione, che  il governo darà parere negativo su tutti gli emendamenti in contrasto con la legge delega del 2011( ora spetta al Legislatore delegato, il Governo, attuare i principi della legge delega   con un REGOLAMENTO , IL D.P.R. ).

QUESTI AVVOCATI, IGNORANTI  COLLEGHI ( dove hanno  preso la laurea, se sono laureati,  questi deficienti che non sanno la distinzione  tra legislatore , il Parlamento, e legislatore delegato dal Parlamento, il Governo ?) SONO INVITATI A LEGGERE ( sperando che ne capiscano qualcosa) QUANTO SEGUE:
La riforma delle professioni
La legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) ha previsto la delegificazione degli ordinamenti professionali, che il Governo dovrà realizzare nel rispetto di principi (già indicati dal D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011) volti a valorizzare la concorrenza. Il D.L. 1/2012, già "TRASFIGURATO" in legge n ° 27/2012 , abroga le tariffe professionali e stabilisce che il compenso dovrà essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Peraltro, i provvedimenti degli ultimi mesi sono intervenuti mentre la Camera si stava già occupando della riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali in generale e di riforma della professione forense in particolare. Con il d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva "servizi" ( la direttiva UE esclude espressame nte dal campo di applicazione   I NOTAI e NON GLI AVVOCATI) , sono state introdotte disposizioni volte a facilitare la libera circolazione anche dei servizi forniti dai professionisti.

Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.

4. (comma abrogato dall'art. 30, comma 6, legge n. 183 del 2011)

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i princìpi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi:
(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 9, comma 7, legge n. 27 del 2012)

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

informazioni aggiornate a sabato, 16 giugno 2012


Da: riforma professini AVVOCATO novit16/06/2012 14:07:35
IN ATTESA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR ATTUATIVO DELL'ART.9 LEGGE 27/2012 E DEL REGOLAMENTO CNF ATTUATIVO DEL MEDESIMO DPR,
la somministrazione di una buonissima lettura continua.

BUONA LETTURA!
Questa è una lettura benefica da somministrare, quotidinamente,  a tutti i nostri colleghi avvocati x ricordare loro che il giorno della liberazione, e cioè,  la fine del fascismo nella professione di avvocato, si avvicina ( 13 agosto 2012). 

Prosegue bene, in aula, l'esame degli emendamenti al ddl 3900, riforma della professione di AVVOCATO    che è stata travolta dal  buon vento delle liberalizzazioni montiane; la riforma è MORTA E SEPOLTA DALLA LEGGE n. 27/2012. Gli avvocati che non capiscono un c###o continuano a credere in un  miracolo o in un intervento di paniz e compagni che non arrivera' mai; cmq state tranquilli , in 60 giorni ( entro il 13 agosto 2012) non ce la fanno ad approvarla questa benedetta riforma.
il ministro della giustizia ha già dichiarato, in commissione, che  il governo darà parere negativo su tutti gli emendamenti in contrasto con la legge delega del 2011( ora spetta al Legislatore delegato, il Governo, attuare i principi della legge delega   con un REGOLAMENTO , IL D.P.R. ).

QUESTI AVVOCATI, IGNORANTI  COLLEGHI ( dove hanno  preso la laurea, se sono laureati,  questi deficienti che non sanno la distinzione  tra legislatore , il Parlamento, e legislatore delegato dal Parlamento, il Governo ?) SONO INVITATI A LEGGERE ( sperando che ne capiscano qualcosa) QUANTO SEGUE:
La riforma delle professioni
La legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) ha previsto la delegificazione degli ordinamenti professionali, che il Governo dovrà realizzare nel rispetto di principi (già indicati dal D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011) volti a valorizzare la concorrenza. Il D.L. 1/2012, già "TRASFIGURATO" in legge n ° 27/2012 , abroga le tariffe professionali e stabilisce che il compenso dovrà essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Peraltro, i provvedimenti degli ultimi mesi sono intervenuti mentre la Camera si stava già occupando della riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali in generale e di riforma della professione forense in particolare. Con il d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva "servizi" ( la direttiva UE esclude espressame nte dal campo di applicazione   I NOTAI e NON GLI AVVOCATI) , sono state introdotte disposizioni volte a facilitare la libera circolazione anche dei servizi forniti dai professionisti.

Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.

4. (comma abrogato dall'art. 30, comma 6, legge n. 183 del 2011)

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i princìpi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi:
(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 9, comma 7, legge n. 27 del 2012)

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

informazioni aggiornate a sabato, 16 giugno 2012


Da: riforma professini AVVOCATO novit16/06/2012 14:07:35
IN ATTESA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR ATTUATIVO DELL'ART.9 LEGGE 27/2012 E DEL REGOLAMENTO CNF ATTUATIVO DEL MEDESIMO DPR,
la somministrazione di una buonissima lettura continua.

BUONA LETTURA!
Questa è una lettura benefica da somministrare, quotidinamente,  a tutti i nostri colleghi avvocati x ricordare loro che il giorno della liberazione, e cioè,  la fine del fascismo nella professione di avvocato, si avvicina ( 13 agosto 2012). 

