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Concorso Dirigenti scolastici 2011
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Da: Ahahahahaha05/11/2021 15:37:10
Caro amico respinto xxxxxxcc legga la sentenza. Sì fatica a comprenderla, cosa assolutamente presumibile, troverò il tempo per spiegargliela
Rispondi

Da: Ahahahahaha05/11/2021 15:44:08
A proposito… Si è messa studiare finalmente? Il concorso sia vicino
Rispondi

Da: Ahahahahaha05/11/2021 15:44:33
Il concorso si avvicina
Rispondi

Da: E con esso05/11/2021 19:46:43

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Ahahahahaha05/11/2021 20:27:43

FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato il 31 maggio 2021 e depositato il successivo 7 giugno, i ricorrenti chiedono l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza presentata in data 6 aprile 2021 e formulata ai sensi sia della legge n. 241 del 1990, sia del D. lgs. n.97 del 2016. Con essa gli istanti, odierni ricorrenti, dopo aver riferito della loro partecipazione al concorso di cui al D.D.G. del 23 novembre 2017 n. 1259 finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici e lamentato possibili profili di illegittimità nello svolgimento della prova scritta (in particolare violazione dell'anonimato, assenza dei metadati, mancata verbalizzazione…) avevano chiesto l'ostensione di una molteplicità di documenti "al fine di realizzare l'interesse legittimo della istante all'esercizio del diritto di difesa, nonché ad un procedimento trasparente corretto e al fine di rendere concreto il suo diritto di accesso ai documenti amministrativi".
1.2 Si sono costituiti il Ministero resistente ed il consorzio Cineca chiedendo di rigettarsi il ricorso.
1.3 Con memoria del 17 settembre 2021 il Cineca, oltre a contestare la fondatezza del ricorso, ha rappresentato che "nel mese di giugno 2021 il MIUR, con il supporto e la collaborazione del Consorzio, ha provveduto a rendere disponibili le risultanze di "tre collaudi delle postazioni utilizzate ai fini dell'espletamento della prova scritta del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici", nonché a consegnare "i codici sorgente ostesi il 28/07/2020 e il 10/03/2021" - ossia le "parti dell'algoritmo che riguardano le fasi di salvataggio e di navigazione dei dati, per permettere ai candidati di analizzarlo e di verificare il funzionamento del programma" - e "la nota del Consorzio CINECA" del 12 maggio 2021 con i relativi allegati".
1.4 Alla camera di consiglio del 5 ottobre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il Collegio deve rilevare preliminarmente che l'istanza di accesso è stata formulata sia ai sensi della legge n. 241 del 1990 che in termini di accesso civico generalizzato ex d. lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal d. lgs. n. 97/2016, e pertanto le doglianze su cui parte ricorrente insiste si fondano sulla violazione di entrambe le diverse discipline.
L'ammissibilità di un'istanza cumulativa di tal fatta è ormai da ritenersi acquisita anche alla luce della pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 10/2020).
2.1 Tuttavia, il Collegio ritiene che la domanda ex art. 116 cod. proc. amm avverso il silenzio sulla istanza di accesso non possa trovare fondamento nella disciplina dell'accesso civico generalizzato che non prevede - a differenza di quanto previsto dalla L. n. 241 del 1990- la formazione del provvedimento tacito di rigetto, con ciò legittimando il privato, di fronte ad una situazione di inerzia provvedimentale ad esercitare esclusivamente l'azione ex art. 31 e 117 cod. proc. amm. (ex multis, T.A.R. Bari, sez. I, 12 febbraio 2021, n.282; T.A.R. Firenze, sez. II, 24 ottobre 2019, n.1421).
Ciò tenuto conto della formulazione letterale dell'art. 116 cod. proc. amm. nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 52 comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 33 del 2013 e della specifica disciplina dell'art. 5 comma 7 del D.Lgs. n. 33 del 2013 che prevede l'attivazione del rimedio ex art. 116 cod. proc. amm solo con riferimento alla "decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza", senza prevedere espressamente una ipotesi di rigetto tacito.
Pertanto il ricorso con riferimento all'accesso generalizzato deve essere ritenuto inammissibile, non potendo, nemmeno, l'azione proposta, in base ai suoi elementi sostanziali, essere qualificata come azione avverso il silenzio, ai fini della conversione del rito in base all'art. 32, 2° comma, c.p.a.
2.2 Con riferimento invece al rigetto-tacito formatosi sull'istanza di accesso documentale ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990 il ricorso deve ritenersi in parte improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse ed in parte infondato.
Con l'istanza su cui si è formato il silenzio-rigetto i ricorrenti chiedono l'accesso ad una molteplicità di documenti.
