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Concorso Dirigenti scolastici 2011
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Da: ricorsista 2011 21/06/2017 19:16:21
Notizia bomba il cds rimette alla corte lart88 legga 107
Rispondi

Da: @ricorsista 201121/06/2017 19:32:40
A quale corte quella di giustizia europea??
Rispondi

Da: Veramente la notizia bomba21/06/2017 19:38:37
potrebbe essere che il cds riconosce i pendenti 2011 contemplati nell'art. 88 (cosa alquanto ovvia).
Rispondi

Da: Per sopra21/06/2017 21:21:14
Quindi questo vuol dire che entro l'estate avremo il nostro corso riservato?
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Da: @per sopra 21/06/2017 22:03:24
Non è detto che sia cosi dipende da quanti sono i ricorrenti al CdS. Se fossero tanti allora al governo converrebbe farlo. Se come sembra fossero pochi rispetto alla platea gli converrebbe  aspettare l'esito definitivo del ricorso e se soccombenti farlo solo per costoro. Qualcuno sa quanti siano i ricorrenti in appello al CdS sul dm 499 a livello nazionale??
Rispondi

Da: @alwnd22/06/2017 11:38:34
Circa 600
Rispondi

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Da: @alwnd22/06/2017 11:42:48
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1810396642320631&id=187465577947087
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Da: spiegazione22/06/2017 11:47:08
Il cds ha messo in discussione la costituzionalità della norma, ma non per aver escluso i ricorrenti del 2011, ma  perchè un procedimento del genere non si giustifica su alcuna situazione fondata. Chiarisce infine che simili procedure devono essere effettuate per pochi e limitati casi e in circostanze speciali.
In attesa del parere della corte costituzionale, ha sospeso la sentenza.
Questo ricorso, che voleva far acquisire ai ricorrenti del 2011 il beneficio di un percorso privilegiato al pari del 2004 e 2006, altro effetto non avrà che quello di un intervento correttivo di chi ha già beneficiato di una norma illegittima e incostituzionale. Non otterrà certo che lo stesso provvedimento anomalo e incostituzionale (come si chiede di riconoscere alla corte costituzionale) sia esteso anche a loro.
Rispondi

Da: @alwnd22/06/2017 12:30:35
Ok ma cita anche una disparita di trattamento
Rispondi

Da: @spiegazione 22/06/2017 14:09:48
Chiamarti uccella del malaugurio sarebbe dir poco. Ma prescindendo dal tuo auspicio la tua interpretazione è alquanto riduttiva e di parte. Che ne diresti di riparlarne dopo la corte costituzionale? Magari i capelli te li potrai sciogliere allora...
Rispondi

Da: @alwnd22/06/2017 15:50:49
Giusto
Rispondi

Da: @alwnd22/06/2017 15:50:52
Giusto
Rispondi

Da: Dopo la Corte Costituzionale.......22/06/2017 18:03:52
...... i beneficiati dalla 107 saranno dichiarati decaduti dal loro posto di dirigente. A quel punto verrà emanata una nuova legge che si guarderà bene dall'escludere i 2011 che, stavolta, non avranno più alcun interesse a fare ulteriori ricorsi.
Rispondi

Da: @ spiegazione22/06/2017 19:00:19
A mio modesto parere, qualsiasi Amministrazione pubblica, allo scopo di salvaguardare l'interesse pubblico generale, può in regime di autotutela prendere delle proprie iniziative fino a giungere all'annullamento di un concorso che presenta vizi formali. Nella fattispecie del comma della 107, l'iniziativa è stata prettamente di carattere parlamentare, anche se probabilmente è stata promossa e pilotata dal ministero. Quello che a me sembra chiaro è che il CdS non può esprimere alcun alcunché in materia costituzionale e perciò ha passato la palla alla Corte Costituzionale che dovrà esprimersi non sulla validità Costituzionale del comma della 107, ma sul fatto che tale comma nella sua applicazione ha di fatto creato un'evidente disparità di trattamento tra pendenti 2004-2006 e pendenti 2011 ed è proprio questo il  motivo della lagnanza espressa nel ricorso presentato al CdS su cui è la Corte Costituzionale l'unica legittimata a sciogliere ogni dubbio a riguardo,a esprimere pareri o fare sentenze.
Rispondi

