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Concorso Dirigenti scolastici 2011
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Da: Perché i pendenti del 2004 devono essere esonerati23/06/2017 12:07:24
E' la logica, naturale e giuridicamente corretta conclusione di una vicenda manovrata dall'interno dal "grande vecchio", sollecitato evidentemente dai "sostenitori" potenti di qualcuno/a che doveva diventare dirigente a tutti i costi, anche se era stata bocciata nelle prove concorsuali del 2004 e/o del 2006. Un abito su misura che però aveva bisogno del corollario di pochi "eletti" che si trovavano in condizione analoghe, escludendo sin dall'inizio i pendenti del 2011, perché erano troppi e avrebbero dato nell'occhio. Si contava sull'esiguità del numero e sul fatto che il tutto accadeva nell'estate del 2015 quando la maggior parte delle persone erano in vacanza e pochi avrebbero fatto caso a quello che stava accadendo. Così immagino che furono, in fretta e furia, presumibilmente senza approfonditi controlli, sfornate anche le ben note "pendenze farlocche", costruite a tavolino partendo da sentenze definitive, riesumate e riciclate nell'occasione frettolosamente sia con ricorsi per revocazione sia con opposizione ai decreti di perenzione ( vedi interrogazione on. Di Lello del 4/11/2015, ancora senza risposta, già perché è impossibile rispondere quando si elencano fatti concreti e documentati! ). Un corso burletta di 80 ore in dieci giorni, un solo esame finale, guarda caso superato da tutti ( escludendo il caso Sicilia per il quale, in altra sede, si potrebbero approfondire le ragioni  di quella palese diversità ), e dalla maggior parte degli esaminati con lo stesso voto minimo, e voilà i bocciati nelle prove concorsuali del 2004 si trasformano, dopo dieci anni e passa, durante i quali presumibilmente non hanno mai preso neppure un libro per prepararsi alla nuova veste, diventano, nell'arco temporale da agosto a settembre del 2015, due mesi, dirigenti scolastici e prendono pure servizio nell'ottobre del 2015, ad anno scolastico iniziato, scavalcando pure i vincitori del concorso del 2011, in attesa ancora di nomina. Hanno ragione i magistrati: ma quale garanzia di preparazione e selezione offre una tale procedura? L'unico appunto che si può muovere è che anche la magistratura, come purtroppo capita con eccessiva frequenza, si è mossa tardi. Avrebbe dovuto attivarsi prima, anche quella inquirente, andando a verificare la documentazione di tutti coloro che erano stati beneficiati dalla norma oggi attenzionata,  facendo scattare anche gli avvisi di garanzia per coloro che avessero commesso reati e per i loro "sostenitori". Perché ciò non sia accaduto, resta un grosso punto interrogativo che viene solo parzialmente sanato da questo intervento, purtroppo tardivo. Sia chiaro: o si danno certezze sulle procedure concorsuali, rispettando il dettato costituzionale, con prove e selezioni uguali per tutti, senza inventarsi a posteriori scorciatoie per i soliti noti oppure è meglio che in Italia si cambino le regole per la selezione della classe dirigente. Nell'universo scolastico, in particolare, adottando procedure che in altri paesi europei sono in vigore da tempo e che, per esemplificare, individuano il capo d'istituto attraverso scelte democratiche che coinvolgono l'intero mondo che gravita intorno alla scuola, dai genitori al personale, con incarichi a tempo e con relativa verifica dei risultati ottenuti. Per il momento accontentiamoci e auguriamoci che la Corte costituzionale si pronunci in tempi rapidi con una sentenza esemplare che ponga definitivamente termine a questa modalità tutta nostrana di bypassare norme e regolamenti con l'introduzione di meccanismi, quasi sempre attraverso qualche emendamento che non si nega a nessuno, che sanno unicamente di favoritismi e clientele. Sarebbe bello poter gridare ai tanti giovani che hanno lasciato e continuano a lasciare il Paese, anche perché giustamente schifati da questo andazzo, che premia unicamente raccomandati e incapaci, senza riconoscere meriti e preparazione, tornate indietro, siamo finalmente sulla buona strada, da oggi basta con i canali privilegiati, con gente che riceve incarichi e prebende o supera esami solo perché supportato,  parente, affine, convivente, amico, "amica" e quant'altro del potente di turno. Stiamo dando un calcio al passato e il primo segnale ci auguriamo che lo si abbia a breve, quando i pendenti del 2004, a partire dai farlocchi, se ne torneranno a casa con le pive nel sacco. Speriamo al più presto. Questo è l'auspicio e l'invito che riformuliamo nell'occasione a tutte le  istituzione preposte.
Rispondi