2.3 Al riguardo il Collegio deve preliminarmente rilevare che dalla documentazione in atti, depositata dal Cineca, e dalla difesa di quest'ultima risulta che l'Amministrazione ha dato riscontro, nel giugno 2021, ad altra precedente istanza di accesso dei medesimi ricorrenti consentendo l'ostensione di documenti che in gran parte coincidono con i documenti richiesti altresì con la successiva istanza per cui è causa.
Deve pertanto preliminarmente ritenersi che, in ragione di tale riscontro e della conseguente ostensione della documentazione ivi indicata unitamente a quella richiamata nelle note del Cineca del 1° marzo 2021 e del 12 maggio 2021, sia intervenuta la carenza d'interesse dei ricorrenti in ordine al giudizio de quo per la parte relativa alla documentazione già ostesa.
2.4 Per quanto concerne, invece, l'ulteriore documentazione, non interessata dal provvedimento di ostensione, il Collegio rileva che l'istanza di accesso riguarda una gran mole documenti i quali spaziano da alcuni più specifici (come i codici sorgente dei programmi che hanno gestito le operazioni di svolgimento della prova scritta) per i quali è stato già consentito l'accesso, ad altri estremamente generici ("file di log dei sistemi informatici utilizzati dal MIUR per la creazione, modifica e trattamento dei documenti elettronici generati") ad altri ancora di cui si ipotizza soltanto l'esistenza ("file di log di eventuali software di terze parti, non di proprietà di Cineca, utilizzati durante la creazione/visualizzazione/modifica dei documento elettronici") o relativi ad aspetti che non appaiono strumentali alla tutela della posizione vantata ("Registro dei trattamenti, Registro dei titolari del trattamento, Registro dei responsabili del trattamento previsti dall'articolo 30 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679").
In materia di accesso documentale assume rilievo determinante il profilo soggettivo relativo alla qualificazione dei richiedenti l'accesso in termini di "soggetti interessati" ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b) della legge 241 del 1990.
In base a tale disposizione si intendono per "soggetti interessati" "tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse "diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".
2.4 Determinante appare pertanto ai fini dell'accesso documentale la sussistenza in capo agli istanti di una situazione giuridicamente tutelata, la quale deve altresì configurarsi come "collegata" al "documento" del quale si chiede l'accesso.
Nel caso di specie l'istanza fa riferimento ad un generico interesse ad "un procedimento trasparente corretto e al fine di rendere concreto il suo diritto di accesso", ma altresì alla tutela dell'interesse differenziato degli istanti quali candidati non ammessi a sostenere la successiva prova orale per non aver superato quella scritta.
Al riguardo osserva il Collegio che l'accesso documentale soddisfa un bisogno di conoscenza (c.d. need to know) strumentale alla difesa di una situazione giuridica, che peraltro non necessariamente deve sfociare in un esito contenzioso (essendo la situazione legittimante all'accesso autonoma e distinta da quella legittimante all'impugnativa giudiziale e dall'esito stesso di questa impugnativa: v. Cons. St., sez. V, 27 giugno 2018, n. 3956)
Tuttavia tale situazione giuridica deve necessariamente precedere e, per di più, motivare l'accesso stesso (parere Cons. Stato n. 515 del 24 febbraio 2016).
Inoltre ai sensi del combinato disposto degli articoli 22, comma 1, lett. d), e 25, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'accesso documentale ha ad oggetto documenti, intendendosi per tali la rappresentazione del contenuto di atti già formati che si trovino nella disponibilità dell'Amministrazione.
2.5 Poste queste premesse, nel caso di specie, l'istanza per cui è causa risulta solo in parte riferita a documenti specificamente individuabili e collegati alla situazione giuridica da tutelare e per tale parte risulta ampiamente soddisfatta dall'ostensione di cui sopra, per il resto invece fa riferimento o a non meglio precisate verbalizzazioni di operazioni tecniche di cui si ignora la stessa esistenza ("file di log di eventuali software di terze parti, non di proprietà di Cineca, utilizzati durante la creazione/visualizzazione/modifica dei documento elettronici") o a documenti di cui si ignora la stessa esistenza come atti amministrativi ("Tabella che conteneva in associazione il codice personale anonimo e il nuovo codice dell'elaborato o qualunque altro documento che possa consentire la ricostruzione di questa fase", "copia integrale del materiale consegnato alla commissione in sede di correzione", "cattura dello schermo visualizzato dalle sottocommissioni di tutte le schermate").
Rispetto a tali richieste di ostensione l'istanza non appare pertanto avere ad oggetto "documenti amministrativi" secondo la definizione che ne dà la lett. d) co. 1 dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990 ("ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale").
