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Concorso Dirigenti scolastici 2011
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Da: aiutino @ per i ricorrenti 201128/02/2020 14:45:34
aiutino per chi aspira al corso-concorso di 80 ore : fatelo inserire nelle memorie finali ai vostri difensori . Non c'è quasi più tempo . Più siete più il CdS vi considererà la vostra posizione .

-Sindacato di legittimità dell'applicazione di una legge secondo Corte Costituzionale sent n. 356/1996 rel. Zagrebelsky -  Tenuto conto  che il vizio di violazione di legge, che  in generale si afferma come vizio di legittimità, che segna l'errata applicazione data dall'amministrazione pubblica in un provvedimento della sua disciplina generale e astratta, sia essa imposta all'amministrazione da una disposizione costituzionale, o europea, da una legge o un atto avente forza di legge, ovvero per l'inosservanza di un atto di autonomia pubblica (regolamenti amministrativi) , e,  così come si è manifestato nella fattispecie, come sviamento di potere che ha portato alla violazione di legge,  consente, però,   un sindacato di legittimità che ha ad oggetto l'applicazione operata dall'amministrazione di una legge italiana ( la legge 107/2015)  che nel conflitto con quella proposta da altri è risolta dagli organi competenti, in ultimo da coloro che sono titolari dell'esercizio della funzione giurisdizionale (artt. 102 e 103 Cost.), che  con il loro giudicato possono  definire  il conflitto insorto tra le parti, indicando per tutti i contendenti l'interpretazione applicativa della legge che appare corretta come conforme alla Costituzione ( cfr Corte Cost. sent n. 356/1996 rel. Zagrebelsky) , a salvaguardia della scuola, rimanendo nel solco indicato dalla sentenza della Corte Costituzionale sent. n. 106/2019, tenuto conto che questa si è espressa nel rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, andrebbe correttamente e legittimamente  "chiesto giudizialmente" al MIUR , nelle sue articolazioni  USR regionali, di  bandire  il corso-concorso di 80 ore riservato anche per quelli che rientrano nel caso così come sopra descritto .

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Da: aiutino @ per i ricorrenti 201128/02/2020 14:50:34
aiutino per chi aspira al corso-concorso di 80 ore : fatelo inserire nelle memorie finali ai vostri difensori . Non c'è quasi più tempo . Più siete più il CdS  considererà la vostra posizione .

-Errata ricognizione situazione contenziosi concorsi dirigenti scolastici al momento dell'emanazione della L. 107/2015, eccesso di potere  -Nel concreto, a ben vedere, come è stato già detto , nel caso in esame non è stato il D.M. 499/2015 che ha escluso dal corso concorso di 80 ore perché, in realtà,  se lo andiamo a leggere nella sua intestazione, con riguardo alla modalità  di svolgimento di un corso intensivo di formazione, questa ( la modalità) si fa in generale ai sensi dell'art 1 comma 87 legge 107/2015 e dunque inglobando la portata applicativa previsionale di questo comma  anche a quelli rientranti nella fattispecie ,che vengono individuati ai sensi del comma 88 lett.a), ma nel concreto  sono stati  gli USR regionali  che non hanno  applicato  correttamente la legge, non avendovi  inserito nel relativo elenco sotto la dicitura concorsi dirigenti scolastici il D.G. 13 luglio 2011 allorquando fecero le famose  "Ricognizioni situazione contenziosi concorsi dirigenti scolastici DDG 22.11.2004, DM 03.10.2006″,indicando  i nominativi dei docenti che avevano  all'epoca pendenti ricorsi avverso le procedure concorsuali indette con DDG 22.11.2004 e con DM 03.10.2006;
Nel comportamento delle USR regionali, è ravvisabile, oltre allo sviamento di potere, anche il vizio di eccesso di potere che è comunemente ritenuto il limite di legittimità dell'esercizio discrezionale dei poteri amministrativi, vizio di eccesso di potere, cioè da un corretto (logico, comprensibile, congruo ecc.) esercizio del potere pubblico in quel caso concreto, e, quindi credo, che, dopo la sentenza della C.C. n. 106/2019,  sia legittimo  "chiedere" in via giudiziale alle varie  USR regionali  di fare una ulteriore "Ricognizione situazione contenziosi concorsi dirigenti scolastici per il concorso 2011" per quelli che si trovano nella situazione previsti in generale al comma 87 e nel particolare al comma 88 lett. a) indipendentemente dal contenzioso in atto,  e fare un altro corso -concorso di 80 ore per chi si trovasse nell'elenco fuoriuscito da questa nuova  ricognizione
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Da: aiutino @ per i ricorrenti 201128/02/2020 14:54:23
aiutino per chi non ha superato la preselettiva : fatelo inserire nelle memorie finali ai vostri difensori . Non c'è quasi più tempo . Più siete più il CdS  considererà la vostra posizione