Prosegue bene, in aula, l'esame degli emendamenti al ddl 3900, riforma della professione di AVVOCATO    che è stata travolta dal  buon vento delle liberalizzazioni montiane; la riforma è MORTA E SEPOLTA DALLA LEGGE n. 27/2012. Gli avvocati che non capiscono un c###o continuano a credere in un  miracolo o in un intervento di paniz e compagni che non arrivera' mai; cmq state tranquilli , in 60 giorni ( entro il 13 agosto 2012) non ce la fanno ad approvarla questa benedetta riforma.
il ministro della giustizia ha già dichiarato, in commissione, che  il governo darà parere negativo su tutti gli emendamenti in contrasto con la legge delega del 2011( ora spetta al Legislatore delegato, il Governo, attuare i principi della legge delega   con un REGOLAMENTO , IL D.P.R. ).

QUESTI AVVOCATI, IGNORANTI  COLLEGHI ( dove hanno  preso la laurea, se sono laureati,  questi deficienti che non sanno la distinzione  tra legislatore , il Parlamento, e legislatore delegato dal Parlamento, il Governo ?) SONO INVITATI A LEGGERE ( sperando che ne capiscano qualcosa) QUANTO SEGUE:
La riforma delle professioni
La legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) ha previsto la delegificazione degli ordinamenti professionali, che il Governo dovrà realizzare nel rispetto di principi (già indicati dal D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011) volti a valorizzare la concorrenza. Il D.L. 1/2012, già "TRASFIGURATO" in legge n ° 27/2012 , abroga le tariffe professionali e stabilisce che il compenso dovrà essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Peraltro, i provvedimenti degli ultimi mesi sono intervenuti mentre la Camera si stava già occupando della riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali in generale e di riforma della professione forense in particolare. Con il d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva "servizi" ( la direttiva UE esclude espressame nte dal campo di applicazione   I NOTAI e NON GLI AVVOCATI) , sono state introdotte disposizioni volte a facilitare la libera circolazione anche dei servizi forniti dai professionisti.

Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.

4. (comma abrogato dall'art. 30, comma 6, legge n. 183 del 2011)

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i princìpi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi:
(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 9, comma 7, legge n. 27 del 2012)

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

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Da: riforma professini AVVOCATO novit16/06/2012 14:07:35
IN ATTESA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR ATTUATIVO DELL'ART.9 LEGGE 27/2012 E DEL REGOLAMENTO CNF ATTUATIVO DEL MEDESIMO DPR,
la somministrazione di una buonissima lettura continua.

BUONA LETTURA!
Questa è una lettura benefica da somministrare, quotidinamente,  a tutti i nostri colleghi avvocati x ricordare loro che il giorno della liberazione, e cioè,  la fine del fascismo nella professione di avvocato, si avvicina ( 13 agosto 2012). 

Prosegue bene, in aula, l'esame degli emendamenti al ddl 3900, riforma della professione di AVVOCATO    che è stata travolta dal  buon vento delle liberalizzazioni montiane; la riforma è MORTA E SEPOLTA DALLA LEGGE n. 27/2012. Gli avvocati che non capiscono un c###o continuano a credere in un  miracolo o in un intervento di paniz e compagni che non arrivera' mai; cmq state tranquilli , in 60 giorni ( entro il 13 agosto 2012) non ce la fanno ad approvarla questa benedetta riforma.
il ministro della giustizia ha già dichiarato, in commissione, che  il governo darà parere negativo su tutti gli emendamenti in contrasto con la legge delega del 2011( ora spetta al Legislatore delegato, il Governo, attuare i principi della legge delega   con un REGOLAMENTO , IL D.P.R. ).

QUESTI AVVOCATI, IGNORANTI  COLLEGHI ( dove hanno  preso la laurea, se sono laureati,  questi deficienti che non sanno la distinzione  tra legislatore , il Parlamento, e legislatore delegato dal Parlamento, il Governo ?) SONO INVITATI A LEGGERE ( sperando che ne capiscano qualcosa) QUANTO SEGUE:
La riforma delle professioni
La legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) ha previsto la delegificazione degli ordinamenti professionali, che il Governo dovrà realizzare nel rispetto di principi (già indicati dal D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011) volti a valorizzare la concorrenza. Il D.L. 1/2012, già "TRASFIGURATO" in legge n ° 27/2012 , abroga le tariffe professionali e stabilisce che il compenso dovrà essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Peraltro, i provvedimenti degli ultimi mesi sono intervenuti mentre la Camera si stava già occupando della riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali in generale e di riforma della professione forense in particolare. Con il d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva "servizi" ( la direttiva UE esclude espressame nte dal campo di applicazione   I NOTAI e NON GLI AVVOCATI) , sono state introdotte disposizioni volte a facilitare la libera circolazione anche dei servizi forniti dai professionisti.

Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.

