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Concorso Dirigenti scolastici 2011
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Da: X nunzia 7325/11/2021 11:32:22

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Finalmente...25/11/2021 15:53:45
È arrivato l'obbligo vaccinale. Era ora!!!!!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: Prendere per il c25/11/2021 18:22:50
Era ora sì
Rispondi

Da: Codice sorgente 1  - 25/11/2021 18:34:03
A tutti i ricorrenti
È bene tacere in merito al nostro contenzioso
Attendiamo in silenzio, è meglio
Rispondi

Da: Per Codice sorgente25/11/2021 18:57:21
😂😂😂
Siete ridicoli!!!!
Rispondi

Da: Nunzia73 ma25/11/2021 21:06:07
Avevi detto anche che i ds del 2011 sarebbero tornati a ruolo docente o sbaglio???
Rispondi

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Da: nunzia73 25/11/2021 23:25:44
Infatti dopo l ' annullamento del concorso 2011 ritornano al ruolo docente e chiudo qui....
Rispondi

Da: X Nunzia 7326/11/2021 01:18:40
Quindi dopo la caduta del governo, ci sarà caos e ritorno alla lira?
Rispondi

Da: A X Nunzia7326/11/2021 07:48:17
Sarebbe un grande disastro economico e sociale il ritorno alla lira e implicherebbe l'uscita dalll'Europa.
Rispondi

Da: nunzia73 26/11/2021 08:09:08
Sì ritorna la lira, ma se ritorniamo al passato sicuramente non è colpa mia.... le cose accadono perché devono accadere
Rispondi

Da: Pratofiorito26/11/2021 18:26:10
Cara Nunzia73,ti ammiro da tanti anni ..credo fortemente in ciò che dici…ho visto avverarsi tante tue profezie.Vorrei chiederti se sai quando questo virus sparirà
Grazie
Rispondi

Da: Ma è26/11/2021 19:59:50
Un forum  di mancati ds oppure .......di mancate sibille ?
Rispondi

Da: Nunzia73 ma26/11/2021 20:10:52
Le cose stanno precipitando in modo particolare dove finiremo di questo passo ? Si parla di realizzare otto dosi di vaccino in un anno , ma saranno efficaci??
Rispondi

Da: Nunzia73 ma26/11/2021 20:10:59
Le cose stanno precipitando in modo particolare dove finiremo di questo passo ? Si parla di realizzare otto dosi di vaccino in un anno , ma saranno efficaci??
Rispondi

Da: Nunzia73 ma26/11/2021 20:11:07
Le cose stanno precipitando in modo particolare dove finiremo di questo passo ? Si parla di realizzare otto dosi di vaccino in un anno , ma saranno efficaci??
Rispondi

Da: nunzia73 27/11/2021 00:07:39
Del virus già a gennaio non ne sentiremo più parlare... Le rivolte di cui ho sempre parlato saranno nella prima metà di dicembre, a fine dicembre cade governo, a gennaio il virus  sparirà........ non sento che si faranno altre dosi. Grazie Prato fiorito per le tue parole e la tua stima.
Rispondi

Da: X Nunzia 7327/11/2021 08:00:41
Avevi ragione Nunzia 73, addirittura l' esercito in Calabria x vaccinare i bambini? Assurdo!
Rispondi

Da: X Nunzia7327/11/2021 08:19:54
Voglio ricordarti che Il nuovo anno è alle porte e secondo la tua previsione, nel corso del prossimo anno ti sarà finalmente riconosciuto il diritto a un posto ds nella tua Regione di appartenenza, ma ciò che vorrei sapere da te, perché interessa anche a me, se ti verranno riconosciuti in termini economici e giuridici questi lunghi anni che hai dovuto attendere?
Rispondi

Da: nunzia73 27/11/2021 08:31:46
Per X Nunzia73

Non mi verrà riconosciuto niente in termini economici, ma solo in termini di giustizia, nella vita si soffre per raggiungere delle mete.....magari fosse così, sarebbe tutto semplice ....
Rispondi

Da: Ma non dicevate27/11/2021 08:32:21
che era brutto e pesante fare il DS????!!!!!
E state sempre a sbavare?????
E meno male che era brutto, figuriamoci se ve piaceva!!!!!