Da: @Ritengo23/06/2017 12:42:31
Che basti una leggina per risolvere tutto, facendo decadere il ricorso, tanto ai politici dei giudici non gliene frega molto.
Rispondi

Da: Ritengo 23/06/2017 13:13:41
Che non andrà a casa nessuno ormai svolgono in ruolo da due anni per legge dello Stato, se sarà necessario verranno sanati di nuovo
Rispondi

Da: @Ritengo23/06/2017 13:21:12
Io ritengo che le soluzioni sono molto semplici, se le si vuole. La politica può facilmente aggirare la giustizia, del resto l'ha fatto sempre, quando ha voluto. Basta estendere il corso al 2011 da subito, quelli del 2011 chiederanno la cessazione della materia del contendere e chi s'è visto s'è visto. Del resto non credo che quelli del 2011 abbiano fatto ricorso per danneggiare quelli del 2004, non è mai stato quello l'obiettivo. Ma se tu governo proponi una legge che contiene norme ad hoc per una particolare categoria escludendone volutamente un'altra, beh allora sono cazzi tuoi non nostri.
Rispondi

Da: Mo so cazzi ...23/06/2017 18:37:31
Avete voluto vincere facile? ed eliminare una 50 di persone per regione? che avevano i Vostri stessi requisiti? vincitori del nulla? che significava vincitori di un concorso nullo? che differenza c'e' tra un vincitore del nulla e uno che ha un precedente penale come a voi?
Avete bloccato il milleproroghe???
Mo so patonghi per tutti...
Rispondi

Da: @Mo so23/06/2017 20:09:37
Abbiamo bloccato la tua sega, nient'altro, l'ennesima
Rispondi

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Da: Domanda...23/06/2017 20:39:10
E' possibile, da parte dei pendenti 2011 che adesso vanno alla Corte Costituzionale, bloccare tutto? Ovviamente, avendone in cambio un posto da DS, anche senza corsetto buffonata.
Rispondi

Da: @Domanda23/06/2017 20:41:59
Non credo
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Da: Scusate 23/06/2017 21:02:50
A Domanda...
Ti ha già risposto, con cognizione di causa, @Ritengo. Certo se poni le domande in questo modo, non voglio pensare che hai l'ambizione di diventare un ds
Rispondi

Da: I riocorrenti23/06/2017 21:09:08
Non scrivono stupidagini sul forum.
Rispondi

