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Concorso Dirigenti scolastici 2011
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Da: Per tutti e definitivamente04/03/2020 18:48:48
Su questa linea la CEDU non potrà che rigettare i ricorsi. L'essenzialità sta nella relazione di forza tra la norma costituzionale e quella internazionale in tema di diritti individuali. La Corte Costituzionale ha stabilito che non c'è violazione costituzionale. Non ha mai detto che i ricorrenti fossero esclusi dal comma 87. Infatti sono in esso inclusi e mai esclusi. Questo e solo questo è il punto di forza che viola il diritto individuale tutelato al diritto internazionale, oltre a quello di non essere stato ammesso a sostenere le ragioni dinnanzi alla C.C. (per chi non fu ammesso). Poi ci sono altri motivi che saranno evidenziati dai vostri avvocati.
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Da: siddarta @ per tutti e definitivamente05/03/2020 09:27:06
Carissimo , aiutaci a capire meglio se ne hai tempo e voglia  la questione del ricorso CEDU .

-In via preliminare perchè CEDU e non Corte di Giustizia Europea ?

- Nello specifico qual è il diritto individuale tutelato dal diritto internazionale e la relazione con la norma costituzionale ?

- Quando affermi che il comma 87 include e quindi non viola il diritto individuale vuoi dire quello che hai già affermato in passato cioè che è stato l'atto amministrativo DM 499/2015 che invece ha violato il diritto individuale e non la legge che è inclusiva ?

- Fai differenza tra chi non è stato ammesso a sostenere le proprie ragioni innanzi alla C.C. e chi non  ha proprio chiesto di essere ammesso ?

- In questo senso, per  chi non ha esperito tutti i rimedi giudiziali interni , cioè non è arrivato fino alla C.C. ma solo al CdS,può comunque adire la CEDU ?

- Il fatto che sia stato il CdS ad adire la C.C. mentre si era sospesi innanzi al CdS è come se fosse stato ad adire la C.C. anche chi era sospeso e, dunque , può adire la CEDU ?

- Il fatto che la questione della portata applicativa inclusiva del comma 87 non sia stata affrontata dalla C.C. non essendogli stato chiesto da alcuno , significa che prima si dovrebbe adire di nuovo la C.C. sul punto per esperire tutti i rimedi giudiziali interni e poi adire la CEDU ?
Rispondi

Da: Per tutti e definitivamente05/03/2020 11:08:27
Rispondo solo ad alcuni dei quesiti per ovvie ragioni.
- Il fatto che la questione della portata applicativa inclusiva del comma 87 non sia stata affrontata dalla C.C. non essendogli stato chiesto da alcuno , significa che prima si dovrebbe adire di nuovo la C.C. sul punto per esperire tutti i rimedi giudiziali interni e poi adire la CEDU ?

La questione è affrontata marginalmente in alcuni ricorsi e questo consente di ricorrere al CEDU. In ogni caso si può ricorrere al CEDU perchè non c'è stata garanzia di giustizia rispetto a disposizioni esplicitate dalla legge nel comma 87, così come più volte ho chiarito in precedenza.
La sospensione ha operato su tutti i ricorsi, ma solo alcuni potevano essere ammessi davanti alla C.C. gli altri non hanno e non avrebbero potuto farlo, così come ha ben chiarito la Corte Costituzionale (quando ha escluso i ricorrenti incidentali).

- In questo senso, per  chi non ha esperito tutti i rimedi giudiziali interni , cioè non è arrivato fino alla C.C. ma solo al CdS,può comunque adire la CEDU ?

Per adire alla CEDU è necessario avere una sentenza definitiva del massimo grado di giustizia dello stato, tuttavia la CEDU ha ammesso anche ricorsi che non avessero ultimato i gradi di giustizia dello stato. Aver o non aver partecipato al giudizio della Corte Costituzionale è irrilevante (esso serve al CdS per poter definire la vertenza- non c'è l'obbligatorietà di presenziare all'udienza di legittimità costituzionale).