ahahahahahah
Rispondi

Da: Tornate alla DAD !27/11/2021 11:05:23
La DAD al 100% presenta molti vantaggi.
Con la DAD al 100% si mettono in circolazione meno persone, dunque meno inquinamento. In un periodo di pandemia è poi il modo più sicuro per ridurre i contagi nelle scuole; secondo voi è più efficace il vaccino o il distanziamento? Se non pochi vaccinati si sono contagiati perché sono stati a contatto con altre persone, è ovvio che il distanziamento è più sicuro del vaccino.
Chi non ha il super green pass poi potrebbe lavorare ancora, come fa a contagiare se esercita la professione a distanza?
Il problema delle supplenze potrebbe sparire a distanza: se un docente è assente, semplicemente la classe non fa lezione, non serve un sorvegliante. Effettivamente a distanza i problemi di vigilanza sono ridotti rispetto alla didattica in presenza, i ragazzi a distanza non possono picchiarsi, non possono stuprare le ragazze, non possono lanciare oggetti ai docenti, ecc... . Una scuola decisamente migliore.
Fate la didattica a distanza tutto l'anno nelle scuole superiori! Per molte materie funziona bene! La DAD probabilmente è la soluzione più sicura ed economica che ci sia in questo momento per la scuola superiore italiana, perché spendere soldi per tamponi e mascherine durante un' emergenza sanitaria se la DAD funziona e permette di ridurre a 0 la probabilità di contagio a scuola? Per diverse materie la DAD alle scuole superiori funziona e funziona bene e ci sono tanti docenti e studenti che apprezzano questa modalità di fare lezione. Continuate con la didattica a distanza, è la soluzione migliore, non perdete tempo con vaccini, green pass, ingressi scaglionati e altre cavolate! Nonostante le critiche provenienti da diverse parti (in particolare da certi media, che fanno credere a certe persone che tutti i docenti e gli studenti italiani vorrebbero la didattica in presenza), si può dire che la didattica a distanza nelle scuole superiori per molte discipline funziona e forse è persino migliore della didattica in presenza. Ci sono ragazzi che in classe non intervenivano mai e che si distraevano spesso, mentre a distanza, messi da soli nella loro camera davanti allo schermo di un pc, sorprendentemente hanno appreso meglio che in classe. C'è anche da considerare il fatto che molti studenti delle superiori sono pendolari, a volte residenti molto lontano dalla scuola e pertanto costretti a svegliarsi molto presto la mattina, arrivando mezzi addormentati in classe. Con la didattica a distanza tali ragazzi hanno la possibilità di dormire di più e potrebbero avere maggiore reattività a casa rispetto a quando sono in classe. La didattica a distanza è una grande innovazione e in molti casi funziona bene nelle scuole superiori; dovrebbero permetterla anche in assenza di pandemia! La DAD presenta tanti vantaggi ed è anche più equa della didattica in presenza sotto certi aspetti: gli studenti pendolari costretti a svegliarsi presto per andare a scuola non sono svantaggiati rispetto agli studenti che risiedono a pochi metri dalla scuola? Alcuni studenti pendolari che in classe non facevano quasi nulla, a distanza hanno partecipato con più attenzione, conseguendo risultati migliori rispetto a quando erano in classe.

Petizione per continuare con la DAD fino alla fine dell'emergenza sanitaria (oltre 200000 firme sinora):

https://www.change.org/p/mario-draghi-superiori-in-dad-fino-alla-fine-dell-emergenza-sanitaria?utm_content=cl_sharecopy_26214337_it-IT%3A0&recruiter=1167696273&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=petition_dashboard
Rispondi

Da: sentenza  emrss27/11/2021 11:39:25
Pubblicato il 26/11/2021
N. 12226/2021 REG.PROV.COLL.

N. 05452/2019 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5452 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
xxxxxxx xxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Pitaro, Massimo Vernola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marcello Cardi in Roma, viale Bruno Buozzi, 51;
contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti

Domenica Portoghese, Alessandra Pinna, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione Direzione

Generale per il personale scolastico del MIUR m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI

DIPARTIMENTALI.R.0000395 del 27-03-2019 di approvazione dell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale del Concorso indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017, e dell'allegato elenco degli ammessi, nella parte in cui è stata esclusa la ricorrente;

b) dei verbali dello svolgimento della prova scritta suppletiva a Roma del 13 dicembre 2018 del Comitato di Vigilanza delle aule n.1, 2, 4, 5, 6 e 7.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da xxxxxxx xxxxxx il 9\9\2019:

per l'annullamento graduatoria definitiva idonei concorso dirigenti scolastici 2017.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da xxxxxxxx  xxxxxxx il 30/9/2021:

annullamento graduatoria definitiva idonei concorso dirigenti scolastici 2017


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2021 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con l'atto introduttivo del giudizio la ricorrente, non ammessa a sostenere la prova orale del "Corso concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali", bandito con D.D.G. 23.11.2017, n. 1259, chiedeva l'annullamento del Decreto del 27 marzo 2019 di approvazione dell'elenco degli ammessi agli orali, nonché degli atti meglio indicati in epigrafe.

1.2 Si costituiva il Ministero resistente, chiedendo il rigetto delle altrui pretese perché infondate e depositando nel corso del giudizio relazioni sui fatti di causa.

1.3 Con ricorso per motivi aggiunti depositati il 9 settembre 2019 parte ricorrente impugnava il decreto MIUR prot. n. 1205 del 1° agosto 2019 di approvazione dell'elenco degli idonei e dei vincitori del concorso, nonché la successiva rettifica disposta con Decreto Dipartimentale n.1229 del 7 agosto 2019.

1.4 Parte ricorrente esponeva di avere, con autonomo ricorso collettivo del 30 ottobre 2020, iscritto al numero di ruolo n. 9605 del 2020, altresì impugnato il decreto del 14 agosto 2020 di rettifica della graduatoria definitiva.