La norma circoscrive l'oggetto dell'accesso ai documenti esistenti e detenuti dall'Amministrazione, mentre nel caso di specie l'oggetto dell'accesso investe documentazioni di cui si ignora la stessa formazione ed esistenza come documenti amministrativi, tant'è vero che a fronte della memoria del Cineca e del deposito delle note con cui si è consentita l'ostensione, parte ricorrente non ha in alcun modo specificato la documentazione per la quale continuasse a sussistere il lamentato diniego.
A tanto si aggiunga che la mancata chiarezza in ordine all'oggetto stesso dell'accesso rende priva l'istanza dell'ulteriore requisito della strumentalità della conoscenza di siffatta documentazione rispetto alla tutela della situazione giuridicamente tutelata.
Affinché l'interesse rivendicato possa considerarsi «diretto, concreto e attuale» è difatti anche necessario che la documentazione cui si chiede di accedere sia collegata a quella posizione sostanziale, impedendone o ostacolandone il soddisfacimento (Cons. St., Ad. plen., 24 aprile 2012, n. 7).
La posizione sostanziale è la causa e il presupposto dell'accesso documentale e non la sua conseguenza e la sua esistenza non può quindi essere costruita sulle risultanze, eventuali, dell'accesso documentale, come invece sembra emergere nel caso di specie, in cui l'istanza di accesso è per questa parte tesa all'acquisizione di documenti che non impediscono od ostacolano il soddisfacimento di una situazione sostanziale, già delineatasi chiaramente, essendo piuttosto volta a verificare circostanze, che in maniera del tutto eventuale, ipotetica, dubitativa potrebbero condure a rilevare vulnus nella gestione della procedura concorsuale, nemmeno delineandosi una seria prospettiva di illegittimità e di concreta possibilità per gli istanti di aspirare alla ammissione alla successiva prova orale o alla riedizione della procedura concorsuale.
Si rivela, così, nella fattispecie in esame, un'istanza di accesso con finalità meramente esplorativa, come tale non consentito in base alle richiamate disposizioni sull'accesso documentale.
2.6 Infine privo di qualunque collegamento rispetto alla situazione tutelata relativa alla partecipazione alla procedura concorsuale in questione appare l'istanza di accesso a quelli che per quanto siano sicuramente qualificabili come documenti amministrativi, sono tuttavia atti volti ad assicurare una finalità palesemente differente, quale la protezione dei dati personali trattati da un'Amministrazione pubblica.
Parte ricorrente nella istanza di accesso fa infatti riferimento anche ai Registri dei trattamenti e al Registro data breach. Si tratta di adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, direttamente applicabile negli Stati membri a decorrere dal 28 maggio 2018 e a cui rinvia il d. lgs. n. 196 del 2003 come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, e che dunque solo da tale momento ha trovato integrale applicazione.
Tuttavia sia la tenuta dei Registri delle attività di trattamento (art. 30 del Regolamento) che la procedura da seguire in caso di violazione dei dati personali di cui all'art. art. 33 del Regolamento che distingue tra notificazione nei termini ivi previsti della violazione all'autorità di controllo e (co.5) tenuta della documentazione (c.d. registro data breach) atta a consentire la verifica del rispetto della procedura, sono tutte attività la cui conoscenza può essere finalizzata a tutelare quegli specifici diritti attribuiti in materia di protezione dei dati personali dal richiamato Regolamento e dalla disciplina nazionale, ma non certo a minare la legittimità degli atti del procedimento amministrativo nel suo svolgersi in maniera parallela all'adozione da parte della stessa pubblica Amministrazione delle cautele a tutela della riservatezza.
La violazione di siffatti adempimenti e la lesione dei diritti degli interessati che ne può derivare sono infatti autonomamente sanzionate, anche attraverso la previsione del diritto al risarcimento del danno subito dalla persona fisica interessata dal trattamento, ma non integrano ex sé vizi di legittimità dei provvedimenti amministrativi non trattandosi di disciplina che regolamenta l'esercizio della specifica funzione.
L'assenza di un "collegamento" tra la documentazione in materia di protezione dei dati personali e la tutela della una situazione giuridica finale vantata dai ricorrenti rende l'istanza di accesso con riferimento a tali documentazioni come meramente preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni, espressamente vietato dall'art. 24, comma 3, L. n. 241 del 1990.
3. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile, in parte improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse ed in parte infondato nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Raffaele Tuccillo, Primo Referendario
Silvia Piemonte, Referendario, Estensore
       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Silvia Piemonte        Giuseppe Sapone
       
