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Concorso Dirigenti scolastici 2011
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Da: Il concorso è nullo24/10/2020 16:36:55
L'invasione del forum dei ricorrenti 2011 si giustifica solo se ci siano delle possibilità di confondere i diversi concorrenti e ricorrenti. Cosa che escludo. Sono problematiche assai diverse che evidenziano un modo sbagliato di rapportarsi alla realtà concorsuale della scuola. Quello del 2017 nasceva dalle macerie di un concorso che si era mantenuto in piedi con sforzi e sacrifici e sottraeva quel lume di speranza che potesse dare credibilità ai concorsi in generale. Svoltosi il concorso si è mantenuto lo stesso comportamento che si era tenuto nel 2011: confermare a tutti i costi gli esiti del concorso. Si ricorda, relativamente al concorso del 2011, che si aveva avuto modo di leggere raccapricciati intercettazioni che lasciavano rabbrividire qualsiasi persona di buon senso ed non scalfirono neanche minimamente coloro che avrebbero dovuto intervenire per decretare l'ingiustizia perpetuata ai danni di uno stato in cui chiunque porta un cappello in testa si sente padrone della funzione e dello stato che dovrebbe servire. Questo concorso non si sarebbe dovuto bandire e solo pochi (rispetto ai concorsi precedenti) insegnanti hanno ad esso partecipato, perchè si capiva che non risolvendo i problemi del concorso precedente non ci fossero le dovute garanzie affinchè fosse condotto in modo innovativo e responsabile. Il concorso è nullo e su questo non c'è da eccepire, per le gravi illegittimità accertate dal TAR Lazio (INCOMPATIBILITA'). C'è qualcuno molto fantasioso che scrive sul forum e nelle sue fantasticherie dice qualcosa che dovrebbe e potrebbe anche accadere, ma che , purtroppo, non accadrà e i concorsi 2011 e 2017 non si fonderanno per confondersi tra loro. Ciascuno lascerà tanta amarezza e tanta sfiducia.
Rispondi

Da: Viva i ds 201724/10/2020 16:44:25
Adesso è pure spuntato fuori un vocale di un tizio che rassicura i vincitori e, apriti cielo, si sono attaccati pure a quello per buttare fumo negli occhi e dalle orecchie. Se un vocale che non dice niente fa tanto scalpore, come mai il Giornale non pubblica il vocale della vergogna, sulla sentenza sorprendente?
Ma lo vuole capire o no il comitato dei mariuoli che il loro fumo non impressiona più nessuno?
Fanno solo ridere i polli.  Il materiale davvero grave ce lo.abbiamo im mano noi....e il CSM.
Continuino pure a fare esposti, che via via vengono archiviati uno dopo l'altro, che la roba grossa è altrove!!
Rispondi

Da: Viva i ds 201724/10/2020 16:49:13
Se le pensano tutte per far rumoreggiare la stampa

Che ridicoli 🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
Rispondi

Da: X tutti24/10/2020 16:53:18
Non vi sembra che sia ormai giunta l'ora di parlarci senza infingimenti? Che senso ha ancora questa nostra 'riservatezza" se fra pochi giorni il CdS emetterà la sentenza tanto attesa dalle due fazioni?
Rispondi

Da: Viva i ds 201724/10/2020 16:57:02
Questi fumosi articoli che scoppiettano gli ultimi botti prima della sentenza sono davvero patetici.
Credo che i ricorrenti di questa tornata saranno ricordati come i più indognitosi e pretestuosi della storia della PA. Tra ricatti, esposti e questue indecenti hanno fatto scadere tutta la categoria dei ricorrenti che, in altre tornate, si sono comportati in modo molto più civile e dignitoso.

Patetici e ridocoli!
😂🤣😂🤣🤣😂🤣😂🤣
Rispondi

Da: Viva i ds 201724/10/2020 17:00:01
Riservatezza? La differenza tra i ricorrenti e i vincitori è  che, finora, solo i primi hanno sempre dimostrato sul forum di sapere le cose in anticipo....come in tutti i post da noi gelosamente custoditi. La procura sarà felice di vederli tutti..così capirà chi sa le cose prima!!!