Da: Finalmente un poco di giustizia 22/06/2017 21:23:04
Grazie alla Corte costituzionale i pendenti del 2004, a partire dai farlocchi, saranno mandati a casa. Un paese civile che rispetta le leggi costituzionali non poteva e non doveva consentire mai che persone bocciate a un concorso per dirigente pubblico diventassero poi tali con un corso e un esame burletta superato da tutti ( ad eccezione del caso Sicilia ). Ciò non toglie che non appena a breve saranno disponibili anche i documenti a suo tempo prodotti dai farlocchi del 2004, la Magistratura penale non proceda per i reati che potrebbero risultare dall'esame di tali documenti. L'ho sempre sostenuto che alla fine la Giustizia avrebbe trionfato e così sarà. Se tutto va bene, i pendenti del 2004 torneranno al ruolo che a loro spetta: quello d'insegnante.
Rispondi

Da: tempi in....certi22/06/2017 21:24:44
circa 2 anni per il CdS e ora per la CC quanti anni? Fossi in voi, invece di fare previsioni su chi esce e chi entra, mi chiederei proprio questo.
Rispondi

Da: @ Finalmente un poco di giustizia22/06/2017 21:28:38
i pendenti farlocchi, come dici tu, il posto da insegnante non ce l'hanno più perchè hanno cambiato ruolo ormai da quasi 2 anni, possono essere solo definitivamente licenziati....sarebbe la prima volta nella storia della RES
Rispondi

Da: @tempi in....certi22/06/2017 21:55:36
Infatti e sicuramente non avranno considerato che dopo tutta quest'attesa anche quando avessero successo li aspetterebbe la falce dell'usr dell'isola che caliga tra Pachino e Peloro, specializzato nel tagliare i coglioni alla gente, trasformandola in castori che vivono allo stato brado nella bassa padana...
Rispondi

Da: @tempi in....certi22/06/2017 22:02:04
Tanto per fare un esempio concreto, molti di coloro che hanno ottenuto il ruolo mediante il corso intensivo sono prossimi alla pensione  e alcuni hanno già raggiunto i cieli. Quando è iniziata l'avventura del concorso 2011 avevo 45 anni, oggi ho superato i 50. I miei capelli erano scuri mentre ora sono ingrigiti, il mio culo era sodo ma era è molle e calato, avevo una vita sessuale ma ora non più. Mi sono caduti anche alcuni denti, i peli del culo e ho dolori artritici e artrosici. Ci vedevo e ora ho bisogno di occhiali per presbiopia da 3 gradi. In effetti considerare un successo quest' ordinanza oggi sarebbe come dire che la Germania ha vinto la seconda guerra mondiale.
Rispondi

Da: @tempi in....certi22/06/2017 22:03:59
Se posso aggiungere un'ultima cosa direi che se potessi tornare indietro quella famosa domanda di partecipazione ad agosto 2011 non l'avrei proprio inviata, questo mi sento di dire. Buona fortuna!
Rispondi

Da: L''annullamento di una norma siffatta 22/06/2017 22:04:50
Comporta il ripristino della situazione quo ante. Erano docenti, tali dovevano rimanere, se non avessero pressato, da tutte le parti e per ben due lustri,  per far varare  una norma palesemente incostituzionale, e tali torneranno, ad eccezione di quelli che potrebbero essere incorsi in reati penali, con dichiarazioni e documentazioni fasulle, per i quali dovrebbe applicarsi la sospensione in attesa dell'esito del relativo procedimento. Comunque staremo a vedere. Qualcosa finalmente si muove e immagino che ci sia chi la notte non starà dormendo sonni tranquilli, a giusta ragione.
Rispondi

Da: Ma lo sapevate???22/06/2017 22:36:15
Che la Corte Costituzionale ci mette dai 3 ai 4 anni per sentenziare????
Rispondi

Da: Norma incostituzionale per le pendenze del 200422/06/2017 23:19:40
...Di contro, la procedura in esame appare maggiormente ispirata all'intento di tutelare aspettative dei soggetti coinvolti, che come si è detto non vale a legittimarla.
La procedura in esame appare poi strutturata in modo non idoneo a garantire la selezione di soggetti adatti al ruolo da ricoprire.
Sotto tale profilo, non sembra assicurata un'adeguata valutazione della professionalità del dirigente nei termini richiesti dalla Corte.