- Quando affermi che il comma 87 include e quindi non viola il diritto individuale vuoi dire quello che hai già affermato in passato cioè che è stato l'atto amministrativo DM 499/2015 che invece ha violato il diritto individuale e non la legge che è inclusiva ?
Sì.
- Nello specifico qual è il diritto individuale tutelato dal diritto internazionale e la relazione con la norma costituzionale ?

La risposta è complessa e riguarda la relazione di forza tra norma esterna e la norma costituzionale dello stato, ma soprattutto la recezione e l'elevazione a -In via preliminare perchè CEDU e non Corte di Giustizia Europea ?norma costituzionale di un precetto di diritto internazionale per forza e conseguenza della recezione e di adesione sui temi esplicativi delle norme costituzionali interne di ciascuno stato. In definitiva, si è ritenuto che laddove il diritto interno costituzionale disponesse corrispondenza tra i valori fondanti e le libertà individuali, la norma internazionale debba essere riferimento di natura costituzionale interna anche per la corte(eventualmente) deputata a sancire la corrispondenza delle leggi alla costituzione.


-In via preliminare perchè CEDU e non Corte di Giustizia Europea ?

La portata e l'ambito di competenza è diverso, anche se spesso possono essere ricondotti ad entrambe le giurisdizioni.










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Da: Per tutti e definitivamente05/03/2020 11:12:20
La risposta è complessa e riguarda la relazione di forza tra norma esterna e la norma costituzionale dello stato, ma soprattutto la recezione e l'elevazione a norma costituzionale di un precetto di diritto internazionale per forza e conseguenza della recezione e di adesione sui temi esplicativi delle norme costituzionali interne di ciascuno stato. In definitiva, si è ritenuto che laddove il diritto interno costituzionale disponesse corrispondenza tra i valori fondanti e le libertà individuali, la norma internazionale debba essere riferimento di natura costituzionale interna anche per la corte(eventualmente) deputata a sancire la corrispondenza delle leggi alla costituzione.
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Da: siddarta @ per tutti e definitivamente06/03/2020 08:00:42
grazie carissimo più che esaustivo come sempre .
Allora, prima di adire la CEDU  aspettiamo a vedere se il CdS , nei ricorsi in cui il comma 87 è stato affrontato, anche se marginalmente , ci darà una risposta su questo  , cioè sulla sua corretta applicazione nel senso da te indicato : comma 87 ( e l'intero articolato 87-90) che salva i concorsi e non i concorrenti , e sul fatto del   comma 88 , lett a)  e lett b) in cui  le categorie di ricorrenti richiamate  esplicitamente non escludono quelle che non sono richiamate,  proprio in base al comma 87 che funge da canone interpretativo dei commi seguenti e della legge 107/2015 sul punto che è inclusiva . Anzi si potrebbe pensare che le categorie di concorrenti richiamate nel comma 88 sono state precisate proprio per non escluderle dalla  sanatoria in quanto se scritta diversamente la norma , non avrebbe incluso i vincitori, gli annullati e quelli  risalenti nel tempo ( 2004,2006 e 2010 ) e quindi il legislatore ha avuto bisogno di precisare .
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Da: @ siddarta @ Per tutti e...06/03/2020 11:03:34
penso che allo stato attuale su questa questione vi sia una grande incertezza e perciò non si debba troppo confidare in un intervento favorevole del CdS volto a dare una corretta applicazione dell'articolato 87-90, per quanto concerne l'inclusione dei ricorrenti 2011 nella relativa sanatoria, e ciò non perché sia giuridicamente errato, anzi al contrario, ma semplicemente perché a riguardo continua a persistere il muro a suo tempo eretto arbitrariamente dal Miur di non riconoscere l'obbligatorietà giuridica d'inclusione dei ricorrenti 2011 già a suo tempo prevista nella sanatoria di cui al DM 498 del 2015 e considerata dalla CC costituzionalmente corretta.
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Da: siddarta@ per tutti e definitivamente07/03/2020 08:28:43
Il CdS sta rigettando a  raffica dopo la sentenza della C.C. e quindi credo che purtroppo  sia come dici tu . Bisogna solo vedere , e questo lo chiedo al  nostro "per tutti e definitivamente " se quello che abbiamo letto qualche messaggio addietro da " aiutino" sia una tesi plausibile , cioè che quelli che sono riusciti a superare le prove scrite ed orali anche se dopo decreto cautelare ( con la preselettiva non superata)  siano stati dalla sentenza 106/2019 al punto 6 ricompresi nella lettera a) comma 88 nella locuzione " ovvero quelli inseriti in graduatoria utile " perchè hanno superato le suddette prove a prescindere dall'esistenza di un contenzioso pendente e dunque sono stati sanati anche loro .
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Da: Per tutti e definitivamente07/03/2020 09:56:50
Quelli soni gli unici che non furono inseriti nella "sanatoria", perchè al momento della legge non avevano una pendenza e non erano vincitori di concorsi annullati.
Rispondi