Da: Sanatoria dei dirigenti scolastici: deciderà la Co23/06/2017 22:43:59
di  Dino Caudullo  - Giovedì, 22 Giugno 2017 -, pubblicato su La Tecnica della Scuola
Si è avuta una clamorosa svolta nell'ennesimo filone di contenzioso riguardante il concorso per dirigente scolastico, in merito alla procedura di "sanatoria" introdotta nelle legge sulla "Buona scuola".
La legge 107/2015 aveva infatti previsto una procedura riservata rivolta ad alcune categorie di concorrenti delle procedure concorsuali del 2004, 2006 e 2011, al fine di sanare la loro posizione, in seguito alla miriade di contenziosi avviati nel corso degli anni che avevano portato, tra l'altro, alla rinnovazione della procedura svolta in Sicilia nel 2004.
In particolare, la legge 107/2015 aveva previsto che potessero partecipare al corso intensivo di formazione, due categorie di soggetti: relativamente al concorso del 2011, coloro i quali fossero risultati " vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie" ovvero avessero "superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale" e, relativamente ai concorsi del 2004 e del 2006, coloro i quali avessero "avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio" ovvero non avessero avuto, alla data di entrata in vigore della legge 107 "alcuna sentenza definitiva".
Un gruppo di candidati che avevano partecipato al concorso del 2011 e che, non essendo risultati vincitori, avevano impugnato gli atti della relativa procedura, hanno quindi proposto ricorso al Tar Lazio avverso il D.M. 499/2015 che aveva indetto la procedura straordinaria prevista dalla legge 107, laddove non li contemplava tra le categorie di soggetti che potevano parteciparvi.
In seguito al rigetto del ricorso in primo grado, in esito all'udienza di merito del giudizio d'appello, in data 21 giugno il Consiglio di Stato ha depositato un'ordinanza, la n.3008/2017, con cui ha disposto la sospensione del giudizio e l'invio degli atti alla Corte Costituzionale.
In particolare, condividendo le tesi difensive dei ricorrenti, assistiti dal Prof. Avv. Salvatore Mazza, i Giudici di Palazzo Spada, hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale relativamente a dette disposizioni della legge 107/2015, sotto due differenti profili.
In via principale, sono stati sollevati dubbi di costituzionalità sull'art. 1 commi da 87 a 90 della l. 107/2015, nella parte in cui prevedono una procedura di immissione in ruolo riservata.
Sul punto, l'ordinanza di rimessione ha rilevato che, nel caso di specie, essendo in presenza di una cd "legge provvedimento", che incide su un numero determinato e limitato di destinatari ed ha un contenuto particolare e concreto, la stessa risulterebbe in contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, in quanto limita in modo irragionevole la possibilità di accesso dall'esterno e non risponde a "peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico".
La procedura riservata risulterebbe infatti istituita in assenza delle peculiari ragioni di interesse pubblico richieste per giustificarla, visto che riguarda anzitutto i soggetti che abbiano superato le prove del concorso 2011, cosa che non garantisce la loro particolare professionalità attuale, nonché i soggetti che abbiano in corso un contenzioso relativo alle prove dei concorsi 2004 e 2006, e ciò dipende da circostanze casuali, che nulla hanno a che vedere con la professionalità dell'aspirante.
Non si rinvengono poi, secondo il Consiglio di Stato, particolari "esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente", dato che non si spiega come la procedura risulterebbe più economica rispetto ad un reclutamento secondo le regole ordinarie.
La procedura parrebbe poi strutturata in modo non idoneo a garantire la selezione di soggetti adatti al ruolo da ricoprire, in quanto assolutamente blanda rispetto alla procedura ordinaria di reclutamento dei dirigenti scolastici, particolarmente articolata e selettiva.
Verrebbe altresì violato anche principio del diritto ad un equo processo, sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quanto il legislatore nazionale è intervenuto adottando una legge a contenuto interpretativo diretta ad influire su di un procedimento giurisdizionale in corso, senza che detto intervento sia sorretto da motivi imperativi di interesse pubblico.
In via subordinata, il Consiglio di Stato ha sollevato la questione di costituzionalità anche sotto altro profilo.
In particolare, qualora la procedura riservata dovesse essere ritenuta conforme ai parametri costituzionali, la stessa dovrebbe comunque ritenersi in contrasto con la Costituzione, per violazione dell'art. 3, sussistendo una disparità di trattamento fra i concorrenti del 2011 e quelli dei concorsi del 2004 e 2006.
Invero, i soggetti che hanno partecipato ai concorsi 2004 e 2006 possono accedere alla procedura riservata per il solo fatto di aver presentato ricorso giurisdizionale, mentre i soggetti i quali hanno partecipato al concorso 2011 possono accedere alla procedura in questione, solo se abbiano superato le relative prove.
Secondo il Consiglio di Stato le esigenze di interesse pubblico indicate dalla legge, se si ritenessero valide, sarebbero però identiche per entrambe le situazioni, e non appaiono graduate in ragione del fatto che una vicenda risalga ad epoca più o meno lontana nel tempo dell'altra.
A questo punto la parola passa alla Corte Costituzionale e, in base alla sua decisione, potrebbero presentarsi scenari del tutto differenti.
Nel caso di accoglimento della prima questione di costituzionalità, la procedura riservata verrebbe dichiarata del tutto incostituzionale, con la conseguente inevitabile pronuncia di annullamento della stessa da parte del Consiglio di Stato; nel caso di accoglimento della questione subordinata di costituzionalità, verrebbe di contro aperta la possibilità di partecipazione alla procedura riservata in favore dei soggetti che hanno partecipato al concorso 2011 e che abbiano avviato un contenzioso avverso detta procedura, anche se, a suo tempo non erano risultati né vincitori, né idonei.

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Da: Sanatoria dei dirigenti scolastici decider la C23/06/2017 22:44:44
di  Dino Caudullo  - Giovedì, 22 Giugno 2017 -, pubblicato su La Tecnica della Scuola
Si è avuta una clamorosa svolta nell'ennesimo filone di contenzioso riguardante il concorso per dirigente scolastico, in merito alla procedura di "sanatoria" introdotta nelle legge sulla "Buona scuola".
La legge 107/2015 aveva infatti previsto una procedura riservata rivolta ad alcune categorie di concorrenti delle procedure concorsuali del 2004, 2006 e 2011, al fine di sanare la loro posizione, in seguito alla miriade di contenziosi avviati nel corso degli anni che avevano portato, tra l'altro, alla rinnovazione della procedura svolta in Sicilia nel 2004.
In particolare, la legge 107/2015 aveva previsto che potessero partecipare al corso intensivo di formazione, due categorie di soggetti: relativamente al concorso del 2011, coloro i quali fossero risultati " vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie" ovvero avessero "superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale" e, relativamente ai concorsi del 2004 e del 2006, coloro i quali avessero "avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio" ovvero non avessero avuto, alla data di entrata in vigore della legge 107 "alcuna sentenza definitiva".
Un gruppo di candidati che avevano partecipato al concorso del 2011 e che, non essendo risultati vincitori, avevano impugnato gli atti della relativa procedura, hanno quindi proposto ricorso al Tar Lazio avverso il D.M. 499/2015 che aveva indetto la procedura straordinaria prevista dalla legge 107, laddove non li contemplava tra le categorie di soggetti che potevano parteciparvi.
In seguito al rigetto del ricorso in primo grado, in esito all'udienza di merito del giudizio d'appello, in data 21 giugno il Consiglio di Stato ha depositato un'ordinanza, la n.3008/2017, con cui ha disposto la sospensione del giudizio e l'invio degli atti alla Corte Costituzionale.
In particolare, condividendo le tesi difensive dei ricorrenti, assistiti dal Prof. Avv. Salvatore Mazza, i Giudici di Palazzo Spada, hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale relativamente a dette disposizioni della legge 107/2015, sotto due differenti profili.
In via principale, sono stati sollevati dubbi di costituzionalità sull'art. 1 commi da 87 a 90 della l. 107/2015, nella parte in cui prevedono una procedura di immissione in ruolo riservata.
Sul punto, l'ordinanza di rimessione ha rilevato che, nel caso di specie, essendo in presenza di una cd "legge provvedimento", che incide su un numero determinato e limitato di destinatari ed ha un contenuto particolare e concreto, la stessa risulterebbe in contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, in quanto limita in modo irragionevole la possibilità di accesso dall'esterno e non risponde a "peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico".
La procedura riservata risulterebbe infatti istituita in assenza delle peculiari ragioni di interesse pubblico richieste per giustificarla, visto che riguarda anzitutto i soggetti che abbiano superato le prove del concorso 2011, cosa che non garantisce la loro particolare professionalità attuale, nonché i soggetti che abbiano in corso un contenzioso relativo alle prove dei concorsi 2004 e 2006, e ciò dipende da circostanze casuali, che nulla hanno a che vedere con la professionalità dell'aspirante.
Non si rinvengono poi, secondo il Consiglio di Stato, particolari "esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente", dato che non si spiega come la procedura risulterebbe più economica rispetto ad un reclutamento secondo le regole ordinarie.
La procedura parrebbe poi strutturata in modo non idoneo a garantire la selezione di soggetti adatti al ruolo da ricoprire, in quanto assolutamente blanda rispetto alla procedura ordinaria di reclutamento dei dirigenti scolastici, particolarmente articolata e selettiva.
Verrebbe altresì violato anche principio del diritto ad un equo processo, sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quanto il legislatore nazionale è intervenuto adottando una legge a contenuto interpretativo diretta ad influire su di un procedimento giurisdizionale in corso, senza che detto intervento sia sorretto da motivi imperativi di interesse pubblico.
In via subordinata, il Consiglio di Stato ha sollevato la questione di costituzionalità anche sotto altro profilo.
In particolare, qualora la procedura riservata dovesse essere ritenuta conforme ai parametri costituzionali, la stessa dovrebbe comunque ritenersi in contrasto con la Costituzione, per violazione dell'art. 3, sussistendo una disparità di trattamento fra i concorrenti del 2011 e quelli dei concorsi del 2004 e 2006.
Invero, i soggetti che hanno partecipato ai concorsi 2004 e 2006 possono accedere alla procedura riservata per il solo fatto di aver presentato ricorso giurisdizionale, mentre i soggetti i quali hanno partecipato al concorso 2011 possono accedere alla procedura in questione, solo se abbiano superato le relative prove.
Secondo il Consiglio di Stato le esigenze di interesse pubblico indicate dalla legge, se si ritenessero valide, sarebbero però identiche per entrambe le situazioni, e non appaiono graduate in ragione del fatto che una vicenda risalga ad epoca più o meno lontana nel tempo dell'altra.
A questo punto la parola passa alla Corte Costituzionale e, in base alla sua decisione, potrebbero presentarsi scenari del tutto differenti.
Nel caso di accoglimento della prima questione di costituzionalità, la procedura riservata verrebbe dichiarata del tutto incostituzionale, con la conseguente inevitabile pronuncia di annullamento della stessa da parte del Consiglio di Stato; nel caso di accoglimento della questione subordinata di costituzionalità, verrebbe di contro aperta la possibilità di partecipazione alla procedura riservata in favore dei soggetti che hanno partecipato al concorso 2011 e che abbiano avviato un contenzioso avverso detta procedura, anche se, a suo tempo non erano risultati né vincitori, né idonei.