1.5 Da ultimo con ulteriori motivi aggiunti del 30 settembre 2021 parte ricorrente impugnava il Decreto MIR n.1357 del 12 ottobre 2021, con cui è stata modificata e rettificata la graduatoria generale nazionale del concorso.

1.6 Nel corso del giudizio veniva disposta l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei candidati risultati vincitori.

1.7 All'udienza del 19 ottobre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è improcedibile e comunque infondato.

2.1 Preliminarmente il Collegio deve rilevare in punto di fatto che la ricorrente era stata ammessa "con riserva" a partecipare alla prova scritta, non avendo superato la prova preselettiva.

Difatti risulta che con ricorso collettivo iscritto al R.G. n. 10541 del 2018 la stessa aveva impugnato il provvedimento di ammissione dei candidati alla prova scritta e che, declinata la misura cautelare in primo grado, in sede di appello l'istanza cautelare era stata accolta con conseguente ammissione con riserva anche della odierna ricorrente a sostenere la prova scritta (decreto monocratico di accoglimento del Presidente della Sez. VI Consiglio di Stato n.6013/2018, confermato con ordinanza cautelare n. 4007 del 5 agosto 2019).

Siffatto giudizio si è concluso in primo grado con sentenza di questa Sezione del 9 giugno 2020 n. 6204 di rigetto, confermata con sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 6 luglio 2021 n. 5147 su appello proposto anche dalla odierna ricorrente.

Tanto vale a rilevare la palese intervenuta improcedibilità del presente ricorso attesa la definitiva cessazione degli effetti "interinali" della pronuncia cautelare di ammissione alla prova scritta per cui deve ritenersi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione da parte della ricorrente, non avendo più alcuna legittimazione sostanziale per poter partecipare alla prova scritta e dunque per contestarne in sede processuale gli esiti (legittimazione processuale).

2.2 Ad ogni modo il ricorso è altresì palesemente infondato.

Destituito di fondamento è il primo motivo, con cui la ricorrente lamenta l'inizio della prova in ritardo rispetto all'orario di convocazione e lo stato di ansia generato dalla discussione in aula che ha portato a tale ritardo, nonché il malfunzionamento del computer assegnatole che avrebbe comportato la cancellazione o il non salvataggio della prova, costringendola a scrivere nuovamente il testo con conseguente dispendio del tempo messo a disposizione dei candidati.

A parte la genericità della censura, il Collegio rileva che dal verbale d'aula risulta che il responsabile tecnico, a fronte del lamentato malfunzionamento del pc da parte di alcuni candidati, che contrariamente alla ricorrente hanno verbalizzato (verbale n. 1 del 13 dicembre 2018) tale lamentela, "la cancellazione parziale o completa del testo scritto dai candidati nei casi segnalati è da imputare esclusivamente ad un involontario gesto sul touchpad da parte dei candidati medesimi, non riconducibile in alcun modo dunque ad un malfunzionamento del computer".

Peraltro, risulta che le postazioni dotate di attrezzature informatiche e munite dell'applicativo software del concorso, messe a disposizione dei candidati, erano state più volte collaudate da tecnici individuati dalle amministrazioni scolastiche (si rinvia alla relazione ministeriale del 14 giugno 2019 in atti).

Con il medesimo motivo, nonché con il successivo motivo parte ricorrente sostiene che sussisterebbero una serie di irregolarità nella verbalizzazione del verbale d'aula.

Si tratta di irregolarità che in primo luogo appaiono oltremodo generiche, ma che soprattutto sono in parte smentite (il nome del tecnico d'aula è infatti riportato in corrispondenza della dichiarazione resa a verbale) e in parte sono inidonee a travolgere la legittimità della prova, salva la proposizione di incidente di falso.

2.3 Tutte le ulteriori censure, ivi comprese quelle proposte con il ricorso per motivi aggiunti, sono state oggetto in gran parte oggetto di trattazione in plurime pronunce che ne hanno ritenuto l'infondatezza. (ex multis: Cons. stato, sez. VI, sentenze 15 febbraio 2021, n. 1356, 4 febbraio 2021 nn. 1050, 1013, 1017, 1019 e 1053)

2.4 Con riferimento in particolare al secondo motivo di ricorso con cui parte ricorrente lamenta che, essendo stata ammessa solo a seguito di provvedimento giudiziale, a sostenere la prova scritta non ha potuto usufruire del preavviso di quindici giorni come previsto nel bando e che, pertanto, ha sofferto il disagio dei ristretti tempi per organizzare il viaggio su Roma e una condizione di stress tali da pregiudicare la serenità nello svolgimento della prova scritta.

La censura appare oltremodo generica e comunque palesemente infondata.

