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Abolizione esame avvocato
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Da: il coraggio di cambiare09/12/2011 14:46:25
bravo lucippo
a noi nessuno ci caca, possiamo anche schiattare, bastaaaaaaaaaaaaaaa

Da: il coraggio di cambiare09/12/2011 14:47:10
lettera aperta ai colleghi praticanti ed al ministro monti o ad un suo conoscente che leggesse per caso questo messaggio.
ieri in tv ho visto un ministro piangere, forse pentito di aver tolto anche quel poco che avevano in più i pensionati, oggi vedo il presidente indeciso nel praticare l'azione più giusta che potrebbe compiere per redimersi dai peccati che suo malgrado ha compiuto, ha dovuto compiere, presidente lei mi sambra una brava persona, per questo le chiedo a nome mio e dei miei colleghi di abolire gli ordini, P.Q.M.
Sono inutili, non tutelano il cittadino, si provi ha deferire qualche avvocato potente al suo ordine, provocano spesa pubblica, chiedono soldi anche a noi praticanti che non abbiamo un euro in più da sprecare, si aumentino i giudici, non si riducano le sedei giudiziarie, presidente abbia il coraggio di abolire gli ordini solo così potremo diventare veramente europei.

Da: x il coraggio di cambiare09/12/2011 14:48:11
bastava un post solo eh..

Da: Elfma09/12/2011 14:50:33
E' inutile ragazzi.....non è ancora il momento di parlare di riforme....mi sembra tutto allo stato embrionale....se succede qualcosa lo sapremo come minimo tra una paio di mesi....facciamoci le feste senza sapere cosa accadrà e poi ricominciamo la nostra battaglia.

Da: leucippo 09/12/2011 14:59:01
nessun tg parlerà mai dei praticanti; pensionati, operai, disoccupati totali-leggi fannulloni-fanno sempre notizia...

Da: sagitter09/12/2011 15:28:18
Quando realmente monti si occuperà realmente di noi?per adesso sono tutte voci!la Severino poi non mi sembra ben disposta all abolizione!

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Da: leucippo 09/12/2011 15:28:59
dobbiamo simulare di essere vecchi e malconci e poi andare a frignare da barbara d'urso o m de filippi; allora qualcosa si smuove...

Da: EX PRATICANTE09/12/2011 15:42:37
PRATICANTIIIIIII......STUDIATE....prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
TANTO L'ESAME NON LO PASSATE!!!!!!

Da: leucippo 09/12/2011 16:01:30
ci credo; non è gestito in modo serio!!!Giudizio unanime...

Da: arcadias09/12/2011 17:01:50
Bravissimo!!!!!!! BASTA !! BASTA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: arcadias09/12/2011 17:02:02
Bravissimo!!!!!!! BASTA !! BASTA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: arcadias09/12/2011 17:05:06
...fai tenerezza....hai passato l'esame e non hai lavoro...tanto che sei qui a scrivere...mi dispiace...la fortuna non è per molti....

Da: arcadias09/12/2011 17:06:09
...ovviamente mi riferivo a ex praticante...

Da: x esame farsa09/12/2011 17:09:39
L'attuale normativa disciplinante l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato in Italia (R.D. 37/1934) rappresenta un'evidente violazione delle norme comunitarie antitrust, in particolare degli articoli 81 e 82 del Trattato Ce e delle Direttive Qualifiche e Servizi, rispettivamente del 2005 e del 2006, in base alle quali l'esercizio dell' attività di impresa è equiparato all'esercizio di un'attività professionale (v. Dirett. Servizi recepita nel marzo 2010, ma ancora non del tutto applicata),ed è dunque libero; tale equiparazione non è stata affatto gradita da Alpa del CNF, nè dall'OUA.
Dunque, poichè l'Italia fa parte dell'U.E. e poiché vige il primato del diritto comunitario, non ha senso continuare a parlare di norme contenute nella Costituzione o di Regi decreti di stampo fascista, coperti, ad avviso della Corte Costituzionale, addirittura da una riserva di legge assoluta, che li renderebbe intoccabili.
Se l'Italia, che si ribadisce ha recepito lo scorso marzo 2010 la Direttiva Servizi del 2006, non si adegua ai principi comunitari in essa contenuti e non elimina tutte le barriere di accesso ai servizi professionali (leggasi esame di stato-abilitazione) nel lasso di tempo più breve possibile, rischia una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea con sanzioni pesantissime.
Leggete le direttive e scrivete al Governo Italiano e alle Istituzioni comunitarie per chiedere l'applicazione e l'osservanza dei Trattati e delle Direttive comunitarie da parte dell'Italia (peraltro, Monti è stato Commissario U.E. per diversi anni e il Sottosegretario Catricalà fino a venti giorni fa era il Presidente dell'AGCM, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e, dunque, entrambi conoscono bene le questioni sottese alla fattispecie).