4. (comma abrogato dall'art. 30, comma 6, legge n. 183 del 2011)

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i princìpi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi:
(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 9, comma 7, legge n. 27 del 2012)

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

informazioni aggiornate a sabato, 16 giugno 2012


Da: riforma professini AVVOCATO novit16/06/2012 14:07:36
IN ATTESA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR ATTUATIVO DELL'ART.9 LEGGE 27/2012 E DEL REGOLAMENTO CNF ATTUATIVO DEL MEDESIMO DPR,
la somministrazione di una buonissima lettura continua.

BUONA LETTURA!
Questa è una lettura benefica da somministrare, quotidinamente,  a tutti i nostri colleghi avvocati x ricordare loro che il giorno della liberazione, e cioè,  la fine del fascismo nella professione di avvocato, si avvicina ( 13 agosto 2012). 

Prosegue bene, in aula, l'esame degli emendamenti al ddl 3900, riforma della professione di AVVOCATO    che è stata travolta dal  buon vento delle liberalizzazioni montiane; la riforma è MORTA E SEPOLTA DALLA LEGGE n. 27/2012. Gli avvocati che non capiscono un c###o continuano a credere in un  miracolo o in un intervento di paniz e compagni che non arrivera' mai; cmq state tranquilli , in 60 giorni ( entro il 13 agosto 2012) non ce la fanno ad approvarla questa benedetta riforma.
il ministro della giustizia ha già dichiarato, in commissione, che  il governo darà parere negativo su tutti gli emendamenti in contrasto con la legge delega del 2011( ora spetta al Legislatore delegato, il Governo, attuare i principi della legge delega   con un REGOLAMENTO , IL D.P.R. ).

QUESTI AVVOCATI, IGNORANTI  COLLEGHI ( dove hanno  preso la laurea, se sono laureati,  questi deficienti che non sanno la distinzione  tra legislatore , il Parlamento, e legislatore delegato dal Parlamento, il Governo ?) SONO INVITATI A LEGGERE ( sperando che ne capiscano qualcosa) QUANTO SEGUE:
La riforma delle professioni
La legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) ha previsto la delegificazione degli ordinamenti professionali, che il Governo dovrà realizzare nel rispetto di principi (già indicati dal D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011) volti a valorizzare la concorrenza. Il D.L. 1/2012, già "TRASFIGURATO" in legge n ° 27/2012 , abroga le tariffe professionali e stabilisce che il compenso dovrà essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Peraltro, i provvedimenti degli ultimi mesi sono intervenuti mentre la Camera si stava già occupando della riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali in generale e di riforma della professione forense in particolare. Con il d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva "servizi" ( la direttiva UE esclude espressame nte dal campo di applicazione   I NOTAI e NON GLI AVVOCATI) , sono state introdotte disposizioni volte a facilitare la libera circolazione anche dei servizi forniti dai professionisti.

Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.

4. (comma abrogato dall'art. 30, comma 6, legge n. 183 del 2011)

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i princìpi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi:
(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 9, comma 7, legge n. 27 del 2012)

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

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Da: riforma professini AVVOCATO novit16/06/2012 14:07:36
IN ATTESA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR ATTUATIVO DELL'ART.9 LEGGE 27/2012 E DEL REGOLAMENTO CNF ATTUATIVO DEL MEDESIMO DPR,
la somministrazione di una buonissima lettura continua.

BUONA LETTURA!
Questa è una lettura benefica da somministrare, quotidinamente,  a tutti i nostri colleghi avvocati x ricordare loro che il giorno della liberazione, e cioè,  la fine del fascismo nella professione di avvocato, si avvicina ( 13 agosto 2012). 

Prosegue bene, in aula, l'esame degli emendamenti al ddl 3900, riforma della professione di AVVOCATO    che è stata travolta dal  buon vento delle liberalizzazioni montiane; la riforma è MORTA E SEPOLTA DALLA LEGGE n. 27/2012. Gli avvocati che non capiscono un c###o continuano a credere in un  miracolo o in un intervento di paniz e compagni che non arrivera' mai; cmq state tranquilli , in 60 giorni ( entro il 13 agosto 2012) non ce la fanno ad approvarla questa benedetta riforma.
il ministro della giustizia ha già dichiarato, in commissione, che  il governo darà parere negativo su tutti gli emendamenti in contrasto con la legge delega del 2011( ora spetta al Legislatore delegato, il Governo, attuare i principi della legge delega   con un REGOLAMENTO , IL D.P.R. ).

QUESTI AVVOCATI, IGNORANTI  COLLEGHI ( dove hanno  preso la laurea, se sono laureati,  questi deficienti che non sanno la distinzione  tra legislatore , il Parlamento, e legislatore delegato dal Parlamento, il Governo ?) SONO INVITATI A LEGGERE ( sperando che ne capiscano qualcosa) QUANTO SEGUE:
La riforma delle professioni
La legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) ha previsto la delegificazione degli ordinamenti professionali, che il Governo dovrà realizzare nel rispetto di principi (già indicati dal D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011) volti a valorizzare la concorrenza. Il D.L. 1/2012, già "TRASFIGURATO" in legge n ° 27/2012 , abroga le tariffe professionali e stabilisce che il compenso dovrà essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Peraltro, i provvedimenti degli ultimi mesi sono intervenuti mentre la Camera si stava già occupando della riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali in generale e di riforma della professione forense in particolare. Con il d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva "servizi" ( la direttiva UE esclude espressame nte dal campo di applicazione   I NOTAI e NON GLI AVVOCATI) , sono state introdotte disposizioni volte a facilitare la libera circolazione anche dei servizi forniti dai professionisti.

Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.

4. (comma abrogato dall'art. 30, comma 6, legge n. 183 del 2011)

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i princìpi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi:
(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 9, comma 7, legge n. 27 del 2012)

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

informazioni aggiornate a sabato, 16 giugno 2012


Da: riforma professini AVVOCATO novit16/06/2012 14:07:36
IN ATTESA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR ATTUATIVO DELL'ART.9 LEGGE 27/2012 E DEL REGOLAMENTO CNF ATTUATIVO DEL MEDESIMO DPR,
la somministrazione di una buonissima lettura continua.

BUONA LETTURA!
Questa è una lettura benefica da somministrare, quotidinamente,  a tutti i nostri colleghi avvocati x ricordare loro che il giorno della liberazione, e cioè,  la fine del fascismo nella professione di avvocato, si avvicina ( 13 agosto 2012). 

Prosegue bene, in aula, l'esame degli emendamenti al ddl 3900, riforma della professione di AVVOCATO    che è stata travolta dal  buon vento delle liberalizzazioni montiane; la riforma è MORTA E SEPOLTA DALLA LEGGE n. 27/2012. Gli avvocati che non capiscono un c###o continuano a credere in un  miracolo o in un intervento di paniz e compagni che non arrivera' mai; cmq state tranquilli , in 60 giorni ( entro il 13 agosto 2012) non ce la fanno ad approvarla questa benedetta riforma.
il ministro della giustizia ha già dichiarato, in commissione, che  il governo darà parere negativo su tutti gli emendamenti in contrasto con la legge delega del 2011( ora spetta al Legislatore delegato, il Governo, attuare i principi della legge delega   con un REGOLAMENTO , IL D.P.R. ).

QUESTI AVVOCATI, IGNORANTI  COLLEGHI ( dove hanno  preso la laurea, se sono laureati,  questi deficienti che non sanno la distinzione  tra legislatore , il Parlamento, e legislatore delegato dal Parlamento, il Governo ?) SONO INVITATI A LEGGERE ( sperando che ne capiscano qualcosa) QUANTO SEGUE:
La riforma delle professioni
La legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) ha previsto la delegificazione degli ordinamenti professionali, che il Governo dovrà realizzare nel rispetto di principi (già indicati dal D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011) volti a valorizzare la concorrenza. Il D.L. 1/2012, già "TRASFIGURATO" in legge n ° 27/2012 , abroga le tariffe professionali e stabilisce che il compenso dovrà essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Peraltro, i provvedimenti degli ultimi mesi sono intervenuti mentre la Camera si stava già occupando della riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali in generale e di riforma della professione forense in particolare. Con il d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva "servizi" ( la direttiva UE esclude espressame nte dal campo di applicazione   I NOTAI e NON GLI AVVOCATI) , sono state introdotte disposizioni volte a facilitare la libera circolazione anche dei servizi forniti dai professionisti.

Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.

4. (comma abrogato dall'art. 30, comma 6, legge n. 183 del 2011)

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i princìpi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi:
(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 9, comma 7, legge n. 27 del 2012)

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

informazioni aggiornate a sabato, 16 giugno 2012


Da: riforma professini AVVOCATO novit16/06/2012 14:07:37
IN ATTESA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR ATTUATIVO DELL'ART.9 LEGGE 27/2012 E DEL REGOLAMENTO CNF ATTUATIVO DEL MEDESIMO DPR,
la somministrazione di una buonissima lettura continua.

BUONA LETTURA!
Questa è una lettura benefica da somministrare, quotidinamente,  a tutti i nostri colleghi avvocati x ricordare loro che il giorno della liberazione, e cioè,  la fine del fascismo nella professione di avvocato, si avvicina ( 13 agosto 2012). 

Prosegue bene, in aula, l'esame degli emendamenti al ddl 3900, riforma della professione di AVVOCATO    che è stata travolta dal  buon vento delle liberalizzazioni montiane; la riforma è MORTA E SEPOLTA DALLA LEGGE n. 27/2012. Gli avvocati che non capiscono un c###o continuano a credere in un  miracolo o in un intervento di paniz e compagni che non arrivera' mai; cmq state tranquilli , in 60 giorni ( entro il 13 agosto 2012) non ce la fanno ad approvarla questa benedetta riforma.
il ministro della giustizia ha già dichiarato, in commissione, che  il governo darà parere negativo su tutti gli emendamenti in contrasto con la legge delega del 2011( ora spetta al Legislatore delegato, il Governo, attuare i principi della legge delega   con un REGOLAMENTO , IL D.P.R. ).