Quanto al profilo di censura relativo alla asserita violazione della par condicio tra i candidati, va evidenziata la sua genericità, oltre alla carenza di prova di elementi concreti, circostanziati e specifici a dimostrazione dell'incidenza pregiudizievole del preavviso inferiore ai quindici giorni. Inoltre se se al preavviso di quindici giorni dovesse attribuirsi la funzione di consentire ai candidati di approfondire la loro preparazione in vista della prova, nel caso di specie la ricorrente, ammessa con provvedimento giudiziale di agosto 2018 a sostenere la prova scritta, doveva già avere consapevolezza dell'imminenza della stessa, ma se il termine di preavviso è, come più propriamente appare, funzionale unicamente a consentire ai candidati di conoscere il giorno della prova e di potersi organizzare per tempo, l'avvenuta conoscenza così come la effettiva partecipazione alla prova da parte della ricorrente sono idonee a ritenere l'irrilevanza del mancato preavviso.

2.5 Destituita di fondamento è poi la dedotta violazione del principio di unicità della prova.

Sul punto le pronunce, anche del Giudice di appello e da cui il Collegio non ravvisa elementi per discostarsene, sono copiose: "Occorre premettere, in linea di fatto che, come da avviso pubblicato sulla G.U.R.I. n. 73 del 14 settembre 2018, la prova scritta del concorso per dirigenti scolastici si è svolta in data 18 ottobre 2018 e, per i soli candidati della regione Sardegna, in data 13 dicembre 2018. Infatti, questi ultimi non avevano potuto sostenere la prova scritta il 18 ottobre 2018 a seguito dell'ordinanza del sindaco di Cagliari n. 62/2018 (pubblicata nella tarda serata del 17 ottobre 2018) con cui era stata disposta la chiusura, per allerta meteo, di tutte le scuole di ogni ordine e grado e degli uffici pubblici siti nel comune per l'intera giornata del 18 ottobre 2018.

Ebbene, rileva il Collegio che l'art. 8, comma 12, del bando prevede che, qualora, «per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio», il che, evidentemente, implica una possibilità di deroga al principio di unicità della prova, essendo altamente inverosimile che eventuali cause di forza maggiore impeditive dello svolgimento della prova riguardino simultaneamente tutte le sedi decentrate.

La deroga era, pertanto, ammessa dalla stessa lex specialis in casi eccezionali, tra i quali indubbiamente rientra l'improvvisa e imprevedibile chiusura delle scuole e degli uffici pubblici disposta dalla competente autorità locale per ragioni di forza maggiore, sicché, nella specie, risulta ampiamente giustificato lo slittamento delle prove limitatamente alla regione della Sardegna.

Tutt'al contrario, irragionevole e sproporzionato si sarebbe rivelato lo slittamento della prova su tutto il territorio nazionale a cagione della oggettiva impossibilità di svolgimento, nella data prestabilita, in una sola regione per la sopravvenuta imprevedibile indisponibilità della relativa sede.

A ciò si aggiunga la carenza di allegazione e di prova sia in ordine all'indebito vantaggio, concreto e specifico, di cui avrebbero fruito i concorrenti sardi (alla luce della comprovata diversità delle domande sottoposte ai candidati nella sessione del dicembre 2018, atteso che il comitato tecnico scientifico risulta aver predisposto differenti prove per le due sessioni d'esame, garantendo l'equivalenza, per grado di difficoltà, dei quesiti e l'omogeneità di valutazione da parte delle commissioni esaminatrici in applicazione degli stessi quadri di riferimento relativi ai criteri), sia in ordine al pregiudizio, concreto e specifico, subito dagli odierni appellanti e all'incidenza causale sull'esito negativo della prova da essi sostenuta." (Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2021 n. 1050).

2.6 Priva di qualunque supporto probatorio è il motivo di impugnazione con cui parte ricorrente prospetta che i candidati che hanno sostenuto la prova il 13 dicembre 2018 in quanto ammessi con riserva sarebbero sati penalizzati dalla Commissione nella correzione delle prove scritte e che vi sarebbe stata, altresì, la violazione dell'anonimato in quanto i loro compiti sarebbero stati facilmente distinguibili dagli altri sia per la diversità delle domande, sia perchè associati alle sede e data di svolgimento (13 dicembre 2018 a Roma, prova programmata per i c.d. "ricorristi" ammessi in sede cautelare).

Il Collegio rilevato in primo luogo che la violazione dell'anonimato si sostanza nella possibilità di conoscere previamente a quale specifico soggetto sia da attribuire una data prova e non certo nella possibilità di ricondurre centinaia di prove a candidati genericamente facenti parte di un gruppo, ritiene altresì che la diversa percentuale (12,6 %, dei c.d. "ricorristi" rispetto alla media del 40% degli altri candidati) dei candidati che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, avrebbero superato la prova scritta e che costituirebbe, sempre secondo la prospettazione di parte ricorrente una prova del pregiudizio con cui la Commissione avrebbe corretto i compiti di coloro che erano stati ammessi con provvedimento giudiziale, in realtà possa al contrario proprio essere sintomo (e conferma) del diverso e maggior grado di preparazione dei candidati che avevano già utilmente superato la prova preselettiva.

Pertanto le asserzioni di parte ricorrente sul punto restano tali e prive di qualunque supporto probatorio.