Rispondi

Da: Ritengo 23/06/2017 23:20:05
I pendenti 2004 resteranno ai loro posti sono più che tranquilli....
Rispondi

Da: Ccd 23/06/2017 23:33:12
Quando  si sapra' l  ' esito  della  Costituzione?
Rispondi

Da: Non credo proprio che i pendenti del 200424/06/2017 00:48:17
siano tranquilli. A breve arriverà a decisione la vicenda dell'accesso agli atti negati dagli interessati, e i giudici potrebbero consentire tale accesso con quel che ne conseguirebbe, specialmente per i cosiddetti farlocchi. In questi giorni è maturata anche la questione della possibile incostituzionalità della norma con la quale hanno bypassato il concorso partecipando al quale erano stati bocciati. Troppe nubi si addensano su di essi. E nel frattempo potrebbero essere scattate anche delle indagini penali per le pendenze inesistenti. Ma non era meglio per voi rimanere a fare i docenti e aspettare di partecipare a un regolare concorso, cercando questa volta di superarlo, arrivando così alla dirigenza dalla porta principale, piuttosto che infilarsi di soppiatto con i rischi conseguenti?
Rispondi

Da: ..............24/06/2017 10:19:21
@ Prrrrrrrrrrr !

In riferimento all'ordinanza del CdS 3011/2017 di rimessione alla CC degli atti per limiti di costituzionalità, chiedo, svolgendo la seguente analisi:
1) se la CC dichiarasse, in via principale, l'incostituzionalità dell'art. 1, commi da 88 a 90 della l. 107/2015, la conseguente ricaduta sarebbe quella che non si potrebbero piu' riproporre corsi intensivi di 80 ore per selezionare quei soggetti di cui ai predetti commi;
2) a quel punto, la subordinata, su cui la CC dovrebbe esprimersi non avrebbe piu' ragion d'essere e i pendenti 2011 non potrebbero piu' sperare di partecipare ai predetti corsi nemmeno se successivamente e per altra via i relativi giudizi della giustizia amministrativa accogliessero i loro ricorsi pendenti;
3) se, invece, la CC in via principale dichiarasse legittima la procedura prevista dalla l. 107/2015, si dovrebbe pronunciare sulla subordinata e solo in tal caso si aprirebbero gli spazi per  corso intensivo anche per i ricorrenti pendenti del 2011.
Se la CC dichiarasse illegittima in via principale l'intera procedura, peraltro, i già sanati rimarrebbero al proprio posto senza rischiare nulla e senza bisogno di ricorrere a strumenti legislativi per confermarne l'assunzione in quanto nel periodo in cui loro hanno frequentato il corso intensivo la legge era pienamente vigente e le sue disposizioni producevano effetti legittimi.
Per i pendenti 2011 l'unica possibilità rimarrebbe solo quella di cui al punto 3 poichè se la CC dichiarasse la illegittimità della norma, secondo questo ragionamento potrebbero abbandonare ipotesi di corsi intensivi.
Vorrei conoscere il tuo parere in merito a cio', se possibile. Grazie
Rispondi