       
       
       
       
IL SEGRETARIO
Rispondi

Da: Ciaoneeeee05/11/2021 20:30:34
Nel mese di giugno sono stati forniti i collaudi delle postazioni cineca e tutti i codici. Questa  è la sentenza del 29 ottobre che mette una pietra tombale sulla patetica disperazione dei BOCCIATONI.
Questa è la dimostrazione che ho sempre detto ciò che avevo visto con i miei occhi e non sentito dire… non so se mi sono spiegato
Rispondi

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Da: x  questo, codesto e quello05/11/2021 20:46:10
Pubblicato il 14/09/2021
N. 09798/2021 REG.PROV.COLL.

N. 07565/2021 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7565 del 2021, proposto da
Carmela Mucherino, Giuseppina Acunzo, Rosalba Accardi, Loris Anglano, Giovanni Busacca, Angelo Del Russo, Maria Di Benedetto, Emilia Melatti, Concetta Sorrentino, Carmela De Simone, Rosa Barberi, Maria Ausilia Beneveni, Enrica Capodacqua, Ersilia Caputo, Giuliana Celante, Giuseppe Di Nunzio, Vincenza Ferrante, Danilo Gatto, Delviana Mancuso, Lucia Papini, Giovanni Taibi, Dolores Veschi, Francesca Spadoni, Antonella Benigni, Antonio Di Francesco Tiberi, Simonetta Adolfo, Lucia Gisonna, Marianna Storelli, Gabriella Liberatore, Antonio Calogero, Roberta Longo, Daniela Torelli, Raffaella Battiloro, Giovanna Salato, Anna Maria Del Duca, Mariaelena Tosi, Angela Pratesi, Calogero Antonino Marrone, Stefania Iotti, Annamaria De Pace, Vitangela Galasso, Rita Andrenelli, Maria Trabucco, Antonella Cazzato, Michela Giuseppina Ambrosio, Pierluigi Mugellesi, Silvana Quintino, Roberto Formicola, Franca Antonella Elia, Renata Laraia, Francesca Cerami, Carmela Di Lillo, Giuseppa Giambirtone, Mara Laudonia, Giovanna Fioretto, Maria Grazia Capuzza, Chiara Sartori, Francesca Dattolo, Francesco Bologna, Lorella Matteoni, Laura Labonia, Antonietta Tschantret, Claudia Nacci, Francesca Nencioni, Rosa Pintaudi, Simonetta Girolama Tucci, Anna Ceres, Donata De Masi, Maria Pisaniello, Cinzia Corbi, Anna Rescigno, Concetta Gala, Fernanda Rossetti, Emily Florido, Teresa Torregrossa, Valentina Molignani, Raffaella Pasquali, Patrizia Mollica, Marzia Rizzato, Cristina Salciccia, Veruska Verratti, Maria Teresa Citto, Maria Gabriella Celia, Marcella Costanzo, Francesca Nardo', Elisabetta Poletto, Elisabetta Patruno, Marina Usala, Francesca Coluccio, Gabriella Paolucci, Rita Pasquini, Michela Filippi, Anna Gasparri, Pina Cochi, Luana Mancuso, Roberto Ventriglia, Luisanna Buratti, Carola Di Paolo, Stefania Forcellini, Aurora Mariani, Luigi Sinibaldi, Anella Di Santi, Cristiana Molignani, Maurizio Maroni, Angela Intermaggio, Maria Morelli, Anna Maria Pia Misiti, Roberto Arancio, Stefania Leonardi, Maria Immacolata Giannuzzi, Roberto Di Matteo, Daniela La