2.7 Con ulteriore motivo parte ricorrente propone molteplici censure, tutte parimenti infondate.

In relazione alla censura relativa al mancato svolgimento contemporaneo delle prove, la richiamata giurisprudenza ha già rilevato la sua genericità, oltre alla carenza di prova di elementi concreti, circostanziati e specifici a dimostrazione dell'incidenza pregiudizievole dell'eventuale sfasamento dell'orario d'inizio sul paritario trattamento dei candidati (a prescindere dal rilievo che non era ragionevolmente esigibile la perfetta coincidenza dell'inizio delle prove anche in conseguenza della loro diversa dislocazione in diverse aule).

Privi di pregio sono i profili di censura relativi alla formulazione dei quesiti sottoposti ai candidati sub specie di "risoluzione di casi", in asserita violazione delle previsioni del bando, e dei quesiti in lingua straniera, in quanto la lex specialis non era affatto ostativa alla formulazione di quesiti strutturati come "casi", a prescindere dal rilievo che, nella specie, i cosiddetti "studi di casi" non consistevano in altro che nella descrizione delle azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto individuati dai quesiti somministrati, risolvendosi quindi in domande 'classiche' a risposta aperta. Per il resto - e con specifico riferimento alle doglianze dell'asserito diverso grado di difficoltà dei quesiti di lingua straniera, non omogenea tra le diverse lingue - i motivi all'esame impingono nel merito delle determinazioni rimesse alla discrezionalità tecnica del comitato scientifico e, rispettivamente, della commissione, in parte qua non inficiate da macroscopica

illogicità o irragionevolezza.

2.8 Parimenti infondato è il motivo, con cui si deduce la violazione del principio di anonimato.

Trattasi, invero, di prospettazione meramente ipotetica e priva di ogni suffragio probatorio, risultando per contro dalla documentazione acquisita al giudizio (v., in particolare, la sopra citata relazione ministeriale e documentazione) l'adozione delle seguenti modalità, proprio a garanzia dell'anonimato:

- all'inizio della prova, il candidato ha estratto da un'urna un modulo cartaceo su cui era stampato il codice anonimo (i codici sono stati stampati in numero triplo rispetto al numero dei candidati previsti);

- al candidato è stato consegnato anche un altro modulo cartaceo su cui erano stampati i propri dati anagrafici;

- entrambi i moduli sono stati controfirmati dal candidato;

- alla fine della prova, il candidato ha inserito sull'applicativo il codice anonimo, che è stato salvato nel tracciato record del file .BAC, criptato;

- sia il modulo cartaceo contenente il codice personale anonimo che quello contenente i dati anagrafici sono stati inseriti in una busta internografata sigillata;

- le buste di tutti i candidati sono state quindi riposte dal comitato di vigilanza in una busta A4, sigillata e siglata, a sua volta inserita in un plico A3, sui cui lembi di chiusura il comitato di vigilanza ha di nuovo apposto la firma e la data;

- tale materiale è stato consegnato in condizioni di massima sicurezza ai direttori degli uffici scolastici regionali e da questi recapitati al Ministero, affinché venissero presi in custodia dai carabinieri fino alla conclusione delle operazioni di correzione;

- l'associazione tra candidato e codice anonimo era conservata solo qui, in forma cartacea, dentro buste internografate e sigillate e sotto il controllo delle forze dell'ordine;

- il file .BAC (contenente il solo codice anonimo e non anche i dati anagrafici del candidato) è stato caricato attraverso un canale sicuro, garantito dalle credenziali del responsabile d'aula, sulla piattaforma Cineca, che ne ha controllato l'integrità (se anche un solo bit del file fosse stato danneggiato o mancante, il file sarebbe risultato indecifrabile e sarebbe stato segnalato un errore al responsabile d'aula);

- è altresì stato controllato che il codice anonimo contenuto nel file non fosse già stato caricato (infatti, due compiti non potevano avere lo stesso codice anonimo, altrimenti sarebbe stato segnalato un errore);

- una volta terminati tutti i caricamenti per ogni file .BAC in un database protetto, a cui può accedere il solo personale tecnico di Cineca autorizzato a gestire la procedura, sono state caricate le informazioni in esso contenute tra cui il codice anonimo e le risposte alle varie domande in ordine numerico;

- tutti i compiti sono stati quindi caricati in tale database e ad ogni compito è stato associato un numero progressivo di caricamento (univoco e non ricollegabile al codice anonimo);

- ogni compito quindi poteva essere identificato in base al codice anonimo e all'id di caricamento;

- dopo la nomina di tutte le sotto-commissioni, ad ogni compito è stato associato casualmente un nuovo codice identificativo, ovvero un numero compreso tra 1 e 9.376 (corrispondente al numero totale dei compiti da correggere);

- quest'ultimo identificativo (corrispondente al codice presente sulla scheda di valutazione e a quello riportato all'interno dei verbali di correzione) era il solo visualizzato dalla commissione giudicatrice;

- ogni compito era quindi identificabile dal codice di correzione, dall'id di caricamento e dal codice anonimo;

- quando una commissione accedeva alla piattaforma web per correggere i compiti, poteva visualizzare (come riscontrabile dai verbali) solo il codice di correzione del compito e le risposte in esso contenute, mentre non poteva in alcun modo risalire al codice anonimo associato al codice di correzione, poiché tale associazione era conservata unicamente nel (protetto) database Cineca, sicché la commissione non poteva accedere al codice anonimo e, in generale, all'identità del candidato;