Da: @..................24/06/2017 10:47:44
Quel che sarà sarà, tu non ti crucciare, tanto alla fine cosa vuoi che cambi?
Rispondi

Da: L''aspetto più interessante dell''ordinanza CdS24/06/2017 10:54:12
N. 3008/2017 è riportato al punto 22, laddove si mette effettivamente il dito nella piaga, dal momento che si evidenzia il dato che il potere legislativo non avrebbe potuto e dovuto interferire con quello giudiziario, è il seguente. Questa è la questione fondamentale che consentirebbe ai ricorrenti, laddove non ci fosse una pronuncia favorevole sull'incostituzionalità della norma, di rivolgersi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, con buone probabilità di vittoria.

22. Il Collegio dubita altresì della conformità
del comma 8 lettera b) all'art. 6 paragrafo 1
della Convenzione europea dei diritti
dell'Uomo, che prevede il diritto ad un equo
processo, ed assume rango costituzionale nel
nostro ordinamento ai sensi dell'art. 117
Cost così come ritenuto da codesta Corte a
partire dalle note sentenze 24 ottobre 2007
nn.347 e 348.
La giurisprudenza della Corte europea ha
infatti chiarito - per tutte le decisioni 28
ottobre 1999 Zelinski e sez. II 7 giugno
2001 Agrati, che sussiste la violazione del
diritto ad un equo processo sancito dalla
norma citata, laddove il legislatore nazionale
intervenga adottando una legge a contenuto
interpretativo diretta ad influire su di un
procedimento giurisdizionale in corso, senza
che detto intervento normativo sia sorretto
da motivi imperativi di interesse pubblico.
23. In tali termini, il comma 88 lettera b)
della normativa in esame, come si è visto,
consente a coloro i quali abbiano in corso
un contenzioso non ancora definito relativo
ai concorsi 2004 e 2006 di partecipare per
ciò solo alla procedura selettiva riservata in
esame.
In tal modo, attribuisce loro la possibilità di
conseguire il bene della vita cui aspirano nel
giudizio in corso con modalità più agevoli di
quelle ordinarie e senza riguardo all'esito del
giudizio stesso, interferendo così con l'esito
relativo.
Si rinvia a quanto già detto sulla procedura
in generale per evidenziare che ciò accade
senza alcun particolare motivo di interesse
pubblico.
Rispondi

Da: @ L''''aspetto più interessante dell''''ordinanza CdS24/06/2017 11:59:02
Ma è giusto che il potere giudiziaria ci metta 10 anni e più per prendere una decisione? Mi sembra illogico da questo punto di vista il ragionamento espresso dal CdS.
Rispondi

Da: @ Laspetto pi interessante dellordinanza24/06/2017 11:59:54
E' molto interessante certamente, soprattutto nel momento in cui il CdS critica la stessa giustizia amministrativa, su questo non c'è alcun dubbio.
Rispondi

Da: @alwnd24/06/2017 12:04:40
Il problema si risolve a breve sara il ministro a decidere ad inizio anno mancheranno 1000 presidi il concorso non parte, se divesse partire non prima di 2 anni per avere i nuovi presidi quindi fate voi le vonckusuoni e poi basta con i giuristi del web aspettiamo e vediaamo che succede io sono piu che propositivo
Rispondi

Da: @@alwnd24/06/2017 12:13:50
Concordo pienamente, soprattutto col basta ai giuristi da 4 soldi e alle loro interpretazioni dilettantistiche di ordinanze  e norme.
Rispondi