Ammesso che sia interessata la procura a queste bambinate 🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
Rispondi

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Da: X  sopra24/10/2020 17:17:08
Siamo alle solite.... smettetela per favore di raccontare ancor ora sciocchezze a pochi giorni dalla pubblicazione della sentenza del CdS, perché se sciocchezze non fossero, non avreste alcuna ragione di intervenire in un forum che non vi appartiene.
Rispondi

Da: Altroché24/10/2020 17:40:55
X.....Nostradamusxxxx, appena euro 100,00 a testa è  stato chiesto ai ricorrenti x fare ricorso, ribadisco e confermo.
Molto meno si quanto avete speso voi per partecipare ai corsi per DS 2017 a pagamento con professori preparatori che poi, con una semplice autodichiarazione, sono diventati vostri commissari nel concorso a Ds 201,  e poi essere favoriti, come la segretaria locale CiSl, che ha organizzato uno dei corsi in questione,  e poi ha vinto, guarda caso, il concorso.
Siamo così  sicuri dellw azioni intrapre e a tal punto che l'avv. Dell'Avvocatura dello Stato se n'è  uscito con la sola difesa:" ma immaginate cosa potrebbe accadere se il CdS confermasse l'Annullamento...... come conseguenze al Mi e  nella scuola? ".....vergognosa difesa,  indice di chissa' quante e quali malefatte il ministro e con essa il Mi sta coprendo.
Detto questo vedremo se l'audio di Fratta dice il vero....gli esposti sono gia' stati presentati in procura, accerteremo non solo il protagonists divulgatore  ma anche l'interlocutore che ha diffuso tali notizie tramite la "talpa" di turno.
Buona giornata.
Rispondi

Da: dementi24/10/2020 18:59:21
Ma perché non ve ne state nel vostro recinto o non ne create un altro? Perché dovete dar fastidio a noi?
Rispondi

Da: piuttosto... nunzia24/10/2020 19:01:45
Nunzia: vedi che si sta avverando quanto da te previsto.
Periodo di caos e disordini...
Avevi parlato anche di autunno...
Ho i brividi
Rispondi

Da: Viva i ds 201724/10/2020 19:04:18
Tanto questa storia pietosa sta per finire. Da una parte, mi dispiace pure, perché i ricorrenti mi fanno ridere
😂
Rispondi

Da: Viva i ds 201724/10/2020 19:04:49
Tanto questa storia pietosa sta per finire. Da una parte, mi dispiace pure, perché i ricorrenti mi fanno ridere
😂
Rispondi

Da: Viva i ds 201724/10/2020 19:10:52
Che tentativo goffo di ricattare il CdS

🤣😂🤣😂🤣😂🤣
Vediamo se l'udio di Fratta dice il vero?
Da mal di pancia....
Il vocale di fratta parlava di impressiono positive?? E dunque???

Perché, dopo.una udienza un avvocato non riferisce sempre le proprie impressioni al cliente?? E allora???
Certo, il legale che anticipava la decisione del Tar,...quello.si che diceva il vero......
Del resto, lo.diceva lo.stesso presidente, che la sentenza avrebbe sorpreso, molte ore prima che venisse emessa....
Meno male che, tra i tanti autogoal che avete fatto, finalmente abbiate deciso di denunciare l'argomento "anticipazione". Ci avete fatto un favore, perché verra a galla tanta melma.......
Rispondi

Da: Viva i ds 201724/10/2020 19:12:20
Grazie a chi ha fatto l'esposto alla procura di Bari. Grazie!!!
Noi siamo pronti a mostrare tutto il nostro prezioso materiale...non vediamo l'ora!!! Magari fosse vero...


😃
Rispondi

Da: Non capisco24/10/2020 19:18:22
Questo ricatto che dura da mesi. Se hai del materiale che dimostrerebbe un illecito, perché aspetti a presentarlo a chi di dovere?
Davvero non capisco questo agire in modo strategico. L'unica cosa che deve essere assicurata è la legalità.
Rispondi