- solo dopo aver assegnato i voti a tutti i compiti ed associato ad ogni compito la propria scheda di valutazione, è stato possibile accedere alla fase di scioglimento dell'anonimato;

- a tal fine, il presidente coordinatore, riunita la commissione in seduta plenaria, azionava il pulsante che segnalava l'inizio delle attività di scioglimento dell'anonimato;

- da tale momento, i voti e le schede di valutazione assegnati ai compiti sono divenuti immodificabili;

- a questo punto, la commissione ha proceduto all'apertura delle buste internografate ed ha riportato, sull'apposita funzione predisposta dalla piattaforma, solo l'associazione, riscontrata busta per busta, tra codice anonimo e dati anagrafici del candidato (codice fiscale, cognome e nome);

- questi dati sono stati salvati nel database Cineca;

- la commissione, in tale fase, era però all'oscuro del voto assegnato al compito, venendone a conoscenza solo tramite il codice di correzione e non attraverso il codice anonimo;

- pertanto la commissione, quando correggeva i compiti, non aveva accesso ad alcuna informazione riguardante i candidati, e quando caricava in piattaforma l'associazione candidato-compito (aprendo la busta internografata), non vedeva quale compito - e quindi quale voto - stava associando al candidato, con assoluta garanzia dell'anonimato;

- associati tutti i codici fiscali a tutti i codici anonimi, si aveva quindi accesso al riepilogo dei risultati (solo in questo momento, sul database Cineca, era presente l'associazione tra il codice fiscale del candidato e il codice anonimo e anche quella tra il codice anonimo e il compito e quindi il voto), sulla cui base è stata predisposta la lista degli ammessi alla prova orale.

2.9 Destituito di fondamento è il motivo, con cui la ricorrente si duole delle disfunzioni e dell'inidoneità tecnica del software, anche in rapporto al tempo di 150 minuti assegnato ai candidati per la redazione dell'elaborato, in quanto:

- per un verso, si tratta, ancora una volta, di doglianze del tutto generiche, non essendo state allegate disfunzioni concrete e specifiche (infatti, se effettivamente il sistema informatico avesse fatto registrare anomalie, sarebbe stato onere della ricorrente rappresentare tale circostanza alla commissione o al personale di assistenza presente alla prova e pretendere una verbalizzazione sul punto);

- per altro verso, risulta che le postazioni dotate di attrezzature informatiche e munite dell'applicativo software del concorso, messe a disposizione dei candidati, erano state più volte collaudate da tecnici individuati dalle amministrazioni scolastiche (v. la relazione ministeriale del 14 giugno 2019, prodotta dalla difesa erariale);

- i lamentati «malfunzionamenti» del sistema appaiono invece riconducibili alla erronea applicazione delle impostazioni generali del programma (di per sé tecnicamente corrette), imputabile al singolo concorrente, tant'è che il funzionamento dell'applicativo utilizzato risulta essere stato illustrato in anticipo a tutti i concorrenti attraverso le istruzioni pubblicate sul sito istituzionale del MIUR unitamente ad un video esplicativo della procedura, mentre le segnalazioni al servizio di assistenza pervenute da alcuni candidati si sono rivelate riconducibili non già a disfunzioni del sistema, ma all'erroneo uso della piattaforma da parte degli stessi candidati (v. la citata relazione ministeriale).

2.9 In reiezione del profilo di censura relativo all'asserita applicazione di un diverso metro di valutazione circa l'uso dei testi ammessi quale disciplinato dall'art. 13, comma 8, della lex specialis e dalle indicazioni generali diramate il 18 settembre 2018, si rileva che la doglianza si presenta sguarnita anche solo di un principio di prova, non avendo la ricorrente allegato e provato elementi precisi, circostanziati e concordanti a sostegno della dedotta disparità: né in ordine all'asserito diverso operato dei vari comitati di vigilanza o delle varie commissioni di esame, né in ordine alla relativa incidenza causale, concreta e specifica, sull'esito negativo delle prove da essi sostenute.

2.10 In reiezione dell'ultimo motivo di ricorso - con cui la ricorrente censura la previsione dell'art. 3, comma 6, del bando di concorso secondo cui «tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati in domanda», da ritenersi lesiva dell'art. 2 d.P.R. n. 487/1994, poiché la verifica del possesso dei requisiti andrebbe compiuta preliminarmente nei confronti di tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione onde, attraverso la previa esclusione di coloro che non siano in possesso dei requisiti, possa essere ristretta la platea dei concorrenti a tutto beneficio della loro condizione -, si osserva che:

- in primo luogo la censura deve ritenersi inammissibile, sia per la mancata impugnazione specifica in parte qua del bando, sia per carenza di interesse e per difetto di legittimazione a ricorrere, attesa l'inconfigurabilità di un nesso eziologico tra l'asserita illegittima ammissione alla prova scritta di concorrenti in ipotesi privi dei requisiti di partecipazione, e la posizione soggettiva della ricorrente, in particolare la posizione assunta in graduatoria, atteso che la prova di questi ultimi è stata giudicata negativamente dalla commissione e quindi non ha consentito loro di conseguire il punteggio minimo necessario all'ammissione alla prova orale;

- in secondo luogo, la censura è anche infondata nel merito, poiché la previsione di riservare la fase di verifica del possesso dei requisiti autocertificati dai candidati all'esito dell'espletamento delle prove concorsuali risponde a criteri di buon andamento dell'amministrazione, in quanto diretta a circoscrivere l'espletamento di tale attività accertativa ai soli concorrenti che abbiano superato tutte le prove concorsuali, come del resto è ordinariamente previsto per qualsivoglia procedura concorsuale.