Si rileva in via analogica solo che in un concorso INPS del 2018 bastò un solo errore nei quesiti somministrati per far ammettere un candidato alla successiva prova (cfr TAR sentenza n. 11674/2018 nonché CDS 00734/2020 e TAR 05288/2018), come si rileva  anche che, essendo il DDG di indizione del concorso a dirigenti scolastici 2011 indetto anche sulla base del testo unico della scuola del 1994 secondo cui per le prove intermedie ( come può essere considerata quella preselettiva basta la semplice sufficienza) ,,nella fattispecie rappresentata da 60 su 100, per il superamento di test preselettivi così come indicata  in TAR Lazio sentenza n. 9424/2015 e  n. 9427/2015 che portò allo scioglimento della riserva all'interno delle graduatorie di merito per quei docenti ( concorso a cattedra 2012) che  avevano presentato ricorso contro il non superamento della preselettiva ma superamento delle prove scritte ed orali, con stipula dei contratti a tempo indeterminato
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Da: Per tutti e definitivamente28/02/2020 15:11:29
Rispondo per cortesia, in quanto vi dissi che la sitiuazione era tale che si trattava di resuscitare un morto e ciò avrebbe richiesto un'azione sinergica su due piani. Uno giurisprudenziale e l'altro comunicativo relazionale. Qualcuno pensò di seguire la sua esperienza e di voler valicare con gli elefanti i Pirenei nel tentativo di offrirsi per costituire l'esercito di rinforzo a chi avrebbe accettato di accontentare coloro che gli avrebbero chiesto di lasciare libero il campo per assicurare un migliore sostegno all'operazione di trasformismo che si voleva compiere. Come nell'antico Egitto anche oggi chi cade porta con sè i suoi servitori, perchè questo hanno deciso di essere. Tutto è compiuto e nessuno oggi può resuscitare i morti perchè chi avrebbe dovuto soffiare quel vento di vita ha preferito servire e non avere servitori. Quale sia la procedura e quanto prevede la norma o la prassi nel caso di sospensione di un giudizio perchè si ponga la questione di legittimità costituzionale è adesso poco rilevante e preferisco non aggiungere altro oltre quanto vi dissi tempo fa.
Rispondi

Da: lombardo...28/02/2020 17:59:13
Ma c'è ancora 'sto forum!!
Rispondi

Da: lombardo...28/02/2020 18:00:17
Sput-nik ci passi ancora ogni tanto da queste parti?
Eva?
Rispondi

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Da: lombardo...28/02/2020 18:01:09
Esticazzi...
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Da: emiliano zapata28/02/2020 18:02:33
@...
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Da: siddarta  @ per tutti e definitivamente29/02/2020 07:02:42
Carissimo , grazie per il tuo intervento alla mia questione che però è importante per me  e ti sarei davvero molto grato se trovassi il tempo e la voglia di rispondermi con indicazione normativa e giurisprudenziale . Avevo chiesto al mio avv. di cercare di ritardare la fissazione dell'udienza in CdS  ma questi mi disse che non dipendeva da lui fissare la ripresa delle udienze e la fissazione delle relative date ma dipendeva solo dal CdS e lui non poteva farci niente .
La sua risposta mi ha lasciato perplesso , mi ha anche chiesto ulteriori somme di denaro oltre a quello che avevamo pattuito e prima che ci fosse l'udienza che è a fine marzo e prima della sentenza e mi è sembrato che volesse solo chiudere questa storia .
La sua risposta mi ha lasciato perplesso non per la ulteriore richiesat di denaro ma perchè perchè avevo visto sul forum che qualcuno ( mi sembra  il difensore di " per molti ma non per tutti" per quanto da quest'ultimo scritto ) andava in questa direzione , cioè cercare di ritardare il giudizio forse per vedere se usciva una nuova sanatoria  per il problema del concorso '17 , o solo ritardare per vedere le decisioni del CdS .So che tu non eri d'accordo e volevi che tutti i ricorrenti 2011 affermassero la verità da te indicata che la legge 107/2015 salvava i concorsi e non i ricorrenti e fissassero subito le udienze per affermare tutti questa verità .Il mio avv. a cui avevo girato le tue tesi per farle inserire in memoria non ha voluto inserirle perchè mi ha detto che erano sciocchezze e che andavano contro quello che lui aveva scritto . A me è sembrata una stupidaggine e/o una risposta orgogliosa di difesa del suo lavoro cioè di non volersi fare dettare la linea da un forum e/o dal suo difeso . Comunque, come dicevo innanzi ti sarei molto grato se mi dicessi  chi fissa le udienze e se il mio difensore , volendo , poteva perdere altro tempo e fissare o farsi fissare l'udienza il più tardi possibile .