Da: Bisogna comprendere24/06/2017 12:34:44
esattamente la condotta giudiziaria tenuta dalle parti. E' notorio che i ricorsi relativi al bando del 2004, che adducevano sempre  motivazioni più o meno similari, se fossero arrivati in aula, avrebbero seguito la stessa sorte dei precedenti, che erano stati tutti respinti. Bastava dunque evitare che si giungesse all'udienza di discussione, utilizzando tutti gli strumenti giuridici possibili, e approfittare del termine di perenzione che, per le procedure nate prima del 2010, era fissato in due anni, restando nel frattempo in attesa di un provvedimento legislativo a sanatoria, che intanto si sollecitava continuamente. A riprova il dato , riscontrabile e documentabile, che alcuni di coloro che fruirono delle disposizioni del comma 88, all'atto dell'entrata in vigore della legge 107/2015, in occasione della ricognizione effettuata dall'ufficio competente, risultavano avere un ricorso perento e, ma solo per una parte di essi, veniva evidenziata l'esistenza d'un'opposizione pendente avverso il decreto di perenzione, vale a dire che non ci si era attivati, per oltre due anni, per chiedere la fissazione dell'udienza di discussione ma che poi una volta che il ricorso era stato dichiarato perento ci si era attivati per opporsi al decreto di perenzione. Si comprende bene che si tratta di un escamotage giuridico teso da un lato a non far arrivare il ricorso in aula e dall'altro ad allungare i tempi della decisione in attesa del salvifico intervento legislativo. Per altri, anch'essi beneficiari del comma 88, dopo che il Consiglio di Stato aveva emesso una sentenza sfavorevole al ricorrente, dunque definitiva, prima dell'entrata in vigore della legge 107/2015,  sempre all'atto della ricognizione risultò un'opposizione pendente a seguito di ricorso per revocazione, ma intanto la sentenza definitiva c'era e ciò non pertanto fu ammessa la partecipazione al corso intensivo, alla prova e alla nomina a dirigente. Credo che queste situazioni, insieme ad altre che potranno emergere, portate dinanzi a una corte di giustizia, siano più che sufficienti per contribuire a ricostruire l'intera storia e quindi assumere i provvedimenti conseguenziali.
Rispondi

Da: @Bisogna24/06/2017 12:40:27
Il bello è che non c'è nulla di illegale nei fatti che riporti.
Rispondi

Da: Staremo a vedere 24/06/2017 13:42:40
Se un ricorso è perento significa che è estinto e non in corso. Così se esiste una sentenza del CdS essa resta definitiva anche se si fa ricorso per revocazione. Se sono stati commessi degli errori, e non aggiungo altro, nei pareri che hanno consentito l'accesso al corso intensivo ad alcuni ricorrenti del 2004/2006 le conseguenze dovrebbero ricadere sia sui beneficiati sia su chi ha sbagliato. Staremo a vedere: il tempo è galantuomo.
Rispondi

Da: @staremo 24/06/2017 13:46:33
Bah
Rispondi

Da: AHAHAHAH...24/06/2017 13:53:27
VERBALE 1 BIS

AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH

"Un nuovo punto interrogativo riguarda alcuni verbali redatti dalla commissione esaminatrice, presieduta dal prof. Antonio Viscomi, docente di diritto del lavoro presso l'università Magna Grecia.
Si tratta dei verbali n°1 e n°2, che in questi anni sono stati avvolti nel mistero. Cinque anni fa l'Usr li aveva negati ai candidati che ne avevano fatto richiesta. Mentre, invece, l'accesso era stato consentito a tutti gli altri verbali.
Questo diniego veniva persino menzionato in un ricorso a firma dell' avvocato Vincenzo Fiorini. "L' Ufficio scolastico regionale- si legge nel ricorso- non favoriva l'accesso agli atti presentato dai ricorrenti in relazione a tutta la documentazione inerente la procedura di che trattasi ed addirittura negando senza alcuna motivazione la richiesta dei verbali n.1 e n.2 di insediamento della Commissione".