Da: Viva i ds 201724/10/2020 19:25:22
Altro che vocale di Fratta! Io penso che i ricorrenti stiano tremando per il tempo che sta passando, che comincia ad essere troppo per una sentenza di conferma. E questa è la mia personale impressione. Posso sbagliare, ovviamente.
Siamo tutti in ansia, ma differenza SOSTANZIALE è  che noi attendiamo in dignitoso e silenzioso silenzio, mentre i sognori ricorrenti sbattono indecentemente la coda e pestano i piedi.
E cercano di prepararai il terreno per poter fare sconce accuse in caso di sentenza a loro sfavorevole.
E scusate se è poco
Rispondi

Da: Viva i ds 201724/10/2020 19:26:20
Ps. Abbiamo già denunciato, bella, ma noi abbiamo denunciato al CSM
Rispondi

Da: SCUSATE!24/10/2020 19:43:45
MA IN CHE MODO IL CDS POTREBBE RIBALTARE LA SENTENZA DEL TAR SE LE PROVE DELLE INCOMPATIBILITA' SONO SCHIACCIANTI?
TUTT'AL PIU' IL CDS POTREBBE, FORSE, PREVEDERE  FORMULE DI SALVATAGGIO PER I NEODS  E CONTEMPORANEAMENTE RISTORARE  I RICORRENTI CON QUALCHE ESCAMOTAGE GIURIDICO (DA QUI' LA "TRANQUILLITA' " DEL MI ED IL LUNGO TEMPO IMPIEGATO PER SCRIVERE LA SENTENZA).
AUGURO A TUTTI DI RICEVERE IL GIUSTO TRATTAMENTO SECONDO GIUSTIZIA.
Rispondi

Da: Nostradamusxxx24/10/2020 19:45:19
Ahahahahq 100euro  ma fammi ridere. A me che il vostro ricorso sia farlocco mi è risultato evidente dalla spiegazione a dir poco imbarazzante fatta dal vostro Avv. Marone. Argomentazioni deboli, confuse e contraddittorie. Ma due domande non ve le fate? Poi onestamente attaccarsi all'audio di Fratta è da disperati quale siete.
Rispondi

Da: Nostradamusxxx24/10/2020 19:48:02
Non c'è incompatibilità nella giurisprudenza consolidata. La storia del regolamento non regge perché nei precedenti bando era comunque inserita in preambolo una norma di rango superiore. Mettetevi l'anima in pace e scrivete in minuscolo (dopo aver assunto gaviscon). Vado a cena BOCCIATONI
Rispondi

Da: SCUSATE!24/10/2020 20:05:54
SCRIVO COME MI PARE E PIACE.

LUNEDI' UDIENZA CDS SU OSTENSIONE ATTI.


Rispondi

Da: Il concorso è  nullo24/10/2020 20:08:19
Assolutamente. La giurisprudenza ha più volte motivato ed ha più volte censurato gli atti per violazione del principio di incompatibilità. Esso è un pilastro della Costituzione che rende reali i diritti individuali di cui all'art. 3 (sia uguaglianza formale che sostanziale) e 4 C. Rende possibili i diritti individuali di libertà ed i diritti economici di cui all'art. 41 C. Giustifica gli obblighi di cui all'art 53 C. E' sancito espressamente nell'art. 97C. E sancito nel Decreto legislativo 165 e nell'art 51 CpC. Insomma, se non si vogliono sostenere sciocchezze, non si può negare l'esistenza del divieto di incompatibilità e si afferma l'obbligo di annullare d'ufficio la procedura amministrativa con tutti i suoi atti (caducazione) che lo viola, per nullità assoluta dell'atto amministrativo.
Rispondi

Da: Nostradamusxxx24/10/2020 20:34:40
Bla bla bla... non siete al TAR ma al CdS. Chiedetelo a Marone (Nomen omen 😂😂😂😂😂). Poi basta con sti copia e incolla. Siete noiosi. Su rassegnatevi. Oggi avete avuto un'ulteriore mazzata che nessuno ha rilevato e naturalmente i truffatori avvocati vostri manco ve le postano... ci penso io BOCCIATONI e leggetele
Rispondi

Da: Nostradamusxxx24/10/2020 20:36:48
Consiglio di Stato torna ad esprimersi sulla questione dei giudizi afferenti alle prove di esame e di concorso

23 ottobre 2020
Qui la sentenza: Consiglio di Stato - V sez. - sentenza n. 5743 del 30-09-2020

Versione PDF del documento

Consiglio di Stato, V, 30 settembre 2020, n. 5743.