Grazie anticipatamente per la risposta .


Rispondo per cortesia, in quanto vi dissi che la sitiuazione era tale che si trattava di resuscitare un morto e ciò avrebbe richiesto un'azione sinergica su due piani. Uno giurisprudenziale e l'altro comunicativo relazionale. Qualcuno pensò di seguire la sua esperienza e di voler valicare con gli elefanti i Pirenei nel tentativo di offrirsi per costituire l'esercito di rinforzo a chi avrebbe accettato di accontentare coloro che gli avrebbero chiesto di lasciare libero il campo per assicurare un migliore sostegno all'operazione di trasformismo che si voleva compiere. Come nell'antico Egitto anche oggi chi cade porta con sè i suoi servitori, perchè questo hanno deciso di essere. Tutto è compiuto e nessuno oggi può resuscitare i morti perchè chi avrebbe dovuto soffiare quel vento di vita ha preferito servire e non avere servitori. Quale sia la procedura e quanto prevede la norma o la prassi nel caso di sospensione di un giudizio perchè si ponga la questione di legittimità costituzionale è adesso poco rilevante e preferisco non aggiungere altro oltre quanto vi dissi tempo fa.
Rispondi

Da: Enigmatico per caso o per volontà29/02/2020 11:05:27
In passato mi è capitato di leggere in questo forum dei messaggi scritti da *per tutti e definitivamente* inviati con l'intento di offrire buoni suggerimenti ai ricorrenti 2011, che di fatto, si sono rivelati incompleti e più o meno incomprensibili e ripetitivi, almeno così sono apparsi a me che non dispongo di buone competenze giuridiche. Però, da ciò che leggo, deduco che non sono il solo a non aver compreso le sue dritte. Per chiarezza voglio precisare, che seguo discontinuamente questo forum per mia curiosità e non da ricorrente interessato al concorso a ds 2011. Ad ogni modo, devo dire che una risposta, proprio perché è di cortesia non deve essere tale da ingarbugliare ulteriormente una questione già per sé abbastanza complessa. Rispondere non è obbligatorio, ma se si risponde, bisogna essere comprensibili, altrimenti è meglio tacere. 
Rispondi