Di recente, un candidato "inidoneo" ci riprova nuovamente a chiedere estrazione di copia dei verbali n° 1 e n° 2, allegando alla sua istanza un riscontro della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che chiarisce: "L'accesso deve (comunque) essere garantito, quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici".
Stavolta l'Usr consente l'accesso. Il verbale n° 1, datato 12 ottobre 2011, riguarda la prova preselettiva nazionale. In esso, la commissione stabilisce di svolgere una funzione di supporto ai comitati di vigilanza durante lo svolgimento dei quiz preselettivi.
Il verbale n°2 reca la data del 13 dicembre 2011, giorno che precede l'inizio della prima prova scritta, quando la commissione si riuniva per siglare i fogli da distribuire ai candidati.
"La cosa strana- dice il docente - è che nel verbale n° 2 il segretario verbalizzante fa riferimento ad un precedente verbale, datato 9 dicembre 2011, intermedio, dunque, rispetto ai verbali 1 e 2. Non potendo esistere un verbale 1 e mezzo - dice- ho richiesto copia anche di questo verbale. Ed è spuntato fuori il verbale "1 bis".
Questo documento suscita perplessità negli inidonei. "La numerazione dei verbali è sempre progressiva- spiega il docente- un verbale 1 bis si capirebbe, al limite, se fosse un'integrazione del verbale n°1. Invece- afferma- questo verbale 1 bis non ha nulla a che vedere con il verbale 1".
Così si legge, infatti, nel verbale "1 bis", redatto dal presidente di commissione, presso il campus universitario di Catanzaro: "La riunione è stata convocata presso la sede universitaria per la contemporanea chiusura inter-festiva degli uffici dell'Usr e all'esclusivo fine di apporre la firma di uno dei commissari su ciascuno dei fogli bianchi già predisposti. Non essendo necessaria la presenza del segretario, che per tale motivo non è staro convocato, il presente verbale è redatto dal presidente".
"Insomma- si chiede il docente- non si capisce perché quel 9 dicembre la commissione abbia chiamato il verbale 1 bis, anziché 2, visto e considerato che non era affatto collegato al verbale n°1. E non si capisce perché la dicitura "1 bis" sia stato scritta a penna, sopra un altro numero che appare evidentemente cancellato. Noi docenti- osserva il candidato- anche per redigere un semplice verbale di consiglio di classe dobbiamo essere precisi e impeccabili, perché rischiamo di subire ispezioni e denunce di falso a ogni piè sospinto. Possibile che la stessa accortezza non l'abbia avuta una commissione di esperti nel gestire un concorso importante come quello per dirigenti scolastici? Per amore di verità- conclude il docente- ci auguriamo che la giustizia chiarisca le molte stranezze di questa vicenda concorsuale, che è stata oggetto di numerose denunce penali. Ma si decida a farlo- esorta - perché tanti inquietanti interrogativi non possono restare senza risposta".

Antonella Mongiardo
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Da: @alwnd24/06/2017 14:57:09
Signori a noi interessa nulla nel del 2004 e nel 2006 adesso per noi 2011 e' importante avere un parere favorevole dal ministro come diritto acquisito di essere sanati
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Da: Prrrrrrrrrrrr !24/06/2017 15:11:57
Quindi se la CC dichiarasse incostituzionale il concorso burletta questo comunque sarebbe ritenuto valido perchè fatto prima della dichiarazione di incostituzionalità ? Se è vero la situazione dei 2011 sarebbe grave , comunque ne parlano qui :

https://www.diritto.it/materiali/costituzionale/ludovici.html

ma è una pappardella chilometrica e non ho voglia di studiarmela .

Bisognerà vedere se la CC vuole lasciar fuori i 2011 e dentro i bacucchi 2004 , e mi pare strano : o tutti dentro o tutti fuori . Se i bacucchi non sono calcioinculabili perchè tenere fuori i 2011 ?

Se l'incostituzionalità del concorso burletta danneggiasse i DS entrati con pernacchia accademica allora si aprirebbe la possibilità di un accordo fra gli avvocati e i politici : i politici potrebbero fare un ulteriore concorso burletta anche per i 2011 , condizionato al ritiro dei ricorsi . Vedremo .
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Da: In Calabria24/06/2017 15:18:16
Giudici, forza, scoperchiate il pentolone il vaso di Pandora!!!
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