Da: veramente...09/12/2011 17:15:01
Tutti pronti a dire BASTA, qui dentro, poi però tutti caproni con la testa china all'esame...tutti che fanno i "vaghi" quando scoprono  meccanismi poco chiari...però poi dietro un pc tutti leoni!!o si accetta il sistema nel bene o nel male, oppure si protesta e si fa qualcosa di concreto per cambiarlo, astenendosi dal fare l'esame, non frequentando corsi di preparazione, non comprando codici ma portando quelli vecchi, magari prestati ed integrati con rassegne scaricate da internet, evitando questo salasso economico, ecc ecc, però mandiamo mail che mai nessuno leggerà comodamente seduti a casa nel pieno anonimato...martedì però lo stress psicologico, le umiliazioni e tutte le altre belle cose comprese nel pacchetto esame le subiremo noi, non le nostre personalità virtuali!

Da: x esame farsa09/12/2011 17:15:19
Liberalizzazione delle attività economiche svolte in forma imprenditoriale e professionale - Apertura dei mercati in chiave concorrenziale

In relazione all'abrogazione dell'esame di stato di avvocato giova ricordare che la Direttiva Servizi è stata recepita dall'Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 - Supplemento Ordinario n. 75.
Nel Capo I (Ambito di applicazione), all'articolo 1 si legge:
1."Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale"
2. "Le disposizioni della Parte prima del presente decreto sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale".
Nel Capo II (Definizioni e principi generali), all'articolo 8, si legge:
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) servizio: qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, fornita senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione;
b) prestatore: qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro o qualsiasi soggetto costituito conformemente al diritto di uno Stato membro o da esso disciplinato (…);

Nel capo I, del Titolo II - Disposizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività di servizi,
all'articolo 10, si legge:
1. "Nei limiti del presente decreto, l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie".

Inviate i vostri reclami tramite posta elettronica alla Commissione U.E., chiedendo l'abolizione dell'esame di stato di avvocato in Italia per violazione degli articoli 81-82 del Trattato CE e delle direttive 2005/36/CE (qualifiche) e 2006/123/CE (servizi), ai seguenti indirizzi, riscontrabili sul sito delle Istituzioni comunitarie

comp-greffe-antitrust@ec.europa.eu

Commissione dell'Unione Europea
Direzione Generale della Concorrenza
All'attenzione del Registro Antitrust
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIE

oppure:

comp-market-information@ec.europa.eu

ed eventualmente, (anche) all'O.C.S.E., Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, al seguente indirizzo di posta elettronica:
segreteria.ocse@esteri.it

Da: x esame farsa09/12/2011 17:16:42
Liberalizzazione delle attività economiche svolte in forma imprenditoriale e professionale - Apertura dei mercati in chiave concorrenziale

In relazione all'abrogazione dell'esame di stato di avvocato giova ricordare che la Direttiva Servizi è stata recepita dall'Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 - Supplemento Ordinario n. 75.
Nel Capo I (Ambito di applicazione), all'articolo 1 si legge:
1."Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale"
2. "Le disposizioni della Parte prima del presente decreto sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale".
Nel Capo II (Definizioni e principi generali), all'articolo 8, si legge:
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) servizio: qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, fornita senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione;
b) prestatore: qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro o qualsiasi soggetto costituito conformemente al diritto di uno Stato membro o da esso disciplinato (�);

Nel capo I, del Titolo II - Disposizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività di servizi,
all'articolo 10, si legge:
1. "Nei limiti del presente decreto, l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie".