Da: Per tutti e definitivamente29/02/2020 11:42:22
Non sono stato mai enigmatico. Ho affermato con forza e lucidità giuridica che non esistessero ragioni di illegittimità costituzionale nella legge 107 perchè nella relazione funzionale della ratio e della lettera della legge i ricorrenti fossero inseriti nel disposto del comma 87, più e prima ancora di coloro che non erano ricorrenti e neanche idonei.
Nessun enigma, ma tanta lucidità giuridica nella contestualizzazione dell'interpretazione della norma. Sono stato chiaro nell'indicare il percorso che potesse essere seguito per finalizzare al meglio l'azione. Presi atto che molti erano sordi alle mie sollecitazioni e comprendevo che per la direzione che legittimamente si era assunta le iniziative si sarebbero consumate dentro la mente di chi le aveva concepite. Mi si chiede di pronunciarmi e di fornire i riferimenti normativi ad un quesito semplice e complesso nello stesso tempo. I riferimenti normativi prendono vita da disposti costituzionali e da norme di procedura civile ed amministrativa a cui si aggiungono sentenze del CdS, della Cassazione e della Corte Costituzionale, nonchè nella legge istitutiva dei TAR e della sua modificazione. Veniamo al punto. Il rinvio alla C.C. di un aspetto pregiudiziale, ritenuto necessario per la decisione di una causa, sospende il giudizio anche, eventualmente, in modo incidentale. La sospensione del giudizio non estingue la causa, ma può estinguerla il sopraggiunto disinteresse alla decisione da parte del ricorrente. La sentenza della C.C. dovrebbe riaprire la vertenza e il giudice dovrebbe ri-fissare l'udienza per la decisione, ma questo non può avvenire fuori udienza. E' necessario sollecitare l'udienza perchè venga rimessa nel ruolo. In definitiva: a) lo stesso giudice può fissare di sua iniziativa l'udienza (cosa che troviamo in astratto); b) la parte rompe il disinteresse e chiede la fissazione, con una semplice istanza, o con atto integrativo del ricorso- cosa che era necessaria nel caso di species- dell'udienza.
La decisione è importante sia nel caso che la domanda venga accolta che nel caso venga respinta. Nella prima ipotesi il ricorrente vince il ricorso. Nella seconda ipotesi il ricorrente perde il ricorso, ma potrà eventualmente impugnare la decisione dinnanzi alla Corte di Cassazione se ci dovessero essere gli estremi, oppure ricorrere alla CEDU. Preferisco evitare di dare riferimenti normativi e giurisprudenziali e non mi chiedete di farlo. Sarebbero solo articoli e numeri che non sminuirebbero la portata comprensiva del messaggio fornito in forma anonima. Più di tanto neanche voglio dirvi, perchè compresi che avrei potuto fornire indicazioni ai vostri avversari, mentre voi non eravate in grado di utilizzare in modo opportuno le sollecitazioni che vi fornivo.
Rispondi

Da: Primavera129/02/2020 12:59:05
Stanno assumendo anche gli idonei del concorso 2017
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Da: siddarta  @ per tutti e definitivamente29/02/2020 14:25:03
grazie della tua risposta ;) per me non sei enigmatico , leggerti mi è stato di grande aiuto per cercare di capire il nostro caso , quantomeno per sperare che una soluzione possibile al nostro caso ci fosse . Dunque ti ringrazio per aver mantenuto vivo dal punto di vista giuridico questo forum con i tuoi post certamente illuminanti .

Dunque da quello che leggo in risposta al mio quesito , è che è stato il mio avvocato ( bugiardello ) che ha sollecitato l'udienza. Sennò questa non sarebbe stata fissata

"E' necessario sollecitare l'udienza perchè venga rimessa nel ruolo."

Dal tuo  osservatorio privilegiato visto che a quanto ho capito hai accesso ai ricorsi puoi verificare se nella fattispecie per i ricorsi per cui è udienza in questo mese , sono stati gli avvocati a sollecitare udienza oppure è stato il CdS che li ha convocati per fissare udienza come mi ha detto il mio difensore che da quanto da te scritto è stato un pò bugiardello forse aveva bisogno di soldi !

Ma se ne poteva stare anche buono buono come gli avevo chiesto e muoversi poco prima che si verificasse la perienzione che non so in questo caso quando si sarebbe verificato . Mi puoi dire dal momento della sentenza della C.C. quando si sarebbe verificata la perienzione se l'udienza non fosse stata fissata per tempo ?

" La sentenza della C.C. dovrebbe riaprire la vertenza e il giudice dovrebbe ri-fissare l'udienza per la decisione, ma questo non può avvenire fuori udienza. E' necessario sollecitare l'udienza perchè venga rimessa nel ruolo. In definitiva: a) lo stesso giudice può fissare di sua iniziativa l'udienza (cosa che troviamo in astratto); b) la parte rompe il disinteresse e chiede la fissazione, con una semplice istanza, o con atto integrativo del ricorso- cosa che era necessaria nel caso di species- dell'udienza.
Rispondi

Da: Ricorsopoli 29/02/2020 16:46:43
Nunzia 73 mi sa che ci prende tutti x il culo. E' simpaticissima.
Rispondi

Da: aiutino @ per i ricorrenti 201129/02/2020 18:23:47
"indipendentemente dalla esistenza di un ricorso pendente"

è l"apriti sesamo" per accedere  al corso -concorso di 80 ore per chi ha superato gli scritti e gli orali,, anche se  dopo decreto cautelare ,  lo dice in sentenza 106/2019 la C.C. ,  ditelo ai vostri legali che si sono fissati sulla lettera b ) del comma 88 mentre fin dall'inizio e soprattutto dopo la sentenza di cui sopra la vostra fattispecie rientrava nella lettera a) comma 88 art. 1 L 107/2015 .

voi siete vincitori indipendentemente dalla esistenza di un ricorso pendente !