Mattina, Ignazina Ienna, Carla Ortino, Barbara Danovaro, Luigia Maria Rita Angela Giunta, Tiziana Terracciano, Paola Bruno, Anna Maria Scarfone, Filomena Sisca, Giovanna Lumare, Anna Tataranni, Isidora Manciagli, Antonella Parisi, Donatella De Rosa, Maria Soda, Oriana Mariastella Stefanizzi, Sandra Voltolini, Francesca Polidori, Flavio Mele, Alessandra Di Giovanni, Grazia Marabello, Claudia Corbisiero, Stefania Bellofiore, Giuliana Moretti, Cristina Bianchi, Teresa Cazzato, Francesca Falzini, Antonietta Di Genio, Giuseppina Fabbricini, Stefania Quaglia, Manola Aramini, Sonia Di Rosa, Adriana Bruno, Antonietta Iossa, Silvia Gallese, Clemente Del Giudice, Raffaela Rossi, Gabriella Fina, Paola Carmen Muci, Elisa Carra, Antonella Giannuzzi, Fabio Caporale, Paola Maiorano, Antonina Mazzara, Liliana Monetti, Giulio Pacifico, Antonella Pellegrino, Stefania Foggia, Salvatore Barbara, Maria Rosaria Iaccarino, Marzia Magnani, Katia Gargano, Maria Caterina Cavallo, Carmela D'Agostino, Maria Battaglia, Concetta Puccia, Caterina Orsini, Grazia Loperfido, Giuseppina Barra, Paola Vigorito, Immacolata Ingenito, Angela Scatigna, Anna Rita Serio, Cinzia Messineo, Elisa Scarciello, Maria Tiziana Vicidomini, Luca Calabrese, Mariateresa Insinga, Gilda De Caprio, Donatina De Caprio, Paola Arcangeli, Maria Celina Angelini, Marcello Sambataro, Mariangela Renaglia, Rocco Tabbi, Maria Rita Crocifissa Cavaleri, Maria Rosaria Panzera, Saveria Viviana Conti, Antonietta Esposito, Maria Laura Chellini, Maria Pia Grammatica, Maria Laura Cianciaruso, Giovanni Piccirella, Concetta Nicolosi, Eleonora Agostinelli, Miriam Scardino, Serafina Monaco, Anna Caterina Sardu, Filomena Crimaldi, Rosa Cinque, Tiziana Angelina Lanni, Sabrina Costantini, Carla Lavista, Filomena Rosano, Angela Maria Anna D'Arienzo, Rita D'Amico, Simona Arcuri, Paola Tommasoni, Eleonigia Perone, Patrizia Pica, Maria Letizia Ingargiola, Monica Marelli, Concetta Iuseppa Antonella Amato, Luigi Piscopo, Roberto Romagnoli, Paola , Simona Caramma, Enza Giglio, Rita Moretti, Teresa Rea, Vincenzo Chiarenza, Maria Teresa Giuliana, Carmen Silveria Maddalena, Concetta Rita Cardamone, Maria Camilla Vacchetti, Maria Elena Palmisano, Giuseppina Iossa, Ferdinando Scarfa, Concetta Maria Montana Lampo, Angela Passi, Angelina Coppola, Danila Giuppa, Nicola Palmiero, Maria Concetta Vitale, Ester Calo', Gabriella La Marca, Rita Di Persio, Maurizio Gagliardi, Caterina Ventrice, Rossana Gentilini, Serena Fosco, Teresa Saba, Rosario Giuseppe Campo, Giovanna Salito, Francesca Milena Pizzo, Daniela Rita Rizzuto, Giuseppina Bevilacqua, Valeria Maria Grazia Romano, Irene Antoniello, Raffaele Tricarico, Robertina Tantillo, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti

Consorzio Cineca non costituito in giudizio;
Per l'esecuzione

della sentenza del TAR del Lazio, Sezione III bis, n. 7370/2020, pubblicata in data 30 giugno 2020 (doc. 1) passata in giudicato (doc. 2), che ha condannato l'Amministrazione a "provvedere all'ostensione di quanto chiesto dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 22 e ss. della legge n.241/90", ovvero a procedere al rilascio a parte ricorrente di copia integrale del linguaggio sorgente del software che ha gestito l'algoritmo relativo allo svolgimento della prova scritta del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici in occasione della prova svoltasi in data 18 ottobre 2018.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza in epigrafe specificata, con la quale questo Tribunale ha annullato il provvedimento del Ministero resistente di rigetto dell'istanza di accesso al

"codici sorgente" del software utilizzato per la gestione della prova scritta del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici.

Non risulta che l'amministrazione abbia dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, sicché sussistono tutti i requisiti per l'azione in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.

Deve pertanto dichiararsi l'obbligo dell'amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, mediante la rivalutazione della domanda di riconoscimento dei titoli di formazione professionale, nel termine di giorni 30 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.

In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza.

Le spese del presente giudizio vadano poste a carico dell'amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo, in base al principio di soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

a) ordina all'amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;

b) nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe nel termine di 30 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione;

c) condanna l'amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Massimo Santini, Consigliere

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Claudia Lattanzi        Giuseppe Sapone
       
       
       
       
       
IL SEGRETARIO

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Da: i peccati possono causare sofferenze05/11/2021 21:59:31

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: X x  questo, codesto e quello05/11/2021 22:51:28
So che la cronologia dei mesi per un respinto è ancora un mistero. La data del 28 ottobre, goi unge 50 giorni dopo la sentenza che obbligava all'astensione.
Forza su. A studiare che tra 3 anni c'è il concorso
Rispondi

Da: X x  questo, codesto e quello05/11/2021 23:11:34
E comunque non avete speranze quindi vi salutò perché cari bocciatoni siete una perdita di tempo
Rispondi

Da: Altroché05/11/2021 23:13:28
X ......x questo, codesto quello, infatti come scrivevo sopra, è da poco più di una settimana che hanno consegnato x intero il codice sorgente.
E i legali con i periti stanno verificando il tutto, e non vi sono ad ora buone notizie x voi.....ma attendiamo il finale, vedremo chi riderà meglio.....
Rispondi

Da: pandemia complotto05/11/2021 23:45:04

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Luisato06/11/2021 02:17:47
Ma dai su, finitela. Ora fanno un nuovo concorso. Rassegnatevi e partecipate, fate prima.Oltretutto è regionale, così nemmeno vi allontanarete, se vincerete
Rispondi

Da: Rpct06/11/2021 07:12:45
Dfghyu
Rispondi

Da: Io mi accontenterei06/11/2021 07:14:21

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Rpct06/11/2021 07:24:17
Avete letto questa sentenza   10515/ 2018?
Rispondi

Da: X Rpct06/11/2021 08:07:43

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Rpct06/11/2021 08:13:04
È stato chiesto l'annullamento della preselettiva
Rispondi

Da: Rpct06/11/2021 08:15:08
Se ho capito bene la sentenza convoca i controinteressati x il contraddittorio sempre in riferimento alla richiesta di annullamento della preselettiva
Rispondi