Inviate i vostri reclami tramite posta elettronica alla Commissione U.E., chiedendo l'abolizione dell'esame di stato di avvocato in Italia per violazione degli articoli 81-82 del Trattato CE e delle direttive 2005/36/CE (qualifiche) e 2006/123/CE (servizi), ai seguenti indirizzi, riscontrabili sul sito delle Istituzioni comunitarie

comp-greffe-antitrust@ec.europa.eu

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BELGIQUE/BELGIE

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ed eventualmente, (anche) all'O.C.S.E., Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, al seguente indirizzo di posta elettronica:
segreteria.ocse@esteri.it

Da: x esame farsa09/12/2011 17:17:03
Liberalizzazione delle attività economiche svolte in forma imprenditoriale e professionale - Apertura dei mercati in chiave concorrenziale

In relazione all'abrogazione dell'esame di stato di avvocato giova ricordare che la Direttiva Servizi è stata recepita dall'Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 - Supplemento Ordinario n. 75.
Nel Capo I (Ambito di applicazione), all'articolo 1 si legge:
1."Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale"
2. "Le disposizioni della Parte prima del presente decreto sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale".
Nel Capo II (Definizioni e principi generali), all'articolo 8, si legge:
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) servizio: qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, fornita senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione;
b) prestatore: qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro o qualsiasi soggetto costituito conformemente al diritto di uno Stato membro o da esso disciplinato (�);

Nel capo I, del Titolo II - Disposizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività di servizi,
all'articolo 10, si legge:
1. "Nei limiti del presente decreto, l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie".

Inviate i vostri reclami tramite posta elettronica alla Commissione U.E., chiedendo l'abolizione dell'esame di stato di avvocato in Italia per violazione degli articoli 81-82 del Trattato CE e delle direttive 2005/36/CE (qualifiche) e 2006/123/CE (servizi), ai seguenti indirizzi, riscontrabili sul sito delle Istituzioni comunitarie

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Da: x esame farsa09/12/2011 17:17:26
Liberalizzazione delle attività economiche svolte in forma imprenditoriale e professionale - Apertura dei mercati in chiave concorrenziale

In relazione all'abrogazione dell'esame di stato di avvocato giova ricordare che la Direttiva Servizi è stata recepita dall'Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 - Supplemento Ordinario n. 75.
Nel Capo I (Ambito di applicazione), all'articolo 1 si legge:
1."Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale"
2. "Le disposizioni della Parte prima del presente decreto sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale".
Nel Capo II (Definizioni e principi generali), all'articolo 8, si legge:
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) servizio: qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, fornita senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione;
b) prestatore: qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro o qualsiasi soggetto costituito conformemente al diritto di uno Stato membro o da esso disciplinato (�);

Nel capo I, del Titolo II - Disposizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività di servizi,
all'articolo 10, si legge:
1. "Nei limiti del presente decreto, l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie".

Inviate i vostri reclami tramite posta elettronica alla Commissione U.E., chiedendo l'abolizione dell'esame di stato di avvocato in Italia per violazione degli articoli 81-82 del Trattato CE e delle direttive 2005/36/CE (qualifiche) e 2006/123/CE (servizi), ai seguenti indirizzi, riscontrabili sul sito delle Istituzioni comunitarie

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Da: x esame farsa09/12/2011 17:17:40
Liberalizzazione delle attività economiche svolte in forma imprenditoriale e professionale - Apertura dei mercati in chiave concorrenziale

In relazione all'abrogazione dell'esame di stato di avvocato giova ricordare che la Direttiva Servizi è stata recepita dall'Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 - Supplemento Ordinario n. 75.
Nel Capo I (Ambito di applicazione), all'articolo 1 si legge:
1."Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale"
2. "Le disposizioni della Parte prima del presente decreto sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale".
Nel Capo II (Definizioni e principi generali), all'articolo 8, si legge:
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) servizio: qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, fornita senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione;
b) prestatore: qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro o qualsiasi soggetto costituito conformemente al diritto di uno Stato membro o da esso disciplinato (�);

Nel capo I, del Titolo II - Disposizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività di servizi,
all'articolo 10, si legge:
1. "Nei limiti del presente decreto, l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie".