QUESTI AVVOCATI, IGNORANTI  COLLEGHI ( dove hanno  preso la laurea, se sono laureati,  questi deficienti che non sanno la distinzione  tra legislatore , il Parlamento, e legislatore delegato dal Parlamento, il Governo ?) SONO INVITATI A LEGGERE ( sperando che ne capiscano qualcosa) QUANTO SEGUE:
La riforma delle professioni
La legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) ha previsto la delegificazione degli ordinamenti professionali, che il Governo dovrà realizzare nel rispetto di principi (già indicati dal D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011) volti a valorizzare la concorrenza. Il D.L. 1/2012, già "TRASFIGURATO" in legge n ° 27/2012 , abroga le tariffe professionali e stabilisce che il compenso dovrà essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Peraltro, i provvedimenti degli ultimi mesi sono intervenuti mentre la Camera si stava già occupando della riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali in generale e di riforma della professione forense in particolare. Con il d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva "servizi" ( la direttiva UE esclude espressame nte dal campo di applicazione   I NOTAI e NON GLI AVVOCATI) , sono state introdotte disposizioni volte a facilitare la libera circolazione anche dei servizi forniti dai professionisti.

Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.

4. (comma abrogato dall'art. 30, comma 6, legge n. 183 del 2011)

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i princìpi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi:
(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 9, comma 7, legge n. 27 del 2012)

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

informazioni aggiornate a sabato, 16 giugno 2012


Da: riforma professini AVVOCATO novit16/06/2012 14:07:37
IN ATTESA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR ATTUATIVO DELL'ART.9 LEGGE 27/2012 E DEL REGOLAMENTO CNF ATTUATIVO DEL MEDESIMO DPR,
la somministrazione di una buonissima lettura continua.

BUONA LETTURA!
Questa è una lettura benefica da somministrare, quotidinamente,  a tutti i nostri colleghi avvocati x ricordare loro che il giorno della liberazione, e cioè,  la fine del fascismo nella professione di avvocato, si avvicina ( 13 agosto 2012). 

Prosegue bene, in aula, l'esame degli emendamenti al ddl 3900, riforma della professione di AVVOCATO    che è stata travolta dal  buon vento delle liberalizzazioni montiane; la riforma è MORTA E SEPOLTA DALLA LEGGE n. 27/2012. Gli avvocati che non capiscono un c###o continuano a credere in un  miracolo o in un intervento di paniz e compagni che non arrivera' mai; cmq state tranquilli , in 60 giorni ( entro il 13 agosto 2012) non ce la fanno ad approvarla questa benedetta riforma.
il ministro della giustizia ha già dichiarato, in commissione, che  il governo darà parere negativo su tutti gli emendamenti in contrasto con la legge delega del 2011( ora spetta al Legislatore delegato, il Governo, attuare i principi della legge delega   con un REGOLAMENTO , IL D.P.R. ).

QUESTI AVVOCATI, IGNORANTI  COLLEGHI ( dove hanno  preso la laurea, se sono laureati,  questi deficienti che non sanno la distinzione  tra legislatore , il Parlamento, e legislatore delegato dal Parlamento, il Governo ?) SONO INVITATI A LEGGERE ( sperando che ne capiscano qualcosa) QUANTO SEGUE:
La riforma delle professioni
La legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) ha previsto la delegificazione degli ordinamenti professionali, che il Governo dovrà realizzare nel rispetto di principi (già indicati dal D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011) volti a valorizzare la concorrenza. Il D.L. 1/2012, già "TRASFIGURATO" in legge n ° 27/2012 , abroga le tariffe professionali e stabilisce che il compenso dovrà essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Peraltro, i provvedimenti degli ultimi mesi sono intervenuti mentre la Camera si stava già occupando della riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali in generale e di riforma della professione forense in particolare. Con il d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva "servizi" ( la direttiva UE esclude espressame nte dal campo di applicazione   I NOTAI e NON GLI AVVOCATI) , sono state introdotte disposizioni volte a facilitare la libera circolazione anche dei servizi forniti dai professionisti.

Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.

4. (comma abrogato dall'art. 30, comma 6, legge n. 183 del 2011)

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i princìpi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi:
(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 9, comma 7, legge n. 27 del 2012)

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

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Da: riforma professini AVVOCATO novit16/06/2012 14:07:38
IN ATTESA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR ATTUATIVO DELL'ART.9 LEGGE 27/2012 E DEL REGOLAMENTO CNF ATTUATIVO DEL MEDESIMO DPR,
la somministrazione di una buonissima lettura continua.

BUONA LETTURA!
Questa è una lettura benefica da somministrare, quotidinamente,  a tutti i nostri colleghi avvocati x ricordare loro che il giorno della liberazione, e cioè,  la fine del fascismo nella professione di avvocato, si avvicina ( 13 agosto 2012). 

Prosegue bene, in aula, l'esame degli emendamenti al ddl 3900, riforma della professione di AVVOCATO    che è stata travolta dal  buon vento delle liberalizzazioni montiane; la riforma è MORTA E SEPOLTA DALLA LEGGE n. 27/2012. Gli avvocati che non capiscono un c###o continuano a credere in un  miracolo o in un intervento di paniz e compagni che non arrivera' mai; cmq state tranquilli , in 60 giorni ( entro il 13 agosto 2012) non ce la fanno ad approvarla questa benedetta riforma.
il ministro della giustizia ha già dichiarato, in commissione, che  il governo darà parere negativo su tutti gli emendamenti in contrasto con la legge delega del 2011( ora spetta al Legislatore delegato, il Governo, attuare i principi della legge delega   con un REGOLAMENTO , IL D.P.R. ).