Fatelo dire ai vostri legali nelle loro memorie e il CdS non potrà non tenerne conto non di quello che dite voi ma di quello che dice la C.C. , ma se voi non glielo chiedete questi non si pronuncerà sul punto .

Fatelo e in men che non si dica sarete dirigenti scolastici "

6.- deve essere parimenti dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in via subordinata, relativa all'art 1, comma 88, lett. a) , della legge n. 107 del 2015 . Questa disposizione consente la partecipazione al concorso riservato in funzione dell'esito favorevole delle prove del concorso del 2011, a prescindere , quindi, dall'attuale pendenza di ricorsi . La lettera a) contempla, infatti, i vincitori e i soggetti che abbiano superato positivamente le fasi di tale concorso, successivamente annullati in sede giurisdizionale" .

Per gli altri che non si trovano in questa situazione non resta che la Corte di Giustizia europea e/o Cedu
Rispondi

Da: Che non sfugga29/02/2020 19:13:48
" Più di tanto neanche voglio dirvi, perchè compresi che avrei potuto fornire indicazioni ai vostri avversari"
Rispondi

Da: nunzia73  29/02/2020 19:14:55
Ricorsopoli
non ho ben capito....chi sia chi ci prende in giro....ti ringrazio per il simpaticissima.
  Io ho tanti difetti, ma anche due grandi pregi che mi riconoscono da sempre, ossia il parlare in modo chiaro senza fronzoli e la sincerità....per il resto mi rendo conto che le mie previsioni possano risultare noiose ed apocalittiche....comunque a giugno festeggio  i miei primi dieci anni sul forum, mi sa che sono più forte del coronavirus...
Rispondi

Da: @aiutino29/02/2020 19:19:38
Perdonami, ma chi ha superato scritti ed orali è già dirigente.
Nunzia73 ha superato preselettiva e gli scritti ma non l'orale quindi non è DS.
Io poi ho passato solo il test e sono rimasto fuori!
Rispondi

Da: nunzia73  29/02/2020 20:16:09
C 'e pure chi ha passato preselettiva, orale ma non gli scritti ed è dirigente....sono alcuni dei famosi 96 candidati che avevano superato l 'orale del 2012 ma che poi quando furono reimbustati e ricorretti gli scritti tra luglio  e dicembre 2013 non li superarono ....però quando nel 2015 il concorso fu annullato in tutte le tipologie di prove, loro grazie alla 107 ( emendamento) poterono partecipare al famoso corso delle 80 ore e diventare ds....

Loro avevano l 'orale e non gli scritti e oggi sono ds ,
io avevo i due scritti e non l 'orale  e sono qua ....ma almeno io non ho imbrogliato e avrò giustizia, tempo al tempo.....
Rispondi

Da: nunzia73  29/02/2020 20:30:20
Io all 'orale del febbrio 2014 mandai certificato medico, che non fu accettato....ma non feci ricorso.....perché sapevo che quell'orale e tutta la procedura sarebbero stati annullati....infatti nel giugno 2015, dopo un anno e quattro mesi, il concorso 2011 fu annullato in tutte le prove per la seconda volta ( la prima volta fu annullato  nel 2012 per le buste trasparenti). Solo che nell 'estate 2015 arrivò la 107 che tenne i ds del nulla sulla poltrona facendo fare loro il corso delle 80 ore.....ma ci sarà un terzo annullamento del concorso 2011 proprio
quest 'anno.....ed io quando li vedrò tornare a casa con
la coda tra le gambe  ( nel loro ruolo di docenti) ridero'  perché dimostrerò di non essermi prestata a questa farsa e che nessuno mi ha sfruttato.....va bene una volta essere presi per i fondelli ( come quando nell'aprile 2012  non mi corressero gli scritti bocciandomi ingiustamente)
ma non a vita.....Allegria.....
Rispondi

Da: aiutino @ aiutino e Nunzia 7301/03/2020 07:46:38
Perdonami tu , non mi sono spiegato bene , intendevo chi ha superato gli scritti e gli orali senza aver superato la preselettiva , questi sono vincitori del concorso a prescindere dall'esistenza di  un contenzioso pendente lo dice la sentenza della C.C. 106/2019  da cui il CdS non può discostarsi se gli viene chiesto di pronunciarsi in merito , ma vedo che i difensori di coloro che si trovano in questa situazione continuano ad insistere  nei loro scritti sulla lettera b) (che è una porta chiusa almeno in Italia) ...quando è evidente dalla predetta sentenza che la C.C. ha aperto loro una autostrada sulla lettera a) ..che porta dirito diritto al corso concorso 80 ore e quindi alla possibilità di diventare dirigenti scolastici ..... perchè poi il corso-concorso  bisogna superarlo .

