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Concorso Dirigenti scolastici 2011
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Da: Per Colibrì17/11/2021 16:50:51
La mamma dei cretini è sempre incinta!!!😂😂😂😂😂
Rispondi

Da: Per Colibrì17/11/2021 16:52:55
La mamma dei cretini è sempre incinta!!!😂😂😂
Rispondi

Da: x colibrì17/11/2021 17:54:10
mi sa che hai ragione🤦ââï
Rispondi

Da: Nostradamussssx17/11/2021 21:25:56
Ahahahqhq vedete BOCCIATONI che la sfiga che vi perseguita serve. Mi piace questo nuovo interagire. Continuate cosi, pietosamente come solo voi sapete reagire. Con quella inutilità e quella frustrazione che provate nel vedere che vostri conoscenti vi dirigono da 3 anni. Voi che non siete riusciti (per demerito) a raggiungere quello che per anni e salatamente avete agognato. Grazie per essere ancora in questo forum a rappresentare la vostra inferiorità. Sono quasi emozionato al pensiero che queste interlocuzioni dureranno per anni. Tutti gli anni che avremo davanti dove io continuerò a prendervi per il culo!
Rispondi

Da: Nostrasignora17/11/2021 22:17:14
Povera bulla. Che vita infelice sentirsi bene solo infierendo. Spero ora tu ti senta meglio. Ma, fidati, così non guarirai mai dai tuoi enormi problemi. Noi possiamo provare a capire il tuo disagio, sopportarti sapendo che fai così per vis della tua solitudine, ma per star davvero meglio devi farti curare da uno bravo.
Rispondi

Da: Colibrì17/11/2021 22:48:19
Nostra signora for president!
Per chi parla di sua madre (dicendo che è sempre incinta): rispetta almeno la donna che ti ha partorito.
Rispondi

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Da: Ricorrenti alla riscossa17/11/2021 23:08:19
E' stato deciso di rimuovere tutti i vincitori del concorso 2017 dalle presidenze e mettere i bocciati a partire da lunedì 22 novembre. 2500 scuole italiane saranno guidate dai ricorrenti, finalmente è fatta giustizia
Rispondi

Da: Ricorrenti alla riscossa17/11/2021 23:08:47
E' stato deciso di rimuovere tutti i vincitori del concorso 2017 dalle presidenze e mettere i bocciati a partire da lunedì 22 novembre. 2500 scuole italiane saranno guidate dai ricorrenti, finalmente è fatta giustizia
Rispondi

Da: Lapsus18/11/2021 00:21:19
2921
Rispondi

Da: Marcolino7718/11/2021 02:07:24
Pubblicato il 05/11/2021
N. 07386/2021REG.PROV.COLL.
N. 03550/2021 REG.RIC. N. 03569/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3550 del 2021, proposto da

............... rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio
Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE TOSCANA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici
è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2021 il Cons. Dario Simeoli e udito per le parti appellanti l'avvocato Federica Scafarelli, per delega dell'avvocato Antonio Salerno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1.â' I fatti principali, utili ai fini del decidere, possono essere così sintetizzati: - gli odierni appellanti â' partecipanti al concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione, con decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017, per il reclutamento di circa 2.425 dirigenti scolastici â' impugnavano, unitamente ad altri candidati: i) il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero n. 1134 del 2018, nella parte in cui, nel rendere noti i nominativi dei candidati ammessi alla prova scritta del predetto concorso, non li aveva inclusi nell'elenco, non avendo gli stessi ottenuto nella prova preselettiva un punteggio pari a quello dell'ultimo candidato collocatosi in posizione utile; ii) il bando di concorso, nella parte in cui aveva individuato la soglia minima di ammissione alla prova scritta in 71,7/100 punti da conseguire nella prova preselettiva, in luogo dei 60/100 punti che attesterebbero il raggiungimento della sufficienza, prevedendo la possibilità di accedere alla prova scritta di un limitato numero di candidati parti a 8.700 unità;
-    con un unico motivo di gravame, gli istanti lamentavano la violazione e falsaapplicazione dell'art. 400, comma 11, del d.lgs. n. 297 del 1994 e l'eccesso di potere per irragionevolezza e contrasto con principio del favor partecipationis, in quanto la prova preselettiva avrebbe dovuto assolvere al solo compito di sfoltire la platea dei candidati e non già, come era avvenuto nel caso di specie, quello di saggiare le conoscenze e la preparazione dei candidati;
-    sennonché, in conseguenza dell'ammissione con riserva alle prove scrittedisposta in via cautelare (ordinanza cautelare n. 5978 del 2018 di questo Consiglio di Stato), le situazioni relative ai singoli ricorrenti si diversificavano, posto che: alcuni non partecipavano alla prova scritta; altri non superavano le ulteriori prove del concorso; altri ancora, raggiungendo risultati positivi nelle prove successive, si collocavano in posizione utile nella graduatoria di merito finale;
-    le odierne appellanti impugnavano, con motivi aggiunti, la graduatoria definitiva del concorso e gli ulteriori atti di rettifica;
-    il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza n. 13407 del 14 dicembre 2020, respingeva integralmente il ricorso collettivo introduttivo del giudizio e dichiarava improcedibili i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse;
-    in sintesi, il giudice di prime cure, richiamando a sostegno la propria giurisprudenza, statuiva che:
«la previsione, a scopi di semplificazione ed accelerazione dell'iter concorsuale, della necessità di sottoporre i candidati ad una prova preliminare preordinata ad accertare il possesso da parte loro di requisiti culturali di base non appare irragionevole; essa, infatti, consente di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte, con conseguente riduzione della complessità e dei tempi della procedura, attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la parità di trattamento degli interessati»;
«la previsione della prova preselettiva nell'ambito di una procedura concorsuale è un modulo organizzativo che l'Amministrazione può adottare laddove il numero di domande di partecipazione sia esorbitante o comunque tale da determinare delle sensibili lungaggini procedimentali»;
«questi principi sono stati poi recepiti anche nel c.d. "decreto concretezza" (legge n. 56/2019) che, proprio al fine di raggiungere obiettivi di semplificazione dell'attività amministrativa, art. 3, co. 6, lettera b), ha disposto che le procedure concorsuali possano prevedere "1) la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi; 2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi"»; «la previsione per cui l'accesso alle prove scritte del concorso per dirigenti scolastici in argomento sia stato consentito a un numero di candidati ristretto, pari a 8.700 unità, oltre ad essere conforme alla legge, non è neppure particolarmente rigorosa e rientra nella sfera, assai ampia, di discrezionalità rimessa al Ministero resistente, funzionale all'esigenza di compiere, anche in questo caso, una semplificazione dell'iter procedimentale, riducendone la complessità e, dunque i tempi, perseguendo finalità di semplificazione».