2.11 Non può trovare accoglimento l'istanza istruttoria di un'indagine peritale sulle correlative procedure informatiche, in considerazione della sua natura esplorativa, come tale inammissibile.

3. In conclusione il ricorso introduttivo e quelli per motivi aggiunti non possono trovare accoglimento.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Ministero resistente delle spese processuali che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Consigliere

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Silvia Piemonte        Giuseppe Sapone
       
       
       
       
       
IL SEGRETARIO


Rispondi

Da: TORNATE ALLA DAD !27/11/2021 12:01:59
La DAD al 100% presenta molti vantaggi.
Con la DAD al 100% si mettono in circolazione meno persone, dunque meno inquinamento. In un periodo di pandemia è poi il modo più sicuro per ridurre i contagi nelle scuole; secondo voi è più efficace il vaccino o il distanziamento? Se non pochi vaccinati si sono contagiati perché sono stati a contatto con altre persone, è ovvio che il distanziamento è più sicuro del vaccino.
Chi non ha il super green pass poi potrebbe lavorare ancora, come fa a contagiare se esercita la professione a distanza?
Il problema delle supplenze potrebbe sparire a distanza: se un docente è assente, semplicemente la classe non fa lezione, non serve un sorvegliante. Effettivamente a distanza i problemi di vigilanza sono ridotti rispetto alla didattica in presenza, i ragazzi a distanza non possono picchiarsi, non possono stuprare le ragazze, non possono lanciare oggetti ai docenti, ecc... . Una scuola decisamente migliore.
Fate la didattica a distanza tutto l'anno nelle scuole superiori! Per molte materie funziona bene! La DAD probabilmente è la soluzione più sicura ed economica che ci sia in questo momento per la scuola superiore italiana, perché spendere soldi per tamponi e mascherine durante un' emergenza sanitaria se la DAD funziona e permette di ridurre a 0 la probabilità di contagio a scuola? Per diverse materie la DAD alle scuole superiori funziona e funziona bene e ci sono tanti docenti e studenti che apprezzano questa modalità di fare lezione. Continuate con la didattica a distanza, è la soluzione migliore, non perdete tempo con vaccini, green pass, ingressi scaglionati e altre cavolate! Nonostante le critiche provenienti da diverse parti (in particolare da certi media, che fanno credere a certe persone che tutti i docenti e gli studenti italiani vorrebbero la didattica in presenza), si può dire che la didattica a distanza nelle scuole superiori per molte discipline funziona e forse è persino migliore della didattica in presenza. Ci sono ragazzi che in classe non intervenivano mai e che si distraevano spesso, mentre a distanza, messi da soli nella loro camera davanti allo schermo di un pc, sorprendentemente hanno appreso meglio che in classe. C'è anche da considerare il fatto che molti studenti delle superiori sono pendolari, a volte residenti molto lontano dalla scuola e pertanto costretti a svegliarsi molto presto la mattina, arrivando mezzi addormentati in classe. Con la didattica a distanza tali ragazzi hanno la possibilità di dormire di più e potrebbero avere maggiore reattività a casa rispetto a quando sono in classe. La didattica a distanza è una grande innovazione e in molti casi funziona bene nelle scuole superiori; dovrebbero permetterla anche in assenza di pandemia! La DAD presenta tanti vantaggi ed è anche più equa della didattica in presenza sotto certi aspetti: gli studenti pendolari costretti a svegliarsi presto per andare a scuola non sono svantaggiati rispetto agli studenti che risiedono a pochi metri dalla scuola? Alcuni studenti pendolari che in classe non facevano quasi nulla, a distanza hanno partecipato con più attenzione, conseguendo risultati migliori rispetto a quando erano in classe.