QUESTI AVVOCATI, IGNORANTI  COLLEGHI ( dove hanno  preso la laurea, se sono laureati,  questi deficienti che non sanno la distinzione  tra legislatore , il Parlamento, e legislatore delegato dal Parlamento, il Governo ?) SONO INVITATI A LEGGERE ( sperando che ne capiscano qualcosa) QUANTO SEGUE:
La riforma delle professioni
La legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) ha previsto la delegificazione degli ordinamenti professionali, che il Governo dovrà realizzare nel rispetto di principi (già indicati dal D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011) volti a valorizzare la concorrenza. Il D.L. 1/2012, già "TRASFIGURATO" in legge n ° 27/2012 , abroga le tariffe professionali e stabilisce che il compenso dovrà essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Peraltro, i provvedimenti degli ultimi mesi sono intervenuti mentre la Camera si stava già occupando della riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali in generale e di riforma della professione forense in particolare. Con il d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva "servizi" ( la direttiva UE esclude espressame nte dal campo di applicazione   I NOTAI e NON GLI AVVOCATI) , sono state introdotte disposizioni volte a facilitare la libera circolazione anche dei servizi forniti dai professionisti.

Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.

4. (comma abrogato dall'art. 30, comma 6, legge n. 183 del 2011)

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i princìpi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi:
(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 9, comma 7, legge n. 27 del 2012)

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

informazioni aggiornate a sabato, 16 giugno 2012


Da: riforma professini AVVOCATO novit16/06/2012 14:07:38
IN ATTESA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR ATTUATIVO DELL'ART.9 LEGGE 27/2012 E DEL REGOLAMENTO CNF ATTUATIVO DEL MEDESIMO DPR,
la somministrazione di una buonissima lettura continua.

BUONA LETTURA!
Questa è una lettura benefica da somministrare, quotidinamente,  a tutti i nostri colleghi avvocati x ricordare loro che il giorno della liberazione, e cioè,  la fine del fascismo nella professione di avvocato, si avvicina ( 13 agosto 2012). 

Prosegue bene, in aula, l'esame degli emendamenti al ddl 3900, riforma della professione di AVVOCATO    che è stata travolta dal  buon vento delle liberalizzazioni montiane; la riforma è MORTA E SEPOLTA DALLA LEGGE n. 27/2012. Gli avvocati che non capiscono un c###o continuano a credere in un  miracolo o in un intervento di paniz e compagni che non arrivera' mai; cmq state tranquilli , in 60 giorni ( entro il 13 agosto 2012) non ce la fanno ad approvarla questa benedetta riforma.
il ministro della giustizia ha già dichiarato, in commissione, che  il governo darà parere negativo su tutti gli emendamenti in contrasto con la legge delega del 2011( ora spetta al Legislatore delegato, il Governo, attuare i principi della legge delega   con un REGOLAMENTO , IL D.P.R. ).

QUESTI AVVOCATI, IGNORANTI  COLLEGHI ( dove hanno  preso la laurea, se sono laureati,  questi deficienti che non sanno la distinzione  tra legislatore , il Parlamento, e legislatore delegato dal Parlamento, il Governo ?) SONO INVITATI A LEGGERE ( sperando che ne capiscano qualcosa) QUANTO SEGUE:
La riforma delle professioni
La legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) ha previsto la delegificazione degli ordinamenti professionali, che il Governo dovrà realizzare nel rispetto di principi (già indicati dal D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011) volti a valorizzare la concorrenza. Il D.L. 1/2012, già "TRASFIGURATO" in legge n ° 27/2012 , abroga le tariffe professionali e stabilisce che il compenso dovrà essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Peraltro, i provvedimenti degli ultimi mesi sono intervenuti mentre la Camera si stava già occupando della riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali in generale e di riforma della professione forense in particolare. Con il d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva "servizi" ( la direttiva UE esclude espressame nte dal campo di applicazione   I NOTAI e NON GLI AVVOCATI) , sono state introdotte disposizioni volte a facilitare la libera circolazione anche dei servizi forniti dai professionisti.

Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.

4. (comma abrogato dall'art. 30, comma 6, legge n. 183 del 2011)

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i princìpi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi:
(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 9, comma 7, legge n. 27 del 2012)

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

informazioni aggiornate a sabato, 16 giugno 2012


Da: riforma professini AVVOCATO novit16/06/2012 14:07:38
IN ATTESA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR ATTUATIVO DELL'ART.9 LEGGE 27/2012 E DEL REGOLAMENTO CNF ATTUATIVO DEL MEDESIMO DPR,
la somministrazione di una buonissima lettura continua.

BUONA LETTURA!
Questa è una lettura benefica da somministrare, quotidinamente,  a tutti i nostri colleghi avvocati x ricordare loro che il giorno della liberazione, e cioè,  la fine del fascismo nella professione di avvocato, si avvicina ( 13 agosto 2012). 