Concorsi pubblici - correzione prove scritte - discrezionalità tecnica amministrativa - sindacato debole - motivazione - voto numerico e formule di inidoneità

Normativa di riferimento: Art. 3, L. n. 241/1990; art. 1, D.lgs. n. 160/2006; art. 3, 24, 97, 113 Cost.

Conferma dell'orientamento espresso ex multis da Cons. Stato, Ad.Plen. 20.9.2017, n. 7; Cons. Stato, V, 7 dicembre 2017, n. 5770; idem, 26.5.2015, n. 2629; Cons.Stato, IV, 5.1.2017, n.11.

Il Consiglio di Stato torna ad esprimersi sulla questione relativa alla sindacabilità, da parte del giudice amministrativo, dei giudizi afferenti alle prove di esame e di concorso espressi dalle commissioni esaminatrici e sulla valenza dell'utilizzo della formula di inidoneità e dell'assegnazione del punteggio numerico quali motivazione delle scelte amministrative.

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La vicenda.

Un candidato al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, tenutosi nel gennaio 2018, proponeva ricorso, avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale e contro il Ministero della Giustizia, avverso la propria mancata ammissione, chiedendo l'annullamento del verbale della Commissione esaminatrice relativo alla seduta di correzione delle prove scritte ed il giudizio di inidoneità ivi espresso relativamente alla prova di diritto civile.

Nello specifico, il candidato rappresentava che gli erano stati assegnati 13 e 14 punti, rispettivamente, per le prove di diritto penale e diritto amministrativo, mentre, come detto, la prova di diritto civile era stata giudicata "non idonea" dalla Commissione esaminatrice.

Il ricorso era affidato a quattro motivi di doglianza.

Secondo il ricorrente, illegittimamente la Commissione esaminatrice si sarebbe limitata ad apporre, all'elaborato di diritto civile, la formula "non idoneo" senza né motivare né indicare una valutazione numerica della prova.

Ciò comportava, in base a tale prospettazione, irragionevolezza della scelta amministrativa, difetto di motivazione, violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento della Pubblica Amministrazione e del diritto di difesa, non essendovi criteri a cui agganciare la decisione, per il che era preclusa al candidato la comprensione dell'iter seguito dalla Commissione.

Inoltre, secondo il ricorrente, l'operato amministrativo sarebbe stato viziato da sviamento ed illogicità poiché l'inidoneità espressa relativamente all'elaborato di diritto civile si era basata sugli stessi parametri di valutazione, di cui la Commissione si era dotata, che l'avevano condotta a ritenere pienamente sufficienti gli altri due elaborati.

A supporto della propria tesi, il ricorrente allegava un parere pro veritate, reso in suo favore da un professionista, dal quale emergeva, a suo dire, l'idoneità del proprio elaborato di diritto civile e, conseguentemente, l'illogicità della scelta amministrativa.

Ancora, secondo il ricorrente, sarebbe stato violato il principio di collegialità della sottocommissione, poiché il giudizio di inidoneità era stato espresso da un collegio di soli tre membri.

Infine, ed in via subordinata, il ricorrente prospettava questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto legislativo recante la disciplina dell'accesso alla magistratura (art. 1, co. 5 e 6, D.Lgs. n. 160/2006) per il caso in cui si fossero dovute interpretare in maniera da, per un verso, ritenere sufficiente, a fini motivazionali, la mera apposizione della formula di non idoneità agli scritti dei candidati e, per altro verso, da consentire che la valutazione da parte del singolo collegio passi de plano nella sottocommissione attraverso una mera sommatoria senza ulteriore valutazione.

Si costituiva in giudizio il Ministero, resistendo al ricorso.

La sentenza di primo grado.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto parzialmente il ricorso dell'aspirante magistrato.

Segnatamente, con la sentenza di primo grado, era respinto il primo motivo di ricorso, relativo al preteso difetto motivazionale dell'operato della Commissione esaminatrice, ed era ritenuta infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata.

Era, invece, accolto, con effetto assorbente delle ulteriori censure, il secondo motivo di ricorso: il T.A.R., per l'effetto, alla luce dei criteri di valutazione adottati dalla Commissione, riteneva illogico e contraddittorio il giudizio di inidoneità espresso riguardo alla prova di diritto civile, a fronte dei giudizi positivi riconosciuti nelle altre prove.