Io se fossi i difensori di quelli che non hanno superato la preselettiva lo direi in memoria , ma si debbono sbrigare il tempo sta scadendo ! E se fossi uno degli assistiti da questi avvocati che insistono sulla lettera b) mi farei sentire e gli direi di aprire gli occhi e di leggersi bene il punto 6. della sentenza C.C.

"Questa disposizione consente la partecipazione al concorso riservato in funzione dell'esito favorevole delle prove del concorso del 2011, a prescindere , quindi, dall'attuale pendenza di ricorsi ".

e ricordo che  le prove del concorso secondo un paio di artt. , 9 e 15 ,mi pare, del   bando del 2011 erano gli scritti e gli orali , sennò non si spiega la locuzione "a prescindere..."

@aiutino    29/02/2020 19.19.38
Perdonami, ma chi ha superato scritti ed orali è già dirigente.
Nunzia73 ha superato preselettiva e gli scritti ma non l'orale quindi non è DS.
Io poi ho passato solo il test e sono rimasto fuori!
Rispondi

Da: XNUNZIA01/03/2020 15:02:15
Che storia!
Rispondi

Da: scuola lex01/03/2020 21:27:35
@ aiutino per i ricorrenti
URGENTE
Hai letto la sentenza del CDS ( sezione sesta) N 00271/ 2020 del 24/02/2020 REG RIC
E' tutto finito?
Rispondi

Da: aiutino @ scuola lex02/03/2020 04:28:33
non sono riuscito a reperire questa sentenza sul sito del CdS immetttendo quel numero che mi dici 00271 mi esce"0 risultati "

@ aiutino per i ricorrenti
URGENTE
Hai letto la sentenza del CDS ( sezione sesta) N 00271/ 2020 del 24/02/2020 REG RIC
E' tutto finito?
Rispondi

Da: Cosa bisogna 02/03/2020 08:10:26
X Per tutti
Hai scritto "...
e, quindi credo, che, dopo la sentenza della C.C. n. 106/2019,  sia legittimo  "chiedere" in via giudiziale alle varie  USR regionali  di fare una ulteriore "Ricognizione situazione contenziosi concorsi dirigenti scolastici per il concorso 2011" per quelli che si trovano nella situazione previsti in generale al comma 87 e nel particolare al comma 88 lett. a) indipendentemente dal contenzioso in atto,  e fare un altro corso -concorso di 80 ore per chi si trovasse nell'elenco fuoriuscito da questa nuova  ricognizione."

Io a suo tempo mandai diffida all'USR Sicilia diffida perché mi aveva escluso, ma non feci azione legale al Tar regionale, cosa andrebbe fatto adesso?
Tu dici di chiedere una ricognizione. ma questi non risponderanno come sempre.
O consigli di fare direttamente una causa?
Ci sono ancora i tempi?
, Grazie



Rispondi

Da: 02/03/2020 10:52:15
Rispondi

Da: scuola lex02/03/2020 21:38:25
@ non sono riuscito a reperire questa sentenza sul sito del CdS immetttendo quel numero che mi dici 00271 mi esce"0 risultati "

purtroppo non riesco a pubblicare su mininterno la sentenza ,
ti invio altri dati in modo che tu possa fare la ricerca

Pubblicato il 24/02/2020               N 01361/2020 REG.PROV.COLL
                                                       N. 002271/2017 REG. RIC.
                                                       N. 01335/2017  REG. RIC. 
CONSIGLO DI STATO SEZ SESTA
Sentenza sul ricorso n. di registro generale 271 del 2017

Camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2019
giancarlo montedoro presidente
vincenzo lopilato consigliere
luigi tarantino consigliere
alessandro maggio consigliere
francesco de luca,  estensore
Rispondi

Da: Ricorsopoli 03/03/2020 00:42:22
C'è sempre qualche prova non superata: chi preselettiva, chi scritto, chi orale
Nessuno sarebbe mai dovuto diventare DS
Rispondi

Da: scuola lex03/03/2020 20:56:45
@ aiutino
che silenzio
Rispondi

Da: aiutino @ scuola lex04/03/2020 08:27:31
Scusami siamo alla presa con il corona virus ...e mò mi sono ricollegato ,  ho visto ha rigettato in sintesi per il fatto della lettera b) non ritenendolo discriminatorio visto quanto statuito dalla C.C.