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Da: x esame farsa09/12/2011 17:17:55
Liberalizzazione delle attività economiche svolte in forma imprenditoriale e professionale - Apertura dei mercati in chiave concorrenziale

In relazione all'abrogazione dell'esame di stato di avvocato giova ricordare che la Direttiva Servizi è stata recepita dall'Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 - Supplemento Ordinario n. 75.
Nel Capo I (Ambito di applicazione), all'articolo 1 si legge:
1."Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale"
2. "Le disposizioni della Parte prima del presente decreto sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale".
Nel Capo II (Definizioni e principi generali), all'articolo 8, si legge:
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) servizio: qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, fornita senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione;
b) prestatore: qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro o qualsiasi soggetto costituito conformemente al diritto di uno Stato membro o da esso disciplinato (�);

Nel capo I, del Titolo II - Disposizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività di servizi,
all'articolo 10, si legge:
1. "Nei limiti del presente decreto, l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie".

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Da: x esame farsa09/12/2011 17:20:01
Liberalizzazione delle attività economiche svolte in forma imprenditoriale e professionale - Apertura dei mercati in chiave concorrenziale

In relazione all'abrogazione dell'esame di stato di avvocato giova ricordare che la Direttiva Servizi è stata recepita dall'Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 - Supplemento Ordinario n. 75.
Nel Capo I (Ambito di applicazione), all'articolo 1 si legge:
1."Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale"
2. "Le disposizioni della Parte prima del presente decreto sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale".
Nel Capo II (Definizioni e principi generali), all'articolo 8, si legge:
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) servizio: qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, fornita senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione;
b) prestatore: qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro o qualsiasi soggetto costituito conformemente al diritto di uno Stato membro o da esso disciplinato (�);

Nel capo I, del Titolo II - Disposizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività di servizi,
all'articolo 10, si legge:
1. "Nei limiti del presente decreto, l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie".

Inviate i vostri reclami tramite posta elettronica alla Commissione U.E., chiedendo l'abolizione dell'esame di stato di avvocato in Italia per violazione degli articoli 81-82 del Trattato CE e delle direttive 2005/36/CE (qualifiche) e 2006/123/CE (servizi), ai seguenti indirizzi, riscontrabili sul sito delle Istituzioni comunitarie

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Da: x x esame farsa09/12/2011 17:48:07
puoi mandare un altro post ?
non abbiamo ancora capito!!!!!!!

Da: 8456eyth09/12/2011 18:03:47
>?!? Hai scritto a (s)ragion veduta, così?

Da: 8456eyth09/12/2011 18:04:43
"si provi ha deferire". Hai scritto a (s)ragion veduta, così?

Da: gregor09/12/2011 18:25:05
... oggi è la giornata degli annunci

salve Avv. Fetente!

Da: 8456eyth09/12/2011 18:33:53
se permetti, ed il buon Fetente lo sa, io non sono chi pensi.

Da: esame farsa, protestiamo anche noi09/12/2011 19:11:10
CREDO PROPRIO CHE QUESTO E' L'ULTIMO ANNO CHE I MUTANDONI ROMPONO IL CAZZO....DALL'ANNO PROSSIMO ARIA NUOVA, VIA LA PUZZA DI MERDA.

Da: Esame abolito09/12/2011 19:29:00
L'esame dall'anno prossimo sarà radicalmente modificato.....finalmente questo esame farsesco ha le ore contate...

Da: Josie09/12/2011 19:48:02
il biennio di pratica è già massacrante (ovviamente per chi, come me, lo fa impegnandosi al massimo) e, alla fine, dobbiamo sottoporci ad un esame a dir poco estenuante... ma la selezione VERA poi la fa il lavoro...

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