Il Ministero della Giustizia ha proposto appello avverso la sentenza.

L'originario ricorrente vi ha resistito, proponendo, per parte sua, appello incidentale per la riforma dei capi della sentenza con cui erano stati respinti gli ulteriori motivi di ricorso, relativi in particolare ai vizi motivazionali che, a suo dire, avrebbero afflitto la decisione opposta ed alla prospettata questione di legittimità costituzionale delle norme regolanti l'accesso alla magistratura.

La sentenza del Consiglio di Stato.

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello del Ministero della Giustizia e respinto l'appello incidentale proposto dall'aspirante magistrato.

Secondo i Giudici d'Appello, il T.A.R., che pur aveva correttamente richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudizio delle Commissioni esaminatrici nelle procedure concorsuali è caratterizzato da elevata discrezionalità tecnica, è tuttavia, poi, giunto a conclusioni non condivisibili.

Al riguardo, il Consiglio di Stato concorda con i Giudici di prime cure nel ritenere che la valutazione finale della Commissione esaminatrice all'interno di un concorso pubblico, quand'anche espressa con l'assegnazione di un punteggio numerico e pur essendo caratterizzata da discrezionalità tecnica, non possa essere sottratta al sindacato di legittimità. Tuttavia, l'assegnazione di un punteggio numerico rappresenta l'ordinaria espressione motivazionale della valutazione della Commissione.

Ricorda, inoltre, il Consiglio di Stato che la Commissione esaminatrice, nel correggere l'elaborato scritto di un concorrente al concorso pubblico attribuendo un punteggio, compie una analisi di fatto. Tale valutazione è espressione di una ampia discrezionalità finalizzata a stabilire l'idoneità tecnica, culturale, attitudinale dei candidati: si tratta, dunque, della cosiddetta discrezionalità tecnica, riservata, in taluni casi, alla Pubblica Amministrazione. Le scelte assunte dalla Pubblica Amministrazione in quelle ipotesi sono sindacabili dal giudice amministrativo esclusivamente in presenza di vizi gravi e ravvisabili icto oculi: ciò può avvenire, in particolare, in presenza di sviamento del potere, o di errore di fatto, o, ancora, di contraddittorietà e illogicità manifeste. In ogni caso, secondo il Consiglio di Stato, il sindacato giurisdizionale non può impingere nella correttezza delle scelte discrezionali tecniche del valutatore, né, tanto meno, può ammettersi che la valutazione del giudice amministrativo sostituisca quella compiuta dalla Commissione.

In base a tali criteri, il Consiglio di Stato esclude che il giudizio negativo espresso da una Commissione esaminatrice attraverso l'assegnazione di un punteggio numerico possa ritenersi viziato perché il giudice, pur senza rilevare alcuna eclatante discrasia tra valutazione negativa assegnata e contenuto dell'elaborato, decida di sostituire le proprie valutazioni a quelle della stessa Commissione.

Al contrario, è ipotizzabile che le scelte dell'Amministrazione siano sindacate dal Tribunale solo in presenza di vizi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e icto oculi dalla sola lettura degli atti.

In ogni caso, in ipotesi quale quella in esame, il punteggio numerico vale come sintetica motivazione.

In un simile contesto, il Consiglio di Stato precisa di conoscere la necessità che si raggiunga un equilibrio nello svolgimento della giurisdizione amministrativa che permetta, da un lato, di assicurare la piena ed effettiva giustiziabilità delle posizioni di coloro che concorrono ad una pubblica selezione e si sottopongono ad una valutazione altamente discrezionale delle Commissioni, e, dall'altro, di impedire all'attività giurisdizionale di rinnovare la valutazione già effettuata in sede amministrativa o, comunque, di compiere essa stessa una autonoma valutazione.

Tuttavia, ad avviso del Collegio, le censure svolte dal ricorrente nel caso specifico non sono idonee, neppure "al livello minimale del principio di prova", a far emergere alcuno dei vizi che consentono il sindacato giurisdizionale relativamente ad attività altamente discrezionale tecnica dell'Amministrazione.