2.â' Avverso la predetta sentenza, le professoresse Cirillo e Cascella hanno proposto due separati â' ma in buona parte sovrapponibili â' atti di gravame. Le due appellanti â' premesso di avere superato sia la prova scritta che l'ulteriore successiva prova orale, collocandosi utilmente nella relativa graduatoria nazionale del 1 agosto 2019 e successive rettifiche ed integrazioni â' deducono, in sintesi, che:
i)    il giudice di prime cure, non avrebbe colto la diversità della posizione deicandidati che, come le appellanti, hanno superato le prove concorsuali e hanno impugnato (correttamente, tempestivamente e ritualmente) la graduatoria finale e gli atti di rettifica;
ii)    la graduatoria di merito del concorso 2018 sarebbe stata nel frattempo trasformata «in una sorta di graduatoria ad esaurimento», per effetto dell'art. 6-bis del decreto 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, «stravolgendo giuridicamente e sostanzialmente la ratio concorsuale che aveva caratterizzato la procedura e la rilevanza selettiva delle prove alle quali i candidati dovevano sottoporsi», e tale sopravvenienza normativa dovrebbe comportare la sostanziale declaratoria di cessata materia del contendere in applicazione del c.d. principio dell'assorbimento (come positivizzato dall'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n.
115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168);
iii)    la platea dei candidati, seppure ammessi alle successive prove in ragione diprovvedimenti cautelari, avrebbe 'diritto' alla definitiva cristallizzazione della posizione concorsuale, anche in ragione della esigenza di salvaguardare la copertura delle sedi di titolarità e, quindi, il funzionamento degli organici scolastici;
iv)    sotto altro profilo, i rispettivi Uffici scolastici regionali, nel consentire l'individuazione della Provincia di spettante titolarità (accantonando la relativa sede) e, quindi, nel manifestare acquiescenza spontanea seppure non seguita dalla stipula del contratto, avrebbero ingenerato un affidamento pieno della parte e, soprattutto, il diritto della stessa alla definitiva collocazione in graduatoria anche a prescindere dal principio dell'assorbimento e del consolidamento delle posizioni;
v)    da ultimo, ai fini del sostanziale raggiungimento della soglia di sbarramento,andrebbe evidenziata l'ambiguità di una domanda contenuta nel test preselettivo (il quesito numero 94), laddove, a fronte della pretesa univocità della risposta esatta, almeno due opzioni sarebbero corrette, assumendo tale aspetto rilievo dirimente soprattutto per coloro che, come la professoressa Cirillo, avevano ricevuto un punteggio a immediato ridosso della soglia di sbarramento (nella specie, 71,40), posto che l'attribuzione della risposta sbagliata alla domanda in questione avrebbe determinato la sottrazione di 0,3 punti che, se invece fosse stato correttamente attribuito, avrebbe determinato il raggiungimento del punteggio utile ai fini del superamento della prova preselettiva.
3.â' Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione, sia pure con memoria di mero stile, insistendo per il rigetto del gravame.
4.â' Con ordinanze 11 giugno 2021, n. 3144 e n. 3145, la Sezione â' «Rilevato che: le questioni di fatto e diritto implicate nella presente controversia necessitano di approfondimenti incompatibili con il carattere sommario tipico della presente fase cautelare e che occorre definire celermente la questione nel merito; l'unica tutela allo stato concedibile consiste nella sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, del c.p.a» â' ha fissato per la trattazione del merito l'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2021.
5.â' All'odierna udienza, le due cause sono state discusse e trattenute in decisione.
6.â' Va in primo luogo disposta la riunione degli appelli in epigrafe, avendo gli stessi ad oggetto la medesima sentenza.
6.1.â' Ancora in via preliminare, si osserva che non sono stati sollevati motivi specifici di gravame avverso i capi della sentenza di primo grado che hanno escluso l'illegittimità del bando di concorso per cui è causa.