Da: Aspetta e spera06/11/2021 08:39:57
X Rcpt.   Ma di quale sentenza e preselettiva  parlate? E quale Corte avrebbe sentenziato? Se date una notizia, fate in modo che chi legge possa capire!
Rispondi

Da: X Rpct06/11/2021 08:46:06

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Rpct06/11/2021 08:46:43
Ieri sera tardi ho letto questa sentenza emessa il 3/11/21..ho preso appunti.. oggi non la trovo più nel portale del tar..vi farò  sapere scusate
Rispondi

Da: pandemia complotto06/11/2021 10:18:04
Bugiardi ha scritto:
"Per fortuna di stupidi come voi ce ne sono pochi. La democrazia è democrazia: la maggioranza prevale. Ignoranti egoisti e codardi".

Sei in grado di dimostrare le tue affermazioni?
Come ti permetti di dare del bugiardo, dello stupido, dell'ignorante, dell'egoista e del codardo a gente che non conosci?
Dal tuo messaggio si evince che forse sei tu ignorante in certe cose se non sei in malafede; non dovresti ragionare in termini di maggioranza-minoranza, ma in termini di verità-menzogna. La maggioranza potrebbe essere stata "manipolata" e "ingannata"; Russell all'inizio degli anni '60 nel testo "Human Knowledge" scriveva:
"Studiando la psicologia dell'opinione, coloro che hanno il controllo della propaganda, col tempo, saranno in grado di fare in modo che chiunque venga a credere qualunque cosa. Allora lo stato totalitario diventerà invincibile".
Se non ci fossero stati televisione e altri mass media probabilmente le cose non sarebbero andate come sono andate e chi conosce la storia dovrebbe sapere che in passato mai c'è stato un lockdown esteso come quello del 2020 (chissà perché poi a maggio 2020 scuole chiuse e a febbraio 2021 scuole aperte).
E' possibile che una voce contraria abbia ragione di fronte a 999 centinaia di voci "esperte" a favore? E' possibile, la maggioranza potrebbe essere in errore (nella Bibbia nel versetto 41 di Dn 13 c'è scritto:
"La moltitudine prestò loro fede poiché erano anziani e giudici del popolo". Vi ricorda qualcosa? La moltitudine degli italiani ha creduto a quello che hanno detto politici, virologi e mass media o a coloro che manifestavano perplessità su questa storia della pandemia mondiale e della vaccinazione come UNICO rimedio?).
E comunque in certi casi basta una voce contraria, un controesempio, a far crollare quello che sostiene la maggioranza: https://it.wikipedia.org/wiki/Controesempio .
Immagina che in una regione del mondo le pecore siano tutte bianche. Cosa potrebbe fare una persona proveniente da un' altra parte del mondo per dimostrare agli indigeni di quella regione che le pecore non sono tutte bianche? Basterebbe dimostrare l'esistenza di una sola pecora nera per far crollare la tesi che tutte le pecore sono bianche. Leggi nella Bibbia il capitolo 13 del profeta Daniele; potrebbe farti riflettere su come scoprire chi ha ragione tra NO CVAX e PRO CVAX. Chissà se tra un anno sarai ancora convinto di certe cose dopo quello che succederà nei prossimi mesi (1922: inizio dittatura fascista; 2022: ?).
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Da: Wuhan 2019 - Rai 202006/11/2021 10:22:17
"Francamente non capisco perché stia crescendo l'avversione nei confronti dei vaccini" ha scritto un tizio.