Da: siddarta@ per tutti e definitivamente07/03/2020 15:46:43
Sei sicuro ? che ne dici dei ricorrenti di cui alle sentenze TAR di seguito riportate

TAR N. 10980/2017  ;TAR  N. 09404/2017 ; TAR N. 09319/2017 ; N. 09125/2017 ; N. 04459/2017 ; N. 00915/2017

certo non erano annullati ma  a me sembra che fossero ancora pendenti quando è uscita la L. 107/2015 avendo impugnato anche la relativa gradatoria quando uscì , e se così fosse come pare , come direbbe Pirandello , allora anche se non annullati , quel "a prescindere", come direbbe Totò  ,della sent. C.C.  credo come dice "aiutino" dovrebbe riguardare  anche loro  .
Rispondi

Da: Non furono dichiarati07/03/2020 17:17:20
inammissibili perchè non avevano titolo ad impugnare la graduatoria?
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Da: siddarta@ non furono dichiarati08/03/2020 06:48:34
Avevano titolo tanto è vero che il tar la deciso che fossero inseriti in graduatoria vedi ad es.

TAR Lazio N. 12232/2017 ..."Ed invero, le ricorrenti....risultano avere sostenuto le prove scritte ed orali del concorso in argomento - positivamente superate - per effetto di un'autonoma determinazione dell'Amministrazione.

Una volta superate le prove scritte ed orali, nessuna clausola del Bando consentiva del resto l'esclusione dalla graduatoria di merito. In particolare, ciò non può essere desunto dal "combinato disposto" degli artt.3, comma 7, 6 ed 8 del Bando, atteso che i primi due articoli attengono ai requisiti di partecipazione al concorso ed il terzo al mancato superamento delle prove preselettive (che, letteralmente, preclude la sola partecipazione alle successive prove scritte) e, per costante giurisprudenza, l'esclusione non può essere comminata al di fuori delle fattispecie espressamente contemplate.

In conclusione,...i   motivi aggiunti possono essere accolti, con conseguente annullamento della graduatoria di merito nella parte in cui non include le candidate che hanno superato le prove scritte e orali nella predetta graduatoria.
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Da: Il CdS che fece?08/03/2020 07:09:05
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Da: siddarta@il Cds che fece ;pertutti definitivamente09/03/2020 08:29:21
il CdS nel 2019 per tutti questi ricorsi con prove scritte ed orali superate ha deciso che l' udienza si sarebbe svolta nel primo trimestre 2020 quindi entro questo mese dovremmo sapere le relative sentenze .
Resta il dubbio che i loro avvocati non abbiano puntato come motivi aggiunti sulla lettera a)  per come è uscita dal punto 6 della sent C.C 106/2019 , e invece abbiano puntato sulla lettera b) e, dunque , secondo me saranno tutti rigettati . E penso che il dubbio alla fine rimarrà anche ai loro clienti !