dal link https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Approfondimenti/Pubblicaistruzione/Dirigentiscolastici/Cons.St.ord.sez.VI-21giugno2017n.3008/index.html

Alla Corte costituzionale la procedura di immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici riservata ex art. 1, commi 87-90, l. n. 107 del 2015

Cons. St., ord., sez. VI - 21 giugno 2017, n. 3008

Pubblica istruzione - Dirigenti scolastici - Immissione ruoli - Riservata ex art. 1, comma 88, lett. a) e b), l. n. 107 del 2015 - Violazione artt. artt. 3, 51 e 97, ultimo comma, Cost. - Rilevanza e non manifesta infondatezza


          E' rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 87 - 90, l. 13 luglio 2015, n. 107, nella parte in cui prevedono una procedura di immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici riservata, ai sensi del comma 88 citato, lett. a) e b), ai soli soggetti i quali risultino essere già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero i quali abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale nell'ambito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D. 13 luglio 2011, nonché ai soggetti i quali abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge in questione, alcuna sentenza definitiva nell'ambito dei concorsi per il reclutamento di dirigenti scolastici indetti con il D.D. 22 novembre 2004 e con il d.m. 3 ottobre 2006; per il caso di ritenuta infondatezza della questione di cui sopra, è rilevante e non manifestamente infondata ai sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 88, l. n.107 del 2015, nella parte in cui non consente la partecipazione alla procedura di immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici riservata ai soggetti previsti dalla norma in questione anche a coloro i quali abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge in questione, alcuna sentenza definitiva nell'ambito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D. 13 luglio 2011 (1).



(1) Di identico contenuto le ordd. 21 giugno 2017, n. 3009 - 3011

Ha chiarito la Sezione che le norme di legge appena descritte rientrano nella categoria delle c.d. leggi provvedimento, ovvero di quelle leggi che incidono su un numero determinato e limitato di destinatari, e presentano un contenuto particolare e concreto.  Destinatari delle norme in questione sono solamente quei soggetti, i quali hanno partecipato alle procedure concorsuali indicate, con gli esiti di cui si è detto, persone che, in teoria, potrebbero essere indicate anche nominativamente. Per costante giurisprudenza della Corte costituzionale sentenza n. 275 del 2013), le leggi provvedimento non sono di per sé contrarie alla Costituzione, la quale non contiene alcuna riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto; devono però sottostare "ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio".

Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio dubita della conformità delle norme in esame al disposto degli artt. 3, 51 e 97, ultimo comma, Cost..

E' noto che la giurisprudenza di codesta Corte costotuzionale (24 giugno 2010, n. 225 e 13 novembre 2009, n. 293) interpreta il requisito del "pubblico concorso" di cui all'art. 97, comma 4, Cost. nel senso che esso sia rispettato ove l'accesso al pubblico impiego avvenga per mezzo di una procedura con tre requisiti di massima. In primo luogo, essa deve essere aperta, nel senso che vi possa partecipare il maggior numero possibile di cittadini. In secondo luogo, deve trattarsi di una procedura di tipo comparativo, volta cioè a selezionare i migliori fra gli aspiranti. Infine, deve trattarsi di una procedura congrua, nel senso che essa deve consentire di verificare che i candidati posseggano la professionalità necessaria a svolgere le mansioni caratteristiche, per tipologia e livello, del posto di ruolo che aspirano a ricoprire. Ne consegue che è costituzionalmente illegittima la previsione di una procedura di reclutamento ristretta la quale limiti in modo irragionevole la possibilità di accesso dall'esterno.