Petizione per continuare con la DAD fino alla fine dell'emergenza sanitaria (oltre 200000 firme sinora):

https://www.change.org/p/mario-draghi-superiori-in-dad-fino-alla-fine-dell-emergenza-sanitaria?utm_content=cl_sharecopy_26214337_it-IT%3A0&recruiter=1167696273&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=petition_dashboard
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Da: X Ma non dicevate27/11/2021 13:07:02
Difendersi con le unghie e con i denti per riappropriarsi di ciò che gli è stato violentemente strappato dalle mani con un fare delinquenziale, per consegnarlo nelle mani di chi non lo merita, rappresenta l'esempio di chi quel lavoro lo ama veramente, a prescindere da qualsiasi motivazione che lo rende difficile e non adeguatamente retribuito.
Sono invece proprio coloro che si avventurano nei concorsi a ds, consapevoli o non della loro povertà culturale e professionale, e per questa ragione scelgono di percorrere la scorciatoia della corruzione che consente loro di appropriarsi, ma illecitamente, di un posto a ds. Però, una volta insediatisi nel ruolo, si accorgono ben presto della propria inadeguatezza e in segno di resa si abbandonano in affermazioni del tipo: il lavoro del ds è brutto, difficile, e molto impegnativo e non è assolutamente ben retribuito.
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Da: Finalmente27/11/2021 14:58:46
I ricorrenti  che soccombono iniziano  a pagare oltre gli avvocati  anche il ministero. Sarebbe ora che finisse questo ricorsificio che viene  attivato  non appena si bandisce un concorso!  Abitudine tutta italiana.
Rispondi

Da: Orm27/11/2021 17:42:07

- Messaggio eliminato -

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Da: sentenza  emrss27/11/2021 18:20:29
continuano a pagare nella vana speranza di ottenere qualcosa.
Una svolta significativa, a questo punto, potrebbero darla soltanto le indagini penali! vediamo.
Rispondi

Da: Opssss27/11/2021 19:05:17
AMEN!
Rispondi

Da: TORNATE ALLA DAD ALLE SUPERIORI !27/11/2021 21:19:01
La DAD al 100% presenta molti vantaggi.
Con la DAD al 100% si mettono in circolazione meno persone, dunque meno inquinamento. In un periodo di pandemia è poi il modo più sicuro per ridurre i contagi nelle scuole; secondo voi è più efficace il vaccino o il distanziamento? Se non pochi vaccinati si sono contagiati perché sono stati a contatto con altre persone, è ovvio che il distanziamento è più sicuro del vaccino.
Chi non ha il super green pass poi potrebbe lavorare ancora, come fa a contagiare se esercita la professione a distanza?
Il problema delle supplenze potrebbe sparire a distanza: se un docente è assente, semplicemente la classe non fa lezione, non serve un sorvegliante. Effettivamente a distanza i problemi di vigilanza sono ridotti rispetto alla didattica in presenza, i ragazzi a distanza non possono picchiarsi, non possono stuprare le ragazze, non possono lanciare oggetti ai docenti, ecc... . Una scuola decisamente migliore.
Fate la didattica a distanza tutto l'anno nelle scuole superiori! Per molte materie funziona bene! La DAD probabilmente è la soluzione più sicura ed economica che ci sia in questo momento per la scuola superiore italiana, perché spendere soldi per tamponi e mascherine durante un' emergenza sanitaria se la DAD funziona e permette di ridurre a 0 la probabilità di contagio a scuola? Per diverse materie la DAD alle scuole superiori funziona e funziona bene e ci sono tanti docenti e studenti che apprezzano questa modalità di fare lezione. Continuate con la didattica a distanza, è la soluzione migliore, non perdete tempo con vaccini, green pass, ingressi scaglionati e altre cavolate! Nonostante le critiche provenienti da diverse parti (in particolare da certi media, che fanno credere a certe persone che tutti i docenti e gli studenti italiani vorrebbero la didattica in presenza), si può dire che la didattica a distanza nelle scuole superiori per molte discipline funziona e forse è persino migliore della didattica in presenza. Ci sono ragazzi che in classe non intervenivano mai e che si distraevano spesso, mentre a distanza, messi da soli nella loro camera davanti allo schermo di un pc, sorprendentemente hanno appreso meglio che in classe. C'è anche da considerare il fatto che molti studenti delle superiori sono pendolari, a volte residenti molto lontano dalla scuola e pertanto costretti a svegliarsi molto presto la mattina, arrivando mezzi addormentati in classe. Con la didattica a distanza tali ragazzi hanno la possibilità di dormire di più e potrebbero avere maggiore reattività a casa rispetto a quando sono in classe. La didattica a distanza è una grande innovazione e in molti casi funziona bene nelle scuole superiori; dovrebbero permetterla anche in assenza di pandemia! La DAD presenta tanti vantaggi ed è anche più equa della didattica in presenza sotto certi aspetti: gli studenti pendolari costretti a svegliarsi presto per andare a scuola non sono svantaggiati rispetto agli studenti che risiedono a pochi metri dalla scuola? Alcuni studenti pendolari che in classe non facevano quasi nulla, a distanza hanno partecipato con più attenzione, conseguendo risultati migliori rispetto a quando erano in classe.

Petizione per continuare con la DAD fino alla fine dell'emergenza sanitaria (oltre 200000 firme sinora):

https://www.change.org/p/mario-draghi-superiori-in-dad-fino-alla-fine-dell-emergenza-sanitaria?utm_content=cl_sharecopy_26214337_it-IT%3A0&recruiter=1167696273&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=petition_dashboard
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Da: FUTURODS27/11/2021 23:03:15
Presto il nuovo concorso. Non c'è trippa per gatti. I ricorsi sono terminati. Noi stiamo studiando da anni e pretendiamo un concorso serio.
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