Vorrei che si esprimesse sul punto però  quello che è più qualificato  di noi " per tutti e definitivamente" , ti sei letto le sentenze TAR che ti ho scritto , che ne pensi ? Non ti sembra che "aiutino" una qualche ragione la abbia  sulla sua tesi della lettera a) post sent C.C. che ingloba anche chi ha superato gli scritti e gli orali anche se non ha superato la preselettiva  ? Quantomeno la questione al CdS come motivi aggiunti andrebbe e andava posta . Che ne dici ?
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Da: Eccoli  1  - 10/03/2020 12:40:28
Per Nunzia: sbaglio, o avevi anche previsto una situazione di grande caos come quella attuale, nelle tue premonizioni?
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Da: aiutino@ siddarta e per tutti e definitivamente10/03/2020 16:04:29
se l'italiano non è una opinione , per come è scritta la sentenza n. 106/2019 della Corte Costituzionale ( rel. Amato ) al punto 6.

chi ha superato gli scritti e gli orali hanno vinto il concorso a prescindere se ci sia un contenzioso aperto , cioè a prescindere se non abbiano superato la preselettiva e, dunque sono ammessi al corso-concorso di 80 ore e sentenza alla mano anche adesso possono chiedere di essere ammessi a questo corso previa ricognizione da parte delle usr regionali e  se questi si rifiutassero di indire un tale corso per le fattispecie in oggetto basta fare ricorso al tar regionale e non al tar lazio per farli addivenire a più miti consigli .

6.- deve essere parimenti dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in via subordinata, relativa all'art 1, comma 88, lett. a) , della legge n. 107 del 2015 . Questa disposizione consente la partecipazione al concorso riservato in funzione dell'esito favorevole delle prove del concorso del 2011, a prescindere , quindi, dall'attuale pendenza di ricorsi . La lettera a) contempla, infatti, i vincitori e i soggetti che abbiano superato positivamente le fasi di tale concorso, successivamente annullati in sede giurisdizionale" .
Rispondi

Da: nunzia73   1  - 11/03/2020 00:00:36
Sì infatti il caos a cui mi riferivo era questo..e non sarà solo questo ma anche caduta del governo......poi terzo annullamento del concorso 2011 in Lombardia e altre regioni.....
Rispondi

Da: siddarta@aiutino11/03/2020 08:36:43
...credo che la tua tesi abbia fondamento perchè trova le sue ragioni formali nella sentenza della C.C., ma  vorrei la "bollinatura giuridica" da parte di "per tutti e definitivamente"...nel frattempo spiegami meglio perchè tar regionale e non tar lazio ?
Rispondi

Da: aiutino@ siddarta11/03/2020 14:19:54
semplice , perchè muovendoci nel solco della sentenza della C.C. 106/2019,  non si va a contestare la legge 107/2015 e neanche il DM 499/2015 , ma la eventuale risposta negativa della USR regionale alla richiesta di una nuova ricognizione ricorrenti pendenti stavolta del 2011 ( e non 2004,2006,2010) , che basandosi sulla lettera a) del comma 88 per come è uscito dalla sentenza della C.C. non abbisogna che ci sia contenzioso pendente o meno , il famoso "a prescindere",  anche perchè al comma 87 la pendenza era riferita al momento della emanazione della legge 107/2015, ed essendo la eventuale risposta negativa un atto amministrativo dell'ente regionale (USR)  e non dell'ente centrale ( governo/parlamento) , il ricorso andrà necessariamente incardinato al tar regionale che lo voglio vedere a dire di no all'enunciato sul punto e al punto 6. della sentenza della C.C. e, cioè , che la locuzione "ovvero   utilmente inseriti in graduatoria" non si riferisca anche a quelli che abbiano superato scritti ed orali anche se sub judice per non aver superato la preselttiva , dove il sub judice è come non ci fosse a causa del " a prescindere" .
Rispondi

Da: XNunzia11/03/2020 14:46:44
Per favore, Nunzia potresti dare, anche a me un consiglio.
Sono un insegnante tecnico pratico, mi hanno proposto un ricorso per essere inserito in seconda fascia. Mi puoi dire tu questo ricorso potrebbe andare a buon fine e se le scuole potrebbero inserire docenti non abilitati in seconda fascia, quando si potrà fare la domanda per  l'aggiornamento della II e III fascia docenti. Grazie per essere sempre disponibile con tutti; sei una brava persona.
Rispondi

Da: XNunzia11/03/2020 21:10:35
Chiedo scusa a tutti per aver postato questa mia domanda che non ha nulla a che vedere con il concorso per DS.
Ma Nunzia la si trova solo qui,mi hanno anche detto che neppure lei ha fatto ricorso per rientrare nel concorso, se è vero perchè?
Rispondi

Da: nunzia73   1  - 11/03/2020 22:35:51
Non ho fatto ricorso perché non avevo soldi da spendere....e perché se lo avessi fatto, comunque poi sarebbe arrivata la 107 che , come sappiamo bene, ha lasciato gli imbroglioni  lì dove erano nonostante il secondo annullamento del concorso un mese prima della 107 .....