In ogni caso, per completezza, si osserva la statuizione del giudice di primo grado è conforme alla giurisprudenza della Sezione, secondo cui l'art. 400, comma 11, del decreto legislativo n. 297 del 1994, nel prevedere che, in materia di concorsi per titoli ed esami «l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva», si limita a stabilire una soglia minima non raggiunta la quale non è mai consentito l'accesso alla prova successiva. La citata disposizione, mentre preclude di scendere sotto la soglia dei 6/10, non impedisce invece la possibilità che, per concorsi come quello in esame, sia stabilita una soglia minima più alta, «ciò che in sé corrisponde all'esigenza, ragionevole ed apprezzabile favorevolmente, di effettuare â' soprattutto nei concorsi caratterizzati da un altro numero di partecipanti e di posti banditi â' una stringente selezione dei più meritevoli, in perfetta linea con i principi scolpiti dall'art. 97 Cost.» (cfr. Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza n. 5639 del 2015).
In definitiva, la previsione del bando, oltre a essere conforme alla legge, non è neppure particolarmente rigorosa e risponde all'esigenza di compiere una selezione stringente dei più meritevoli.
7.â' Il motivo di gravame incentrato sul quesito n. 94 dei test preselettivi è inammissibile, stante la sua integrale novità. Ai sensi dell'art. 104 del c.p.c., il 'thema decidendum' del giudizio di appello è circoscritto dalle censure ritualmente sollevate in primo grado nei limiti in cui sono criticamente e specificamente riproposte nei mezzi di gravame, fatta salva la sola possibilità di produrre nuovi documenti e proporre motivi aggiunti, e sempre che la conoscenza tardiva di fatti e documenti non sia imputabile a negligenza della parte che li fa valere tardivamente e per la prima volta in appello.
8.â' Sotto altro profilo, non è ravvisabile sulla vicenda in esame alcuna acquiescenza della controparte pubblica.
Come è noto, l'acquiescenza non può desumersi, di per sé, dall'esecuzione del dictum giudiziale la quale è doverosa per l'Amministrazione soccombente, a meno che nell'ambito dell'esecuzione così intrapresa quest'ultima dichiari in modo espresso di accettare la decisione o comunque tale accettazione sia inequivocabilmente evincibile dal complessivo comportamento tenuto. Occorre cioè â' per ritenere superati gli atti impugnati â' che le statuizioni giudiziali siano a tal punto condivise e fatte proprie dall'Amministrazione stessa da configurare la conseguente attività da essa posta in essere non come mera esecuzione della sentenza medesima, ma come autonoma manifestazione del potere di autotutela all'Amministrazione pur sempre spettante in ordine ai suoi precedenti atti. In mancanza di ciò, il segmento conformativo dell'azione amministrativa riveste una rilevanza del tutto provvisoria e condizionata all'esito del giudizio nel merito.
Nel caso di specie, le appellanti sono state ammesse soltanto 'con riserva' â' così come gli altri concorrenti che non hanno superato i test preselettivi â' alle ulteriori prove del concorso, il cui esito favorevole non può perciò far venir meno la res litigiosa. L'Amministrazione ha agito al dichiarato fine di dare provvisoria esecuzione ad una pronuncia interinale del giudice amministrativo di primo grado. Non a caso gli Uffici Regionali Scolastici, pur avendo consentito alle appellanti di individuare le sedi scolastiche, non le hanno mai convocate per la stipula del contratto.
9.â' Deve poi escludersi la possibilità di applicare il principio dell'assorbimento, in coerenza con la giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 5336 del 2020; Sez. VI, n. 3001 del 2013, n. 106 del 2012, n. 7002 del 2010 e n.4771 del 2010).
Detto principio, positivizzato con riguardo ad una classe di ipotesi circoscritte dall'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella l. 17 agosto 2005, n. 168 â' secondo cui «conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela» â' è volto ad evitare che il superamento delle prove di un esame di abilitazione venga reso inutile dalle vicende processuali successive al provvedimento con il quale un giudice o la stessa amministrazione, in via di autotutela, abbiano disposto l'ammissione alle prove di esame o la ripetizione della valutazione. La disposizione, in tal modo, ha esteso agli esami di abilitazione professionale un orientamento già elaborato dalla giurisprudenza amministrativa per gli esami di maturità (per un richiamo a tale orientamento, cfr. Sez. IV, 12 ottobre 2017 n. 4729), laddove il giudizio di maturità finale, per la sua prevalenza finale, consentiva di ritenere assorbito un giudizio di non ammissione, superato da un provvedimento interinale di ammissione con riserva e da un giudizio finale di acquisita maturità.