Visto che non rientrate tra chi ha superato gli scritti e gli orali ma solo la preselettiva , bisogna porre la questione alla Corte di Giustizia Europea e,cioè,

Indipendentemente  da quanto statuito dalla Corte Costituzionale , bisognerebbe porre di fronte alla Corte di Giustizia Europea la questione della legittimità comunitaria della legge provvedimento ( 107/2015) in particolare nella  parte che è discriminatoria, per come è stata intesa, ( in primo luogo della discriminazione con gli annullati 2011 perché siamo all'interno dello stesso concorso , la legge, violando il principio di certezza del diritto,  è intervenuta in pendenza di ricorso e ha discriminato tra buoni e cattivi sostanzialmente sulla base del numero dicendo che erano poche le posizioni sanate , a me sembra che tra Lombardia e Toscana i sanati siano un migliaio ma chiedo aiuto a Nunzia per questo tipo di contabilità )  -e questo  al netto delle considerazioni del nostro mentore su questo sito ( per tutti e definitivamente) sulla corretta interpretazione del comma 87 che sana i concorsi e non i concorrenti - e,  in generale, verificarne la legittimità in termini di soddisfacimento di ragioni di interesse pubblico , idoneità a garantire il conseguimento dello scopo perseguito , non eccedenza oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo .In estrema sintesi,all'interno dello stesso concorso ,tra chi è annullato e quindi è morto e sepolto  e chi ha ancora un ricorso pendente io credo che se tu sani i primi necessariamente devi sanare anche i secondi che sono ancora in vita sennò stai discriminando  ( anche se i primi in quel momento della emanazione della legge erano anch'essi ricorrenti pendenti e allora a maggior ragione vi è discriminazione con le altre  posizioni pendenti ).

In generale tutte le considerazioni del CdS con copia e incolla possono essere riproposte alla Corte di Giustizia Europea

Ad esempio ricordo che Il CdS  nel descrivere le leggi provvedimento nel suo ricorso alla C.C.

L'intervento normativo in esame rientrerebbe nella categoria delle leggi provvedimento, le quali incidono su un numero determinato di destinatari e presentano un contenuto particolare e concreto. Infatti, sono soggetti alle disposizioni in questione solamente coloro che hanno partecipato alle procedure concorsuali indicate, conseguendo i risultati specificati nel comma 88. In teoria, essi potrebbero essere individuati nominativamente.


Ma come ho detto qua siamo su un migliaio di sanati con gli annullati certamente non da individurasi nominativamente  .

Alla CEDU invece porre lo stesso quesito del CdS e dei tuoi legali che a me pare fondato ,cioè

2.3.âˆ' Il Consiglio di Stato ritiene, inoltre, che la disciplina dei commi da 87 a 90 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 si ponga in contrasto con l'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, che prevede il diritto ad un equo processo ed «assume rango costituzionale […] ai sensi dell'art. 117 [primo comma] Cost.»

Si consentirebbe a coloro che hanno in corso un contenzioso non ancora definito, relativo ai concorsi del 2004 e del 2006, di partecipare per ciò solo alla procedura riservata, permettendogli di conseguire il bene della vita cui essi aspirano con modalità più agevoli di quelle ordinarie e senza riguardo all'esito del giudizio, interferendo così sul suo svolgimento.

Al riguardo, è richiamata la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha ritenuto violato il diritto ad un equo processo laddove il legislatore nazionale adotti una legge a contenuto interpretativo diretta ad influire su di un procedimento giurisdizionale in corso, senza che detto intervento normativo sia sorretto da motivi imperativi di interesse pubblico (Corte EDU, sentenze 28 ottobre 1999, Zielinski e Pradal & Gonzalez e altri contro Francia, e 7 giugno 2011, Agrati e altri contro Italia).
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