Sempre la giurisprudenza della Corte (sentenza 13 novembre 2009, n.293) ha affermato che la regola del pubblico concorso ammette eccezioni "rigorose e limitate" subordinate a due requisiti. In primo luogo, esse devono rispondere ad una "specifica necessità funzionale" dell'amministrazione, ovvero a "peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico". Un concorso riservato può essere giustificato solo quando si tratti di esigenze desumibili da funzioni svolte dall'amministrazione (sentenza n. 195 del 2010), e in particolare quando si tratti di consolidare specifiche professionalità che non si potrebbero acquisire all'esterno dell'amministrazione, e quindi giustificano che ci si rivolga solo a chi già ne è dipendente in una data. In secondo luogo, le eccezioni alla regola del pubblico concorso devono prevedere comunque adeguati accorgimenti idonei a garantire la professionalità del personale assunto. Con particolare riguardo all'assunzione di dirigenti, rilevante rispetto al caso di specie, che concerne dirigenti scolastici, è stato poi ritenuto che devono essere previste "procedure imparziali e obiettive di verifica dell'attività svolta, per la valutazione di idoneità ad altri incarichi dirigenziali, in grado di garantire la selezione dei migliori", e che in tal senso non basterebbe un generico rinvio al "particolare successo" con il quale l'aspirante avesse svolto un precedente incarico (Corte cost. 9 novembre 2006, n. 363).

La Sezione ha ritenuto che nel caso sottoposto al proprio esame i parametri appena delineati non appaiono rispettati. La procedura di cui alle norme in esame rappresenta all'evidenza un'eccezione alla regola del pubblico concorso, perché come si è detto è aperta soltanto a soggetti ben determinati, e non alla generalità degli aspiranti in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per il ruolo da ricoprire, e non è sorretta dai presupposti necessari per legittimarla. Non si rinvengono inoltre, contrariamente a quanto indicato dal testo di legge, particolari "esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente", atteso che non si spiega come la procedura risulterebbe più economica rispetto ad un reclutamento secondo le regole ordinarie, e si trascura che l'impatto delle decisioni giudiziarie sull'organizzazione amministrativa è in generale fisiologico nel sistema e come tale non postula la necessità di interventi correttivi del legislatore.

Di contro, la procedura in esame appare maggiormente ispirata all'intento di tutelare aspettative dei soggetti coinvolti, che come si è detto non vale a legittimarla.

La procedura in esame appare poi strutturata in modo non idoneo a garantire la selezione di soggetti adatti al ruolo da ricoprire.

Sotto tale profilo, non sembra assicurata un'adeguata valutazione della professionalità del dirigente nei termini richiesti dalla Corte.

La Sezione ha infine dubitato anche della conformità del comma 8, lett. b), all'art. 6, par. 1, Cedu, che prevede il diritto ad un equo processo, ed assume rango costituzionale nel nostro ordinamento ai sensi dell'art. 117 Cost. (Corte cost. 24 ottobre 2007 nn. 347 e 348).



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Da: @norma 22/06/2017 23:43:03
In fondo questa cosa se la sono cercata sarebbe bastato estendere al 2011. Ora son cazzi loro.
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Da: Leggere bene please!!23/06/2017 07:49:38
Non parlate a vanvera.
1) Se la corte c. dichiara incostituzionale tutta ma procedura , sanati a casa e ricorrenti 2011 nienete corso
2) Se, in subordine, la corte dichiare legittima la procedura generale di sicuro dichiarerà incostituzionale la disparità di trattamento, i pendenti 2011 faranno il corso e superato l'esame finale entreranno
3) Se la politica si sveglia passa l'emendamento alla manovrina e si ritorna al punto 2). Decadono tutte le cause in essere e tutto il bordello generato dai politici e funzionari incapaci che, per inciso, non pagano mai.

Pronto a scommettere con chiunque che non si esce da questo scenario.
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Da: Leggere bene please!!23/06/2017 07:54:20
Personalmente scommetterei sul 3 punto.
E i pendenti 2011 faranno il corso e l'esame questa estate.
Il 1 settembre 2017 entreranno in servizio da ds.

Ve la do buona al  90%.
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Da: @dirigente sterile 23/06/2017 10:04:13
Rispondi

Da: @leggere bene please 23/06/2017 10:06:05
Guarda sono talmente coglioni e imbecilli che non saranno capaci di farla questa cosa.
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Da: Ritengo 23/06/2017 10:30:21
Che i pendenti 2004 non verranno. Certo rimossi al massimo faranno una ulteriore sanatoria per loro....passeranno altri anni prima che il consiglio si pronunci
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Da: Ritengo 23/06/2017 10:31:21
La corte costituzionale passeranno anni per pronunciarsi
Rispondi

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