Come fai a non capire? Guarda questo video del ministero della Salute, postato a febbraio 2020 e fatto girare sulle reti Rai:
https://it-it.facebook.com/MinisteroSalute/videos/campagna-informativa-sul-nuovo-coronavirus-ncov-2019/197317901671647/

"Non è affatto facile il contagio" si diceva, nonostante quanto accaduto a Wuhan (il coronavirus è anche detto covid19, la sua pericolosità avrebbe dovuto essere nota dal 2019, infatti lo Stato d'emergenza iniziò il 31 gennaio 2020; se a febbraio 2020 veniva propagandato un video in cui si diceva che non era affatto facile il contagio e poche settimane dopo iniziava un lockdown nazionale senza precedenti nella storia italiana, qualche dubbio su questa vicenda dovrebbe venire). Durante il lockdown dissero poi in un'intervista televisiva che il vaccino era quasi pronto (a febbraio si parlava di un virus di bassa contagiosità e dopo pochi mesi era quasi pronto il vaccino? Ma se ci sono esperti che hanno detto che ci vogliono anni per testare un vaccino! E' normale che molti abbiano perplessità sui vaccini anticovid).
Forse un giorno verrà fuori la verità sul complotto mondiale presente dietro al covid19 e chi ha imposto l'obbligo del green pass rischierà grosso quando comparirà davanti a Dio se non si pentirà.
C'è un esempio concreto riguardante Mirabella, che come puoi vedere in questo video
https://www.youtube.com/watch?v=lPnCa3uL8nc
parla in una loggia ( video complottista o testimonianza di una fatto realmente accaduto ad aprile 2019? )
In uno spot (organizzato da un Ministero il cui ministro è ancora in carica) il celebre conduttore televisivo aveva detto a febbraio 2020 che "non era affatto facile il contagio", nonostante fosse stato già dichiarato lo stato d'emergenza a causa del covidDICIANNOVE. Possibile che un virus così pericoloso da giustificare un lockdown, l'impossibilità di partecipare alla Messa di Pasqua del 2020 e la sospensione dal lavoro di migliaia di persone prive del green pass non abbia causato danni in Cina nel mese di gennaio 2020? Come spieghi che il Ministero della Salute, con le parole del massone Mirabella, dichiarava che non era affatto facile il contagio?

P.S. Se passi vicino a una chiesa, chiedi al prete di confessarti. Con la coscienza più pulita forse potrai renderti conto che non tutto quello che propongono i complottisti è falso. Non dovresti pensare in termini di complottismo - scienza, ma in termini di verità - menzogna. Uno scienziato può anche mentire.
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Da: Luisato06/11/2021 11:09:39
https://www.scuolainforma.it/2021/11/04/concorso-dirigenti-scolastici-il-ministero-prepara-il-nuovo-reclutamento.html
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Da: Ciaoneeeee06/11/2021 11:11:40
Codice sorgente consegnato il 16 giugno come confermato dalle sentenze sopra. Prossimo concorso imminente ergo studiare studiare studiare
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Da: Luisato06/11/2021 15:31:11
Infatti. Intestardirsi su una battaglia persa non porta a nulla. Su qualche pagina face book adesso fanno riferimento ai costi che avrebbe un nuovo concorso. Come se quello che vorrebbero per loro fosse gratis. E  chi vuole invece fare il prossimo giustamente farà valere le proprie ragioni.
Alcuni ricorrenti citano la legge 107, ma in quel caso le sentenze erano positive. Qui è stato respinto tutto dal Consiglio di Stato.
È evidente che tengono in piedi la questione solo per tentare un riservato a cui non hanno alcun diritto di partecipare, stante la definitiva sentenza del Cds del gennaio scorso.
Comunque è evidente che se non riusciranno a provare nulla, dovranno rispondere della costante diffamazione perpetrata nei confronti dei vincitori e del Ministero.
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Da: FUTURODS06/11/2021 15:59:03
Le immissioni dal nuovo concorso saranno nell'estate del 2023 o del 2024?

Quanto potrebbe uscire il bando? Quando le prove?
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Da: Rpct06/11/2021 16:46:27
Perché diffamazione?io ho detto  che non ho potuto studiare perché avevo gli esami di maturità..altri hanno avuto un blackout altri lamentano il fatto che alcuni hanno saltato la preselettiva x cause varie
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Da: Ciaoneeee06/11/2021 18:48:09
Le parole sparite dal vocabolario del ricorrente: incompatibilità, contestualità della prova, lex specialis, codice sorgente,  Consiglio di Stato, riserva, ricorrezione, accesso agli atti.
Chi vuole continuare con l'elenco?
Rispondi

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