Prosegue bene, in aula, l'esame degli emendamenti al ddl 3900, riforma della professione di AVVOCATO    che è stata travolta dal  buon vento delle liberalizzazioni montiane; la riforma è MORTA E SEPOLTA DALLA LEGGE n. 27/2012. Gli avvocati che non capiscono un c###o continuano a credere in un  miracolo o in un intervento di paniz e compagni che non arrivera' mai; cmq state tranquilli , in 60 giorni ( entro il 13 agosto 2012) non ce la fanno ad approvarla questa benedetta riforma.
il ministro della giustizia ha già dichiarato, in commissione, che  il governo darà parere negativo su tutti gli emendamenti in contrasto con la legge delega del 2011( ora spetta al Legislatore delegato, il Governo, attuare i principi della legge delega   con un REGOLAMENTO , IL D.P.R. ).

QUESTI AVVOCATI, IGNORANTI  COLLEGHI ( dove hanno  preso la laurea, se sono laureati,  questi deficienti che non sanno la distinzione  tra legislatore , il Parlamento, e legislatore delegato dal Parlamento, il Governo ?) SONO INVITATI A LEGGERE ( sperando che ne capiscano qualcosa) QUANTO SEGUE:
La riforma delle professioni
La legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) ha previsto la delegificazione degli ordinamenti professionali, che il Governo dovrà realizzare nel rispetto di principi (già indicati dal D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011) volti a valorizzare la concorrenza. Il D.L. 1/2012, già "TRASFIGURATO" in legge n ° 27/2012 , abroga le tariffe professionali e stabilisce che il compenso dovrà essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Peraltro, i provvedimenti degli ultimi mesi sono intervenuti mentre la Camera si stava già occupando della riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali in generale e di riforma della professione forense in particolare. Con il d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva "servizi" ( la direttiva UE esclude espressame nte dal campo di applicazione   I NOTAI e NON GLI AVVOCATI) , sono state introdotte disposizioni volte a facilitare la libera circolazione anche dei servizi forniti dai professionisti.

Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.

4. (comma abrogato dall'art. 30, comma 6, legge n. 183 del 2011)

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i princìpi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi:
(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 9, comma 7, legge n. 27 del 2012)

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

informazioni aggiornate a sabato, 16 giugno 2012


Da: riforma professini AVVOCATO novit16/06/2012 14:07:38
IN ATTESA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR ATTUATIVO DELL'ART.9 LEGGE 27/2012 E DEL REGOLAMENTO CNF ATTUATIVO DEL MEDESIMO DPR,
la somministrazione di una buonissima lettura continua.

BUONA LETTURA!
Questa è una lettura benefica da somministrare, quotidinamente,  a tutti i nostri colleghi avvocati x ricordare loro che il giorno della liberazione, e cioè,  la fine del fascismo nella professione di avvocato, si avvicina ( 13 agosto 2012). 

Prosegue bene, in aula, l'esame degli emendamenti al ddl 3900, riforma della professione di AVVOCATO    che è stata travolta dal  buon vento delle liberalizzazioni montiane; la riforma è MORTA E SEPOLTA DALLA LEGGE n. 27/2012. Gli avvocati che non capiscono un c###o continuano a credere in un  miracolo o in un intervento di paniz e compagni che non arrivera' mai; cmq state tranquilli , in 60 giorni ( entro il 13 agosto 2012) non ce la fanno ad approvarla questa benedetta riforma.
il ministro della giustizia ha già dichiarato, in commissione, che  il governo darà parere negativo su tutti gli emendamenti in contrasto con la legge delega del 2011( ora spetta al Legislatore delegato, il Governo, attuare i principi della legge delega   con un REGOLAMENTO , IL D.P.R. ).

QUESTI AVVOCATI, IGNORANTI  COLLEGHI ( dove hanno  preso la laurea, se sono laureati,  questi deficienti che non sanno la distinzione  tra legislatore , il Parlamento, e legislatore delegato dal Parlamento, il Governo ?) SONO INVITATI A LEGGERE ( sperando che ne capiscano qualcosa) QUANTO SEGUE:
La riforma delle professioni
La legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) ha previsto la delegificazione degli ordinamenti professionali, che il Governo dovrà realizzare nel rispetto di principi (già indicati dal D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011) volti a valorizzare la concorrenza. Il D.L. 1/2012, già "TRASFIGURATO" in legge n ° 27/2012 , abroga le tariffe professionali e stabilisce che il compenso dovrà essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Peraltro, i provvedimenti degli ultimi mesi sono intervenuti mentre la Camera si stava già occupando della riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali in generale e di riforma della professione forense in particolare. Con il d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva "servizi" ( la direttiva UE esclude espressame nte dal campo di applicazione   I NOTAI e NON GLI AVVOCATI) , sono state introdotte disposizioni volte a facilitare la libera circolazione anche dei servizi forniti dai professionisti.

Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.