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 1 aprile 2009, n. 108, nel disattendere la sollevata questione di legittimità costituzionale, ha posto in rilievo che la disposizione, come già evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, non si applica ai concorsi pubblici, ma solo agli esami di abilitazione, atteso che questi ultimi sono volti ad accertare l'idoneità dei candidati a svolgere una determinata attività professionale ed accertata questa idoneità, tale attività deve potersi liberamente esplicare. L'accertamento deve essere compiuto da un organo imparziale e dotato di adeguate competenze e, mentre è necessario che l'accertamento vi sia, non è decisivo che esso abbia luogo nel corso dell'ordinario procedimento amministrativo di esame o a seguito di un provvedimento giurisdizionale o di autotutela amministrativa, sicché la disposizione impugnata evita che gli effetti di un simile accertamento, già compiuto, vengano travolti dal risultato del processo, eventualmente avviato in conseguenza della conclusione negativa di un precedente accertamento. Sul primo accertamento negativo, in definitiva, la legge fa prevalere quello successivo, avente esito positivo, sulla base di una scelta operata dal legislatore in sede di bilanciamento di interessi contrapposti. In seguito all'arresto della Corte costituzionale, anche l'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, con la sentenza 28 gennaio 2015 n. 1, ha avuto modo di ribadire il principio della inapplicabilità ai concorsi pubblici della «sanatoria introdotta dall'art. 4, comma 2-bis, della legge n. 168/2005, [â] perché essa deve ritenersi ammessa soltanto per le varie ipotesi di procedimenti finalizzati alla verifica della idoneità dei partecipanti allo svolgimento di una professione il cui esercizio risulti regolamentato nell'ordinamento interno ma non riservato ad un numero chiuso di professionisti mentre va esclusa per le selezioni di stampo concorsuale per il conferimento di posti a numero limitato [â]».
9.1.â' A conclusioni diverse non può giungersi neppure richiamando l'art. 6bis del decreto 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha inserito all'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il seguente comma 2-bis, secondo cui: «Dopo la nomina dei vincitori di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, gli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 90 del 24 novembre 2017, sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
La disposizione appena riportata, come risulta dalla sua piana interpretazione letterale, non ha trasformato retrospettivamente â' come ritengono le appellanti â' la procedura concorsuale bandita in una procedura di mera abilitazione, bensì ha sostanzialmente disposto un aumento dei posti messi a concorso, da coprirsi con i candidati che siano comunque risultati «idonei» e tale qualificazione spetta a coloro che abbiano superato tutte le prove in cui si articola la procedura selettiva, ivi compreso il test di ingresso (il richiamato precedente di questa Sezione di cui alla sentenza 7 gennaio 2021, n. 200, in disparte ogni altra considerazione, riguardava un concorso diverso e per il quale era intervenuta una normativa diversamente formulata).
9.2.â' Resta ovviamente devoluta alla valutazione discrezionale dell'amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge, la possibilità di consolidare il rapporto di impiego con le appellanti (valorizzando, ad esempio, il superamento delle prove scritte e orali e l'impellente necessità di copertura degli organici) sulla base di ulteriori e sopravvenute valutazioni o esigenze.
10.- Gli appelli riuniti vanno quindi respinti.
10.1. â' In ragione della peculiarità della vicenda contenziosa e delle questioni di diritto emerse, sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio. P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite del secondo grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Dario Simeoli, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere


    L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE
    Dario Simeoli    Sergio De Felice





IL SEGRETARIO


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Da: Ancora.18/11/2021 07:36:17

- Messaggio eliminato -

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Da: Pippo_202118/11/2021 09:01:55
Cosa significa il punto 9.2?
Qualcuno me lo sa tradurre in termini di concretezza e fattibilità?
Rispondi

Da: x sopra18/11/2021 09:48:17
le ricorrenti hanno perso il ricorso ma resteranno ds
Rispondi

Da: Pippo_202118/11/2021 13:39:33
"le ricorrenti hanno perso il ricorso ma resteranno ds"
E come è  possibile?
Allora a che serve una sentenza del CdS?
Rispondi

Da: Le ricorrenti non resteranno18/11/2021 14:22:50
Ds . Spero che il Ministero non abbia  alcuna intenzione di consolidare il rapporto  di lavoro, visto che sono state assunte con riserva ! Questi ricorrenti hanno forzato la mano facendosi  assumere perché  speravano proprio  in una soluzione come questa. Il Ministero deve dimostrare che si diventa ds rispettando le regole e non per ricorso. Inoltre  queste persone hanno sottratto  posti spettanti ad altri vincitori..
Rispondi

Da: Per Colibrì18/11/2021 14:30:26
Spiegazione e significato del proverbio "La mamma dei cretini è sempre incinta ", come quella degli idioti, degli imbecilli e degli stupidi!
Significa che di cretini se ne sono SEMPRE trovati, se ne trovano e SEMPRE se ne troveranno, perché al mondo ci saranno SEMPRE dei cretini in circolazione....
Studia cretina e somara!!!.
Rispondi

Da: Colibrì18/11/2021 16:11:33
Grazie per la superflua spiegazione. Ma sempre di tua madre parli, giacché cretina sei tu. Non l'avevi capito? Te l'ho spiegato adesso.
Rispondi

Da: x sopra18/11/2021 16:51:36
a pippo 2021
caro, la sentenza del cds fa giurisprudenza. Comunque non meravigliarti, il "suggerimento" che il cds propone al ministero fa parte esso stesso della sentenza!
Rispondi

Da: marales 18/11/2021 18:17:13
Buonasera. Secondo voi il fatto che il prossimo concorso sia su base regionale favorisce ancor più i raccomandati, gli amici degli amici ecc?
Rispondi

Da: x sopra18/11/2021 18:32:35
non ci sarà concorso prima di tre anni da adesso

Pare che i ricorrenti abbiano degli assi nella manica......
Rispondi

Da: 201118/11/2021 18:58:32

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Per Colibrì18/11/2021 19:02:52
Confermo: La mamma  dei CRETINI è sempre incinta, come quella degli idioti, degli imbecilli e degli stupidi!!!
E tu li rappresenti tutti....
Asina, leggi di più,  perché hai scarsissima elasticità mentale....
Rispondi

Da: Ricorrenti alla riscossa18/11/2021 19:07:14
Bisognerebbe disporre decine di migliaia di euro di spese legali a carico di chi soccombe
Rispondi

Da: Ricorrenti alla riscossa18/11/2021 19:17:03
ll concorso nel 2023 è un'illusione, non se ne ravvisa la necessità. Forse il bando uscirà per quella data, nulla di più.
I concorsi si devono vincere quando presenti, i ricorsi portano solo ad amarezze e perdite economiche. Aspettate e pagate...
Rispondi

Da: 201118/11/2021 19:24:25

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: XMarales18/11/2021 19:27:24
E' ovvio.
Rispondi

Da: Ricorrenti alla riscossa 1  - 18/11/2021 19:41:13
Auguri per il superamento delle prove. Devi crederci quotidianamente e non farti distrarre da altre questioni.
I corsi sono totalmente inutili, le tessere sindacali pure, proprio come eventuali master a pagamento offerti. Studia bene su diversi volumi, sarai dei nostri
Rispondi

Da: Colibrì18/11/2021 19:56:09
Elasticità mentale ne ho da vendere, tu l'educazione non l'hai mai imparata. Ma c'è di peggio. Non hai cuore. Sei una provocatrice cattiva e SOLA! Come meriti.
Non risponderò mai più ad una poveraccia come te. Fai pena, ma non possiamo farci più niente. Annega nella tua solitudine che cerchi di fronteggiare faccio lavoro.
Adios
Rispondi

Da: x sopra18/11/2021 20:11:52
colibrì sai benissimo che alla fine avrà ragione lei. Pagare ed aspettare a vuoto.
Rispondi

Da: marales 18/11/2021 20:13:55
x Ricorrenti alla riscossa

Mi conforta quanto hai detto a proposito dei corsi e delle tessere sindacali; ed è vero, bisogna studiare su più testi
Rispondi

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