Infatti, il ricorrente fornisce una analisi del proprio elaborato, secondo cui esso meritava un giudizio di idoneità o quantomeno di sufficienza, richiamando a supporto il contenuto del parere pro veritate depositato in atti; ciò, secondo il Collegio, si traduce nella pretesa sovrapposizione, e sostituzione, delle valutazioni di parte - che si chiede al Tribunale di fare proprie - all'apprezzamento discrezionale della Commissione.

Proprio riguardo alla valenza del parere pro veritate, specifica il Consiglio di Stato di dover escludere, anche in forza di pacifici insegnamenti giurisprudenziali, che le valutazioni contenute in una perizia di parte possano sostituirsi alla valutazione discrezionale tecnica dell'Amministrazione, quale che sia la qualifica professionale di colui che ha reso il parere. Nel caso di specie, precisa poi il Consiglio di Stato, neppure il parere pro veritate prodotto dal ricorrente suggerisce, in relazione all'operato dell'Amministrazione, alcuno di quei vizi che consentono il sindacato sull'attività altamente discrezionale tecnica amministrativa: la perizia di parte che si limiti a ribadire la bontà, nel suo complesso, della prova del ricorrente, non acquisisce rilevanza, laddove al contrario la normativa che disciplina il concorso pubblico richieda una sufficiente preparazione in ciascuna delle tre materie oggetto dei (separati) elaborati.

Il ricorrente, continua il Consiglio di Stato, sottolinea poi la discrasia tra le valutazioni espresse dalla Commissione riguardo alla prima prova e quelle relative alle restanti due, omettendo ancora una volta di considerare che, qualora una procedura concorsuale affidi la selezione dei candidati alla valutazione di tre elaborati su tre materie diverse, il voto favorevole ottenuto in alcune delle prove risulta irrilevante rispetto a quello sfavorevole eventualmente ottenuto in altre.

Accolto l'appello principale del Ministero, come detto, sono invece stati respinti i motivi di appello incidentale proposti dall'originario ricorrente.

Ha rilevato, infatti, il Collegio che la censura relativa alla presunta mancanza di collegialità della decisione della sottocommissione risultava fattualmente smentita: contrariamente alle tesi di parte ricorrente, dai verbali della sotto commissione risultava che essa si era riunita per valutare il candidato e deliberare la valutazione complessiva dopo che ciascuno dei tre collegi in cui era stata suddivisa aveva valutato il tema affidatogli.

Tale modus operandi è espressamente previsto dall'art. 5, D.lgs. n. 160/2006 e, come tale, risulta pienamente legittimo.

Infondata è stata, invece, ritenuta la censura con cui il ricorrente sosteneva l'inadeguatezza della motivazione assunta dalla Commissione esaminatrice che si era limitata ad esprimere la non idoneità dell'elaborato di diritto civile, senza assegnare neppure una valutazione numerica.

Anche in tal caso, infatti, l'operato della Commissione risultava pienamente conforme al dettato testuale dell'art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 160/2006 che, appunto, nel prevedere l'ammissione dei candidati che ottengano non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna materia scritta, dispone che il giudizio sia motivato con indicazione del solo punteggio numerico e che l'insufficienza sia, invece, motivata "con la sola formula >".

Infine, ha rammentato il Collegio che, sempre in forza del richiamato D.Lgs. n. 160/2006, la Commissione è tenuta ad elaborare le proprie valutazioni in applicazione di criteri predefiniti e adottati dalla stessa: conseguentemente, può sussistere un difetto motivazionale laddove il ricorrente fornisca elementi atti a dimostrare, quantomeno, l'arbitrarietà o l'irragionevolezza delle scelte amministrative rispetto a tali criteri.

Nessuno di tali elementi è stato fornito nella fattispecie.

In conclusione, dunque, ha ritenuto il Consiglio di Stato che, del tutto legittimamente, la Commissione si sia attenuta ai criteri adottati prima di procedere alla correzione degli elaborati e abbia espresso, in conformità alle disposizioni di settore, il giudizio di inidoneità, con formula "sintetica, ma esaustiva ed eloquente del sottostante giudizio tecnico-discrezionale" e rispettosa tanto dell'art. 3, L. n. 241/1990, relativo all'obbligo di motivare le scelte amministrative, quanto dei principi di uguaglianza e buon andamento dei Pubblici Uffici, di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, e del diritto di difesa di cui agli artt. 24 e 113 Cost.