4. (comma abrogato dall'art. 30, comma 6, legge n. 183 del 2011)

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i princìpi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi:
(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 9, comma 7, legge n. 27 del 2012)

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

informazioni aggiornate a sabato, 16 giugno 2012


Da: riforma professini AVVOCATO novit16/06/2012 14:07:39
IN ATTESA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR ATTUATIVO DELL'ART.9 LEGGE 27/2012 E DEL REGOLAMENTO CNF ATTUATIVO DEL MEDESIMO DPR,
la somministrazione di una buonissima lettura continua.

BUONA LETTURA!
Questa è una lettura benefica da somministrare, quotidinamente,  a tutti i nostri colleghi avvocati x ricordare loro che il giorno della liberazione, e cioè,  la fine del fascismo nella professione di avvocato, si avvicina ( 13 agosto 2012). 

Prosegue bene, in aula, l'esame degli emendamenti al ddl 3900, riforma della professione di AVVOCATO    che è stata travolta dal  buon vento delle liberalizzazioni montiane; la riforma è MORTA E SEPOLTA DALLA LEGGE n. 27/2012. Gli avvocati che non capiscono un c###o continuano a credere in un  miracolo o in un intervento di paniz e compagni che non arrivera' mai; cmq state tranquilli , in 60 giorni ( entro il 13 agosto 2012) non ce la fanno ad approvarla questa benedetta riforma.
il ministro della giustizia ha già dichiarato, in commissione, che  il governo darà parere negativo su tutti gli emendamenti in contrasto con la legge delega del 2011( ora spetta al Legislatore delegato, il Governo, attuare i principi della legge delega   con un REGOLAMENTO , IL D.P.R. ).

QUESTI AVVOCATI, IGNORANTI  COLLEGHI ( dove hanno  preso la laurea, se sono laureati,  questi deficienti che non sanno la distinzione  tra legislatore , il Parlamento, e legislatore delegato dal Parlamento, il Governo ?) SONO INVITATI A LEGGERE ( sperando che ne capiscano qualcosa) QUANTO SEGUE:
La riforma delle professioni
La legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) ha previsto la delegificazione degli ordinamenti professionali, che il Governo dovrà realizzare nel rispetto di principi (già indicati dal D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011) volti a valorizzare la concorrenza. Il D.L. 1/2012, già "TRASFIGURATO" in legge n ° 27/2012 , abroga le tariffe professionali e stabilisce che il compenso dovrà essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Peraltro, i provvedimenti degli ultimi mesi sono intervenuti mentre la Camera si stava già occupando della riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali in generale e di riforma della professione forense in particolare. Con il d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva "servizi" ( la direttiva UE esclude espressame nte dal campo di applicazione   I NOTAI e NON GLI AVVOCATI) , sono state introdotte disposizioni volte a facilitare la libera circolazione anche dei servizi forniti dai professionisti.

Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.

4. (comma abrogato dall'art. 30, comma 6, legge n. 183 del 2011)

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i princìpi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi:
(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 9, comma 7, legge n. 27 del 2012)

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

informazioni aggiornate a sabato, 16 giugno 2012


Da: indovinello:16/06/2012 14:55:18
c'è un koglione che nn ha ancora capito che l'esame resta;

chi è???

Da: Esame resta16/06/2012 17:41:54
Secondo me anche più di uno..

Da: Don Diego della Vega17/06/2012 00:06:40
Sveglia amici. Gli esami di avvocato vanno aboliti. Due anni seri, non di sfruttamento, di praticantato sono più che sufficenti.
E' ora di dire basta all'ennesimo "gratta e vinci", dove gli sfigati e i non raccomandati trovano scritto "ritenta, la prossima volta avrai più fortuna", solo per non aumentare il numero di avvocati e proteggere la casta.
Che Italia è questa, dove la disparità di giudizi delle commissioni danno valutazioni diverse (di maggiore o minore manica larga) che incide sul futuro di una persona, spesso non riflettendo le effettive capacità del candidato.

Da: u bestia17/06/2012 01:10:32
"sono più che sufficenti "

ecco il motivo per cui ti bocciano sempre: non conosci l'italiano

Da: Sergiofre 17/06/2012 11:11:23
Ma hai letto attentamente il testo? E' da settimane che continui ad inserie questo messaggio. Resta l'esame di Stato, rimangono gli ordini!

Da: Panormitanus x tutti17/06/2012 11:12:57


Articolo 33 della Costituzione Italiana, comma 5°:




E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.



Ciò, in combinato dispOsto col particolare "status" della professione forense, ch'è l'unica di rilievo costituzionale (diritto di difesa ex art. 24 Cost.), fa sì, secondo l'interpretazione unanime dei costituzionalisti, che IN ITALIA, SENZA CAMBIARE LA COSTITUZIONE (CIO' CHE NON VERRA' MAI FATTO, SU QUESTO PUNTO), GLI ESAMI DI STATO X L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE NON VERRANNO MAI ABOLITI.

MI DISPIACE MA DOVETE FARVENE UNA RAGIONE.

Da: x panormitanus17/06/2012 12:29:44
Tua sorella è una bagascia....fattene una ragione anche tu! ;-)

Da: Panormitanus17/06/2012 12:32:52
confermo. E infatti, oltre alla ragione, mi sono fatto anche lei. ;-)

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