Secondo me non devi farlo il ricorso , non serve a niente....penso che gli insegnanti tecnico-pratici saranno inseriti in seconda fascia pur non essendo abilitati, abbi fede , questo caos è solo l inizio...poi cadrà il governo.....e ci saranno rivolte varie......
Rispondi

Da: XNunzia12/03/2020 09:57:27
Grazie, seguirò il tuo consiglio. Spero che anche tu possa diventare preside perché hai superato lo scritto del concorso, una prova difficile.
Rispondi

Da: Kmalle12/03/2020 11:20:12
Nunzia73 ma poi il concorso 2017 l'hai fatto?
Rispondi

Da: Kmalle12/03/2020 11:22:37
Nunzia73 ma poi il concorso 2017 l'hai fatto?
Rispondi

Da: amministrativista12/03/2020 11:23:00
Mi è stato chiesto da mio zio che ha partecipato al concorso dirigenti scolastici 2011  di dare un mio giudizio su quanto dice tal  "aiutino" su questo sito  in merito alla lettera a)  comma 88

Premetto che mi sto per laureare in diritto amministrativo e , dunque , il mio parere non vale molto se confrontato con i grandi legali che da anni  si stanno occupando professionalmente del suddetto concorso  nei suoi vari risvolti legali , ma per quello che possa valere dico che quello che AFFERMA  "aiutino"  è fondato " a prescindere"  sia ex ante che ex post sentenza C.C. 107/2019

EX ANTE  perchè,  per chi rientra nella fattispecie di aver superato scritti ed orali senza aver superato la preselettiva e dunque si trova in graduatoria di merito finale sub judice , si sono realizzati due principi e, cioè il principio di assorbimento e il principio di affidamento, che consolida il primo, che fanno si che i suddetti concorrenti ricorrenti debbano essere considerati vincitori pleno jure del concorso .

EX POST  perchè quello che dice aiutino è vero "a prescindere" nel senso da lui indicato per come è scritto il punto 6 della sent. della C.C. che non ripeto .
Rispondi

Da: Devo ricredermi 12/03/2020 18:31:28
A rileggere quanto aveva scritto Nunzia, mi vengono i brividi
Rispondi

Da: Devo ricredermi 12/03/2020 18:31:31
A rileggere quanto aveva scritto Nunzia, mi vengono i brividi
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Da: nunzia73   1  - 12/03/2020 21:03:15
Non ho fatto nessun concorso 2017 perché mi è bastata già la bastonata di quello del 2011.
Rispondi

Da: raff69 12/03/2020 21:55:09
NUNZIA, non bisogna arrendersi! Io per esempio alle bastonate ormai ci ho fatto il callo, e che callo!!

Al primo concorso per ds non ho potuto partecipare perché non superai lo sbarramento per titoli; allora iniziai a fare il vicario per avere i titoli, ma al concorso seguente i titoli non servirono a nulla e fui bocciato (per una cavolata) alla preselettiva (avrei potuto tranquillamente superare). A questo concorso ds, dopo aver pure superato con punteggio alto la preselettiva ed avendo pure tantissimi titoli, sono stato bocciato al'orale per pochissimi punti (mi hanno fatto delle domande a cui non avrebbe saputo rispondere quasi nessuno).

Eppure poco dopo la bocciatura (nel frattempo ho visto diventare presidi gente che a scuola non sapeva neanche fare il verbale del Consiglio di classe...) ho ricominciato a studiare per il concorso per ispettori, e studio tuttora (certo non sempre assiduamente ma studio).
Rispondi

Da: nunzia73   1  - 13/03/2020 09:41:35
Ma non mi arrendo , aspetto giustizia dopo
l 'annullamento del concorso 2011....grazie per le tue parole Raff69
Rispondi

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