Per tali ragioni, secondo il Consiglio di Stato, correttamente la sentenza appellata non ha condiviso i prospettati dubbi di costituzionalità e ciò in linea anche con le statuizioni della sentenza Corte Costituzionale 30 gennaio 2009, n.20 secondo cui, appunto, la valutazione espressa in forma numerica non viola il diritto di difesa del concorrente alla pubblica selezione.

Conclusioni.

Il ricorso dell'aspirante magistrato avverso il verbale della riunione della Commissione esaminatrice che sancisce la sua inidoneità all'ammissione al concorso offre, dunque, l'occasione al Consiglio di Stato per tornare ad esprimersi sulla sindacabilità, in sede giurisdizionale, delle scelte discrezionali tecniche delle commissioni esaminatrici nell'ambito delle pubbliche selezioni e sulla sufficienza, a fini motivazionali, di valutazioni numeriche o espresse attraverso formule.

Il Consiglio di Stato, dando continuità al proprio orientamento giurisprudenziale ed anche conformemente alle statuizioni della Corte Costituzionale, riforma la decisione del giudice di prime cure, ribadendo, da un lato, che le valutazioni numeriche e le formule di inidoneità sono le modalità ordinarie attraverso cui il soggetto a cui è richiesta la valutazione tecnica motiva la propria decisione e, dall'altro, che rispetto a tale forma di potere amministrativo è ammesso il solo cosiddetto sindacato debole del Giudice Amministrativo che, per poter essere attivato, richiede la denuncia, e la manifestazione icto oculi, di specifici e determinanti vizi
Rispondi

Da: Nostradamusxxx24/10/2020 20:44:44
Meditate gente... meditate

Ricorda, inoltre, il Consiglio di Stato che la Commissione esaminatrice, nel correggere l'elaborato scritto di un concorrente al concorso pubblico attribuendo un punteggio, compie una analisi di fatto. Tale valutazione è espressione di una ampia discrezionalità finalizzata a stabilire l'idoneità tecnica, culturale, attitudinale dei candidati: si tratta, dunque, della cosiddetta discrezionalità tecnica, riservata, in taluni casi, alla Pubblica Amministrazione
Rispondi

Da: soffermati anche sulla parte24/10/2020 20:58:31
"sindacabili dal giudice amministrativo esclusivamente in presenza di vizi gravi e ravvisabili icto oculi: ciò può avvenire, in particolare, in presenza di sviamento del potere, o di errore di fatto, o, ancora, di contraddittorietà e illogicità manifeste".
Rendere accessibili le prove richieste e da sempre negate consentirebbe di accertare il superamento dei limiti della discrezionalità tecnica.
Detto questo, perché continua l'okkupazione di questo forum? Ma non esiste, bello vispo, quello del concorso 2017 che i vincitori e idonei hanno blindato perché scocciatissimi della presenza dei ricorrenti?
Siete molto maleducati
Rispondi

Da: SCUSATE!24/10/2020 20:58:43
MA VAI A CAVARE!
Rispondi

Da: Il concorso  è nullo24/10/2020 20:59:00
Finalmente ti stai mettendo sui miei binari. Mi spiego. La discrezionalità tecnica è fondamentale nel pubblico concorso, ma perchè possa essere salda i commissari non devono essere incompatibili, altrimenti essa si mette i dubbio e gli atti prodotti sono nulli. Finalmente, c'è speranza che potresti comprendere e non rifugiarti in sciocchezze che si svendono a chili nel mercato del pesce di  Catania.
Rispondi

Da: Altroché24/10/2020 21:00:54
X.......Nostradamuxxxx.....che c'azzecca come direbbe qualcuno con l'Annullamento per incompatibilità oltre ad altro che abbiamo messo in evidenza.
Lei è completamente fuori strada...tanto peggio x lei ......parlerà ancora per poco vedrà.
Buona serata a tutti.
Rispondi

Da: SCUSATE!24/10/2020 21:01:45
NOSTRADAMUS VAI A CAVARE LE PIETRE.
Rispondi

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